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Contenuti:
Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 39 (BUR n. 117/2003)
Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 39 (BUR n. 117/2003) [sommario] [RTF]
CENTRO DI PRODUZIONE VENETO
Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari, favorisce
lo sviluppo e la qualificazione delle professioni del mondo dello
spettacolo, promuove e sostiene la valorizzazione, il potenziamento e lo
sviluppo delle attività cinematografiche, televisive, musicali e
discografiche incentivando l’interazione fra i soggetti pubblici e
privati attivi nel settore, favorendo l’innovazione, la ricerca, la
sperimentazione, specie in settori tecnologicamente avanzati, attraverso la
realizzazione di un centro di produzione internazionale denominato Centro
di produzione Veneto.
Art. 2 - Centro di Produzione
Veneto.
1. Il Centro di produzione Veneto costituisce lo strumento per favorire ed
incentivare nella regione del Veneto la realizzazione di prodotti e servizi
legati, al cinema, alla televisione e alla musica.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Centro di produzione Veneto è
funzionale a:
a) favorire la realizzazione di spazi attrezzati per produzioni televisive,
cinematografiche e musicali;
b) incentivare l’attivazione di servizi tecnologici e accessori per
la post-produzione;
c) attrarre nel territorio regionale soggetti con rilevanti interessi
imprenditoriali, tecnologici e produttivi di beni e servizi di cui al comma
1;
d) promuovere lo sviluppo, l’interazione e il coordinamento nel
territorio regionale della rete delle attività produttive ed
imprenditoriali di cui al comma 1, già esistenti, anche attraverso
forme di convenzione;
e) promuovere la realizzazione di iniziative culturali e formative in
ambito artistico-artigianale, tecnologico e della post produzione.
Art. 3 – Studio di
fattibilità.
1. Per la realizzazione del Centro di produzione Veneto la Giunta regionale
è autorizzata ad acquisire uno studio di fattibilità mediante
procedure di gara ad evidenza pubblica.
2. Lo studio di cui al comma 1, dovrà in particolare:
a) individuare le ubicazioni ritenute più idonee, privilegiando le
aree industriali dismesse anche in rapporto ai collegamenti alla rete
viaria;
b) rilevare il potenziale produttivo esistente, le sue esigenze e le sue
prospettive;
c) prevedere un progetto preliminare indicante le caratteristiche
logistiche e dimensionali delle strutture funzionali al conseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 2;
d) individuare le modalità gestionali più idonee a garantire la
partecipazione degli operatori del settore attivi nella regione, dei
rappresentanti delle associazioni dei comuni, degli ambiti universitari e
dell’istruzione/formazione interessati;
e) individuare le risorse finanziarie pubbliche e private per la
realizzazione e gestione del centro di produzione di cui alla presente
legge.
3. Lo studio di fattibilità di cui ai commi 1 e 2 viene sottoposto
all’esame della competente commissione consiliare, che esprime
parere, sentiti gli operatori attivi nel settore, i rappresentanti delle
associazioni degli enti locali, i settori universitari e
dell’istruzione/formazione interessati.
Art. 4 – Promozione e
partecipazione della Regione al “Centro di produzione
Veneto”.
1. La Giunta regionale sulla base dello studio di cui all’articolo 3
e previo parere della competente Commissione consiliare, promuove per il
tramite della società Veneto Sviluppo S.p.A. la costituzione di
una società fra soggetti privati e pubblici da realizzarsi mediante
procedura concorsuale ad evidenza pubblica per la progettazione,
realizzazione e gestione del centro di produzione di cui all'articolo
1.
2. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1 deve
comunque avere carattere minoritario.
Art. 5 – Norma
finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono
quantificabili in complessivi euro 1.450.000,00, così ripartiti:
a) euro 125.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005,
relativi agli oneri di gestione della società di cui all'articolo 4;
b) euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, relativi alla
realizzazione dello studio di fattibilità di cui all'articolo 3;
c) euro 600.000,00 per l’esercizio finanziario 2004 ed euro
500.000,00 per l'esercizio finanziario 2005, relativi alla partecipazione
societaria di cui all'articolo 4.
2. Alle spese di natura corrente di cui al comma 1, lettera a) si fa fronte
mediante prelevamento dall'u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese
correnti”, partita n. 15 di euro 125.000,00 per sola competenza per
ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005 e contestuale aumento di
pari importo dell'u.p.b. U0166 “Promozione dello spettacolo”
del bilancio pluriennale 2003-2005.
3. Alle spese d'investimento di cui al comma 1, lettere b) e c) si fa
fronte mediante prelevamento dall'u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le
spese d'investimento”, partita n. 17 di euro 100.000,00 per
competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2003, di euro 600.000,00 per
sola competenza per l'esercizio finanziario 2004 e di euro 500.000,00 per
sola competenza per l'esercizio finanziario 2005, e contestuale aumento di
pari importo dell'u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed
edifici di culto” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale
2003-2005".
SOMMARIO
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