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Contenuti:
Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 (BUR n. 102/2003)
Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 (BUR n. 102/2003) [sommario] [RTF]
NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L’AMMODERNAMENTO DELLA RETE
DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI
CAPO I – Disposizioni generali
Art. 1
– Finalità.
1. In attuazione dell’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ed
in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31
ottobre 2001, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali
per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete degli impianti
stradali di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, nonché la
disciplina degli impianti per natanti e di quelli ad uso privato, al fine
di favorire il contenimento dei prezzi, l’incremento anche
qualitativo dei servizi resi all’utenza e la garanzia del servizio
pubblico, nel rispetto delle scelte effettuate dalla Regione in materia di
assetto del territorio e di tutela dell’ambiente.
Art.
2 – Obiettivi.
1. Per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete degli
impianti stradali di carburante sono fissati i seguenti obiettivi:
a) riqualificazione e ammodernamento della rete esistente, migliorando il
servizio di erogazione attraverso la dislocazione razionale degli impianti
e l'inserimento di tipologie strutturali minime degli stessi anche ai fini
dello sviluppo commerciale, turistico e industriale sul territorio della
Regione;
b) eliminazione degli impianti incompatibili con il territorio ai fini
della decongestione e dello snellimento del traffico, nonché del
recupero e della salvaguardia dei beni storici e ambientali.
Art.
3 – Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge si intendono per:
a) rete: l’insieme dei punti di vendita che erogano carburanti;
b) carburanti: i vari tipi di prodotti petroliferi per autotrazione
suddivisi nelle seguenti categorie:
1) benzine;
2) olio lubrificante;
3) gasolio;
4) gas di petrolio liquefatto (GPL);
5) metano;
6) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici
indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di
unificazione nell’autoveicolo (CUNA);
c) impianto stradale di distribuzione di carburante: il complesso
commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione
automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle
attività accessorie, ivi comprese le colonnine per
l’alimentazione di veicoli elettrici. L’impianto stradale
può rifornire tutti i mezzi stradali e non, ivi compresi i natanti;
d) impianto di distribuzione carburanti ad uso privato: un autonomo
complesso unitario costituito da tutti gli apparecchi fissi o mobili di
erogazione di carburanti per autotrazione senza limiti di capacità,
con le relative attrezzature ed accessori, installato all’interno di
cantieri, di magazzini e simili di imprese industriali o commerciali o di
imprese, consorzi o cooperative di autotrasportatori, ed utilizzato
esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici
ferroviarie, di aeromobili e di natanti di proprietà delle imprese
stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono
considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di
quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso privato
anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche
amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;
e) impianto per natanti: un autonomo complesso unitario costituito da uno o
più apparecchi per l’erogazione del carburante, dalle relative
attrezzature e pertinenze, destinato all’esclusivo rifornimento dei
natanti;
f) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento
automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio
dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità
trasferite, composto da:
1) una pompa o un sistema di adduzione;
2) un contatore o un misuratore;
3) una pistola o una valvola di intercettazione;
4) una tubazione che lo connette;
5) un satellite;
g) colonnina: l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
h) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta o
lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza
di apposito personale;
i) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il
comando a distanza dell'erogatore che permette all’utente di servirsi
da solo e con pagamento ad apposito incaricato dopo il rifornimento;
l) erogato di vendita di ciascun impianto: l’insieme dei prodotti:
benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione determinato sulla base
delle dichiarazioni di fine esercizio consegnate dai gestori al competente
Ufficio tecnico di finanza;
m) indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di
erogazione della rete e la quantità di prodotto erogato.
2. Si intende per modifica dell’impianto la modifica di uno o
più dei seguenti elementi:
a) l’aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati;
b) la variazione del numero di colonnine;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri
rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già
erogati;
d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di
prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei
serbatoi;
f) l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la detenzione o l’aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano
passando da impianto di travaso alimentato da carro bombolaio a impianto
allacciato a metanodotto.
3. Si è in presenza di incompatibilità con il territorio quando
sussistono almeno uno dei seguenti elementi:
a) l’area destinata all’impianto è situata in zone a
traffico limitato in modo permanente;
b) l’area destinata all’impianto è situata in
corrispondenza di incroci o biforcazioni di strade ad uso pubblico, incroci
a Y, ed ubicata sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade
pubbliche;
c) l’area destinata all’impianto è posta all’interno
di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri;
d) l’impianto è privo di sede propria in quanto la distanza tra
la colonnina e il ciglio della strada è inferiore a quattro metri, per
cui il rifornimento dell’autoveicolo o dell’impianto avviene
sulla sede stradale;
e) gli accessi dell’area destinata all’impianto sono situati a
distanza non regolamentare da incroci, semafori, curve, dossi o altri
accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile
l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o
impedimenti naturali;
f) le strutture dell’impianto impediscono la visuale anche parziale
dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o
costituiscono, comunque, elemento di sovrapposizione o di interferenza nel
contesto ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio
ambientale.
Art.
4 – Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, entro centocinquanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione
consiliare, adotta i criteri e le direttive relativi
all’ammodernamento della rete stradale di carburante mediante:
a) l’individuazione di bacini di utenza che garantiscano un
articolato servizio di distribuzione carburanti su scala regionale;
b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche
degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini
dell’attuazione degli interventi operativi della rete;
c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli
indici di edificabilità relativamente alle aree in cui insistono gli
impianti;
d) l’individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti
strumenti per il raggiungimento degli stessi;
e) l’individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente
svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare
particolari tipologie di impianti. In particolare nelle località di
minore consistenza demografica, in quelle ricomprese nei territori dei
comuni delle comunità montane delle comunità isolane o di
arcipelago e in quelle territorialmente svantaggiate può essere
autorizzata l’installazione di impianti stradali di carburante che
possono essere gestiti dagli esercizi polifunzionali di cui
all’ articolo
21 della legge
regionale 9 agosto 1999, n. 37 , o funzionanti integralmente con il
sistema self-service pre-pagamento;
f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità
con il territorio di cui all’articolo 3, comma 3;
g) l’individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo
delle attività commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti
e bevande e di altre eventuali attività integrative negli impianti.
2. La Giunta regionale adotta altresì, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e le direttive
relativi:
a) all’individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle
caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i
distributori di carburante;
b) all’articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le
caratteristiche e le esigenze del territorio;
c) all’individuazione delle procedure per i collaudi di cui
all’articolo 9 nonché alla determinazione
dell’indennità spettante ai componenti la commissione di
collaudo.
Art.
5 – Competenze provinciali.
1. Sono attribuite alle province le seguenti
funzioni:
a) predisposizione, entro sessanta giorni dall’emanazione del
provvedimento di cui all’articolo 4 comma 2, lett. b) , dei
piani dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e
notturni degli impianti stradali di carburante ivi comprese le eventuali
deroghe per le località turistiche;
b) raccolta ed elaborazione dei dati forniti dagli uffici tecnici di
finanza relativi all’erogato degli impianti di distribuzione di
carburanti (stradali, autostradali, natanti e ad uso privato) da
trasmettere alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno;
c) predisposizione delle proposte di razionalizzazione e di ammodernamento
della rete degli impianti stradali di carburanti;
d) decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali.
2. Le province effettuano il monitoraggio della rete in riferimento al
numero, alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti, su base
annuale, evidenziando le variazioni intercorse nel periodo.
Art.
6 – Competenze comunali.
1. I comuni esercitano le funzioni
amministrative concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di
nuovi impianti stradali di carburante, di impianti ad uso privato e di
impianti per natanti;
b) il rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento degli impianti di
carburante limitatamente ai prodotti metano e GPL;
c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di
carburanti in recipienti mobili;
c bis) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di impianti
stradali di carburanti; ( 1)
d) la proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione e di
potenziamento degli impianti stradali e per natanti;
e) la sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti stradali e per
natanti;
f) la revoca e la sospensione delle autorizzazioni;
g) la fissazione degli orari e delle turnazioni;
h) l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Spetta inoltre ai comuni:
a) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della
titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non
costituenti potenziamento;
b) fissare, in osservanza al provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2,
lett. a), i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione
degli impianti di distribuzione di carburanti;
c) prendere atto delle ferie presentate dai gestori degli impianti, salvo
esigenze particolari;
d) verificare le condizioni di incompatibilità con il territorio degli
impianti stradali;
e) trasmettere alla provincia i dati tecnici riguardanti gli impianti
stradali, per natanti e ad uso privato in essere, nonché le condizioni
di servizio e le eventuali modifiche intervenute.
Art.
7 – Procedure.
1. Le domande per il rilascio
dell’autorizzazione all’installazione, al trasferimento,
( 2) alla ristrutturazione e
all'esercizio di un impianto stradale di carburante, di un impianto ad uso
privato e di un impianto per natanti nonché il loro potenziamento
mediante l’aggiunta dei prodotti metano o GPL sono presentate al
comune competente per territorio, secondo le modalità di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo dell’11
febbraio 1998, n. 32, “Razionalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59.”, utilizzando apposita modulistica
predisposta dalla struttura regionale competente in materia di commercio,
sentita la commissione di cui all’articolo 11, unitamente alle
domande per il rilascio delle concessioni edilizie, nel rispetto della
normativa urbanistica vigente.
2. Nel caso di nuovo impianto stradale copia della domanda, comprensiva di
tutta la documentazione, è trasmessa, per il tramite del comune, alla
provincia che entro sessanta giorni dal ricevimento esprime parere in
merito al superamento del numero massimo di impianti previsto per il
proprio territorio. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dallo
stesso.
3. Le modifiche dell’impianto di cui all’articolo 3, comma 2,
ad eccezione dell’aggiunta dei prodotti metano e GPL, sono soggette a
comunicazione. Il richiedente trasmette al comune dove ha sede l'impianto,
almeno trenta giorni prima dell’inizio lavori, unitamente alla
comunicazione, un’analitica autocertificazione, corredata della
documentazione prescritta e della perizia giurata di cui all’articolo
1, comma 3, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32. Copia della comunicazione
va trasmessa ai vigili del fuoco e all'ufficio tecnico di finanza
competenti per territorio. Le modifiche devono essere realizzate nel
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali; la loro corretta
realizzazione deve essere asseverata da una perizia giurata, redatta da un
tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le
attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e
posti in opera in conformità alle norme vigenti.
4. Non costituisce modifica ed è soggetta al rispetto delle norme di
sicurezza, la detenzione o l’aumento di stoccaggio degli oli esausti,
del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti
gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico. La loro
consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvederà
a inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione all'ufficio tecnico
di finanza competente per territorio.
5. Il comune, sulla base delle attestazioni di cui al comma 3, verificata
la conformità della documentazione alle norme vigenti, entro trenta
giorni dalla loro presentazione, aggiorna l’autorizzazione e la
trasmette alla Regione, alla provincia, ai vigili del fuoco,
all’ufficio tecnico di finanza e, per gli impianti stradali,
all’ente proprietario della strada.
6. L’installazione di un impianto ad uso privato con capacità
pari o inferiore a litri cinquecento è soggetta a comunicazione al
comune ove avrà sede l’impianto. Lo stesso deve essere
realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da
perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che le
strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati
realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme
vigenti.
7. L’installazione di un impianto ad uso privato presso cantieri
provvisori di durata non superiore a ventiquattro mesi è soggetta a
comunicazione. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e
all’ufficio tecnico di finanza competenti per territorio.
L’impianto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di
sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico
abilitato , attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le
opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in
conformità alle norme vigenti.
8. Relativamente agli impianti stradali l'autorizzazione agli accessi da
parte dell’ente proprietario della strada o, in caso di
viabilità data in concessione, della società concessionaria
può essere rilasciata unicamente agli operatori già in possesso
dell'autorizzazione comunale per l’installazione di impianti stradali
di carburanti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”
e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 nonché alla
presente legge ed alle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.
9. I provvedimenti di autorizzazione relativi ad impianti ad uso privato
devono contenere il divieto di erogare o vendere il prodotto a terzi, pena
la revoca dell’autorizzazione.
10. Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al
Presidente della provincia nei termini e con le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi”.
Art. 8 – Trasferimento dell’autorizzazione.
1. Il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
relativa ad impianti stradali, impianti ad uso privato e ad impianti per
natanti è comunicato, entro quindici giorni dalla registrazione
dell’atto di cessione o di affitto d’azienda, al comune ove ha
sede l'impianto, alla regione e all’ufficio tecnico di finanza. La
comunicazione è sottoscritta dal cedente e dal cessionario e contiene
tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto. Relativamente agli
impianti stradali, alla comunicazione è allegata idonea documentazione
atta a dimostrare, da parte del cessionario, il possesso dei requisiti
soggettivi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59”, la disponibilità dell’impianto, delle
relative attrezzature e del terreno sui cui insiste.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1 si applica la
sanzione amministrativa prevista all’articolo 10, comma 2.
Art. 9 – Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.
1. Ad ultimazione dei lavori i nuovi
impianti, quelli trasferiti ( 3)
quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono
essere collaudati da apposita commissione nominata dal comune e composta
da:
a) il responsabile del settore, o un suo delegato, che funge da presidente;
b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato;
c) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza competente per
territorio, o un suo delegato;
d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per
territorio, o un suo delegato;
e) un rappresentante dell’Unità locali socio sanitarie (ULSS)
competente per territorio.
2. La commissione di collaudo effettua, su richiesta del titolare
dell’autorizzazione, la verifica quindicennale di cui
all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, sull’idoneità tecnica e fiscale degli impianti, anche ai
fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
3. In attesa che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il
prescritto collaudo, il sindaco, su richiesta del titolare
dell’autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio
dell’impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza
pregiudicare la validità della relativa autorizzazione.
4. L'esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo non superiore
a centottanta giorni, prorogabili per una sola volta, previa presentazione
della seguente documentazione:
a) perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante che le
strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati
realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme
vigenti in materia di sicurezza;
b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per
territorio da parte del titolare del certificato di prevenzione incendi o
del suo aggiornamento unitamente alla dichiarazione di inizio
attività;
c) impegno da parte del titolare all'osservanza delle eventuali
prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal comando provinciale dei
vigili del fuoco;
d) dichiarazione del titolare attestante che la composizione finale
dell'impianto, a partire da quella dell'ultimo collaudo utilmente
effettuato, è conforme a quella risultante dai provvedimenti
autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base delle
comunicazioni al comune.
5. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al
contenimento e all'erogazione del GPL e del metano.
Art. 10 – Sanzioni amministrative.
1. L’installazione di un impianto stradale di carburanti, in assenza
o in difformità dell’autorizzazione, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro
25.000,00. Nel caso di assenza di autorizzazione sono disposti dal comune
la chiusura immediata dell’impianto, la messa in sicurezza dello
stesso, la rimozione e lo smantellamento di tutte le attrezzature
nonché il ripristino dell’area alla situazione originale.
Qualora non venga eseguito lo smantellamento e il ripristino
dell’area nei termini previsti dall’ordinanza comunale, vi
provvederà l’amministrazione con il recupero delle spese nei
confronti dei responsabili.
2. In caso di ritardata comunicazione di cui all’articolo 8 si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00
a euro 250,00.
3. Chiunque violi le disposizioni in materia di orari di apertura e di
chiusura degli impianti stradali di carburante, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro
3.000,00. In caso di recidiva, è disposta anche la chiusura
dell’impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
4. L’installazione di un impianto ad uso privato in assenza o in
difformità dell’autorizzazione, ove prevista, nonché il
rifornimento di mezzi non di proprietà del titolare
dell’autorizzazione, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 ed in caso di assenza
di autorizzazione è disposta anche la confisca delle attrezzature
costituenti l’impianto e del prodotto giacente.
5. Chiunque prelevi o rifornisca carburante in recipienti mobili superiori
a cinquanta litri senza la prescritta autorizzazione comunale è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a
euro 1000,00. In caso di recidiva è disposta anche la revoca
dell’autorizzazione e la confisca delle attrezzature costituenti
l’impianto e del prodotto giacente.
6. L’installazione di un impianto per natanti in assenza o in
difformità dell’autorizzazione nonché il rifornimento di
mezzi diversi dai natanti, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 ed in caso di assenza
di autorizzazione è disposta anche la confisca delle attrezzature
costituenti l’impianto e del prodotto giacente.
7. Il comune, acquisito il rapporto di cui all’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”,
applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
8. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il
prescritto collaudo o sia data allo stesso destinazione diversa da quella
autorizzata, è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca
dell'autorizzazione.
Art. 11 – Commissione consultiva regionale carburanti.
1. È istituita, presso la Giunta
regionale, la commissione consultiva regionale carburanti composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia, o un suo delegato, che la
presiede;
b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente
designati dalla Giunta regionale;
c) dodici esperti dei problemi della distribuzione designati
rispettivamente: due dall'unione petrolifera, uno dall’associazione
dei trasportatori e distributori di GPL più rappresentativa a livello
regionale, uno dall’associazione dei concessionari o trasportatori di
metano più rappresentativa a livello regionale, quattro dalle
associazioni dei commercianti più rappresentative a livello regionale
dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi, uno dal
consorzio grandi reti, tre dalle associazioni dei trasportatori conto terzi
più rappresentative a livello regionale;
d) due rappresentanti dei gestori designati dalle associazioni sindacali di
categoria più rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore designati
dall’organizzazione sindacale più rappresentativa a livello
regionale;
f) un rappresentante dei consumatori designato dall’associazione
regionale dei consumatori più rappresentativa a livello regionale;
g) un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;
h) un rappresentante delle comunità montane designato dall'unione
nazionale comunità enti montani;
i) un rappresentante delle camere di commercio, designato dall'unione
regionale delle camere di commercio;
l) un rappresentante designato dal Ministero delle finanze, scelto tra i
direttori degli uffici tecnici di finanza aventi sede nella regione;
m) un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato
dall'Unione regionale delle province del Veneto;
n) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della strada –
ANAS;
o) l’ispettore interregionale vigili del fuoco per il Veneto e
Trentino Alto Adige o un suo delegato.
p) un rappresentante designato da Veneto Strade S.p.A..
2. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, la
commissione, nominata con decreto del presidente della Giunta regionale,
dura in carica cinque anni e può avvalersi di studiosi ed esperti
della distribuzione. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti
supplenti ed il segretario della commissione, scelto tra i funzionari della
struttura regionale competente.
3. Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione, con la
presenza della maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda, con la
presenza di almeno un terzo degli stessi. Le deliberazioni sono validamente
adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità
prevale il voto del presidente.
4. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno
deve essere inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni
prima di ciascuna riunione.
5. La decadenza da componente della commissione è dichiarata dal
presidente della Giunta regionale:
a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato
motivo;
b) su richiesta degli organismi ed enti designanti, previsti al comma 1.
6. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza
determinato ai sensi dell' articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione”, e successivamente modificazioni e integrazioni.
Art. 12 – Compiti della commissione consultiva regionale
carburanti.
1. La commissione consultiva regionale carburanti esprime il proprio
parere:
a) sui provvedimenti di cui all'articolo 4;
b) sulla relazione annuale sullo stato di ristrutturazione e di
ammodernamento della rete degli impianti stradali di distribuzione di
carburanti;
c) su ogni altra disposizione interessante il settore.
Art. 13 – Sistema informativo. Relazione annuale.
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9,
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Regione effettua un
monitoraggio per verificare l’evoluzione del processo di
razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente i
risultati al competente Ministero.
2. A tal fine i comuni trasmettono alla provincia, entro il 31 gennaio di
ogni anno, i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali di carburanti
in essere, le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.
3. La provincia trasmette alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i
dati dei comuni con eventuali osservazioni.
4. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, sentita la
commissione consultiva regionale carburanti di cui all’articolo 11,
predispone una relazione sullo stato di ammodernamento della rete stradale
di carburanti da trasmettere alla competente commissione consiliare.
5. La Regione promuove, in collaborazione con le province e con le camere
di commercio, un’attività permanente di analisi e di studio
delle problematiche strutturali e congiunturali del settore carburanti, nel
contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale,
mediante l’istituzione di un osservatorio che, raccordandosi con gli
altri sistemi informativi regionali, concorra:
a) alla programmazione regionale di settore;
b) alla diffusione di una migliore conoscenza del settore da parte delle
istituzioni, delle categorie economiche e degli altri soggetti interessati.
6. A tal fine l’osservatorio:
a) cura la raccolta e l’aggiornamento in una banca dati
informatizzata delle principali notizie relative alla rete distributiva
carburanti;
b) promuove indagini, studi e ricerche;
c) realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori,
alle organizzazioni di categoria, agli istituti di ricerca ed alle
istituzioni pubbliche.
CAPO II – Impianti stradali
di carburante.
Art. 14 – Nuovi impianti stradali di carburante.
1. I nuovi impianti stradali devono essere dotati dei prodotti benzine,
gasolio e possibilmente metano e GPL; avere installate le apparecchiature
self-service pre e post-pagamento; essere dotati di autonomi servizi
all’auto e all’automobilista nonché di autonome
attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle
definite per gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti anche nel caso di
ristrutturazione degli impianti esistenti.
3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga al numero massimo di
impianti determinato per ciascun comune e per ciascuna provincia,
l’installazione di impianti di solo metano esclusivamente nel caso in
cui il numero di impianti esistenti sia pari o superiore a quello previsto
dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 e che l’impianto
rispetti i requisiti per il potenziamento impianti con i prodotti metano e
GPL di cui all’articolo 15, venga dotato dei servizi all’auto e
all’automobilista e di attività commerciali integrative di cui
al comma 1 e venga inserito nel provvedimento autorizzativo il divieto di
potenziare l’impianto con i prodotti benzine e gasolio. Nel concedere
le autorizzazioni per l'erogazione di metano va data priorità agli
impianti stradali che prevedono attrezzature adeguate al rifornimento di
mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.
Art. 15 – Potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL.
1. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di
evitare le concentrazioni geografiche e favorire un’equa
distribuzione del prodotto sul territorio regionale, gli impianti in cui
s’intende aggiungere i prodotti gas metano e GPL per autotrazione
devono rispettare le distanze minime, le superfici minime, gli indici di
edificabilità e gli ulteriori parametri definiti dal provvedimento di
cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 16 – Rapporto tra impianto stradale e area di servizio.
1. In un'area di servizio non può insistere più di un impianto
stradale di carburanti.
2. Più autorizzazioni petrolifere intestate al medesimo titolare e
relative ad attrezzature insistenti sulla stessa area di servizio non
comportano più impianti ma un solo impianto.
3. Più autorizzazioni petrolifere intestate a titolari diversi e
relative ad attrezzature insistenti sulla medesima area di servizio
comportano tanti impianti quanti sono i titolari. Detti impianti, ad
eccezione di quello il cui titolare dell’autorizzazione è anche
titolare degli accessi, devono essere trasferiti in altra zona entro dodici
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza
dell’autorizzazione.
Art. 17 – Sospensione e revoca della autorizzazione.
1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e
i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza
l’autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.
2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata
richiesta del titolare dell’autorizzazione, possono autorizzare la
sospensione dell'esercizio degli impianti stradali di carburante per un
periodo non superiore a dodici mesi prorogabile a ventiquattro solo in caso
di oggettiva impossibilità di esercizio.
3. Gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico
stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono
essere autorizzati alla sospensione periodica dell’attività per
determinati periodi di tempo, non superiori a otto mesi all'anno.
4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività
senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla
entro il termine massimo di dieci giorni, pena la revoca
dell’autorizzazione.
5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo
di sospensione qualora sia accertato il perdurare dell'inattività
dell'impianto.
6. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il
prescritto collaudo, o sia data allo stesso destinazione diversa da quella
autorizzata è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la revoca
dell'autorizzazione.
7. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico
nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio
previsto all'articolo 3, comma 3, può ordinare l'immediata sospensione
dell'esercizio dello stesso, invitando la ditta a provvedere al
trasferimento o all’adeguamento dell’impianto non oltre due
anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza
è disposta la revoca dell'autorizzazione.
8. L’autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse
e nel caso in cui il titolare dell’impianto non richieda la verifica
quindicennale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32.
CAPO III – Disposizioni
particolari.
Art. 18 – Impianti ad uso privato esistenti.
1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i
titolari degli impianti ad uso privato già in esercizio, privi della
prescritta autorizzazione comunale, devono presentare al comune, nel cui
territorio ha sede l’impianto, comunicazione con allegata una
analitica autocertificazione, corredata della documentazione prescritta e
della perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato , attestante che
l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme di
sicurezza e fiscali.
2. Qualora la comunicazione non venga effettuata nei tempi stabiliti dal
comma 1, si applicano le sanzioni di cui all’ articolo 10, comma 4
nonché quelle previste dal Titolo V, Capo III, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e
successive modificazioni. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili
del fuoco e all’ufficio di finanza competenti per territorio.
Art. 19 – Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori
stradali.
1. Il rilascio delle autorizzazioni per il prelievo di carburanti in
recipienti mobili superiori a cinquanta litri, ad eccezione di metano e
GPL, da parte di operatori economici ed altri utenti, presso impianti
stradali di carburanti, è effettuato dai comuni sede degli stessi, i
quali dispongono che il prelievo avvenga presso distributori prestabiliti e
comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le autorizzazioni
devono, inoltre, contenere le eventuali prescrizioni dell'autorità
sanitaria, nonché quelle dei vigili del fuoco concernenti la sicurezza
degli impianti e dei recipienti.
2. I comuni devono, inoltre, accertare che gli operatori economici e gli
altri utenti interessati siano in possesso di automezzi, impianti ed
attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.
3. Le autorizzazioni rilasciate dal comune hanno la validità di un
anno e possono essere rinnovate.
Art. 20 – Nuovi impianti per natanti.
1. L’autorizzazione all’installazione e all’esercizio
degli impianti per natanti viene rilasciata in deroga al provvedimento di
cui all' articolo 4, comma 1,
lettera a) e con le procedure di cui all’ articolo 7, a condizione che l’impianto sia
destinato all’esclusivo rifornimento dei natanti.
CAPO IV – Disposizioni
transitorie e finali.
Art. 21 – Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 95.000,00 a decorrere dall’esercizio 2003, si
provvede con gli stanziamenti già autorizzati con il bilancio
pluriennale 2002-2004 nel modo seguente:
a) quanto a euro 45.000,00 con lo stanziamento allocato all’u.p.b.
U0027 “Servizi per l’informatica e la statistica”, per
gli interventi di cui all’ articolo 13, comma 6;
b) quanto a euro 5.000,00, con lo stanziamento allocato all’u.p.b.
U0023 “Spese generali di funzionamento”, per gli interventi di
cui all’ articolo 13,
comma 5;
c) quanto a euro 10.000,00, con lo stanziamento allocato all’u.p.b.
U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai
cittadini”, per gli interventi di cui all’ articolo 13, comma 6;
d) quanto a euro 35.000,00, con lo stanziamento allocato all’u.p.b.
U0006 “Trasferimenti generali per funzioni attribuite agli enti
locali”, per gli interventi di cui all’ articolo 5.
Art. 22 – Norme transitorie e finali.
1. La legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
“Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di
carburanti”, come novellata dalla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e
dalla legge regionale
5 settembre 1997, n. 34 , è abrogata.
2. Le disposizioni di cui alla delibera del Consiglio regionale del 18
febbraio 1998, n. 3 ed alla delibera della Giunta regionale n. 3906/1997
continuano ad applicarsi fino all’emanazione dei provvedimenti di cui
all' articolo 4.
3. La commissione consultiva regionale carburanti di cui all’articolo
29 della legge
regionale 28 giugno 1988, n. 33 continua ad operare fino alla nomina
della nuova commissione di cui all'articolo 11.
4. In via transitoria, ai procedimenti concernenti il rilascio di
autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di
distribuzione carburanti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla
legge regionale 28
giugno 1988, n. 33 .
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti di
distribuzione ad uso industriale e, limitatamente all’erogazione di
prodotti defiscalizzati, agli impianti ad uso agricolo nonché agli
impianti ad uso degli imprenditori ittici così come definiti
all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226
“Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57” e successive modificazioni ed integrazioni. ( 4)
Note
SOMMARIO
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