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Legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 (BUR n. 106/2003)
Legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 (BUR n. 106/2003) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI DI APPROVAZIONE O DI MODIFICA
DELLO STATUTO REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 123 DELLA
COSTITUZIONE
CAPO I – Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge disciplina le procedure di svolgimento del referendum,
previsto dall’articolo 123 della Costituzione, sulla legge di
approvazione o di modifica dello Statuto della Regione, di seguito
denominata legge statutaria.
Art. 2 – Pubblicazione
della legge statutaria ai fini della richiesta di referendum.
1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della
Giunta regionale il testo della legge statutaria approvata ai sensi
dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione entro cinque
giorni dalla data della deliberazione del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla immediata
pubblicazione della legge statutaria nel Bollettino Ufficiale della
Regione, senza formula di promulgazione e senza numerazione con
l’intestazione: “Testo di legge statutaria approvata in seconda
votazione a norma dell’articolo 123, secondo comma, della
Costituzione”, seguita dal titolo e dal testo della legge, con
l’indicazione della data della seconda approvazione e con
l’espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un
quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere che si
proceda al referendum popolare, a norma dell’articolo 123, terzo
comma, della Costituzione e, della presente legge.
3. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di
referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni
richieste decorre dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma
2.
Art. 3 - Promulgazione della
legge statutaria in caso di mancata richiesta di referendum.
1. Qualora nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui
all’articolo 2, comma 3, non vengano presentate richieste di
referendum e, non risulti pendente il giudizio di legittimità
costituzionale eventualmente promosso dal Governo, il Presidente della
Giunta regionale promulga la legge statutaria con la formula seguente:
“Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum
è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga le
seguente legge statutaria: (testo della legge). La presente legge sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione veneta”.
Art. 4 – Richiesta di
referendum.
1. La richiesta di referendum di cui all’articolo 1 deve contenere la
citazione della legge statutaria che si intende sottoporre alla votazione
popolare e deve altresì citare la data della sua approvazione finale
da parte del Consiglio regionale e la data e il numero del Bollettino
Ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.
2. Il quesito da sottoporre al referendum consiste nella formula seguente:
“Approvate il testo della legge statutaria concernente ...(titolo
della legge), approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il
giorno ...... e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta
n..... del ......?”.
3. Il quesito non è corredato di alcun altro elemento di
illustrazione.
CAPO II – Richiesta di
referendum presentata da un cinquantesimo degli elettori della Regione
Art. 5 - Iniziativa referendaria
da parte degli elettori.
1. Gli elettori che intendono esercitare l’iniziativa referendaria di
cui all’articolo 1 rappresentati da un presentatore ufficiale e dai
suoi sostituti, in numero da tre a cinque, devono presentarsi, muniti di
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un
comune della Regione, presso la competente struttura della Giunta
regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene
rilasciata ai promotori medesimi.
2. Il Presidente della Giunta regionale dà immediata comunicazione di
ciascuna iniziativa al Presidente del Consiglio regionale e ne dà
altresì annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione;
l’annuncio riporta le indicazioni stabilite dall’articolo 4.
Art. 6 - Fogli per la raccolta
delle firme degli elettori.
1. La raccolta delle firme degli elettori della Regione è effettuata
su fogli, datati e vidimati dal Presidente della Giunta regionale o da un
suo delegato, contenenti all’inizio di ogni facciata, a stampa o con
stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum, con le
indicazioni stabilite dall’articolo 4; ciascun foglio riporta,
altresì, le generalità del presentatore ufficiale e dei suoi
sostituti.
Art. 7 - Autenticazione delle
firme.
1. Per l’autenticazione delle firme degli elettori della Regione che
appoggiano la richiesta di referendum si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 4
della legge regionale
12 gennaio 1973, n. 1 , “Norme sull’iniziativa popolare per
le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui
referendum consultivi regionali” e successive modificazioni.
2. Al fine di determinare l’ammontare del cinquantesimo degli
elettori necessario per l’iniziativa referendaria di cui al presente
Capo, si tiene conto del numero degli elettori, quale accertato
nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del
Consiglio regionale in carica.
3. Le spese sostenute per l’autenticazione del numero minimo di firme
necessarie per la richiesta di referendum sono rimborsate dalla Regione ai
promotori, qualora sia riconosciuta la regolarità e ritualità
della richiesta stessa, purché ne venga fatta apposita e formale
richiesta, debitamente documentata, entro il termine di un anno dalla
comunicazione di cui all’articolo 9, comma 2.
Art. 8 - Deposito delle
firme.
1. Il presentatore ufficiale o un suo sostituto curano il deposito presso
la competente struttura della Giunta regionale di tutti i fogli contenenti
le firme degli elettori che appoggiano la richiesta di referendum, con
allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni,
ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l’iscrizione
nelle liste elettorali dei comuni medesimi.
2. I promotori dichiarano al responsabile della competente struttura della
Giunta regionale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
3. Il responsabile della competente struttura della Giunta regionale redige
in duplice originale processo verbale di deposito, attestante il giorno e
l’ora del deposito della richiesta di referendum; un originale è
allegato alla richiesta, l’altro viene consegnato ai presentatori a
prova dell’avvenuto deposito.
Art. 9 - Controllo di
regolarità della richiesta di referendum.
1. Il controllo della regolarità della richiesta di referendum è
effettuato dalla Commissione regionale per il referendum di cui
all’ articolo
14 della legge
regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , e successive modificazioni .
2. La decisione della Commissione regionale per il referendum è
comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio regionale, che ne
informa il Consiglio regionale, e al Presidente della Giunta regionale, il
quale ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,
nonché al presentatore ufficiale e ai suoi sostituti.
Art. 10 – Esito negativo
della verifica. Promulgazione della legge statutaria.
1. Se la Commissione regionale per il referendum dichiara
l’irregolarità della richiesta di referendum, il Presidente
della Regione, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi dalla
pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino Ufficiale
della Regione e non risulti pendente il giudizio di legittimità
costituzionale eventualmente promosso dal Governo, promulga la legge con la
seguente formula: “il Consiglio regionale ha approvato: la richiesta
di referendum presentata in data ...... è stata dichiarata irregolare
dalla Commissione regionale per il referendum pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. ..... del ....; sono decorsi tre mesi dalla
pubblicazione del testo della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria:
(testo della legge). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione veneta. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta”.
Art. 11 – Esito positivo
della verifica. Indizione del referendum.
1. Se la Commissione regionale per il referendum dichiara la
regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui
all’articolo 9 comma 2, provvede ad indire il referendum con decreto
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il
cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all’emanazione del
decreto di indizione.
3. Il decreto di indizione viene immediatamente pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Del decreto viene, altresì, data notizia
mediante manifesti da affiggersi, a cura dei sindaci, almeno trenta giorni
prima della data stabilita per la votazione; i manifesti debbono riportare
integralmente ed esclusivamente il decreto di indizione.
CAPO III – Richiesta di
referendum presentata da un quinto dei consiglieri regionali
Art. 12 - Richiesta di
referendum da parte dei consiglieri regionali.
1. Qualora la richiesta di referendum statutario sia effettuata dai
consiglieri regionali, in numero non inferiore ad un quinto dei componenti
il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate
dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato, il quale
attesta al tempo stesso che i richiedenti sono consiglieri in carica. Non
è richiesta alcuna altra documentazione.
2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati,
scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata
presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Un funzionario del Consiglio regionale delegato dal Presidente dà
atto del deposito mediante processo verbale.
4. La richiesta di referendum con allegato un originale del verbale di
deposito viene inviata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente
della Giunta regionale il quale ne dà annuncio nel Bollettino
Ufficiale della Regione; l'annuncio riporta le indicazioni stabilite
dall'articolo 4.
5. Il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla
pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 4 provvede ad indire il
referendum ai sensi dell’articolo 11.
CAPO IV – Svolgimento del
referendum
Art. 13 - Votazione.
1. La votazione per il referendum si svolge in una sola giornata.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti
nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata
con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue
del medesimo giorno.
Art. 14 - Schede
referendarie.
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di
identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le
caratteristiche determinate dal Presidente della Giunta regionale, in
conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti
e sulle modalità di votazione del referendum previsto
dall’articolo 138 della Costituzione.
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum,
letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono,
bene in evidenza, le due risposte poste alla scelta dell’elettore:
"Sì all’approvazione" - "No all’approvazione".
3. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno
sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la
contiene.
Art. 15 - Partecipazione alle
operazioni di voto, di scrutinio e di controllo successivo delle votazioni
da parte dei rappresentanti dei gruppi politici e dei promotori.
1. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle
operazioni degli uffici provinciali e dell’ufficio centrale per il
referendum, possono assistere, ove lo richiedano:
a) un rappresentante di ognuno dei gruppi politici rappresentati in
Consiglio regionale;
b) un rappresentante dei promotori del referendum, indicato dai soggetti di
cui all’articolo 5, comma 1, con dichiarazione autenticata a norma di
quanto previsto dall’ articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e
successive modificazioni.
Art. 16 – Svolgimento del
referendum e operazioni di scrutinio.
1. Per lo svolgimento del referendum e per tutte le operazioni elettorali
non specificamente disciplinate dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 15, commi 2 ter e 2 quater, 17, 19 e 20, con esclusione
dell’ultimo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e
successive modificazioni.
Art. 17 - Promulgazione della
legge statutaria a seguito del referendum.
1. Se le risposte “Sì all’approvazione”
costituiscono la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Giunta
regionale, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito procede
alla promulgazione della legge statutaria con la seguente formula:
"Il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei propri componenti
ha approvato;
il referendum indetto in data ... ha dato esito favorevole;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria:
(Testo della legge).
(La presente legge sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione veneta.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione veneta.)".
Art. 18 – Esito negativo
del referendum.
1. Se le risposte “No all’approvazione” costituiscono la
maggioranza dei voti validi o sono in numero uguale ai voti validi
contenenti la risposta “Sì all’approvazione”, la
legge statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della
Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. La legge statutaria non approvata decade.
CAPO V – Promozione della
questione di legittimità costituzionale
Art. 19 - Effetti
dell’impugnazione della legge statutaria dinanzi alla Corte
costituzionale.
1. Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di
legittimità costituzionale sulla legge statutaria, il Presidente della
Giunta regionale dà notizia dell’avvenuta proposizione del
ricorso del Governo mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.
2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di
tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2 è sospeso e, sino alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed
operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.
3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo,
il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2 riprende nuovamente a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte
le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed
il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.
4. Nel caso in cui la legge statutaria venga dichiarata parzialmente o
totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le
operazioni referendarie eventualmente compiute sulla legge oggetto della
sentenza perdono efficacia.
CAPO VI – Disposizioni
finanziarie e finali
Art. 20 - Copertura
finanziaria.
1. Le spese per lo svolgimento del referendum disciplinato dalla presente
legge sono a carico della Regione.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa
fronte con le somme annualmente iscritte sull’u.p.b.
“Consultazioni elettorali (U0004)” dello stato di previsione
della spesa del bilancio.
Art. 21 – Rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 12 gennaio
1973, n. 1 e successive modificazioni.
SOMMARIO
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