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Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 (BUR n. 106/2003)
Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 (BUR n. 106/2003) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE
REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE (1) (2)
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 –
Finalità.
1. La Regione del Veneto,
nell’esercizio della competenza legislativa di cui all’articolo
117, quarto comma della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, detta la disciplina generale delle
procedure di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si
applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia
di lavori pubblici.
3. La presente legge persegue la promozione della qualità delle opere
pubbliche anche attraverso gli istituti della semplificazione
amministrativa e comunque assicurando l’omogeneità, la
trasparenza e la tempestività dei procedimenti amministrativi inerenti
alla realizzazione di opere pubbliche.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione del Veneto promuove:
a) la programmazione dei lavori pubblici;
b) la qualità dei progetti di opere pubbliche, la paritaria e libera
concorrenza fra le imprese e la tutela dei lavoratori dipendenti dalle
stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza nei
luoghi di lavoro e all’osservanza delle norme in materia
assicurativa, previdenziale e contrattuale;
c) la qualificazione e l’adeguatezza delle amministrazioni
aggiudicatrici;
d) l’adozione regionale di norme esecutive della presente legge
attraverso regolamenti di attuazione ed altri provvedimenti amministrativi.
( 3)
Art. 2 – Definizione di
lavori pubblici di interesse regionale.
1. Sono lavori pubblici di interesse
regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza
delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, con esclusione dei
lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni
statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli
( 4) insediamenti produttivi
strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse
nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1
dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.
2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti
categorie:
a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione,
approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:
1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente
interessate;
2) alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai
soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e
disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette
RSA; ( 5)
3) a enti dipendenti dalla Regione
4) omissis ( 6)
5) ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l’edilizia
residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte,
di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano
le disposizioni dell’articolo 25 della presente legge; ( 7)
b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da
quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed
affidamento spetti ad uno dei seguenti soggetti:
1) agli enti locali;
2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;
3) agli organismi di diritto pubblico;
4) ai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e
g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; ( 8)
c) i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento
dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori
limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;
( 9)
d) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività
esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati,
predeterminati nonché i lavori realizzati da società di capitali
a partecipazione pubblica della Regione.
d bis) lavori di competenza delle autorità d’ambito di cui alla
legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico
Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5
“Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio
idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, in relazione ai quali
la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi
spetta alle autorità d’ambito territoriale ottimale individuate
dalla legge medesima; ( 10)
d ter) i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra
soggetti pubblici e privati previsti dall’articolo 6 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le
disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori,
contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla
vigente normativa statale. ( 11)
3. Sono altresì lavori pubblici di competenza regionale quelli
dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta
regionale, nonché i lavori pubblici di cui all’ articolo 60, comma 2, una volta
inclusi nel programma triennale di cui all’articolo 4 in quanto
ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della
Regione.
CAPO II - Programmazione dei lavori
pubblici (12)
Art. 3 – Principi generali
della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse
regionale.
1. Le attività di programmazione e realizzazione dei lavori pubblici
di interesse regionale si conformano ai principi di sussidiarietà,
partenariato, ( 13)
concertazione fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati
competenti in materia e, con riguardo specifico alla fase della
realizzazione, al criterio di valutazione del corretto esercizio delle
funzioni decisionali nonché di monitoraggio delle diverse iniziative
assunte.
Art. 4 – Strumenti di
programmazione dei lavori pubblici.
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la
Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), ( 14) di singolo importo superiore a 100.000,00 euro,
il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti
annuali, nonché l’elenco dei lavori da realizzare nel corso
dell’anno successivo (Elenco annuale dei lavori). Il Programma
triennale e l’Elenco annuale dei lavori sono predisposti dalla
struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta
dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1.
( 15)
1 bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri
2), 3) e 5), trasmettono il proprio programma ed elenco annuale dei lavori
pubblici alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito
provvedimento. ( 16)
2. Il provvedimento di Giunta di adozione del Programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; dalla data della
pubblicazione i soggetti interessati possono presentare le proprie
osservazioni alla Giunta regionale che si esprime rispetto a queste nel
termine di trenta giorni dalla pubblicazione stessa. Il Programma
triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco dei lavori sono
approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di
previsione.
3. Successive modifiche, tanto al Programma triennale quanto
all’Elenco annuale dei lavori, possono essere approvate dalla Giunta
regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione
consiliare, conseguentemente a finanziamenti pubblici non accertati al
momento dell’approvazione di tali atti da parte del Consiglio
regionale.
4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel
Programma triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da
eventi imprevedibili o calamitosi.
5. Non costituiscono modifiche all’Elenco annuale dei lavori, le
variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti
per cento dell’importo complessivo di ciascun settore del Programma
triennale.
6. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) che, ai
sensi del decreto legislativo n. 163/2006, ( 17) sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori
pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al proprio
Programma triennale ed all’Elenco annuale dei lavori, in conseguenza
di finanziamenti pubblici non accertati al momento dell’approvazione
di tali atti da parte dell’organo a ciò competente e realizzano
interventi, anche non inclusi nel proprio Programma triennale e
nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui
al comma 6.
8. Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è
redatto in conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione
e spesa, previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ,
“Nuove norme sulla programmazione”.
9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza
regionale e, ove siano previsti dal decreto legislativo n. 163/2006,
( 18) per gli altri lavori
pubblici di interesse regionale, sono predisposti sulla base degli studi di
fattibilità di cui all’articolo 5.
Art. 5 – Studi di
fattibilità.
1. Gli studi di fattibilità sono
elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare
una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a
definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte
progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e
un’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti
architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche,
amministrative e di sostenibilità ambientale. Nello studio di
fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è
verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante
l’utilizzo di risorse private.
2. Per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, gli studi di
fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione
previsto dalle disposizioni regolamentari statali.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, gli studi di
fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione.
Art. 6 – Responsabile del
procedimento.
1. La nomina del responsabile del procedimento relativo ad ogni singolo
intervento previsto dal Programma triennale, per le fasi della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione è
obbligatoria anche nel caso di contratti misti di lavori pubblici e
forniture.
2. Per le opere di particolare rilevanza tecnico-economica e per esigenze
organizzative dell’amministrazione aggiudicatrice, può essere
individuato un responsabile del procedimento per ciascuna delle tre fasi
della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione dei lavori;
in tal caso è nominato un coordinatore unico dell’intervento le
cui funzioni sono specificate con apposito provvedimento di Giunta
regionale.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto
alle attività del responsabile del procedimento, a professionisti
singoli o associati o alle società di professionisti ovvero alle
società di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche di
carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute altresì a nominare,
su motivato giudizio del responsabile unico del procedimento, ovvero
qualora la buona esecuzione dei lavori dipenda in maniera determinante
dagli aspetti geologici, un geologo responsabile dei lavori geologici
previsti.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano a proprio carico apposita
polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’esercizio
delle funzioni proprie del responsabile del procedimento dipendente
dell’amministrazione aggiudicatrice medesima.
6. L’amministrazione aggiudicatrice può nominare responsabile
unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di
altra amministrazione, con l’obbligo della stipula della polizza
assicurativa di cui al comma 5, qualora le professionalità interne
siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati o vi sia assenza
della competente struttura tecnica o ancora nel caso di comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
6 bis. Agli affidamenti di cui ai commi 3, 4 e 6, se di importo inferiore
alla soglia comunitaria, si applicano i criteri di affidamento e le
condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2.
( 19)
CAPO III - Progettazione dei lavori
pubblici di interesse regionale
Art. 7 – Approvazione del
progetto preliminare in assenza di copertura di spesa.
1. Al fine di consentire l’accesso ai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2 a forme di finanziamento pubblico per un
intervento di lavori pubblici, l’approvazione del progetto
preliminare di un intervento è consentita anche in assenza della
necessaria copertura di spesa nonché dell’inclusione
dell’intervento medesimo nell'atto di programmazione triennale e
nell’elenco annuale dei lavori pubblici.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la realizzazione
dell’intervento è comunque subordinata alla successiva
inclusione del medesimo nell'atto di programmazione triennale e
nell’elenco annuale dei lavori pubblici.
Art. 8 – Affidamento dei
servizi relativi all’architettura e all’ingegneria.
1. I servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria,
anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli
studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di importo complessivo
inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento
motivato, a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle
specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei criteri di
affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti
dall’articolo 9, commi 1 e 2. ( 20)
2. Gli incarichi di progettazione per importi superiori alla soglia
comunitaria sono regolamentati dalla normativa statale, di cui al decreto
legislativo n. 163/2006. ( 21)
3. I soggetti affidatari dell’incarico, singoli o associati, devono
risultare in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento
dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi
all’incarico.
4. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza
assicurativa che garantisca l’amministrazione aggiudicatrice contro i
danni diretti derivanti da errata progettazione.
5. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al dieci per
cento del valore dei lavori progettati né superiore al venti per cento
ed è ridotto del cinquanta per cento in caso di professionisti
certificati UNI EN ISO 9001. La garanzia può essere prestata mediante
polizza generale di responsabilità civile professionale.
6. L’assicurazione di cui al comma 4, nel caso di progettista
dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice, è interamente a
carico della medesima.
7. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in
via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee.
Art. 9 – Criteri di
affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo. (22)
1. I servizi di cui all’articolo 8, comportanti un compenso compreso
fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. Con provvedimento della Giunta
regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e
individuate misure idonee di pubblicità preventiva e successiva.
( 23)
2. Per gli incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro
l’onere di pubblicità è assolto mediante
l’esposizione del provvedimento di incarico all’albo della
stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo
all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne
pubblicazione su apposito sito Internet. ( 24)
3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale approva schemi di bando e
di convenzione per l’affidamento dei servizi di cui
all’articolo 8.
4. Gli schemi di bando e di convenzione di cui al comma 3 si applicano ai
lavori pubblici di competenza regionale e, al fine di favorire
comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti operanti nel
territorio regionale, costituiscono per le stesse riferimento obbligatorio.
Eventuali variazioni rispetto a detti schemi devono essere motivate dalle
medesime stazioni appaltanti.
Art. 10 – Verifica e
validazione del progetto.
1. La verifica e la validazione del progetto sono effettuate dal
responsabile del procedimento, che si avvale degli uffici tecnici, secondo
le modalità previste dalla normativa statale.
2. La verifica e la validazione possono essere attribuite anche ad
organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea della
serie UNI-CEI-EN 45000, nonché ad altri soggetti esperti in possesso
di adeguata qualificazione, individuati dalla stazione appaltante,
( 25) qualora l’importo
dell’incarico sia inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei
criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti
dall’articolo 9, commi 1 e 2. ( 26)
3. Per i lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza
sotto il profilo tecnologico, la validazione del progetto deve dare atto,
certificandola, che la progettazione è stata effettuata mediante
l’impiego della tecnica dell’analisi del valore.
Art. 11 – Qualificazione
della committenza.
1. Al fine di conseguire la qualificazione
e l’adeguamento delle strutture regionali e di quelle degli enti
locali competenti in materia di lavori pubblici, la Giunta regionale
destina risorse per:
a) il conseguimento della certificazione di qualità da parte degli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) le attività connesse alla progettazione quali: indagini
preliminari, redazione di studi di fattibilità, rilievi in genere,
indagini geologiche, progettazioni preliminari, espletamento di appalti di
servizi, procedure concorsuali di idee e di progettazione, elaborazione di
progetti da inserire nella programmazione triennale in relazione ad opere
di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico e
ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico;
c) la costituzione di uffici tecnici fra enti locali, nelle forme
associative o consortili previste dalla legge con lo scopo di favorire
prioritariamente la redazione di studi di fattibilità,
l’espletamento di attività di controllo della progettazione e
dell'esecuzione di lavori nonché per la gestione delle procedure
espropriative;
d) le attività informative e di formazione professionale in materia di
lavori pubblici con acquisizione delle attrezzature necessarie. Le
amministrazioni aggiudicatrici dispongono la partecipazione del personale
degli uffici tecnici ad attività di aggiornamento con cadenza almeno
annuale.
Art. 12 – Provvedimenti della Giunta regionale per
la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.
1. Un apposito regolamento, determina i contenuti minimi dei livelli di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di
interesse regionale e definisce gli indirizzi tecnici ed operativi inerenti
alla realizzazione dei medesimi, con riguardo a particolari esigenze
funzionali, tecnologiche ed ambientali, ad integrazione della normativa
tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo ed
infrastrutture. ( 27)
2. La Giunta regionale approva e aggiorna periodicamente i prezziari dei
lavori pubblici di interesse regionale nonché i parametri per
l’incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni
singola categoria di intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di
competenza regionale e che costituiscono riferimento obbligatorio per tutti
gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel
territorio della Regione, talché eventuali scostamenti rispetto agli
importi stabiliti nel prezziario devono essere adeguatamente motivati
dall’amministrazione aggiudicatrice nel provvedimento di indizione
della gara d’appalto.
3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definiti i limiti e le
modalità per la stipula, interamente a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività
di progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della
sicurezza, responsabilità del procedimento.
CAPO IV - Organi consultivi
Art. 13 – Commissione tecnica regionale lavori pubblici –
Composizione.
1. É istituita la Commissione tecnica regionale Sezione lavori
pubblici (CTR lavori pubblici) che è composta dai seguenti membri:
a) l’assessore competente in materia di lavori pubblici, quale
presidente;
b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici;
c) sei esperti in materia di lavori pubblici, di cui quattro della
maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la
durata della legislatura; ( 28)
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori
pubblici;
e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa
del suolo;
f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di
urbanistica;
g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di
ambiente;
h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di
infrastrutture di trasporto;
i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di
geologia;
j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di
agricoltura;
l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale;
m) il dirigente della struttura regionale competente in materia di affari
legislativi;
n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per
territorio in materia di tutela idraulica;
o) un tecnico designato dall’Associazione dall’Unione delle
Province del Veneto;
p) un tecnico designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni
d’Italia, Veneto;
q) un funzionario delegato dell’Agenzia regionale per la prevenzione
e protezione ambientale del Veneto. ( 29)
2. Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è
vice presidente della CTR lavori pubblici e, in caso di assenza o
impedimento, può essere sostituito dal dirigente della struttura
regionale competente in materia di lavori pubblici.
3. Qualora l’argomento oggetto dell’esame della CTR lavori
pubblici interessi un’area sottoposta a vincolo idrogeologico la CTR
è integrata dal responsabile della struttura regionale competente per
territorio in materia idrogeologica o, nei casi di cui all’ articolo 20, comma 1
della legge regionale
14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 1994”, dal responsabile dell’ufficio comunale
competente al rilascio dell’autorizzazione.
4. Partecipano alla CTR lavori pubblici con voto consultivo:
a) il rappresentante legale del soggetto competente all’esecuzione
dell’opera pubblica oggetto di esame;
b) il sindaco competente per territorio, ovvero un assessore da questo
delegato.
5. Qualora l’argomento all’esame della CTR lavori pubblici
riguardi questioni di particolare interesse o complessità, il
presidente della CTR lavori pubblici può invitare soggetti esterni
all’amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti
dell’argomento stesso.
6. Le funzioni di segretario della CTR lavori pubblici sono svolte da un
funzionario ( 30) della
struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.
Art. 14 – Commissione
tecnica regionale lavori pubblici – Competenze.
1. La CTR lavori pubblici esprime parere:
a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di
tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento;
b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla
lettera a), qualora comportino un incremento dell’importo
contrattuale maggiore del venti per cento;
c) se richiesto dalla stazione appaltante ( 31) sulle controversie inerenti l’interpretazione o
l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori pubblici di
interesse regionale o riguardanti le richieste di compenso, qualora non sia
intervenuto un accordo bonario fra le parti;
d) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di
competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
e) su argomenti rispetto ai quali sia richiesto il parere della CTR lavori
pubblici da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;
f) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale.
Art. 15 – Commissione
tecnica regionale decentrata lavori pubblici – Composizione.
1. Presso ogni struttura regionale decentrata competente in materia di
lavori pubblici individuata in apposito provvedimento della Giunta
regionale è istituita la Commissione tecnica regionale decentrata
lavori pubblici (CTRD lavori pubblici).
2. La CTRD lavori pubblici è composta dai seguenti membri:
a) il dirigente della struttura regionale ( 32) competente, con funzioni di presidente;
b) un tecnico laureato della struttura regionale decentrata competente;
c) il responsabile della struttura tecnica per i lavori pubblici
dell’amministrazione provinciale competente per territorio;
d) un funzionario delegato dell’Agenzia regionale per la prevenzione
e protezione ambientale del Veneto ( 33) competente per territorio;
e) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia
forestale e di vincolo idrogeologico; ( 34)
f) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di
lavori pubblici o difesa del suolo; ( 35)
g) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di
urbanistica;
h) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di
ambiente o geologia o ciclo dell’acqua. ( 36)
3. In caso di impedimento, il presidente può essere sostituito dal
soggetto di cui al comma 2, lettera b).
4. Il presidente della CTRD lavori pubblici può invitare, con voto
consultivo:
a) il rappresentante legale del soggetto competente all’esecuzione
dell’opera pubblica o un suo delegato;
b) il sindaco competente per territorio ovvero un assessore da questi
delegato.
5. Per l’esame di particolari questioni inerenti l’argomento da
trattare in CTRD lavori pubblici, possono essere altresì invitati,
senza diritto di voto, soggetti esterni all’amministrazione regionale
o funzionari pubblici esperti in relazione all’argomento trattato.
6. Funge da segretario un funzionario ( 37) della struttura decentrata competente nominato dal
presidente della CTRD lavori pubblici.
Art. 16 – Commissione
tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici –
Competenze.
1. La CTRD lavori pubblici esprime parere:
a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di
tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento
di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a);
b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla
lett. a), qualora comportino un incremento dell’importo contrattuale
maggiore del venti per cento;
c) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di
competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
d) su questioni attinenti lavori di competenza regionale, di qualsiasi
importo e tipologia, su richiesta del responsabile del procedimento;
e) su argomenti per i quali sia fatta richiesta da parte della Giunta
regionale;
f) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente.
Art. 17 – Efficacia del
parere.
1. Il voto degli organi consultivi di cui al presente Capo sostituisce ogni
altro parere di competenza di strutture regionali, ivi inclusa la
valutazione di incidenza di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche”, fatto salvo quanto disposto dalla
legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Le strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta,
autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie
determinazioni in seno agli organi consultivi attraverso i funzionari che
le rappresentano, senza necessità di acquisire preventivamente
ulteriori pareri. ( 38)
Art. 18 – Attribuzioni
di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali decentrate
lavori pubblici.
1. Il dirigente della struttura regionale decentrata lavori pubblici
competente per territorio:
a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al Titolo I e II del Testo
Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni
concernente le acque ed impianti elettrici, acquisito, ove necessario, il
parere di compatibilità ambientale di cui all’ articolo 19 della
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di
valutazione di impatto ambientale” e successive modifiche e
integrazioni;
b) svolge tutte le ulteriori funzioni già attribuite dalla vigente
normativa ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile.
2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono adottati
acquisito il parere della struttura regionale competente in materia di
( 39) energia, nel caso
riguardino strutture ed impianti per la produzione, trasformazione e
trasporto di fonti energetiche.
Art. 19 – Costituzione e
funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici e della
Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici.
1. La CTR lavori pubblici è costituita
con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La CTRD lavori pubblici è costituita con decreto del segretario
regionale competente in materia di lavori pubblici.
3. Salvo per i soggetti di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo
13, i componenti della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori pubblici
possono essere sostituiti, di volta in volta, da funzionari a tal fine
delegati.
4. Per la validità delle sedute della CTR lavori pubblici e della CTRD
lavori pubblici è necessaria la presenza almeno della metà dei
componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti
validamente espressi e, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
5. Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina il
funzionamento degli organi consultivi di cui al presente Capo. ( 40)
Art. 20 –
Incompatibilità.
1. Non possono essere componenti degli organi consultivi di cui al presente
Capo coloro i quali, in proprio o come amministratori o come soci di enti e
società, abbiano convenzioni con la Regione o con altri enti per
servizi, forniture o lavori alla cui spesa concorra l'amministrazione
regionale.
Art. 21 – Compensi ai
Commissari.
1. Ai componenti degli organi consultivi di
cui al presente Capo è corrisposto, qualora spettante ai sensi della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della Regione”, un gettone di presenza per ogni seduta.
CAPO V - Approvazione dei progetti
di lavori pubblici di interesse regionale
Art. 22 - Conferenza di
servizi.
1. Qualora per i lavori pubblici di
interesse regionale di cui all’articolo 2 si ricorra al procedimento
della conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui alla
( 41) legge 7 agosto 1990, n.
241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche ed integrazioni, ( 42)
salvo per quanto diversamente disposto dalla presente legge.
2. Quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni, per l’approvazione dei progetti di lavori pubblici
di cui all’ articolo 2,
può indire la conferenza di servizi.
3. Qualora il responsabile del procedimento convochi la conferenza di
servizi per l’approvazione dei lavori pubblici di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a), ai fini dell’assunzione
del provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della
conferenza, devono essere acquisiti i pareri degli organi tecnici
consultivi regionali competenti previsti dalla normativa vigente.
4. Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di interesse
ma non di competenza regionale, ( 43) il rappresentante legittimato ad esprimere in modo
vincolante la volontà della Regione è designato dal segretario
generale della programmazione e si pronuncia in conferenza dopo aver
sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si
esprimono senza necessità di acquisire i pareri di organi consultivi
regionali previsti dalla normativa vigente.
5. Con regolamento sono individuate le forme di pubblicità relative ai
procedimenti in conferenza di servizi per lavori pubblici di interesse
regionale, nonché agli atti da cui risultano le determinazioni
conclusive per i progetti degli stessi. ( 44)
6. Il concessionario, ovvero la società di progetto prevista dalla
vigente normativa statale possono essere invitati dal responsabile del
procedimento ad illustrare il progetto in conferenza di servizi.
Art. 23 – Approvazione
di progetti di lavori pubblici di interesse regionale relativi ad opere
assoggettate a valutazione di impatto ambientale regionale o
provinciale.
Art. 24 - Localizzazione delle
opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e
territoriali.
1. L’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto
preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti
urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento
urbanistico stesso. Se l’opera pubblica non è di competenza del
comune, l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo
da parte dell’autorità competente è trasmesso al consiglio
comunale che può disporre l’adozione della corrispondente
variante allo strumento urbanistico.
2. Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il
consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della variante allo
strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora
l’ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non
manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della
documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio
comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine,
dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le
procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in
materia di urbanistica. ( 45)
2 bis. Il consiglio comunale può motivatamente approvare o
autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di
pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento
urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento
urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore.
( 46)
2 ter. I progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), non conformi allo strumento urbanistico comunale, possono in
ogni caso essere approvati secondo le disposizioni di cui
all’articolo 25, comma 1, in deroga allo strumento urbanistico
medesimo, acquisito il parere favorevole del consiglio comunale da rendersi
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il
richiesto parere non sia favorevole o non sia reso nel termine previsto, il
Presidente della Regione può comunque disporre l’approvazione di
quel progetto, se ciò corrisponda a rilevante interesse pubblico
regionale. ( 47)
2 quater. Nelle fattispecie di cui al comma 2 ter i provvedimenti di
approvazione dei progetti di lavori pubblici costituiscono, ove
espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità. ( 48)
3. Qualora la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale
richieda l’azione integrata di una pluralità di amministrazioni
pubbliche, in quanto difforme tanto rispetto alle disposizioni degli
strumenti urbanistici comunali quanto ai piani territoriali operanti nella
Regione, compresi i piani di tutela delle aree naturali protette, il
Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in
relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera, anche su
richiesta di uno o più soggetti interessati, può promuovere tra
gli enti a diverso titolo competenti la procedura dell’accordo di
programma di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, dalla cui conclusione conseguono le varianti degli
strumenti urbanistici e dei piani territoriali necessarie ai fini
dell’approvazione dei progetti dei lavori pubblici stessi; qualora la
difformità interessi gli strumenti della pianificazione territoriale
regionale, il consenso del Presidente della Regione all’accordo di
programma è subordinato all’acquisizione del parere favorevole
del Consiglio regionale.
Art. 25 – Approvazione
dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche.
1. L’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori
pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse
totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al
dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in
cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da
specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere
dell’organo tecnico consultivo regionale competente nonché la
determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando
convocata. ( 49)
2. L’approvazione dei progetti di cui al comma 1, ovvero
l’approvazione dei progetti disposta dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), costituisce titolo
abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico, e
paesaggistico-ambientale per la realizzazione dell’opera, ferma
restante la necessità di acquisizione preventiva dei pareri previsti
dalle specifiche disposizioni di legge. ( 50)
3. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24,
l’approvazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata,
con esclusione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione,
all’accertamento della conformità del progetto agli strumenti
urbanistici, attestata dal comune interessato. ( 51)
3 bis. Possono essere approvati progetti di lavori pubblici di competenza
regionale riguardanti opere che, ancorché non espressamente previste
dallo strumento urbanistico comunale, sono compatibili con lo stesso, in
quanto:
a) non precludano l’attuazione delle previsioni dello strumento
urbanistico comunale;
b) non siano in contrasto con le norme tecniche di attuazione dello
strumento urbanistico. ( 52)
3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis il provvedimento di approvazione dei
progetti di lavori pubblici di competenza regionale costituisce, ove
espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del DPR n. 327 del 2001. ( 53)
4. L’agibilità delle opere pubbliche d'interesse regionale
è attestata dal responsabile del procedimento acquisito il parere
dell’organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del
direttore dei lavori.
CAPO VI - Qualificazione delle
imprese - Modalità di esecuzione dei lavori
Art. 26 – Qualificazione
delle imprese.
1. Con regolamento è istituito il
sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono i lavori
pubblici di interesse regionale di cui all’ articolo 2, comma 2. ( 54)
2. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra le imprese, con
regolamento sono individuate forme di incentivazione per la costituzione e
la partecipazione alle gare di consorzi stabili ( 55) dei consorzi di natura ed origine della piccola
impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge
Quadro per l’Artigianato” e successive modificazioni e della
legge regionale 31
dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’Artigianato”
nonché dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla
legge 25 giugno 1909, n. 422 “Costituzione di consorzi di cooperative
per appalti di lavori pubblici” e successive modificazioni. In ogni
caso detti consorzi partecipano alla gara senza l’obbligo di prestare
la cauzione provvisoria di cui all’articolo 30, comma 1, della
presente legge. ( 56)
Art. 27 – Appalti e
concessioni.
1. I contratti di appalto di lavori
pubblici di cui alla presente legge sono affidati secondo una delle
seguenti procedure di scelta del contraente:
a) asta pubblica;
b) licitazione privata, anche semplificata;
c) trattativa privata;
d) appalto - concorso.
2. L’affidamento di lavori pubblici mediante appalto concorso ha
luogo senza necessità di acquisire pareri di organi statali.
3. Il contratto di concessione di lavori pubblici è affidato mediante
licitazione privata e l’aggiudicazione ha luogo secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il concorrente
può, se previsto dal bando, proporre modifiche al progetto preliminare
dirette a migliorare gli aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o
componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano
inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza
dei lavoratori.
4. L’amministrazione concedente può, in sede di gara, stabilire
un prezzo a favore del concessionario. ( 57)
5. La Giunta regionale, al fine di semplificare e uniformare le procedure
di aggiudicazione, sentite le organizzazioni di categoria più
rappresentative nel territorio regionale, con proprio provvedimento approva
schemi di bando di gara corredati da modulistica diretta a facilitare la
partecipazione alle gare delle imprese concorrenti, nonché da
disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'azione delle amministrazioni
aggiudicatrici.
6. Gli schemi di bando di gara si applicano ai lavori pubblici di
competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori
pubblici di interesse regionale di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera b).
7. I soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale, di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera b), possono avvalersi degli uffici
dell’amministrazione regionale o delle amministrazioni provinciali,
sulla base di apposito disciplinare.
Art. 28 – Forme di
pubblicità.
1. Per gli appalti dei lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro
e inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi e i bandi di gara sono
pubblicati sul sito internet appositamente individuato dalla Giunta
regionale e, per estratto, sul almeno due quotidiani regionali a maggior
diffusione.
2. Se l’importo dei lavori a base d’asta è inferiore a
500.000,00 euro, la pubblicazione è effettuata nell’albo
pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della
stazione appaltante, nonché sul sito Internet di cui al comma 1.
Art. 29 – Lavori in
economia.
1. I lavori pubblici di interesse regionale
possono essere eseguiti in economia con il sistema dell'amministrazione
diretta, per importi pari o inferiori a 50.000,00 euro, o per cottimi a
mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale, per importi pari o
inferiori a 200.000,00 euro. Per i lavori di importo inferiore alla soglia
individuata dalla vigente normativa statale si può procedere ad
affidamento diretto. ( 58)
2. É comunque fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale
vigente in materia di opere di natura forestale.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i lavori che
possono essere realizzati in economia e le modalità semplificate per
la contabilizzazione e liquidazione degli stessi.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aziende
speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, e alle società a capitale pubblico
prevalente o minoritario di cui all’articolo 113 dello stesso decreto
legislativo.
Art. 30 – Garanzie.
1. La cauzione provvisoria prestata per
l’affidamento e l’esecuzione di lavori pubblici di interesse
regionale dal soggetto aggiudicatario resta vincolata fino alla
sottoscrizione del contratto; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti
non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di
scelta del contraente.
2. La cauzione definitiva è costituita, a scelta dell’offerente,
mediante una delle garanzie fideiussorie di cui al comma 6.
3. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di
importo inferiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione
definitiva è pari al dieci per cento dell'importo del contratto. In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per
cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
4. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione
definitiva è pari al venti per cento dell'importo del contratto. In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per
cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
5. Il valore delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 è ridotto del
cinquanta per cento per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e del
venticinque per cento per le imprese in possesso della dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000. Il beneficio della riduzione correlato alla
presenza di elementi significativi del sistema qualità si applica per
due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Tanto la cauzione provvisoria quanto la cauzione definitiva sono
costituite oltre che in numerario ( 59) mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria
assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni,
che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di
rilascio di garanzie. Conformemente alle disposizioni di cui alla legge n.
109 del 1994 la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
7. L’inutile decorso del termine di quindici giorni di cui al comma 6
ne comporta l’automatica segnalazione da parte della stazione
appaltante all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al
Capo X e la preclusione al
soggetto fideiussore inottemperante rispetto al termine stesso di offrire
garanzie per le ulteriori gare di affidamento di lavori pubblici di
interesse regionale per sei mesi dalla data della segnalazione stessa. A
tal fine l’Osservatorio regionale degli appalti provvede a pubblicare
sull’apposito sito internet l’elenco dei soggetti fideiussori
inottemperanti.
Art. 31 – Affidamento e
criteri di aggiudicazione dei lavori.
1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici di interesse regionale è effettuata secondo uno dei criteri
che seguono:
a) prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad una
pluralità di elementi di valutazione inerenti l'oggetto del contratto
d'appalto, fra i quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le
caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il
costo di utilizzazione, l'economicità, il servizio successivo alla
vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o di esecuzione.
1 bis. In caso di affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse
regionale e di servizi di cui agli articoli 6, 8, 10 e 48 della legge con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre
alle categorie individuate dall’articolo 84, comma 8, del decreto
legislativo n. 163/2006, i commissari possono essere scelti fra funzionari
pubblici iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 47
in relazione alla specifica professionalità. ( 60)
2. A compensazione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo del contratto d'appalto, il bando di gara può prevedere
a favore dell’appaltatore il trasferimento della proprietà di
beni immobili dell'amministrazione aggiudicatrice e/o consentire
all’appaltatore l’utilizzazione di materiale di scavo
recuperato dall’attività di realizzazione delle opere pubbliche.
3. Per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici di interesse
regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante licitazione
privata, il bando di gara può disporre un numero minimo e un numero
massimo di concorrenti da invitare, comunque non inferiore a dieci e non
superiore a trenta.
4. Per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse
regionale mediante licitazione privata le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono i criteri per l’individuazione del numero di imprese da
invitare, tenendo conto della tipologia delle opere pubbliche da
realizzare, delle caratteristiche dimensionali e della specifica esperienza
operativa delle imprese stesse. ( 61)
5. Con regolamento sono definite le linee guida per la determinazione dei
criteri di cui al comma 4. ( 62)
Art. 31 bis - Offerte
anomale.
1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette, ivi comprese quelle
semplificate di cui all’articolo 32, in caso di aggiudicazione di
contratti di lavori pubblici di interesse regionale con il criterio del
prezzo più basso, di importo inferiore alla soglia comunitaria, le
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 86 del decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono sempre
sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con
l’interessato, secondo i criteri e le procedure di cui agli articoli
87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, salvo quanto previsto
dai commi 2 e 3 e dall’articolo 31 ter.
2. Le giustificazioni sono fornite esclusivamente su richiesta della
stazione appaltante ai concorrenti le cui offerte sono individuate come
anomale.
3. In sede di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006, per la
valutazione delle giustificazioni le stazioni appaltanti si avvalgono anche
del prezziario regionale dei lavori pubblici e dell’incidenza minima
della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui
all’articolo 12, comma 2. ( 63)
Art. 31 ter - Comitati
provinciali per la valutazione della congruità delle offerte.
1. Per le finalità di cui all’articolo 31 bis, presso le
province sono istituiti i comitati per la valutazione di congruità
delle offerte con compiti di supporto alle stazioni appaltanti che ne
facciano richiesta per la verifica delle offerte anormalmente basse.
2. I comitati di cui al comma 1 sono nominati dalla provincia interessata
nella seguente composizione:
a) un funzionario tecnico della provincia con funzioni di presidente;
b) un funzionario tecnico designato dalla Giunta regionale;
c) due funzionari tecnici comunali designati dall’associazione
nazionale dei comuni d’Italia (ANCI) sezione del Veneto;
d) un esperto nella materia dei lavori pubblici indicato
dall’associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) del Veneto.
3. Ai lavori del comitato è sempre invitato il responsabile del
procedimento, il quale vi partecipa senza diritto di voto.
4. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 non devono aver svolto
né possono svolgere alcun incarico tecnico relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta. Si applicano le cause di astensione previste
dall’articolo 51 del codice di procedura civile.
5. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite
l’organizzazione e le modalità di funzionamento dei comitati
provinciali per la valutazione di congruità delle offerte, nonché
i criteri cui gli stessi debbano attenersi ai fini della verifica di cui
all’articolo 31 bis, nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza, economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa.
6. Sino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 5, le
stazioni appaltanti provvedono alla verifica delle offerte anormalmente
basse mediante l’organo competente in base alla normativa vigente.
( 64)
Art. 32 – Licitazione
privata semplificata.
1. Per l’affidamento di contratti di
lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 1.000.000,00
euro, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della licitazione
privata semplificata, con le modalità previste dalla vigente
legislazione statale. ( 65)
2. Alla specifica individuazione dei contratti di appalto di lavori
pubblici da realizzarsi da parte delle strutture regionali competenti per
materia e da affidare mediante licitazione privata semplificata provvede la
Giunta regionale con proprio provvedimento, individuando:
a) un elenco dei lavori da affidarsi da parte delle strutture centrali;
b) sette elenchi provinciali per i lavori da realizzarsi da parte delle
strutture decentrate.
3. omissis ( 66)
Art. 33 – Procedura
negoziata.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di interesse regionale possono
essere affidati a trattativa privata nei seguenti casi:
a) interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro. ( 67) In tal caso, qualora il valore
dell’importo dei lavori pubblici da affidare sia superiore a
150.000,00 euro si procede all’affidamento previa gara informale tra
almeno tre soggetti;
b) ( 68) per l’affidamento
di lavori complementari a quelli che costituiscono oggetto del contratto
principale, anche nei casi di esecuzione di opere per stralci o di
esecuzione anticipata di lavori previsti come oggetto di stralci successivi
ma funzionali a quelli oggetto dello stralcio in esecuzione a condizione
che detti interventi e lavori complementari:
1) siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;
2) non possano essere tecnicamente o economicamente separati
dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per le
amministrazioni aggiudicatrici oppure, quantunque separabili siano
strettamente necessari al perfezionamento dell’appalto iniziale;
3) vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto
principale;
4) non superino complessivamente, anche se affidati in più volte, il
cinquanta per cento dell’importo dell’appalto principale.
( 69)
2. Nei casi in cui si rendano necessari interventi di somma urgenza dovuti
a situazione di pericolo per la pubblica incolumità ovvero ad esigenze
di salvaguardia della salute pubblica, ( 70) il responsabile della struttura tecnica dell’ente
competente agli stessi interventi può ricorrere all’affidamento
diretto delle opere strettamente necessarie a rimuovere dette cause di
pericolo, dandone conto mediante motivato verbale, sempre che il valore di
tali opere non sia superiore a 200.000,00 euro. In detta ipotesi
l’ente competente alla realizzazione degli interventi può
successivamente autorizzare la prosecuzione dei lavori pubblici, ( 71) sempre che il valore complessivo
dei medesimi non sia superiore a 400.000,00 euro qualora permanga
l’urgenza di intervenire a tutela della pubblica incolumità o a
salvaguardia della salute pubblica. ( 72)
3. I contratti di appalto di lavori pubblici di importo compreso tra
500.000,00 e 1.000.000,00 euro ( 73) sono affidati a trattativa privata, previa gara informale
tra almeno cinque soggetti, nei seguenti casi:
a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;
b) per la realizzazione di lavori che richiedano la fornitura e la posa di
beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; ( 74)
c) quando, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, l’urgenza
non prevedibile da parte dell’amministrazione procedente, né
addebitabile alla stessa ( 75)
non è compatibile con l’espletamento delle procedure di gara;
( 76)
d) omissis ( 77)
e) per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore
sanitario o della sicurezza dettati da esigenze di tutela delal pubblica
incolumità o di salvaguardia della salute pubblica ( 78) e nel restauro di beni vincolati quando la
peculiarità dei manufatti renda necessario affidarne
l’esecuzione unicamente ad operatori economici determinati; ( 79)
f) omissis ( 80) .
3 bis. Nell’elenco dei lavori pubblicato annualmente è
specificato che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia di
valori di cui al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora
ricorrano i casi di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre,
di cui al comma 1, lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui
al comma 3, partecipanti alla gara informale, sono individuati fra coloro
che hanno chiesto di essere invitati sulla base del predetto Elenco annuale
dei lavori e l’aggiudicazione è effettuata con il criterio di
cui all’articolo 31, comma 1, lettera a). ( 81)
4. Qualora la realizzazione di un lotto funzionale appartenente ad
un’opera pubblica sia stata affidata a trattativa privata, non
può essere affidata secondo la medesima procedura la realizzazione di
ulteriori lotti della medesima opera.
5. Possono essere conclusi a trattativa privata i contratti di acquisto di
macchine, strumenti ed oggetti di precisione qualora le caratteristiche
tecniche ed i requisiti specifici del bene da acquistare siano tali per cui
il bene stesso possa essere fornito da un unico soggetto.
6. Per lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000,00
euro,( 82) l’affidamento a
trattativa privata è consentito esclusivamente nel caso di ripristino
di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese
inutilizzabili da eventi di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa
urgenza rendano non esperibili le altre procedure di affidamento.
7. Il provvedimento con cui l’amministrazione aggiudicatrice affida
la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale a trattativa
privata deve contenere l’illustrazione completa delle motivazioni del
ricorso a detto criterio di scelta del contraente.
7 bis. Nei casi di ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara
informale, a prescindere dal numero delle imprese concorrenti, la
valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse
è sempre fatta in contraddittorio, ai sensi dell’articolo 31
bis. ( 83)
Art. 33 bis - Sponsorizzazione
di lavori pubblici di interesse regionale.
1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le
modalità di stipulazione di contratti di sponsorizzazione per la
realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale. A tal fine la
Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) perseguimento dell'interesse pubblico;
b) individuazione di cause di incompatibilità con le finalità
istituzionali;
c) conseguimento del migliore vantaggio economico e patrimoniale;
d) obbligo di qualificazione, ai sensi della vigente normativa, per i
progettisti e per gli esecutori dei lavori.
2. Sono fatte salve le disposizioni speciali in tema di sponsorizzazioni
nel settore dei beni culturali ed ambientali, nonché ogni altra
disposizione speciale in materia. ( 84)
Art. 34 – Contratti e
capitolati.
1. La Giunta regionale approva, con uno o
più provvedimenti un capitolato generale, uno schema tipo di contratto
e schemi di capitolato speciale d'appalto.
2. Il capitolato generale si applica ai lavori pubblici di interesse
regionale; lo schema tipo di contratto e gli schemi di capitolato speciale
d’appalto si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) ( 85) e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori
pubblici di interesse regionale cui all’articolo 2, comma 2, lettera
b) ( 86). Eventuali variazioni
ai documenti predetti devono essere motivate dalle stazioni appaltanti.
3. Nei lavori pubblici che comprendono l’utilizzo di materiale di
cava il progettista è tenuto a prevedere nel progetto, e
conseguentemente l’appaltatore è tenuto ad impiegare, una quota
parte di materiali di recupero industriale o riciclati provenienti da una
delle operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156
CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.”. L’omessa osservanza
di tale disposizione deve essere adeguatamente giustificata dalla stazione
appaltante.
4. I contratti d’appalto per la realizzazione dei lavori pubblici di
cui all’ articolo 2,
comma 2, lettera a), possono essere stipulati nella forma della scrittura
privata.
4 bis. I capitolati ed i contratti contengono una clausola che assoggetta
il corrispettivo d’appalto al regime del prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato della
percentuale pari alla differenza tra il tasso d’inflazione reale,
riferito alla dinamica dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT
con riferimento alla Regione del Veneto, ed il tasso d’inflazione
programmato aumentato di due punti percentuali. La percentuale di aumento
va applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l’ultimazione degli stessi. La differenza viene
annualmente accertata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
( 87)
4 ter. Fermo restando quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 7 ed 8
dell’articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006, i contratti e
i capitolati contengono una clausola di adeguamento del corrispettivo
dell’appalto, con riferimento ai prodotti e alle materie prime
destinati alle costruzioni, che abbiano subito variazioni di prezzo
superiori al 10 per cento rispetto alla data di presentazione
dell’offerta. ( 88)
4 quater. L’adeguamento di cui al comma 4 ter è riconosciuto per
l’eccedenza rispetto all’eventuale compensazione dovuta, per lo
stesso prodotto o materia prima, ai sensi dell’articolo 133 del
decreto legislativo n. 163/2006. ( 89)
4 quinquies. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le
modalità operative di determinazione dell’adeguamento di cui al
comma 4 ter. ( 90)
Art. 35 – Ulteriore
garanzia contrattuale.
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara la facoltà, in
caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L’affidamento
avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di
offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore
offerente in sede di gara. ( 91)
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l’aggiudicatario
originario è obbligato, all’atto della sottoscrizione del
contratto, a costituire una garanzia fideiussoria il cui importo è
pari alla differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e
l’offerta economica proposta in sede di gara dal secondo
classificato. La garanzia fideiussoria non è dovuta qualora la
differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e
l’offerta economica del secondo classificato sia di importo inferiore
a 200,00 euro. ( 92) La garanzia
è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
All’avveramento delle cause interruttive del contratto di cui al
comma 1, l’importo è incamerato dall’amministrazione
aggiudicatrice solamente nel caso in cui sia stipulato il nuovo contratto
per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato, ed
andrà a coprire la differenza tra l’offerta economica di questi
e l’importo contrattuale dei lavori affidati all’originario
appaltatore.
Art. 36 –
Contabilità dei lavori e documenti contabili.
1. La contabilità dei lavori di
importo inferiore a 25.000,00 euro è redatta, in forma semplificata,
sulla base di fatture vistate dalla direzione lavori, secondo modalità
approvate dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento di cui
all’ articolo 29,
comma 3.
2. Il registro di contabilità è vidimato, prima
dell’effettuazione delle iscrizioni contabili, dal responsabile del
procedimento e dall’appaltatore senza necessità di ulteriori
obblighi formali.
Art. 37 – Varianti in
corso d’opera.
1. Le varianti in corso d’opera sono ammesse, oltre che nei casi
previsti dalla legislazione statale, nei seguenti casi:
a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o
programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice;
b) prescrizioni imposte in corso d’opera dagli organi competenti in
materia di sicurezza, di tutela della salute, dell’ambiente, dei beni
storici, artistici e paesaggistici;
c) modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni:
1) siano disposte nell’interesse dell’amministrazione
aggiudicatrice;
2) l’importo aggiuntivo non sia superiore al venti per cento
dell’importo del contratto;
3) la maggiore spesa trovi copertura nell’ambito dell’importo
del progetto finanziato;
3 bis) le opere si rendano necessarie a aeguito di circostanze sopravvenute
di carattere eccezionale. ( 93)
d) omissis ( 94)
Art. 38 –
Subappalti.
1. Fatte salve le disposizioni in materia
di subappalto di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.”,
la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è
stabilita nella misura del cinquanta per cento dell’importo della
categoria.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento definisce le lavorazioni
rientranti nella categoria prevalente subappaltabili per esigenze
specifiche in misura superiore al limite di cui al comma 1.
3. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia.
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore,
limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla
fattura non quietanzata. ( 95)
4. Per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, possono essere
affidati in subappalto le parti di notevole contenuto tecnologico o
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere
speciali, anche se ciascuna di tali parti superi il valore del quindici per
cento dell’importo complessivo dei lavori.
Art. 39 – Interessi per
ritardato pagamento.
1. L’importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a
norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, è
corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo,
su apposita richiesta dell’esecutore dei lavori.
2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, i termini per
l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e al
saldo ed i termini per il successivo pagamento, non possono superare i
novanta giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.
Art. 40 – Avviso ai
creditori.
1. L’avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino
crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni di aree o
stabili, nonché per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori,
nel caso di lavori pubblici di interesse regionale, è pubblicato
nell’albo pretorio del comune territorialmente interessato
nonché nell’apposito sito internet, curato
dall’Osservatorio regionale degli appalti.
Art. 41 – Disposizioni
in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni
normative statali di tutela dei lavoratori, le amministrazioni
aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto,
pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della
Regione del Veneto, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nel
contratto, nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle
convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare
integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori
della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali
vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa
l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili
presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai
contratti di appartenenza;
b) obbligo per l’appaltatore e per l’eventuale subappaltatore
di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative
dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi
regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni
contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
c) assoggettamento del pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di
saldo, da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni
oggetto del contratto o della convenzione, alla previa acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura
dell’ente appaltante o concedente relativamente a tutte le imprese
coinvolte nell’esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo
pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il documento unico di
regolarità contributiva acquisito produce i suoi effetti ai fini
dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle
organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o
contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o concessionaria,
l’ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme
dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di
pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
( 96)
2. Al fine di contrastare il lavoro abusivo e irregolare, nonché la
concorrenza sleale, la regolarità delle imprese affidatarie ed
esecutrici di lavori pubblici di interesse regionale è attestata
mediante il documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi
a cura dell’ente appaltante o concedente, conformemente alle
previsioni della vigente normativa statale e secondo le modalità
definite dalle conseguenti istruzioni operative. ( 97) Il documento unico attestante la regolarità
contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle
imprese esecutrici di lavori pubblici certifica, in occasione di ogni
pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle
imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali
ed assicurativi dovuti all'INPS, all’INAIL e alle Casse Edili di
riferimento competenti. Il documento unico non sostituisce le altre
dichiarazioni obbligatorie per l'impresa, ai sensi della normativa vigente,
a favore di altri soggetti pubblici e privati.
3. Per i fini di cui al comma 2, è istituito un collegamento
informatizzato tra l’Osservatorio regionale e tutte le Casse Edili
presenti sul territorio regionale, le cui modalità di attivazione e
procedure operative sono determinate dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento.
4. La garanzia fideiussoria di cui all’ articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori
cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le imprese
per le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi di cui al
comma 1 in materia di tutela dei lavoratori.
Art. 42 – Disposizioni
in materia di sicurezza.
1. La Giunta regionale promuove la
realizzazione di corsi di formazione in tema di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili.
2. La garanzia fideiussoria di cui all’ articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori
cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le imprese
che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni
antecedenti a quello relativo all’effettuazione dell’appalto
ovvero di dieci punti per le imprese che nello stesso periodo hanno subito
condanne nella stessa materia della sicurezza.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva schemi di piani di
sicurezza e di coordinamento, relativi alla diverse categorie di lavori di
interesse regionale, che si applicano ai lavori di competenza regionale e
costituiscono riferimento obbligatorio per altri lavori pubblici di
interesse regionale da realizzare sul territorio regionale.
Art. 43 – Disposizioni
in materia di contenzioso.
1. La Giunta regionale, con proprio
provvedimento, stabilisce i criteri di remunerazione dei tre componenti
della commissione per le proposte degli accordi bonari di cui all'articolo
31 bis della legge n. 109/1994.
2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, il terzo componente,
presidente della commissione di cui al comma 1, è nominato di comune
accordo dai due componenti designati dalle parti, ovvero, in caso di
disaccordo, dal Difensore civico regionale, su istanza della parte più
diligente.
3. Il Difensore civico regionale provvede alla nomina di cui al comma 2
scegliendo il presidente fra i soggetti che non incorrono nelle
incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 48.
CAPO VII - Finanza di Progetto
Art. 44 – Procedure di
realizzazione.
1. Oltre ai casi previsti dalla vigente
legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate
dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono
promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati,
quand’anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono
presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad
illustrare le linee generali dell’intervento, senz’alcun
diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione
dell’intervento proposto. ( 98)
2. Qualora l’amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio
di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare
mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere
al ruolo di promotore, modificando conseguentemente gli atti di
programmazione all’avvenuto positivo espletamento della procedura.
( 99)
3. Per l’esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di
interventi di cui ai commi 1 e 2 la conferenza di servizi di cui
all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è indetta
a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice.
4. Qualora le tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai
commi 1 e 2 siano soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) alle
proposte di realizzazione i soggetti promotori devono allegare lo studio di
impatto ambientale (SIA) e qualora il giudizio di VIA sia regionale o
provinciale, fatte salve le disposizioni di cui all’ articolo 23, si applica ai fini
della pronuncia del giudizio di VIA la disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999,
n. 10 .
5. La realizzazione delle opere ha luogo attraverso il contratto di
concessione di lavori pubblici, con risorse parzialmente o totalmente a
carico dei soggetti promotori, affidato mediante procedura negoziata
preceduta da bando ( 100) con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Un apposito regolamento determina le prescrizioni che regolano il
rapporto con il soggetto promotore, disciplinando in particolare:
a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;
b) le varianti in corso d’opera;
c) omissis ( 101)
d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;
e) le tariffe da applicare; ( 102)
e bis) l’analisi dei rischi. ( 103)
7. L’amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara, può
imporre al concessionario di affidare a terzi appalti di lavori
corrispondenti ad una percentuale minima del trenta per cento del valore
globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo la facoltà
per i candidati affidatari di aumentare tale percentuale.
L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati
affidatari di dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore
dei lavori oggetto della concessione da affidare a terzi.
Art. 44 bis - Disposizioni in
materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle
proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza
regionale.
1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione
consiliare, pubblica, mediante avviso indicativo, l’elenco delle
opere, contenute negli strumenti di programmazione regionale, realizzabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.
2. Nel caso di presentazione di proposte relative ad interventi non
compresi nell’avviso indicativo di cui al comma 1, la Giunta
regionale valuta l’ammissibilità della proposta ad essere
realizzata con capitali privati, previo parere della competente commissione
consiliare.
3. Qualora il parere della commissione consiliare di cui ai commi 1 e 2 non
sia reso entro sessanta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale è
autorizzata a procedere. Da tale termine decorrono, per gli interventi di
cui al comma 2, i quattro mesi previsti dall’articolo 154 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni.
4. È istituita, presso il Consiglio regionale, una idonea struttura di
supporto alle decisioni di cui ai precedenti commi anche mediante il
ricorso ad esperti esterni all’amministrazione regionale.
5. Agli oneri per il funzionamento della struttura di cui al comma 4,
quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si
fa fronte mediante le risorse allocate nell’upb U0001
“Consiglio regionale” (capitolo n. 000040). ( 104)
Art. 45 – Competenze del
Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
(NUVV).
1. Al fine di valutare la fattibilità e la convenienza economica delle
opere pubbliche di competenza regionale promosse mediante il ricorso al
capitale privato, la Giunta regionale si avvale delle competenze del Nucleo
regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV), istituito ai
sensi della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
2. Il NUVV promuove la diffusione delle metodologie, l'utilizzo di tecniche
di finanziamento e fornisce, su richiesta delle amministrazioni
interessate, assistenza nell'applicazione della disciplina della finanza di
progetto.
Art. 46 – Misure
incentivanti.
1. Per le finalità di cui
all’articolo 44, comma 2, la Giunta regionale può predisporre
studi di fattibilità tecnica e finanziaria relativi agli interventi da
realizzare e inseriti nel Programma triennale di cui all’articolo 4,
al fine di consentirne la valutazione da parte degli aspiranti promotori.
2. La Regione può garantire gli oneri di realizzazione delle opere di
iniziativa privata fino ad un terzo del valore dei lavori da eseguire, e
comunque entro l’importo massimo di 15 milioni di euro.
3. Gli interventi e l’ammontare della garanzia di cui al comma 2 sono
autorizzati con la legge finanziaria.
4. Le garanzie di cui al comma 2 sono concesse a fronte
dell’applicazione di tariffe agevolate nei confronti
dell’utenza per i servizi prestati nell’ambito
dell’attività di gestione delle opere realizzate.
CAPO VII bis - Leasing
immobiliare (105)
Art. 46 bis. - Procedure di
realizzazione.
1. Qualora i soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge
intendano acquisire immobili da costruire o ristrutturare con il ricorso a
contratti di locazione finanziaria, si osservano le disposizioni di cui al
presente Capo, particolarmente con riguardo alla realizzazione dei lavori
necessari alla fruizione degli immobili da parte del committente.
2. Il contratto di locazione finanziaria di cui al comma 1 è stipulato
con soggetti iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari previsto
dal Testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni e al decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994
e successive modificazioni, individuati a seguito dell’espletamento
della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in
materia di appalti di servizi.
3. La progettazione definitiva dei lavori pubblici da realizzare con
ricorso a contratto di locazione finanziaria resta a carico delle stazioni
appaltanti, che vi provvedono secondo le modalità previste dalla
vigente normativa regionale e statale in materia di servizi di
progettazione.
4. Il contratto di locazione finanziaria ha ad oggetto la realizzazione dei
lavori, nonché la progettazione esecutiva, da espletarsi secondo il
progetto preliminare e definitivo ed i capitolati prestazionali approvati
dalla stazione appaltante.
5. Qualora la società partecipante alla gara non sia in possesso dei
requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di
lavori pubblici, è tenuta ad associarsi con una o più imprese in
possesso dei predetti requisiti. I requisiti di qualificazione degli
esecutori dei lavori devono essere indicati nel bando di gara.
6. I subappalti sono autorizzati dalla stazione appaltante con la medesima
disciplina prevista dalle norme statali in materia di subappalto, integrata
dall’articolo 38 della presente legge. I subappaltatori debbono
essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti
norme in materia di lavori pubblici in relazione alla natura e
all’importo dei lavori loro affidati. Il mancato rispetto della
presente prescrizione costituisce grave inadempimento nel rapporto tra
amministrazione aggiudicatrice e affidatario del contratto di leasing
immobiliare.
7. La direzione lavori e il collaudo dell’opera sono effettuati in
conformità alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di
lavori pubblici. I relativi oneri sono a carico del soggetto finanziatore.
CAPO VIII - Collaudi
Art. 47 – Elenco
regionale dei collaudatori.
1. É istituito presso la Giunta
regionale, l'elenco regionale dei collaudatori che si articola nelle
seguenti quattro sezioni:
a) sezione dei tecnici;
b) sezione degli amministrativi;
c) sezione dei consulenti;
d) sezione dei docenti universitari.
2. La sezione dei collaudatori tecnici è ripartita in categorie,
individuate col provvedimento di cui al comma 8. ( 106)
3. Nella sezione dei collaudatori tecnici possono essere iscritti:
a) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi,
con almeno dieci anni di servizio negli uffici tecnici
dell’Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti
pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo
caso, nel relativo albo professionale;
b) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi,
liberi professionisti, che siano iscritti all'albo professionale da almeno
dieci anni ed abbiano progettato o diretto lavori per conto di enti
pubblici;
c) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi,
purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della
Regione o di altro ente pubblico, aggiunto al periodo svolto nella libera
professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o
diretto opere pubbliche, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso
l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private
che operino nel settore dei lavori pubblici.
4. Nella sezione dei collaudatori amministrativi possono essere iscritti
laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di
servizio nell’amministrazione dello Stato, della Regione o di altri
enti pubblici.
5. Nella sezione dei collaudatori consulenti possono essere iscritti:
a) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, con
almeno dieci anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della
Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché
iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale, ove
esistente;
b) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, liberi
professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, ove
esistente;
c) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali,
purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della
Regione o di altri enti pubblici, aggiunto al periodo svolto nella libera
professione, con iscrizione all'albo professionale, ove esistente, non sia
inferiore a dieci anni, ivi compreso il servizio svolto alle dipendenze di
imprese pubbliche o private che operino nel settore delle opere pubbliche.
6. Nella sezione dei collaudatori docenti universitari possono essere
iscritti professori universitari di ruolo nelle materie tecniche e
giuridiche attinenti alla materia dei lavori pubblici.
7. Nell’elenco regionale dei collaudatori possono essere inseriti
esclusivamente soggetti con comprovata esperienza professionale utile alla
collaudazione di lavori pubblici.
8. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua:
a) le categorie nelle quali si ripartisce l'elenco dei collaudatori
tecnici, in analogia a quelle previste per le imprese esecutrici di lavori
pubblici;
b) i criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco
regionale dei collaudatori;
c) i compensi da corrispondere ai singoli collaudatori e alle commissioni
di collaudo sulla base delle tariffe professionali stabilite per gli
ingegneri ed architetti e in relazione alla funzione svolta;
d) uno schema di disciplinare regolante le modalità di espletamento
dell’incarico. ( 107)
9. É istituita, presso la segreteria regionale competente in materia
di lavori pubblici, la Commissione per la formazione e la tenuta
dell'elenco regionale dei collaudatori, nominata con provvedimento della
Giunta regionale, i cui componenti sono:
a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, quale
Presidente;
b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, quale
vice presidente;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori
pubblici;
d) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine degli
Architetti;
e) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine degli
Ingegneri;
f) un rappresentante dell’Ordine dei Geologi del Veneto;
g) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali;
h) un esperto in materia amministrativa, appartenente all'amministrazione,
designato dalla Giunta regionale.
10. Con il provvedimento di cui al comma 9 la Giunta regionale nomina il
segretario della Commissione, scelto tra i funzionari amministrativi della
struttura competente in materia di lavori pubblici.
11. L'elenco regionale dei collaudatori è aggiornato entro il 31
dicembre di ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione
di cui al comma 9.
12. I soggetti inclusi, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nell’elenco regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio
1976, n. 30 “Formazione dell’elenco regionale dei
collaudatori” sono iscritti d'ufficio nelle sezioni corrispondenti
dell'elenco di cui alla presente legge.
Art. 48 – Nomina dei
collaudatori.
1. Fatti salvi gli incarichi di collaudo che determinino un compenso di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria per l’affidamento
dei servizi, per i quali si procede secondo quanto previsto dalla vigente
normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia,
( 108) gli incarichi di
collaudo sono affidati ai soggetti iscritti nell’elenco regionale dei
collaudatori:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o assessore da questi delegato:
1) per i lavori pubblici di competenza regionale;
2) per i lavori fruenti di finanziamento regionale ( 109) non inferiore al cinquanta per cento
dell'importo ammesso a contributo;
3) per lavori strumentali allo svolgimento di attività esercitate sul
mercato, a prezzi o tariffe amministrati, contrattati o predeterminati i
cui progetti sono approvati dalla Regione, dalla provincia o
dall'Autorità di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 ;
b) dall’amministrazione aggiudicatrice, in caso di lavori pubblici
fruenti di contributo regionale inferiore al cinquanta per cento, ovvero in
caso di lavori non fruenti di contributi regionali.( 110)
1 bis. Per gli incarichi di collaudo disciplinati dalla presente legge si
applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità
previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2. ( 111)
2. Per opere di particolare rilevanza tecnica o amministrativa è
nominata una commissione di collaudo, costituita da due o tre componenti,
con carattere di collegio perfetto e presieduta da un ingegnere od
architetto iscritto nella sezione dei collaudatori tecnici.
3. I collaudatori sono nominati entro sessanta giorni dalla data di
consegna dei lavori, sulla base dei seguenti criteri:
a) professionalità ed esperienza acquisita in relazione alla tipologia
di opera da collaudare;
b) importo e complessità dei lavori;
c) rotazione degli incarichi.
4. Non possono essere nominati collaudatori i soggetti che hanno svolto
attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo e
esecuzione dei lavori da collaudare, o che hanno avuto nell’ultimo
triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l’esecutore dei
lavori, anche in qualità di subappaltatore.
5. Con cadenza annuale sono rese pubbliche le liste degli incarichi di
collaudo.
6. Al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti, la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce con
proprio provvedimento, fatti salvi i criteri di cui al comma 3, ulteriori
criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaudo. La
commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del
provvedimento, trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
7. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma precedente
non possono essere nominati collaudatori coloro che a vario titolo, o in
sede istruttoria o in sede di espressione di parere hanno preso parte al
procedimento di approvazione dell’opera.
Art. 49 – Modalità
e termini.
1. Il collaudo è sempre affidato in corso d’opera. Nel caso di
lavori di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro il certificato di
collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione
redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.
2. La nomina del collaudatore è obbligatoria quando siano iscritte
riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al dieci per
cento dell'importo contrattuale e deve essere disposta entro trenta giorni
dalla iscrizione delle riserve.
3. Nel certificato di collaudo si attesta l’avvenuta verifica dei
livelli di prestazione prescritti dal capitolato speciale d’appalto e
dalle normative tecniche di settore.
4. All’organo di collaudo sono altresì affidate le verifiche
tecnico - contabili inerenti l’erogazione degli acconti e dei saldi
dei contributi regionali di cui all’articolo 54, commi 2 e 3.
5. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del
procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il
certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi
ed approvato dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre i successivi due
mesi.
CAPO IX - Intervento finanziario
della Regione
Art. 50 – Oggetto e
caratteristiche dell’intervento regionale.
1. I lavori di interesse regionale possono essere assistiti da contributo
finanziario regionale secondo una delle seguenti forme:
a) in conto capitale; ( 112)
b) ( 113) a rimborso, senza
interessi, mediante la formazione di un fondo di rotazione.
2. Il finanziamento in conto capitale può coprire le spese
riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dell’opera
fino alla misura del cento per cento.
Art. 51 – Spese
ammissibili a contributo.
1. Sono ammissibili al contributo di cui all’articolo 50 le spese
riferite a:
a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l’attivazione
dell’opera;
b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori;
c) indennità connesse alla realizzazione dell’opera;
d) imprevisti fino ad un massimo del dieci per cento dell’importo di
cui alla lettera a);
e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la
redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l’assistenza
lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, nonché attività propedeutiche
all’espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze
specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali
strettamente necessari alla redazione ed all’approvazione del
progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette
alla cittadinanza in merito all’attuazione dei lavori;
f) IVA, nella misura prevista dalla legge ove costituisca effettivo onere
per il soggetto beneficiario.
Art. 52 – Requisiti di
ammissibilità a contributo.
1. Per l’ammissione al contributo di cui all’articolo 50 gli
interventi devono rispettare le seguenti condizioni minime:
a) progettazione almeno preliminare;
b) funzionalità dell’opera o dello stralcio oggetto di
finanziamento;
c) lavori stimati sulla base di prezziari regionali, ove esistenti;
d) assenza di ulteriori contributi regionali ( 114) sul medesimo intervento o stralcio
funzionale.
2. Il contributo di cui all’articolo 50 può essere concesso
anche nel caso in cui le opere siano già iniziate, ove necessario, per
assicurare il completamento delle stesse.
Art. 53 – Modalità
dell’intervento regionale.
1. La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi espressi dai Piani di
attuazione e spesa di cui all’ articolo 13, legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 , definisce i programmi di riparto dei finanziamenti
previsti da leggi di settore, secondo graduatorie di priorità formate
sulla base di parametri prefissati, ovvero tramite procedure concordate tra
Regione e soggetto attuatore, e ( 115) in particolare:
a) il soggetto gestore del programma, ovvero la struttura regionale
competente; ( 116)
b) i criteri di ammissibilità;
c) le priorità;
d) il procedimento per il riparto delle risorse disponibili;
e) i tempi di realizzazione delle opere e di rendicontazione della spesa;
f) le forme di convenzionamento con i beneficiari del finanziamento.
2. La Giunta regionale acquisisce sui programmi di cui al comma 1 il parere
della commissione consiliare competente, da rendersi entro il termine di
trenta giorni decorso il quale si prescinde dal medesimo.
3. La Giunta regionale concede i contributi relativi ai finanziamenti di
cui al comma 1 sulla base delle risorse previste nel bilancio regionale
relativo all’esercizio finanziario successivo a quello di
presentazione delle domande.
4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Giunta
regionale in caso di gestione diretta, ovvero ( 117) al comune, o alla provincia competenti per
territorio, ai quali è attribuita la gestione del programma.
5. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione
delle domande, la Giunta regionale approva, sulla base della documentazione
trasmessa dai soggetti interessati ovvero ( 118) dal soggetto gestore di cui al comma 1 lettera a), il
programma di riparto dei contributi relativo agli interventi da finanziare
secondo la disponibilità del bilancio di previsione ed impegna a
favore dei beneficiari, ovvero ( 119) del soggetto gestore le relative somme.
6. Entro il successivo 31 ottobre, il soggetto gestore del programma di cui
al comma 1 lettera a), qualora individuato ( 120) comunica alla Giunta regionale le economie di spesa
accertate ai fini della eventuale ridestinazione di risorse rese
disponibili.
7. L’elenco degli interventi finanziati può comprendere anche
iniziative che la Giunta regionale riconosce necessarie a seguito di
proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare
interesse od urgenza.
Art. 54 – Erogazione dei
contributi, verifica e monitoraggio degli interventi.
1. L’erogazione del contributo
regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma
1, lettera a), qualora individuato, è disposta con le seguenti
modalità:
a) nella misura del cinquanta per cento a seguito dell'adozione del
provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di riparto;
b) nella misura dell'ulteriore quaranta per cento a seguito della
comunicazione di cui all'articolo 53, comma 6;
c) a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore
del programma dell'avvenuta erogazione della somma di cui alle lettere a) e
b). ( 121)
2. L’erogazione del contributo regionale è disposta dalla Giunta
regionale, ovvero dal soggetto gestore del programma di cui
all’articolo 53, comma 1, lettera a), su richiesta del beneficiario,
mediante:
a) anticipazione del 15 per cento previa sottoscrizione, nel caso di
soggetti privati, di polizza fidejussoria per pari importo;
b) fino al 90 per cento del contributo concesso, previa attestazione
dell’avvenuta esecuzione dei lavori o l’acquisizione di
forniture e servizi per pari importo. Nel caso di cui alla lettera a)
l’anticipazione è recuperata sugli stati di avanzamento
applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione
corrispondente all’incidenza percentuale dell’anticipazione.
( 122)
3. La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo
di collaudo, ove previsto, ovvero al soggetto gestore del programma di cui
all'articolo 53, comma 1, lett. a) per le verifiche da effettuarsi secondo
tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. L'avvenuta
contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal
beneficiario nella richiesta di erogazione delle anticipazioni del
contributo.
4. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale al
soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a),
qualora individuato ( 123)
nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di contributo, con le
modalità di cui al comma 2.
5. Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale
all’incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto
all’importo considerato ammissibile, è disposto previa
acquisizione della seguente documentazione:
a) per i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale di
cui alle lettere a), b) e d bis) ( 124) del comma 2 dell'articolo 2:
1) deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli
atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare
esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta;
b) per i soggetti che realizzano lavori di cui alle lettere c) e d) del
comma 2 dell' articolo 2:
1) certificato di collaudo, ove previsto, ovvero certificazione della spesa
sostenuta, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo
ordine o collegio professionale, che va documentata da fatturazione esibita
a richiesta del soggetto gestore;
2) autocertificazione del beneficiario, redatta ai sensi della vigente
normativa, per contributi inferiori a euro 100.000,00, in ordine alla spesa
sostenuta documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto
gestore.
6. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al
comma 5 è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del
provvedimento dell’impegno di spesa, con il quale la Giunta regionale
ha approvato il programma degli interventi da finanziare e ha impegnato le
relative somme. L’inosservanza del predetto termine comporta la
decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte
non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e
con riferimento ai lavori eseguiti.
7. Per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi
di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6, il dirigente della
struttura regionale competente può determinare termini di
rendicontazione superiore. ( 125)
8. Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima
dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 5, previa
richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari
al saldo del contributo.
9. Il soggetto gestore, qualora individuato ( 126) attua il monitoraggio degli interventi, verificando la
funzionalità degli stessi e presenta, entro il 30 giugno di ogni anno,
alla Giunta regionale il rendiconto delle somme utilizzate.
10. La Giunta regionale con proprio provvedimento:
a) approva uno schema di convenzione regolante i rapporti con i beneficiari
dei finanziamenti regionali;
b) individua le modalità per le verifiche a campione
sull’attuazione degli interventi oggetto di contributo.
11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, la Giunta
regionale ripartisce fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento
un fondo, la cui entità è stabilita con legge finanziaria.
( 127)
CAPO X - Osservatorio regionale
degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi
Art. 55 – Istituzione dell'Osservatorio regionale.
1. É istituito presso la struttura regionale competente in materia di
lavori pubblici l’Osservatorio regionale degli appalti e delle
concessioni di lavori, forniture e servizi, di seguito chiamato
Osservatorio regionale al fine di garantire:
a) la trasparenza dei procedimenti amministrativi;
b) la raccolta, accesso, diffusione e scambio di informazioni e procedure
tra le amministrazioni aggiudicatrici che operano sul territorio regionale;
c) i rapporti con le autorità nazionali per la concorrenza e la
statistica;
d) l'assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di
predisposizione dei bandi e di aggiudicazione dei lavori.
2. L’Osservatorio regionale opera in collaborazione con la struttura
competente in materia di statistica.
3. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la struttura
organizzativa, la disciplina delle attività e la dotazione organica
dell’Osservatorio regionale.
Art. 56 – Compiti
dell’Osservatorio regionale.
1. Spetta all’Osservatorio regionale:
a) attivare, per le opere e attività di interesse regionale, un
sistema di raccolta dei dati inerenti alla programmazione e alle procedure
di affidamento degli appalti e delle concessioni nonché
all’esecuzione dei relativi contratti;
b) elaborare e diffondere atti di indirizzo o documenti orientativi per
favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in
materia di appalti;
c) garantire la pubblicità, attraverso la pubblicazione su apposito
sito Internet, degli avvisi e dei bandi di gara per contratti di appalto e
concessione di lavori pubblici, pubblici servizi e forniture;
d) formulare pareri sull’applicazione della normativa in materia di
appalti;
e) collaborare con le strutture regionali e gli enti locali, mediante
l’elaborazione e diffusione di dati statistici relativi alla
programmazione degli appalti e delle concessioni;
f) utilizzare e pubblicare, in conformità alle leggi comunitarie,
nazionali e regionali, i dati raccolti per l’attività di cui
alla lettera a), con le modalità previste dal Sistema informativo
regionale veneto (SIRV);
g) garantire, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e
regionali, l’accesso informatico ai dati statistici elaborati;
h) collaborare, mediante la sottoscrizione di specifici protocolli
d’intesa con i soggetti istituzionali e, in particolare, con
l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici;
i) predisporre una relazione annuale per la Giunta regionale, da
trasmettere anche alla competente commissione consiliare,
sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale.
Art. 57 – Commissione
regionale degli appalti.
1. Presso l’Osservatorio Regionale è istituita con provvedimento
della Giunta regionale la Commissione regionale degli appalti, con funzioni
di supporto delle attività dell’Osservatorio, definite
dall’articolo 56.
2. La Commissione è così composta:
a) assessore competente in materia di lavori pubblici, in qualità di
presidente;
b) segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, con
funzioni di vice presidente;
c) segretario regionale competente in materia di affari generali;
d) dirigente regionale competente in materia di lavori pubblici;
e) responsabile dell’Osservatorio regionale;
f) un rappresentante delle province designato dall’Unione regionale
delle province del Veneto (URPV);
g) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni del
Veneto (ANCI);
h) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale
costruttori del Veneto (ANCE);
i) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
j) un rappresentante designato dalle associazioni artigiane maggiormente
rappresentative a livello regionale;
k) un rappresentante designato dalla Federazione regionale
dell’Ordine degli Architetti del Veneto;
l) un rappresentante designato dalla Federazione regionale
dell’Ordine degli Ingegneri del Veneto;
m) un rappresentante dell’Ordine dei Geologi del Veneto;
n) un rappresentante della Federazione dei dottori Agronomi e Forestali del
Veneto;
o) due esperti nella materia dei lavori pubblici designati dal Presidente
della commissione.
3. Il Presidente della commissione può convocare, in relazione agli
argomenti trattati, anche rappresentanti di altri enti, istituti e
associazioni, nonché esperti del settore.
4. Per lo svolgimento dei lavori della commissione è istituita, col
provvedimento di cui al comma 1, una segreteria tecnica coordinata dal
dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici.
Art. 58 – Compiti della
Commissione regionale degli appalti.
1. La Commissione regionale degli appalti:
a) predispone schemi per l’acquisizione di dati inerenti gli appalti
di lavori pubblici di interesse regionale, nonché gli appalti di
pubblici servizi e forniture;
b) valuta i monitoraggi disposti dall’Osservatorio regionale;
c) propone schemi di convenzione per acquisire la collaborazione con i
soggetti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera h);
d) esprime parere sulla relazione annuale di cui all’articolo 56,
comma 1, lettera i);
e) formula note ed osservazioni in merito alla disciplina degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici, forniture e servizi, anche ai fini
delle proposte di novellazione della normativa regionale.
Art. 59 – Comunicazioni
all’Osservatorio regionale.
1. I soggetti che appaltano o concedono lavori, servizi o forniture da
realizzarsi in ambito regionale sono tenuti ad inviare esclusivamente
all’Osservatorio regionale le comunicazioni previste dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente per fini statistici o
informativi. La Giunta regionale può richiedere alle amministrazioni
aggiudicatrici informazioni e dati sull’appalto esperito o
sull’esecuzione del contratto.
2. Nessuna comunicazione è dovuta in relazione a:
a) lavori eseguiti in economia, per importi inferiori o uguali a 200.000,00
euro;
b) lavori eseguiti in appalto, per importi inferiori o uguali a 150.000,00
euro.
3. I dati inerenti al bando di gara e all’aggiudicazione di lavori
sono trasmessi entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva;
gli ulteriori dati relativi all’esecuzione dei contratti e delle
concessioni sono trasmessi entro il mese di marzo dell’anno
successivo.
4. Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori e i documenti
programmatici di servizi e forniture sono trasmessi all’Osservatorio
regionale, da parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità
previste dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui
all’articolo 55, comma 3.
5. Le comunicazioni previste nel presente Capo sono dovute dalla data di
pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 55, comma 3.
6. Nelle intese, per la realizzazione nel territorio regionale di appalti
di competenza statale, è inserita la clausola che prevede
l’obbligo di invio all’Osservatorio regionale delle
informazioni e dei dati di cui al presente articolo.
7. Le autorità e gli organismi nazionali provvedono ad acquisire dati
ed informazioni sull’attività delle amministrazioni
aggiudicatrici esclusivamente attraverso l’Osservatorio regionale e,
nel caso in cui le suddette rilevazioni assumano carattere permanente e
sistematico, i rapporti tra gli organismi nazionali e le strutture
regionali saranno regolati, in base all’istituto
dell’avvalimento, da prevedersi con apposita convenzione.
8. L’invio delle informazioni e dei dati richiesti, dal presente
articolo, costituisce requisito per la liquidazione dei contributi, a
qualsiasi titolo concessi dalla Giunta regionale ai soggetti beneficiari.
CAPO XI - Interventi strategici di
interesse regionale
Art. 60– Definizione di
interventi strategici di interesse regionale.
1. Il Programma triennale di cui
all’ articolo 4
può includere interventi relativi a lavori pubblici di competenza
regionale o degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera b), ivi dichiarati strategici ai fini della modernizzazione della
Regione, in quanto rispondenti a finalità di riequilibrio socio
– economico, anche in ragione dei contenuti della programmazione
regionale.
2. Gli interventi di lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui
all’ articolo 2, comma
2, lettera b), una volta inclusi nel Programma triennale di cui
all’articolo 4, in quanto dichiarati strategici, si considerano di
competenza regionale e vengono realizzati dalla Giunta regionale; qualora
gli stessi non siano conformi agli strumenti di programmazione e
pianificazione territoriale, ne determinano l’automatica variazione.
Art. 61 – Procedure di
approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse
regionale.
1. La conferenza di servizi è sempre indetta quando, ai fini
dell'approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse
regionale, l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,
nullaosta o assensi comunque denominati.
2. Si applica alla conferenza di servizi di cui al comma 1 la disciplina
prevista dalla legge n. 241 del 1990 fatte salve, per l'approvazione di
progetti di interventi strategici per i quali sia prevista la VIA regionale
o provinciale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , le
disposizioni dell' articolo
23 della presente legge.
Art. 62 – Realizzazione
affidata al contraente generale o concessionario.
1. La progettazione, l’appalto e la
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 60 possono essere
affidati ad un unico soggetto contraente generale o concessionario,
esecutore dell’opera secondo i criteri e gli obiettivi individuati
dal soggetto aggiudicatore, scelto secondo le procedure dell'asta pubblica,
della licitazione privata e dell'appalto concorso. ( 128) Il contraente generale o concessionario sono
vincolati prevalentemente da obbligazione di risultato ed assunzione in
proprio del rischio, rispetto al soggetto aggiudicatore.
2. Il contraente generale è qualificato come tale specificamente dai
seguenti requisiti:
a) è incaricato della sola progettazione, appalto e realizzazione
dell’opera pubblica, non anche della sua gestione;
b) è dotato di specifici connotati di capacità organizzativa e
tecnica;
c) assume l’onere relativo all’anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera;
d) si obbliga a prestare adeguate garanzie.
3. Nel caso di opere pubbliche realizzate prevalentemente con fondi
pubblici il contraente generale o concessionario sono vincolati alle
procedure di evidenza pubblica per la scelta dei contraenti fornitori di
beni e servizi, imposte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
4. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le ulteriori
disposizioni per la disciplina del rapporto con il contraente generale nel
rispetto dei seguenti principi.
a) predisposizione e misure di verifica dell’osservanza degli
obblighi assunti dal contraente generale o dal concessionario;
b) previsione della facoltà di affidamento in gestione
dell’opera a concessionario, successivamente alla sua realizzazione
da parte del contraente generale.
Art. 63 – Accordo
quadro.
Art. 64 – Dialogo
competitivo.
CAPO XII - Norme per le
costruzioni in zone classificate sismiche
Art. 65 – Individuazione
delle zone classificate sismiche.
1. Ai sensi dell’ articolo 88, comma 1,
lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”,
la Giunta regionale provvede, sentita la competente Commissione consiliare,
all’individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione ed
aggiornamento degli elenchi delle stesse, in base ai criteri stabiliti
dallo Stato conformemente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59.”. Il provvedimento di individuazione delle zone sismiche
contiene inoltre disposizioni per:
a) la corretta applicazione delle norme tecniche statali in materia;
b) la verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che
possano assumere rilevanza in ragione alle conseguenze di un eventuale
collasso;
c) la predisposizione di un programma temporale per le verifiche di cui
alla lettera b) con il quale si definiscano i livelli di adeguatezza,
rispetto alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche statali, per le
singole tipologie di edifici ed opere;
d) la promozione di programmi di formazione professionale che assicurino
un’efficace applicazione delle norme tecniche statali in materia.
Art. 66 – Procedure per
la realizzazione degli interventi.
1. Nelle zone classificate sismiche e nei
territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati,
ai sensi della legge
regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di
interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.”,
chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni,
fermo restando l’obbligo di concessione edilizia, è tenuto a
depositare presso il comune competente per territorio il progetto e la
documentazione previsti dall’articolo 17 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche.”. ( 131)
2. Il comune competente per territorio rilascia l’attestazione
dell’avvenuto deposito di cui al comma 1 e restituisce copia vistata
degli elaborati.
3. omissis ( 132)
4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce altresì
denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura
metallica.
5. Il comune trasmette sollecitamente, e comunque con frequenza non
inferiore alla settimana, alla struttura regionale decentrata competente in
materia di lavori pubblici e difesa del suolo i progetti di cui al comma 1.
( 133)
6. In applicazione dell’articolo 20, comma primo della legge 10
dicembre 1981, n. 741, le strutture regionali decentrate competenti in
materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il
controllo dei progetti anche con metodo a campione, secondo i criteri e le
modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con possibilità di
avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne
all’amministrazione, rilasciando l’autorizzazione
all’inizio dei lavori, o richiedendo l’integrazione di
documentazione a tal fine necessaria, entro sessanta giorni dalla
trasmissione dei progetti e della relativa documentazione; decorso detto
termine l’autorizzazione s’intende rilasciata, salvo che per le
seguenti opere per le quali l’autorizzazione scritta all’inizio
dei lavori è sempre necessaria:
a) edifici d’interesse strategico;
b) opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile;
c) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
d) lavori localizzati in “zona sismica 1”, di cui
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2003, n. 3274 e successive modifiche ed integrazioni. ( 134)
7. omissis ( 135)
8. Per eventuali violazioni riscontrate dalle strutture regionali
decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo ai
sensi dell’articolo 24 della legge n. 64/1974, si applicano le
procedure di cui al titolo terzo della legge stessa.
Art. 67 – Commissione
sismica regionale.
1. Presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici
è istituita la Commissione sismica regionale composta da:
a) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici che la
presiede;
b) il dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici;
c) il dirigente della struttura competente in materia di urbanistica
d) i dirigenti delle strutture regionali decentrate competenti in materia
di lavori pubblici e difesa del suolo;
e) il dirigente della struttura competente in materia di geologia;
f) il dirigente della struttura competente in materia di protezione civile;
g) sei esperti nominati dalla Giunta regionale sulla base di terne di
nominativi segnalati dagli Ordini professionali e dalle Università del
Veneto, aventi competenza in materia, di cui uno della Federazione degli
Ingegneri, uno della Federazione degli Architetti, uno dell’Ordine
dei Geologi, uno del Collegio dei Geometri, due dell’Università.
2. La Commissione sismica regionale ha compiti di consulenza, supporto e
coordinamento rispetto all’istruttoria ai fini
dell’attività edilizia in zone sismiche svolta dalle strutture
regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del
suolo.
3. La Commissione sismica regionale provvede allo studio delle
problematiche relative al rischio sismico ed all’elaborazione di
proposte di disposizioni tecniche per la prevenzione.
CAPO XIII – Disposizioni
transitorie e finali.
Art. 68 - Incarichi per la
redazione dei provvedimenti attuativi.
1. La Giunta regionale è autorizzata
ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri
di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ,
incarichi di redazione dei regolamenti di cui alla lettera a) rispetto ai
quali la Giunta assuma l’iniziativa, nonché dei provvedimenti
amministrativi di cui alla lettera b), dei documenti tecnici di cui alla
lettera c) e degli schemi di contratto di cui alla lettera d):
a) quanto ai regolamenti:
1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui articolo 12, comma 1;
2) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui
all’ articolo 26,
comma 1;
3) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la
costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui
all' articolo 26 comma 2;
4) regolamento riguardante i criteri di individuazione del numero di
imprese da invitare alla licitazione privata, di cui all' articolo 31, comma 5;
5) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il rapporto con
i promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui all' articolo 44, comma 6;
6) omissis ( 136)
b) quanto ai provvedimenti amministrativi:
1) provvedimento relativo alla disciplina del funzionamento degli organi
consultivi regionali di cui all’ articolo 19, comma 5;
2) provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia
e per le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione
degli stessi, di cui all' articolo 29, comma 3;
2 bis) provvedimento per la disciplina delle modalità di stipulazione
dei contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 33 bis, comma
1; ( 137)
3) omissis ( 138)
4) provvedimento riguardante le modalità di redazione della
contabilità in forma semplificata per i lavori di importo inferiore a
25.000,00 euro, di cui all' articolo 36, comma 1;
5) provvedimento per la definizione delle lavorazioni subappaltabili
rientranti nella categoria prevalente, di cui all' articolo 38, comma 2;
6) provvedimento riguardante le modalità di remunerazione di cui
all' articolo 43, comma 1;
7) provvedimento riguardante le attività degli organi di collaudo, di
cui all’ articolo 47,
comma 8;
8) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui
all’ articolo 65,
comma 1;
c) quanto ai documenti tecnici:
1) prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale e parametri per
l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera di cui all' articolo 12 comma 2;
2) documenti interpretativi della normativa tecnica statale in materia di
edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di cui all' articolo 12, comma 3;
3) omissis ( 139)
4) documento di attivazione e delle procedure operative per il collegamento
informatizzato di cui all' articolo 41, comma 3;
5) schemi tipo di piani di sicurezza e di coordinamento di cui all' articolo 42, comma 3;
6) studi di fattibilità tecnici e finanziari per la valutazione dei
promotori, di cui all' articolo
46, comma 1;
7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta dati e
pubblicazione di bandi d'appalto su apposito sito internet, per la
pubblicazione di pareri in materia di lavori pubblici, per l'elaborazione e
pubblicazione di dati statistici, per la realizzazione di collegamenti
informatici, per la relazione annuale e le ulteriori attività di
supporto all'Osservatorio regionale, di cui all' articolo 56, comma 1;
d) quanto agli schemi di contratto:
1) schemi di bando di gara e di convenzione per l'affidamento dei servizi
relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all' articolo 9, comma 3;
2) schemi di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici di cui
all' articolo 27, comma 5;
3) capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e schemi di
capitolato speciale d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, di
cui all' articolo 34, comma
1;
4) schema di convenzione con i beneficiari di finanziamenti regionali e
modalità di controllo a campione, di cui all' articolo 54, comma 10;
5) provvedimento di regolazione dei rapporti con il contraente generale per
la realizzazione di interventi strategici di interesse regionale, di cui
all' articolo 62, comma 4.
2. I regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge sono
emanati entro un anno dall’entrata in vigore della medesima previo,
quanto ai soli provvedimenti attuativi, parere della Commissione consiliare
competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. ( 140)
Art. 69 – Norme di
attuazione.
1. Restano salve le disposizioni di cui
alla legge regionale
9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di
infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione
di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in
materia di finanza di progetto e conferenza di servizi.”, nonché
le altre disposizioni speciali di settore per le opere pubbliche di
interesse regionale di cui alla vigente legislazione.
2. Ad intervenuta emanazione dei regolamenti e provvedimenti attuativi
previsti dalla presente legge si provvederà alla ripubblicazione dei
medesimi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente al
testo della legge.
Art. 70 – Disposizioni
transitorie in materia di espropriazione. (141)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità” e fino alla data di entrata in vigore della
legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni
relative alle attività di autorità espropriante e di promotore
dell'espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all'esecuzione:
a) di lavori pubblici di competenza regionale;
b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.
( 142)
3. Qualora la provincia individuata come autorità espropriante non
provveda entro il termine stabilito nel provvedimento assunto a tal fine
dalla Giunta regionale, la Giunta stessa esercita direttamente tale
funzione.
4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è riferito anche
all’esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale da
realizzare attraverso enti o società partecipate dalla Regione.
5. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti svolge le
seguenti attività:
a) deposito del progetto e della documentazione di cui al DPR n. 327/2001
presso l’ufficio provinciale per le espropriazioni;
b) operazioni relative al pagamento dell’indennità di
espropriazione.
6. Nell’ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza
regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in
parte delegabili al concessionario, definendo l’ambito della delega
nell’atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in
ogni atto del procedimento espropriativo.
7. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 la Giunta
regionale ripartisce fra le province un fondo, la cui entità è
stabilita annualmente dalla legge finanziaria.
8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 ,
“Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione
per pubblica utilità.”, abrogata ai sensi dell’ articolo 74 della presente legge,
continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima
legge regionale 2
aprile 1981, n. 11 , per i quali sia già intervenuta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
alla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001. ( 143)
8 bis. I procedimenti relativi alla determinazione urgente
dell’indennità provvisoria e all’occupazione
d’urgenza preordinata all’espropriazione, rispettivamente
previsti dagli articoli 22, comma 2, lettera b), e 22 bis, comma 2, lettera
b), del DPR n. 327 del 2001 e successive modificazioni, per i lavori
pubblici disciplinati dalla presente legge sono applicabili allorché
il numero dei destinatari delle procedure espropriative sia superiore a 20.
( 144)
Art. 70 bis - Verifica
preventiva dell’interesse archeologico per i lavori pubblici di
competenza regionale. (145)
1. Qualora le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli
articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, siano relative a
lavori pubblici di competenza regionale, queste vengono eseguite da
soggetti qualificati ai sensi dell’articolo 95 del decreto
legislativo n. 163/2006, individuati, per gli incarichi comportanti un
compenso inferiore alla soglia comunitaria, con i criteri di affidamento e
le condizioni di pubblicità previsti dagli articoli 8, comma 1, e 9,
commi 1 e 2.
2. Sono comunque esclusi dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del
decreto legislativo n. 163/2006, fatti salvi i casi di cui
all’articolo 95, comma 1, i lavori pubblici di competenza regionale:
a) di importo inferiore a 200.000,00 euro;
b) attinenti interventi di manutenzione idraulica non comportanti
attività di escavazione, fatta eccezione per l’asportazione di
depositi alluvionali di recente formazione;
c) relativi ad interventi in regime di somma urgenza.
3. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la
soprintendenza territorialmente competente appositi protocolli di intesa,
al fine di individuare ambiti territoriali da escludere dalle procedure di
cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché
dalle prescrizioni del presente articolo.
Art. 71 – Disposizioni
transitorie in materia di Organi consultivi.
1. La sezione opere pubbliche della Commissione tecnica regionale di cui
all' articolo 23
della legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere pubbliche di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche.” e le Commissioni consultive di cui all' articolo 28 della
medesima legge, già insediate alla data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino a
costituzione degli organi consultivi di cui al Capo IV, per effetto del
regolamento di cui al comma 5 dell' articolo 19.
2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 5
dell' articolo 19 si
applicano le disposizioni di cui all' articolo 30 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 .
3. Fino alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1 lettera
a) dell' articolo 14, le
competenze degli organi consultivi di cui al Capo IV sui progetti di opere
pubbliche restano definite dall' articolo 25, comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto
della legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 72 – Ulteriori
disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche
per i lavori pubblici di interesse regionale il cui bando di gara è
pubblicato o le cui procedure di affidamento dei lavori o dei servizi sono
avviate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.
2. Fino alla data di emanazione dei provvedimenti attuativi della presente
legge, di seguito indicati, trovano applicazione le disposizioni di cui
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e del
DPR 25 gennaio 2000, n. 34:
a) schemi di bando e di convenzione per l’affidamento dei servizi
relativi all’architettura ed all’ingegneria, di cui
all’ articolo 9, comma
3;
b) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di cui all’ articolo 12, comma 1;
c) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui
all’ articolo 26,
comma 1.
3. Fino alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1
dell’ articolo 43, si
applicano le tariffe professionali previste per le procedure arbitrali dal
DM 5 ottobre 1994, n. 585.
1. Nella legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed
integrazioni sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 22;
b) i comma secondo terzo e quarto dell’ articolo 23;
c) l’espressione “Il segretario regionale competente in materia
di lavori pubblici è vicepresidente della Commissione tecnica
regionale sezione opere pubbliche” del penultimo comma
dell’articolo 23;
d) a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di cui
all’articolo 14, comma 1, lettera a) della presente legge, i commi
primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell’ articolo 25;
e) il comma sesto dell’ articolo 25;
f) gli articoli da 27 a 29;
g) a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 5
dell’articolo 19 della presente legge, l’ articolo 30; ( 146)
h) gli articoli da 35 a 70.
Art. 74 –
Abrogazioni.
Art. 75 – Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Art. 76 – Norma
finanziaria.
1. Alle spese per compensi di cui all’ articolo 21, per gli esercizi 2003-2005, si fa fronte con
lo stanziamento iscritto nel bilancio per l’esercizio 2003 e
pluriennale 2003-2005 all’u.p.b. U0023 “Spese generali di
funzionamento”.
2. Alle spese concernenti l’esercizio delle funzioni attribuite alla
province ai sensi dell’ articolo 70, ( 148) si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio per
l’esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all’u.p.b. U0006
“Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti
locali”.
3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificati complessivamente in 1.240.000,00 euro per ciascuno degli
esercizi 2003, 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari
importo dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese
correnti”, partita n. 7 "Interventi in materia di lavori pubblici",
iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 e
pluriennale 2003-2005, in termini di competenza e di cassa per
l’esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 e nel
bilancio pluriennale 2003-2005 è iscritta l’u.p.b. U0214
“Attività a supporto della progettazione e qualificazione in
materia di lavori pubblici”, da allocarsi nella funzione obiettivo
F0028, Area omogenea A0067, con lo stanziamento di 1.240.000,00 euro in
termini di competenza e di cassa, quanto all’esercizio 2003, e di
sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005, per far fronte alle spese di
cui agli articoli 11,
43 comma 1, 46 comma 1, 54 comma 11 e articolo 68.
Note
( 1) La legge è stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 5/2004 (G.U.
1ª serie speciale n. 6/2004). La Corte Costituzionale con ordinanza n.
40/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 5/2005) ha dichiarato estinto il
processo, a seguito della abrogazione delle norme impugnate (articolo 66,
commi 3 e 7) con legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 .
( 2) Il Governo, con ricorso n.
40/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 43/2007), ha impugnato innanzi alla
Corte Costituzionale la legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 ,
recante modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
Con il ricorso è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 :
articolo 6, comma 1, che modifica l’articolo 8, comma 1, della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 ; articolo 7, comma 2, che modifica
l’articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ;
articolo 7, comma 3, che modifica l’articolo 9, comma 2, della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 ; articolo 8, che modifica l’articolo 10,
comma 2, della legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 22, nella parte in cui
introduce l’articolo 31 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
; articolo 24, che modifica l’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
; articolo 29, che modifica l’articolo 38, comma 3, della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 ; articolo 32, che introduce l’articolo 46 bis della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 ; articolo 43, comma 1, che introduce
l’articolo 70 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 . Le
disposizioni regionali censurate sono state ritenute dal Governo
contrastanti con l’articolo 117, secondo comma, lettere e), l), m) ed
s), della Costituzione, in quanto lesive della competenza legislativa
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento
civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e tutela dei beni culturali. Con sentenza n. 322/2008
(G.U. 1ª serie speciale n. 33/2008) la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni
impugnate, in quanto dettano una disciplina difforme da quella nazionale in
materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base
all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della
Costituzione, riducendo, da un lato, l’area alla quale si applicano
le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del
mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici
(“tutela della concorrenza”) e alterando, dall’altro, le
regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (“ordinamento
civile”). La Corte ha ritenuto assorbite le residue censure riferite
all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e
inammissibili le questioni relative alla violazione dell’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
( 3) Lettera così modificata da
lettera a) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ,
che ha soppresso le parole “da parte della Giunta regionale”.
( 4) Comma modificato da comma 1
art. 1 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 5) Numero sostituito da comma 2
art. 1 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 6) Numero abrogato da comma 3 art.
1 legge regionale 20
luglio 2007, n. 17 .
( 7) Numero sostituito da comma 4
art. 1 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 8) Numero modificato da comma 5
art. 1 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 . Inoltre il comma 1 dell’art. 36
della legge regionale
27 febbraio 2008, n. 1 ha disposto che “Sono a carico della
Giunta regionale gli oneri di progettazione relativi a lavori pubblici di
interesse regionale, particolarmente rilevanti sotto il profilo della
riqualificazione o compatibilità con il paesaggio, di competenza dei
soggetti indicati all’articolo 2, comma 2, lettera b), della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche” e successive modificazioni.”.
( 9) Lettera così sostituita da
comma 6 art. 1 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 10) Lettera inserita da comma 7
art. 1 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 11) Lettera inserita da comma 7
art. 1 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 12) Rubrica così
sostituita da comma 1 art. 2 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 13) Parola sostituita da comma
1 art. 3 legge regionale 20 luglio 2007. n. 17.
( 14) Espressione “numero
1),” inserita da lett. a) comma 1 art. 4 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 15) Espressione “numero
1),” inserita da lett. b) comma 1 art. 4 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 16) Comma così inserito da
comma 2 art. 4 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 17) Comma così modificato
da comma 3 art. 4 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 18) Comma così modificato
da comma 4 art. 4 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 19) Comma aggiunto da comma 1
art. 5 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 20) Comma così modificato
da comma 1 art. 6 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 21) Comma così modificato
da comma 2 art. 6 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 22) Rubrica così
sostituita da comma 1 art. 7 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 23) Comma così sostituito
da comma 2 art. 7 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 24) Comma così sostituito
da comma 3 art. 7 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 in
precedenza modificato da lettera b) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n.
23 .
( 25) Comma così modificato
da lett. a) comma 1 art. 8 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 26) Comma così modificato
da lett. b) comma 1 art. 8 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 27) Comma così modificato
da lettera c) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ,
che ha sostituito le parole “La Giunta regionale, con proprio
regolamento” con le parole “Un apposito regolamento”, il
regolamento approvato è il regolamento regionale 14 luglio 2006, n. 3
.
( 28) Lettera così
sostituita da comma 1 art. 9 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 29) Lettera così
sostituita da comma 2 art. 9 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 30) Comma così modificato
da comma 3 art. 9 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 31) Lettera così
modificata da comma 1 art. 10 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 32) Lettera così
modificata da comma 1 art. 11 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 33) Lettera così
modificata da comma 2 art. 11 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 34) Lettera sostituita da comma
3 art. 11 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 35) Lettera così
modificata da comma 4 art. 11 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 36) Lettera così
modificata da comma 5 art. 11 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 37) Comma così modificato
da comma 6 art. 11 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 38) Comma così sostituito
da comma 1 art. 12 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 39) Comma così modificato
da comma 1 art. 13 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 40) Comma così modificato
da lettera d) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ,
che ha sostituito il regolamento con un provvedimento.
( 41) Comma così modificato
da lett. a) comma 1 art. 14 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 42) Comma così modificato
da lett. b) comma 1 art. 14 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 43) Comma così modificato
da comma 2 art. 14 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 44) Comma così modificato
da lettera e) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ,
che ha sostituito le parole “Con proprio regolamento la Giunta
regionale individua” con le parole “Con regolamento sono
individuate”.
( 45) Comma così sostituito
da comma 1 art. 15 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 46) Comma inserito da comma 2
art. 15 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 47) Comma inserito da comma 2
art. 15 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 48) Comma inserito da comma 2
art. 15 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 49) Comma così sostituito
da comma 1 art. 16 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 50) Comma così sostituito
da comma 2 art. 16 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 51) Comma così sostituito
da comma 3 art. 16 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 52) Comma inserito da comma 4
art. 16 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 53) Comma inserito da comma 4
art. 16 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 54) Comma così modificato
da lettera f) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ,
che ha sostituito le parole “La Giunta regionale approva, con proprio
regolamento” con le parole “Con regolamento è
istituito”.
( 55) Comma così modificato
da lett. a) comma 1 art. 17 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 56) Comma così modificato
da lett. b) e c) comma 1 art. 17 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 in
precedenza modificato da lettera g) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n.
23 .
( 57) Comma così modificato
da comma 1 art. 18 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 58) Comma così modificato
da comma 1 art. 19 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 59) Comma così modificato
da comma 1 art. 20 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 60) Comma inserito da comma 1
art. 21 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 61) Comma così modificato
da comma 2 art. 21 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 62) Comma così modificato
da lettera h) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ,
che ha sostituito le parole “La Giunta regionale definisce con
proprio regolamento” con le parole “Con regolamento sono
definite”.
( 63) Articolo inserito da comma
1 art. 22 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 64) Articolo inserito da comma
1 art. 22 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 65) Comma così modificato
da comma 1 art. 23 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 66) Comma abrogato da comma 2
art. 23 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 67) Lettera così
modificata da comma 1 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 68) Periodo così
modificato con soppressione di parole iniziali da lett. a) comma 2 art. 24
legge regionale 20
luglio 2007, n. 17 .
( 69) Lettera così
modificata da lett. b) comma 2 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 70) Parole aggiunte da lett. a)
comma 3 art. 24 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 71) Parole soppresse da lett.
b) comma 3 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 72) Parole aggiunte da lett. c)
comma 3 art. 24 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 73) Comma così modificato
da comma 4 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 74) Lettera così
modificata da comma 5 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 75) Inserite parole da lett. a)
comma 6 art. 24 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 76) Parole soppresse da lett.
b) comma 6 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 77) Lettera soppressa da comma
7 art. 24 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 78) Parole inserite da lett. a)
comma 8 art. 24 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 79) Parole sostituite da lett.
b) comma 8 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 80) Lettera soppressa da comma
9 art. 24 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 81) Comma inserito da comma 10
art. 24 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 82) Comma così modificato
da comma 4 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 83) Comma inserito da comma 11
art. 24 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 84) Articolo inserito da comma
1 art. 25 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 85) Comma modificato da lett.
a) comma 1 art. 26 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 86) Comma modificato da lett.
b) comma 1 art. 26 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 87) Comma inserito da comma 2
art. 26 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 88) Comma inserito da comma 2
art. 26 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 89) Comma inserito da comma 2
art. 26 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 90) Comma inserito da comma 2
art. 26 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 91) Comma così sostituito
da comma 1 art. 27 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 92) Periodo inserito dal comma
2 art. 27 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 93) Numero aggiunto da comma 1
art. 28 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 94) Lettera soppressa da comma
2 art. 28 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 95) Parole aggiunte da comma 1
art. 29 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 96) Lettera così
sostituita da comma 1 art. 30 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 97) Primo periodo sostituito da
comma 2 art. 30 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 98) Comma così sostituito
da comma 1 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 99) Comma così sostituito
da comma 2 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 100) Comma così
modificato da comma 3 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 101) Lettera soppressa da
comma 4 art. 31 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 102) Comma così
modificato da lettera i) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ,
che ha sostituito le parole “La Giunta regionale, con proprio
regolamento” con le parole “Un apposito regolamento”.
( 103) Lettera aggiunta da
comma 5 art. 31 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 104) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 91 legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 105) Capo contenente art. 46
bis inserito da comma 1 art. 32 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 106) Comma così
modificato da lettera j) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ,
che ha sostituito il regolamento con un provvedimento.
( 107) Comma così
modificato da lettera k) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ,
che ha sostituito il regolamento con un provvedimento.
( 108) Parole inserite da
lett. a) comma 1 art. 33 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 109) Sostituita la parola
“pubblico” con la parola “regionale” da lett. b)
comma 1 art. 33 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 110) Lettera così
modificata sostituendo le parole “pubblico” e
“pubblici” con le parole “regionale” e
“regionali” da lett. c) comma 1 art. 33 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17
.
( 111) Comma inserito da comma
2 art. 33 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 112) Lettera così
soppressa da comma 1 art. 34 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 113) La parola
“contributi” soppressa da comma 2 art. 34 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17
.
( 114) Lettera così
modificata sostituendo la parola “pubblici” con la parola
“regionali” da comma 1 art. 35 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 115) Comma così
modificato sostituendo la parola “stabilendo” con la parola
“e” da lett. a) comma 1 art. 36 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 116) Lettera così
sostituita da lett. b) comma 1 art. 36 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 117) Parole inserite da
comma 2 art. 36 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 118) Parole inserite da
lett. a) comma 3 art. 36 legge regionale 20 luglio 2007. n. 17.
( 119) Parole inserite da
lett. b) comma 3 art. 36 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 120) Parole inserite da
comma 4 art. 36 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 121) Comma così
sostituito da comma 1 art. 37 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 122) Comma così
sostituito da comma 2 art. 37 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 123) Parole aggiunte da
comma 3 art. 37 legge
regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 124) Parole “lettere
a) e b)” sostituite con le parole “lettere a), b) e d
bis)” da comma 4 art. 37 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 125) L’articolo 5,
della legge regionale
25 febbraio 2005, n. 8 reca disposizioni transitorie nel senso che:
“Art. 5 - Disposizioni transitorie relative all'erogazione di
contributi nel settore della mobilità e dei trasporti.
1. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 54 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche",
trova applicazione anche per gli interventi, già finanziati alla data
di entrata in vigore della medesima legge, relativi a contributi concessi
ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali
per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore
dei trasporti", 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi in favore della
aeroportualità turistica nel Veneto", 30 dicembre 1991, n. 39
"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", 9
agosto 1999, n.36 "Norme per la razionalizzazione del traffico e della
distribuzione delle merci e per l'abbattimento dell'inquinamento
atmosferico all'interno delle aree urbane" e ai sensi della legge 19
ottobre 1988, n.366 "Norme per il finanziamento della mobilità
ciclistica.
In precedenza l’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 ha
esteso l’applicazione delle disposizioni del presente comma anche ai
contributi impegnati prima dell’entrata in vigore della presente
legge.
( 126) Parole inserite
dall’articolo 37, comma 5, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 127) L’articolo 9,
della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 38 ha dettato disposizioni sul fondo previsto dal
presente comma disponendo che l’entità del fondo da ripartire
fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale, qualora
gli stessi non coincidano con una delle strutture regionali, è
stabilita nel 5 per cento dell’importo dello stanziamento
complessivamente destinato nel programma di riparto approvato con apposito
provvedimento di Giunta regionale.
( 128) Parole soppresse
dall’articolo 38, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 129) Articolo abrogato
dall’articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 130) Articolo abrogato
dall’articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 131) L’articolo 7,
della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 38 ha dettato delle disposizioni transitorie per
gli interventi di cui al presente comma valevoli per il periodo che decorre
dall’entrata in vigore della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 al 30
giugno 2005.
( 132) Comma abrogato
dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 .
( 133) Comma così
sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .
( 134) Comma così
sostituito dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .
( 135) Comma abrogato
dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 .
( 136) Numero abrogato
dall’articolo 41, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 137) Numero aggiunto
dall’articolo 41, comma 2, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 138) Numero abrogato
dall’articolo 41, comma 3, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 139) Numero abrogato
dall’articolo 41, comma 4, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 140) Articolo sostituito
dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 .
( 141) L’articolo 34,
della legge regionale 16 febbraio 2010, prevede, in deroga a quanto
previsto dal presente articolo, l’attribuzione a Veneto Strade SPA
delle funzioni di autorità espropriante per la rete viaria regionale.
( 142) Comma così
sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 .
( 143) Comma così
sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 .
( 144) Comma aggiunto
dall’articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 145) Articolo inserito
dall’articolo 43, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .
( 146) A seguito della
modifica recata dall’articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 26 novembre
2004, n. 23 all’articolo 19, comma 5, della presente legge si
tratta di un provvedimento della Giunta regionale.
( 147) A seguito della
modifica recata dall’articolo 9, comma 1, lettera k), della legge regionale 26 novembre
2004, n. 23 all’articolo 47, comma 8, della presente legge si
tratta di un provvedimento della Giunta regionale.
( 148) Le parole
“dell’articolo 69” sostituite con le parole
“dell’articolo 70” da comma 1 art. 44 legge regionale 20 luglio
2007, n. 17 .
SOMMARIO
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