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leggi regionali a testo vigente

Contenuti: Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 (BUR n. 4/2003)

Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 (BUR n. 4/2003) [sommario] [RTF]

NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO (1) (2)


CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e destinatari.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale:
a) promuove iniziative miranti a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale:
1) dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;
2) del coniuge superstite e dei discendenti fino alla terza generazione dei soggetti di cui al punto 1);
b) interviene nei confronti della collettività veneta all'estero per garantire il mantenimento della identità veneta e migliorare la conoscenza della cultura di origine.
2. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.
3. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Art. 2 - Iniziative e interventi.
1. Le iniziative e gli interventi regionali destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono volti:
a) ad agevolare e favorire il rientro e l'inserimento nel territorio regionale;
b) ad assumere, sostenere e sviluppare iniziative e attività culturali, organizzando nel territorio regionale soggiorni culturali, nonché iniziative di turismo sociale e di interscambio;
c) a concorrere con le autonomie locali e funzionali nell'assistenza, qualora gli stessi stabiliscano la loro residenza nel Veneto.
2. Le iniziative e gli interventi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono volti:
a) a fornire assistenza nel caso si verifichino all'estero particolari eventi socio-politici;
b) a curare e sostenere la diffusione, fra le comunità dei veneti all'estero, di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;
c) a prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo.
3. La Regione effettua e sostiene, altresì, studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio.

CAPO II - Interventi finalizzati al rientro e all'inserimento nel territorio regionale

Art. 3 - Sportelli informativi.
1. La Regione promuove l'istituzione di sportelli informativi a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), volti a:
a) agevolare l'incontro domanda-offerta di lavoro;
b) garantire consulenza e assistenza nelle pratiche relative al rientro e all'inserimento degli stessi nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire gli sportelli informativi di cui al comma 1 e può affidarne la gestione alle amministrazioni provinciali, alle associazioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), alle associazioni delle categorie economiche e ad altri enti e associazioni.
Art. 4 - Alloggio.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di quattro anni che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e completamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale o, in alternativa, un contributo nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti con istituti di credito di durata non superiore a quindici anni. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri per garantire l’accesso alle fasce più deboli.
2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici. (3)
3. L'abitazione che viene sistemata o adeguata deve essere l'unica di proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo familiare o l'unica sulla quale gli stessi possono esercitare i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.
4. L'alloggio non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari, per un periodo di dieci anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso.
5. La documentazione relativa alla costruzione, acquisto o sistemazione dell'alloggio può riferirsi ad interventi effettuati nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.
6. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 5 viene prodotta, pena la decadenza del beneficio, entro due anni dalla concessione del contributo regionale.
7. I comuni, nel determinare le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni, possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), una quota fino ad un massimo del dieci per cento.
8. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, che prevedono anche concessioni di contributi, con le imprese che assumono a tempo indeterminato i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), al fine di agevolare il reperimento di alloggi.
Art. 5 - Incentivazione di attività produttive.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, anche tramite gli enti locali, contributi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di due anni, che intendano avviare nel territorio regionale attività produttive in forma singola o cooperativistica.
2. Il contributo in conto capitale è concesso per investimenti finalizzati all'avvio dell'attività produttiva nella misura massima del trenta per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque entro i limiti massimi fissati nel programma annuale di cui all'articolo 14, comma 2. Tale contributo non può essere cumulato con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie.
3. I destinatari dei contributi di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'attività di impresa.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono erogabili nel rispetto del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis).
Art. 6 - Inserimento scolastico.
1. Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari, promuove:
a) corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento scolastico;
b) iniziative miranti al riconoscimento degli studi compiuti all'estero.
Art. 7 - Formazione e riqualificazione professionale.
1. La Regione, nell'ambito dei programmi di formazione professionale e in concorso con i piani nazionali e comunitari, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
2. La Regione promuove, altresì, iniziative di aggiornamento culturale per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni.
Art. 8 - Interventi socio-assistenziali.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di due anni possono essere concessi, dai comuni dove viene fissata la residenza, contributi per:
a) spese sostenute per il viaggio comprendenti anche le spese del nucleo familiare che viaggia assieme agli aventi diritto o che agli stessi si riunisca entro un periodo massimo di sei mesi; (4)
b) spese di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e di attrezzature varie;
c) spese di prima sistemazione;
d) il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all'estero in paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Tale contributo è finalizzato al raggiungimento dei minimi pensionistici;
e) situazioni di particolare bisogno.
2. I comuni possono concedere contributi a chi provveda alle spese di trasporto dall'estero nel territorio regionale di salme dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
3. Su richiesta dei comuni, la Giunta regionale provvede a rimborsare le somme dagli stessi assegnate per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 con onere a carico del fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 133 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112" e successive modificazioni.
4. La Giunta regionale definisce le modalità e i termini per il rimborso totale o parziale delle somme erogate dai comuni ai sensi dei commi 1 e 2.

CAPO III - Interventi a favore dei veneti nel mondo

Art. 9 - Iniziative e attività culturali.
1. La Regione favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra le comunità venete nel mondo il valore della identità veneta e della patria di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali e associazioni per l’emigrazione di cui all’articolo 18.
Art. 10 - Informazione.
1. La Regione provvede:
a) all'informazione sulle proprie attività legislative e amministrative, sulla realtà economica, culturale e sociale del Veneto e su quanto sia di interesse per i veneti nel mondo, compreso l'utilizzo dei benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
b) alla diffusione, tra le comunità dei veneti nel mondo, di quotidiani, di pubblicazioni e di materiale audiovisivo e radiofonico e di quanto risulti utile per rinsaldare e per sviluppare i rapporti culturali ed economici con la terra di origine;
c) a promuovere l'informazione di ritorno da parte delle comunità venete all'estero.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può sostenere iniziative promosse da enti e associazioni.
Art. 11 - Formazione e aggiornamento culturale.
1. La Regione, in collaborazione anche con enti, associazioni ed istituzioni, assume iniziative per la formazione, la riqualificazione professionale e l'aggiornamento culturale a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), che intendano mantenere la propria residenza all'estero.
Art. 12 - Soggiorni, scambi e turismo sociale.
1. La Regione, anche in collaborazione con enti e con organismi pubblici e privati, promuove a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1:
a) l'organizzazione di soggiorni culturali nella Regione;
b) iniziative di turismo sociale;
c) iniziative di interscambio.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Giunta regionale utilizza anche le risorse previste dalla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 "Interventi della Regione del Veneto nel settore della produzione degli scambi socio-culturali" e successive modificazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa.
Art. 13 - Interventi in caso di situazioni particolari.
1. La Giunta regionale, nel caso si verifichino all'estero calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, può stipulare accordi con il Governo interessato che prevedano prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 ivi residenti, sentita la competente commissione consiliare.

CAPO IV - Disposizioni comuni

Art. 14 - Piano triennale e programma annuale degli interventi.
1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il piano di massima degli interventi da perseguire nel triennio successivo contenente gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e trasmette, contestualmente, la relazione sull'attività svolta nel triennio precedente. Nelle more dell'approvazione del piano triennale, la Giunta regionale è autorizzata alla programmazione di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi dell'ultimo piano triennale approvato.
2. La Giunta regionale, entro il mese di marzo, approva il programma annuale degli interventi stabilendo criteri e modalità per l'attuazione delle singole iniziative.
Art. 15 - Conferenza d'area.
1. Allo scopo di garantire un proficuo collegamento con i veneti delle diverse aree geografiche e per assicurare una più estesa partecipazione, la Giunta regionale può promuovere conferenze d'area all'estero, alle quali partecipano il Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato, i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni, culturali ed economiche, operanti in Italia e nell'area geografica prescelta.
2. La Giunta regionale, in sede di approvazione del programma annuale, individua l'area geografica, definisce le modalità di organizzazione delle conferenze d'area, ivi compresi i rimborsi dei viaggi e i costi per l'ospitalità dei partecipanti.
Art. 16 - Consulta dei veneti nel mondo.
1. È istituita la Consulta dei veneti nel mondo di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato.
3. La Consulta è composta:
a) dal Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato;
b) da un rappresentante per ciascun comitato o federazione all'estero, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);
c) da cinque rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);
d) da un rappresentante designato rispettivamente dall’Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) del Veneto, dall'Unione regionale province venete (URPV), dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);
e) da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;
f) da un rappresentante designato dalle Università del Veneto;
g) da un rappresentante designato dai patronati sindacali operanti in Italia a favore dei veneti nel mondo.
4. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno e ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del programma annuale di cui all'articolo 14. (5)
5. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione degli organismi interessati, e restano in carica fino a sei mesi dopo la scadenza della Giunta regionale; qualora le designazioni di cui al comma 3 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, se ne prescinde.
6. La Consulta, nella prima riunione, elegge al proprio interno un Vicepresidente scelto tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
7. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura amministrativa regionale competente nella materia, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'attività della Consulta, nonché alle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti, qualora non sia già previsto il rimborso da parte dell'ente di appartenenza.
Art. 17 - Riconoscimento a cittadini di origine veneta.
1. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per il conferimento di riconoscimenti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 che lavorino o abbiano lavorato all’estero onorando il Veneto nel mondo.
Art. 18 - Associazionismo.
1. La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 residenti all'estero o nel Veneto, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.
2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:
a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano da almeno tre anni a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;
b) dei circoli dei soggetti di cui all'articolo 1 aventi sedi all'estero che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni; (6)
c) dei comitati o delle federazioni all'estero che svolgano attività da almeno tre anni (7) e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato. (8)
3. Le associazioni, i circoli e i comitati o le federazioni all'estero già iscritti nei registri regionali ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i veneti nel mondo" e successive modificazioni, sono iscritti di diritto nei registri previsti al comma 2.
4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri regionali per le iniziative di cui alla presente legge.
4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sostenere i comitati e le federazioni di circoli di cui alla lettera c) del comma 2, mediante contributi per le spese di gestione, da assegnare sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi presentati da tali organismi. (9)

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 19- Abrogazioni e norme transitorie.
1. Sono abrogate la legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i veneti nel mondo" e le seguenti leggi e disposizioni regionali di modificazione: articolo 27, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 ; articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ; legge regionale 9 agosto 1999, n. 30 ; articolo 19 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ; articolo 20 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
2. Ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 e successive modificazioni.
3. Fino all’insediamento della Consulta di cui all’articolo 16, e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il comitato permanente per i veneti nel mondo di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 e successive modificazioni, rimane insediato e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge alla Consulta.
Art. 20 - Norma finanziaria.
1. Alle spese di natura corrente indotte dall'attuazione della presente legge si fa fronte come segue:
a) per euro 1.000.000,00 relativi alle iniziative di informazione, istruzione e culturali, ai sensi degli articoli 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 15, 16 e 17, con lo stanziamento dell'u.p.b. U0170 "Iniziative per gli emigrati veneti" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004;
b) per euro 1.000.000,00 relativi agli interventi socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 8, con lo stanziamento dell'u.p.b. U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004.
2. Alle spese d'investimento indotte dall'attuazione della presente legge si fa fronte come segue:
a) per euro 2.500.000,00 relativi alle iniziative di edilizia residenziale, ai sensi dell'articolo 4, con lo stanziamento dell'u.p.b. U0081 "Interventi nel campo delle abitazioni per i veneti rimpatriati" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004, incrementato mediante riduzione, di pari importo, dei fondi previsti nell'u.p.b. U0080 "Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica", iscritta nel medesimo stato di previsione della spesa;
b) per l'incentivazione di attività produttive, ai sensi dell'articolo 5, nell'ambito delle u.p.b. di competenza per i settori interessati, di cui alle funzioni obiettivo F0006 "Agricoltura e sviluppo rurale", F0007 "Sviluppo del sistema produttivo e delle PMI", F0010 "Commercio" e F0011 "Turismo", iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004, mediante riserva di quota parte dei fondi stanziati per le leggi regionali di settore.
3. Per gli esercizi successivi, alle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 2 della legge (10) regionale 29 novembre 2001, n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione".



Note

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 27/2003 (G.U. 1ª serie speciale n. 18/2003). La Corte costituzionale con sentenza n. 387/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 42/2005) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 sollevata in riferimento all’art. 117 comma secondo lettera a) e nono comma riconoscendo che le regioni, nelle materie di propria competenza, possono stipulare oltre che intese con enti omologhi esteri, anche veri e propri accordi con gli Stati, nei casi e nelle forme determinate da leggi statali.
(2) L’art. 48 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 prevede che “Art. 48 - Meeting del Coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta all’estero, promuove la componente giovanile dell’associazionismo di settore operante in Veneto e all’estero, attraverso l’organizzazione del “Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero” di seguito denominato Meeting.
2. Il Meeting si svolge per l’anno 2012 in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la terza generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritti al registro regionale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c) della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti” del bilancio di previsione 2012.”.
(3) Comma così sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(4) Lettera così modificata da comma 1 art. 6 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(5) Comma così sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(6) Lettera così modificata da comma 1 art. 8 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 in precedenza modificata da art. 18 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
(7) Lettera così modificata da comma 2 art. 8 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(8) Lettera modificata da art. 18 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 che ha abrogato l’espressione “che svolgano attività da almeno tre anni”.
(9) Comma aggiunto da comma 2 art. 8 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(10) Nel testo approvato dal Consiglio regionale per mero errore materiale è stata omessa la parola “legge”.


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