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Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 (BUR n. 36/2003)
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 (BUR n. 36/2003) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLE AGGREGAZIONI DI FILIERA, DEI DISTRETTI PRODUTTIVI ED
INTERVENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E PRODUTTIVO LOCALE (1) (2)
Art. 1. – Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze regionali di
cui all’articolo 117 della Costituzione e in conformità ai
principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno dell’innovazione per i settori produttivi e
della disciplina dell’Unione europea in materia di concorrenza e di
aiuti di stato alle imprese, promuove tenendo conto del principio di
concertazione azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo
regionale. ( 3)
2. La presente legge disciplina, nell’ambito della più generale
azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo, i criteri di
individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi e
delle altre forme di aggregazione produttiva nonché le modalità
di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.( 4)
Art. 2 - Definizioni.
1. Il distretto produttivo è espressione della capacità di
imprese tra loro integrate in un sistema produttivo rilevante e degli altri
soggetti di cui all’articolo 4 di sviluppare una progettualità
strategica che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, in
conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali
vigenti.
2. Il metadistretto è un distretto produttivo che presenta, oltre alle
caratteristiche di cui al comma 1, una estesa diffusione della filiera sul
territorio regionale, risultando strumento strategico per l’economia
della regione.
3. L’aggregazione di filiera o di settore è espressione della
capacità di un insieme di imprese di sviluppare una progettualità
strategica comune. L’aggregazione richiede una intesa, tra imprese,
in numero non inferiore a 10, riferibili ad una medesima filiera o settore
produttivi.
4. Il numero delle imprese che aderiscono ad un patto distrettuale o
metadistrettuale, non può essere superiore al trenta per cento del
numero complessivo delle imprese di cui al comma 3, se aderenti ad un solo
patto di sviluppo distrettuale o metadistrettuale, al cinquanta per cento
se a due o più patti. ( 5)
Art. 3 - Indicatori di rilevanza
dei sistemi produttivi locali.
1. Ai fini della eligibilità a distretto un sistema produttivo locale
è rilevante quando:
a) comprende un numero di imprese locali produttive operanti, anche in
sistemi di specializzazione integrata, su una specifica filiera, non
inferiore a cento e un numero di addetti non inferiore a mille. Per
entrambi gli indicatori fa fede il dato reso disponibile dal più
recente censimento dell’istituto nazionale di statistica (ISTAT) per
la codificazione delle attività economiche, o da altre fonti
informative riconosciute dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
b) presenta al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di
servizio, documentabile dall’analisi organizzativa delle catene di
fornitura;
c) è in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata da
una descrizione dell’originalità dei prodotti e dei processi,
dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, dal numero di
brevetti registrati dalle imprese, nonché dalla presenza di
istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura
locale del prodotto e del lavoro;
d) comprende un insieme di soggetti istituzionali aventi competenze ed
operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.
2. Ai fini della eligibilità a metadistretto, un sistema produttivo
è rilevante quando comprende un numero di imprese locali produttive
non inferiore a duecentocinquanta e un numero di addetti non inferiore a
cinquemila operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, su una
specifica filiera e presenta gli indicatori di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1.
3. La Giunta regionale, in deroga ai requisiti quantitativi di cui ai commi
1 e 2, sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente
rappresentative su base regionale, può riconoscere, quale distretto
produttivo o metadistretto, sistemi di imprese e altri soggetti di cui
all’articolo 4 per la tutela dell’eccellenza di specifici
settori produttivi o per l’avvio a soluzione di crisi produttive di
settori strategici per l’economia regionale, cui possono aderire
anche aziende che hanno sottoscritto patti per lo sviluppo di altri
distretti produttivi.
4. Ai distretti ed ai metadistretti di cui al presente articolo si applica
quanto stabilito all’articolo 7, comma 3. ( 6)
Art. 4 – Soggetti.
1. I soggetti di cui all’articolo 2
comma 1 sono:
a) imprese operanti nel territorio regionale;
b) enti locali;
c) autonomie funzionali;
d) associazioni di categoria previste dal tavolo di concertazione
regionale;
e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende
speciali, società a partecipazione pubblica, cooperative, attivi
nell’ambito della promozione, dell’innovazione e della ricerca
finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo;
f) istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo
dell’istruzione e della formazione professionale.
Art. 5 - Criteri per la
redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale.
1. La Giunta regionale sentite le associazioni sindacali e di categoria
maggiormente rappresentative su base regionale adotta i criteri per la
redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale e li
approva, acquisito il parere della competente commissione consiliare.
( 7)
Art. 6 - Rappresentante del
patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale.
1. I soggetti partecipanti al patto individuano nel proprio ambito e
contestualmente alla sua sottoscrizione tramite specifico mandato contenuto
nel medesimo, la persona titolata a rappresentare il patto stesso nella
consulta di cui all’articolo 9, ad assicurarne la coerenza
strategica, nonché a monitorare la fase di realizzazione del patto di
sviluppo industriale e dei progetti su di esso realizzati.
2. La persona di cui al comma 1 è individuata all’interno dei
soggetti di cui all’articolo 4.
3. La sostituzione avviene in seguito a comunicazione delle proprie
dimissioni a tutti i sottoscrittori il patto, da parte del rappresentante
uscente, e con l’accettazione da parte della nuova persona
individuata con le modalità di cui al comma 1. La variazione è
comunicata tempestivamente alla competente struttura regionale. ( 8)
Art. 7 - Ammissibilità del
patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale.
1. La camera di commercio, nel cui ambito territoriale opera il maggior
numero di imprese del distretto o del metadistretto come individuati
dall’articolo 3, iscritte al registro delle imprese, verifica la
compatibilità economica e di fattibilità complessiva del patto,
anche in relazione all’adeguatezza dei soggetti componenti la
coalizione che esprime il patto medesimo e rende un parere motivato sulla
rispondenza degli obiettivi del patto alle finalità della presente
legge.
2. Le province nel cui ambito territoriale operano le imprese del distretto
o del metadistretto esprimono parere in ordine alla compatibilità dei
patti di sviluppo con riferimento agli strumenti della programmazione
provinciale.
3. Ciascun patto è destinato a valere per il triennio successivo
decorrente dalla data della sua approvazione da parte della Giunta
regionale, sino al 31 dicembre del terzo anno di vigenza del patto stesso.
4. Alla scadenza del triennio la Giunta regionale, verificata la permanenza
degli indicatori di cui all’articolo 3 e dell’attività
effettivamente svolta nel triennio sulla base del patto di sviluppo in
scadenza, su richiesta del rappresentante di cui all’articolo 6
può riconoscere il patto e il relativo distretto o metadistretto per
il triennio successivo, tramite la presentazione di un nuovo patto di
sviluppo secondo le procedure di cui all’articolo 8, anche nel corso
del terzo anno di vigenza del patto. Il nuovo patto diviene efficace dalla
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR)
dell’atto di riconoscimento. ( 9)
Art. 8 - Procedure di
ammissibilità.
1. Il patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale deve essere
depositato dal rappresentante di cui all’articolo 6, entro il 31
gennaio di ogni anno, presso la sede della camera di commercio individuata
ai sensi dell’articolo 7, comma 1 e presso la sede delle province
interessate di cui all’articolo 7, comma 2.
2. Le camere di commercio entro il 10 marzo provvedono alle verifiche e
trasmettono il patto, corredato del parere di cui di cui all’articolo
7, comma 1 alla struttura regionale competente ai fini delle conseguenti
determinazioni in ordine alla compatibilità del patto con la
programmazione regionale generale e settoriale.
3. Le province, entro il 10 marzo provvedono alle verifiche di cui
all’articolo 7, comma 2 e trasmettono il loro parere sui patti di
loro competenza. Trascorso tale termine la struttura regionale procede alle
determinazioni di competenza. Nel caso di pareri contrastanti prevale
quello della provincia sul cui territorio opera il maggior numero di
imprese.
4. Entro il 15 maggio la struttura regionale competente, acquisito il
parere della consulta dei distretti e metadistretti di cui
all’articolo 9, invia i patti pervenuti, corredati dalla
documentazione e da una relazione conclusiva afferente le valutazioni di
cui al comma 2, alla Giunta regionale affinché provveda
all’approvazione dei nuovi patti di sviluppo e all’emanazione
dei bandi di cui al comma 5.
5. La Giunta regionale, entro il 30 giugno approva i bandi per
l’assegnazione delle risorse ai progetti di attuazione dei patti di
sviluppo distrettuali e metadistrettuali e ne determina le modalità di
gestione. ( 10)
Art. 9 – Consulta dei
distretti e metadistretti. (11)
1. Presso la Giunta regionale è istituita la consulta dei distretti e
metadistretti ( 12)
2. La consulta è l’organismo di partecipazione dei distretti
alla fase di realizzazione e monitoraggio dei patti di sviluppo
distrettuale.
3. La consulta di cui al comma 1 è composta dai rappresentanti
individuati da ciascun patto ai sensi dell’articolo 6, da un
rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dal tavolo di
concertazione regionale ed è presieduta dall’Assessore
competente in materia di politiche per l’impresa, che la convoca.
4. Ciascun componente della consulta decade di diritto allo scadere del
triennio indicato all’articolo 7 comma 3. ( 13)
5. La consulta esprime parere sui patti di sviluppo distrettuale presentati
ai sensi dell’articolo 8. ( 14)
Art. 10 - Bandi di
assegnazione.
1. L’assegnazione delle risorse,
destinate alla realizzazione dei progetti che danno concreta attuazione al
patto di sviluppo distrettuale, è regolata da specifici bandi.
2. Ciascun bando individua i soggetti pubblici e privati ammessi a
partecipare ed indica:
a) gli ambiti territoriali e settoriali nonché le materie prioritarie
sulla base di quanto contenuto nel patto di sviluppo distrettuale;
b) le iniziative agevolabili, la procedura di attuazione e la ripartizione
percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di
iniziativa;
c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun
tipo d'iniziativa;
d) la quota massima di cofinanziamento regionale, non può essere
maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Per gli interventi di
cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 12, la quota di
cofinanziamento regionale, che comunque non deve essere superiore alla
percentuale sopraindicata, non può eccedere quella di partecipazione
delle imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3
( 15)
e) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese
eventuali anticipazioni non superiori al quaranta per cento della quota
regionale;
f) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione
richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il
controllo;
g) i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle
agevolazioni;
h) le intensità e le forme di aiuto, il divieto o la possibilità
di cumulo con altri aiuti comunitari, nazionali, regionali e locali ed
eventualmente le regole di cumulo;
i) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi
finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti;
3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta
regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 2 devono
presentare i progetti esecutivi inerenti la realizzazione degli obiettivi
indicati dal bando medesimo.( 16)
3 bis. Qualora il bando sia selettivo, per misure e progetti, la Giunta
regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare che
si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si
prescinde dal parere. ( 17)
3 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce un nucleo
di valutazione per progetti ritenuti ricevibili, ammissibili e che abbiano
conseguito un punteggio minimo stabilito dal bando annuale. ( 18)
Art. 10 bis - Azioni a sostegno
delle aggregazioni d’imprese.
1. La Giunta regionale, allo scopo di promuovere l’integrazione tra
imprese, può attivare azioni per il sostegno allo sviluppo tramite
l’assegnazione di risorse per interventi destinati ad aggregazioni di
filiere omogenee.
2. La Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, approva i
bandi anche selettivi per misure e progetti, per l’assegnazione delle
risorse. La quota di cofinanziamento regionale non può superare la
misura del cinquanta per cento delle spese ammesse e rendicontate e non
può comunque eccedere la percentuale di partecipazione economica delle
imprese. Anche per le risorse di cui al comma 1 valgono le prescrizioni
stabilite alle lettere b), c), e), f), g), h) ed i) del comma 2
dell'articolo 10.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta
regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 3
dell'articolo 2 devono presentare i progetti esecutivi inerenti la
realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.
4. La Giunta regionale approva i bandi di cui al comma 2 acquisito il
parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta
giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.
( 19)
Art. 10 ter - Fondo di
rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per i progetti
presentati all’interno dei Patti di sviluppo distrettuale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, presso un ente
qualificato da scegliersi nel rispetto della disciplina comunitaria, un
apposito fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati
per i progetti presentati all’interno dei Patti di sviluppo
distrettuale, definendo con proprio provvedimento le modalità
operative dello stesso.
2. Nel fondo confluiscono le risorse assegnate sulla base dei riparti
annuali del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le
attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112”, allocate all’upb U0053 “Interventi a favore
delle P.M.I.” del bilancio di previsione, nonché ulteriori
risorse attribuite per le medesime finalità.
3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall’Unione
europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente
articolo e stabilisce annualmente i criteri di utilizzo del fondo medesimo.
( 20)
Art. 11 - Criteri di
valutazione.
1. I criteri di valutazione dei progetti esecutivi privilegiano:
a) il coinvolgimento di più province nel progetto;
b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica
economica e occupazionale regionale e del patto di sviluppo distrettuale;
c) l’assunzione di rischio e il grado di autofinanziamento dei
promotori, tramite la misurazione della dimensione complessiva delle
risorse autonomamente impegnate nel progetto;
d) la creazione di esternalità positive anche attraverso il sostegno
dei livelli occupazionali e la formazione delle risorse umane, definite
come beneficio sociale creato dalla realizzazione del progetto in termini
di competenze, conoscenze, innovazioni diffuse nel distretto e non
appropriabili o utilizzabili in via esclusiva da chi effettua
l’investimento;
e) la valorizzazione di risorse e strutture locali, tramite il numero e la
rilevanza delle strutture già presenti nel distretto coinvolte dal
singolo progetto;
f) la partecipazione di più attori alla realizzazione del progetto,
tramite il numero e la rilevanza dei soggetti coinvolti nel singolo
progetto, con priorità accordata ai soggetti firmatari del patto di
sviluppo distrettuale;
g) le maggiori prospettive sull’occupazione delle imprese coinvolte
nel progetto anche tramite impiego di personale in mobilità. ( 21)
g bis) le sinergie e l’integrazione con progetti avviati coinvolgenti
distretti produttivi di regioni confinanti sulla base di appositi accordi.
( 22)
Art. 11 bis - Criteri di
valutazione dei progetti per le aggregazioni d’impresa.
1. I criteri di valutazione dei progetti ai fini della predisposizione
delle graduatorie relative agli interventi di cui al comma 1 bis
dell’articolo 12 sono:
a) il maggior numero di imprese partecipanti al progetto;
b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica
economica e occupazionale regionale;
c) il maggior numero di università, parchi scientifici e tecnologici,
enti locali e altri soggetti di diritto pubblico presenti nel territorio
regionale, coinvolti nel progetto;
d) grado di assunzione di autofinanziamento e relativa percentuale
richiesta di sostegno regionale;
e) le maggiori prospettive sull’occupazione delle imprese coinvolte
nel progetto anche tramite impiego di personale in mobilità;
f) i migliori interventi in materia di innovazione e trasferimento
tecnologico secondo i parametri individuati dai bandi. ( 23)
Art. 11 ter - Criterio di
premialità.
1. I bandi di attuazione possono prevedere, per specifiche misure,
l’attribuzione di ulteriori sostegni ai progetti presentati, ritenuti
meritevoli secondo criteri di premialità, con un contributo nella
misura stabilita dai bandi, sino ad un massimo del dieci per cento della
spesa regolarmente rendicontata a saldo.
2. I criteri di premialità, regolati dagli specifici bandi,
privilegiano i progetti che presentano:
a) la maggiore capacità d’accesso a ulteriori contributi
nazionali e comunitari;
b) il minore scostamento della rendicontazione e la maggior coincidenza
cronologica tra l’esecuzione dell’attività e il progetto
preventivato in fase di domanda;
c) la maggiore percentuale di sostegno non regionale con esclusione dei
contributi di cui alla lettera a). ( 24)
Art. 12 –
Interventi.
1. Sono oggetto d'intervento le seguenti iniziative:
a) realizzazione di opere ed infrastrutture strettamente funzionali e
connesse al potenziamento, miglioramento e risanamento ambientale del
territorio e delle aree produttive incluse nel sistema produttivo locale o
altre attività rivolte alla riduzione delle emissioni inquinanti;
( 25)
b) attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo
trasferimento tecnologico, interscambio di conoscenze e tecnologie, anche
al fine delle compatibilità agli standard tecnici internazionali
realizzate o commissionate da una molteplicità d’imprese
aggregate in una delle forme previste dall’articolo 13; ( 26)
c) realizzazione, avvio o fusione per settori omogenei, di banche dati ed
osservatori; ( 27)
d) realizzazione di servizi informatici e telematici, che attengano ai
settori individuati dal patto di sviluppo distrettuale e destinati a
fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in
grado di stimolare l'interazione e l’integrazione fra imprese della
stessa filiera produttiva;
e) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine,
attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico
innovativo, attinenti la filiera produttiva di cui alla lettera d);
f) promozione commerciale di prodotti innovativi anche mediante
l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche,
svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di
mercato;
f bis) servizi logistici di sostegno al sistema distrettuale; ( 28)
f ter) riconversione del ciclo lavorativo ed interventi per il risparmio
energetico e l’utilizzo di energia pulita su più siti
produttivi. ( 29)
1 bis. Sono oggetto d’intervento per le aggregazioni di impresa ed in
relazione ai bandi di cui all’articolo 10 bis le seguenti iniziative:
( 30)
a) progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico anche
tramite la condivisione di conoscenze specifiche del processo produttivo,
al fine di accrescere la competitività;
b) attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, test di
prototipi, test di campionari presso centri prova di distretto, laboratori
universitari, parchi scientifici regionali o di imprese aderenti ad un
distretto o metadistretto;
c) riconversione del ciclo lavorativo ed interventi per il risparmio
energetico nonché per l’utilizzo di energia pulita su più
siti produttivi;
d) centri di assistenza post vendita all’estero, esclusivamente
presso showroom attive appartenenti alla stessa categoria di filiera, come
previsto nei bandi relativi ai distretti e metadistretti produttivi;
e) azioni logistiche aggregate tramite razionalizzazione dei trasporti,
dell’immagazzinamento dei materiali, ai fini anche della riduzione
dei consumi energetici;
f) informatizzazione e introduzione delle nuove tecnologie per le
comunicazioni;
g) programmi di riconversione industriale per il sostegno
all’occupazione;
h) sostegno alla partecipazione a progetti della Unione europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 1bis. sono concessi nel
rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di esenzione adottati
dalla Commissione europea in virtù del Regolamento (CE) n. 994/1998
del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del
Trattato CE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero in
virtù di regimi notificati. Gli strumenti applicativi della legge
precisano, di volta in volta, la tipologia di regime di esenzione
applicabile ovvero l’avvenuto adempimento dell’obbligo di
notifica se necessaria. ( 31)
Art. 12 bis - Disposizioni in
materia di acquisizione di beni materiali ed immateriali.
1. I beni materiali e immateriali, conseguiti con la realizzazione dei
progetti cofinanziati con i contributi regionali ai sensi della presente
legge, appartengono ai proponenti e realizzatori dei progetti medesimi. Il
patto di sviluppo deve contenere, pena la non ammissibilità, le
modalità d’accesso ai risultati o ai beni conseguiti dai
progetti da parte delle imprese sottoscrittrici il patto costituenti il
distretto o metadistretto medesimo.
2. I singoli progetti devono contenere specifica previsione di quanto
stabilito al comma 1. ( 32)
Art. 13 - Destinatari.
1. Possono concorrere alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente
legge in relazione agli interventi di cui all'articolo 12, comma 1:
a) per la lettera a): gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro
enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a
prevalente capitale pubblico aderenti al patto di sviluppo distrettuale e,
se previsti dal bando, altri soggetti pubblici o privati;
b) per le lettere b), c), d), e), f), f bis, f ter: i consorzi
d’impresa, le società consortili, le associazioni temporanee
d’impresa che siano partecipati, sia per i distretti produttivi che
per i metadistretti, da almeno rispettivamente, dieci e quindici imprese
aderenti al patto di sviluppo, nonché secondo le modalità
previste dal bando, i soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1
dell’articolo 4 e, se previsti dal bando, altri soggetti pubblici o
privati e nei casi previsti dal bando entrambi.
2. Per accedere alle agevolazioni di cui al comma 2 dell'articolo 12 le
imprese si costituiscono in associazioni temporanee di impresa o di scopo,
in consorzi ovvero nelle altre forme di aggregazione previste
dall’ordinamento giuridico. Alle predette aggregazioni possono
inoltre aderire gli altri soggetti di cui all’articolo 4. ( 33)
Art. 14 - Attività di
promozione e verifica.
1. La Giunta regionale svolge azione di
promozione e di informazione nei confronti dei destinatari di cui
all'articolo 13 ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e
verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.
1 bis. La Giunta regionale promuove altresì programmi e progetti
promozionali presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni,
società a prevalente capitale pubblico, nonché da soggetti
privati non aventi finalità di lucro, operanti nel territorio veneto.
( 34)
2. Il rappresentante del patto di sviluppo distrettuale di cui
all’articolo 6 trasmette, con cadenza stabilita dalla Giunta
regionale, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i
risultati e le valutazioni degli interventi realizzati ai sensi della
presente legge.
3. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare
competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 14 bis - Promozione
economica distrettuale e metadistrettuale.
1. La Giunta regionale promuove l’accesso ad idonee agenzie di
valutazione del merito di credito per i distretti produttivi e per i
metadistretti e delle relative imprese che ne fanno parte, ai fini del
calcolo dei requisiti patrimoniali creditizi in considerazione del
recepimento degli accordi di Basilea in materia bancaria e finanziaria.
2. La Regione promuove le iniziative dei distretti, dei metadistretti,
delle aggregazioni di imprese e delle singole imprese ad essi aderenti,
volte all’accertamento dei presupposti che consentono l’accesso
ad agevolazioni ed incentivi tributari e contributivi ed
all’espletamento degli adempimenti previsti per la concessione dei
relativi benefici. ( 35)
Art. 15 – Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 15.000.000,00 per ogni esercizio del triennio
2003-2005, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0053
“Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione 2003
e pluriennale 2003-2005, che vengono incrementate mediante prelevamento di
pari importo dall’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese di
investimento”, partita n. 6 “Interventi per lo sviluppo del
sistema dei distretti industriali (quota finanziata con il fondo unico
regionale per lo sviluppo economico di cui all’articolo 55 della
legge regionale n.
11/2001 )” per competenza e cassa quanto all’esercizio 2003
e per sola competenza quanto ai due esercizi successivi.
Art. 16 – Norma di prima
applicazione.
Art. 17 – Disposizioni
finali.
1. Dall'entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia il
Provvedimento del Consiglio regionale n. 79 del 22 novembre 1999,
“Individuazione dei distretti industriali del Veneto”, adottato
ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 317 “Interventi per
l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese” e successive
modificazioni.
Note
( 1) Titolo così modificato
dall’art. 1 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 , in
precedenza il titolo era “Disciplina dei distretti produttivi ed
interventi di politica industriale locale”.
( 2) Vedi anche le disposizioni
previste dall’art. 17, comma 3 e l’art. 18 della legge regionale 18 maggio
2007, n. 9 .
( 3) Comma così modificato da
comma 1 art. 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 con
l’aggiunta dopo la parola “promuove” delle parole
“tenendo conto del principio di concertazione”.
( 4) Comma così modificato da
comma 2 art. 2 legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5 con l’aggiunta dopo le parole
“distretti produttivi” delle parole “e delle altre forme
di aggregazione produttiva”.
( 5) Articolo così sostituito
da art. 3 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5
( 6) Articolo così sostituito
da art. 4 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5
( 7) Articolo così sostituito
da art. 5 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5
( 8) Articolo così sostituito
da art. 6 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5
( 9) Articolo così sostituito
da art. 7 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5
( 10) Articolo così
sostituito da art. 8 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5
( 11) Rubrica così
sostituita da comma 1 art. 9 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 , con
l’aggiunta delle parole “e metadistretti”.
( 12) Comma così modificato
da comma 2 art. 9 legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 con
l’aggiunta alla fine delle parole “e metadistretti”.
( 13) comma così modificato
da comma 3 art. 9 legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 con la
sostituzione delle parole “indicato all’articolo 5” con
le parole “indicate all’articolo 7 comma 3”.
( 14) Comma così modificato
da comma 4 art. 9 legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 con la
sostituzione delle parole “di cui all’articolo 5” con le
parole “presentati ai sensi dell’articolo 8”.
( 15) Lettera così
sostituita da comma 1 art. 10 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5
( 16) Comma così sostituito
da comma 2 da art. 10 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 17) Comma aggiunto dal comma 3
art. 10 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 18) Comma aggiunto da comma 1
art. 19 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 19) Articolo aggiunto da art.
11 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 20) Articolo aggiunto da comma
1 art. 45 legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 21) Lettera così
sostituita da comma 1 art. 12 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 22) Lettera aggiunta da comma 2
art. 12 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 23) Articolo aggiunto da art.
13 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 24) Articolo aggiunto da art.
14 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 25) Lettera così
modificata da comma 1 art. 15 legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 con
l’aggiunta alla fine delle parole “o altre attività
rivolte alla riduzione delle emissioni inquinanti”.
( 26) Lettera così
modificata da comma 2 art. 15 legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 con
l’aggiunta dopo le parole “sviluppo precompetitivo” delle
parole “trasferimento tecnologico, interscambio di conoscenze e
tecnologie, anche al fine delle compatibilità agli standard tecnici
internazionali”.
( 27) Lettera così
sostituita da comma 3 art. 15 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 28) Lettera aggiunta da comma 4
art. 15 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 29) Lettera aggiunta da comma 5
art. 15 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 30) Comma aggiunto dal comma 6
art. 15 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 31) Comma così sostituito
dal comma 7 art. 15 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 32) Articolo aggiunto da art.
16 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 33) Articolo così
sostituito da art. 17 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 34) Comma aggiunto da comma 2
art. 19 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 35) Articolo aggiunto da art.
18 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5 .
( 36) Articolo abrogato da art.
19 della legge
regionale 16 marzo 2006, n. 5 . L’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 2006,
n. 5 detta disposizioni transitorie per l’anno 2006 stabilendo
che: “1. Per l’anno 2006 è consentita l’ammissione
al riconoscimento a distretto produttivo, o a metadistretto, esclusivamente
ai distretti produttivi riconosciuti nell’anno 2003, che intendono
ricandidarsi, secondo le modalità di cui all’articolo 8 della
legge regionale 4
aprile 2003, n. 8 come modificato dall’articolo 8 della presente
legge, non oltre il 1° giugno 2006. Le camere di commercio e le
province interessate, entro il 1° luglio 2006 provvedono alle
verifiche di cui all’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come
modificato dall’articolo 7 della presente legge e trasmettono il
patto corredato dal parere di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 alla
struttura regionale competente ai fini delle conseguenti determinazioni.
Entro il 24 luglio 2006 la struttura regionale competente, acquisiti i
pareri previsti, invia i patti pervenuti, corredati della documentazione e
della relazione conclusiva alla Giunta regionale che provvede
all’approvazione dei nuovi patti di sviluppo ritenuti idonei e
all’emanazione dei bandi.
2. Per l’anno 2006 il termine di cui al comma 2 dell'articolo 10 bis
della legge regionale
4 aprile 2003, n. 8 come introdotto dall’articolo 11 della
presente legge può essere differito sino al 30 novembre 2006, con
provvedimento della Giunta regionale.
3. Per l’anno 2006 il termine di novanta giorni di cui al comma 3
dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come
modificato dall’articolo 10 della presente legge, viene ridotto a
sessanta giorni.”.
SOMMARIO
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