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Contenuti:
Legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 (BUR n. 111/2003)
Legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 (BUR n. 111/2003) [sommario] [RTF]
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA SOCIETÀ VENETO NANOTECH
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (SCPA) (1)
Art. 1 – Partecipazione alla
società consortile “Veneto Nanotech SCPA”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla società
consortile per azioni denominata “Veneto Nanotech SCPA” avente
ad oggetto l’istituzione di una organizzazione comune fra i
partecipanti finalizzata al coordinamento, alla promozione e allo
svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle
nanotecnologie e delle attività connesse e funzionali alle
applicazioni industriali di tali tecnologie.
Art. 2 – Modalità di
partecipazione
1. La partecipazione della Regione alla
società di cui all’articolo 1 è subordinata alla condizione
che:
a) la sottoscrizione del capitale non superi il limite di euro
330.000,00;( 2)
b) la responsabilità della Regione sia limitata al solo capitale
sottoscritto;
c) non sia prevista l’istituzione di un fondo consortile ai sensi
degli articoli 2614 e 2615 c.c.;
d) non sia previsto l’obbligo di versare contributi annuali o
straordinari ai sensi dell’articolo 2615 ter c.c.;
e) sia riconosciuto alla Regione il diritto di recedere dalla società,
previa comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, in caso di
giustificato motivo connesso al mutamento dell'oggetto sociale e nei casi
espressamente stabiliti da leggi o regolamenti che ne disciplinano la
partecipazione ad associazioni, consorzi e società;
f) sia riservata alla Regione, ai sensi dell’articolo 2458 c.c., la
nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione nonché
la designazione di almeno un componente effettivo del collegio sindacale;
g) il consigliere nominato dalla Regione sia anche componente del comitato
esecutivo;
h) non sia prevista la possibilità, in caso di riduzione del capitale
sociale deliberata dall’assemblea, di assegnare alla Regione
attività sociali o azioni o quote di altre società partecipate
dalla “Veneto Nanotech SCPA”;
i) la sottoscrizione di azioni della società da parte di nuovi soci
sia condizionata alla preventiva sottoscrizione e accettazione di eventuali
accordi parasociali.
Art. 2 bis – Spese
generali di funzionamento.
1. La Giunta regionale determina annualmente il concorso alle spese
generali di funzionamento della società, previa acquisizione di una
relazione programmatica per l’anno di riferimento (upb U0227
“Attività a favore dello sviluppo economico e
dell’innovazione”). ( 3)
Art. 3 – Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2003, si fa fronte
mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’u.p.b. U0062
“Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione” che vengono
incrementate, in termini di competenza e cassa, di euro 30.000,00, mediante
riduzione di pari importo dell’u.p.b. U0076 “Interventi di
qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e
degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” del bilancio
di previsione 2003.
Art. 4 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Vedi anche l’articolo 9
comma 1 legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 9 che dispone “1. La Giunta
regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di ricerca
nei settori delle nanotecnologie e dell’alta innovazione tecnologica,
previsti da accordi di programmazione negoziata ed attuati da soggetti
pubblici o organismi partecipati in forma maggioritaria da enti
pubblici.”.
( 2) Importo così determinato
da comma 3 art. 5 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 che
ha aumentato il precedente importo di euro 30.000,00 di euro 300.000,00.
( 3) Articolo inserito da comma 1
art. 8 legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
SOMMARIO
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