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Contenuti:
Legge regionale 20 novembre 2003, n. 33 (BUR n. 111/2003)
Legge regionale 20 novembre 2003, n. 33 (BUR n. 111/2003) [sommario] [RTF]
INDENNITÀ REGIONALE DI ANTICIPAZIONE DELL’INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI
Art. 1 – Finalità.
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e tutela i
diritti degli invalidi civili anche mediante l'erogazione di indennità
regionali di invalidità ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 settembre
2000, n. 19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”.
Art. 2 - Soggetti beneficiari.
1. Hanno diritto ai benefici previsti dalla presente legge coloro che,
avendo presentato richiesta, ai sensi della vigente normativa, per
l'erogazione delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili,
abbiano ottenuto da parte della Commissione medica di prima istanza,
operante presso l'unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza, il
riconoscimento dell'invalidità civile e la successiva conferma della
stessa da parte della Commissione periferica del Ministero del Tesoro.
Art. 3 - Provvidenze
economiche.
1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto ad una somma, a titolo di
anticipazione del beneficio, non inferiore all’ottanta per cento
dell’indennità di accompagnamento erogabile dall’Istituto
nazionale per la previdenza sociale (INPS).
2. Le modalità e le procedure per l'erogazione delle provvidenze
economiche di cui al comma 1 vengono stabilite dalla Giunta regionale
sentita la competente Commissione consiliare.
3. Il beneficio economico di cui al comma 1 non è cumulabile con
l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS.
Art. 4 - Restituzione somme
anticipate.
1. La Giunta regionale provvede a stipulare apposito accordo con l'INPS per
la restituzione, da parte di quest'ultimo, delle somme già erogate
dalla Regione ai soggetti di cui all'articolo 2, con le modalità di
cui all’articolo 3.
2. Nelle more della stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 o nel caso
in cui questo non venga concluso, l'onere di restituire alla Regione le
somme già erogate è in capo al soggetto beneficiario.
3. Il momento a partire dal quale vengono calcolate le somme da restituire
è quello in cui matura il diritto del beneficiario ad ottenere
l'indennità di accompagnamento, indipendentemente dal momento in cui
viene effettivamente erogata dall'INPS.
4. Il momento a partire dal quale deve essere effettuata la restituzione di
quanto percepito dalla Regione coincide con quello in cui viene
effettivamente percepito dall'interessato l'indennità erogata
dall'INPS.
Art.
5 - Costituzione fondi presso le ULSS con sede nel capoluogo di
provincia.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, ogni ULSS con sede nel
capoluogo di provincia provvede a costituire un apposito fondo, mediante la
stipulazione di un apposito contratto con la propria tesoreria o con
primario istituto di credito operante con finalità etiche nel
territorio della Regione.
2. Gli aventi diritto di cui all'articolo 2 riscuotono quanto di loro
spettanza presso la sede della banca tesoriera dell’ULSS
territorialmente competente o agli sportelli dell'istituto di credito
individuato ai sensi del comma 1.
Art.
6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della
presente legge, quantificabili in euro 1.500.000,00 e decorrenti
dall’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate
sull’u.p.b. U152 “Servizio a favore delle persone disabili,
adulte e anziane”, iscritta nello stato di previsione della spesa di
bilancio pluriennale 2003-2005.
SOMMARIO
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