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Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002) [sommario] [RTF]
TESTO
UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO (1)
TITOLO I
Organizzazione turistica della Regione
CAPO I
Finalità, soggetti e competenze
SEZIONE I
Finalità
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali stabiliti
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, e applicando il principio di
sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e la
crescita della persona nella sua relazione con la località di
soggiorno;
b) definisce gli strumenti della politica del turismo, individuando gli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico veneto;
c) identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto;
d) organizza le azioni intese a favorire la migliore accoglienza dei
visitatori della Regione, offrendo la fruizione del patrimonio storico,
monumentale e naturalistico tramandato e conservato nel Veneto;
e) definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse
turistiche, tutelando e valorizzando l'ambiente, i beni culturali e le
tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigianali
tipiche del territorio;
f) attua il consolidamento dell'immagine unitaria e complessiva del turismo
veneto, promuovendo in Italia e all'estero i sistemi turistici locali come
individuati dall' articolo
13;
g) garantisce l'informazione a sostegno dello sviluppo dell'offerta
turistica veneta, attraverso il potenziamento e il coordinamento del
sistema informativo turistico regionale (SIRT);
h) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare
la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
i) promuove azioni di informazione e di formazione professionale, anche
utilizzando strumenti concertativi con soggetti che risultino autonoma
espressione culturale e associativa di interessi locali;
l) promuove e valorizza la ricerca nel settore turistico, anche al fine di
agevolare l'accesso di consumatori e imprese alle nuove tecnologie,
m) riconosce l'assistenza e tutela del turista quale parte integrante delle
politiche in materia di tutela del consumatore.
SEZIONE II
Competenze della Regione.
Art. 2 - Funzioni della Regione.
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse
regionale e delle relative risorse finanziarie;
b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva
del turismo veneto;
c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle
rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta
turistica regionale in tutte le loro articolazioni;
d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle
strutture associate, di cui all'articolo 7, per quanto attiene le
attività finanziate dalla Regione;
e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché
incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla
realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e
servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati
che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito
dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le
agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni,
contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro
tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione
regionale.
2. Per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle
iniziative regionali in materia di turismo è costituito un comitato
del quale fanno parte i presidenti delle strutture associate di cui
all'articolo 7 e i Presidenti delle province o loro delegati. Il comitato
è convocato e presieduto dall'assessore regionale al turismo o, in sua
vece, da un dirigente della struttura regionale competente in materia di
turismo.
3. Il comitato di cui al comma 2 esprime parere sugli strumenti di
programmazione di cui agli articoli 14 e 15.
SEZIONE III
Competenze delle autonomie territoriali e funzionali
Art. 3 - Funzioni delle Province.
1 La provincia svolge le seguenti funzioni:
a) presentazione, entro il 31 marzo dell'anno antecedente il triennio di
riferimento, di proposte per la predisposizione del programma triennale di
cui all' articolo 14;
b) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei
servizi offerti dagli operatori turistici;
c) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle
singole località fatta nell'ambito territoriale della Regione. La
promozione delle singole località è funzionale all'attività
di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
d) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni
relativi al territorio di competenza secondo le procedure individuate dal
sistema informativo turistico regionale (SIRT);
e) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi
comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e
requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
f) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai
fini della loro pubblicazione;
g) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge
con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza
fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
h) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni
turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
i) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni Pro Loco;
l) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi
regionali e provinciali e dei loro consorzi;
m) incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul
territorio provinciale, ai sensi dell' articolo 117;
n) gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza (IAT).
Art. 4 - Funzioni dei
Comuni.
1. Il comune svolge le seguenti funzioni:
a) formulazione di proposte alla provincia competente per territorio per
l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica ai sensi
dell' articolo 20 e per la
realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse
turistico;
b) realizzazione, anche in collaborazione con altri enti interessati, di
iniziative e manifestazioni di interesse turistico;
c) rilascio, rinnovo, modificazioni delle concessioni demaniali marittime a
finalità turistico-ricreativa, in conformità alle leggi e ai
regolamenti dello Stato e della Regione e alle indicazioni di cui al piano
regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, ai sensi
dell' articolo 47;
d) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle
associazioni Pro Loco;
e) rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 41, 52, 53, 84.
Art. 5 - Funzioni delle Comunità montane.
1. Le comunità montane svolgono le funzioni relative all'attività
di assegnazione ed erogazione dei contributi per i sentieri alpini, per i
bivacchi e per le vie ferrate, ai sensi dell' articolo 116.
Art. 6 - Funzioni delle Camere
di commercio.
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano
le funzioni relative all'attribuzione dei marchi e delle certificazioni di
qualità così come individuati dalla Regione sulla base di
parametri e modalità da questa definiti.
SEZIONE IV
Disposizioni sulle strutture associate di promozione turistica
Art. 7 - Strutture associate di promozione turistica.
1. Al fine di promuovere i sistemi turistici locali di cui all'articolo 13,
la Regione coordina, favorisce ed incentiva lo sviluppo di una struttura di
promozione turistica in forma associata per ogni ambito territoriale
così come individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
2. Alle strutture associate di cui al comma 1 possono partecipare imprese e
soggetti privati interessati al settore di filiera del turismo,
nonché, in qualità di soci sostenitori, le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, gli enti fieristici, le società
aeroportuali, i consorzi fra associazioni Pro Loco, gli enti pubblici, le
associazioni imprenditoriali e le associazioni ed organismi senza scopo di
lucro a prevalente finalità turistica.
3. La sommatoria delle quote sociali detenute da enti pubblici deve essere
minoritaria rispetto al totale del capitale sociale.
4. Fatte salve le strutture associate già esistenti, per la
costituzione di una struttura associata si richiede che nel sistema
turistico locale, nei cui ambito la struttura intende esercitare la propria
attività, il SIRT abbia rilevato nell'anno antecedente, almeno quattro
milioni di presenze di turisti.
5. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 1 le imprese
partecipanti non possono essere in numero inferiore a quaranta, se la
struttura interessa un solo ambito territoriale individuato ai sensi
dell'articolo 13, comma 3 e a settanta, se interessa più ambiti
territoriali della provincia.
6. Lo statuto delle strutture associate deve prevedere che la quota di
ciascun partecipante non possa superare il venti per cento del capitale
sociale e che siano possibili adesioni successive senza discriminazioni o
clausole di gradimento.
7. Le strutture associate svolgono le seguenti attività:
a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico
relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;
b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi promozionali,
nonché produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale
di tipo promozionale e pubblicitario;
c) consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e
favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati.
Art. 8 - Concessione dei contributi.
1. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare,
determina, con provvedimento di durata triennale, le tipologie di spesa
ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e
le modalità di revoca dei contributi, maggiorati degli interessi
legali, ove dovuti.
2. La Giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano annuale di
cui all' articolo 15,
provvede alla concessione di contributi alle strutture associate di
promozione turistica, per il conseguimento delle finalità ivi
previste. I contributi sono erogabili nella misura massima del cinquanta
per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque, nel rispetto della
normativa comunitaria sul de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio
2001, n. L 10.
3. I contributi previsti sono cumulabili con altri contributi eventualmente
previsti da normative regionali, statali e comunitarie.
SEZIONE V
Le associazioni Pro Loco.
Art. 9 - Principi generali.
1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale del
Veneto, riconosce alle associazioni Pro Loco il ruolo di strumenti di base
per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle
località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e
culturale, che si estrinseca essenzialmente in:
a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e
di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e
ambientale della località;
b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la
località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il
raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d) attività di assistenza e informazione turistica nel rispetto
dell' articolo 20, comma 3,
lettera c) ed anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;
e) attività ricreative.
Art. 10 - Albo provinciale e contributi provinciali.
1. Le province, con proprio regolamento, definiscono concordemente le
modalità di tenuta degli albi provinciali delle associazioni Pro Loco,
già istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45
, "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle
associazioni Pro-Loco" così come modificato dall'articolo 30, comma 1,
lettera g) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
nonché le modalità di concessione, erogazione e revoca dei
contributi alle associazioni Pro Loco, ai loro organi associativi regionali
e provinciali e alle altre forme consortili di Pro Loco.
2. L'albo provinciale delle associazioni Pro Loco é pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura delle province entro
il 30 giugno di ogni anno.
3. Sino all'approvazione da parte delle province del regolamento di cui al
comma 1, per le modalità di tenuta dell'albo in ciascuna provincia si
continuano ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della
legge regionale 31
agosto 1983, n. 45 .
Art. 11 – Riparto dei
fondi tra le province.
1. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base
della media dei contributi concessi alle associazioni Pro Loco di ogni
ambito provinciale nell'ultimo triennio.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, i criteri di riparto dei
fondi tra le province sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare.
CAPO II
Strumenti operativi
SEZIONE I
Strumenti di programmazione turistica regionale
Art. 12 - Disposizioni
generali.
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e coordinamento di cui
all' articolo 2, comma 1,
lettera a) attraverso il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali
di cui all'articolo 14 e il piano esecutivo di cui all'articolo 15.
Art. 13 - Sistemi turistici locali.
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o
integrati caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali,
ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici
dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Ad essi è rivolta
prioritariamente l'attuazione della programmazione turistica regionale.
2. Al fine di sviluppare i sistemi turistici locali, il territorio della
Regione è suddiviso in ambiti territoriali a tipologia di offerta
turistica omogenea.
3. Il Consiglio regionale su proposta formulata dalla Giunta regionale
sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla
legge regionale 3
giugno 1997, n. 20 , "Riordino delle funzioni amministrative e principi
in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive
modificazioni, riconosce i sistemi turistici locali di cui al comma 1 e
individua i corrispondenti ambiti territoriali. ( 2)
4. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla
approvazione del provvedimento del Consiglio di cui al comma 3, sono
sistemi turistici locali i contesti turistici coincidenti con gli ambiti
territoriali previsti nell' allegato A.
Art. 14 - Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici
locali.
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale
trasmessa entro il 31 maggio dell'anno antecedente il triennio di
riferimento, il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali. Il
programma, avente validità triennale, individua:
a) gli obiettivi dell'intervento nelle diverse aree di mercato della
domanda turistica in Italia e all'estero e le previsioni di spesa
complessive e relative a ciascuna area;
b) gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun sistema turistico
locale, di diverse tipologie, con particolare riferimento a:
1) turismo fieristico, d'affari e congressuale;
2) turismo ambientale, naturalistico, della salute e all'aria aperta;
3) turismo culturale e religioso;
4) turismo scolastico, sportivo e della terza età;
c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
2. I fondi disponibili sono destinati in misura non inferiore al cinquanta
per cento al finanziamento dei progetti presentati dalle strutture
associate di promozione turistica di cui all'articolo 7.
3. Il programma triennale mantiene validità fino all'approvazione del
programma triennale successivo.
Art. 15 - Piano esecutivo annuale.
1. In attuazione del programma triennale di cui all'articolo 14, la Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano
esecutivo annuale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di
riferimento. Il piano individua e coordina le iniziative di sviluppo dei
sistemi turistici locali ammesse a finanziamento regionale, ivi compresi i
progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 7 e specifica il
relativo fabbisogno di spesa. Eventuali variazioni al piano che si
rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio, sono
adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, entro venti
giorni dall'approvazione del bilancio medesimo.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
adotta con propria deliberazione le eventuali variazioni al piano che si
rendano necessarie nel corso dell'anno.
3. In caso di rinuncia o mancata attuazione, anche parziale, delle
iniziative ammesse a finanziamento, la Giunta regionale ne dispone la
revoca e destina i relativi contributi a favore di altri progetti già
inclusi nel piano esecutivo annuale informandone la competente Commissione
consiliare. La Giunta regionale può altresì destinare i suddetti
contributi ad altre iniziative straordinarie individuate ed approvate
sentita la competente Commissione consiliare.
4. Il piano esecutivo annuale può comportare motivatamente
modificazioni al programma triennale, purché non incidano sulle scelte
fondamentali dello stesso.
Art. 16 - Norme transitorie in
materia di programmazione turistica regionale.
1. Il primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali
viene adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, acquisito il parere delle province e del
comitato di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Nelle more della approvazione del primo programma triennale di sviluppo
dei sistemi turistici locali di cui al comma 1, continua ad applicarsi il
piano triennale di promozione turistica vigente.
SEZIONE II
Strumenti di programmazione turistica provinciale
Art. 17 - Programma di accoglienza del turista.
1. La provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di
informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole
località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale
regionale.
2. La provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di
riferimento predispone, sentita la conferenza provinciale permanente del
turismo di cui all'articolo 19, il programma di accoglienza del turista e
lo trasmette al comitato di promozione indirizzo e coordinamento di cui
all' articolo 2, comma 2; il
programma è approvato entro il 30 novembre dello stesso anno ed è
trasmesso alla Giunta regionale per la diffusione tramite il sistema
informativo turistico.
3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno
annuale, individua:
a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e
all'istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica e
di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei
consumatori;
b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica
territoriale;
c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
4. In fase di prima applicazione della presente legge si prescinde dal
parere della conferenza provinciale permanente del turismo.
SEZIONE III
Sistema informativo turistico regionale
Art. 18 - Sistema informativo turistico.
1. La Regione realizza il sistema informativo turistico regionale
utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione
di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema
turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del
turismo. Il sistema deve assicurare la standardizzazione delle procedure,
l'omogeneità e la diffusione delle informazioni. Il sistema fa parte
integrante dell'attuale sistema informativo regionale.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la struttura regionale
competente per il turismo:
a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche
turistiche regionali;
b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura
ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse
turistico;
c) verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese con l'Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT) e altre regioni, l'andamento delle
principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno
turistico;
d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei
finanziamenti regionali;
e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda
turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che
interessa la regione.
f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute
a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro
tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente
consumatore.
3. Le attività di cui al comma 2 sono rese, su richiesta, al Consiglio
regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche
attività di ricerca ed elaborazione dati.
SEZIONE IV
Disposizioni sulla conferenza provinciale permanente del turismo.
Art. 19 - Conferenza
provinciale permanente del turismo.
1. Al fine di assicurare la partecipazione ed il collegamento funzionale
con gli enti locali e le rappresentanze economiche, sociali ed
imprenditoriali delle attività turistiche in ogni provincia, è
istituita la conferenza provinciale permanente del turismo.
2. La conferenza è costituita con decreto del Presidente della
provincia e cessa al termine del mandato elettorale provinciale.
3. La conferenza è composta da:
a) Presidente della provincia o assessore provinciale al turismo suo
delegato che la presiede;
b) due consiglieri comunali in rappresentanza delle amministrazioni
comunali presenti nell'ambito territoriale provinciale designati dalla
assemblea dei sindaci convocati dal sindaco del comune capoluogo di
provincia;
c) un rappresentante della comunità montana operante nel territorio di
competenza provinciale o, qualora si tratti di più comunità, un
rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle comunità
montane interessate, convocata dal Presidente della provincia o
dall'assessore provinciale al turismo. Nel caso non sia operante alcuna
comunità montana si provvede alla designazione di un'ulteriore
rappresentante dei comuni;
d) due ulteriori rappresentanti designati dalla provincia di cui uno in
rappresentanza delle minoranze;
e) i presidenti delle strutture associate di promozione turistica di cui
all' articolo 7 presenti nel
territorio provinciale;
f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli operatori
turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio provinciale;
g) un rappresentante designato dalle associazioni degli operatori turistici
delle attività complementari o professionali, operanti nel territorio
provinciale;
h) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali operanti nel
territorio provinciale;
i) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative operanti
nel territorio provinciale;
l) due rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel registro
regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto
1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle
organizzazioni di volontariato" e successive modificazioni, aventi come
finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva,
l'attività turistica;
m) un rappresentante designato dalle associazioni Pro Loco operanti nel
territorio provinciale;
n) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio;
o) un rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito territoriale
provinciale;
p) un rappresentante degli enti teatrali o lirici, se esistenti nell'ambito
territoriale provinciale;
q) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori
maggiormente rappresentative a livello regionale;
r) un rappresentante designato dal Touring Club italiano.
4. La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno, formula proposte e
fornisce pareri alla provincia ai sensi dell'articolo 17, comma 2.
5. I rappresentanti degli organismi di cui alle lettere f), g), h), i), l),
o), p), q) sono scelti fra esperti del settore turistico.
6. La conferenza è comunque validamente costituita con la designazione
di almeno la metà dei componenti previsti. La prima seduta della
conferenza è convocata dal Presidente della provincia o dall'assessore
delegato.
7. La conferenza delibera validamente con almeno la metà più uno
dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti.
SEZIONE V
Uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT).
Art. 20 - Uffici IAT provinciali.
1. Gli uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT)
svolgono funzioni di informazione e di accoglienza turistica con
particolare riguardo alle funzioni di:
a) informazione turistica con utilizzazione di personale qualificato in
possesso di adeguata preparazione linguistica e con produzione di materiale
informativo e promozionale;
b) accoglienza turistica anche mediante organizzazione, in forma diretta o
in collaborazione con organismi pubblici e privati, di manifestazioni e
spettacoli di interesse turistico;
c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti
alle attività di comunicazione;
d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e finalizzati a
migliorare la qualità dell'ospitalità anche mediante raccolta
delle segnalazioni di disservizi e reclami per il successivo inoltro al
SIRT;
e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi
degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse
turistico.
2. Le province assicurano l'esercizio delle funzioni da parte degli uffici
IAT in relazione ai flussi e alle stagionalità turistiche del
territorio.
3. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli uffici IAT,
la provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in
collaborazione con:
a) comuni;
b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo
10;
d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40
aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le
attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate
dalla Regione.
Art. 21 - Riparto fondi tra le province.
1. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base
della media dei finanziamenti concessi nel triennio 1999-2001 alle aziende
di promozione turistica di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
"Organizzazione turistica della Regione" a valere sul fondo già
destinato al funzionamento della rete APT-IAT regionali e al concorso al
finanziamento dell'attività di promozione APT.
TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici
CAPO I
Strutture ricettive
SEZIONE I
Strutture ricettive alberghiere
Art. 22 - Strutture ricettive
alberghiere.
1. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motel;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico-alberghiere;
e) le residenze d'epoca alberghiere.
2. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione
unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi
accessori, in camere, suite, junior suite e unità abitative. Le suite
sono camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a
salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno. Le junior suite sono
camere composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto e un
bagno privato. Le unità abitative sono costituite da uno o più
locali allestiti a camere da letto, soggiorno, sono dotate di servizio
autonomo di cucina e bagno privato, sono consentite nel limite massimo del
quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere,
suite o junior suite.
3. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e
l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle
stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti.
4. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in un'unica area,
forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili
con servizi centralizzati.
5. Sono residenze turistico alberghiere le strutture ricettive aperte al
pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori
in unità abitative. E’ consentita la presenza di unità
abitative senza angolo cottura nel limite massimo del quaranta per cento
della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
6. Sono residenze d'epoca alberghiere le strutture ricettive alberghiere
ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio
storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare
livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
7. Gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico
proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici,
dietetici ed estetici, possono assumere dopo la denominazione della
struttura, la dizione casa di bellezza o beauty-farm.
8. L'attività ricettiva può essere svolta oltreché nella
sede principale anche in dipendenze costituite da locali con ingresso
promiscuo con altre attività purché sia garantita l'indipendenza
e la sicurezza dell'ospite. Le dipendenze possono essere ubicate in
immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in
una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si acceda da un
ingresso autonomo sono ubicate a non più di 100 metri di distanza in
linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste
la sede principale.
9. Nelle camere, nelle suite, nelle junior suite e nelle unità
abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su
richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti
dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di
ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza
del cliente.
Art. 23 - Requisiti della
classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
1. I requisiti minimi delle strutture ricettive alberghiere ai fini della
classificazione sono:
a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere, oppure, sette
suite/junior suite, ovvero, sette unità abitative con esclusione delle
dipendenze;
b) attrezzature e servizi di cui agli allegati C, D ed
E.
2. Gli alberghi e i motel sono classificati in base ai requisiti previsti
nell’allegato C e sono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due e
una stella; i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere sono
classificati in base ai requisiti previsti nell’allegato D e sono
contrassegnate con quattro, tre e due stelle.
3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione
aggiuntiva lusso quando hanno almeno cinque degli standard tipici degli
esercizi di classe internazionale di cui all' allegato B.
4. In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di
hotel; l'indicazione di grand hotel spetta solamente agli esercizi
classificati con almeno cinque stelle; la dicitura palace hotel spetta
soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.
5. Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o in
aggiunta alla dizione albergo, è consentita la denominazione di
garnì o meublé.
6. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori
rispetto alla sede principale; possono essere altresì classificate
nella medesima categoria della sede principale qualora particolari
circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento delle stesse
consentano di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede
principale.
7. Le strutture ricettive classificate nelle categorie cinque stelle lusso,
cinque stelle e quattro stelle, devono avere un direttore d'albergo, che
può coincidere con il responsabile.
Art. 24 - Superfici e cubatura
minime.
1. In materia di superfici e cubature minime si applica la disciplina
prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e
successive modificazioni; per le strutture esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con
modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, è consentita una
riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e delle
camere a due o più letti fino al venticinque per cento nelle strutture
alberghiere classificate a una stella, due stelle o tre stelle e fino al
venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a quattro stelle,
cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima delle stanze
d'albergo è determinata dal prodotto della superficie minima come
definito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 marzo
1995, n. 97, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai
regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle camere
d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.
SEZIONE II
Strutture ricettive extralberghiere
Art. 25 - Strutture ricettive
extralberghiere.
1. Sono strutture ricettive
extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
c) le attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) le attività ricettive in residenze rurali;
g) le case per ferie;
h) gli ostelli per la gioventù;
i) le foresterie per turisti;
l) le case religiose di ospitalità;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini.
2. Sono esercizi di affittacamere le strutture che assicurano i servizi
minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall’ allegato F parte prima, composte da
non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri
locali, destinate ai clienti ubicate in non più di due appartamenti
ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed
eventualmente servizi complementari, compresa l’eventuale
somministrazione dei pasti e delle bevande alle persone alloggiate.
3. Sono attività ricettive in esercizi di ristorazione le strutture
che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti
dall’allegato F, parte prima composte da non più di sei camere,
ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo
complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello
stesso complesso immobiliare. Gli esercizi di ristorazione di cui al
presente comma possono utilizzare in aggiunta alla propria denominazione la
dizione locanda.
4. Sono attività ricettive a conduzione familiare - bed &
breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della
loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione,
fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione ed i
servizi minimi previsti dall’allegato F, parte seconda.
5. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli
appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi,
dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con
contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore
a sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti
dall’allegato F, parte terza senza la prestazione di alcun servizio
di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico
possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità
fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in
forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa" da parte di coloro che hanno la
disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari
turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle
locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma
imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i
titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture
in forma diretta.
6. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da uno
o più immobili comprendenti appartamenti che forniscono i servizi
minimi di cui all’ allegato
F, parte quarta arredati e dotati di servizi igienici e di cucina
autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti,
con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non
superiore ai sei mesi.
7. Sono attività ricettive in residenze rurali e possono assumere la
denominazione di country house le strutture localizzate in ville padronali
o fabbricati rurali con una pertinenza di terreno di almeno 5.000 metri
quadrati da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa che forniscono
i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall’allegato
F, parte quinta composte da camere con eventuale angolo cottura, che
dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico e con il limite
massimo di trenta coperti ed eventualmente di attrezzature sportive e
ricreative.
8. Sono case per ferie le strutture ricettive che forniscono i servizi
minimi ed in possesso dei requisiti previsti all’ allegato G, attrezzate per il
soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali
commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti
senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o
aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari. Nelle case
per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi
familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma
con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per le strutture ricettive di cui al comma 8, in aggiunta alla dizione
case per ferie è consentita la denominazione di centri di vacanze per
ragazzi qualora si tratti di attività ricettive caratterizzate dal
tipo di clientela, costituita di norma da giovani al di sotto dei
quattordici anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o invernali,
finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale ed educativo. Nei
centri di vacanze per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di
personale specializzato nei settori pedagogico e medico ed è comunque
garantita, anche tramite specifica convenzione, l’assistenza
sanitaria per le necessità di pronto intervento.
10. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, che
forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti
all’allegato G attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per
periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma
diretta o indiretta, da enti o associazioni riconosciute.
11. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite
a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le
altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro
che, anche in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previa
comunicazione al comune e per periodi non superiori a sessanta giorni
all'anno, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati
da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e
giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali,
assistenziali, religiose e sportive.
12. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive che
forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti
all’allegato G caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente
gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richieda nel
rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con
accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di
servizio.
13. Sono centri soggiorno studi le strutture ricettive, gestite da enti
pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti
nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata
all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura
per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per
il soggiorno degli ospiti dotate dei requisiti previsti per le strutture
alberghiere classificate a due stelle.
14. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive extralberghiere
classificate, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio
storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di
particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente
qualificata.
15. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive in possesso dei
requisiti previsti all’allegato G, aperte al pubblico idonee ad
offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate
in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di
trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche
collegate direttamente alla viabilità pubblica.
16. Sono rifugi alpini le strutture ricettive in possesso dei requisiti
previsti all’allegato G ubicate in montagna, a quota non inferiore a
1.300 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a 1.000 metri, quando
ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla posizione
topografica, alle difficoltà di accesso e alla importanza
turistico-alpinistica della località, in proprietà o in gestione
di privati o di enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel
settore dell'alpinismo e dell'escursionismo. I rifugi alpini sono
predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono
essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni
turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre
di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre
aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti
nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di
ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.
17. Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere
conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie. Le altezze dei
locali di edifici da adibire alle destinazioni di cui alle lettere c) ed f)
del comma 1, costruiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni
ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai
requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione”
possono derogare ai minimi di legge e, comunque, non devono essere
inferiori a quelle esistenti. ( 3)
Art. 26 - Requisiti della
classificazione delle strutture ricettive extralberghiere soggette a
classificazione.
1. Gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di
ristorazione, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, le
strutture ricettive - residence, sono classificati in terza, seconda e
prima categoria in base ai requisiti di cui all' allegato R.
2. Le attività ricettive in residenze rurali e, le case per ferie, gli
ostelli per la gioventù, le case religiose di ospitalità, i
centri soggiorno studi, i rifugi escursionistici e i rifugi alpini sono
classificati in una unica categoria sulla base dei requisiti minimi di cui
rispettivamente all'allegato F, parte quinta ed all' allegato G e, per i centri soggiorno
studi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 13.
Art. 27 - Disposizioni
particolari in materia di strutture ricettive non soggette a
classificazione.
1. L'attività ricettiva a conduzione
familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere
intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.".
2. La denuncia deve essere inviata al comune e alla provincia competenti
per territorio, su modulo predisposto e fornito dalla provincia, su modello
regionale.
3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad
uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all’articolo
25, comma 5, lettera b), lo comunica su apposito modulo predisposto e
fornito dalla provincia su modello regionale al comune in cui l'unità
abitativa è ubicata, che ne trasmette copia entro trenta giorni alla
provincia stessa.
4. La provincia competente per territorio, alla quale sono inviate le
denunce di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro
sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della
rilevazione statistica della consistenza ricettiva e ne da comunicazione
alla Regione.
5. Chi esercita le attività ricettive a conduzione familiare bed &
breakfast, le foresterie per turisti e chi intende locare direttamente le
unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non
imprenditoriale, può comunicare alla provincia competente, ( 4) su apposito modulo predisposto e
fornito dalla stessa provincia su modello regionale, entro il 1°
ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il
periodo di apertura dell'attività e il periodo di messa in locazione,
con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le zone
montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità
dal 1° dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere
esposta all'interno della struttura ricettiva.
6. Le agenzie immobiliari e gli altri operatori ai quali si rivolgono i
titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano
gestire tali strutture in forma diretta comunicano annualmente, entro la
data del 1° ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre,
al comune e alla provincia competenti per territorio l'elenco delle
strutture con le seguenti indicazioni:
a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;
b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;
d) il periodo di messa in locazione;
e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.
7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, la provincia
redige annualmente l'elenco delle attività ricettive a conduzione
familiare bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate a uso
turistico non classificate e delle foresterie per turisti, comprensivo dei
prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione, ai fini
dell'attività di informazione turistica.
SEZIONE III
Strutture ricettive all'aperto
Art. 28 - Strutture ricettive
all'aperto.
1. Sono strutture ricettive all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi.
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla
sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza sprovvisti di propri mezzi
mobili di pernottamento in unità abitative fisse o mobili. I villaggi
turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la
sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento.
3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione
unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed
al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative
mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan,
autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il
soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
Art. 29 – Requisiti
della classificazione delle strutture ricettive all’aperto
1. Le strutture ricettive all’aperto sono classificate in base ai
requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni di cui
agli allegati L, M, N, O,
P e sono contrassegnate:
a) i villaggi turistici con quattro, tre e due stelle;
b) i campeggi con quattro, tre, due e una stella.
2. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di
camping
3. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere:
a) la denominazione aggiuntiva di transito, qualora si rivolgano ad una
clientela itinerante, consentendo la sosta anche per frazioni di giornata.
Essi possono essere ubicati in prossimità di snodi stradali, di
città d'arte e di altre località di interesse storico, culturale,
archeologico, ambientale e paesaggistico e possono essere anche abbinati ad
attività di stazione di servizio, di ristorazione, di ricettività
alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio generale ai
viaggiatori;
b) la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotate di
rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.
Art. 30 – Realizzazione
di strutture ricettive all’aperto.
1. La realizzazione delle opere di
strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia ai
sensi dell’ articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
"Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.
2. Le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono classificate
Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni
contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2705 del 24 maggio
1983 "Grafia e simbologia regionali unificate".
3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di
fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all' articolo 85 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , limitatamente alla superficie destinata alle
unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3
mc/mq.
4. L'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può essere
inferiore a 5.000 metri quadrati, ad eccezione dei campeggi di transito.
5. L’indice di utilizzo territoriale delle strutture ricettive
all’aperto per la realizzazione dei volumi destinati ad impianti e
servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità
abitative, è compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12
mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i
volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli
uffici, dei portici, delle logge, dei locali tecnici e dei locali adibiti
ad alloggio del personale; il rapporto di copertura della struttura
ricettiva deve in ogni caso essere contenuto entro il 10 per cento e i
fabbricati non possono avere più di due piani fuori terra ed un piano
fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative
ad uso turistico, fermo restando che le altezze interne dei locali non
possono essere superiori alle altezze minime previste dal DM 5 luglio 1975
“Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896
relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari
principali dei locali d’abitazione” e successive modificazioni.
Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti
urbanistici. ( 5)
6. Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte,
caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed
accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico
meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in
strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non
sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio
attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini
edilizi da strumenti urbanistici o edilizi . A tal fine i predetti
allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli
allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono
essere rimovibili in ogni momento. ( 6)
Art. 31 - Sorveglianza ed
assicurazione delle strutture ricettive all’aperto.
1. Nelle strutture ricettive all’aperto sono assicurati:
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di
apertura;
b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del
responsabile o di un suo delegato;
c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a
favore dei clienti.
SEZIONE IV
Disposizioni comuni
Art. 32 – Competenza e
procedure della classificazione delle strutture ricettive soggette a
classificazione.
1. La classificazione per le strutture ricettive soggette a classificazione
è effettuata dalla provincia competente per territorio e ha
validità quinquennale.
2. La domanda di classificazione è presentata alla provincia
competente per territorio , corredata della documentazione di cui
all’ allegato H.
3. La provincia provvede alla classificazione sulla base della
documentazione presentata, a seguito di verifica :
a) non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della
domanda acquisiti il parere dell'amministrazione comunale e delle
associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative, che
deve essere reso entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dallo
stesso per le strutture ricettive alberghiere e per le strutture ricettive
all’aperto;
b) non oltre il termine di quaranta giorni dalla presentazione della
domanda per le strutture ricettive extralberghiere.
4. In sede di classificazione la provincia verifica che la denominazione di
ciascuna struttura ricettiva alberghiera ed extra alberghiera soggetta a
classificazione eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso
comune.
5. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere
i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la
provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione
o, d'ufficio, per i casi di declassamento.
6. Entro il mese di aprile dell'anno di scadenza di ciascun quinquennio, la
provincia invia all’interessato il modulo di classificazione, con la
copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli ricevuti, contenenti la
conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere restituiti
dall'interessato alla provincia entro il mese di giugno. La ripresentazione
di tutta la documentazione di cui all'allegato H è obbligatoria solo
in caso di modifiche strutturali intervenute.
7. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è
notificato all'interessato e al comune in cui è situata la struttura
ricettiva e comunicato alla Giunta regionale.
Art. 33 – Disposizioni
particolari per la classificazione delle residenze d’epoca
alberghiere ed extra alberghiere.
1. Possono acquisire la classificazione di residenze d’epoca le
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere assoggettate ai vincoli
previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali” salvo quanto previsto al comma 2.
2. La provincia competente per territorio può classificare le
strutture nella tipologia speciale di residenza d’epoca anche in
mancanza dei vincoli previsti nel decreto legislativo 490/1999 se
acquisisce il parere favorevole della apposita commissione regionale di cui
al comma 3.
3. La Giunta regionale, nomina la commissione regionale per la
classificazione delle residenze d'epoca, che è composta da:
a) un dirigente regionale della struttura regionale competente per il
turismo che la presiede;
b) un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni
ambientali e architettonici del Veneto;
c) un esperto di storia dell'arte concordato tra le associazioni più
rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture
ricettive alberghiere;
d) un dipendente della provincia competente per territorio.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale.
5. Ai componenti esterni della commissione è corrisposto un compenso
da determinarsi contestualmente alla nomina e, ove spetti, il rimborso
delle spese di viaggio, ai sensi della vigente normativa.
6. La domanda di classificazione a residenza d'epoca, corredata per le
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dalla documentazione di
cui all’ allegato Q,
è presentata alla provincia competente per territorio che provvede
alla classificazione entro i successivi novanta giorni.
7. La commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca
in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le
funzioni di cui al presente articolo sino alla fine della legislatura.
Art. 34 - Disciplina dei
prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione.
1. I responsabili delle strutture ricettive soggette a classificazione,
comunicano alla provincia competente su apposito modulo predisposto e
fornito dalla medesima provincia su modello regionale i prezzi minimi e
massimi che intendono applicare. La comunicazione, è inviata entro il
1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio
dell'anno successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro
il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e
servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno
dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi, comunicati entro il
1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre successivo.
2. La comunicazione dei prezzi di cui al comma 1 riguarda, per le strutture
ricettive all’aperto, i prezzi minimi e massimi che si applicano per
giornata, o per frazione di giornata nel caso di campeggi di transito, nel
modo seguente:
a) tariffa persona, quando sia indifferenziata l'età o, in caso
diverso, tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest'ultima,
il limite di età per la sua applicazione;
b) tariffa piazzola e tariffa unità abitativa;
c) orario di scadenza giornaliera tariffe di cui alle lettere a) e b).
3. La provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di
cui al comma 1, provvede alla verifica e alla vidimazione delle
comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è inviata alla
Regione e all'ENIT.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi
massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta
l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati
nell'ultima regolare comunicazione e la soggezione alla sanzione prevista
all' articolo 43, comma 8.
6. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la
comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a
quello del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o contestualmente
alla dichiarazione di inizio attività.
7. I prezzi della pensione completa comprendono l'alloggio, la prima
colazione, la colazione e il pranzo, i prezzi della mezza pensione
comprendono l'alloggio, la prima colazione e un pasto e, nelle strutture
ricettive alberghiere i prezzi della pensione completa e della mezza
pensione si possono applicare solo per soggiorni non inferiori a tre
giorni.
8. I responsabili delle strutture ricettive alberghiere non possono
applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono
essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:
a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici
giorni;
c) bambini al di sotto dei dodici anni;
d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni.
9. Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a
classificazione è facoltà del responsabile determinare l'ora
entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque non
prima delle ore dieci.
10. I prezzi sono comprensivi:
a) nelle strutture ricettive alberghiere di riscaldamento, di
condizionamento e IVA ed il prezzo giornaliero della camera, della suite,
delle junior suite e dell'unità abitativa è corrisposto per
intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.
b) nelle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione,:
1) per l'attività di affittacamere e le attività ricettive in
esercizi di ristorazione dei servizi di cui all’ allegato F, parte prima, lettera a)
e di IVA;
2) per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, dei servizi
indicati all'allegato F, parte terza mentre per le strutture ricettive -
residence, dei servizi indicati all'allegato F, parte quarta;
3) per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi devono
essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato F, parte quinta, lettera
a) e devono essere stabiliti in riferimento all'alloggio, prima colazione
inclusa; alla mezza pensione, alla pensione completa;
4) per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la
gioventù, centri soggiorno studi, dei servizi di cui all' allegato G, lettera b) e di IVA.
c) nelle strutture ricettive all’aperto di IVA; quelli di cui al
comma 2, lettera b), possono essere differenziati nell'ambito della stessa
struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle piazzole e delle
unità abitative e possono essere comprensivi dei prezzi di cui al
comma 2, lettera a). I costi di energia elettrica possono essere scorporati
dai prezzi di cui alla lettera b) e addebitati a parte solo qualora sia
installato il contatore e la potenza usufruibile sia superiore a 1.000
watt.
d) nei rifugi escursionistici e nei rifugi alpini sono comprensivi di IVA.
Art. 35 - Periodi di apertura
delle strutture ricettive soggette a classificazione.
1. Le strutture ricettive soggette a classificazione possono avere apertura
annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le strutture sono
aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura è stagionale quando le
strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi
nell'arco dell'anno.
2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì
essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno,
senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo comunque non
superiore a nove mesi.
3. I comuni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2, possono disciplinare i
periodi minimi di apertura e di chiusura.
4. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati
alla provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei
prezzi di cui all'articolo 34 e al comune competente per territorio.
Art. 36 - Disposizioni sui
dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive soggette a
classificazione.
1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella
zona di ricevimento degli ospiti,:
a) per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a
classificazione una tabella con i prezzi praticati per l’anno solare
in corso conformi all'ultima regolare comunicazione di cui all'articolo 34.
b) per le strutture ricettive all’aperto un apposito riquadro
contenente i seguenti dati :
1) la tipologia e la denominazione della struttura ricettiva;
2) la classificazione in stelle;
3) i periodi di apertura della struttura ricettiva;
4) la capacità ricettiva massima;
5) copia del listino prezzi in vigore;
6) l’orario di scadenza giornaliera delle tariffe;
7) il regolamento della struttura ricettiva;
8) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;
9) l'indicazione del responsabile in servizio;
10) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i
termini previsti dalla presente normativa.
2. È fatto obbligo di esporre, in luogo ben visibile in ogni camera,
suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive
alberghiere ed in ogni camera e unità abitativa delle strutture
ricettive extralberghiere soggette a classificazione, fatta esclusione per
le case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di
ospitalità, rifugi alpini e rifugi escursionistici, ed in ogni
unità abitativa della struttura ricettiva all’aperto un
cartellino contenente i dati di cui all' allegato I, aggiornati all'anno solare in corso.
3. La tabella, il riquadro ed il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono
predisposti e forniti dalle province su modello regionale.
4. È fatto obbligo di esporre in ogni camera , suite, junior suite ed
unità abitativa delle strutture ricettive soggette a classificazione,
un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.
5. Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione,
corrispondente al numero delle stelle assegnato ovvero alla categoria
assegnata deve essere esposto :
a) all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera;
b) all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera soggetta a
classificazione;
c) all’interno del riquadro di cui al comma 1, lettera b) collocato
nella zona di ricevimento ospiti di ciascuna struttura ricettiva
all’aperto.
Art. 37 - Chiusura,
sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive
soggette a classificazione.
1. Nel caso di chiusura dell'attività per un periodo superiore agli
otto giorni, il responsabile della struttura ricettiva è tenuto a
darne comunicazione al comune.
2. Le strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere per ferie
per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi
nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri motivi e per non
più di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare. In
entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i
periodi di chiusura al comune e alla provincia.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, la chiusura delle strutture ricettive
ad apertura annuale o stagionale è autorizzata dal comune, su motivata
richiesta, per un periodo non superiore a sei mesi e, nel caso di
ristrutturazione dell'immobile, per un periodo sino a dodici mesi,
prorogabile di altri dodici per accertate gravi circostanze.
4. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito
nei commi 1, 2 e 3, determina l'applicazione della sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 43, comma 6.
5. La chiusura per cessazione dell'attività strutture ricettive è
comunicata al comune e alla provincia almeno tre mesi prima della data di
cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali la
comunicazione viene data immediatamente dopo l'evento.
6. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando
comunque l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per
cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità
tecnico-amministrative, il comune provvede a diffidare la struttura
ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la
regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la
chiusura temporanea della struttura per un periodo non superiore a tre
mesi.
7. Il comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:
a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di
comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni
dalla data del rilascio della stessa ovvero, salvo quanto disposto dal
comma 3, ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici
mesi;
b) qualora la chiusura di cui al comma 4 abbia durata superiore a dodici
mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma
5;
c) qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza della
sospensione di cui al comma 6 non abbia ottemperato alle prescrizioni
previste;
d) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per
l'esercizio della relativa attività e in presenza di rifiuto di
accoglienza, illegittimamente discriminante da parte del gestore;
e) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
successive modifiche;
f) in caso di reiterato comportamento di cui all'articolo 43, comma 7.
8. Ogni provvedimento adottato dal comune ai sensi del presente articolo
deve essere comunicato alla provincia.
Art. 38 - Reclami.
1. I clienti ai quali sono stati richiesti
prezzi non conformi a quelli comunicati dalle strutture ricettive
classificate ( 7) o che riscontrano
carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato
reclamo alla provincia entro trenta giorni dall'evento.
2. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo, ne
informa il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare
eventuali osservazioni, e si pronuncia sul reclamo stesso entro i
successivi trenta giorni.
3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, la provincia comunica, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al
responsabile della struttura ricettiva che il servizio fornito o il prezzo
applicato erano non conformi a quanto previsto dalle norme di legge, dando
corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 43, comma 9.
4. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di prezzi, il responsabile
della struttura ricettiva, salva l'applicazione della sanzione
amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in
eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,
comunicando, contemporaneamente, gli estremi dell'avvenuto pagamento alla
provincia competente.
5. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture,
fermo restando quanto previsto dal comma 4, la provincia ne dà
comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.
Art. 39 - Registrazione delle
persone alloggiate.
1. I responsabili delle strutture ricettive di cui alla presente legge sono
tenuti a comunicare alla provincia competente il movimento degli ospiti ai
fini delle rilevazioni statistiche secondo le disposizioni emanate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dalla struttura
regionale di statistica.
Art. 40 - Gestione e
responsabilità.
1. Responsabile delle strutture ricettive è il titolare
dell'autorizzazione all'esercizio, il suo eventuale rappresentante la cui
nomina deve risultare dall’autorizzazione o dalla comunicazione
d’inizio attività, o il gestore.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dell'osservanza della
presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni
amministrative.
Art. 41 – Autorizzazione e denuncia di inizio attività delle
strutture ricettive soggette a classificazione
1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture
ricettive all’aperto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal
comune in cui la struttura ricettiva è situata, che ne trasmette copia
entro trenta giorni alla provincia. L’autorizzazione deve contenere
le indicazioni relative alla classificazione assegnata, alla capacità
ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di
cui all'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed abilita ad
effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la
somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro
ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione
abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso
fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle
persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette
persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali
è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di
igiene e sanità.
3. Nelle strutture ricettive all’aperto di cui all’articolo 28
l'autorizzazione di cui al comma 1 abilita all’esercizio delle
attività previste dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto" per le persone alloggiate, i loro ospiti e per
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di
manifestazioni e convegni organizzati.
4. L’attività delle strutture ricettive extralberghiere soggette
a classificazione può essere intrapresa a seguito di denuncia di
inizio di attività inviata al comune, su modulo predisposto e fornito
dalla provincia su modello regionale indicante la classificazione
assegnata, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e
l’ubicazione della struttura.
5. L'apertura dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini è
soggetta a denuncia di inizio attività inviata al comune, su modulo
predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale, indicante la
capacità ricettiva, il periodo di apertura e l’ubicazione della
struttura.
Art. 42 - Vigilanza ed
informazione.
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente capo è
esercitata dalla provincia e dal comune competenti per territorio.
2. Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente
informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente
capo ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in
materia di turismo.
Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie.
1. L'esercizio di una attività ricettiva, anche in modo occasionale,
senza autorizzazione, è soggetta a sanzione amministrativa da euro
1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da
parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione
amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00; nel caso di perdurare della
inosservanza, il comune provvede alla sospensione della attività
previa diffida.
3. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive al pubblico
dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione
amministrativa da euro 150,00 a euro 1.000,00.
4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno
distintivo assegnato a seguito della classificazione, ovvero la mancata
esposizione da parte delle strutture ricettive dei cartellini relativi alla
pubblicità dei prezzi, comporta la sanzione amministrativa da euro
200,00 a euro 400,00.
5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del cartello
indicante il percorso di emergenza antincendio, comporta la sanzione
amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
6. La chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto
in materia di chiusura dall’articolo 37, comporta la sanzione
amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
7. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati
ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non
corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una
classificazione diversa da quella approvata, è soggetta a sanzione
amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00.
8. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli
di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
9. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati da parte delle
strutture ricettive, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro
250,00 a euro 1.500,00.
10. La dotazione, in modo permanente nelle strutture ricettive, escluse le
strutture ricettive all'aperto, di un numero di posti letto superiore a
quello autorizzato è soggetta a una sanzione amministrativa da euro
50,00 a euro 500,00 per ogni posto letto in più.
11. La mancata osservanza da parte delle strutture ricettive alberghiere
dell'obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente,
è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00.
12. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici
da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da
euro 250,00 a euro 500,00.
13. L'accoglienza, da parte delle struttura ricettive all'aperto, di un
numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima
autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di euro 30,00
per ogni persona e ogni giorno in più.
14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10, 11 e 13 sono comminate dal
comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.
15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8, 9 e 12, sono comminate dalla
provincia competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso
ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.
SEZIONE V
Disposizioni particolari per le aree attrezzate di sosta temporanea
Art. 44 – Aree attrezzate di sosta temporanea.
1. I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan,
autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori
delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono
istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e
al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti
urbanistici. Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
"Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e all'articolo 378
del Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive
modificazioni devono essere dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel
territorio comunale.
2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al
minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature,
che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e
l'area va indicata con apposito segnale stradale.
3. La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla sosta
temporanea e al parcheggio è permessa per un periodo massimo di
quarantotto ore consecutive.
4. I comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al presente articolo
direttamente o mediante apposite convenzioni.
5. La Regione per la realizzazione delle aree attrezzate riservate
esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di mezzi mobili
concede contributi in conto capitale ai comuni.
6. La Giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce criteri
e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione delle
aree attrezzate nel territorio regionale.
7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura
massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con
l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di
euro 15.000,00.
CAPO II
Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità
turistica e degli stabilimenti balneari
SEZIONE I
Disciplina delle concessioni demaniali (8)
Art. 45 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità alle
disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di
esecuzione e del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 “Disposizioni per
la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime”.
2. Alla Regione spettano le funzioni di:
a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei
dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a finalità
turistico-ricreativa;
c) formazione del catasto del demanio marittimo a finalità
turistico-ricreativa;
d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento
pubblico;
e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale da
parte dei comuni;
f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo
di competenza.
Art. 46 - Funzioni dei
Comuni.
1. Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime,
è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e
ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in
conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del
piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
2. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno,
una relazione sull'attività svolta in relazione alle funzioni
esercitate relative all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle
concessioni, anche su supporto informatico.
3. I comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla Giunta
regionale, che ne fissa anche le modalità di trasmissione.
Art. 47 - Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali
marittime.
1. Il Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a
finalità turistico ricreativa è costituito dalle direttive
regionali specificate nell' allegato S/1 e si attua attraverso i piani particolareggiati
comunali degli arenili redatti in conformità delle predette direttive
regionali.
2. Su richiesta dei comuni la Giunta regionale può concedere deroghe
alle direttive regionali di cui all'allegato S/1 motivate dalle
caratteristiche geofisiche e morfologiche dei luoghi.
3. L'adeguamento dei piani alle direttive deve avvenire, entro il 31
dicembre 2005, ( 9) attraverso la
deliberazione di adozione di variante parziale del piano regolatore
generale secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14
dell' articolo
50 della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, non possono essere adottati
né approvati strumenti urbanistici comunali che non prevedano
l'attuazione delle direttive di cui all'allegato S/1.
5. In attesa di adeguamento dei piani i comuni possono rilasciare nuove
concessioni purché in conformità con le direttive contenute nel
piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.
Art. 48 - Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto
delle concessioni.
1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni
di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti
uffici corredate dalla documentazione prevista dall' allegato S/2 e con le procedure di
cui all' allegato S/3.
2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune.
Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della
domanda.
Art. 48 bis - Disciplina del
commercio in forma itinerante.
1. L’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali
marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che
stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso alle aree
predette.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze
locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e
delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello
regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità,
il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica
da ammettere all’esercizio del commercio itinerante su area
demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.
3. Non possono essere ammessi all’esercizio del commercio in forma
itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano
alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a
quelli già ammessi dall’autorità marittima
nell’ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.
4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e
il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia
il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti,
secondo un ordine di priorità fissato nel più alto numero di
presenze sull’area demaniale interessata per lo stesso settore
merceologico per cui è richiesto il nullaosta. Il numero di presenze
è determinato computando il numero di autorizzazioni/nullaosta
afferenti l’area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla
domanda, esclusi gli anni in cui l’operatore non abbia effettivamente
esercitato l’attività cui era stato autorizzato.
5. Per l’anno 2006 il comune è autorizzato a non rispettare i
limiti temporali indicati al comma 4, provvedendo comunque al rilascio del
numero minimo di nullaosta a partire dalla corrente stagione turistica, con
l’osservanza di quanto stabilito dal presente articolo. ( 10)
Art. 49 - Canone e imposta
regionale sulle concessioni.
1. Il comune, in riferimento alle
concessioni che rilascia, esercita le funzioni di accertamento dei canoni
di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni ed
agisce altresì in giudizio per il recupero coattivo dei canoni dovuti
e non corrisposti.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
definisce i termini e le modalità per il pagamento del canone di cui
al comma 1.
3. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita
inoltre le funzioni di accertamento e riscossione dell'imposta regionale di
cui alla legge
regionale 17 gennaio 1972, n. 1 , “Disciplina dell’imposta
sulle concessioni statali” e successive modificazioni, ed agisce in
giudizio per il recupero coattivo dell’imposta dovuta e non pagata.
4. Per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo a
finalità turistico-ricreativa è assegnato a ciascun comune il
sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa nel territorio di
competenza, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni
amministrative.
5. Le amministrazioni comunali, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a
quello della riscossione, riversano alla Regione la quota di spettanza
dell'imposta regionale riscossa. ( 11)
Art. 50 - Deposito cauzionale.
1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con
la concessione, provvedono a stipulare polizza fideiussoria per un importo
pari al doppio del canone annuo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto
concessorio.
Art. 51 - Esecuzione delle
opere, vigilanza.
1. Dopo il rilascio dell'atto di concessione, il comune immette il
concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna
risulta da processo verbale.
2. Il rilascio della concessione non è sostitutivo di altri atti
autorizzatori o concessori previsti dalla vigente normativa.
3. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo
dell'ufficio tecnico comunale che vi provvede entro sessanta giorni dalla
richiesta. Trascorso inutilmente tale termine al collaudo può
provvedere l'ufficio regionale del genio civile addebitando i relativi
costi all'ufficio comunale competente.
Art. 52 - Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri
delle attività oggetto di concessione.
1. Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento
adeguatamente motivato del comune competente per territorio.
2. omissis ( 12)
3. Il comune competente per territorio può dichiarare la decadenza
della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della
navigazione.
4. Il concessionario, previa autorizzazione del comune, può affidare
temporaneamente ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto
della concessione.
5. Il concessionario può, altresì, previa autorizzazione del
comune, affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie
nell'ambito della concessione.
Art. 53 - Subingresso.
1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.
2. L'autorizzazione al subingresso, disciplinata dall'articolo 46 del
Codice della navigazione, è data dal comune competente per territorio.
Art. 54 - Procedura
comparativa in materia di concessioni.
1. La durata delle concessioni è
disciplinata dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed
integrazioni. ( 13)
2. Il comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni, applicando le
procedure ed i criteri di valutazione di cui all’allegato S/3, nel
rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio di nuove
concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento
dell’indennizzo di cui al comma 5.
3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce
dall’originario concessionario, una perizia di stima asseverata di un
professionista abilitato da cui risulti l’ammontare del valore
aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della
concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le
modalità di cui all’allegato S/3.
4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di
esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale d’obbligo
in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella misura di cui al
comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione
dell’indennizzo, si procede all’aggiudicazione della
concessione, condizionata al pagamento dell’indennizzo, nei confronti
del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino
all’esaurimento della stessa.
5. Nell’ipotesi di concorso di domande, l’originario
concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento
dell’ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte
dell’eventuale nuovo aggiudicatario. ( 14)
Art. 55 - Vigilanza.
1. Ferme restando le funzioni di polizia
marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo
regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle
aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo sono
esercitate dal comune territorialmente competente.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva il comune adotta
rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di
decadenza della concessione medesima.
3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in
concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse
siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio,
adottano i provvedimenti sanzionatori conseguenti.
Art. 55 bis - Potere
sostitutivo regionale.
1. Ove accertata la persistente inerzia o l'inadempimento nell'esercizio
delle funzioni trasferite ai comuni con le disposizioni di cui al Titolo
II, Capo II, della presente legge, il Presidente della Giunta regionale
previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali,
assegna al comune inerte o inadempiente un termine di trenta giorni per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta
regionale, sentito il comune inerte o inadempiente, nomina un commissario
ad acta, che provvede in via sostitutiva. ( 15)
Art. 56 - Valenza
turistica.
1. La Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 6 del decreto
ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per
finalità turistico-ricreative" individua le aree del proprio
territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri
armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta,
normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per
territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti elementi:
a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
b) grado di sviluppo turistico esistente;
c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle
tipologie di insediamento individuate nell'allegato S/4.
2. La classificazione può essere verificata ogni quattro anni su
proposta dei comuni.
SEZIONE II
Disciplina degli stabilimenti balneari.
Art. 57 - Stabilimenti
balneari.
1. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione
con ombrelloni, sedie sdraio e lettini.
2. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile
rimozione, come spogliatoi, cabine e capanne. Possono essere altresì
dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti
e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione,
quali le attività sportive e per la ricreazione, purché in
possesso delle relative autorizzazioni.
Art. 58 - Gestione.
1. Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre a
conseguire l'eventuale concessione dell'area demaniale rilasciata secondo
la procedura di cui all' articolo 48, deve effettuare la denuncia di inizio
attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
2. La denuncia è presentata al comune ove ha sede l'esercizio
dell'attività, su modulo approvato dalla Giunta regionale indicante
l'ubicazione della struttura, la capacità ricettiva, il periodo di
apertura e corredata dalla documentazione comprovante il possesso da parte
del titolare dell'esercizio medesimo dei requisiti prescritti.
Art. 59 - Disciplina dei
prezzi.
1. I titolari e i gestori degli
stabilimenti balneari comunicano, al comune competente, i prezzi minimi e
massimi, comprensivi di IVA, che intendono applicare.
2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta su apposito modulo fornito
dal comune su modello regionale, contenente altresì l'indicazione
delle attrezzature, deve essere inviata entro il 1° ottobre di ogni
anno, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. E’
consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo
dell’anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si
intendano applicare e fornire a valere dal 1° maggio dello stesso
anno. ( 16)
3. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al comma 2, provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni
pervenute. Una copia della comunicazione è inviata alla Regione ed una
copia all'Ente nazionale italiano per il turismo.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi
massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro il termine previsto,
comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli
indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'irrogazione della sanzione
prevista dall'articolo 60, comma 2.
6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la
comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla
comunicazione di inizio attività.
7. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella
zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare
comunicazione di cui al comma 1.
Art. 60 - Sanzioni.
1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare senza aver
effettuato la prescritta denuncia di inizio attività, comporta la
sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 7.700,00 e l'immediata
chiusura dell'esercizio.
2. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui
all'articolo 59 comma 2 comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00
a euro 1.500,00.
3. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, comporta la
sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
4. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate
sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in
materia di turismo.
SEZIONE III
Conferimento di funzioni ai comuni in materia di demanio lacuale relativo
al lago di Garda
Art. 61 – Funzioni dei
comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di demanio lacuale.
1. Sono conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, limitatamente al
demanio lacuale rappresentato dal lago di Garda, le funzioni amministrative
relative a:
a) concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze
del lago e relativa polizia idraulica, per finalità
turistico-ricreative nonché ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie";
b) alla realizzazione di interventi sui beni del demanio lacuale, come
elencati nella lettera a), finalizzati all'uso turistico-ricreativo ed alla
manutenzione ordinaria degli stessi.
2. Entro il trenta giugno di ogni anno, una quota pari al cinquanta per
cento del gettito finanziario complessivo derivante dai canoni dovuti per
l'utilizzazione dei beni del demanio lacuale del lago di Garda, introitato
dalla Regione ai sensi dell' articolo 83, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
nell'esercizio precedente, è attribuita ai comuni rivieraschi del lago
di Garda che la destinano all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3. Alle spese di cui al comma 2, per trasferimenti ai comuni rivieraschi
del lago di Garda per le funzioni conferite in materia di demanio lacuale,
pari al cinquanta per cento dei canoni derivanti dalla gestione dei beni
del demanio lacuale, rappresentati dal lago di Garda, introitati
sull'u.p.b. E0042 "Proventi dalla gestione del demanio idrico", si fa
fronte con le somme stanziate all'u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e
controllo per la difesa del suolo", che viene incrementata mediante
prelevamento di euro 578.431,50 per ciascuno degli anni del triennio
2002-2004 dall'u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate
agli enti locali" in termini di competenza e cassa per il 2003 e di sola
competenza per gli anni 2004 e 2005.
4. Al fine di garantire l'omogeneità della gestione, la Giunta
regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
adotta indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al comma
1.
5. L'esercizio delle funzioni da parte dei comuni decorre dal 1°
gennaio 2003.
CAPO III
Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione
di pacchetti turistici.
SEZIONE I
Individuazione e definizione degli operatori.
Art. 62 - Le agenzie di
viaggio e turismo.
1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono
l'attività di cui all'articolo 63.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese
esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre,
marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando siano situate nel territorio
regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere,
gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a
quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o le
sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti delle
Ferrovie dello Stato Spa.
Art. 63 - Attività delle agenzie.
1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione,
organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi
o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e
di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27
dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 111 “Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi,
le vacanze e i circuiti tutto compreso”.
2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e
turismo:
a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di
navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro
mezzo di trasporto;
c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese
nazionali o estere di navigazione marittima;
d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di
navigazione aerea;
e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o
senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la
visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del
titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore
tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato
esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei
propri clienti;
i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni
d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori
quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse da istituti
bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e
sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte
autorizzazioni;
m) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a
persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
n) il servizio di informazioni in materia turistica;
o) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di
guide, orari e simili;
p) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico
anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti
teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o
lotterie;
q) organizzazioni di attività congressuali;
r) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.
Art. 64 - Associazioni e organismi senza scopo di lucro.
1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità
ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare
le attività di cui all'articolo 63 esclusivamente per i propri
aderenti ed associati, che risultano iscritti da non meno di due mesi,
anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità
analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione e
purché iscritte nell'elenco speciale di cui all' articolo 75. A tale fine le
predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) resa
esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23
novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del
Consiglio del 29 giugno 1982 nella parte concernente gli agenti di viaggi e
turismo, e dal decreto legislativo n. 111/1995.
2. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa,
con massimale non inferiore a due milioni di euro a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti ferme restando le disposizioni previste
in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio e dal decreto legislativo n. 111/1995. I programmi di viaggio
devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all'articolo 69.
3. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose,
sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite
occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione.
Tali organismi devono comunque stipulare una assicurazione a copertura dei
rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali con
massimale non inferiore a due milioni di euro.
4. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad
esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente
assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di
agenzie autorizzate.
SEZIONE II
Procedure per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e
turismo.
Art. 65 - Richiesta di
autorizzazione.
1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui
territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale,
indicando:
a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di
società, del suo legale rappresentante;
b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi
sia persona diversa dal richiedente;
c) la denominazione dell'agenzia;
d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.
2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative
dichiarazioni sostitutive:
a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei
carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55
"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", tutti
di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale
rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della
società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona
diversa dal richiedente;
b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare
ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società
non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori
tecnici, di cui all' articolo
78;
d) la copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica
quando il richiedente non sia persona fisica.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie
già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non
è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio
attività alla provincia ove la filiale, succursale o punto vendita
dell'agenzia è ubicato, nonché alla provincia dalla quale è
stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività,
dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita
dell'agenzia e del periodo di apertura. La provincia verifica il possesso
del requisito di cui all'articolo 66, comma 1.
Art. 66 - Autorizzazione
all'apertura di agenzia.
1. A seguito alla presentazione della
domanda di autorizzazione la provincia accerta che la denominazione
prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già
operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni
caso, essere adottata la denominazione di comuni o regione italiani.
1 bis. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale
possono sostituire alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in
sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante
con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato"
dandone comunicazione alla provincia. ( 17)
2. La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al
richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi
dell'articolo 71;
b) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore
tecnico; ( 18)
c) produrre un documento da cui risulta la disponibilità dei locali e
copia del relativo certificato di agibilità;
c bis) per le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione
commerciale, il direttore tecnico dell’affiliante riveste la funzione
di direttore tecnico dell’agenzia di viaggio affiliata, che pertanto
non deve esserne dotata di uno proprio. ( 19)
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente
l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di
autorizzazione decade.
4. La provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, rilascia
l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo
deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data dei rilascio
dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.
5. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di
anno in anno.
Art. 67 - Contenuto dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
c) il direttore tecnico.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al
titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta
il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano
l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.
3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia
dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio
dell'attività.
Art. 68 - I periodi di apertura.
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di
apertura annuali o stagionali.
2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.
Art. 69 - Redazione e diffusione dei programmi.
1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed
escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da
agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano
a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del
codice civile e devono contenere indicazioni precise su:
a) il soggetto produttore o organizzatore;
b) le date di svolgimento;
c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale
corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da
versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il
versamento del saldo;
e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo
o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze
di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di
partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto,
devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per
quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione,
la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso
del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per
cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
h) il periodo di validità del programma;
i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 71 con
l'indicazione dei rischi coperti;
l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare
il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi
turistici in caso di annullamento;
m) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni
di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie
all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche
previste dai programmi di viaggio;
o) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante
qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione
internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n.
111/1995;
p) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi
altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché
all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in
loco dal consumatore.
2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di
viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni
assunti.
3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni
radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere
informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono
raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.
4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono
redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla
legge n. 1084/1977 nonché al decreto legislativo n. 111/1995.
5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati
alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel
programma.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le
associazioni di cui all'articolo 64 comma 1.
7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto
delle associazioni ed organismi di cui all'articolo 64, sono evidenziati,
nel frontespizio, la denominazione dell'associazione/organismo e
dell'agenzia.
Art. 70 - Commissioni
arbitrali e conciliative.
1. La provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le
associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il
ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di
controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della
qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire
nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di
ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle
apposite commissioni istituite presso le camere di commercio industria
agricoltura e artigianato.
Art. 71 - Obbligo di
assicurazione.
1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e
turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due
milioni di euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento
degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in
relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le
disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui
alla legge n. 1084/1977 e dal decreto legislativo n. 111/1995.
2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla provincia territorialmente
competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.
3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di
esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la assunzione di ordinanza
di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di
revoca della autorizzazione.
Art. 72 - Sospensione dell'attività.
1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere
sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:
a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore
e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia immediatamente dopo
l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente
prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
b) per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o
sanzionatoria.
2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o
prolungata oltre i termini previsti, la provincia provvede alla assunzione
di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del
provvedimento di decadenza della autorizzazione.
Art. 73 - Cessazione
dell'attività.
1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza
del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause
di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia o
per chiusura dell'esercizio disposta dalla provincia a seguito di revoca o
decadenza dell'autorizzazione.
Art. 74 - Elenco provinciale
delle agenzie di viaggio e turismo.
1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione
di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie
di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.
2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di
ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del
direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono
altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di
ciascuna provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni
previste dalla legge.
4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della
provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 75 - Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di
lucro.
1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle
associazioni di cui all' articolo 64 comma 1; l'elenco è pubblico e le sue
risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura della provincia.
2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a
richiesta dell'organismo interessato.
3. Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1
è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi
democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale
deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiarazioni
sostitutive ai sensi di legge:
a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale,
certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non
inferiore a due milioni di euro, stipulata a copertura dei rischi derivanti
ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle
disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale (CCV) di
cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal decreto legislativo n.
111/1995. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio
deve essere inviata annualmente;
d) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente
l'indicazione, del responsabile delegato per le attività turistiche
svolte dall'associazione medesima, che deve risultare iscritto all'albo
provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo 78.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento delle
attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e
secondo le modalità indicate nell'articolo 64.
Art. 76 - Revoca dell'iscrizione dall'elenco speciale.
1. La violazione reiterata delle norme di cui all' articolo 64 determina la revoca
dell'iscrizione nell'elenco provinciale da parte della provincia.
SEZIONE III
Direttore tecnico
Art. 77 - Esame di
idoneità per direttore tecnico.
1. La provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore
tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla provincia
alla quale appartiene il comune di residenza. I candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria superiore;
b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o
superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni,
attestato dal datore di lavoro.
2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b)
è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma
universitario in economia del turismo; nessun periodo è richiesto per
chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione
post universitaria in economia e gestione del turismo.
3. La commissione esaminatrice è così composta:
a) un dirigente della provincia con funzioni di presidente;
b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;
c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato
come oggetto d'esame.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene
nominato un membro supplente.
6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è
corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.
7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti
capacità professionali:
a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle
agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste
dall' articolo 63;
b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.
Art. 78 - Albo provinciale dei direttori tecnici.
1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:
a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 77;
b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre
province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede
nella provincia;
c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in
una provincia del Veneto, in possesso dei requisiti e delle condizioni di
cui all'articolo 4 del decreto n. 392/1991;
d) i direttori tecnici, residenti in una delle province del Veneto,
cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di
titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a
quello previsto dal presente testo unico.
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 392/1991, correlate alla
richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive
inerenti alla persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari
individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o
rappresentanti legali che abbiano prestato effettive attività
lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo, sono equiparati ai
dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991
sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati
che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con
responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di
quadri o di primo o secondo livello in base al contratto collettivo
nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al
decreto legislativo n. 392/1991.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità
e la documentazione necessarie ad accertare le situazioni di cui ai commi 2
e 3.
5. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono
pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
SEZIONE IV
Vigilanza e sanzioni.
Art. 79 - La vigilanza.
1. La vigilanza sulle norme della presente sezione è esercitata dalla
provincia competente per territorio.
Art. 80 - Le sanzioni.
1. L'esercizio, anche occasionale, dell'attività di cui all'articolo
63, in assenza della prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto
dall'articolo 64 è soggetto a una sanzione amministrativa da euro
5.000,00 a euro 13.000,00 e alla assunzione di ordinanza di immediata
chiusura dell'esercizio; la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso
di recidiva.
2. La violazione delle condizioni autorizzative o la violazione delle norme
di cui all' articolo 68,
comporta, previa diffida, la sospensione di cui all' articolo 72, comma 1 lettera b),
disposta dalla provincia, qualora decorra inutilmente il termine assegnato,
di durata non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione. In caso
di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative o delle
disposizioni di cui all'articolo 68, la provincia provvede alla assunzione
di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia di
provvedimento di revoca della autorizzazione.
3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni
di cui all' articolo 69
comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione ,alla propria
agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del
titolare, è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a
euro 2.000,00.
5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della
comunicazione di inizio attività di cui all' articolo 67 comporta il pagamento
della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.
6. L'esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui
all' articolo 64, commi 1, 3
e 4 delle attività in difformità alle prescrizioni di cui
all'articolo 64 e, limitatamente alle associazioni di cui all'articolo 64
comma 1, in difformità alle prescrizioni di cui agli articoli 69 e 75 è soggetta a sanzione
amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente
articolo, comporta:
a) per le agenzie di viaggio e turismo di cui all' articolo 63, la sospensione della
autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni decorsi i
quali si provvede alla pronuncia di decadenza della autorizzazione;
b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all' articolo 64, comma 1, la
sospensione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 76, per
un periodo non inferiore a centottanta giorni.
8. Le sanzioni sono comminate dalla provincia e le somme introitate sono
trattenute dallo stesso ente per l'esercizio delle funzioni trasferite in
materia di turismo.
Art. 81 - I reclami.
1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni
e degli organismi di cui all' articolo 64, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni
pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro dal viaggio,
documentato reclamo alla provincia, inviandone contemporaneamente copia
all'agenzia interessata.
2. La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare
dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli
organismi di cui all' articolo
64 un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali
osservazioni.
3. La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà corso
al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 80 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni
assunte.
CAPO IV
Disposizioni sulle professioni turistiche
SEZIONE I
Individuazione e definizione delle figure professionali.
Art. 82 - Figure professionali.
1. É guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole
o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a
scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche,
monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. É accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed
accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio
nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico
predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti
con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi
significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
3. É animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo
libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive,
culturali.
4. É guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente
l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve
naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale
così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed
informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con
esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine; in relazione ai
mezzi con cui viene esercitata l'attività nell'ambito della
professione di guida naturalistico-ambientale, la Giunta regionale
individua la specifica figura professionale di chi esercita la
attività a cavallo o con altro animale.
SEZIONE II
Competenze per l'esercizio delle attività di guida, accompagnatore e
animatore turistico e guida naturalistico-ambientale
Art. 83 - Competenze delle Province.
1. Le province esercitano le funzioni relative a:
a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di
abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le
articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure
professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82,
comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:
1) i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di superamento
dell'esame
2) relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di
tutti gli Stati membri della Unione europea, residenti nel Veneto, qualora
ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1991, n.
392 di attuazione della direttiva n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE del
Consiglio del 16 giugno 1975 concernenti l'espletamento di attività
economiche varie e previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito
territoriale è ubicato il comune di residenza;
3) i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è
subordinata all'applicazione di quanto previsto nel Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla
Regione;
d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni
turistiche;
e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di
riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della
formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di
categoria delle professioni turistiche.
2. L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità
di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di
abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono
definite nell' allegato T.
3. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le
risultanze sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di
febbraio di ciascun anno, nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno
diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la
quale risultano abilitati in altra provincia.
Art. 84 - Competenze dei Comuni.
1. I comuni capoluogo della provincia, nel cui territorio si svolge la
attività professionale, rilasciano la licenza avente validità sul
territorio provinciale per l'esercizio della professione di guida
turistica.
2. I comuni di residenza rilasciano, subordinatamente all'iscrizione
nell'elenco provinciale per la categoria professionale di appartenenza, la
licenza avente validità sull'intero territorio regionale, per
l'esercizio delle professioni di accompagnatore turistico, animatore
turistico, guida naturalistico-ambientale e sue articolazioni, così
come individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4.
3. Il contenuto della licenza e le modalità di rilascio sono definite
nell'allegato T.
Art. 85 - Licenza e tesserino di riconoscimento.
1. I titolari di licenza per l'esercizio delle professioni turistiche hanno
l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.
2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori
turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti
qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di
viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore
turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della
loro attività devono portare in evidenza il tesserino di
riconoscimento.
SEZIONE III
Obblighi e sanzioni
Art. 86 - Divieti.
1. É fatto divieto alle guide turistiche, alle guide
naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di
svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque
estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con
carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non
incompatibili.
Art. 87 - Sospensione e revoca
delle licenze.
1. La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a sei
mesi:
a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore
e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al comune entro sessanta
giorni dall'evento;
b) per iniziativa del comune, sentito l'interessato, quando si tratti di
misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di
cui all'articolo 86.
2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta,
per altri sei mesi.
3. La licenza è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di
interesse pubblico.
4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca della licenza sono
adottati dal comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle province.
Art. 88 - Sanzioni
amministrative pecuniarie.
1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui
all'articolo 82, senza essere in possesso della relativa licenza, è
soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una licenza
non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da
euro 250,00 a euro 500,00.
3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca la
licenza a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di
riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a
euro 250,00.
4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi
dell'articolo 83 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00
a euro 5.000,00.
5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni
turistiche di cui all'articolo 82 si avvalga di soggetti non muniti di
licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro
5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva
6. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate
sono trattenute dallo stesso ente
Art. 89 - Reclami e
vigilanza.
1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali,
degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino
irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro
trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla provincia.
2. La provincia, sentito il titolare della licenza decide sul reclamo entro
sessanta giorni.
3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore
è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00
a euro 500,00.
4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche
è esercitata dal comune competente per territorio.
Art. 90 -
Inapplicabilità.
1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano
nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo
82 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che
operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza
scopo di lucro.
2. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano
altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività
di cui all' articolo 82 a
favore dei loro alunni.
3. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano
oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 anche alle
attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle
associazioni Pro Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti
appartenenti alle Pro Loco stesse nelle località di competenza delle
medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che
possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate
così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13
dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n.
49.
CAPO V
Norme transitorie e finali
Art. 91 - Norme transitorie
per le strutture ricettive soggette a classificazione.
1. Restano confermate le classificazioni
effettuate sino all’entrata in vigore della presente legge
nonché le procedure di classificazione delle strutture ricettive
alberghiere avviate dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2003
–31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 27 giugno
1997, n. 26 , "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive
alberghiere".
2. L'adeguamento delle unità abitative, delle suite e delle junior
suite in alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze
turistico-alberghiere alle prescrizioni dell'allegato E deve avvenire entro
tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Restano confermate e conservano validità sino al 31 dicembre 2005
le classificazioni delle strutture ricettive extraalberghiere soggette a
classificazione effettuate sino all’entrata in vigore della presente
legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 – 31
dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49
, "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive
extralberghiere". ( 20)
4. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2004
le classificazioni delle strutture ricettive all’aperto effettuate
sino all’entrata in vigore della presente legge dalla provincia per
il quinquennio 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2004, ai sensi
dell’articolo 5 e dell’articolo 21, comma 3 della legge regionale 16 dicembre
1999, n. 56 , "Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi
all'aperto".
5. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2005
( 21) le classificazioni dei
rifugi alpini e dei rifugi sociali d'alta montagna effettuate sino
all’entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988,
n. 37 e della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 ,
"Norme in materia di turismo d'alta montagna." qualora le suddette
classificazioni non siano già state sostituite dalla nuova
classificazione ai sensi del comma 6. ( 22)
6. In fase di prima applicazione della presente legge, le province entro il
31 dicembre 2005 ( 23)
provvedono alla nuova classificazione dei rifugi alpini e dei rifugi
escursionistici valevole sino al 31 dicembre 2007. ( 24)
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i
comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la
previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi
all'aperto esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree
specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in
relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale. In
sede di formazione di detta variante, al solo scopo di adeguare i complessi
ricettivi all'aperto ai requisiti minimi previsti dalla classificazione
richiesta, con il mantenimento del numero delle unità abitative e
delle piazzole in esercizio, i complessi esistenti hanno diritto a
conseguire un ampliamento delle aree già in uso con altre aree ad esse
adiacenti, nella misura massima del venti percento della superficie in uso.
8. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata data
attuazione alle disposizioni in esso contenute, la Regione procede alla
nomina di un commissario ad acta.
Art. 92 - Norma transitoria in
materia di adeguamento polizze assicurative.
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le associazioni e organismi senza
scopo di lucro già iscritti rispettivamente agli elenchi provinciali
delle agenzie di viaggio e turismo e agli elenchi speciali degli organismi
di promozione turistica senza fini di lucro di cui agli articoli 14 e 15
della legge regionale
30 dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo
e sugli altri organismi operanti nella materia", sono tenuti a provvedere
all'adeguamento del massimale delle polizze assicurative ai limiti previsti
nella presente legge entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata
in vigore; l'inutile decorso del termine comporta per le agenzie di viaggio
e turismo la chiusura dell'esercizio fino all'adeguamento, salvo quanto
previsto dall' articolo 72.
Art. 93 - Norme transitorie in
materia di professioni turistiche.
1. Agli esami di abilitazione alla
professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo, di guida,
accompagnatore ed animatore turistico e di guida naturalistico ambientale
banditi alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le
disposizioni vigenti alla data del bando.
2. Sono riconosciuti animatori turistici e guide naturalistico-ambientali
coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto
documentata attività nella professione per almeno due stagioni
turistiche o conseguito apposito attestato a seguito di frequenza di corso
di formazione professionale autorizzato dalla Regione rispettivamente per
l'area dell'animazione turistica e per l'area della conduzione a visite di
siti di interesse naturalistico-ambientale.
Art. 93 bis – Norme
transitorie in materia di professioni turistiche.
1. Agli esami di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio
e turismo e di abilitazione alle professioni di guida, accompagnatore ed
animatore turistico e guida naturalistico-ambientale, già banditi alla
data di entrata in vigore delle modifiche intervenute alla presente legge o
ai suoi allegati, si applicano le disposizioni vigenti alla data del bando.
( 25)
Art. 94 - Modifiche degli
allegati.
1. Gli allegati di cui al presente titolo possono essere modificati con
delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare.
2. Gli allegati di cui al capo secondo del presente titolo possono essere
modificati anche su proposta dei comuni.
TITOLO III
Sviluppo dell'offerta turistica regionale
CAPO I
Norme generali
SEZIONE I
Criteri generali di finanziamento
Art. 95 - Finalizzazione dei
finanziamenti.
1. I criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi regionali a
sostegno dei processi di qualificazione e potenziamento dell'offerta
turistica veneta sono finalizzati a:
a) orientare l'offerta turistica alle esigenze della corrispondente domanda
interna ed estera, garantendo nel contempo la conservazione e la
valorizzazione delle sue tipicità;
b) orientare e sostenere i processi di integrazione tra gli interventi di
qualificazione dell'offerta degli enti locali e strumentali, delle
autonomie funzionali e delle imprese operanti nel turismo, promuovendo ed
incentivando il sistema degli organismi di garanzia collettiva fidi;
c) promuovere processi di qualificazione e specializzazione dell'offerta,
privilegiando interventi in grado di produrre effetti moltiplicatori delle
azioni nei sistemi turistici locali così come individuati
dall' articolo 13.
Art. 96 - Categorie
d'interventi regionali.
1. La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 95, mediante:
a) interventi di qualificazione dell'offerta turistica, realizzati da
piccole e medie imprese di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) e dai
soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c);
b) interventi di integrazione dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia
dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d);
c) progetti d'interesse pubblico per azioni realizzate dai soggetti di cui
all'articolo 97, comma 1 lettera b), anche in compartecipazione con la
Regione e progetti di interesse regionale, anche in compartecipazione con
uno o più soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b).
Art. 97 - Soggetti beneficiari.
1. Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla
presente sezione:
a) le piccole e medie imprese turistiche e loro consorzi operanti nel
settore con almeno una azienda localizzata nel Veneto, così come
definite dalla legislazione nazionale, nonché altre piccole e medie
imprese come definite dalla Raccomandazione n. 96/C del 3 aprile 1996
pubblicata sulla GUCE L 107 del 30 aprile 1996 ed operanti prevalentemente
in settori collegati al turismo, di cui all'allegato U;
b) gli enti locali, i loro enti strumentali e le autonomie funzionali, gli
enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico
locale;
c) le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di
lucro che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive di
cui all' allegato U, n. 3)
nonché le persone fisiche che gestiscono direttamente le strutture
ricettive di cui all'allegato U, n. 4) per le quali la legislazione
regionale non prevede il regime d'impresa;
d) le cooperative di garanzia e consorzi fidi con sede legale nel Veneto
caratterizzati da partecipazione prevalente delle piccole e medie imprese
dei settori del turismo e del commercio e costituiti da almeno cento soci;
e) i proprietari ed i titolari dei diritti reali sui complessi immobiliari
in cui è esercitata attività di impresa turistica, così come
definita dalla legislazione nazionale.
2. In relazione ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) si intende
prevalente l'attività dalla quale è derivato il maggior ammontare
dei proventi.
3. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare,
può modificare l' allegato
U.
Art. 98 - Tipologie di agevolazioni e regime di aiuto.
1. I benefici di cui al presente capo sono costituiti da:
a) finanziamenti agevolati ai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1,
lettera a) ed e), mediante l'istituzione di fondi di rotazione;
b) contributi in conto capitale in favore dei soggetti di cui all'articolo
97, comma 1, lettere b), c) e d);
c) contributi in conto interessi in favore dei soggetti di cui all'articolo
97, comma 1, lettera b), sulla base di apposita convenzione con gli
Istituti di credito;
d) concessione di garanzie agevolate a favore dei soggetti di cui
all'articolo 97, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e concessione di
controgaranzie agevolate a favore dei soggetti di cui all'articolo 97 comma
1 lettera d), mediante l'istituzione di un fondo di garanzia e
controgaranzia regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
determina la misura delle agevolazioni individuate dal comma 1.
3. Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le
condizioni previste dal regolamento (CE) numero 70/2001 della Commissione
del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del
trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese
pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.
4. Sono altresì finanziabili iniziative non eccedenti la soglia degli
aiuti de minimis, previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) numero
69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13
gennaio 2001, n. L 10 per qualunque tipo di spesa previsto dalla legge.
Art. 99 - Ripartizione delle
risorse.
1. Le risorse finanziarie sono ripartite annualmente tra gli aventi
diritto, con le modalità di cui agli articoli 103, 106 e 107 tra:
a) le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti,
identificati secondo i criteri di cui al comma 2;
b) le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da riattivare,
identificati secondo i criteri di cui al comma 3;
c) i progetti di interesse pubblico previsti dall'articolo 106;
d) i progetti di interesse regionale previsti dall'articolo 106;
e) i fondi rischi o i patrimoni di garanzia previsti dall'articolo 107.
2. Per strutture ricettive e servizi complementari esistenti di cui al
comma 1, lettera a), si intendono quelle oggetto di classificazione o
autorizzazione all'esercizio dell'attività alla data di presentazione
della domanda per le agevolazioni previste.
3. Per strutture ricettive e servizi complementari nuovi o da riattivare di
cui al comma 1, lettera b), si intendono quelli privi di classificazione o
autorizzazione all'esercizio dell'attività, alla data di presentazione
della domanda per le agevolazioni previste.
Art. 100 - Iniziative agevolate.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina le tipologie e le modalità delle iniziative agevolate.
2. L'agevolazione è concessa a condizione che l'iniziativa agevolata
mantenga la propria destinazione d’uso per un periodo non inferiore
alla durata del mutuo o, in mancanza, a cinque anni.
SEZIONE II
Finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese
Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.
1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il
fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai
soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) ed e) ed il fondo di
garanzia e controgaranzia regionale.
2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con
proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti
pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti
interessati.
Art. 102 - Presentazione delle
domande da parte delle piccole e medie imprese.
1. Le imprese possono accedere alle agevolazioni previste solo se fornite
di idonea garanzia, e previa verifica della loro solidità finanziaria
in relazione all'eventuale restituzione del finanziamento nei casi di cui
all'articolo 108.
2. Le domande di finanziamento sono presentate, anche tramite le
cooperative ed i consorzi di garanzia, alla Veneto Sviluppo SpA, la quale
provvede alla relativa istruttoria al fine di accertare la regolarità
delle domande.
Art. 103 - Criteri di
assegnazione dei finanziamenti.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina i criteri di assegnazione dei finanziamenti ed i requisiti delle
relative garanzie.
2. La Veneto Sviluppo SpA verificata la regolarità ed
ammissibilità della domanda, eroga all'impresa beneficiaria un
anticipo nella misura fissata nel provvedimento di cui al comma 1 su
presentazione di una relazione tecnica concernente l'intervento di
qualificazione dell'offerta turistica, della lettera di finanziamento
dell'istituto di credito e del certificato antimafia ed eroga le rate
successive previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto e alla pubblicazione viene data adeguata
pubblicità tramite stampa o altri mezzi informativi.
4. Il fondo di rotazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
102, è gestito dalla Veneto Sviluppo SpA, che provvede alla
concessione dei finanziamenti e delle garanzie e controgaranzie nonché
alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con le modalità
stabilite dal presente articolo.
5. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui al comma 1 e
all'articolo 107 definisce il concorso nelle spese generali afferenti alla
gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo SpA, in
misura non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare degli stessi.
Art. 104 - Competenze della
Giunta regionale.
1. La Giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei
confronti dei soggetti beneficiari ed individua specifiche azioni di
monitoraggio, ispezione e controllo sullo stato di attuazione degli
interventi finanziari gestiti dalla Veneto Sviluppo SpA.
2. A tal fine la Veneto Sviluppo spa trasmette alla Giunta regionale ed
alla competente Commissione consiliare una scheda di monitoraggio, le
informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le
valutazioni degli interventi realizzati.
3. Le informazioni di cui al comma 2 formano oggetto di una relazione
semestrale alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare
e costituiscono il presupposto del provvedimento di liquidazione delle
quote del fondo di rotazione a favore della Veneto Sviluppo SpA.
SEZIONE III
Interventi in favore dei garanti delle piccole e medie imprese e di
soggetti pubblici
Art. 105 - Contributi in conto capitale ai garanti
delle piccole e medie imprese - Criteri per l'assegnazione.
1. Al fine di favorire l'evoluzione, l'ammodernamento, la razionalizzazione
dell'offerta turistica regionale, la Giunta regionale concorre allo
sviluppo delle cooperative e dei consorzi di cui all' articolo 97, comma 1, lettera d)
assegnando contributi in conto capitale, destinati all'integrazione dei
fondi rischi o del patrimonio di garanzia.
2. La Giunta regionale, ogni anno, stabilisce, nel rispetto dei principi di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per
la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, i
requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle domande di
contributo, nonché la documentazione necessaria e determina, sentita
la competente Commissione consiliare, una volta acquisiti dalla Veneto
Sviluppo S.p.A. i dati relativi alle domande presentate ai sensi
dell'articolo 102, i criteri per l'assegnazione dei contributi rispettando
comunque i seguenti parametri:
a) nella misura minima del venti per cento con riferimento alle domande
presentate dalle piccole e medie imprese turistiche, così come
identificate dall' allegato
U, nn. 1 e 2, ammesse ai finanziamenti e garantite dal singolo
consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle relative
domande ammesse ai finanziamenti e garantite dai medesimi consorzi o
cooperative;
b) nella misura minima del venti per cento con riferimento alla somma delle
spese ammesse per le piccole e medie imprese turistiche, così come
identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, garantite dai consorzi o dalle
cooperative di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d), in rapporto al
totale delle relative spese ammesse;
c) nella misura minima del trenta per cento con riferimento al numero di
piccole e medie imprese turistiche, così come identificate
dall'allegato U, nn. 1 e 2, e presenti in qualità di soci in ciascun
consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle piccole e
medie imprese turistiche consorziate negli organismi sociali di garanzia.
3. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti dalla Giunta regionale,
entro il trimestre successivo alla definizione dell'istruttoria ed
ammissione al finanziamento delle domande presentate, fra i consorzi e le
cooperative di garanzia con sede legale nel Veneto.
4. Gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione ai sensi
del presente articolo, restano destinati al raggiungimento di tali
finalità di cui al comma 1. É consentito l'utilizzo degli
interessi maturati sui contributi, finalizzati alle spese di gestione degli
organismi sociali di garanzia, esclusivamente per la parte eccedente il
tasso d'inflazione annuo registrato dall'ISTAT con riferimento
all'esercizio precedente.
Art. 106 - Contributi per progetti d'interesse
pubblico e d'interesse regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nel
rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, approva
annualmente un provvedimento per la presentazione di progetti diretti al
miglioramento, alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta
turistica territoriale da parte dei soggetti indicati dall' articolo 97, comma 1, lettera b).
2. Il provvedimento definisce la tipologia delle iniziative ammissibili,
con particolare riguardo a:
a) l'individuazione delle aree territoriali;
b) le tipologie di iniziative da ammettere a contributo nelle differenti
aree;
c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
d) le modalità di concessione e la misura dei contributi assegnabili
in relazione ai tipi di iniziativa;
e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a
pena di decadenza;
f) i criteri di priorità e di preferenza nonché la destinazione
delle somme revocate a qualsiasi titolo;
g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi
e la valutazione dei risultati.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere l'individuazione
da parte della Giunta regionale di progetti a regia regionale che
presentino caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all'offerta
turistica regionale, ovvero aventi una considerevole valenza di
sperimentazione in relazione ad uno o più iniziative previste
dall' articolo 98, comma 1,
lettera c) da realizzare anche in compartecipazione con uno o più
soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b).
4. I contributi regionali di cui al comma 1, sono concessi in conto
capitale dal dirigente della struttura regionale competente per il turismo
fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa.
SEZIONE IV
Contributi in conto capitale a soggetti privati non operanti a regime
d'impresa
Art. 107 - Contributi in conto capitale ai soggetti
privati non operanti a regime d'impresa.
1. Le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di
lucro, nonché le persone fisiche di cui all'articolo 97, comma 1,
lettera c) che svolgono attività di gestione di strutture ricettive
per la quale la legislazione regionale non richiede il regime di impresa,
possono presentare progetti di qualificazione e potenziamento per le
iniziative previste dall' articolo 100, limitatamente agli esercizi ricettivi così
come individuati dall' allegato
U, nn. 3 e 4.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina il riparto delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, fissando:
a) l'individuazione delle tipologie di esercizi ricettivi;
b) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;
c) la modalità di concessione;
d) la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi d'intervento;
e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a
pena di decadenza;
f) i criteri di priorità e di preferenza;
g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi
finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono in conto capitale ed ammontano fino
ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa e sono
concessi dalla Veneto Sviluppo SpA, previa istruttoria da parte della
stessa.
SEZIONE V
Disposizioni finali
Art. 108 - Riduzione,
revoca, sospensione e decadenza dei contributi.
1. Il dirigente della struttura regionale competente per il turismo e la
Veneto Sviluppo SpA, con riferimento alle agevolazioni rispettivamente
erogate, dispongono:
a) la riduzione dell'agevolazione, quando si accerta:
1) una minor spesa effettuata rispetto a quella ammessa a contributo;
2) la violazione del limite di cumulo con altri contributi pubblici, ai
sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
b) la revoca dell'agevolazione:
1) in caso di sua utilizzazione per finalità diverse da quelle per cui
il contributo è stato concesso;
2) nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa, fatta salva
la possibilità di una sola proroga, su richiesta dell'interessato e
per comprovate cause di forza maggiore;
3) nel caso in cui si accerti la cessazione dell’attività
turistica nell’immobile finanziato nei dieci anni successivi
all’erogazione delle agevolazioni, qualora si tratti dei soggetti di
cui all’ articolo 97
comma 1, lett. e);
c) la decadenza in caso di mancata presentazione della documentazione
stabilita nel provvedimento di cui agli articoli 103, 106 e 107 e nel caso
di violazione dell'obbligo di mantenimento della destinazione
dell'iniziativa agevolata per un periodo non inferiore a dieci anni dalla
sua ultimazione;
d) la sospensione in via cautelare dell'erogazione dell'agevolazione,
qualora si verifichino situazioni che compromettano l'efficacia
dell'intervento avviato.
CAPO II
Interventi di natura settoriale
SEZIONE I
Turismo di alta montagna
Art. 109- Imprese turistiche
di montagna.
1. Le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di
innevamento programmato e di gestione delle piste da sci, sia per la
discesa che per il fondo, come strumento a sostegno
dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo
complesso, sono imprese turistiche di montagna.
Art. 110 - Contributi ai bivacchi fissi.
1. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna e di difficile accesso,
allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. I
bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza. Essi devono essere
conservati in permanenti condizioni di efficienza e a tal fine la
comunità montana competente per territorio di intesa con la sezione
del Club alpino italiano o con altra associazione alpinistica senza fine di
lucro proprietaria o gestore della struttura, svolge sistematica
attività di sorveglianza e provvede, ove occorra, a realizzare nel
più breve tempo possibile quanto necessario per ricostruire
l'efficienza della struttura stessa.
2. Le spese per i sopralluoghi a fine di controllo, da affidare a guida
alpina o a personale esperto delle sezioni del Club alpino italiano in
numero di almeno due all'anno per ciascun bivacco fisso vengono rimborsate
dalla comunità montana. È ammesso il contributo della
comunità montana, in ragione del settantacinque per cento, sulle
eventuali spese per interventi di ripristino.
Art. 111 - Definizione dei
sentieri alpini e delle vie ferrate.
1. Sono definiti:
a) sentieri alpini, i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro
movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori
dei centri abitati, per l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici,
bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico,
turistico, storico, naturalistico e ambientale;
b) vie ferrate, gli itinerari di interesse escursionistico che si svolgono
in zone rocciose o pericolose, la cui percorribilità, per motivi di
sicurezza e per facilitare la progressione, richiede la installazione di
impianti fissi quali corde, scale, pioli e simili.
2. Sono equiparati alle vie ferrate i tratti di sentiero alpino lungo i
quali sono installati gli impianti fissi di cui al comma 1, lettera b).
Art. 112 - Funzioni
amministrative relative ai sentieri alpini e alle vie ferrate.
1. Il Club alpino italiano provvede, a norma dell'articolo 2, lettera b)
della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano"
e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla
manutenzione dei sentieri alpini.
2. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle
vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi
miranti a rendere i sentieri alpini più facili e sicuri, spettano ai
comuni. Tali funzioni possono essere esercitate dalle comunità
montane, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 113 - Progetti relativi
a nuovi sentieri alpini e a nuove vie ferrate. Variazioni alla
segnaletica.
1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di impianti fissi di
sicurezza complementari ai medesimi o di vie ferrate è condizionata
all'approvazione dei relativi progetti da parte della commissione regionale
di cui all' articolo 123,
che può formulare osservazioni, determinare o suggerire criteri
tecnici da seguire per la loro attuazione e gestione, anche con riferimento
alle caratteristiche delle attrezzature, degli impianti fissi e dei
materiali.
2. É compito della commissione regionale stabilire i criteri da
seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie
ferrate su tutto il territorio regionale, d'intesa con i competenti organi
del Club alpino italiano.
Art. 114 - Catasto regionale
dei sentieri alpini e delle vie ferrate.
1. Il catasto regionale dei sentieri alpini e quello delle vie ferrate, nei
quali sono iscritti i sentieri alpini e le vie ferrate che hanno conseguito
l'autorizzazione della commissione regionale, già istituito ai sensi
dell'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 ,
è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di
turismo.
2. Per ogni sentiero alpino e via ferrata sono riportati in apposita scheda
il comune o i comuni nel cui territorio il percorso si svolge, le
caratteristiche, le difficoltà, il tracciato e gli eventuali impianti
fissi di sicurezza o di progressione esistenti lungo il percorso stesso,
nonché il numero distintivo a esso attribuito.
Art. 115 - Gestione e
manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate
1. Le comunità montane, di concerto con il Club alpino italiano e le
sue sezioni per i sentieri alpini, e, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 112, comma 2, i comuni e le comunità montane per le vie
ferrate, sono tenuti, nell'esercizio delle rispettive competenze, ad
assicurare la manutenzione di detti percorsi, ad attuarne o ripristinarne
la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza
corrispondenti al livello di difficoltà dei medesimi. Tali compiti
sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza
e competenza disponibile presso le sezioni del Club alpino italiano e, per
le vie ferrate e in genere per gli impianti fissi complementari, le guide
alpine e aspiranti guida alpina iscritti nell'apposito elenco regionale.
Art. 116 - Contributi.
1. La comunità montana, nell'esercizio della funzione amministrativa
di cui all' articolo 5,
concede al Club alpino italiano e alle sue sezioni e ai comuni contributi
per la gestione, revisione o modificazione, nuova realizzazione o
eliminazione dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei relativi impianti
fissi di sicurezza, fino al concorso massimo dell'ottanta per cento del
costo degli interventi.
2. A tal fine gli enti interessati presentano apposita domanda alla
comunità montana competente, corredata dal progetto di massima delle
opere concordate, a decorrere dal 1° ottobre alla data, stabilita a
pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di
riferimento.
Art. 117 - Promozione dell'alpinismo.
1. La provincia concede alle sezioni del Club alpino italiano operanti sul
territorio provinciale, un contributo annuo non inferiore a 70.000,00 euro
per lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e culturale rivolte
alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico,
nonché di iniziative di introduzione alle attività alpinistiche e
di aggiornamento del personale Club alpino italiano.
2. Il contributo è in particolare destinato:
a) alla propaganda dell'educazione alpinistico - naturalistica nelle scuole
e all'organizzazione di corsi giovanili di avviamento alla montagna;
b) all'organizzazione, nelle scuole operanti presso le sezioni del Club
alpino italiano, di corsi di formazione e di introduzione alla
frequentazione dell'ambiente alpino sia nel periodo estivo che invernale;
di corsi di formazione e aggiornamento tecnico e didattico per istruttori,
anche attraverso prove pratiche di materiali e di equipaggiamento.
3. Al fine della concessione del contributo, le sezioni del Club alpino
italiano devono presentare domanda, dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni
anno, alla provincia, inviandone copia alla delegazione regionale del Club
alpino italiano che esprime parere entro i trenta giorni successivi
4. La domanda va corredata del programma di attività da svolgere e del
preventivo della spesa.
5. La provincia delibera la concessione dei contributi e provvede
all'erogazione della quota non superiore al settanta per cento della spesa
ammessa, entro il 30 giugno successivo. Il contributo concesso è
erogato nella misura del settanta per cento; il saldo è erogato su
presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e
dell'attività svolta.
Art. 118 - Potenziamento del soccorso alpino.
Art. 119 - Concessione dei contributi.
Art. 120 - Elisoccorso.
Art. 121 - Promozione e diffusione
dell'alpinismo.
1. La Giunta regionale può concedere contributi per pubblicazioni
realizzate a cura della delegazione regionale veneta del Club alpino
italiano e di enti e associazioni operanti senza fine di lucro, e
finalizzate:
a) a sviluppare la conoscenza del patrimonio alpinistico regionale;
b) a favorire la prevenzione dell'infortunio in montagna e l'azione del
soccorso alpino;
c) a propagandare l'educazione alpinistico-naturalistica, specialmente
nelle scuole e l'avviamento dei giovani alla montagna.
2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1, le sezioni del Club alpino
italiano, tramite la propria delegazione regionale veneta, e gli enti e le
associazioni interessati, presentano al Presidente della Giunta regionale,
a decorrere dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza,
del 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento, apposita
domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative, dai
preventivi di spesa e da un piano di finanziamento.
3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica
soluzione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente
per il turismo, entro il 30 marzo successivo, a favore delle sezioni del
Club alpino italiano e degli altri enti e associazioni che abbiano
realizzato le pubblicazioni secondo le indicazioni fornite dalla
delegazione regionale veneta del sodalizio.
4. I beneficiari devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo, una relazione particolareggiata sull'impiego dei contributi e
sull'attività svolta.
Art. 122 - Provvidenze a sostegno del centro
polifunzionale del Club alpino italiano al Passo Pordoi.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Club alpino
italiano il contributo annuo di euro 25.000,00 a sostegno delle spese di
gestione del centro polifunzionale Bruno Crepaz di Passo Pordoi. Il
contributo è destinato a:
a) favorire il funzionamento del centro polifunzionale Bruno Crepaz;
b) incrementare l'interesse sociale delle attività dallo stesso svolte
o promosse, per la diffusione di conoscenza, della presenza e delle
attività dell'uomo in alta montagna e dei relativi problemi;
c) organizzare e svolgere corsi di formazione, di preparazione, e di
aggiornamento delle guide alpine, degli aspiranti guida alpina, degli
istruttori di alpinismo e di sci alpinistico;
d) assumere iniziative per lo studio e il perfezionamento delle tecniche di
intervento di soccorso alpino, per lo studio delle tecniche alpinistiche e
dei materiali alpinistici e sci alpinistici e per quello dei problemi
fisiopatologici riguardanti l'uomo in alta montagna.
2. Per ottenere il contributo il Club alpino italiano deve presentare
domanda, corredata del programma e delle previsioni di massima della spesa,
dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31
dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento. Deve inoltre
presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione
particolareggiata sull'impiego del contributo e sull'attività svolta.
Art. 123 - Composizione della commissione regionale
per i problemi del turismo d'alta montagna.
1. É istituita la commissione regionale per i problemi del turismo di
alta montagna, composta da:
a) l'assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la presiede;
b) un esperto, designato dalla sezione veneta dell'Unione nazionale comuni,
comunità, enti montani (UNCEM);
c) un esperto del Club alpino italiano, designato dalla rispettiva
delegazione regionale;
d) un esperto delle guide alpine, designato dal rispettivo comitato
regionale;
e) un esperto del corpo di soccorso alpino, designato dalle rispettive
delegazioni regionali;
f) un funzionario tecnico della struttura regionale competente in materia
di turismo;
g) un esperto naturalista, designato dalle associazioni naturalistiche
regionali riconosciute.
2. Funge da segretario un dipendente della struttura regionale competente
per il turismo.
3. Alla commissione possono essere invitati esperti del settore, in
relazione alle materie trattate.
4. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale
e resta in carica per la durata della legislatura regionale; i componenti
possono essere riconfermati. Le sedute sono valide con la presenza della
maggioranza dei componenti nominati e le deliberazioni sono assunte con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti intervenuti alla seduta.
5. Nell'esercizio delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, la
commissione regionale si attiene a criteri di salvaguardia degli ambienti
naturali, di promozione dell'attività turistica e di tutela della
sicurezza degli escursionisti.
6. Ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, spetta
l'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta e il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ai sensi della
vigente normativa.
SEZIONE II
Disposizioni in materia di turismo in mare, lagunare, fluviale e nei parchi
(29) a finalità ittica,
escursionistica e ricreativa e pescaturismo
Art. 124 - Turismo in mare,
in lagune, nei fiumi, nei canali navigabili e nei parchi (30) a
finalità ittica, escursionistica e ricreativa.
1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale:
a) alle imprese turistiche che effettuano l’attività di
trasporto in mare, nei fiumi, nei canali navigabili, in lagune e nei parchi
a fini escursionistici e ricreativi, è consentito l’esercizio
del turismo a finalità ittica; ( 31)
b) sono consentite le attività di pescaturismo.
Art. 125 - Requisiti e
modalità.
1. L'attività di turismo in mare a
finalità ittica è finalizzata alla cattura dello sgombro e
può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con
l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti
dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639 concernente la disciplina della pesca marittima.
1 bis. L’attività di turismo in lagune, fiumi e parchi a
finalità escursionistico-ricreativa è finalizzata alla conoscenza
ed alla valorizzazione degli ecosistemi acquatici e vallivi con la
possibilità di ristorazione effettuata a bordo. ( 32)
Art. 126 - Pescaturismo.
1. Per pescaturismo si intendono le attività intraprese dall'armatore
singolo, impresa o cooperativa di nave da pesca professionale che imbarca
sul proprio natante persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di
attività turistico ricreative, anche al fine di arricchire,
qualificare ed integrare la propria attività.
2. Nell'ambito della attività di pesca turismo sono comprese:
a) la pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;
b) la ristorazione a base di pesce, effettuata a bordo;
c) le attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione
della cultura della pesca dell'ambiente lagunare e delle acque interne.
Art. 127 - Autorizzazione e
requisiti per le attività di pesca turismo.
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di pesca turismo, l'armatore deve
presentare domanda presso l'ente competente ( 33) del luogo di iscrizione della nave, completa dei
documenti di bordo e della prova pratica di stabilità finalizzata alla
attività di pesca turismo, rilasciata da ente tecnico riconosciuto.
L’ente competente può ammettere l’istallazione di motori
fuoribordo alimentati a combustibile liquido avente punto di
infiammabilità inferiore a 43° C sulle imbarcazioni che
effettuano attività di pesca turismo, in funzione della Lunghezza
fuori tutto (LFT) dell’unità di lavoro. ( 34)
2. La autorizzazione ha validità triennale e in sede di rilascio viene
fissato il numero massimo di persone imbarcabili su ciascun natante.
Art. 128 - Tempi di
svolgimento della attività di turismo in mare a finalità ittica e
della attività pescaturismo.
1. Le attività di turismo in mare a finalità ittica e di
pescaturismo possono essere svolte per tutto il periodo dell'anno, in ore
diurne e notturne, nel rispetto delle norme in materia di navigazione
marittima interna, con particolare riguardo alla sicurezza dei passeggeri e
delle imbarcazioni.
TITOLO IV
Disposizioni finali.
Art. 129 - Norma
finanziaria.
1. Alle spese per il comitato istituito ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, si fa fronte
con lo stanziamento annualmente iscritto in bilancio all’u.p.b. U0023
“Spese generali di funzionamento”.
2. Le spese di natura corrente indotte dall’attuazione della presente
legge, come di seguito specificate:
a) trasferimento alle province per funzioni amministrative esercitate in
materia di attività di informazione, accoglienza turistica, promozione
locale, ai sensi degli articoli
3, 10 e 17;
b) trasferimenti alle comunità montane e alle province per la
promozione dell’alpinismo e l’incentivazione di sentieri
alpini, bivacchi e vie ferrate, ai sensi degli articoli 5, 110, 116 e
117;
c) trasferimenti ai Comuni in materia di concessioni demaniali, ai sensi
degli articoli 4 e 49;
d) interventi a favore del soccorso alpino, di cui agli articoli 118, 119 e 120;
e) promozione in Italia e all’estero dell’immagine del turismo
veneto, di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b);
f) promozione e diffusione dell’alpinismo attraverso il Club alpino
italiano, ed altri enti ed associazioni operanti senza fine di lucro ai
sensi dell’articolo 121;
g) contributo alle spese di gestione del centro polifunzionale Bruno
Crepaz, di cui all’ articolo 122;
h) finanziamento delle strutture associate di promozione turistica, di cui
agli articoli 7 e 8;
trovano copertura, per euro 19.096.500,00 per il 2002 ed euro 18.838.500,00
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, negli stanziamenti già approvati
con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all’u.p.b. U0074
“Informazione, promozione e qualità per il turismo”.
3. Le spese d’investimento indotte dall’attuazione della
presente legge, come di seguito specificate:
a) finanziamento del sistema informativo regionale turistico, di cui
all’ articolo 18;
b) finanziamento del fondo di rotazione per le imprese del settore
turistico ed affini operanti a regime di impresa gestito da Veneto Sviluppo
SpA, di cui all’ articolo
101;
c) finanziamento del fondo per gli operatori del settore turismo privati e
no profit, di cui all’ articolo 107;
d) finanziamento del fondo per i progetti di interesse pubblico e di
interesse regionale, di cui all’ articolo 106;
e) interventi a favore degli organismi sociali di garanzia tra piccole e
medie imprese turistiche e del commercio, di cui all’ articolo 105;
f) concessione di garanzie per il settore turistico, di cui
all’ articolo 98,
comma 1 lettera d) ;
g) concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di aree di
sosta temporanea di cui all' articolo 44;
trovano copertura, per euro 882.500,00 per il 2002 ed euro 108.500,00 per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, negli stanziamenti già approvati con
il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all’u.p.b. U0075
“Interventi strutturali nella rete strumentale ed operativa
dell’offerta turistica”, nonché per euro 6.561.500,00 per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, attraverso l’utilizzo degli
stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale
2002-2004 all’u.p.b. U0076 “Interventi di qualificazione,
ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri
soggetti operanti nel comparto del turismo”, che vengono incrementati
per ciascuno degli anni 2003 e 2004 della somma di euro 6.200.000,00,
mediante prelevamento dall’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le
spese d’investimento”, partita 11 “Interventi per il
turismo”, in termini di competenza.
Art. 130 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:
a) legge regionale 31
agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale
all'attività delle associazioni Pro-loco" come novellata da:
1) articolo 21 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ;
2) articolo 19 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
3) articolo 33 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ;
b) legge regionale 18
dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia d'alta montagna" come novellata
da:
1) legge regionale 25
gennaio 1993, n. 5 ;
2) Titolo I della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 ;
3) articolo 21 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ;
4) articolo 44 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ;
5) articolo 56 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
c) legge regionale 9
agosto 1988, n. 37 "Disciplina e classificazione delle strutture
ricettive extra alberghiere";
d) legge regionale 16
marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" come
novellata da:
1) legge regionale 22
luglio 1994, n. 32 ;
2) articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 ;
3) articolo 19 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ;
4) legge regionale 7
aprile 1995, n. 18 ;
5) articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 ;
6) articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ;
7) articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ;
8) legge regionale 5
agosto 1997, n. 30 ;
9) articolo 29 e articolo 55 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 ;
10) articolo 22 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 ;
11) legge regionale 9
settembre 1999, n. 44 ;
12) articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ;
e) legge regionale 27
giugno 1997, n. 24 "Disposizioni particolari in materia di superfici
minime delle camere delle strutture ricettive alberghiere";
f) legge regionale 27
giugno 1997, n. 26 "Disciplina e classificazione delle strutture
ricettive alberghiere" come novellata da:
1) articolo 24 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
2) legge regionale 30
luglio 1999, n. 29 ;
g) legge regionale 30
dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e
sugli altri organismi operanti nella materia";
h) legge regionale 30
luglio 1999, n. 28 "Norme per l'esercizio del turismo di mare a
finalità ittica";
i) legge regionale 22
ottobre 1999, n. 49 "Disciplina e classificazione di alcune strutture
ricettive extralberghiere" come novellata dall'articolo 16 della legge regionale 11 settembre
2000, n. 19 ;
l) legge regionale 16
dicembre 1999, n. 56 "Disciplina e classificazione dei complessi
ricettivi all'aperto";
m) legge regionale 7
aprile 2000, n. 11 "Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione
dell'offerta turistica regionale" come novellata dall'articolo 25 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 ;
n) legge regionale 7
aprile 2000, n. 13 "Nuova disciplina delle professioni turistiche";
o) legge regionale 6
aprile 2001, n. 9 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative
in materia di demanio marittimo",
p) l'articolo 29, comma 1, lettere da a) ad h) e gli articoli 30, 31 e 32
della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n 112.";
q) l'articolo 27 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002".
Art. 131 - Settori soggetti
a disciplina speciale.
1. Gli interventi a favore della aeroportualità turistica del Veneto
restano disciplinati dalla legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62
"Interventi a favore della aeroportualità turistica nel Veneto" e
successive modificazioni.
2. L'adesione della Regione del Veneto all'associazione Centro
internazionale di studi sull'economia turistica resta disciplinata dalla
legge regionale 23
dicembre 1991, n. 37 "Adesione della Regione del Veneto
all'associazione "Centro internazionale di studi sull'economia turistica"
promossa dall'Università di Venezia".
3. Gli interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni
della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio
1991, n. 19 e successive modificazioni, resta disciplinata dalla legge regionale 7 aprile 1994,
n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei
comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8, della legge 9
gennaio 1991, n. 9" e successive modificazioni.
4. La tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici restano
disciplinati dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 21
"Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo
didattici" e successive modificazioni.
5. L'attività agrituristica resta disciplinata dalla legge regionale 18 aprile
1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività
agrituristica" e successive modificazioni.
ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
ALLEGATIA
, B, C, D, E, F,
G, H, I, L, M, N,
O, P, Q, R, S/1, S/2, S/3,
S/4, T, U
Allegato A - Sistemi turistici locali
Sistema turistico locale n. 1) - DOLOMITI:
CORTINA, AGORDINO, ZOLDO, VAL BOITE, CADORE, COMELICO E SAPPADA.
Comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia,
Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col
di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tommaso Agordino, Selva di
Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, Forno di
Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore, Borca di Cadore, Cibiana di
Cadore, S. Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina,
Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di
Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore, Comelico
Superiore, Danta di Cadore, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di
Cadore, S. Stefano di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore,
Sappada.
Sistema turistico locale n. 2) - BELLUNO, FELTRE e ALPAGO
Comuni di: Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Tambre d'Alpago,
Lentiai, Limana, Mel, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sospirolo, Trichiana, Alano
di Piave, Arsiè, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena,
Quero, Santa Giustina Bellunese, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa,
Sovramonte, Vas, Castellavazzo, Soverzene, Longarone, Puos d'Alpago,
Belluno.
Sistema turistico locale n. 3) - TREVISO
Comuni di: Altivole, Arcade, Asolo, Breda di Piave, Borso del Grappa,
Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier,
Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba,
Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle
Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del
Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine,
Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana,
Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di
Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo,
Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa
della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese,
Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto,
Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso,
Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San
Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave,
Santa Lucia di Piave, San Vendemmiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede,
Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo,
Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba,
Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.
Sistema turistico locale n. 4) - BIBIONE e CAORLE
Comuni di: Caorle, San Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Annone
Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro,
Portogruaro, Pramaggiore, Concordia Sagittaria.
Sistema turistico locale n. 5) - JESOLO ed ERACLEA
Comuni di: Jesolo, Eraclea, S. Donà di Piave, Ceggia, Fossalta di
Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto.
Sistema turistico locale n. 6) - VENEZIA
Comuni di: Venezia, ( 35) ,
Mira, Dolo, Fiesso d'Artico, Strà, Vigonovo, Mirano, Campagna Lupia,
Campolongo Magg., Camponogara, Fossò, Marcon, Martellago, Noale,
Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, S. Maria di Sala, Scorzè, Spinea.
Sistema turistico locale n. 6-bis) – CAVALLINO TREPORTI
Comune di: Cavallino-Treporti. ( 36)
Sistema turistico locale n. 7) - CHIOGGIA
Comuni di: Chioggia, Cona, Cavarzere.
Sistema turistico locale n. 8) - PADOVA
Comuni di: Albignasego, Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli
di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe,
Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San Martino, Candiana,
Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo,
Castelbaldo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Corezzola, Curtarolo, Due
Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Granze, Legnaro,
Limena, Loreggia, Maserà, Masi, Massanzago, Megliadino San Fidenzo,
Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Montagnana, Noventa Padovana,
Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola sul
Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Ponte
San Nicolò, Pozzonovo, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Giorgio delle
Pertiche, San Giorgio in Bosco, SanMartino di Lupari, San Pietro in Gu, San
Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita d'Adige,
Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano
Dentro, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tombolo, Trebaseleghe,
Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere,
Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di
Camposampiero.
Sistema turistico locale n. 9) - TERME EUGANEE
Comuni di: Abano Terme, Teolo, Torreglia, Arqua' Petrarca, Battaglia Terme,
Galzignano Terme, Montegrotto Terme, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo,
Vo, Lozzo Atestino, Rovolon, Cervarese S. Croce.
Sistema turistico locale n. 10) - VICENZA
Comuni di: Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo,
Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino,
Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido,
Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei
Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola,
Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo
del Cengio, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadore, Dueville,
Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco,
Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare,
Lonigo, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason
Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio
Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale,
Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto,
Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze,
Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone,
Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano
Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro
Mussolino, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Sarego Schiavon,
Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del
Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno,
Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga,
Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.
Sistema turistico locale n. 11) - ALTIPIANO DI ASIAGO
Comuni di: Asiago,Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.
Sistema turistico locale n. 12) - GARDA
Comuni di: Brenzone, Malcesine, S. Zeno di Montagna, Torri del Benaco,
Affi, Bardolino, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di
Monte Baldo, Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Peschiera del Garda,
Valeggio sul Mincio, Pastrengo, Rivoli Veronese, Bussolengo, Brentino
Belluno
Sistema turistico locale n. 13) - VERONA
Comuni di: Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Belfiore,
Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone,
Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cazzano di
Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli,
Concamarise, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Fumane, Gazzo Veronese,
Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Legnago, Marano
di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara,
Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano,
Palù, Pescantina, Povegliano Veronese, Pressana, Roncà, Ronco
all'Adige, Roverchiara, , Roveredo di Guà, Roverè Veronese,
Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto,
Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, San Ilarione, San Giovanni Lupatoto,
Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di
Morubbio, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà,
Terrazzo, Tregnago, Trevenzuolo, Velo Veronese, Verona, Veronella,
Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio,
Zimella.
Sistema turistico locale n. 14) - ROVIGO
Comuni di: Adria, Ariano Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine,
Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo,
Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di
Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta
Polesine,( 37) Gaiba, Gavello,
Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara,
Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani Pincara, Polesella, Pontecchio
Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino,
San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose,
Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.
Allegato B - Standard
tipici degli esercizi di classe internazionale
a) boutique;
b) gioielleria e orologeria;
c) tabaccheria;
d) negozi per oggettistica e souvenir;
e) negozi di lingeria;
f) parrucchiere per donna e/o uomo;
g) negozi di calzature;
h) prodotti tipici locali;
i) sala mostre e sfilate;
l) sala telecomunicazioni (telex, telefax,
telefono);
m) farmacia;
n) servizio interno di baby sitting;
o) sala giochi bimbi;
p) casinò;
q) night club;
r) palestra;
s) solarium;
t) estetica;
u) bancomat.
Allegato C - Requisiti
obbligatori per alberghi e motel.
|
REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI E
MOTEL
|
STELLE
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01
|
SERVIZI DI RICEVIMENTO E PORTINERIA -
INFORMAZIONI
|
|
|
|
|
|
|
1.01.01
|
Assicurato 16/24 ore con almeno una unità
addetta in via esclusiva per ciascun servizio
|
|
|
|
|
X
|
|
1.01.02
|
Assicurato 16/24 ore con almeno una unità
addetta in via esclusiva
|
|
|
|
X
|
|
|
1.01.03
|
Assicurato 16/24 ore con un addetto
|
|
|
X
|
|
|
|
1.01.04
|
Assicurato 12/24 ore da un addetto
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02
|
SERVIZIO CUSTODIA VALORI
|
|
|
|
|
|
|
1.02.01
|
Cassetta di sicurezza in tutte le
camere/suite/junior suite /unità abitative
|
|
|
|
|
X
|
|
1.02.02
|
in cassaforte dell'albergo e in cassette di
sicurezza singole almeno nel 50% delle camere
|
|
|
|
X
|
|
|
1.02.03
|
in cassaforte dell'albergo
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.03
|
SERVIZIO DI NOTTE
|
|
|
|
|
|
|
1.03.01
|
Portiere di notte e servizio di ricevimento
notturno
|
|
|
|
|
X
|
|
1.03.02
|
Portiere di notte
|
|
|
|
X
|
|
|
1.03.03
|
Addetto disponibile a chiamata
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.04
|
ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI
BAGAGLI
|
|
|
|
|
|
|
1.04.01
|
Assicurato 24/24 ore con un addetto in via
esclusiva
|
|
|
|
|
X
|
|
1.04.02
|
Assicurato 16/24 ore con un addetto
|
|
|
|
X
|
|
|
1.04.03
|
Assicurato 12/24 ore con un addetto
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.05
|
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
1.05.01
|
in sala apposita e/o ristorante
|
|
|
|
X
|
X
|
|
1.05.02
|
in sale comuni destinate anche ad altri
usi
|
|
X
|
X
|
|
|
|
1.05.03
|
a richiesta del cliente, anche nelle
camere/suite/junior suite/ /unità abitative
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.06
|
SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO IL
BANCO
|
|
|
|
|
|
|
1.06.01
|
Assicurato 14/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
|
X
|
X
|
|
1.06.02
|
Assicurato 12/24 ore
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.07
|
SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI
|
|
|
|
|
|
|
1.07.01
|
Assicurato 16/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
|
X
|
X
|
|
1.07.02
|
Assicurato 12/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.08
|
SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
1.08.01
|
Assicurato 24/24 ore a cura di una unità
addetta
|
|
|
|
|
X
|
|
1.08.02
|
Assicurato 16/24 ore a cura di una unità
addetta
|
|
|
|
X
|
|
|
1.08.03
|
Assicurato 12/24 ore
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.09
|
FRIGO-BAR IN TUTTE LE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
1.09.01
|
frigo bar in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10
|
DIVISE
|
|
|
|
|
|
|
1.10.01
|
per il personale
|
|
|
|
X
|
X
|
|
1.10.02
|
per gli addetti al ricevimento, bar, ristorante,
camere
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11
|
LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE
|
|
|
|
|
|
|
1.11.01
|
dal gestore o direttore (alberghi 5/4 stelle: 2
lingue; alberghi 3 stelle: 1 lingua )
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
1.11.02
|
dal personale di ricevimento portineria e
informazioni (alberghi 5 stelle: 3 lingue; alberghi 4 stelle: 2
lingue; albergo 3 stelle: 1 lingua)
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
1.12
|
CAMBIO BIANCHERIA
|
|
|
|
|
|
|
1.12.01
|
Lenzuola e federe: tutti i giorni
|
|
|
|
X
|
X
|
|
1.12.02
|
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed
almeno tre volte la settimana
|
|
|
X
|
|
|
|
1.12.03
|
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed
almeno due volte la settimana
|
X
|
X
|
|
|
|
|
1.12.04
|
Asciugamani nelle camere o nei bagni: tutti i
giorni
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
1.12.05
|
Asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni
cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.13
|
ACCESSORI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI: (1 = vedi
nota in calce)
|
|
|
|
|
|
|
1.13.01
|
Cestino rifiuti
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1.13.02
|
un asciugamano e una salvietta per
persona
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1.13.03
|
un accappatoio da bagno o telo a persona
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1.13.04
|
carta igienica, sacchetti igienici e
saponetta
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1.13.05
|
Sgabello
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
1.13.06
|
Asciugacapelli
|
|
|
|
X
|
X
|
|
1.13.07
|
Materiale per pulizia scarpe (in assenza di
apparecchi automatici)
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14
|
ACCESSORI NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
1.14.01
|
Documentazione sull'albergo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
1.14.02
|
Necessario per scrivere
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.15
|
LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA
|
|
|
|
|
|
|
1.15.01
|
resa entro le 24 ore
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.16
|
PULIZIA NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
1.16.01
|
una volta al giorno con riassetto
pomeridiano
|
|
|
|
X
|
X
|
|
1.16.02
|
una volta al giorno
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00
|
DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
|
|
|
|
|
|
|
2.01
|
REQUISITI MINIMI
|
|
|
|
|
|
|
2.01.01
|
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per
ogni camera, ove non sussista bagno privato
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
un locale bagno completo ogni dieci posti letto
non serviti da un locale bagno privato
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
presenza di un locale bagno comune completo per
l’intera struttura (1 bis = vedi nota in calce)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
NUMERO LOCALI-BAGNO PRIVATI IN PERCENTUALE
RISPETTO AL NUMERO DELLE CAMERE /SUITE/JUNIOR SUITE/ UNITÀ
ABITATIVE (2 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
|
2.02.01
|
cento per cento
|
|
|
|
X
|
X
|
|
2.02.02
|
Ottanta per cento
|
|
|
X
|
|
|
|
2.02.03
|
Cinquanta per cento
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.03
|
CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI (PRIVATI E
COMUNI)
|
|
|
|
|
|
|
2.03.01
|
Chiamata di allarme in tutti i bagni (privati e
comuni)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.04
|
RISCALDAMENTO (3 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
|
2.04.01
|
in tutto l'esercizio
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.05
|
ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
(4 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
|
2.05.01
|
in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente
nelle camere/suite/junior suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.06
|
ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI (5 = vedi
nota in calce)
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascensore o servizio di montacarichi
(omissis)
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.07
|
ASCENSORE PER CLIENTI (5 = vedi nota in
calce)
|
|
|
|
|
|
|
2.07.01
|
Qualunque sia il numero dei piani
|
|
|
|
X
|
X
|
|
2.07.02
|
per esercizi con locali oltre i primi due piani
(escluso il piano della reception)
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.08
|
ATTREZZATURE DELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
2.08.01
|
letto/i, illuminazione generale, tavolino,
armadio, comodino e sedia
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.08.02
|
Lampade o applique da comodino
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.08.03
|
Impianto di illuminazione adeguato per leggere o
scrivere
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.08.04
|
Posabagagli
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.08.05
|
Poltrona
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.09
|
TELEVISIONE
|
|
|
|
|
|
|
2.09.01
|
TV a colori in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
|
2.09.02
|
cavo TV in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative e fornitura gratuita apparecchio su
richiesta per almeno il 50% delle camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
X
|
|
|
|
2.09.03
|
TV a colori ad uso comune
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
2.09.04
|
Antenna satellitare
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10
|
RADIO
|
|
|
|
|
|
|
2.10.01
|
in tutte le camere/suite/junior suite/unità
abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11
|
CHIAMATA PER IL PERSONALE
|
|
|
|
|
|
|
2.11.01
|
Chiamata telefonica diretta
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
2.11.02
|
Chiamata con citofono
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12
|
TELEFONO NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
2.12.01
|
Abilitato alla chiamata esterna diretta
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
2.12.02
|
non abilitato alla chiamata esterna
diretta
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13
|
LINEE TELEFONICHE ESTERNE
|
|
|
|
|
|
|
2.13.01
|
due linee telefoniche con apparecchio ad uso
comune
|
|
|
|
|
X
|
|
2.13.02
|
una linea telefonica con apparecchio per uso
comune
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14
|
TELEX E/O TELEFAX
|
|
|
|
|
|
|
2.14.01
|
telex e/o fax con linea dedicata
|
|
|
|
X
|
X
|
|
2.14.02
|
telex e/o fax
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.15
|
AREE AD USO COMUNE
|
|
|
|
|
|
|
2.15.01
|
una o più aree ad uso comune di superficie
complessiva non inferiore a mq. 15 che può coincidere con la
sala ristorante o piccola colazione
|
X
|
|
|
|
|
|
2.15.02
|
di superficie complessiva a mq. 2 per ognuno dei
primi venti posti letto, mq. 0,75 per ognuno degli ulteriori posti
letto fino al quarantesimo posto letto e di mq. 0,50 per ogni posto
letto oltre il quarantesimo posto letto, che possono coincidere con
la sala ristorante o piccola colazione
|
|
X
|
|
|
|
|
2.15.03
|
come 2.15.02, maggiorata del quindici per
cento
|
|
|
X
|
|
|
|
2.15.04
|
come 2.15.02, maggiorata del venticinque per
cento
|
|
|
|
X
|
|
|
2.15.05
|
come 2.15.02, maggiorata del cinquanta per
cento
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.16
|
SERVIZIO RISTORANTE
|
|
|
|
|
|
|
2.16.01
|
in locale apposito
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17
|
BAR
|
|
|
|
|
|
|
2.17.01
|
in locale apposito (Detto locale non deve essere
obbligatoriamente delimitato da pareti in muratura ma può
essere un’isola delimitata da piante o pannelli mobili,
destinata all’utilizzo esclusivo di bar)
|
|
|
|
X
|
X
|
|
2.17.02
|
in locale comune
|
|
|
X
|
|
|
|
2.17.03
|
Mobile bar in locale comune
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18
|
SALA RISERVATA PER RIUNIONI
|
|
|
|
|
|
|
2.18.01
|
sala riservata per riunioni
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19
|
INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (5 =
vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
|
2.19.01
|
Ingresso protetto da portico o pensilina
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omissis
|
|
|
|
|
|
|
2.20.01 (6)
|
Omissis
|
|
|
|
|
|
|
2.21
|
LOCALE DI SERVIZIO AI PIANI CON EVENTUALE BAGNO
COMUNE
|
|
|
|
|
|
|
|
locale di servizio ai piani (5 bis: vedi nota in
calce)
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.22
|
SERVIZIO DI PARCHEGGIO RISERVATO/GARAGE
|
|
|
|
|
|
|
2.22.01
|
Servizio di parcheggio custodito
|
|
|
|
|
X
|
|
2.22.02
|
Servizio di parcheggio riservato per almeno il
50% delle camere/suite/junior suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
QUALITÀ E STATO DI
CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01
|
SILENZIOSITÀ
|
|
|
|
|
|
|
3.01.01
|
Insonorizzazione di tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
3.02.01
|
Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi,
pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)
|
|
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
Buono
|
|
|
X
|
|
|
|
Soddisfacente/ decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02.02
|
bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari,
rubinetteria)
|
|
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
Buono
|
|
|
X
|
|
|
|
Soddisfacente/ decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02.03
|
sale soggiorno e altri locali comuni (arredi,
pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)
|
|
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
Buono
|
|
|
X
|
|
|
|
Soddisfacente/decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02.04
|
Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e
infissi)
|
|
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
Buono
|
|
|
X
|
|
|
|
Soddisfacente/decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
NOTE ALL’ALLEGATO C
(1) Le camere senza bagno privato devono avere i
requisiti di cui ai punti:
1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.04 - 1.13.05;
(1 bis) Qualora tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative, siano dotate di locali bagno privati completi
ai sensi della nota n. 2, il requisito di un locale bagno comune completo
si intenderà assolto con un locale bagno dotato di lavabo e vaso
all’inglese. (nota introdotta dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 2081/2004 adottata ai sensi dell’art. 94 di questa
legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 10 agosto 2004)
(2) per locale bagno completo si intende quello dotato
di lavabo, vaso all'inglese, vasca da bagno o doccia, bidet fisso o
abbattibile a scomparsa o servizio alternativo al bidet quale la doccia a
telefono; (nota così modificata dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 3487/2006 adottata ai sensi dell’articolo 94 di questa
legge)
(3) omissis (nota soppressa dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 2081/2004 adottata ai sensi dell’art. 94 di
questa legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 10 agosto 2004)
(4) requisito non obbligatorio per strutture ricettive
in località montane;
(5) tale requisito è obbligatorio per le nuove
costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente
realizzabile e ove consentito dalle normative vigenti;
(5 bis) tale requisito potrà essere soddisfatto
anche utilizzando appositi armadi per il ricovero della biancheria ai
piani. (nota introdotta dalla deliberazione della Giunta regionale n.
2081/2004 adottata ai sensi dell’art. 94 di questa legge, pubblicata
nel BUR n. 79 del 10 agosto 2004)
(6) omissis (nota soppressa con il requisito 2.20 dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 2081/2004 adottata ai sensi
dell’art. 94 di questa legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 10 agosto
2004)
Allegato D - Requisiti
obbligatori per villaggi albergo e residenze
turistico-alberghiere
|
REQUISITI OBBLIGATORI PER VILLAGGI-ALBERGO E
RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE
|
STELLE
|
|
|
2
|
3
|
4
|
|
1.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01
|
SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI
PORTINERIA-INFORMAZIONI
|
|
|
|
|
1.01.01
|
Assicurati 16/24 ore da personale addetto
|
|
|
X
|
|
1.01.02
|
Assicurati 14/24 ore da personale addetto
|
|
X
|
|
|
1.01.03
|
Assicurati 12/24 ore
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02
|
SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI
|
|
|
|
|
1.02.01
|
Cassette di sicurezza nelle unità abitative
o cassaforte nella residenza turistica alberghiera
|
|
|
X
|
|
1.02.02
|
Servizio custodia valori
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.03
|
SERVIZIO DI NOTTE
|
|
|
|
|
1.03.01
|
Addetto al servizio di notte
|
|
|
X
|
|
1.03.02
|
Addetto disponibile a chiamata
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.04
|
ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI
BAGAGLI
|
|
|
|
|
1.04.01
|
Assicurato 12/24 ore
|
|
|
X
|
|
1.04.02
|
Assicurato 8/24 ore
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.05
|
SERVIZIO PRIMA COLAZIONE
|
|
|
|
|
1.05.01_
|
in sala apposita e/o ristorante
|
|
|
X
|
|
1.05.02
|
in sale comuni destinate anche ad altri
usi
|
X
|
X
|
|
|
1.05.03
|
a richiesta del cliente, anche nelle unità
abitative
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.06
|
SERVIZIO DI BAR IN LOCALE COMUNE O NELLE
UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
1.06.01
|
Assicurato 14/24 ore
|
|
|
X
|
|
1.06.02
|
Assicurato 12/24 ore
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.07
|
DIVISE
|
|
|
|
|
1.07.01
|
per il personale
|
|
X
|
X
|
|
1.07.02
|
per gli addetti al ricevimento, bar, ristorante,
camere
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.08
|
LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE
|
|
|
|
|
1.08.01
|
dal gestore e direttore (residenze a 4 stelle: 2
lingue - a 2 stelle: 1 lingua)
|
|
X
|
X
|
|
1.08.02
|
dal personale di ricevimento portineria e
informazioni (residenze a 4 stelle:
3 lingue - a 3 stelle: 2 lingue - a 1 stella: 1
lingua)
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.09
|
CAMBIO DI BIANCHERIA
|
|
|
|
|
1.09.01
|
Lenzuola e federe: tutti i giorni
|
|
|
X
|
|
1.09.02
|
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed
almeno 3 volte la settimana
|
|
X
|
|
|
1.09.03
|
Lenzuola e federe: ogni cambio di cliente ed
almeno 2 volte la settimana
|
X
|
|
|
|
1.09.04
|
Asciugamani nelle camere e nei bagni: tutti i
giorni
|
|
|
X
|
|
1.09.05
|
Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni
cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10
|
ACCESSORI NELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
1.10.01
|
Documentazione sulla residenza e necessario per
scrivere
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.11
|
SERVIZIO DI LAVATURA E STIRERIA BIANCHERIA DEGLI
OSPITI
|
|
|
|
|
1.11.01
|
Assicurato nelle 24 ore
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.12
|
PULIZIA NELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
1.12.01
|
una volta al giorno
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.00
|
DOTAZIONI IMPIANTI ATTREZZATURE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01
|
COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
2.01.01
|
100% delle unità con vani distinti cucina-
soggiorno/pernottamento
|
|
|
X
|
|
2.01.02
|
Almeno 50% delle unità con vani distinti
cucina-soggiorno/pernottamento
|
|
X
|
|
|
2.01.03
|
100% delle unità monolocali attrezzati
cucina-soggiorno-pernottamento
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.02
|
CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.03
|
RISCALDAMENTO (1 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
2.03.01
|
in tutto l'esercizio
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.04
|
ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
(2 =vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
2.04.01
|
Regolabile dal cliente nelle unità
abitative
|
|
|
X
|
|
2.04.02
|
non regolabile dal cliente nelle unità
abitative
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.05
|
ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI
|
|
|
|
|
2.05.01
|
Ascensore o servizio di montacarichi
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.06
|
ASCENSORE PER CLIENTI (3 = vedi nota in
calce)
|
|
|
|
|
2.06.01
|
Qualunque sia il numero dei piani
|
|
|
X
|
|
2.06.02
|
per esercizi con locali oltre i primi due piani
(escluso il piano reception)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.07
|
TELEVISIONE
|
|
|
|
|
2.07.01
|
TV a colori in tutte le unità
abitative
|
|
X
|
X
|
|
2.07.02
|
TV a colori ad uso comune
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.08
|
RADIO
|
|
|
|
|
2.08.01
|
in tutte le unità abitative
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.09
|
CHIAMATA PER IL PERSONALE
|
|
|
|
|
2.09.01
|
Chiamata telefonica diretta
|
|
X
|
X
|
|
2.09.02
|
Chiamata con citofono
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10
|
LINEE TELEFONICHE ESTERNE
|
|
|
|
|
2.10.01
|
due linee telefoniche con apparecchio ad uso
comune
|
|
|
X
|
|
2.10.02
|
una linea telefonica ad uso comune
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11
|
TELEX O TELEFAX
|
|
|
|
|
2.11.01
|
telex o telefax con linea dedicata
|
|
|
X
|
|
2.11.02
|
telex o telefax
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12
|
AREA USO COMUNE
|
|
|
|
|
2.12.01
|
una sala per uso comune (che può coincidere
con il ristorante o il bar)
|
X
|
|
|
|
2.12.02
|
una sala di uso comune di superficie complessiva
(esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora le
somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di
passaggio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10
unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità
fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la
ventesima
|
|
X
|
|
|
2.12.03
|
come 2.12.02 maggiorata del 10%
|
|
|
X
|
|
2.13
|
BAR
|
|
|
|
|
2.13.01
|
in locale apposito
|
|
|
X
|
|
2.13.02
|
in locale comune
|
|
X
|
|
|
2.13.03
|
Mobile bar in locale comune
|
X
|
|
|
|
2.14
|
POSTO AUTO
|
|
|
|
|
2.14.01
|
Assicurato e custodito per ciascuna unità
abitativa
|
|
|
X
|
|
2.14.02
|
Assicurato per ciascuna unità
abitativa
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
DOTAZIONI MINIME DELLE UNITÀ
ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01
|
DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL
PERNOTTAMENTO
|
|
|
|
|
3.01.01
|
letti e coperte pari al numero delle persone
ospitabili
|
X
|
X
|
X
|
|
3.01.02
|
Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani,
illuminazione, lampade o applique
|
X
|
X
|
X
|
|
3.01.03
|
tavolo per la consumazione dei pasti con sedie
pari al numero dei posti letto
|
X
|
X
|
X
|
|
3.01.04
|
Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari
al numero delle persone ospitabili
|
|
|
X
|
|
3.01.05
|
Poltrone o divano nel soggiorno
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02
|
DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI
|
|
|
|
|
3.02.01
|
Cucina con due fuochi o piastre e relativa
alimentazione
|
X
|
X
|
X
|
|
3.02.02
|
Frigorifero
|
X
|
X
|
X
|
|
3.02.03
|
Lavello con scolapiatti
|
X
|
X
|
X
|
|
3.02.04
|
per ciascuna persona ospitabile
|
X
|
X
|
X
|
|
. 2 coltelli
|
|
|
|
|
. 2 forchette
|
|
|
|
|
. 2 cucchiai
|
|
|
|
|
. 2 piatti piani
|
|
|
|
|
. 1 piatto fondo
|
|
|
|
|
. 2 bicchieri
|
|
|
|
|
. 1 tazza
|
|
|
|
|
. 1 tazzina
|
|
|
|
|
3.02.05
|
per ciascuna unità abitativa
|
X
|
X
|
X
|
|
. 1 batteria da cucina
|
|
|
|
|
. 2 coltelli da cucina
|
|
|
|
|
. 1 zuccheriera
|
|
|
|
|
. 1 caffettiera
|
|
|
|
|
. 1 scolapasta
|
|
|
|
|
. 1 mestolo
|
|
|
|
|
. 1 insalatiera
|
|
|
|
|
. 1 grattugia
|
|
|
|
|
. 1 spremiagrumi
|
|
|
|
|
. 1 apribottiglie/cavatappi
|
|
|
|
|
. 1 bricco per il latte
|
|
|
|
|
. 1 pattumiera con sacchetti di plastica
|
|
|
|
|
3.02.06
|
Cucina con forno (anche a microonde)
|
|
|
X
|
|
3.02.07
|
Tovaglia, tovaglioli e canovacci da
cucina
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.03
|
DOTAZIONI BAGNO
|
|
|
|
|
3.03.01
|
Lavandino, doccia o vasca, tazza, bidet
|
X
|
X
|
X
|
|
3.03.02
|
Saponetta
|
X
|
X
|
X
|
|
3.03.03
|
telo da bagno per persona
|
X
|
X
|
X
|
|
3.03.04
|
Asciugamano per persona
|
X
|
X
|
X
|
|
3.03.05
|
Salvietta per persona
|
X
|
X
|
X
|
|
3.03.06
|
carta igienica con riserva
|
X
|
X
|
X
|
|
3.03.07
|
Sacchetti igienici
|
X
|
X
|
X
|
|
3.03.08
|
Cestino rifiuti
|
X
|
X
|
X
|
|
3.03.09
|
Specchio e contigua presa per energia
elettrica
|
X
|
X
|
X
|
|
3.03.10
|
Mensola
|
X
|
X
|
X
|
|
3.03.11
|
Scopettino
|
X
|
X
|
X
|
|
3.03.12
|
Asciugacapelli
|
|
X
|
X
|
|
3.03.13
|
Bagnoschiuma
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
4.00
|
DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITÀ
ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.01.01
|
Impianto di erogazione acqua calda e
fredda
|
X
|
X
|
X
|
|
4.01.02
|
Scopa, paletta, secchio, straccio per
pavimenti
|
X
|
X
|
X
|
|
4.01.03
|
Antenna satellitare
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
5.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.01
|
ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE UNITÀ
ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI E
DOTAZIONI.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
6.00
|
QUALITÀ E STATO DI
CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.01
|
SILENZIOSITÀ
|
|
|
|
|
6.01.01
|
Insonorizzazione di tutte le camere o unità
abitative
|
|
|
X
|
|
6.02
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
6.02.01
|
Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi,
pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
Soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
|
6.02.02
|
bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari,
rubinetteria)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
Soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
|
6.02.03
|
sale soggiorno e altri locali comuni (arredi,
pavimentazione, tappeti, tendaggi illuminazione)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
Soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
|
6.03
|
ASPETTO ESTERNO
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
Soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
NOTE ALL’ALLEGATO D
1) requisito non obbligatorio per strutture ricettive
con sola apertura estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte
in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in
tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate;
2) requisito non obbligatorio per strutture ricettive in
località montane;
3) tale requisito è obbligatorio per le nuove
costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente
realizzabile e ove consentito dalle normative vigenti.
Allegato E –
Superfici minime delle unità abitative, delle suite e delle junior
suite in alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze
turistico-alberghiere.
SUPERFICI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE (esclusi
i bagni)
Composizione (uno o più locali)
|
(1-2-3 stelle)
|
(4-5 stelle)
|
|
|
|
|
UNITÀ ABITATIVE A UN LETTO
|
mq.10
|
mq.12
|
|
UNITÀ ABITATIVE A DUE LETTI
|
mq.16
|
mq.18
|
|
UNITÀ ABITATIVE A TRE LETTI
|
mq.22
|
mq.24
|
|
UNITÀ ABITATIVE A QUATTRO LETTI
|
mq.28
|
mq.30
|
SUPERFICI MINIME DELLE SUITE (esclusi i
bagni)
Composizione (due o più locali)
SUITE A UN LETTO mq. 16
SUITE A DUE LETTI mq. 25
SUITE A TRE LETTI mq. 32
SUITE A QUATTRO LETTI mq. 40
SUPERFICI MINIME DELLE JUNIOR SUITE (esclusi i
bagni)
Composizione (un locale)
JUNIOR SUITE A UN LETTO mq. 12
JUNIOR SUITE A DUE LETTI mq. 18
Allegato F -
Servizi/requisiti minimi degli esercizi di affittacamere ed attività
ricettive in esercizi di ristorazione, delle attività ricettive a
conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative
ammobiliate ad uso turistico, delle strutture ricettive - residence, delle
residenze rurali.
Parte I - ESERCIZI DI AFFITTACAMERE ED
ATTIVITA’ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE
a) Servizi minimi:
1) pulizia quotidiana dei locali;
2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa
quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte
alla settimana;
3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda
e, ove necessario, il riscaldamento.
b) Requisiti minimi ai fini della
classificazione:
1) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera,
qualora non sia fornita di bagno privato;
2) un locale bagno completo, qualora tutte le camere non
siano fornite di bagno privato, con un minimo di uno per
appartamento.
Parte II - ATTIVITÀ RICETTIVE A CONDUZIONE
FAMILIARE - BED & BREAKFAST.
Servizi minimi:
a) un servizio di bagno anche coincidente con quello
dell’abitazione;
b) pulizia quotidiana dei locali;
c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella
da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque due volte alla
settimana;
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda
e, ove necessario, il riscaldamento;
e) cibi e bevande confezionate per la prima colazione,
senza alcun tipo di manipolazione.
Parte III - UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO
TURISTICO
Servizi minimi:
a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda,
gas e il riscaldamento, ove necessario;
b) servizio di accoglienza e recapito per gli
ospiti;
c) assistenza di manutenzione delle unità abitative
e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati.
Il costo del riscaldamento, o dell’eventuale aria condizionata,
può essere scorporato dal prezzo comunicato alla Provincia ai sensi
dell’art. 34, ed addebitato a parte, qualora l’ospite possa
attivare e regolare l’impianto e verificare i consumi della propria
unità abitativa sul relativo contatore. (44)
Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico
possono fornire:
a) la pulizia delle unità abitative ad ogni cambio
di cliente e durante la sua permanenza;
b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa
quella del bagno, ad ogni cambio del cliente ed a richiesta.
In tali casi detti servizi devono essere inclusi nei
prezzi comunicati.
Parte IV - STRUTTURE RICETTIVE-RESIDENCE
Servizi minimi:
a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredd |