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Contenuti:
Legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 (BUR n. 77/2003)
Legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 (BUR n. 77/2003) [sommario] [RTF]
NORME
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON
DISABILITA'
Art. 1 - Finalità e soggetti
beneficiari.
1. La Regione del Veneto promuove e favorisce
lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità
considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e
aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua
condizione psicofisica.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione
del Veneto concede contributi:
a) per favorire l'accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con
disabilità;
b) omissis ( 1)
3. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:
a) società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva,
federazioni sportive ed enti morali che hanno sede nella regione e hanno
quale prevalente finalità statutaria la promozione, senza fini di
lucro, della pratica sportiva dei disabili, per le iniziative di cui alla
lettera a) del comma 2;
b) omissis ( 2)
Art. 2 - Interventi in materia
di pratica sportiva.
1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera
a) del comma 3 dell’articolo 1 per la promozione della partecipazione
dei disabili alla pratica di attività sportive, con riguardo ai
seguenti ambiti di intervento:
a) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e
sportivo-agonistiche;
b) organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori
e tecnici;
c) realizzazione di attività sportive e motorio-ricreative per
l'avviamento allo sport e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone
con disabilità;
d) acquisto di specifiche attrezzature sportive.
2. Le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3
dell'articolo 1, sono corredate dal parere dell'organo sportivo federale
competente.
3. Non sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati nell'ambito
di programmi di medicina riabilitativa.
4. Sono fatte salve le competenze delle province ai sensi dell' articolo 149 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 .
Art. 3 - Interventi di
adeguamento degli impianti.
Art. 4 – Disposizioni
attuative.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, definisce, a valere per l'esercizio successivo:
a) i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione
delle domande per accedere ai contributi;
b) i criteri di priorità per la ammissione a contributo;
c) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;
d) gli importi minimi delle spese ammissibili a contributo relativamente
agli interventi di cui all'articolo 3;
e) l'ammontare minimo del contributo per gli interventi di cui all'articolo
3;
f) le modalità di concessione dei contributi;
g) la disciplina delle ipotesi di revoca;
2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una
relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.
Art. 5 - Disposizioni
finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
relativi a contributi a comuni, province, società, associazioni, enti
di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali del Veneto per
la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con
disabilità e per l’adeguamento delle strutture sportive alle
necessità della pratica sportiva delle persone con disabilità,
quantificati in euro 200.000,00 a decorrere dall’esercizio
finanziario 2004, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio di
previsione pluriennale 2004-2005 all’u.p.b. U0178 “Iniziative
per lo sviluppo dello sport”.
Art. 6 - Norma transitoria.
1. Per l'esercizio 2003 una quota pari a euro 200.000,00 dello stanziamento
già iscritto nel bilancio di previsione 2003 all'u.p.b. UO 178
"Iniziative per lo sviluppo dello sport" è riservato alle domande
presentate ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
"Norme in materia di sport e tempo libero".
Art. 7 - Norma di
abrogazione.
Note
SOMMARIO
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