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Contenuti:
Regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 6 (BUR n. 125/2002)
Regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 6 (BUR n. 125/2002) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO DELLA SEGNALETICA E DELLE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA
(1)
Titolo I°
Disposizioni generali
Art. 1 - Campo
d'applicazione
1. Il presente regolamento è applicabile alla navigazione nelle acque
interne navigabili ai sensi della normativa vigente.
Art. 2 - Definizioni
Nel presente regolamento:
a) il termine "unità nautica" indica qualsiasi nave, motoscafo,
galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale
qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di
trasporto sulla superficie dell'acqua o sotto di essa;
b) il termine "unità nautica motorizzata" o "unità
nautica a motore" indica una unità nautica a propulsione
meccanica;
c) il termine "convoglio" indica un convoglio rimorchiato, un
convoglio spinto o un rimorchio di fianco;
d) il termine "convoglio rimorchiato" indica una composizione
formata da unità nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da
almeno una unità nautica a motore;
e) il termine "convoglio spinto" indica una formazione delle
unità nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare
un insieme rigido, spinta da almeno una unità nautica a motore;
f) il termine "rimorchio di fianco" indica una formazione composta
da unità nautiche affiancate all'unità nautica motorizzata che
assicura la propulsione;
g) il termine "impianto galleggiante" indica un mezzo galleggiante
quali una draga, un pontone, una gru, fornito di installazioni per i lavori
di acqua;
h) il termine "installazione galleggiante" indica tutte le
installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi;
i) il termine "unità nautica a vela" indica una unità
nautica concepita per la navigazione a vela. Una unità nautica a vela
che naviga a motore con o senza vela issata è considerata come una
unità nautica a motore;
j) il termine "unità nautica in servizio regolare" indica una
unità nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico;
l) il termine "unità nautica a remi" indica una unità
nautica che può essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un
sistema di trasmissione simile alla forza umana;
m) il termine "unità da diporto" indica una nave, una
imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai
quali esuli il fine di lucro. (Legge 11 febbraio 1971, n. 50 "Norme sulla
navigazione da diporto" e successive integrazioni e modificazioni);
n) il termine "unità nautica minore" indica una unità
nautica avente lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri
10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
o) i termini "lunghezza" e "larghezza" dell'unità
nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima;
p) il termine "unità nautica in stazionamento" indica una
unità nautica che si trova direttamente o indirettamente all'ancora,
ormeggiata alla riva o arenata;
q) il termine "unità nautica in navigazione" o "unità
nautica in rotta" indica una unità nautica che non è
direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiata a riva,
né arenata;
r) il termine "notte" indica il periodo di tempo compreso tra il
tramonto e il sorgere del sole;
s) il termine "giorno" indica il periodo di tempo compreso tra il
sorgere ed il tramonto del sole;
t) il termine "luce intermittente" indica una sorgente luminosa
accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto;
u) il termine "luce lampeggiante" indica una sorgente luminosa
accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto;
v) il termine "luce cadenzata" indica una sorgente luminosa accesa e
spenta almeno dieci volte al minuto seguendo un determinato ritmo;
x) il termine "a monte" significa la direzione verso la sorgente;
y) il termine "a valle" la direzione verso la foce;
z) i termini "lato destro" e "lato sinistro" del canale
navigabile sono riferiti ad un osservatore che guarda verso la foce; sui
laghi e sui canali ove non è possibile individuare la foce, il lato
destro e il lato sinistro sono definiti dall'Ispettorato di Porto
territorialmente competente.
Titolo II°
Disposizioni relative alla circolazione
Art. 3 - Comandante
dell'unità nautica, responsabile dell'installazione galleggiante
1. Nessuna unità nautica o convoglio rimorchiato o spinto può
navigare senza che a bordo vi sia un comandante.
2. Il comandante è responsabile dell'osservanza del presente
regolamento, delle norme contenute nel Codice della Navigazione e nel
D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 "Approvazione del regolamento per la
navigazione interna" e loro successive integrazioni e modificazioni.
3. Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto
l'autorità di una persona che sarà responsabile dell'osservanza
del presente regolamento.
Art. 4 - Doveri dell'equipaggio
e delle altre persone a bordo
1. I membri dell'equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti del
comandante nei limiti della sua responsabilità. Essi devono
contribuire all'osservanza del presente regolamento.
2. Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le
vengono impartiti dal comandante nell'interesse della sicurezza della
navigazione e dell'ordine a bordo.
Art. 5 - Doveri di
precauzione
1. Il comandante deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza
pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le
misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo
per evitare:
a) di mettere in pericolo o di molestare le persone;
b) di causare danni ad altre unità nautiche, alla proprietà
altrui, alle rive, alle opere idrauliche e alle installazioni di qualsiasi
natura che si trovano in acqua o sulle rive;
c) di intralciare la navigazione o la pesca;
d) di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai responsabili
delle installazioni galleggianti.
Art. 6 - Comportamento in
circostanze di pericolo
1. Per evitare un pericolo imminente, il comandante prende tutte le misure
necessarie, anche in deroga al presente regolamento.
Art. 7 - Carico e numero di
persone
1. Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo libero, l'unità
nautica non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.
2. Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la
sicurezza dell'unità nautica né da ostacolare la visuale
necessaria per la condotta.
3. Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati,
l'unità nautica dovrà essere caricata in modo che la sicurezza
della stessa non sia compromessa.
4. Le unità nautiche destinate al trasporto passeggeri non devono
avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed
indicato nei documenti di bordo.
Art. 8 - Utilizzazione della via
navigabile
1. La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità
dell'unità nautica, o del convoglio devono essere compatibili con le
caratteristiche tecniche della via navigabile e delle sue opere idrauliche.
2. Nel caso in cui l'unità nautica danneggi un'opera idraulica, il
comandante deve immediatamente avvisare del fatto le autorità
competenti.
Art. 9 - Oggetti pericolosi;
perdite di oggetti; ostacoli
1. E' proibito lasciare debordare dalle unità nautiche e dalle
installazioni galleggianti oggetti che compromettano la sicurezza nella via
navigabile.
2. Quando una unità nautica o un'installazione galleggiante perde un
oggetto che non può essere immediatamente recuperato e può essere
pericoloso per la navigazione, il comandante o la persona responsabile
dell'installazione galleggiante devono immediatamente avvisare del fatto le
autorità competenti.
3. Il comandante che avvista un ostacolo che costituisce intralcio o
pericolo per la navigazione deve immediatamente segnalarlo alle
autorità competenti.
Art. 10 - Protezione dei segnali
della via navigabile
1. E' vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i
segnali della via navigabile, o ormeggiarsi ad essi.
Art. 11 - Protezione delle
acque
1. E' vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa
inquinarle o alterarne le proprietà.
2. Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o
rischiano di cadere in acqua, il comandante deve avvertire senza indugio le
autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di
evitare il pericolo o l'inquinamento.
3. Il comandante dell'unità nautica che constata la presenza sulla via
navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose
per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire le
autorità competenti.
Art. 12 - Protezione contro le
immissioni nocive
1. I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti
nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di una unità
nautica secondo le regole.
Art. 13 - Incidenti ed
assistenza
1. In caso d'incidente, il comandante prende tute le misure necessarie per
la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
2. Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a
disposizione affinchè possano essere stabilite la sua identità,
le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua
partecipazione all'incidente. E considerata come coinvolta in un incidente
di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito
all'incidente stesso.
3. Il comandante è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone
o alle unità nautiche in pericolo, nella misura compatibile con la
sicurezza della sua unità nautica. In caso di bisogno egli chiede
l'aiuto di terzi.
Art. 14 - Unità nautiche
incagliate o affondate
1. Se una unità nautica è incagliata o affondata e se ne risulti
un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre segnalarlo e
prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In
caso d'impossibilità dovrà essere avvertito senza indugio
l'Ispettorato di Porto territorialmente competente.
Art. 15 - Ordinanze delle
autorità
1. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono
conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per
garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla
navigazione.
2. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono
parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate
in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull'acqua o sulle
rive, oppure in caso di alto livello delle acque.
Art. 16 - Collaborazione con
le autorità di vigilanza
1. I comandanti ed i responsabili di installazioni galleggianti devono
prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza
competenti.
Art. 17 - Autorizzazione di
manifestazioni
1. Le manifestazioni sportive, feste nautiche e altre manifestazioni che
interessano le vie navigabili sono subordinate al permesso dell'Ispettorato
di Porto territorialmente competente.
2. L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la
sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, che
risponderanno dei danni eventualmente arrecati dai partecipanti.
Titolo III°
Segnalazione delle unità nautiche
Capo I°
Segnalazioni a vista
Art. 18 - Generalità
1. Le unità nautiche portano, di notte o in caso di tempo con scarsa
visibilità (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le
tavole, le bandiere e i palloni prescritti.
Art. 19 - Disposizioni e
visibilità dei fanali
1. I fanali dell'albero devono essere disposti nell'asse dell'unità
nautica ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco
d'orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato. La
loro distanza dal punto d'intersezione della linea dei fanali laterali con
l'asse dell'unità nautica deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati,
per quanto possibile, a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono
collocati sull'unità nautica di testa.
2. Due fanali laterali sono disposti sull'unità nautica, uno a luce
verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo. Ciascuno deve essere
visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d'orizzonte di
112° 30'. La loro distanza non deve essere inferiore alla metà
della larghezza dell'unità nautica, ma deve raggiungere almeno 1 m.
3. I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell'asse
dell'unità nautica ed emettere una luce bianca, visibile da dietro su
un arco d'orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato.
4. I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d'orizzonte di
360°.
Art. 20 - Fanali
1. I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben
visibili e non abbagliare il comandante. Salvo disposizione contraria,
devono emettere una luce uniforme e continua.
2. Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata
sarà di almeno:
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Tipo di fanale
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Bianco o giallo
|
Rosso o verde
|
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chiaro
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4 km
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3 km
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ordinario
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2 km
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1,5 km
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3. Le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le
intensità luminose seguenti:
|
Portata minima
in chilometri
|
Intensità in candela
internazionale
|
|
4
|
9,60
|
|
3
|
4,10
|
|
2
|
1,40
|
|
1,5
|
0,70
|
Art. 21 - Tavole, bandiere e
palloni
1. Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da
essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili.
Le tavole e le bandiere avranno un'altezza ed una larghezza di almeno 60
cm. I cilindri devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di
almeno 50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni
devono avere un'altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60
cm., i biconi devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di base
di almeno 50 cm.
2. I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che
impediscano qualsiasi confusione.
Art. 22 - Segnali a vista non
ammessi
1. E' vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti
o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
Art. 23 - Fanali di
soccorso
1. Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere
sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto
deve essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale
ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la
segnalazione conformemente alle prescrizioni.
2. Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio
tempestivamente e se la sicurezza lo esige, può essere utilizzato un
fanale ordinario bianco visibile su l'intero orizzonte.
Art. 24 - Lampade e
riflettori
1. E' vietato fare uso di lampade e di riflettori che possono essere
scambiati con i fanali prescritti.
2. L'uso di riflettori non deve provocare abbagliamento, mettere in
pericolo o ostacolare la navigazione o la circolazione a terra.
Art. 25 - Unità nautiche
motorizzate
1. Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono
portare:
a) un fanale chiaro d'albero posto in prua e sull'asse dell'unità
nautica; se l'unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere
posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza
orizzontale tra i due fanali sia almeno tre volte la distanza verticale;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa
perpendicolare all'asse dell'unità nautica, per quanto possibile un
metro più bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso.
Devono essere mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo
che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso
non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario di poppa posto sull'asse dell'unità nautica ad
una altezza tale da essere ben visibile.
2. Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un'altra
unità nautica motorizzata messa di rinforzo devono conservare le
segnalazioni di cui al primo comma.
3. Per le unità nautiche minori:
a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;
b) un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell'asse
dell'unità nautica invece del fanale d'albero e del fanale di poppa.
Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore;
c) fanali laterali collocati uno accanto all'altro a prua, ciò è
consentito anche alle unità nautiche con lunghezza inferiore a 20
metri;
d) un fanale ordinario a luce bianca visibile da ogni lato al posto dei
fanali d'albero, laterali e di poppa, per le unità nautiche minori con
una lunghezza inferiore a sette metri e la cui velocità massima non
supera i sette nodi. Il fanale può anche essere collocato nella parte
posteriore.
Art. 26 - Unità nautiche
senza motore
1. Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche senza motore
devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il
fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.
2. Per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono
pure autorizzati:
a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;
b) un fanale di poppa, nonché fanali laterali che possono pure essere
collocati uno accanto all'altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore,
collocata nell'asse dell'unità nautica;
c) una lanterna tricolore sulla punta dell'albero.
3. Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela,
è autorizzato un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni
lato, con l'obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca
all'avvicinarsi di altre unità nautiche.
Art. 27 - Unità nautiche
che navigano contemporaneamente a vela e motore
1. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore
portano di notte:
a) un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali; questi
ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all'altro o riuniti in
una lanterna bicolore collocata nell'asse dell'unità nautica;
b) un fanale d'albero, un fanale di poppa e fanali laterali; questi ultimi
e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore
collocata sulla punta dell'albero.
2. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore
portano di giorno:
a) un cono nero con la punta verso il basso, posto ad un'altezza che lo
renda visibile il più possibile.
Art. 28 - Unità nautiche
in stazionamento
1. Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di
quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento
ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce
bianca, visibile da ogni lato.
2. Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti
galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i
loro contorni.
Art. 29 - Unità nautiche
in servizio regolare
1. Le unità nautiche di servizio regolare devono portare i seguenti
segnali supplementari:
a) di notte, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto
per quanto possibile un metro più alto del fanale d'albero;
b) di giorno, un pallone verde.
2. Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche
priorità, devono portare, oltre ai segnali di cui al comma primo, i
seguenti segnali supplementari:
a) di notte, un secondo fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato,
disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale a luce
verde di cui al punto a) del primo comma;
b) di giorno, un cilindro bianco, disposto per quanto possibile un metro
sotto il pallone verde di cui al punto b) del primo comma.
Art. 30 - Protezione contro il
moto ondoso
1. Le unità nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni,
ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere
protette dal moto ondoso possono portare, previa autorizzazione
dell'Ispettorato di Porto territorialmente competente, i seguenti segnali
supplementari:
a) di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un
fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un
metro al di sotto del primo;
b) di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per
quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere
sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.
Art. 31 - Ancoraggi
pericolosi
1. Le unità nautiche, quando sono ancorate in maniera da mettere in
pericolo la navigazione devono portare:
a) di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e
disposti l'uno al di sopra dell'altro a un intervallo di almeno 1m;
b) di giorno due bandiere bianche sovrapposte.
2. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l'ancora è
inoltre segnalata: di notte mediante un galleggiante con riflettore radar e
un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato; di giorno con
corpi galleggianti gialli.
Art. 32 - Convogli
1. Di notte, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un
convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di
rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, a un convoglio
spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta:
a) due fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza
l'uno dall'altro, posti di prua e sull'asse dell'unità nautica, il
fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa
perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più
bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere
mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale
verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere
visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull'asse
dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile.
2. Di notte, nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa
più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità
nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia
preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo,
naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche
deve portare durante la rotta:
a) tre fanali chiari d'albero sovrapposti a circa un metro di distanza
l'uno dall'altro, posti di prua e sull'asse dell'unità nautica, con il
fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa
perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più
basse del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere
mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale
verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere
visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull'asse
dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile.
3. La prescrizione del comma precedente si applica alle unità nautiche
che manovrano un impianto galleggiante.
4. Le unità nautiche rimorchiate devono portare:
a) un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato;
b) due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa, se
la lunghezza supera i 110 m.
5. Di notte, l'unità nautica o le unità nautiche in coda al
convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull'asse
dell'unità nautica ad una altezza tale da essere ben visibile. Se vi
sono più di due unità nautiche accoppiate i fanali vanno posti
solamente sulle due unità nautiche estreme.
6. Di giorno, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un
convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di
rinforzo davanti ad un'altra unità nautica motorizzata, a un convoglio
spinto o a un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un
cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e
bianche, le fasce bianche sono poste all'estremità del cilindro. Il
cilindro deve essere posto verticalmente in prua ad un'altezza che lo renda
visibile da tutti i lati.
7. Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo
posto ad un'altezza che lo renda visibile da tutti i lati. Se vi sono
più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto
solamente sulle due unità nautiche estreme.
8. Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di
fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate
messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica
che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo.
Quanto un convoglio spinto è preceduto da una o più unità
nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone
giallo.
Art. 33 - Convogli spinti
1. I convogli spinti, di notte, durante la rotta devono portare:
a) tre fanali chiari d'albero posti a prua dell'unità nautica di
testa. Questi fanali devono essere disposti secondo un triangolo equilatero
con base orizzontale in un piano perpendicolare all'asse longitudinale del
convoglio. I due fanali inferiori devono distanziarsi di circa 1,25 m circa
ed essere posti a circa 1,10 m dal fanale superiore;
b) un fanale chiaro d'albero a prua di tutte le altre unità nautiche
eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del
convoglio;
c) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa
perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più
bassi del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere
mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale
verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere
visto da tribordo;
d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore posti a circa
1,25 m uno dall'altro ad una altezza tale da essere ben visibile;
e) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità
nautiche eventualmente affiancati;
f) nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata
i tre fanali di poppa di cui al punto d) devono essere a luce gialla.
Art. 34 - Rimorchi di
fianco
1. I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare:
a) sull'unità nautica motorizzata un fanale chiaro d'albero posto in
prua e sull'asse dell'unità nautica; se l'unità nautica supera la
lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al
primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia almeno tre
volte la distanza verticale. Sulle unità nautiche non motorizzate un
fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto
del fanale d'albero dell'unità nautica motorizzata;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa
perpendicolare all'asse dell'unità nautica, almeno un metro più
basse del fanale d'albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere
mascherati verso l'interno dell'unità nautica in modo che il fanale
verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere
visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull'unità nautica e
l'unità nautica o le unità nautiche affiancate.
Art. 35 - Segnali
supplementari delle unità nautiche che trasportano materie
pericolose
1. Le unità nautiche, sia in rotta che in stazionamento, che
effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare i seguenti segnali
supplementari:
a) durante la notte, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui
intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari
blu;
b) durante il giorno, un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad
una altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati.
Art. 36 - Segnali
supplementari di unità nautiche la cui capacità di manovra è
limitata
1. Una unità nautica la cui capacità di manovra è limitata a
causa dei lavori che sta effettuando (dragaggi, posa di cavi, di boe ecc.)
deve portare i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, tre fanali ordinari in verticale ad una distanza minima fra di
loro di 1 m., con il fanale superiore ed inferiore rossi e il fanale di
mezzo bianco, messi ad una altezza tale da renderli visibili da tutti i
lati;
b) di giorno, un pallone nero, un bicono nero ed un pallone nero, posti in
verticale ad una distanza tra di loro di almeno 1 m e messi ad una altezza
tale da renderli visibili da tutti i lati.
2. Quando i lavori che si stanno effettuando creano un ostacolo alla
navigazione, l'unità nautica oltre ai segnali previsti nel comma 1
deve portare:
a) di notte, due fanali ordinari rossi sovrapposti ad una distanza di
almeno un metro posti nel lato dove si trova l'ostacolo e due fanali
ordinari verdi, sovrapposti di almeno un metro posti nel lato libero; la
distanza tra la verticale dei fanali rossi e quella dei fanali verdi deve
essere di almeno due metri;
b) di giorno, due palloni neri sovrapposti di almeno un metro posti nel
lato dove si trova l'ostacolo e due biconi nei sovrapposti di almeno un
metro posti lato libero; la distanza tra la verticale dei palloni e quella
dei biconi deve essere di almeno due metri;
c) il segnale internazionale "L", nel caso in cui sia necessario che le
unità nautiche sopraggiungenti si fermino e chiedano l'autorizzazione
al passo.
Art. 37 - Segnali
supplementari delle unità nautiche in servizio di pilotaggio
1. Una unità nautica in servizio di pilotaggio deve portare durante la
rotta, sia di notte che di giorno, i seguenti segnali supplementari:
due fanali chiari d'albero sovrapposti, il fanale superiore bianco e il
fanale inferiore rosso.
Art. 38 - Unità nautiche
da pesca
1. Per le unità nautiche da pesca si applicano le disposizioni di cui
alla legge 27 dicembre 1977, n. 1085 e successive integrazioni e
modificazioni.
Art. 39 - Segnalazione durante
le immersioni
1. Durante le immersioni che si svolgono da riva deve essere mostrata una
bandiera con la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera
a due punte, con la metà lato asta bianca e l'altra metà blu).
2. In caso di immersioni svolte al largo questa bandiera, posta
sull'unità nautica, dovrà essere visibile da tutti i lati. Di
notte e in caso di scarsa visibilità la citata bandiera deve essere
illuminata in modo che sia ben visibile.
3. Nel caso in cui le immersioni subacquee sportive avvengano in fiumi o
canali sulla riva o sull'unità nautica di appoggio deve esservi una o
più persone di accompagnamento in grado di avvertire il sommozzatore o
i sommozzatori del sopraggiungere di altre unità nautiche in
navigazione, facendoli emergere e ponendoli in sicurezza; l'immersione deve
essere autorizzata dall'Ispettorato di Porto territorialmente competente.
Capo II°
Segnalazioni acustiche delle unità nautiche
Art. 40 - Generalità
1. I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l'allegato 2
devono essere emessi:
a) dalle unità nautiche a motore, ad eccezione delle unità
nautiche minori, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o
elettricamente;
b) dalle unità nautiche minori anche mediante un clacson idoneo oppure
un apposito corno. Per le unità nautiche a remi è sufficiente un
semplice fischietto.
2. I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di
intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un
secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondo.
L'intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.
3. Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di
circa quattro secondo. Esso può essere sostituito da colpi battuti su
un oggetto metallico.
Art. 41 - Segnali acustici
1. I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza
della navigazione e di altri utenti della via navigabile lo esige, essi
significano:
a) un suono prolungato: "attenzione" oppure "mantengo la rotta";
b) un suono breve: "accosto a destra";
c) due suoni brevi: "accosto a sinistra";
d) tre suoni brevi: "faccio marcia indietro";
e) quattro suoni brevi: "sono impossibilitato a manovrare";
f) serie di suoni molto brevi: "pericolo di collisione".
Art. 42 - Uso di segnali
acustici
1. E' vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure
di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.
Titolo IV°
Segnalazione della via navigabile
Art. 43 - Generalità
1. I comandanti devono attenersi ai divieti, agli obblighi e tener conto
delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i
segnali della via navigabile riprodotti nell'allegato 1.
Art. 44 - Segnalazione di
particolari specchi d'acqua
1. Gli specchi d'acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono
segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione
può essere completata con segnale di divieto di passaggio.
2. Gli specchi d'acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per
certe categorie delle unità nautiche sono segnalati mediante boe
gialle di forma sferica e da segnaletica indicante la natura del divieto.
3. Gli specchi d'acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico
è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma
sferica e mediante segnaletica collocata sulla riva. Le boe dei corridoi di
partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore
della boa sinistra, vista dal largo, deve essere dipinta di rosso, quella
della boa destra, di verde.
4. I passi navigabili per l'accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei
canali, o all'interno degli stessi, sono segnalati, visti dal largo, a
sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante
boe di color verde di forma conica. Di notte, la segnalazione può
essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a
destra.
Art. 45 - Entrata dei porti e
degli imbarcaderi
1. Le entrate dei porti come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono
segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di
destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di
sinistra mediante un faro a luce rossa. E consentito un faro supplementare
di direzione a luce gialla.
2. Gli scali per le unità nautiche per passeggeri situati fuori dei
porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa
visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più
può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.
3. I fari menzionati ai commi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o
cadenzata ad eccezione del faro di direzione.
Art. 46 - Segnali di
riferimento
1. Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità si possono
emettere mediante installazioni fisse i segnali acustici previsti
nell'allegato 2, oppure accendere i fari a luce intermittente di color
giallo.
Art. 47 - Segnali di
navigazione sul fiume Po
I segnali di navigazione in uso sul fiume Po sono riprodotti nell'allegato
4.
Titolo V°
Regole di rotta e di stazionamento
Art. 48 - Regole generali di
comportamento
1. Il comandante deve regolare la velocità dell'unità nautica in
modo da poterla controllare in ogni momento e non creare pericoli alla
navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non
generare confusione sulle proprie intenzioni.
2. I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di
collisione.
3. Non possono condurre unità nautiche tutti coloro che non siano in
grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o
psichica, abuso di bevande alcoliche o per altre ragioni.
Art. 49 - Navigazione alla
deriva
1. E' vietata la navigazione alla deriva, cioè senza conducente.
Art. 50 - Rotta
1. Durante la loro corsa, le unità nautiche in servizio regolare
devono seguire una rotta, dalla quale non si possono discostare senza
motivo. La rotta deve essere tenuta libera per le unità nautiche in
servizio regolare in avvicinamento.
Art. 51 - Unità nautiche
tenute ad allontanarsi da altre unità nautiche
1. In caso d'incrocio o di sorpasso, con esclusione dei fiumi e dei canali,
devono allontanarsi:
a) tutte le unità nautiche dalle unità nautiche in servizio
regolare;
b) ogni unità nautica, ad eccezione delle unità nautiche in
servizio regolare, dalle unità nautiche per il trasporto di merci;
c) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare e
per il trasporto di merci, dalle unità nautiche dei pescatori
professionisti al lavoro ed idoneamente segnalate;
d) ogni unità nautica, ad eccezione di quelle in servizio regolare,
per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al lavoro ed
idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a vela;
e) ogni unità nautica a motore, ad eccezione di quelle in servizio
regolare, per il trasporto di merci e dei pescatori professionisti al
lavoro ed idoneamente segnalate, dalle unità nautiche a remi.
2. I convogli rimorchiati sono considerati come unità nautiche in
servizio regolare, i convogli spinti come unità nautiche per il
trasporto di merci.
Art. 52 - Priorità delle
unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali
1. Le unità nautiche in servizio regolare su fiumi e canali godono
sempre di priorità.
Art. 53 - Incrocio delle
unità nautiche a motore fra di loro
1. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte che si incrociano
in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuta ad
allontanarsi l'unità nautica che vede l'altra da dritta; tale
prescrizione è esclusa su fiumi e canali.
2. Quando due unità nautiche a motore seguono rotte direttamente o
quasi opposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuna di loro
deve venire a dritta, quindi con incrocio sinistra su sinistra delle
unità nautiche.
3. In circostanze speciali, in particolare durante le manovre d'attracco,
il comandante può chiedere di accostare a sinistra del fiume o del
canale, quindi con incrocio destra su destra delle unità nautiche,
sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette
il segnale "due suoni brevi". L'altra unità nautica deve allora
rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la
manovra.
Art. 54 - Sorpasso delle
unità nautiche a motore fra di loro che non si trovino su fiumi o
canali
1. Sempre che non goda di priorità, ogni unità nautica a motore
che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest'ultimo.
2. Una unità nautica viene considerata come unità nautica
sorpassante quando essa si avvicina ad un'altra da dietro in modo che di
notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest'ultima.
3. In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione delle due
unità nautiche quella che effettua il sorpasso non può essere
considerata come unità nautica incrociante, e di conseguenza non
può ritenersi dispensata dall'obbligo di spostarsi dalla rotta
dell'unità nautica sorpassata.
Art. 55 - Incrocio e sorpasso
su fiumi e canali
1. Le unità nautiche possono incrociare o sorpassare soltanto se il
passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.
2. In caso d'incrocio, ciascuna unità nautica deve tenere la destra
del fiume o del canale. Se ciò non è possibile, si può
chiedere di passare sul lato sinistro del fiume o del canale, quindi con
incrocio destra su destra delle unità nautiche, emettendo a tempo "due
suoni brevi". L'altra unità nautica risponde con lo stesso segnale e
lascia lo spazio necessario.
3. In deroga a quanto detto al comma 2, tutte le unità nautiche devono
sempre allontanarsi da quelle che risalgono il corso d'acqua servendosi di
un'asta e tenendosi al margine del passo navigabile.
4. Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio
sicuro, l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle della
strettoia che sia transitato quella in discesa. Qualora l'incrocio nella
strettoia si renda inevitabile, i comandanti devono prendere tutte le
misure per evitare o ridurre il pericolo. Le unità nautiche prima di
impegnare una strettoria devono emettere un segnale sonoro prolungato; se
la strettoia è lunga dovranno ripetere il segnale sonoro durante il
passaggio.
5. Se il sorpasso non può avvenire senza che l'unità nautica da
sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità chi sorpassa deve
emettere:
a) due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se vuole passare a
sinistra dell'unità nautica da sorpassare;
b) due suoni prolungati seguiti da un suono breve se vuole passare a destra
dell'unità nautica da sorpassare.
6. L'unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere:
a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;
b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.
7. Quando il sorpasso non è possibile dal lato chiesto dall'unità
nautica che si accinge a sorpassare, ma si può fare dal lato opposto,
l'unità nautica che sta per essere sorpassato deve emettere:
a) un suono breve se il sorpasso può avvenire dal suo lato sinistro;
b) due suoni brevi se il sorpasso può avvenire dal suo lato destro.
8. Se il sorpasso è impossibile senza pericolo d'abbordaggio,
l'unità nautica che sta per essere sorpassato dovrà emettere
cinque suoni brevi.
9. Se il sorpasso è possibile senza che l'unità nautica da
sorpassare modifichi la sua rotta o la sua velocità l'unità
nautica che si accinge a sorpassare non emette alcun segnale sonoro.
Art. 56 - Comportamento delle
unità nautiche a vela fra di loro
1. Allorquando due unità nautiche a vela si avvicinano l'una all'altra
in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, una
delle due deve allontanarsi dalla rotta dell'altra, nel modo seguente:
a) quando le unità nautiche ricevono il vento da un lato differente,
quella che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta
dell'altra;
b) quando le unità nautiche ricevono il vento dallo stesso lato,
quella che è sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quella che
è sottovento.
2. Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in
posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.
3. Su fiumi e canali la navigazione delle unità nautiche a vela contro
vento è possibile soltanto se non ostacolano altre unità
nautiche.
Art. 57 - Comportamento delle
unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità
nautiche
1. Le unità nautiche che devono allontanarsi da altre unità
nautiche devono lasciare a queste ultime lo spazio necessario in modo che
possano proseguire la loro rotta e manovrare.
Art. 58 - Comportamento nei
riguardi dei sommozzatori
1. Ogni unità nautica deve mantenere una distanza di almeno 50 m dalle
unità nautiche o dai luoghi sulla riva contrassegnati con il segnale
di immersione in atto (una bandiera con la lettera "A" del codice
internazionale).
2. Nel caso l'immersione sia effettuata su fiumi o canali, ogni unità
nautica deve fermarsi e consentire la messa in sicurezza del sommozzatore.
Art. 59 - Moto ondoso
1. La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato per evitare
di creare moto ondoso o effetti di risucchio in grado di creare danni alle
unità nautiche in stazionamento o in navigazione o alle opere
idrauliche e di navigazione; deve essere mantenuta la maggior distanza
possibile dalle unità nautiche che portano i segnali di protezione
contro il moto ondoso.
Art. 60 - Unità nautiche
impossibilitate a manovrare
1. Nelle unità nautiche impossibilitate a manovrare si devono agitare
con movimento semicircolare verso il basso di giorno una bandiera rossa e
di notte un fanale a luce rossa in modo chiaramente visibile alle
unità nautiche in avvicinamento. Possono, altresì, essere posti
di notte due fanali rossi sovrapposti ad una distanza di un metro uno
dall'altro e visibili da tutti i lati, di giorno due palloni neri
sovrapposti ad una distanza di un metro uno dall'altro e visibili da tutti
i lati. In caso di bisogno deve, inoltre, essere emesso un segnale acustico
costituito da "quattro suoni brevi".
2. Tutte le unità nautiche devono allontanarsi da quelle
impossibilitate a manovrare.
Art. 61 - Porti e imbarcaderi
o scali, attraversamento di vie navigabili principali
1. Le unità nautiche che escono da un porto hanno la precedenza su
quelle che vi entrano, salvo che non si tratti di unità nautiche in
servizio regolare o di unità nautiche in difficoltà.
2. Le unità nautiche non devono ostacolare l'entrata o l'uscita da un
porto. E' vietata la sosta in prossimità dell'imboccatura di un porto.
3. Le unità nautiche non devono ostacolare la manovra delle unità
nautiche in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcadero o
scalo oppure che si allontanano da questo.
4. Le unità nautiche che devono entrare o uscire da porti, imbarcaderi
o scali e dalle vie navigabili affluenti a quella principale devono
emettere i seguenti segnali sonori:
a) tre suoni prolungati seguiti da un suono breve se si stanno dirigendo
alla loro destra;
b) tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi se si stanno dirigendo
alla loro sinistra.
5. Le unità nautiche che si accingono ad attraversare la via
navigabile principale devono emettere i seguenti segnali sonori:
a) tre suoni prolungati.
6. Prima della fine della attraversata le unità nautiche devono
emettere i seguenti segnali sonori:
b) un suono prolungato seguito da un suono breve se si dirigono alla loro
destra;
c) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se si dirigono alla loro
sinistra.
Art. 62 - Navigazione in
prossimità delle rive, con esclusione di fiumi e canali
1. Ad eccezione delle unità nautiche in servizio regolare che
circolano secondo l'orario ufficiale, le unità nautiche a motore non
possono:
a) circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o
partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante quelle manovre
essi devono scegliere la via più breve;
b) circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità
delle rive interne ed esterne.
2. E' considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si
estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio
d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia
dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o
dalle costruzioni erette nell'acqua.
3. Il comma 1 lettera a non si applica:
a) alle unità nautiche a propulsione elettrica;
b) alle unità nautiche dei pescatori professionisti al lavoro.
4. E' vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti,
ninfee). Di regola, occorre tenere, da queste una distanza di almeno 25 m.
5. L'Ispettorato di Porto territorialmente competente può limitare la
velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
a) le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si
sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
b) non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri
inconvenienti.
Art. 63 - Pratica dello sci
nautico o impiego di altre attrezzature similari
1. La pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe è
autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto
a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.
2. La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe
è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio
autorizzati ufficialmente e degli specchi d'acqua segnalati come luogo
riservato esclusivamente a tale uso.
3. Il comandante dell'unità nautica che rimorchia deve essere
accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di
sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere
questo compito.
4. L'unità nautica che rimorchia e lo sciatore nautico devono
mantenere una distanza di almeno 50 m dalle altre unità nautiche e dai
bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non deve essere
trainato a vuoto nell'acqua.
5. E' vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.
6. E' vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti
ascensionali e dispositivi similari), se non su specifica autorizzazione
dell'Ispettorato di Porto territorialmente competente.
Art. 64 - Pratica dello sci
nautico o impiego di altre attrezzature analoghe su fiumi e canali
1. La pratica dello sci nautico o l'impiego di altre attrezzature analoghe
è autorizzata esclusivamente sui percorsi che sono segnalati.
Art. 65 - Navigazione in caso
di scarsa visibilità
1. Le unità nautiche che non possono emettere i segnali ottici e
quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola
né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità
(notte, nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si
offusca esse devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono,
un porto o avvicinarsi alla riva.
2. Le unità nautiche senza radar come pure le unità nautiche che
dispongono di un radar devono ridurre la velocità in funzione della
diminuita visibilità e comunicare per radiotelefono alle unità
nautiche provenienti in senso inverso le informazioni necessarie per la
sicurezza della navigazione. Esse devono sostare se le circostanze lo
richiedono.
3. Sulle unità nautiche e sui convogli nei quali la distanza tra
timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa
deve essere in grado di vedere o sentire il comandante; qualora ciò
non sia possibile è necessario che vi sia un'installazione tale da
permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.
Art. 66 - Segnali acustici
durante la rotta in caso di scarsa visibilità
1. In caso di tempo con scarsa visibilità, le unità nautiche in
servizio regolare emettono "un suono prolungato seguito da quattro suoni
brevi", i convogli "due suoni prolungati", le altre unità nautiche "un
suono prolungato". Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al
minuto.
2. Le unità nautiche in stazionamento, sentiti i segnali delle
unità nautiche in rotta, rispondono con i seguenti segnali sonori
ripetuti una volta al minuto:
a) rintocchi di campana continui per quattro secondi;
oppure
b) un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altre breve.
Art. 67 - Impiego del
radar
1. Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione
quando l'osservatore sa utilizzare l'apparecchio ed interpretarne le
informazioni.
2. La vedetta a prora, prescritta sulle unità nautiche e sui convogli
nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m, non è
necessaria in caso di impiego del radar.
Art. 68 - Unità nautiche
in difficoltà
1. Per chiedere aiuto, una unità nautica in difficoltà può
utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:
a) agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro
oggetto adatto;
b) lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi;
c) emettere una serie di suoni prolungati;
d) dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto dal gruppo
(SOS) del codice morse;
e) emettere una serie di rintocchi di campana;
f) eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall'alto verso il basso delle
braccia allargate lateralmente.
Art. 69 - Stazionamento
1. I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la
navigazione. E' vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica
(canneti e ninfee). Di regola, occorre tenere da queste una distanza di
almeno 25 m.
2. Le unità nautiche in stazionamento devono essere ancorate o
ormeggiate in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e
del risucchio provocato dalle unità nautiche in navigazione. Esse
devono poter seguire le variazioni del livello dell'acqua.
3. L'ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei
pescatori professionisti segnalate come tali.
4. All'esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, le unità
nautiche possono restare ancorate od ormeggiate per più di 24 ore
soltanto se una persona si trova a bordo.
5. Lo stazionamento delle unità nautiche che portano merci pericolose
è consentito solo nei luoghi autorizzati e con a bordo un servizio di
guardia permanente.
6. Le unità nautiche in stazionamento al largo devono portare:
a) di giorno, un pallone nero posto ad un'altezza tale da renderlo visibile
da tutti i lati;
b) di notte, due fanali ordinari a luce bianca uno in prua e l'altro a
poppa, più basso di almeno due metri di quello a prua, visibili da
ogni lato; per le unità minori è consentito un solo fanale
ordinario a luce bianca.
7. Un convoglio in stazionamento al largo deve portare:
a) di giorno, un pallone nero, ad un'altezza tale da renderlo visibile da
tutti i lati, sulle unità nautiche esterne in testa e in coda al
convoglio;
b) di notte, un fanale ordinario a luce bianca su ogni unità nautica
formante il convoglio.
8. Le segnalazioni di cui ai commi 6 e 7 non sono obbligatorie quando:
a) l'unità nautica è in stazionamento in una via navigabile dove
la navigazione è impossibile o vietata;
b) quando l'unità nautica è in stazionamento fuori dal canale
navigabile in una situazione manifestamente senza pericolo.
Art. 70 - Stazionamento
vietato su fiumi e canali
1. Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili
come pure in prossimità e sotto i ponti.
Art. 71 - Convogli
1. Gli spintori o rimorchiatori di convogli devono avere una potenza
sufficiente per assicurare la buona manovrabilità del convoglio.
2. E' proibito ai rimorchiatori e spintori abbandonare le unità
nautiche del convoglio durante le operazioni di ancoraggio e di approdo
prima che il canale sia liberato dalle suddette unità nautiche e che
il comandante del convoglio non si sia assicurato che esse siano messe in
sicurezza.
Art. 72 - Passaggio sotto i
ponti
1. E' vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate
vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un
ponte, l'unità nautica in ascesa deve attendere a valle del ponte che
quella in discesa sia transitata. Qualora la sicurezza della navigazione lo
richieda, le unità nautiche devono annunciare per tempo il loro
avvicinarsi al ponte emettendo "un suono prolungato".
2. L'incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è
consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o
se esistono passaggi separati.
3. Il passaggio sotto i ponti può essere regolato dai seguenti
segnali:
a) un fanale a luce gialla insieme ad un rombo di colore giallo posti
sull'arcata di un ponte, significano che è consentito l'incrocio e la
navigazione è autorizzata nei due sensi;
b) due fanali a luce gialla posti in orizzontale o in verticale insieme a
due rombi di colore giallo posti in orizzontale o verticale, significano
che la navigazione è proibita nell'altro senso;
c) uno o più fanali a luce rossa o pannello con colore
rosso-bianco-rosso, significano che la navigazione è proibita;
d) un fanale a luce bianca posto sull'arcata del ponte indica la mezzeria
della campata navigabile.
Art. 73 - Passaggio delle
conche di navigazione
1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite
dal manovratore della conca di navigazione, al fine di garantire la
sicurezza della navigazione.
2. In prossimità della conca di navigazione l'unità nautica deve
rallentare; se non è possibile entrare immediatamente nella conca di
navigazione l'unità nautica deve fermarsi in prossimità del
segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale
da non ostacolare in alcun modo l'uscita di altre unità nautiche della
conca di navigazione.
3. Il passaggio della conca di navigazione si effettua nell'ordine di
arrivo; in caso di dubbio o arrivo contemporaneo decide il manovratore di
conca.
4. Dopo l'autorizzazione ad entrare all'interno della conca di navigazione,
l'unità nautica deve accedervi lentamente per non urtare contro le
porte, i dispositivi di protezione e le altre unità nautiche presenti.
5. Durante il riempimento o lo svuotamento della conca l'unità nautica
deve essere ormeggiata per non urtare contro le porte, i dispositivi di
protezione e le altre unità nautiche presenti.
6. Dal momento dell'ormeggio fino all'autorizzazione ad uscire i motori
devono essere spenti.
7. Le unità nautiche che portano merci pericolose devono effettuare
singolarmente il passaggio della conca.
8. Le unità nautiche hanno l'obbligo di adoperare parabordi
inaffondabili.
Art. 74 - Entrata ed uscita
dalle conche di navigazione
1. L'accesso ad una conca di navigazione è regolato di giorno come di
notte dai seguenti segnali:
a) due fanali a luce rossa sovrapposti che significano "divieto di
accesso";
b) lo spegnimento del fanale in basso o l'accensione dello stesso con luce
verde significano "divieto di accesso - porte in procinto di aprirsi";
c) un fanale a luce verde o due fanali a luce verde sovrapposti significano
"accesso autorizzato".
2. L'uscita da una conca di navigazione è regolato di giorno come di
notte dai seguenti segnali:
a) uno o due fanali a luce rossa significano "uscita proibita";
b) uno o due fanali a luce verde significano "uscita autorizzata".
3. In assenza di segnali, l'accesso dalla conca di navigazione e l'uscita
dalla stessa sono proibiti senza ordine del manovratore di conca.
Art. 75 - Passaggio di ponti
mobili
1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite
dal manovratore del ponte mobile, al fine di garantire la sicurezza della
navigazione.
2. In prossimità del ponte mobile l'unità nautica deve fermarsi
in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua
assenza in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo alla
movimentazione del ponte e alla navigazione.
3. Il passaggio del ponte è autorizzato dal manovratore del ponte.
4. Il manovratore del ponte autorizza il passaggio solamente quando è
completamente conclusa la manovra di apertura; la manovra di chiusura del
ponte deve essere iniziata dopo che l'unità nautica è
completamente passata oltre il ponte ed i suoi meccanismi di movimentazione
verticali o orizzontali.
5. Il passaggio del ponte mobile può essere regolato dai seguenti
segnali:
a) uno o più fanali a luce rossa, significano "divieto di passaggio";
b) un fanale a luce rossa e un fanale a luce verde alla stessa altezza o
con il fanale a luce rossa sopra quello a luce verde, significano "divieto
di passaggio ma prepararsi a mettersi in marcia";
c) uno o più fanali a luce verde, significano "passaggio autorizzato".
Art. 76 - Attraversamento su
fiumi e canali
1. Ad eccezione delle unità nautiche a remi, le unità nautiche
che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in
discesa o in ascesa.
2. Le unità nautiche che attraversano un fiume o canale devono
mantenere, dalle unità nautiche per passeggeri, da quelle per il
trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando
queste sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.
Art. 77 - Virata
1. Le unità nautiche possono virare se ciò è possibile senza
pericolo per il traffico e senza costringere altre unità nautiche a
modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.
2. Le unità nautiche prima di virare devono emettere i seguenti
segnali sonori:
a) un suono prolungato seguito da un suono breve se vogliono virare alla
loro destra;
b) un suono prolungato seguito da due suoni brevi se vogliono virare alla
loro sinistra.
Art. 78 - Segnalamento di
impianti galleggianti, delle unità nautiche al lavoro e delle
unità nautiche incagliate o affondate
1. Gli impianti galleggianti e le unità nautiche intenti ad eseguire
lavori in acqua, come pure le unità nautiche incagliate o affondate
devono portare:
a) di notte, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale
ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale
ordinario a luce bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è
ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza
di quello a luce rossa posto sull'altro lato;
b) di giorno, sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una
bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è
bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella
inferiore bianca; sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato,
una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e
bianca o della bandiera rossa posta sull'altro lato.
2. Questi segnali devono trovarsi ad un'altezza tale da essere visibili da
tutti i lati.
3. Qualora i segnali non possano essere applicati su una unità nautica
affondata, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti nel
modo più appropriato.
Art. 79 - Installazioni
galleggianti
1. Le installazioni galleggianti devono essere illuminate in modo tale da
poter riconoscere i loro contorni.
Titolo VI°
Manifestazioni, trasporti speciali e di merci
Capo I°
Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso
Art. 80 - Manifestazioni
nautiche
1. Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre
manifestazioni che possono originare concentrazioni delle unità
nautiche o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione
dell'Ispettorato di Porto territorialmente competente.
2. Il permesso viene accordato soltanto se la manifestazione non comporta
grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per
l'ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni.
Art. 81 - Trasporti
speciali
1. I trasporti mediante unità nautiche o convogli che non possono
ottemperare alle disposizioni sulla circolazione, devono essere autorizzati
dall'Ispettorato di Porto territorialmente competente.
Capo II°
Disposizioni particolari per le unità nautiche destinate al trasporto
di merci
Art. 82 - Linea
d'immersione
1. Le unità nautiche destinate al trasporto di merci, compresa la
sabbia e la ghiaia, devono portare su ogni lato linee d'immersione disposte
rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto
della loro lunghezza.
2. Le linee di immersione devono essere pitturate in maniera indelebile di
colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e devono
essere collocate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda
all'immersione massima.
Titolo VII°
Pesca e immersioni
Art. 83 - Pesca
1. Le reti da pesca, le nasse e gli altri mezzi per la pesca devono essere
posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si
estendono nel canale navigabile o in prossimità dello stesso sono
contrassegnati:
a) di giorno, con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad
indicarne la posizione;
b) di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne
la posizione.
2. Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in
prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità
nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da
pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel
limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.
3. E' vietato qualsiasi tipo di allevamento all'interno di una fascia di 50
metri dai limiti della via navigabile segnalata all'interno di lagune,
laghi e specchi acquei in genere.
Art. 84 - Immersioni
1. Le immersioni subacquee sportive sono vietate:
a) sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare;
b) nelle strettoie;
c) alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;
d) nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente.
Titolo VIII°
Disposizioni specifiche e transitorie
Art. 85 - Regolamenti
particolari
L'Autorità di gestione della via navigabile è autorizzata ad
emanare regolamenti particolari che non siano in contrasto con il presente
regolamento, al fine di consentire il corretto esercizio della navigazione.
Art. 86 - Deroghe
1. L'Ispettorato di Porto territorialmente competente, quando la sicurezza
e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicati, può
autorizzare:
a) il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello di
attrezzi per il volo in determinati settori;
b) lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi.
Art. 87 - Disposizioni
finali
1. Per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente
regolamento, nonché per le sanzioni amministrative determinate
dall'inosservanza delle norme in esso contenute, si applicano le
disposizioni del Codice della Navigazione, del D.P.R. 28 giugno 1949, n.
631 "Approvazione del regolamento per la navigazione interna" e della legge
27 dicembre 1977, n. 1085 e loro successive integrazioni e modificazioni.
Art. 88 - Disposizioni
transitorie
1. Le segnalazioni della via navigabile sinora in vigore, se non
corrispondono a quelle riprodotte nell'allegato 1, devono essere sostituite
entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino al
momento della loro sostituzione, le segnalazioni conservano il significato
anteriore. I vecchi segnali saranno tolti immediatamente, qualora in base
al presente regolamento dovessero avere un altro significato.
Art. 89 - Lago di Garda e
Laguna veneziana
1. Lago di Garda
La navigazione sul lago di Garda è disciplinata in modo uniforme a
livello legislativo dalla Regione Veneto, dalla Regione Lombardia e dalla
Provincia autonoma di Trento in applicazione degli artt. 97 e 98 del DPR 24
luglio 1977, n. 616.
2. Laguna veneziana
La segnaletica addizionale eventualmente presente nel regolamento per il
coordinamento della navigazione lagunare emanato dalla Provincia di
Venezia, ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, non
può essere in contrasto né creare confusioni di significato con
la segnaletica contenuta nel presente regolamento.
ALLEGATO N. 1
SEGNALETICA DELLA VIA NAVIGABILE
La segnaletica lungo le vie di navigazione interna deve essere conforme
alle indicazioni del presente allegato.
I naviganti devono attenersi agli obblighi e divieti, alle restrizioni o
limitazioni, alle raccomandazioni e alle indicazioni portati a loro
conoscenza mediante la segnaletica posta lungo la via navigabile.
I pannelli devono essere dimensionati in modo che la lunghezza del lato
più corto sia di almeno 80 cm. . Quando la parte posteriore di un
pannello non indica un segnale, essa deve essere dipinta con colore bianco.
I loro colori devono essere facilmente riconoscibili.
I cilindri devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di almeno
50 cm, i palloni devono avere un diametro di almeno 50 cm, i coni devono
avere un'altezza di almeno 60 cm ed un diametro di base di almeno 60 cm, i
biconi devono avere un'altezza di almeno 80 cm e un diametro di base di
almeno 50 cm.
I segnali lungo la via navigabile possono essere luminosi; se si rende
necessario utilizzare segnali con fanali accoppiati posti a distanza
ravvicinata, la distanza tra essi deve essere compresa tra 0,5 e 2 volte il
loro diametro.
I segnali devono essere individuabili sia di giorno che di notte.
I segnali possono essere riassunti in un unico pannello, a condizione che
non siano compromessi il significato e la perfetta visibilità di ogni
singolo segnale.
Limitatamente ai segnali di indicazione, le autorità competenti
possono aggiungere altri segnali a condizione che il simbolo o i simboli
usati non possano essere confusi con quelli compresi nell'allegato, il loro
significato sia rapidamente intuibile e siano realizzati di colore bianco
su pannello quadrangolare di colore blu.
I segnali indicanti località, indicazioni di confine o di
giurisdizione devono avere colori e simboli tali da non poter essere
confusi con i segnali del presente allegato.
I segnali chilometrici sono realizzati con pannelli circolari di colore
bianco, del diametro minimo di cm 20, con riportato, in colore nero, il
numero che indica la progressione dei chilometri; essi devono essere
rivolti verso il punto "0" di partenza prestabilito.
Omessa parte grafica della segnaletica
ALLEGATO N. 2
SEGNALI ACUSTICI DELLE UNITA' NAUTICHE
A) SEGNALI GENERALI
|
SEGNALE
|
SIGNIFICATO
|
ARTICOLO
|
|
Un suono prolungato
|
Attenzione o mantengo la rotta
|
41
|
|
Un suono breve
|
Accosto a destra
|
41
|
|
Due suoni brevi
|
Accosto a sinistra
|
41
|
|
Tre suoni brevi
|
Faccio marcia indietro
|
41
|
|
Quattro suoni brevi
|
Sono impossibilitato a manovrare
|
41
|
|
Serie di suoni brevi
|
Pericolo di collisione
|
41
|
B) SEGNALI DI INCROCIO
|
Due suoni brevi
|
Incrocio a destra
|
53 - 55
|
|
Due suoni brevi dell'unità nautica incrociato
|
Va bene, incrocia a destra
|
53 - 55
|
|
Un suono prolungato
|
Segnale di passaggio di ponti
|
72
|
C) SEGNALI DI SORPASSO
|
Primo caso
|
|
|
|
Due suoni prolungati seguiti da due suoni brevi del
sorpassante
|
Chiedo di passare a sinistra
|
55
|
|
Un suono breve del sorpassato
|
Va bene, passa a sinistra
|
55
|
|
Due suoni brevi del sorpassato
|
Non va bene, passa a destra
|
55
|
|
Secondo caso
|
|
|
|
Due suoni prolungati seguiti da un suono breve del
sorpassante
|
Chiedo di passare a destra
|
55
|
|
Due suoni brevi del sorpassato
|
Va bene, passa a destra
|
55
|
|
Un suono breve del sorpassato
|
Non va bene, passa a sinistra
|
55
|
|
Impossibilità di sorpassare
|
|
|
|
Cinque suoni brevi del sorpassato
|
Non puoi sorpassarmi
|
55
|
D) SEGNALI DI VIRATA
|
Un suono prolungato seguita da un suono breve
|
Viro a destra
|
77
|
|
Un suono prolungato seguito da due suoni
|
Viro a sinistra
|
77
|
E) SEGNALI PER L'ENTRATA E L'USCITA DAI PORTI E DI ATRAVERSAMENTO DELLA VIA
PRINCIPALE
|
Segnali di entrata e uscita dai porti e dalle vie affluenti
|
|
|
|
Tre suoni prolungati seguiti da un suono breve
|
Sto dirigendomi a destra
|
61
|
|
Tre suoni prolungati seguiti da due suoni brevi
|
Sto dirigendomi a sinistra
|
61
|
|
Segnali di attraversamento della via principale
|
|
|
|
Tre suoni prolungati
|
Sto attraversando
|
61
|
|
Prima della fine della attraversata
|
|
|
|
Un suono prolungato seguito da un suono breve
|
Sto dirigendomi a destra
|
61
|
|
Un suono prolungato seguito da due suoni brevi
|
Sto dirigendomi a sinistra
|
61
|
F) SEGNALI IN CASO DI SCARSA VISIBILITA'
|
Un suono prolungato ripetuto una volta al minuto
|
Tutte le unità nautiche
|
66
|
|
Un suono prolungato seguito da quattro suoni brevi ripetuti una
volta al minuto
|
Unità nautiche in servizio regolare
|
66
|
|
Due suoni prolungati ripetuti una volta al minuto
|
Tutti i convogli
|
66
|
|
- Rintocchi di campana continui per quattro secondi ripetuti una
volta al minuto
oppure
- Un suono breve seguito da un suono prolungato ed un altro
breve ripetuti una volta al minuto
|
Unità nautiche in stazionamento
|
66
|
G) SEGNALI IN CASO DI DIFFICOLTA'
|
- Serie di suoni prolungati oppure
- Tre suoni brevi, tre suoni prolungati e tre suoni brevi
(SOS)
oppure
- Rintocchi continui di campana
|
Unità nautica in difficoltà
|
68
|
ALLEGATO N. 3
SEGNALI A VISTA DELLE UNITA' NAUTICHE
Gli schizzi riprodotti di seguito hanno unicamente carattere indicativo. La
norma di riferimento è quella del regolamento.
Omessa parte grafica della segnaletica
ALLEGATO N. 4
SEGNALI DI NAVIGAZIONE SUL FIUME PO
Omessa parte grafica della segnaletica
ALLEGATO N. 5
ESEMPI DI UTILIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA
Omessa parte grafica della segnaletica
Note
( 1) Il presente regolamento è
stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121
della Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. A seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 313/2003 che ha riservato allo Statuto regionale la
disciplina del potere regolamentare in vigenza dell’articolo 37 dello
Statuto vigente che attribuisce il potere regolamentare al Consiglio
regionale e in capo al Consiglio regionale. L’articolo 10 della
legge regionale 26
novembre 2004, n. 23 ha provveduto alla convalida del presente
regolamento.
SOMMARIO
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