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Sommario: Legge Regionale 22/2002
Legge Regionale 22/2002
S O M M A R I O
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002)
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI (1)
TITOLO I - Principi ed ambito di applicazione
Art. 1 - Principi generali.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
TITOLO II - Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie
CAPO I - Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno
Art. 3 - Autorizzazione alla realizzazione.
Art. 4 - Autorizzazione all’esercizio.
CAPO II - Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio
Art. 5 - Autorizzazione alla realizzazione.
Art. 6 - Autorizzazione all’esercizio.
CAPO III - Autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e/o diurno
Art. 7 - Autorizzazione alla realizzazione.
Art. 8 - Autorizzazione all’esercizio.
CAPO IV - Disposizioni comuni
Art. 9 - Norme procedurali.
Art. 10 - Requisiti minimi e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio. (2)
Art. 11 - Accertamento e verifica dei requisiti minimi e di qualità per l’autorizzazione all’esercizio.
Art. 12 - Classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Art. 13 – Definizione di ampliamento e trasformazione.
TITOLO III - Autorizzazione all’esercizio di attività sociali da parte di soggetti e strutture pubblici e privati
Art. 14 - Autorizzazione all'erogazione e all'esercizio di attività sociali da parte di soggetti pubblici e privati.
TITOLO IV - Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private e di altri erogatori
Art. 15 - L’accreditamento istituzionale.
Art. 16 - Condizioni di accreditamento.
Art. 17 - Rapporti fra soggetti accreditati ed ente pubblico.
Art. 18 - Definizione degli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l’accreditamento.
Art. 19 - Procedura di accreditamento.
Art. 20 - Sospensione e revoca dell’accreditamento.
Art. 21 - Accreditamento di eccellenza.
TITOLO V – Norme finali
Art. 22 - Norme transitorie e finali e di abrogazione.
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