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Contenuti:
Legge regionale 20 novembre 2003, n. 34 (BUR n. 111/2003)
Legge regionale 20 novembre 2003, n. 34 (BUR n. 111/2003) [sommario] [RTF]
NORME
IN FAVORE DEI SOGGETTI STOMIZZATI DELLA REGIONE VENETO
Art. 1 - Finalità
1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità di
intervento dei servizi che la Regione del Veneto mette in atto in favore
dei soggetti affetti da incontinenza urinaria o fecale e dei soggetti
portatori di stomie.
Art. 2 – Destinatari degli
interventi
1. Sono destinatari degli interventi di cui all’articolo 1:
a) coloro che soffrono di incontinenza urinaria grave;
b) coloro che soffrono di incontinenza urinaria e/o fecale congenita o che,
a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento
provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e
l’esterno, attraverso il confezionamento di uno o più stomi
cutanei.
2. A seconda dell’organo cavo interessato alla stomizzazione si
distinguono:
a) i soggetti portatori di urostomie: nefrostomie, ureterostomie,
ureteroileocutaneostomie o cistostomie;
b) i soggetti portatori di stomia intestinale (ileo o colostomia).
3. Sono equiparati ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 i soggetti portatori
di tracheostomie per lo specifico fabbisogno sanitario e assistenziale.
Art. 3 – Modalità di
erogazione degli interventi
1. Le aziende ULSS assicurano, ai soggetti di cui all’articolo 2, a
titolo gratuito, gli interventi preventivi, curativi, assistenziali e
riabilitativi necessari e connessi alla loro patologia ed invalidità.
Art. 4 - Interventi
1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme, gli interventi che
la Regione del Veneto, attraverso le aziende ULSS, assicura agli
incontinenti gravi e stomizzati e che rientrano nei livelli essenziali di
assistenza sono:
a) la fornitura di presidi sanitari in regime di libera scelta, utili per
garantire la funzionalità e migliorare la condizione di vita dei
pazienti, riferita anche alla qualità della vita di relazione;
b) gli interventi di riabilitazione funzionale;
c) gli interventi di riabilitazione psichica e sostegno psicologico, specie
nelle prime fasi della nuova condizione post-chirurgica;
d) gli interventi di insegnamento ai pazienti delle pratiche necessarie per
il mantenimento dell’igiene delle incontinenze;
e) l’informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i
presidi necessari e sulle modalità per ottenerli in tempi rapidi e a
titolo gratuito, dalle competenti aziende ULSS;
f) l’assistenza burocratica per il rapido disbrigo delle pratiche
relative alle richieste dei presidi di cui alla lettera a);
g) il rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini
assistenziali, riabilitativi e previdenziali;
h) il controllo periodico della funzionalità e della condizione della
stomia e dell’incontinenza urinaria, con particolare riferimento alla
qualità dei presidi utilizzati e alle tipologie di riabilitazione
attuate, prestando la massima attenzione al rapporto
costo/beneficio/qualità;
i) gli interventi di assistenza socio-sanitaria a domicilio, nei luoghi di
lavoro, nelle scuole di ogni ordine e grado e in particolare, qualora
ricorrano le necessarie condizioni, nel caso di bambini stomizzati, con
atresie ano-rettali o che necessitano di cateterismo intermittente;
l) gli interventi di assistenza domiciliare da parte di personale
infermieristico specializzato, in particolare per i soggetti anziani o non
autosufficienti e per i soggetti in età pediatrica.
Art. 5 – Servizio
riabilitativo
1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all’articolo 4, in
ogni azienda ULSS e comunque nelle aziende ULSS ove esistono centri
chirurgici che trattano tali patologie, è istituito un servizio
riabilitativo dell’incontinenza che si avvale di personale medico ed
infermieristico, specializzato in stomaterapia (stomaterapista) ed
incontinenza urinaria (uroriabilitatore), al fine di fronteggiare tutti i
problemi dell’incontinenza uro-fecale, temporanea o permanente.
2. I servizi di cui al comma 1 possono avvalersi della consulenza e della
cooperazione del centro di riferimento regionale, che ha inoltre il compito
di formulare appositi protocolli per garantire la continuità
assistenziale ai pazienti, dall’ospedale ai servizi territoriali.
Art. 6 – Rapporti con le
associazioni
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 4 le
aziende ULSS e la Regione si avvalgono della collaborazione delle
associazione dei malati stomizzati ed incontinenti. In Particolare, la
Regione deve acquisire il parere delle associazioni sugli atti e
provvedimenti che riguardano l'organizzazione dei servizi, le modalità
di distribuzione degli ausili, presidi e protesi, nonché la
semplificazione delle procedure burocratiche nel rapporto fra i cittadini e
la struttura sanitaria. Le associazioni possono intrattenere rapporti di
collaborazione con le aziende ULSS per la formazione e l’informazione
dei malati e delle loro famiglie, al fine di limitare pericolose situazioni
di isolamento e per monitorare l’attività dei servizi di
riabilitazione.
Art. 7 – Atti
attuativi
1. Con appositi atti da emanare entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le
associazione dei malati stomizzati ed incontinenti definisce:
a) i presidi sanitari da fornire ai soggetti portatori di incontinenza
urinaria e stomie, ed il quantitativo mensile di materiale da garantire;
b) le prestazioni professionali, psicologiche, mediche ed infermieristiche
che devono essere assicurate ai pazienti;
c) la dotazione minima di idonee attrezzature che vanno predisposte nei
locali e servizi pubblici, per far fronte alle esigenze igieniche,
sanitarie sociali e di relazione dei portatori di stomie;
d) l’organizzazione della rete regionale dei centri abilitati alla
riabilitazione e la relativa dotazione organica;
e) i criteri omogenei da adottare sul territorio regionale per il
riconoscimento dell’invalidità civile.
2. La Giunta regionale acquisisce il parere della competente Commissione
consiliare sugli atti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.
Art. 8 - Personale
1. Gli infermieri professionali stomaterapisti, adeguatamente formati a
seguito di appositi corsi, frequentati presso le Università o altri
enti accreditati, hanno titolo ad operare all’interno dei servizi
riabilitativi per stomatizzati previsti dalla presente legge.
Art. 9 - Nomenclatore tariffario
delle protesi e degli ausili
1. Il Nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili è
l’unico riferimento nella Regione per gli stomizzati e gli
incontinenti.
2. Gli incontinenti gravi e gli stomizzati che hanno documentate
necessità fisiologiche e di relazione, possono ottenere dalle aziende
ULSS ausili e protesi integrativi, purché prescritti da uno
specialista chirurgo, urologo o geriatra, nonché protesi fonatorie,
cannule, purché prescritte da uno specialista otorinolaringoiatra in
servizio presso le aziende ULSS. Le prescrizioni integrative hanno
validità annuale e possono essere rinnovate.
Art. 10 - Informazione
1. La Regione, in collaborazione anche con le associazione dei malati
stomizzati ed incontinenti organizza ogni anno apposite campagne di
sensibilizzazione per la prevenzione dei carcinomi dell’apparato
gastroenterico e respiratorio, mediante screening sulla popolazione a
rischio.
Art. 11 – Norma
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 50.000 per ciascuno degli esercizi 2003-2005,
necessari per l’istituzione del centro di riferimento regionale di
cui all’articolo 5, si provvede con le risorse dell’u.p.b.
U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”, incrementate di
euro 50.000 riducendo di pari importo la dotazione dell’u.p.b. U0152
“Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane” per
competenza e cassa per l’esercizio 2003 e per sola competenza per gli
esercizi 2004-2005.
2. Il Piano sanitario regionale quantificherà, nell’ambito delle
disponibilità delle risorse allocate nell’u.p.b. U0140
“Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di
previsione 2003 e pluriennale 2003-2005, gli oneri per i livelli aggiuntivi
di assistenza derivanti dall’applicazione della presente legge.
SOMMARIO
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