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Contenuti: Legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 (BUR n. 106/2003)

Legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 (BUR n. 106/2003) [sommario] [RTF]

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI DI APPROVAZIONE O DI MODIFICA DELLO STATUTO REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge disciplina le procedure di svolgimento del referendum, previsto dall’articolo 123 della Costituzione, sulla legge di approvazione o di modifica dello Statuto della Regione, di seguito denominata legge statutaria.
Art. 2 – Pubblicazione della legge statutaria ai fini della richiesta di referendum.
1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale il testo della legge statutaria approvata ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione entro cinque giorni dalla data della deliberazione del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla immediata pubblicazione della legge statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza formula di promulgazione e senza numerazione con l’intestazione: “Testo di legge statutaria approvata in seconda votazione a norma dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione”, seguita dal titolo e dal testo della legge, con l’indicazione della data della seconda approvazione e con l’espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare, a norma dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione e, della presente legge.
3. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorre dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 2.
Art. 3 - Promulgazione della legge statutaria in caso di mancata richiesta di referendum.
1. Qualora nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 2, comma 3, non vengano presentate richieste di referendum e, non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, il Presidente della Giunta regionale promulga la legge statutaria con la formula seguente: “Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga le seguente legge statutaria: (testo della legge). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta”.
Art. 4 – Richiesta di referendum.
1. La richiesta di referendum di cui all’articolo 1 deve contenere la citazione della legge statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data e il numero del Bollettino Ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.
2. Il quesito da sottoporre al referendum consiste nella formula seguente: “Approvate il testo della legge statutaria concernente ...(titolo della legge), approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno ...... e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta n..... del ......?”.
3. Il quesito non è corredato di alcun altro elemento di illustrazione.

CAPO II – Richiesta di referendum presentata da un cinquantesimo degli elettori della Regione

Art. 5 - Iniziativa referendaria da parte degli elettori.
1. Gli elettori che intendono esercitare l’iniziativa referendaria di cui all’articolo 1 rappresentati da un presentatore ufficiale e dai suoi sostituti, in numero da tre a cinque, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori medesimi.
2. Il Presidente della Giunta regionale dà immediata comunicazione di ciascuna iniziativa al Presidente del Consiglio regionale e ne dà altresì annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione; l’annuncio riporta le indicazioni stabilite dall’articolo 4.
Art. 6 - Fogli per la raccolta delle firme degli elettori.
1. La raccolta delle firme degli elettori della Regione è effettuata su fogli, datati e vidimati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, contenenti all’inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum, con le indicazioni stabilite dall’articolo 4; ciascun foglio riporta, altresì, le generalità del presentatore ufficiale e dei suoi sostituti.
Art. 7 - Autenticazione delle firme.
1. Per l’autenticazione delle firme degli elettori della Regione che appoggiano la richiesta di referendum si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali” e successive modificazioni.
2. Al fine di determinare l’ammontare del cinquantesimo degli elettori necessario per l’iniziativa referendaria di cui al presente Capo, si tiene conto del numero degli elettori, quale accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica.
3. Le spese sostenute per l’autenticazione del numero minimo di firme necessarie per la richiesta di referendum sono rimborsate dalla Regione ai promotori, qualora sia riconosciuta la regolarità e ritualità della richiesta stessa, purché ne venga fatta apposita e formale richiesta, debitamente documentata, entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all’articolo 9, comma 2.
Art. 8 - Deposito delle firme.
1. Il presentatore ufficiale o un suo sostituto curano il deposito presso la competente struttura della Giunta regionale di tutti i fogli contenenti le firme degli elettori che appoggiano la richiesta di referendum, con allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l’iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi.
2. I promotori dichiarano al responsabile della competente struttura della Giunta regionale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
3. Il responsabile della competente struttura della Giunta regionale redige in duplice originale processo verbale di deposito, attestante il giorno e l’ora del deposito della richiesta di referendum; un originale è allegato alla richiesta, l’altro viene consegnato ai presentatori a prova dell’avvenuto deposito.
Art. 9 - Controllo di regolarità della richiesta di referendum.
1. Il controllo della regolarità della richiesta di referendum è effettuato dalla Commissione regionale per il referendum di cui all’articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , e successive modificazioni.
2. La decisione della Commissione regionale per il referendum è comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio regionale, che ne informa il Consiglio regionale, e al Presidente della Giunta regionale, il quale ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché al presentatore ufficiale e ai suoi sostituti.
Art. 10 – Esito negativo della verifica. Promulgazione della legge statutaria.
1. Se la Commissione regionale per il referendum dichiara l’irregolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Regione, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione e non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, promulga la legge con la seguente formula: “il Consiglio regionale ha approvato: la richiesta di referendum presentata in data ...... è stata dichiarata irregolare dalla Commissione regionale per il referendum pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. ..... del ....; sono decorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria: (testo della legge). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta”.
Art. 11 – Esito positivo della verifica. Indizione del referendum.
1. Se la Commissione regionale per il referendum dichiara la regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 9 comma 2, provvede ad indire il referendum con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.
3. Il decreto di indizione viene immediatamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Del decreto viene, altresì, data notizia mediante manifesti da affiggersi, a cura dei sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione; i manifesti debbono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto di indizione.

CAPO III – Richiesta di referendum presentata da un quinto dei consiglieri regionali

Art. 12 - Richiesta di referendum da parte dei consiglieri regionali.
1. Qualora la richiesta di referendum statutario sia effettuata dai consiglieri regionali, in numero non inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato, il quale attesta al tempo stesso che i richiedenti sono consiglieri in carica. Non è richiesta alcuna altra documentazione.
2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Un funzionario del Consiglio regionale delegato dal Presidente dà atto del deposito mediante processo verbale.
4. La richiesta di referendum con allegato un originale del verbale di deposito viene inviata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale il quale ne dà annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione; l'annuncio riporta le indicazioni stabilite dall'articolo 4.
5. Il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 4 provvede ad indire il referendum ai sensi dell’articolo 11.

CAPO IV – Svolgimento del referendum

Art. 13 - Votazione.
1. La votazione per il referendum si svolge in una sola giornata.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con il decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue del medesimo giorno.
Art. 14 - Schede referendarie.
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione del referendum previsto dall’articolo 138 della Costituzione.
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte poste alla scelta dell’elettore: "Sì all’approvazione" - "No all’approvazione".
3. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
Art. 15 - Partecipazione alle operazioni di voto, di scrutinio e di controllo successivo delle votazioni da parte dei rappresentanti dei gruppi politici e dei promotori.
1. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell’ufficio centrale per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano:
a) un rappresentante di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale;
b) un rappresentante dei promotori del referendum, indicato dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, con dichiarazione autenticata a norma di quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni.
Art. 16 – Svolgimento del referendum e operazioni di scrutinio.
1. Per lo svolgimento del referendum e per tutte le operazioni elettorali non specificamente disciplinate dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, commi 2 ter e 2 quater, 17, 19 e 20, con esclusione dell’ultimo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni.
Art. 17 - Promulgazione della legge statutaria a seguito del referendum.
1. Se le risposte “Sì all’approvazione” costituiscono la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito procede alla promulgazione della legge statutaria con la seguente formula:
"Il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei propri componenti ha approvato;
il referendum indetto in data ... ha dato esito favorevole;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria:
(Testo della legge).
(La presente legge sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.)".
Art. 18 – Esito negativo del referendum.
1. Se le risposte “No all’approvazione” costituiscono la maggioranza dei voti validi o sono in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta “Sì all’approvazione”, la legge statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La legge statutaria non approvata decade.

CAPO V – Promozione della questione di legittimità costituzionale

Art. 19 - Effetti dell’impugnazione della legge statutaria dinanzi alla Corte costituzionale.
1. Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale sulla legge statutaria, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell’avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.
2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2 è sospeso e, sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale, è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.
3. Nel caso in cui la Corte costituzionale rigetti il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2 riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte stessa. In tale caso tutte le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.
4. Nel caso in cui la legge statutaria venga dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla legge oggetto della sentenza perdono efficacia.

CAPO VI – Disposizioni finanziarie e finali

Art. 20 - Copertura finanziaria.
1. Le spese per lo svolgimento del referendum disciplinato dalla presente legge sono a carico della Regione.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le somme annualmente iscritte sull’u.p.b. “Consultazioni elettorali (U0004)” dello stato di previsione della spesa del bilancio.
Art. 21 – Rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni.




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