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Contenuti:
Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003)
Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003) [sommario] [RTF]
NUOVE
NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA (1)
TITOLO I – Disposizioni generali
CAPO I – Finalità e definizioni
Art. 1 –
Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere lo sviluppo economico e
sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell’ambiente e
la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e
di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la
qualità dei prodotti agricoli, disciplina gli interventi rivolti a:
a) promuovere l’ammodernamento delle imprese e l’innovazione
tecnologica del settore agricolo;
b) favorire il ricambio generazionale del settore agricolo;
c) sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione
delle produzioni agricole;
d) riconoscere e promuovere la multifunzionalità e pluriattività
dell’impresa agricola e lo sviluppo delle zone rurali, creando
opportunità di crescita, fonti di reddito e di occupazione
complementari per gli agricoltori e le loro famiglie;
e) sostenere le produzioni di qualità e quelle ottenute con metodi
ecocompatibili, anche mediante l’introduzione di sistemi di gestione
della qualità e la certificazione dei sistemi di produzione e di
trasformazione;
f) favorire lo sviluppo sostenibile mediante l'integrazione delle azioni
dirette alla crescita delle imprese con le azioni volte alla tutela
dell'ambiente e del consumatore;
g) promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale per la
sicurezza alimentare, tramite l’introduzione e l’attivazione di
adeguate procedure;
h) promuovere la costituzione di adeguate unità produttive,
favorendone l’accorpamento;
i) promuovere e sostenere il miglioramento dell’organizzazione
economica e della posizione contrattuale dei produttori agricoli anche
attraverso l’associazionismo e la cooperazione.
Art. 2 – Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) imprenditore agricolo: l’imprenditore che esercita le
attività previste dall’articolo 2135 del codice civile; si
considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e
i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività
di cui all’articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti
dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti
alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, come indicato
all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
b) imprenditore agricolo professionale:
1) per le persone fisiche, l’imprenditore che, in possesso di
conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole
di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità
di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo
di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il
cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;
2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui
statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle
attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano
in possesso dei seguenti requisiti:
2.1) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al
punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai
soci accomandatari;
2.2) nel caso di società di capitali o di società cooperative,
che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società
cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale di cui al punto 1);
3) per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone
montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della
Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti
al venticinque per cento. ( 2)
c) giovane imprenditore: l’imprenditore agricolo secondo la
definizione di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) 1698/2005;
( 3)
d) impresa di trasformazione e commercializzazione: l’impresa che
svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, di cui all’allegato I al trattato istitutivo della
Comunità europea, purchè il prodotto ottenuto rientri tra i
prodotti agricoli di cui all'allegato stesso, ad esclusione dei prodotti
della pesca; ( 4)
e) imprese gestite direttamente dai produttori agricoli:
e.1) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano
prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
e.2) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute;
e.3) le società di capitali che svolgono prevalentemente attività
agricola, in cui oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto
da imprenditori agricoli o dai soggetti di cui ai precedenti numeri della
presente lettera;
e.4) le società di persone in cui almeno la metà dei soci sia in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
f) zone montane: le zone come delimitate dal vigente Programma di sviluppo
rurale della Regione del Veneto;( 5)
g) banca: l’impresa autorizzata all’esercizio
dell’attività bancaria che ha sottoscritto con la Regione il
contratto di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e
assicurativa”.
2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli s’intendono i
prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad esclusione dei
prodotti della pesca rientranti nel campo di applicazione del regolamento
(CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura.
3. Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità
s’intendono:
a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine
(prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali
garantite (STG); ( 6)
b) quelle realizzate con metodi di produzione biologica;
c) omissis ( 7)
d) quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001,
n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari di qualità”.
e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo
o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa
comunitaria. ( 8)
TITOLO II – Programmazione
regionale
CAPO I – Metodo della
programmazione e procedure di valutazione
Art. 3 – Metodo della
programmazione.
1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi stabiliti dallo
Statuto regionale e dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione”, assume la programmazione
come metodo di intervento, determinandone gli obiettivi generali in armonia
con gli obiettivi e gli indirizzi comunitari e nazionali, individua gli
atti e gli strumenti della programmazione in materia di agricoltura e detta
la disciplina generale dei procedimenti amministrativi per la concessione
degli aiuti.
Art. 4 – Atti e strumenti
della programmazione.
1. In armonia con le linee fondamentali e le
strategie di sviluppo definite dal Programma regionale di sviluppo (PRS),
di cui all’ articolo 8
e seguenti della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ,
la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’approvazione del
PRS, adotta il "Piano del settore agricolo " (PSAGR) e lo presenta al
Consiglio per l’approvazione con deliberazione amministrativa e per
la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
2. Il piano di cui al comma 1 individua gli obiettivi specifici e gli
strumenti da adottare, nonché i fabbisogni di risorse, raccordandosi
con la programmazione nazionale e comunitaria ed è attuato attraverso
il Piano di attuazione e spesa (PAS) che, previa ricognizione delle risorse
disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per
le relative azioni.
3. Il PSAGR rappresenta il documento di riferimento per la predisposizione
e approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale nonché di sviluppo rurale
previsto dall’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n.
499 “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale” e della programmazione
negoziata di cui all’articolo 2, commi 203 – 210, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”.
4. Nelle more dell’approvazione del programma e dei piani di cui ai
precedenti commi, la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti
dalla presente legge.
Art. 5 –
Concertazione.
1. La Regione attua la concertazione nel
settore agricolo con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le
parti economiche e sociali.
2. La concertazione con le parti economiche e sociali è attuata
mediante la consultazione del Comitato regionale per la concertazione in
agricoltura previsto dall’ articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
“Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” e successive
modificazioni.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento da approvare entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
individua forme e procedure per la concertazione con gli enti locali e le
autonomie funzionali.
Art. 6 – Monitoraggio e
valutazione.
1. La Giunta regionale garantisce il
monitoraggio e la valutazione dell’attuazione della presente legge,
definendo con proprio provvedimento specifici contenuti, modalità e
procedure, in conformità agli articoli dal 27 al 30 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 .
2. Le risultanze del processo di monitoraggio e valutazione, attuato ai
sensi del comma 1, vengono trasmesse al Consiglio regionale e al comitato
di concertazione in agricoltura previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 .
TITOLO III – Distretti rurali
e agroalimentari di qualità
CAPO I – Definizione ed ambiti
di operatività
Art. 7 – Distretti
rurali.
1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali
caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea
derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre
attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di
particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni
naturali e territoriali del distretto
Art. 8 – Distretti
agroalimentari di qualità.
1. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi
produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da
interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e delle
imprese di trasformazione e commercializzazione, nonché da una o
più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale oppure da produzioni tradizionali o
tipiche.
Art. 9 – Individuazione
dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare,
definisce criteri per l’individuazione e procedure per il
riconoscimento dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.
2. L’atto istitutivo del distretto deve contenere la individuazione
del nome dello stesso e del territorio cui si riferisce.
3. La Regione promuove l’avviamento di forme associative fra
produttori agricoli e alimentari, che concorrono alla produzione di
alimenti derivati da prodotti agricoli ottenuti nel territorio del
distretto.
4. I distretti rurali e agroalimentari di qualità di cui al comma 1
costituiscono ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo.
TITOLO IV – Sistema
informativo del settore primario
CAPO I – Disciplina del
sistema informativo
Art. 10 – Sistema
informativo del settore primario.
1. In connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di
cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 “Interventi a sostegno
dell’agricoltura” e con il Registro delle imprese tenuto dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Giunta
regionale attua il Sistema informativo del settore primario (SISP) quale
strumento di supporto all’attività amministrativa di settore,
nell’ambito del Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV).
Art. 11 – Costituzione e
articolazione del SISP.
1. La Regione, gli enti ed i soggetti ad ogni titolo coinvolti
dall'attuazione della presente legge concorrono alla costituzione del
sistema informativo del settore primario quale strumento di organizzazione
e snellimento dell’azione amministrativa, assicurando la
disponibilità ed il trasferimento telematico dei dati per un efficace
esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
2. Il SISP è costituito attraverso la riorganizzazione e
l’integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi
già esistenti, ivi compresa quella realizzata a seguito
dell’attuazione della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39
“Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari
regionali”.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di tenuta e aggiornamento
del SISP anche utilizzando i dati relativi ai soggetti pubblici e privati,
identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola,
attività di trasformazione e commercializzazione e attività di
pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con
l’amministrazione regionale e con i soggetti titolari di funzioni
attribuite ai sensi della presente legge.
4. Nell’ambito del SISP, la Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della
competente commissione consiliare, definisce le modalità di
costituzione e tenuta sia del fascicolo aziendale sia della carta
dell’agricoltore e del pescatore, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 recante norme per la istituzione
della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende
agricole; la formazione del fascicolo aziendale esime dalla presentazione
di ulteriore documentazione nel caso non siano intervenute modifiche.
Art. 12 – Accesso al
SISP.
1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di accesso alle
informazioni e ai servizi del SISP, da parte dei soggetti interessati o
loro delegati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni.
TITOLO V – Procedimenti
amministrativi
CAPO I – Criteri e
modalità per la concessione dei benefici
Art. 13 – Disposizioni attuative.
1. La disciplina dei procedimenti amministrativi relativa agli interventi
di sostegno alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione e
commercializzazione, ivi compresa la disciplina delle modalità di
erogazione dei contributi, dei termini di esecuzione delle opere, delle
variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento
dell’istruttoria e dei controlli nonché la individuazione delle
tipologie degli aiuti e delle cause di forza maggiore, sono definite
nell’ allegato A della
presente legge.
Art. 14 – Modifiche
dell’allegato A.
1. L’ allegato A della
presente legge può essere modificato con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 15 – Vincolo di
destinazione.
1. I beni oggetto di intervento pubblico
non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa
autorizzazione dell’amministrazione erogante, dalla destinazione
prevista e per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, a
pena di revoca del beneficio e comunque per un periodo non inferiore a
cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della
domanda. ( 9)
2. Sui beni immobili è iscritto il vincolo di destinazione; il vincolo
è trascritto presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico
dei beneficiari.
Art. 16 – Revoca dei
benefici e sanzioni.
1. Fatte salve le cause di forza maggiore, si procede alla revoca dei
benefici quando:
a) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini
previsti;
b) i beni e le opere oggetto d’intervento pubblico sono stati
alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito
dal provvedimento di concessione, senza giusta causa e autorizzazione
dell’amministrazione erogante;
c) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in
errore l'amministrazione che ha concesso i benefici.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la revoca comporta il recupero delle
somme indebitamente percepite, con l’interesse calcolato al tasso
legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, a
far valere dalla data di effettivo accredito delle somme e fino alla data
di restituzione. La revoca comporta altresì l’esclusione fino a
cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura.
3. Nel caso di aiuti concessi per unità di superficie o per animale
allevato, la riduzione del premio è determinata secondo le
modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 10 del regolamento
(CE) n. 2419/2001 della Commissione dell’11 dicembre 2001 che fissa
le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.
TITOLO VI – Aiuti agli
investimenti
CAPO I – Aiuti agli
investimenti nelle aziende agricole
Art. 17 – Investimenti
ammissibili e loro finalità.
1. Allo scopo di favorire il miglioramento
qualitativo e la riconversione delle produzioni alle esigenze di mercato,
la promozione di sistemi di sicurezza e di rintracciabilità delle
produzioni, la riduzione dei costi e il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro, la diversificazione delle produzioni e il risparmio
energetico, la promozione dell’agricoltura sostenibile e la tutela
dell’ambiente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, concede aiuti destinati alla realizzazione, al miglioramento e
all’ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali.
2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali
e dotazionali volti al miglioramento, all’ammodernamento e
all’innovazione tecnologica delle strutture e delle dotazioni:
- per la produzione primaria;
- per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
aziendali;
- mediante:
a) ammodernamento strutturale;
b) ammodernamento tecnologico;
c) ammodernamento organizzativo-strategico. ( 10)
3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:
a) gli investimenti che abbiano come conseguenza un aumento della
produzione superiore alle restrizioni o limitazioni stabilite dalle
organizzazioni comuni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto
finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
b) gli aiuti limitati a specifici prodotti agricoli;
c) i drenaggi, gli impianti e le opere per l’irrigazione che non
permettano di ridurre di almeno il venticinque per cento il precedente
consumo d’acqua;
d) le spese per l’acquisto di terreno e di diritti di produzione
agricola;
e) le spese per l’acquisto di animali, piante annuali e loro messa a
dimora;
f) i semplici investimenti di sostituzione;
g) gli impianti e le attrezzature usate. ( 11)
3 bis omissis ( 12)
3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria,
possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto
dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre
2006. ( 13)
3 quater. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, possono essere
concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo
15 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008; sono ammissibili i
costi per gli investimenti materiali e immateriali. ( 14)
Art. 17 bis - Investimenti
aziendali specifici.
1. Per gli scopi di cui al presente
Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti
destinati:
a) all’introduzione di sistemi volti al risparmio energetico;
b) alla produzione di energia da fonti rinnovabili per uso esclusivo
aziendale;
c) all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità.
( 15)
Art. 18 –
Beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2 le cui aziende agricole presentano
requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle
produzioni sul mercato e rispettano le norme comunitarie applicabili agli
specifici investimenti in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.
( 16) I requisiti sono
verificati dal soggetto che concede il beneficio. ( 17)
Art. 19 – Limiti di
aiuto.
1. Il limite massimo di aiuto è pari
al trenta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente
Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al quarantacinque
per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque
anni dall’insediamento i limiti di cui al comma 1, possono essere
elevati rispettivamente al quaranta per cento e, per le zone montane di cui
al comma 1, al cinquantacinque per cento.
3. L’aiuto massimo è comunque limitato al trenta per cento della
spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nelle aziende agricole che
riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
agricoli.
4. Per le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane di cui al
comma 1, il limite massimo di aiuto di cui al comma 3 è pari al
quaranta per cento. ( 18)
4 bis. L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa
non può superare i limiti previsti dal regolamento (CE) 1857/2006,
articolo 4, paragrafo 9. ( 19)
Art. 20 –
Priorità.
1. Nella concessione dei benefici di cui
all’articolo 17 è accordata priorità alle imprese condotte
da imprenditori agricoli professionali, con preferenza per le imprese
condotte da giovani imprenditori. ( 20)
2. Le priorità di cui al comma 1 possono essere integrate da altre
priorità quali:
a) le produzioni di qualità;
b) il risparmio energetico; ( 21)
b bis) la difesa dell’ambiente; ( 22)
c) la natura e grado di innovazione degli investimenti.
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente capo nelle
aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai
sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005, ( 23) viene istituito uno specifico
fondo, alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio
regionale.
3 bis. Le priorità di cui al presente articolo non si applicano agli
interventi finanziati con i fondi di rotazione istituiti con la presente
legge. ( 24)
CAPO II – Aiuti per la
formazione e l’aggiornamento professionale in materia di sicurezza
alimentare
Art. 21 – Investimenti
ammissibili e finalità.
1. La Giunta regionale, al fine di determinare le condizioni per consentire
l’applicazione delle disposizioni comunitarie dettate dal regolamento
(CE) 178/2002 del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e
i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel
campo della sicurezza alimentare, concede contributi per iniziative di
formazione e aggiornamento professionale degli addetti al settore agricolo.
2. Sono ammissibili agli aiuti le spese inerenti l’organizzazione e
la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
Art. 22 –
Beneficiari.
1. Possono partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui
all’articolo 21 gli imprenditori agricoli, i coadiuvanti e i
dipendenti di imprese agricole.
Art. 23 – Disposizioni
attuative.
1. L’attività di formazione e aggiornamento professionale di cui
al presente capo viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 ,
recante norme in materia di ordinamento del sistema di formazione
professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro e della
legge regionale 9
agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli
organismi di formazione accreditati”.
CAPO III – Aiuti agli
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione
dei prodotti agricoli
Art. 24 – Investimenti
ammissibili e finalità.
1. Al fine di accrescere e qualificare
l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti
agricoli di cui all’allegato I del trattato istitutivo della
Comunità europea, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e
commercializzazione diretti a migliorare il rendimento globale
dell’impresa, ( 25) ad
accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della
qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla stabilizzazione
e incremento dei livelli occupazionali.
2. Gli investimenti ammissibili agli aiuti sono in particolare quelli
destinati a:
a) tutela dell'ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da
reflui di lavorazione;
b) ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per la
conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
c) acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per
innovazioni di processo e di prodotto;
d) acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione del
processo di lavorazione;
e) miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di
sicurezza;
f) acquisizione di aziende, impianti e loro pertinenze, escluso l'acquisto
di terreni;
g) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti;
h) adeguamento degli impianti per l’introduzione di sistemi di
controllo e gestione della qualità e della tracciabilità dei
prodotti.
2 bis. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere
concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall’articolo
15 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali.
( 26)
3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al presente articolo gli
investimenti che hanno come obiettivo un aumento della produzione di
prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti,
nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o
limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati
dalla Giunta regionale.
4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e
l’acquisto di macchine e attrezzature usate. ( 27)
5. Al fine della concessione degli aiuti, la priorità del
trasferimento ( 28) di un
adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli è assicurata
con la dimostrazione, da parte delle imprese di trasformazione e
commercializzazione, dell’adempimento degli obblighi derivanti dai
contratti stipulati, nel rispetto di eventuali accordi interprofessionali,
con gli imprenditori agricoli interessati alla produzione oggetto degli
investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di cooperative
agricole e loro consorzi, il rispetto della suddetta condizione è
assicurato mediante l’utilizzazione prevalente, nelle attività
di trasformazione e commercializzazione, dei prodotti conferiti dagli
imprenditori agricoli associati.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione della
condizione prevista al comma 5.
Art. 25 –
Beneficiari.
1. Possono beneficiare degli aiuti di cui
all'articolo 24 le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede
operativa nel territorio regionale che sostengono l’onere finanziario
degli investimenti. ( 29)
1 bis. L’aiuto è limitato alle microimprese e alle piccole e
medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003. ( 30)
1 ter. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in
difficoltà come stabilito dalla comunicazione della Commissione
europea 2004/C 244/02. ( 31)
Art. 26 – Limiti di
aiuto.
1. Il limite massimo di aiuto che può
essere accordato per gli investimenti di cui all’articolo 24 è
pari al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile. ( 32)
1 bis. Il limite massimo di cui al comma 1 è aumentato al quaranta per
cento per le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane come
delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del
Veneto, che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree.
( 33)
2. Il volume di spesa aziendale ammissibile ai benefici per un periodo
massimo di tre anni non può essere superiore a 2.500.000,00 euro,
salvo che per i progetti di particolare rilevanza economica per il
territorio regionale, approvati dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare che comunque non può essere
superiore a 12.500.000,00 euro. ( 34)
Art. 26 bis - Limiti di aiuto
alle imprese intermedie.
1. Possono beneficiare degli aiuti di
cui all’articolo 24 anche le imprese intermedie, previste dal
regolamento (CE) 1698/05, che occupano meno di 750 persone o il cui
fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.
2. Il limite massimo dell’aiuto che può essere accordato alle
imprese intermedie per gli investimenti previsti dall’articolo 24 non
può essere superiore al venti per cento della spesa ritenuta
ammissibile. ( 35)
Art. 27 –
Priorità.
1. Nella concessione dei benefici di cui
all’articolo 24 sono riconosciute, secondo l’ordine successivo
indicato, le seguenti priorità:
0a) iniziative in grado di garantire il trasferimento di un adeguato
vantaggio economico agli imprenditori agricoli produttori della materia
prima da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione;
( 36)
a) iniziative realizzate nell’ambito di operazioni di fusione o di
incorporazione tra imprese gestite direttamente dai produttori agricoli,
con sede operativa nel territorio regionale;
b) più elevato numero di produttori conferenti aventi qualifica di
imprenditore agricolo professionale; ( 37)
c) imprese che utilizzano prevalentemente prodotti derivanti da accordi di
filiera, di cui all'articolo 28;
d) realizzazione degli investimenti nelle zone montane come delimitate dal
vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto; ( 38)
e) investimenti atti ad adottare processi di tracciabilità;
f) più elevato numero di imprenditori agricoli con i quali l'impresa
stipula accordi di conferimento del prodotto;
g) produzioni di qualità;
h) tipologia e innovazione degli investimenti.
2. Le priorità di cui al comma 1 sono accordate in riferimento ai
settori produttivi e alla natura degli interventi.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
individua i settori produttivi e la natura degli interventi.
Art. 28 – Accordi di
filiera.
1. Ai fini della presente legge si definisce accordo di filiera
l’insieme di regole e operazioni di coltivazione, conferimento,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni oggetto
degli investimenti, concordate tra le parti e che concorrono alla
formazione e al trasferimento di un prodotto agricolo allo stato finale di
utilizzazione.
2. L’accordo di filiera viene stipulato fra imprese agricole e
imprese di trasformazione e commercializzazione e contiene:
a) l’impegno reciproco delle parti per la programmazione della
qualità delle produzioni e degli allevamenti;
b) la definizione di obiettivi e standard produttivi, metodologie
organizzative e procedure comuni;
c) i disciplinari di produzione, raccolta e cessione del prodotto
dall'impresa agricola all'impresa di trasformazione e commercializzazione;
d) l’impegno dei contraenti per almeno un triennio.
3. Per le imprese di trasformazione e commercializzazione gestite
direttamente dai produttori agricoli, lo specifico rapporto associativo
equivale all’accordo di filiera, purché lo statuto della
società preveda regole che assicurino il rispetto delle condizioni
previste dal presente articolo.
CAPO IV – Aiuti agli
investimenti per la diversificazione delle attività agricole
Art. 29 –
Diversificazione delle attività agricole.
1. Al fine di promuovere azioni di
diversificazione delle attività economiche e produttive delle imprese
agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, concede aiuti per investimenti aziendali a carattere
strutturale e dotazionale concernenti spese per la realizzazione,
l'acquisizione o l’adeguamento di beni immobili, l'acquisto di
macchine ed attrezzature e di strumenti e programmi informatici.
2. Gli investimenti di cui al presente articolo non concernono la
produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di
prodotti agricoli, compresi nell'allegato I del trattato istitutivo della
Comunità europea, ma sono destinati allo sviluppo di attività
diverse, quali in particolare le attività artigianali o di didattica
rurale.
3. Ai benefici di cui al presente capo non sono ammesse le attività di
agriturismo, così come definite dall’articolo 2 della legge regionale 18 aprile
1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio
dell’attività agrituristica”.
4. Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le
condizioni previste dal regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”),
pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10.
TITOLO VII – Aiuti
all’insediamento dei giovani agricoltori
CAPO I – Interventi per
l’insediamento dei giovani agricoltori
Art. 30 – Premio
all’insediamento dei giovani agricoltori.
1. Al fine di favorire il ricambio
generazionale la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, concede un premio massimo di 30.000,00 euro per il primo
insediamento dei giovani agricoltori.
2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 i giovani che:
a) hanno età inferiore a quaranta anni al momento della presentazione
della domanda;
b) si sono insediati, da meno di diciotto mesi prima della data in cui sia
adottata la singola decisione di concedere il sostegno, come titolari
dell’impresa agricola;
c) presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività
agricola.
3. Entro tre anni dall’insediamento, i beneficiari devono:
a) acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
b) acquisire conoscenze e competenze professionali adeguate.
4. L’erogazione del premio è subordinata alla realizzazione del
piano aziendale ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma
3; in alternativa il premio può essere erogato in via anticipata
previa stipula di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
5. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente
cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005,
non possono superare i massimali fissati nell’allegato al citato
regolamento, per la stessa tipologia di intervento. ( 39)
TITOLO VIII – Aiuti per la
ricomposizione fondiaria e l’acquisto di terreni agricoli
CAPO I – Tipologie di
intervento
Art. 31 – Interventi di
ricomposizione fondiaria.
1. Al fine di concorrere a determinare
condizioni di superamento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione
della proprietà fondiaria e contribuire allo sviluppo delle relative
aree, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
concede aiuti per interventi di ricomposizione fondiaria.
2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1, fino alla misura del
cento per cento della spesa ritenuta ammissibile:
a) la pianificazione e la gestione di piani di ricomposizione fondiaria
realizzati da enti pubblici o da consorzi di bonifica;
b) le spese tecniche, notarili, amministrative e di registrazione relative
alla permuta di particelle catastali sostenute dalle imprese agricole in
sede di attuazione dei piani di cui alla lettera a).
Art. 32 – Interventi di
ampliamento delle superfici aziendali. (40)
1. Al fine di concorrere al miglioramento delle caratteristiche strutturali
delle aziende agricole, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare,
concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali che
acquistano superfici agricole e forestali, per operazioni di formazione o
di arrotondamento della proprietà coltivatrice. ( 41)
2. Gli aiuti sono accordati sotto forma di contributi in conto interessi,
anche in forma attualizzata, su mutui per operazioni di credito fondiario
previste dal decreto legislativo n. 385 del 1993; il limite massimo è
fissato nella misura del sessanta per cento, e comunque non superiore a
cinque punti percentuali, del tasso EURIBOR trimestrale in vigore
all’atto della stipula del contratto e l’equivalente
sovvenzione in conto capitale non può eccedere i limiti di aiuto e i
volumi di spesa stabiliti all’ articolo 19.
3. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 il prezzo di compravendita
del terreno, le spese notarili, le tasse e le spese di registrazione.
4. Alla concessione degli aiuti di cui al presente articolo consegue un
vincolo di indivisibilità ragguagliato alla durata del mutuo di cui al
comma 2 che può essere revocato o trasferito nei seguenti casi:
a) i terreni siano inclusi in zone edificabili o abbiano comunque cambiato
la loro destinazione agricola per effetto di un piano regolatore approvato;
b) i beni siano stati dichiarati di pubblica utilità ai sensi e per
gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità”, ancorché si proceda alla cessione volontaria ai
sensi dell’articolo 10 del citato decreto;
c) i beni formino oggetto di permuta ed il vincolo di indivisibilità
sia trasferito sui beni acquisiti in permuta, semprechè la permuta
stessa riguardi una parte del terreno dell’azienda e sia necessaria a
migliorare l’accorpamento, la struttura e l’organicità dei
fondi, favorendo la ricomposizione fondiaria e permangano i requisiti di
idoneità.
Art. 33 – Interventi
cofinanziati dall’ISMEA. (42)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i compiti al
medesimo affidati in materia di organizzazione e svolgimento delle
operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 “ Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della
L. 15 marzo 1997, n. 59”.
2. La convenzione regola i rapporti fra la Regione e l’ISMEA e
stabilisce fra l’altro:
a) l’istituzione presso l’ISMEA di un fondo di rotazione per le
operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina
poste in essere dalle imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel
territorio regionale;
b) le modalità e le procedure per la dotazione finanziaria del fondo;
c) le procedure per la definizione del programma regionale di intervento in
relazione alle disponibilità finanziarie e alle priorità
operative o territoriali determinate dalla Regione;
d) le attività e le gestioni tecniche, finanziarie e amministrative di
competenza rispettivamente della Regione e dell’ISMEA nonché i
procedimenti di attuazione degli interventi.
3. Il fondo di rotazione, costituito ai sensi del comma 2, è
cofinanziato in uguale misura dalla Regione e dall’ISMEA ed è
altresì incrementato dalle somme resesi disponibili dalle quote annue
versate da imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio
regionale per le operazioni di miglioramento fondiario poste in essere ai
sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590 “Disposizioni per lo
sviluppo della proprietà coltivatrice”.
Art. 34 – Ricomposizione
fondiaria a mezzo affitto. (43)
1. Al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo
professionale che in questo modo amplia la propria base fondiaria, la
Giunta regionale può concedere un aiuto annuo per tutta la durata del
contratto, determinato nella misura massima del cinquanta per cento del
reddito dominicale del terreno affittato. ( 44)
2. Il contratto deve avere la forma scritta, data certa e una durata non
inferiore a nove anni.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare
definisce criteri e modalità di attuazione del presente articolo,
dando priorità ai proprietari che affittano a giovani imprenditori
agricoli.
TITOLO IX – Aiuti nel
settore ambientale e per la conservazione del paesaggio e del patrimonio
edilizio rurale
CAPO I – Aiuti nel settore
ambientale
Art. 35 – Interventi nel
settore agro-ambientale. (45)
1. Al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola
finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello
spazio naturale, la Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali e
gli enti parco, prevede, nell’ambito del Piano del settore agricolo
(PSAGR), un programma di interventi per la concessione agli imprenditori
agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o
l’introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per
metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo
sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai
contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.
2. Il programma di cui al comma 1 può comprendere una o più delle
seguenti azioni:
a) la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla attività
agricola e zootecnica oltre i limiti definiti dalla normativa comunitaria;
b) il miglioramento e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio
rurale diversi da quelli di cui agli articoli 38 e 39;
c) la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali;
d) la tutela della biodiversità degli ambienti rurali, diversa da
quella di cui all’articolo 69;
e) l’impianto, il ripristino e la conservazione di siepi, bande
boscate e boschetti;
f) la conservazione e il ripristino dei prati stabili di pianura e dei
prati e pascoli montani destinati all’allevamento di bovine;
( 46)
f bis) la realizzazione di impianti arborei a destinazione non alimentare.
( 47)
3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere aggiuntivi o
supplementari rispetto a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005.
( 48)
3 bis. L’intervento di conservazione e ripristino dei prati stabili
di pianura di cui al comma 2, lettera f), è attuato nelle aree
individuate dalla Giunta regionale , sentita la competente commissione
consiliare, al fine di assicurare una maggiore tutela delle risorse
idriche. ( 49)
4. Nelle more dell’approvazione del PSAGR, la Giunta regionale, anche
sulla base di proposte degli enti locali e degli enti parco, definisce dei
progetti pilota, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 36 – Fondo per il
finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale. (50)
1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di tutela e
valorizzazione dell’ambiente, anche prevenendo l’insorgere di
emergenze idrogeologiche e idrauliche, la Regione del Veneto riconosce e
incentiva il ruolo di presidio che può essere svolto dalle
attività produttive operanti sul territorio regionale, in quanto
aderenti a principi di compensazione ambientale.
2. La Regione del Veneto riconosce in particolare il ruolo delle imprese
agricole nella tutela del territorio, nella salvaguardia del suo equilibrio
ambientale, attesa la loro radicata presenza e diffusione sul territorio
regionale e il carattere sistematico e permanente dell’azione di
compensazione ambientale che ne può derivare.
3. Ai fini di cui al comma 1 e 2 è istituito il fondo regionale per il
finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale.
Art. 37 – Disposizioni
comuni. (51)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce procedure, modalità, criteri e livelli di aiuto per
finanziare le azioni del programma di interventi nel settore agroambientale
di cui all’articolo 35 e per il finanziamento di progetti di cui
all’articolo 36 che prevedono l’introduzione di pratiche o
metodologie di lavorazione aventi valenza di compensazione ambientale.
2. Nell’ambito dei progetti di cui all’articolo 36 è
accordata priorità a quelli a carattere intersettoriale.
CAPO II – Aiuti per la
conservazione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio
rurale
Art. 38 – Conservazione
del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico –
archeologico.
1. Al fine di migliorare e valorizzare il
patrimonio rurale e le caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,
la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede
aiuti per interventi di conservazione di elementi non produttivi delle
imprese agricole, quali manufatti di interesse storico o archeologico o
tradizionali aspetti del paesaggio agrario.
2. Possono accedere agli aiuti previsti al comma 1 gli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima
del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile; tale spesa può
comprendere un congruo compenso per il lavoro svolto
dall’imprenditore agricolo, dai suoi familiari o dai lavoratori
dipendenti, con un massimale annuo di 10.000,00 euro.
Art. 39 – Recupero del
patrimonio edilizio rurale.
1. Al fine di limitare il consumo di suolo
e di favorire il contenimento dei consumi energetici, la Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per il recupero
di fabbricati rurali tradizionali ( 52) .
2. Possono accedere agli aiuti di cui al comma 1:
a) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2, per interventi su
fabbricati rurali facenti parte dei fattori produttivi dell’impresa
agricola, purché l’intervento non comporti un aumento della
capacità produttiva dell’impresa;
b) ogni altra categoria di beneficiari, limitatamente a interventi
finalizzati al recupero di fabbricati rurali destinati a residenza del
beneficiario.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima
del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al
settantacinque per cento nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto
è elevabile fino al cento per cento delle spese aggiuntive derivanti
dagli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali
necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato.
( 53)
TITOLO X – Disposizioni per
la promozione della pluriattività
CAPO I – Sviluppo della
pluriattività nei comuni montani
Art. 40 – Tipologia
delle iniziative.
1. Gli imprenditori agricoli che conducono
imprese agricole ubicate nei comuni montani come individuati ai sensi della
legislazione regionale vigente, in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati,
impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui
all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando
esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori
relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, per
importi non superiori a 50.000,00 euro per anno. ( 54)
2. In particolare, gli interventi di cui al comma 1 consistono:
a) nell’ordinaria manutenzione delle opere idraulico-forestali, ivi
compresa la pulizia degli alvei dalla vegetazione ai fini di garantire la
sicurezza dei deflussi;
b) nel ripristino e nella riqualificazione dei corsi d'acqua ai fini della
tutela e valorizzazione della fauna ittica;
c) nel rimboschimento di terreni cespugliati, nel coniferamento di cedui e,
in generale, in lavori di ricostituzione dei boschi danneggiati da malattie
parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque
degradati;
d) in cure colturali economicamente non remunerative negli stadi iniziali
di sviluppo dei soprassuoli boscati, come gli sfollamenti e i diradamenti e
in altre cure di varia natura intese al miglioramento dei caratteri dei
soprassuoli, ivi compresa la conversione o trasformazione dei cedui in alto
fusto;
e) nell’ordinaria manutenzione di strade interpoderali e di strade
classificate forestali;
f) in miglioramenti ambientali e realizzazione di colture agricole a
perdere per fini faunistici;
g) nella conservazione e nel ripristino di aree agricole e pascolive a fini
paesaggistici;
h) nella infrastrutturazione delle aree agro-silvo-pastorali per agevolarne
l'uso sociale e ricreativo e nella relativa manutenzione;
i) nei lavori agricoli e forestali tra cui la raccolta dei prodotti
agricoli e il taglio del bosco.
3. Le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g)
e h), sono realizzate esclusivamente con riferimento ad aree
agro-silvo-pastorali di proprietà di enti pubblici e possono
riguardare anche aree di proprietà privata solo nella misura
necessaria ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza all'intervento
programmato.
4. Ai lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio
montano e ai soggetti di cui al comma 1 che conducono imprese ubicate nei
comuni montani si applicano rispettivamente le disposizioni di cui
all’articolo 17, commi 1 bis e 1 ter, della legge 31 gennaio 1994 n.
97” Nuove disposizioni per le zone montane”.
5. Le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli nonché le
associazioni, anche non riconosciute, che hanno come prevalente
finalità statutaria lo svolgimento di attività di produzione
agricola e di lavoro agricolo-forestale, con sede ed esercizio prevalente
delle loro attività nei comuni montani con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli
altri enti pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche
tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti
alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la
forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a
condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a
300.000,00 euro per anno. ( 55)
Art. 41 – Tutela dei
prodotti tipici delle zone di montagna.
1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale
dei territori montani, i prodotti protetti con denominazione di origine o
indicazione geografica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992 ed iscritti all'albo dei prodotti di montagna
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con
decreto ministeriale del 27 maggio 1998, in accoglimento della
raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3
settembre 2002, sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva
“prodotto nella montagna” seguita dall'indicazione geografica
del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane
interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni
montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di
trasformazione sia la provenienza della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione
aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di
tutela.
3. Ai sensi dell’articolo 85, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289
“Legge finanziaria 2003” e con riferimento alle strutture
artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici
situate in comuni montani, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, individua i requisiti strutturali minimi necessari
per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, salva
comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da
accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
4. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali
nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la
tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e
culturali locali e per la salvaguardia, l’incremento e la
valorizzazione della locale fauna selvatica, i comuni montani, singoli e
associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli
imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 14 del decreto
legislativo n. 228 del 2001.
5. Ai fini di cui all’articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 "Legge comunitaria 1999", nel territorio dei comuni montani
gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le
strutture ricettive con servizio di ristorazione possono essere considerati
consumatori finali.
CAPO II – Sviluppo della
pluriattività nelle altre zone del territorio regionale
Art. 42 – Tipologia
delle iniziative.
1. Gli imprenditori agricoli che conducono
imprese agricole ubicate in comuni diversi da quelli di cui al Capo I del
presente Titolo possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da
privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui
all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando
esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori per
il miglioramento del territorio agroforestale per importi non superiori a
50.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori individuali e di
300.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori in forma associata.
( 56)
CAPO III – Promozione della
pluriattività nel territorio regionale
Art. 43 – Contratti di
collaborazione e convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, cofinanzia i programmi predisposti dagli
enti locali finalizzati all’utilizzo da parte dei medesimi enti dei
servizi di gestione ambientale forniti dalle imprese agricole come definite
agli articoli 40 e 42 e sulla base di specifici contratti di collaborazione
e convenzioni stipulati ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto
legislativo n. 228 del 2001.
TITOLO XI – Organizzazioni
di produttori
CAPO I – Disciplina del
riconoscimento e tipologie di intervento
Art. 44 – Riconoscimento
delle organizzazioni di produttori (OP).
1. La Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102
“Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, riconosce le
organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti ivi stabiliti.
2. Per poter essere riconosciute, le organizzazioni di produttori devono
dimostrare di avere un numero minimo di produttori associati e un volume
minimo di produzione, conferita dai soci, commercializzata, espressa in
percentuale rispetto alla produzione lorda vendibile regionale determinata
dalla Giunta regionale o in valori assoluti in euro, definiti per ogni
settore, come stabilito dal decreto del ministro delle politiche agricole
agroalimentari e forestali n. 85 del 12 febbraio 2007, recante i requisiti
minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori.
3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, va considerato il valore,
minimo fra quello percentuale o assoluto stabiliti per ogni settore o
prodotto.
4. La Giunta regionale, ridetermina i valori delle produzioni lorde
vendibili regionali con cadenza almeno biennale.
5. Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori ai sensi del
presente articolo comporta la loro iscrizione nell’elenco regionale
di cui all’articolo 45.
6. Ai fini dell’articolo 3, comma 2, punto 3 del decreto legislativo
n. 102/2005 i soci produttori rendono disponibile almeno il settantacinque
per cento della produzione per cui aderiscono all’OP secondo le
seguenti modalità:
a) conferimento all’OP;
b) vendita diretta del socio, con espresso riferimento nelle fatture
all’attività di negoziazione contrattuale svolta dall’OP.
7. Ai fini della verifica del rispetto dell’ obbligo di cui al comma
6 viene escluso dal calcolo del settantacinque per cento il prodotto
autoconsumato o reimpiegato nelle attività dell’azienda del
socio produttore.
8. Il prodotto venduto direttamente dal socio nell’ambito
dell’attività di negoziazione contrattuale svolta dall’OP
non concorre alla determinazione della produzione commercializzata
dall’OP. ( 57)
Art. 45 – Elenco
regionale delle organizzazioni di produttori.
1. É istituito l’elenco regionale delle organizzazioni di
produttori riconosciute.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale disciplina le modalità e le procedure del
riconoscimento e detta le disposizioni per la tenuta dell’elenco.
Art. 46 – Controlli e
revoca del riconoscimento.
Art. 47 – Norme
transitorie per le associazioni dei produttori riconosciute.
1. Le associazioni dei produttori agricoli
già riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57
“Associazionismo dei produttori agricoli”, ai fini del
riconoscimento e dell’iscrizione all’elenco regionale di cui
all’articolo 45, devono, entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge:
a) adottare i provvedimenti necessari per la trasformazione in una delle
forme giuridiche previste all’articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo n. 228 del 2001;
b) adottare le modifiche statutarie di cui all’articolo 26, commi 3 e
4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 fatte salve le diverse condizioni
per il recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni di mercato;
( 59)
c) adeguarsi ai requisiti minimi previsti dall’articolo 44, commi 2,
3 e 4.
1 bis. omissis ( 60)
Art. 47 bis - Associazioni dei
produttori agricoli.
1. Le associazioni dei produttori agricoli di cui al comma 1
dell’articolo 47 che non abbiano richiesto il riconoscimento ai fini
dell’iscrizione nell’elenco regionale delle organizzazioni di
produttori e che si sono trasformate entro i termini previsti
dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102
“Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38” mantengono
l’iscrizione all’albo tenuto presso la Giunta regionale
già previsto dalla legge regionale 10 settembre 1981, n. 57
“Associazionismo dei produttori agricoli”, abrogata dal comma 1
dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
“Abrogazione di norme regionali del settore primario”, i cui
effetti permangono ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della
medesima legge
regionale 13 agosto 2004, n. 18 . ( 61)
Art. 48 – Aiuti di
avviamento e limiti di aiuto.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, concede aiuti per la costituzione e
l’avviamento delle organizzazioni di produttori nei settori per i
quali non sono previste forme analoghe di sostegno nell’ambito
dell’organizzazione comune di mercato.
2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 le spese per
l’affitto dei locali, per l’acquisto di attrezzature di
ufficio, compresi materiali e programmi informatici, le spese
amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e
amministrativi. ( 62)
3. Gli aiuti di avviamento sono concessi alle condizioni e secondo i
criteri previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
( 63)
4. Le organizzazioni dei produttori agricoli sono ammesse a nuovi aiuti di
avviamento di cui al comma 2 qualora soddisfino le seguenti condizioni:
a) ampliamento della propria base associativa mediante processi di fusione
per incorporazione di organizzazioni di produttori dello stesso settore, o
di altri settori; ( 64)
b) incremento di almeno il trenta per cento del valore di produzione
commercializzata, conferita dagli associati, calcolato sulla media del
valore di produzione commercializzata, conferita dagli associati nel
triennio antecedente l’incorporazione. ( 65)
5. In relazione alle spese reali di costituzione e di funzionamento
aggiuntive, i nuovi aiuti di avviamento sono concessi con le medesime
modalità di cui al comma 3. ( 66)
5 bis. L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi
all'organizzazione di produttori non può superare 100.000,00 euro.
( 67)
5 ter. Gli aiuti di cui al comma 1 non possono essere concessi alle
organizzazioni di produttori che hanno già beneficiato, in
qualità di associazioni dei produttori, dei contributi di cui
all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57
“Associazionismo dei produttori agricoli. ( 68)
Art. 49 – Aiuti alle
organizzazioni di produttori. (69)
1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute sono concessi aiuti per
lo svolgimento di programmi operativi che prevedono una o più delle
azioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005,
ovvero aiuti per programmi di sviluppo che prevedono anche la
partecipazione societaria in imprese di distribuzione alimentare. ( 70)
2. In deroga ai requisiti previsti dal presente titolo, i soli aiuti per i
programmi di sviluppo di cui al comma 1 possono essere concessi anche alle
altre imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.
3. Gli aiuti, destinati ad alimentare il fondo di esercizio di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005, non possono
superare l’importo dei contributi annuali versati dai soci e sono
concessi nella misura massima del cinque per cento del valore della
produzione commercializzata, conferita dagli associati nell’anno
precedente alla concessione. ( 71)
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
determina gli importi massimi per beneficiario, in funzione del settore,
prodotto. ( 72)
5. Nella concessione dei finanziamenti è accordata priorità alle
organizzazioni di produttori in cui risulta più elevato il rapporto
tra fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata,
conferita dagli associati dell’organizzazione di produttori stessa.
( 73)
TITOLO XII – Aiuti per
promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di
qualità
CAPO I – Tipologie di
intervento
Art. 50 – Sostegno alla
certificazione dei sistemi aziendali di qualità.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, concede aiuti per l’introduzione e
la certificazione di sistemi per la gestione e l’assicurazione della
qualità, di sistemi di gestione per l’autocontrollo igienico
basati sull’analisi dei rischi e dei punti critici e di controllo del
processo di produzione e trasformazione nonché di sistemi per la
certificazione ambientale.
2. Sono ammesse a contributo le spese relative alle ricerche di mercato,
all’ideazione e alla progettazione del prodotto,
all’introduzione di norme di assicurazione della qualità o di
sistemi di audit ambientale, e in particolare quelle per:
a) consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale;
b) software e beni strumentali finalizzati a prove e controlli di prodotto
e di processo, nonché alla gestione del sistema documentale;
c) applicazione di sistemi di controlli effettuati da o per conto di terzi
finalizzati all’introduzione di sistemi di gestione per la
qualità e di controllo aziendale; ( 74)
d) omissis ( 75)
e) certificazione presso organismi terzi accreditati secondo la vigente
normativa.
3. Possono accedere ai benefici:
a) le imprese agricole e le imprese di trasformazione e
commercializzazione;
b) i consorzi di tutela di prodotti a denominazione d’origine o
tipici riconosciuti;
c) i distretti rurali e agroalimentari di qualità.
4. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 2 non può
superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni,
considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al
comma stesso. ( 76)
5. L’aiuto relativo ai controlli obbligatori di qualità per le
denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel
quadro dei regolamenti (CE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992, effettuati da o
per conto di terzi è concesso per cinque anni e non può superare
nel primo anno il cento per cento delle spese sostenute ed è ridotto
del venti per cento per ciascun anno degli esercizi successivi. ( 77)
5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e beni strumentali finalizzati
a prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione
del sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni
previste dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e
dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli. ( 78)
6. Nella concessione dei contributi è riservata priorità alle
imprese che operano nell’ambito della certificazione di prodotto
ottenuta secondo le norme comunitarie, nazionali e regionali.
7. Al fine della concessione degli aiuti, la garanzia del trasferimento di
un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli è assicurata
con le modalità di cui all’articolo 24, comma 5.
Art. 51 – Promozione dei
sistemi di rintracciabilità.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, concede aiuti per la progettazione,
l’applicazione e la certificazione di sistemi di
rintracciabilità, conformemente a quanto previsto dalla normativa
comunitaria di settore, dalle norme UNI 10939:2001 “Sistemi di
rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” e UNI 11020:2002
“Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari:
principi e requisiti per l’attuazione” e successive
modificazioni.
2. Possono essere ammesse agli aiuti di cui al comma 1 le spese per:
a) consulenze, servizi e ricerche di mercato;
b) omissis ( 79)
c) formazione del personale;
d) controlli effettuati da organismi di certificazione e di controllo
accreditati ai sensi delle norme internazionali e nazionali vigenti;
e) investimenti funzionali all’ammodernamento dei sistemi di
produzione finalizzati allo sviluppo del processo di rintracciabilità.
3. Possono fruire degli aiuti previsti dal comma 1 i seguenti soggetti,
secondo il seguente ordine successivo di priorità:
a) le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;
b) le imprese di trasformazione e commercializzazione;
c) le imprese agricole, non integrate con i soggetti di cui alla lettere a)
e b).
4. Per fruire degli aiuti i soggetti di cui al comma 3, lettera b) devono
soddisfare le condizioni previste dall’articolo 24, comma 5.
5. L'importo totale degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non può
superare 100.000,00 euro per beneficiario nel periodo di tre anni,
considerando beneficiario la persona che fruisce dei servizi indicati al
comma 1. ( 80)
5 bis. Gli aiuti per l'acquisto di software e ben strumentali finalizzati a
prove e controlli di prodotto e di processo, nonché alla gestione del
sistema documentale, sono concessi nei limiti e alle condizioni previste
dall'articolo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole e
dall'articolo 26 per gli investimenti nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli. ( 81)
6. Nell’ambito delle priorità di cui al comma 3, lettera a),
è data precedenza ai progetti che presentano il coinvolgimento di un
maggior numero di operatori e di un più elevato quantitativo di
produzione tracciata.
6 bis. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo cessa a
decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni previste
dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002.
( 82)
TITOLO XIII – Credito
agrario
CAPO I – Condizioni e
tipologie di intervento
Art. 52 – Convenzione
con le banche. (83)
1. Le banche che intendono svolgere operazioni di credito agrario anche di
soccorso assistite dal concorso regionale negli interessi debbono
sottoscrivere apposita convenzione con la Giunta regionale, secondo lo
schema approvato dalla stessa.
2. Nel caso di calamità naturali di carattere eccezionale, la
convenzione di cui al comma 1 può prevedere l’autorizzazione
alla banca a instaurare operazioni di credito agrario anche
antecedentemente alla ammissibilità agli aiuti delle imprese
danneggiate.
Art. 53 – Credito
agrario a breve. (84)
1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole, sulle
operazioni di credito agrario a breve effettuate dalle banche a favore
delle imprese agricole, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, concede il concorso negli interessi commisurato
alla differenza fra il tasso di interesse applicato alle imprese del
settore agricolo e quello, per analoghe operazioni della stessa durata,
applicato alle imprese degli altri settori dell’economia.
2. Le operazioni creditizie ammesse all’intervento di cui al comma 1
non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e concernono:
a) prestiti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle
imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;
b) prestiti per anticipi ai soci conferenti prodotti agricoli contratti
dalle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli;
c) prestiti per l’acquisto di mezzi tecnici e di beni strumentali, da
destinare alle aziende dei soci, contratti dalle imprese gestite
direttamente dai produttori agricoli.
3. La Giunta regionale determina annualmente il differenziale del saggio di
interesse di cui al comma 1 mediante la verifica della media dei tassi
correnti applicati per le operazioni a breve termine nel settore agricolo e
la media dei tassi praticati negli altri settori dell’economia.
4. L’equivalente sovvenzione in conto capitale del concorso negli
interessi sulle operazioni di credito agrario di cui al comma 1 non
può eccedere il massimale stabilito dagli orientamenti comunitari per
gli aiuti di stato nel settore agricolo.
Art. 54 – Finanziamento
di programma. (85)
1. Al fine di incentivare lo sviluppo di nuove linee di credito per le
imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione con
sede operativa nel territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, concede aiuti per la partecipazione al
finanziamento di programmi posti in essere dalle banche, coerentemente con
la programmazione regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 riguardano la provvista di capitali e la
messa a disposizione di linee di finanziamento per la realizzazione di
investimenti strutturali e dotazionali destinati al miglioramento delle
condizioni di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, al
miglioramento della qualità, alla tutela e salvaguardia
dell’ambiente, al miglioramento delle condizioni di lavoro e al
miglioramento dell’igiene e del benessere degli animali nonché
interventi per il ripristino delle strutture danneggiate da avversità
atmosferiche.
3. Nell’ambito delle tipologie di investimento di cui al comma 2 i
programmi possono individuare uno o più settori produttivi, essere
articolati in aree territoriali o concernere determinate categorie di
soggetti beneficiari.
4. L’aiuto è concesso mediante il concorso nel pagamento degli
interessi, anche in forma attualizzata, nel rispetto dei limiti, dei
vincoli e delle condizioni previsti dalla normativa comunitaria di settore
e dalla presente legge.
TITOLO XIV – Altri strumenti
di intervento finanziario
CAPO I – Tipologie di
intervento
Art. 55 – Consorzi di
garanzia collettiva fidi. (86)
1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese la Regione
incentiva la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia collettiva
fidi, anche sotto forma cooperativa, che operino nel settore primario e
abbiano come scopi sociali:
a) la prestazione di garanzie collettive per la concessione di credito alle
imprese consorziate o socie da parte delle banche e di altri soggetti
operanti nel settore finanziario;
b) l’informazione, l’assistenza e la consulenza
tecnico-finanziaria a favore delle imprese consorziate ed associate.
2. I consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti da imprese agricole,
devono:
a) avere sede operativa nel Veneto;
b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
c) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal
numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.
3. All’attività dei consorzi possono aderire quali sostenitori
anche enti pubblici e organismi privati mediante la concessione di
contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.
4. Le garanzie prestate dai consorzi sono relative a prestiti di gestione
concessi dalle banche alle imprese agricole di durata non superiore a
dodici mesi, il cui ammontare non può essere superiore al capitale di
anticipazione e rispettare il limite massimo di aiuto, determinato secondo
quanto stabilito dalle disposizioni previste dalla Comunità europea.
5. Le garanzie concesse per operazioni a medio e lungo termine sono
relative ad operazioni di credito agrario poste in essere per il
finanziamento di investimenti aziendali a carattere strutturale e
dotazionale, secondo le tipologie di cui all' articolo 17.
Art. 56 – Interventi
regionali. (87)
1. Per il perseguimento degli scopi di cui all’articolo 55, ai
consorzi di garanzia collettiva fidi la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, concede contributi in conto capitale
nella misura:
a) non superiore al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi
sottoscritti dai consorziati o soci per la formazione ed integrazione del
patrimonio di garanzia e del fondo rischi del consorzio, detratti quelli
versati dagli enti pubblici sostenitori;
b) non superiore al trenta per cento sulle spese sostenute dal consorzio
per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale
finalizzati a fornire informazione, assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
2. Relativamente al comma 1, lettera a), si stabilisce che nella
concessione delle garanzie il consorzio dovrà prevedere misure
adeguate onde evitare o ridurre il rischio di perdite di capitale, ponendo
in essere le opportune procedure per il recupero delle somme garantite,
ovvero richiedere l'avvio della procedura fallimentare, di liquidazione o
di altra procedura concorsuale. Il capitale fideiussorio depauperato a
seguito dell'inadempienza dei beneficiari non può essere reintegrato
con contributi regionali.
3. Relativamente al comma 1, lettera b), si stabilisce che l’aiuto
è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella GUCE del 13
gennaio 2001 n. L10.
Art. 57 – Interventi nel
settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto
Sviluppo S.p.A.. (88)
1. Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel
settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto
Sviluppo S.p.A., nell’ambito degli scopi di cui all’ articolo 2 e in deroga alla
limitazioni di cui all’ articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
"Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a favore
delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e
commercializzazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:
a) costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per
gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e
commercializzazione, destinato all’attivazione di operazioni di
credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo
n. 385 del 1993;
b) acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di
imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di
distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate
esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di
ristrutturazione dell’impresa;
c) partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di
socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro
consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio
1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".
3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non
superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo
S.p.A. alla gestione societaria dell’impresa per un periodo di pari
durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentate in seno
al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti.
4. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in
conformità a quanto previsto dall’ articolo 24 e l’equivalente sovvenzione in conto
capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere
il limite massimo di cui all’ articolo 26, comma 1.
5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della
Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per
la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola
regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (CE) n.
1698/2005. ( 89)
Art. 58 – Fondo di
rotazione per l’innovazione tecnologica.
1. È istituito presso Veneto Sviluppo
S.p.A., in deroga alle limitazioni di cui all’ articolo 4 della
legge regionale 3
maggio 1975, n. 47 , il fondo di rotazione pluriennale per
l’innovazione tecnologica in agricoltura.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un
programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di
ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e di
adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole e
zootecniche.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di
attivazione del fondo, nel rispetto delle condizioni previste
dall’ articolo 17,
comma 3. ( 90)
4. Il fondo eroga a favore di imprese agricole finanziamenti in conto
capitale soggetti a rimborso entro sette anni, con la corresponsione di un
interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.
5. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla annualità
successiva a quella di erogazione del beneficio.
6. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità
confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità
ad impegnare a favore di ulteriori beneficiari.
Art. 58 bis - Aiuto
integrativo al fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica.
1. Al fine di consentire condizioni di maggior favore per l’accesso
al credito delle imprese agricole, la Giunta regionale concede un aiuto
integrativo per le operazioni di finanziamento agevolato assistite dal
fondo di rotazione di cui all’articolo 58.
2. L’aiuto integrativo è concesso in conto capitale per un
importo non superiore al venti per cento della spesa ammissibile e
l’equivalente sovvenzione in conto capitale complessivo dei due
interventi non può in ogni caso eccedere il limite massimo di cui
all’articolo 19.
3. L’aiuto integrativo di cui al comma 1 è gestito da Veneto
Sviluppo spa e la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione
ai beneficiari. ( 91)
Art. 58 ter - Fondo di
rotazione per le agrienergie. (92)
1. É istituito presso Veneto Sviluppo s.p.a. il fondo di rotazione
pluriennale per le agrienergie allo scopo di diffondere l’impiego
delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o agroindustriale.
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le
imprese agricole e forestali che esercitano la loro attività per la
produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, come definite
dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità”. ( 93)
2 bis. Possono beneficiare degli interventi previsti dal medesimo fondo
anche le imprese industriali che esercitano la loro attività per la
produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, limitatamente allo
sfruttamento delle biomasse di derivazione agricola, silvicolturale o
agroindustriale. ( 94)
3. Per gli investimenti realizzati utilizzando le fonti energetiche di cui
al comma 1, il tasso di base dell’aiuto è pari al sessanta per
cento ( 95) della spesa
ammissibile.
4. Qualora l’aiuto all’ investimento realizzato utilizzando le
fonti energetiche di cui al comma 1 sia concesso alle PMI,
l’intensità dell’aiuto è aumentata di dieci punti
percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le
piccole imprese. ( 96)
5. L’intensità dell’aiuto può raggiungere il cento
per cento del costo dell’investimento ammissibile qualora
l’aiuto non sia in contrasto con quanto previsto al punto 104 della
nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01). ( 97)
6. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano
nelle tipologie definite dal bando non superiori a 2.000.000,00 di euro per
le imprese agricole e forestali e a 7.000.000,00 di euro per quelle
industriali.
7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel
rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
ambientale di cui all’informazione (CE) 2008/C 82/01 della
Commissione del 1° aprile 2008. ( 98)
8. Il fondo ( 99) eroga a favore
delle imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale soggetti a
rimborso entro dieci anni, con la corresponsione di un interesse
determinato in base alle vigenti disposizioni.
9. La restituzione delle quote finanziate decorre dall’annualità
successiva a quella di erogazione del beneficio.
10. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità
confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità
da impegnare a favore di ulteriori beneficiari.
11. Per gli aiuti di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità
per l’erogazione ai beneficiari. ( 100)
TITOLO XV – Aiuti per il
salvataggio e la ristrutturazione
CAPO I – Condizioni e
tipologie di intervento
Art. 59 – Aiuti per il
salvataggio e la ristrutturazione. (101)
1. Al fine di sostenere le imprese agricole e le imprese di trasformazione
e commercializzazione di prodotti agricoli in difficoltà economiche,
finanziarie o produttive tali da compromettere la sussistenza
dell’azienda, i livelli occupazionali e i rapporti di scambi
commerciali, sono previsti aiuti per il salvataggio e per la
ristrutturazione.
2. Ai fini della presente legge per le definizioni di impresa agricola o
impresa di trasformazione e commercializzazione in difficoltà, aiuto
di salvataggio e aiuto di ristrutturazione si fa riferimento a quanto
stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 1° ottobre
2004, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della UE del 1° ottobre 2004, n. C 244/02.
( 102)
Art. 60 – Piani
operativi regionali. (103)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva i piani di ristrutturazione delle imprese agricole e delle imprese
di trasformazione e commercializzazione in difficoltà. ( 104)
2. Il piano di ristrutturazione indica i motivi che hanno determinato le
difficoltà dell’impresa, le implicazioni sociali, economiche e
occupazionali che tale situazione determina, gli interventi e le misure
stabilite, le prospettive di soluzione al fine di ripristinare la
redditività a lungo termine dell’impresa; prevede interventi di
concessione di garanzie per l’accesso al credito e contributi in
conto interessi sui prestiti contratti per mantenere l’impresa in
attività. ( 105)
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa
riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione
europea 2004/C 244/02. ( 106)
4. omissis ( 107)
TITOLO XVI – Aiuti a titolo
di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di
produzione agricola
CAPO I – Aiuti destinati
alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie
Art. 61 – Interventi di
profilassi fitosanitaria.
1. Al fine di prevenire l’insorgere, di ridurre la diffusione e di
eradicare la presenza di fitopatologie a carico di piante fruttifere,
floreali, ornamentali e prodotti del vivaismo e altre specie vegetali,
definite dalle competenti autorità, la Giunta regionale attua, anche
in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici, programmi di
intervento che possono comprendere:
a) il monitoraggio e la verifica di piante suscettibili alla malattia, il
controllo sistematico di vivai, centri di moltiplicazione e di
importazione;
b) l’analisi di laboratorio e di campo, la ricerca di condizioni di
sensibilità, la sperimentazione di fitofarmaci;
c) la verifica di condizioni di isolamento fitosanitario e di prevenzione
dell’infezione;
d) la formazione tecnica, l’informazione scientifica, la divulgazione
tecnologica di strumenti di controllo e presidio fitosanitario.
Art. 62 – Aiuti per la
lotta alle epizoozie e fitopatie.
1. Al fine di sostenere le imprese
interessate da epizoozie o fitopatie, per le quali le competenti
autorità hanno disposto misure restrittive dell’attività,
la Giunta regionale, anche nell’ambito di piani operativi, interviene
per compensare le perdite subite dagli imprenditori agricoli.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi:
a) per indennizzare l’abbattimento dei capi e la distruzione dei
raccolti;
b) per consentire la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale e
il reimpianto di coltivazioni arboree;
c) per indennizzare i mancati redditi conseguenti all’interruzione
forzata dell’ordinaria attività economica e i connessi maggiori
oneri sostenuti dall’impresa.
3. Il limite massimo di aiuto è pari al cento per cento per gli
interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 ed è rapportato
all’incidenza che i danni indiretti hanno sul complesso
dell’attività economica dell’impresa per gli interventi di
cui alla lettera c); tale incidenza non può comunque essere inferiore
al venti per cento nelle zone svantaggiate di montagna e al trenta per
cento nella restante parte del territorio regionale.
4. Nella concessione degli aiuti sono riconosciute, nell’ordine
successivo indicato, priorità alle imprese condotte da imprenditori
agricoli professionali e alle imprese condotte da imprenditori agricoli che
hanno stipulato contratti assicurativi multi rischio di cui
all’articolo 63. ( 108)
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce le condizioni, le procedure e i criteri, nonché i livelli di
aiuto per l’attuazione degli interventi.
CAPO II – Aiuti per il
pagamento di premi assicurativi
Art. 63 – Gestione del
rischio del settore agricolo e dell’allevamento.
1. Al fine di sostenere i livelli di
reddito delle imprese agricole esposte al rischio di essere danneggiate da
eventi di carattere eccezionale, la Giunta regionale concede aiuti volti a
incentivare la stipula di contratti assicurativi multi rischio.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
individua gli ambiti territoriali e i settori produttivi beneficiari degli
aiuti.
3. Sono ammissibili all’aiuto le spese per il pagamento dei premi
assicurativi per la copertura dei rischi di danni alla produzione agricola
e ai mezzi di produzione, derivanti da avverse condizioni atmosferiche
assimilabili alle calamità naturali; sono inoltre ammissibili
all'aiuto le spese per il pagamento dei primi assicurativi che oltre alle
perdite derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle
calamità naturali, coprano il rischio derivante da altre
avversità atmosferiche o epizoozie e fitopatie. ( 109)
4. Le imprese agricole sono beneficiarie degli aiuti di cui al comma 1 nel
limite massimo del cinquanta per cento delle spese sostenute per il
pagamento dei premi assicurativi.
Art. 64 – Fondi rischio
di mutualità. (110)
1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di fondi rischio di
mutualità, partecipati e gestiti dagli imprenditori agricoli, la cui
operatività è finalizzata ad azioni di mutualità e di
solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli
associati o di eventi che comunque si riflettono negativamente sul reddito
d’impresa.
2. La Regione può concorrere con appositi contributi alla costituzione
e alla capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità riconosciuti.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei
fondi rischio di mutualità, nonché le modalità e le
condizioni degli interventi di sostegno di cui al comma 2.
TITOLO XVII – Miglioramento
del patrimonio zootecnico
CAPO I – Tipologie di
intervento
Art. 65 – Tenuta dei
libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali. (111)
1. Per l’espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri
genealogici, per l’attuazione dei controlli delle attitudini
produttive del bestiame e per la valorizzazione del patrimonio zootecnico
regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, concede aiuti alle associazioni provinciali e regionali degli
allevatori aderenti all’Associazione italiana allevatori di cui
all’articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30
"Disciplina della riproduzione animale".
2. Il limite massimo di aiuto è pari a:
a) cento per cento della spesa per la tenuta dei libri genealogici e dei
registri anagrafici delle specie animali;
b) settanta per cento della spesa per lo svolgimento dei controlli
funzionali e della produttività e per iniziative di valorizzazione
finalizzate al miglioramento genetico.
Art. 65 bis - Assistenza
tecnica specialistica nel settore zootecnico.
1. Al fine di conseguire più elevati standard di assistenza tecnica
per il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale e delle sue
produzioni, nonché il benessere degli animali, l’adeguamento dei
sistemi produttivi, delle strutture e degli impianti zootecnici alle nuove
norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale e
igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede alle associazioni
provinciali e regionali degli allevatori, aderenti all’Associazione
Italiana Allevatori di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 15
gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”,
aiuti fino all’ottanta percento della spesa riconosciuta per la
realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica non
riguardante la normale attività di gestione aziendale.
2. Gli interventi dei servizi di assistenza specialistica sono diretti a
tutti gli imprenditori agricoli che esercitano l’attività
zootecnica nel territorio regionale, indipendentemente dalla loro
appartenenza o meno all’Associazione Italiana Allevatori. ( 112)
Art. 66 – Interventi per
il miglioramento genetico della base riproduttiva animale attuati da Veneto
Agricoltura. (113)
1. Al fine di favorire il mantenimento e il miglioramento genetico del
patrimonio zootecnico, la Giunta regionale concede all’Azienda
regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , o
a enti, consorzi e società da essa costituiti o partecipati, un
contributo per le spese sostenute per:
a) l’attuazione di prove di progenie e di performance per
l’individuazione del valore genetico degli animali delle specie
più rappresentative della Regione del Veneto; nell’ambito di
tale attività in particolare è ammesso a finanziamento
l’acquisto dei soggetti di pregio o di embrioni, il mantenimento
presso il Centro genetico nazionale, la produzione e distribuzione del
materiale seminale necessario per effettuare le prove, il mantenimento dei
soggetti durante la fase di attesa dei dati;
b) attuazione di prove di performance su razze locali minori allo scopo di
individuare i migliori riproduttori della razza e garantire alle stesse la
possibilità di valorizzarne le caratteristiche peculiari;
c) ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie della riproduzione animale
in grado di accelerare il progresso genetico e offrire all’allevatore
strumenti idonei a migliorare le caratteristiche qualitative della propria
mandria;
d) attivazione di un progetto specifico per la produzione di incroci da
carne con razze podoliche, mediante uso di seme sessato, su allevamenti di
vacche da latte.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del:
a) settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per le prove di cui
alle lettere a) e b) del comma 1;
b) cento per cento delle spese ritenute ammissibili per le iniziative di
cui alle lettere c) e d) del comma 1.
3. Per poter fruire dei contributi di cui al comma 1, l’Azienda
regionale Veneto agricoltura integra il programma annuale di attività
di cui all’ articolo 13 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 ,
con la previsione di specifiche iniziative.
Art. 67 – Interventi
attuati dai singoli allevatori per la promozione e sviluppo del patrimonio
zootecnico regionale. (114)
1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo dell’allevamento e
il miglioramento genetico della popolazione animale agli allevatori, la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede
aiuti per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle specie
zootecniche del territorio della regione.
2. Gli interventi ammissibili agli aiuti sono in particolare:
a) il primo acquisto di animali;
b) l’acquisto di riproduttori;
c) fatta eccezione per la specie bovina, il sostegno alla partecipazione a
programmi regionali di miglioramento genetico predisposti dalle
associazioni degli allevatori di cui al comma 1 dell’articolo 65,
comprendenti il mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata
qualità genetica destinati agli accoppiamenti selettivi e lo
svolgimento di prove di progenie e di performance per giovani soggetti.
3. Gli interventi di cui al comma 2 devono riguardare animali iscritti ai
libri genealogici o ai registri anagrafici di cui alla legge n. 30 del 1991
e, per gli interventi di cui alla lettera b), i soggetti maschi devono
appartenere a razze presenti, a livello regionale, con nuclei
rappresentativi di animali in selezione.
4. Il limite massimo dell’aiuto è pari:
a) al limite previsto dall’ articolo 19, relativamente alle azioni previste alle lettere a)
e b) del comma 2;
b) al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, relativamente alle
azioni previste alla lettera c) del comma 2.
Art. 68 – Premio per le
fattrici equine. (115)
1. Al fine di potenziare le politiche di intervento nel settore equino e
tenuto conto che tale specie non gode di uno specifico sostegno
nell’ambito delle organizzazione comuni di mercato, agli imprenditori
agricoli che detengono cavalle nutrici, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, concede un premio annuale di
mantenimento nella misura di 200,00 euro per capo.
2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 gli imprenditori
agricoli che adottano pratiche definite dalla Giunta regionale a basso
impatto ambientale.
3. Ai fini dell’intervento di cui al comma 1, per cavalla nutrice si
intende un soggetto, di razza o ceppo considerato agricolo, allevato a fini
riproduttivi, appartenente anche a razze autoctone minacciate di estinzione
o di erosione genetica, iscritto od iscrivibile ad un libro genealogico o a
un registro anagrafico di cui alla legge n. 30 del 1991.
Art. 69 – Tutela delle
risorse genetiche autoctone di interesse agrario.
1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone,
la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e
istituti universitari, programmi di mantenimento, conservazione e
protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni
rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale
o che possono essere minacciati da erosione genetica. ( 116)
TITOLO – XVIII -
Disposizioni finali
CAPO I – Norme finanziaria e
finali
Art. 70 – Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro
500.000,00 per l’esercizio 2003 e in euro 12.000.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte, per l’esercizio 2003 con lo
stanziamento iscritto all’u.p.b. U0049 “Interventi
infrastrutturali a favore delle imprese della collettività
rurale” e per gli esercizi 2004 e 2005 mediante prelevamento in
termini di competenza di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi
2004 e 2005 dalla partita n. 2 “Interventi per il settore agricolo e
agroalimentare” e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi
2004 e 2005 dalla partita n. 3 “Interventi per
l’associazionismo agricolo”, dell’u.p.b. U0186
“Fondo speciale per le spese di investimento”.
2. Contestualmente, la dotazione delle seguenti u.p.b. viene incrementata,
in termini di sola competenza quanto agli esercizi 2004 e 2005 nel seguente
modo:
a) u.p.b. U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese
della collettività rurale” di euro 6.000.000,00, per
fronteggiare gli interventi di cui agli articolo 17, 17 bis ( 117)
articolo 24, articolo 29, articolo 31, articolo 33, articolo 34, articolo 38, articolo 39, articolo 49, articolo 50, articolo 51, articolo 53, articolo 56 e articolo 58;
b) u.p.b. U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività
rurale” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui
agli articolo 21, articolo 30, articolo 48 e articolo 63;
c) u.p.b. U0048 “Contributi in annualità per gli interventi
infrastrutturali” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi
di cui agli articoli 32, 54 e 60;
d) u.p.b. U0111 “Interventi di tutela ambientale” di euro
1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articolo 35, articolo 36 e articolo 43;
e) u.p.b. U0033 “Lotta e profilassi delle malattie della fauna
agricola” di euro 500.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui
all’ articolo 62,
relativamente alle epizoozie;
f) u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture
agricole” di euro 1.500.000,00, per fronteggiare gli interventi di
cui all’articolo 62, relativamente alle fitopatie;
g) u.p.b. U0031 “Servizi a favore delle produzioni zootecniche”
di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui
all’articolo 65;
h) u.p.b. U0035 “Interventi strutturali nel settore zootecnico”
di euro 1.000.000,00, per fronteggiare gli interventi di cui agli articoli
66, 67, 68 e 69.
3. Per far fronte agli interventi di cui al Capo I del Titolo VI della
presente legge si utilizzano le risorse allocate nell’istituenda
l’u.p.b. “Interventi nelle aree individuate dal Piano di
sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 50
del regolamento (CE) n. 1698/2005”. ( 118)
Art. 71 - Adeguamento dei
livelli di aiuto e delle condizioni di intervento alla normativa
comunitaria.
Art. 71 bis - Termini di
attuazione.
1. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove
previsto, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del
Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale,
trascorsi i quali si prescinde dal parere. ( 120)
Art. 72 – Parere
comunitario di compatibilità.
1. Gli effetti di cui agli articoli
26bis, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 49,
52, 53, 54, 55,
56, 57 comma 2, lettere b) e c),
( 121) 58ter, 59, 60, 64,
65, 66, 67, 68
sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da
parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo
3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto. ( 122)
Art. 72 bis - Esenzione
dall'obbligo di notifica comunitaria.
1. Le misure e azioni non contenute
negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono
esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88,
paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2006 e
ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto
2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 ( 123) nei termini e alle condizioni
dai medesimi rispettivamente previste.
Art. 73 – Parere
comunitario di compatibilità sui provvedimenti attuativi.
1. I programmi degli interventi attuativi
nel settore agroambientale previsti dagli articoli 35 e articolo 36, il regime di aiuti ( 124) per il salvataggio e per la ristrutturazione di
imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà di cui
agli articoli 59 e 60 ( 125), sono soggetti al preventivo parere comunitario di
compatibilità, reso ai sensi dell’articolo 88 del trattato CE.
( 126)
ALLEGATO A
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE E ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE (ARTICOLO
13)
a) Principi generali.
1) Ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale, gli enti competenti si conformano ai
principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese" ed emanano specifici bandi per la presentazione
delle domande in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 241
del 1990.
b) Domanda di ammissione ai benefici e disponibilità
finanziarie.
1) I soggetti richiedenti hanno diritto alle concessione dei benefici nei
limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'intervento e
indicate nel bando.
2) Le domande non ammesse alle provvidenze per esaurimento delle
disponibilità finanziarie sono respinte e la relativa documentazione
è restituita, previa richiesta dell'interessato.
3) Per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, i soggetti aventi
titolo presentano apposita istanza, secondo i criteri e le modalità
definiti nei bandi di cui alla lettera a), corredata dalla documentazione
generale e specifica indicata nel bando. La documentazione indicata come
essenziale per l’espletamento dell’istruttoria va presentata
unitamente alla domanda, a pena di esclusione.
4) La domanda di cui al numero 1) può ricomprendere tutti gli
investimenti da realizzarsi in un determinato periodo di tempo.
c) Ammissibilità della spesa.
1) Per gli interventi disciplinati dalla presente legge, ad eccezione di
quelli di natura compensativa, sono considerate ammissibili al
finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie indicate nel bando,
comprese quelle relative a eventuali lavori di completamento, purché
siano state effettuate successivamente alla data di accettazione, con atto
giuridicamente vincolante, della domanda ( 127) ed entro i termini di realizzazione
dell’iniziativa previsti nella comunicazione al beneficiario; la data
di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo,
ancorché quietanziato o pagato successivamente.
2) Il volume di spesa aziendale ammissibile agli aiuti di cui
all’articolo 19 non può essere superiore, nell’arco di
cinque anni, a:
a) 180.000,00 euro per ULU;
b) 360.000,00 euro per azienda;
c) 750.000,00 euro per cooperative di imprenditori agricoli che esercitano
attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento. ( 128)
3) I pagamenti di un titolo non possono essere regolati per contanti, pena
l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni e non sono
ammessi titoli di spesa di importo complessivo imponibile inferiore a
100,00 euro.
4) Tra le spese riconosciute ai fini del finanziamento possono rientrare i
contributi in natura, sebbene non regolati in base a un titolo, le aliquote
per spese generali e imprevisti nonché altri oneri effettivamente
sostenuti in dipendenza della particolare natura delle opere realizzate,
purché ammissibili nell’ambito degli orientamenti comunitari per
gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla Comunicazione CE 2000/C
28/02.
5) Alle spese di cui al numero 1) possono essere aggiunte le spese generali
per professionisti e consulenti, studi di fattibilità o per
l’acquisizione di brevetti e licenze, nel limite massimo del dodici
per cento della somma complessivamente preventivata per le iniziative di
miglioramento e adeguamento strutturali e dotazionale ed in relazione alla
particolare natura delle opere da realizzare.
6) Per la valutazione della congruità dei prezzi di progetti di
investimento strutturale viene fatto riferimento al prezzario regionale o
agli importi risultanti dai titoli di spesa.
d) Tipologie degli aiuti
1) Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di contributi in conto
capitale o del suo equivalente in conto interessi o di una combinazione di
queste due forme, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa
comunitaria di settore, in particolare del regolamento (CE) n. 1698/2005,
nei limiti e alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli
aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 di cui alla
comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della Commissione del 27 dicembre 2007.
( 129)
2) Gli aiuti accordati sotto forma di concorso nel pagamento degli
interessi sono concessi sulle operazioni di credito agrario previste dal
decreto legislativo n. 385 del 1999. L’erogazione del concorso
regionale può avvenire anche in forma attualizzata, e
l’equivalente sovvenzione in conto capitale non può comunque
eccedere i livelli di aiuto fissati per gli specifici interventi.
e) Modalità e termini di erogazione dei
contributi.
1) Nei casi di concessione di contributi può essere erogato un
anticipo nella misura massima:
a) del venti per cento del contributo concesso, elevabile al quaranta per
cento qualora la spesa ammessa sia inferiore o pari a un milione di euro,
nel caso di iniziative di natura strutturale e dotazionale;
b) del sessanta per cento del contributo concesso nel caso di iniziative di
natura immateriale; per le iniziative pluriennali, detta percentuale si
applica per ciascuna annualità del programma d'intervento.
2) L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla
presentazione di garanzia fideiussoria, da parte del beneficiario, secondo
il modello definito dalla Giunta regionale.
3) Per le iniziative di natura strutturale e dotazionale possono essere
erogati uno o più acconti, che complessivamente non possono eccedere
l’ottanta per cento del contributo concesso, sulla base dei lavori
eseguiti e delle spese sostenute, secondo criteri e modalità stabiliti
dalla Giunta regionale.
4) Il saldo del contributo concesso è disposto sulla base della
verifica della regolare esecuzione dei lavori ed effettuazione degli
acquisti nonché della documentazione attestante la spesa sostenuta.
5) Nel caso di iniziative che prevedono l’esclusivo acquisto di
dotazioni, macchine e attrezzature, l'erogazione del contributo è
disposta in un’unica soluzione, previa presentazione di fatture
quietanzate.
6) Nei bandi di presentazione delle domande di cui alla lettera a)
“Principi generali” sono definiti i termini per
l’erogazione degli aiuti.
f) Termini di esecuzione delle opere.
1) I termini per la conclusione delle iniziative finanziate decorrono dal
provvedimento di concessione e non possono essere superiori a:
a) sei mesi per l'acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature;
b) dodici mesi per la realizzazione di iniziative strutturali, elevabili a
diciotto mesi se realizzate in aree svantaggiate;
c) ventiquattro mesi per la realizzazione di iniziative da parte di
amministrazioni pubbliche.
2) Può essere concessa una sola proroga, di durata non superiore alla
metà dei termini originariamente stabiliti, su istanza motivata del
soggetto beneficiario presentata prima della scadenza dei termini stessi.
g) Cause di forza maggiore.
1) La sussistenza di eventuali cause di forza maggiore può essere
riconosciuta sulla base dei principi e dei criteri generali indicati nel
regolamento (CE) n. 2429/2001 del 11 dicembre 2001 della Commissione
europea che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di
gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.
2) In particolare sono riconosciute cause di forza maggiore:
a) il decesso dell’imprenditore agricolo;
b) l'incapacità professionale di lunga durata dell’imprenditore
agricolo;
c) l'espropriazione di una parte rilevante dell’azienda non
prevedibile al momento della presentazione della domanda;
d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli
impianti o la superficie agricola dell’azienda;
e) la distruzione accidentale dei fabbricati aziendali;
f) l'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio
zootecnico dell'imprenditore agricolo.
3) La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere
trasmessa al responsabile del procedimento, entro dieci giorni lavorativi a
decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di
provvedervi.
h) Variazioni alle iniziative.
1) Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, alle
iniziative ammesse possono essere apportate variazioni non sostanziali che
non ne alterino la natura e le finalità, fermo restando
l’importo di contributo concesso.
2) Le variazioni non sostanziali contenute entro il dieci per cento della
spesa ammessa possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione
dell'amministrazione erogante e sono approvate in sede consuntiva.
3) Le variazioni non sostanziali che superano il dieci per cento della
spesa ammessa devono essere preventivamente comunicate all'amministrazione
erogante ai fini dell’autorizzazione.
i) Modalità di svolgimento della istruttoria e dei
controlli.
1) Le procedure di istruttoria e controllo relative alla concessione di
benefici sono così strutturate:
a) controllo amministrativo sul cento per cento delle domande presentate,
mediante la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la
concessione dei benefici, della compatibilità delle iniziative con la
normativa di riferimento, della regolarità della documentazione
nonché mediante verifiche incrociate in ordine alle superfici e agli
animali presenti in azienda ed oggetto di aiuto;
b) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi prima
dell’erogazione dei benefici, per la verifica delle iniziative
realizzate o in fase di realizzazione;
c) controllo in loco presso i soggetti beneficiari, da operarsi dopo la
liquidazione dei benefici, per la verifica della sussistenza dei requisiti
nonché dei vincoli di cui all’articolo 15 .
2) I controlli di cui alle lettere b) e c) del numero 1) sono effettuati su
un campione pari almeno al cinque per cento dei soggetti ammessi ai
benefici, secondo un programma di estrazione formulato sulla base
dell’analisi dei rischi.
l) Divieto di cumulo delle provvidenze
1) I benefici concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili
con quelli concessi per gli stessi scopi dalla Comunità europea e
dallo Stato, se non in quanto previsto da specifiche norme di legge.
Note
( 1) L’articolo 22 della
legge regionale 9
aprile 2004, n. 8 dispone che: “La Giunta regionale, entro
centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce
un regime di controllo, anche mediante le più opportune strumentazioni
informatiche, finalizzato a verificare le informazioni acquisite dalle
imprese nella concessione dei benefici da altre amministrazioni regionali,
nazionali o comunitarie, nonché il rispetto dei limiti previsti dagli
articoli 19, 50 e 51 della legge regionale n. 40/2003 ”.
( 2) Lettera così sostituita da
comma 1 art. 16 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 3) Lettera così sostituita da
comma 1 art. 1 legge
regionale 14 novembre 2008, n. 20 , in precedenza sostituita da comma 1
art. 1 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 4) Lettera così modificata da
comma 2 art. 16 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sopprimendo le parole “agroindustriale o agroalimentari” e
sostituendo le parole “prodotti del suolo e
dell’allevamento” con le parole “prodotti
agricoli”. In precedenza lettera modificata da comma 2 art. 1
legge regionale 9
aprile 2004, n. 8 , che ha inserito le parole "purchè il prodotto
ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso".
( 5) Lettera così sostituita da
comma 3 art. 16 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In
precedenza lettera modificata da comma 3 art. 1 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , che
ha soppresso alla fine le parole "nonché le aree in cui sono stati
istituiti parchi nazionali, interregionali e regionali, ovvero riserve
naturali".
( 6) Lettera modificata da comma 4
art. 16 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 aggiungendo alla fine le parole
“(prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità
tradizionali garantite (STG)”.
( 7) Lettera abrogata da comma 4
art. 1 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 8) Lettera così sostituita da
comma 5 art. 16 della legge regionale 2008, n. 9. In precedenza lettera
sostituita da comma 5 art. 1 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 9) Comma modificato da art. 17
della legge regionale
25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole: “tre anni per i beni
mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre dalla data di
acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del
successivo accertamento amministrativo” con le parole “cinque
anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della
domanda”.
( 10) Comma così sostituito
da comma 1 art. 2 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 ,
in precedenza sostituito da comma 1 art. 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
In precedenza comma modificato da comma 1 e comma 2 art. 2 legge regionale 9 aprile 2004,
n. 8 .
( 11) Comma così sostituito
da comma 2 art. 2 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
( 12) Comma abrogato da comma 2
art. 18 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In precedenza comma aggiunto da comma
3 art. 2 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 13) Comma 3 ter aggiunto da
comma 3 art. 2 legge
regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
( 14) Comma 3 quater aggiunto da
comma 3 art. 2 legge
regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
( 15) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 ,
in precedenza sostituito da art. 19 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 ed
inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 16) Articolo così
modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha sostituito le parole “e rispettano i requisiti minimi in materia
di ambiente, igiene e benessere degli animali stabiliti dalla Giunta
regionale in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999” con le
parole “e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici
investimenti in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005”.
( 17) Comma così modificato
da comma 1 art. 4 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , che
ha aggiunto in fine il periodo "I requisiti sono verificati dal soggetto
che concede il beneficio".
( 18) Articolo così
sostituito da art. 20 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In
precedenza modificato da comma 1 e comma 2 art. 13 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5
e sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 19) Comma aggiunto da comma 1
art. 5 legge
regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
( 20) Comma così modificato
da comma 1 art. 21 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “imprese condotte da imprenditori agricoli a
titolo principale” con le parole “imprese condotte da
imprenditori agricoli professionali”.
( 21) Lettera così
sostituita da comma 2 art. 21 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 22) Lettera inserita da comma 3
ar. 21 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 23) Comma così modificato
da comma 1 art. 6 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha sostituito le parole “ai sensi dell’articolo 18 del
regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “ai sensi
dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”.
( 24) Comma aggiunto da comma 4
art. 21 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 25) Comma così modificato
da comma 1 art. 7 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha inserito le parole “a migliorare il rendimento globale
dell’impresa,” dopo le parole “e commercializzazione
diretti”.
( 26) Comma aggiunto da comma 2
art. 7 legge
regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
( 27) Comma così sostituito
da comma 3 art. 7 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
( 28) Comma così modificato
da comma 4 art. 7 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha sostituito le parole “la garanzia del trasferimento” con le
parole “la priorità del trasferimento”.
( 29) Comma così modificato
da comma 1 art. 22 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sopprimendo le parole “, comprovano la redditività
dell’impresa e dimostrano che l’azienda soddisfa i requisiti
minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali”.
( 30) Comma aggiunto da comma 2
art. 22 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 31) Comma aggiunto da comma 2
art. 22 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 32) Comma modificato da comma 1
art. 23 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo la percentuale del quaranta
per cento con la percentuale del trenta per cento.
( 33) Comma aggiunto da comma 2
art. 23 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 34) Comma così modificato
da comma 1 art. 6 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , che
ha aggiunto in fine le parole "che comunque non può essere superiore a
12.500.000,00 euro".
( 35) Articolo inserito da art.
24 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 36) Lettera inserita da comma 1
art. 25 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 37) Lettera modificata da comma
2 art. 25 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “aventi
qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale” con le parole
“aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale”.
( 38) Lettera modificata da comma
3 art. 25 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “aree
individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi
dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999” con le
parole “zone montane come delimitate dal vigente Programma di
sviluppo rurale della Regione del Veneto”.
( 39) Articolo così
sostituito da art. 26 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In
precedenza articolo modificato legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 40) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa
con decisione favorevole C (2005) 3563 del 14 settembre 2005 della
Commissione europea; il regime decadrà per effetto degli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013 il 31 dicembre 2009.
( 41) Comma modificato da art. 27
della legge regionale
25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “concede aiuti a
favore degli imprenditori agricoli a titolo principale” con le parole
“concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli
professionali”
( 42) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa
con decisione favorevole C (2005) 3563 del 14 settembre 2005 della
Commissione europea; il regime decadrà per effetto degli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013 il 31 dicembre 2009.
( 43) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa
con decisione favorevole C (2005) 3563 del 14 settembre 2005 della
Commissione europea; il regime decadrà per effetto degli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013 il 31 dicembre 2009.
( 44) Comma modificato da art. 28
della legge regionale
25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “al proprietario che
affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo a titolo
principale” con le parole “al proprietario che affitta un fondo
rustico a un imprenditore agricolo professionale”.
( 45) La procedura di notifica
del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista dall’art. 72
della presente legge riguarda ai sensi dell’art. 73 gli interventi
attuativi.
( 46) Lettera così
sostituita da comma 1 art. 8 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 47) Lettera aggiunta da comma 2
art. 8 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 48) Comma così modificato
da comma 1 art. 8 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha sostituito le parole “dal regolamento (CE) n. 1257/1999” con
le parole “dal regolamento (CE) n. 1698/2005”.
( 49) Comma aggiunto da comma 3
art. 8 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 50) La procedura di notifica
del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista dall’art. 72
della presente legge riguarda ai sensi dell’art. 73 gli interventi
attuativi.
( 51) La procedura di notifica
del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista dall’art. 72
della presente legge riguarda ai sensi dell’art. 73 gli interventi
attuativi.
( 52) Comma così modificato
da comma 1 art. 9 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , che
ha aggiunto in fine la parola "tradizionali".
( 53) Comma sostituito da comma 2
art. 9 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 54) Comma modificato da lett.
a) comma 1 art. 29 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
aggiungendo le parole “come individuati ai sensi della legislazione
regionale vigente”; dopo le parole “imprese agricole ubicate
nei comuni montani”, e da lett. b) comma 1 art. 29 della legge regionale 25 luglio
2008, n. 9 sostituendo le parole “25.000,00 euro per anno”
con le parole “50.000,00 euro per anno”.
( 55) Comma modificato da comma 2
art. 29 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “150.000,00
euro per anno” con le parole “300.000,00 euro per anno”.
( 56) Comma modificato da art. 30
della legge regionale
25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “25.000,00 euro per
anno” con le parole “50.000,00 euro per anno” e
sostituendo le parole: “150.000,00 euro per anno” con le parole
“300.000,00 euro per anno”.
( 57) Articolo così
sostituito da art. 31 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 , che
ha tramite la novellazione sostitutiva soppresso l’allegato B)
previsto nella precedente formulazione dell’articolo 44. In
precedenza aggiunto periodo “Nel caso di organizzazioni di produttori
del settore apistico, il requisito relativo al valore minimo di produzione
fatturata non viene richiesto qualora l’organizzazione detenga almeno
650 apiari”. da art. 12 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 e
modificato da 1 art. 14 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .
( 58) Articolo abrogato da art.
32 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 59) Lettera così
modificata da lett. a) comma 1 art. 10 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , che
ha aggiunto in fine le parole "fatte salve le diverse condizioni per il
recesso stabilite da specifiche organizzazioni comuni di mercato".
( 60) Comma abrogato da art. 33
della legge regionale
25 luglio 2008, n. 9 . In precedenza comma aggiunto da lett. b) comma 1
art. 10 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 61) Articolo inserito da art.
34 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 62) Comma modificato da comma 1
art. 35 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituisce le parole “i costi per
il personale, i costi di esercizio nonché le spese notarili e
amministrative” con le parole “le spese amministrative per il
personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi”.
( 63) Comma così sostituito
da comma 2 art. 35 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 64) Lettera modificata da comma
3 art. 35 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 inserendo dopo la parola:
“settore,” le parole “o di altri settori,” e
sopprimendo le parole: “metodo di produzione o distretto, ovvero di
più prodotti nel caso dei settori zootecnico e altri settori,
così come individuati all’allegato B della presente
legge”.
( 65) Lettera modificata da comma
4 art. 35 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo la parola:
“fatturata” con le parole “commercializzata, conferita
dagli associati”
( 66) Comma così modificato
da comma 1 art. 11 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , che
ha soppresso in fondo le parole "o, in alternativa, possono essere erogati
direttamente ai produttori soci".
( 67) Comma aggiunto da comma 2
art. 11 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 68) Comma aggiunto da comma 5
art. 35 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 69) Per il regime di aiuto di
cui al presente articolo la procedura di notifica è in corso.
( 70) Comma modificato da comma 1
art. 36 della legge 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole
“programmi annuali di attività” con le parole
“programmi operativi” e sostituendo le parole
“all’articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001”
con le parole “all’articolo 7 del decreto legislativo n.
102/2005”.
( 71) Comma modificato da comma 3
art. 36 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole
“all’articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001”
con le parole “all’articolo 7 del decreto legislativo n.
102/2005” e sostituendo le parole “produzione fatturata”
con le parole “produzione commercializzata, conferita dagli
associati”.
( 72) Comma modificato da comma 3
art. 36 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo le parole “metodo di
produzione o distretto di cui all’allegato B della presente
legge”.
( 73) Comma modificato da comma 4
art. 36 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo la parola
“fatturato” con le parole “valore della produzione
commercializzata, conferita dagli associati”.
( 74) Lettera così
modificata da comma 1 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , che
ha sostituito la parola "autocontrollo" con le parole "controlli effettuati
da o per conto di terzi".
( 75) Lettera abrogata da comma 2
art. 12 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 76) Comma così sostituito
da comma 3 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 77) Comma così sostituito
da comma 4 art. 12 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 78) Comma aggiunto da comma 5
art. 12 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 79) Lettera abrogata da comma 1
art. 13 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 80) Comma così sostituito
da comma 2 art. 13 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 81) Comma aggiunto da comma 3
art. 13 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 82) Comma aggiunto da comma 4
art. 13 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 83) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa
con decisione favorevole C (2004) 4877 del 7 dicembre 2004 della
Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
( 84) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa
con decisione favorevole C (2004) 4877 del 7 dicembre 2004 della
Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
( 85) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica poi
ritirata, in quanto trattasi di strumento di finanziamento di aiuti
esentati; presa d’atto della Commissione europea con nota prot. n.
25253 del 5 ottobre 2004.
( 86) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa
con decisione favorevole C (2004) 4877 del 7 dicembre 2004 della
Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
( 87) Il regime di aiuto di cui
al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica conclusa
con decisione favorevole C (2004) 4877 del 7 dicembre 2004 della
Commissione europea; il regime è decaduto per effetto degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
( 88) Il regime di aiuto di cui
al comma 2 lett. a) del presente articolo è stato oggetto di procedura
di notifica poi ritirata, in quanto trattasi di strumento di finanziamento
di aiuti esentati; presa d’atto della Commissione europea con nota
prot. n. 25253 del 5 ottobre 2004, inoltre il regime di aiuto di cui al
comma 2 lett. b) e lett. c) del presente articolo è stato oggetto di
procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2004) 3943 del
20 ottobre 2004 della Commissione europea; il regime è decaduto per
effetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore
agricolo e forestale 2007-2013 il 31 dicembre 2007.
( 89) Comma così modificato
da comma 1 art. 9 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha sostituito le parole “del regolamento (CE) n. 1257/1999” con
le parole “del regolamento (CE) n. 1698/2005”.
( 90) Comma modificato da art. 37
della legge regionale
25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo le parole “delle priorità
di cui all’articolo 20 e”, dopo le parole “nel
rispetto”.
( 91) Articolo aggiunto da comma
1 art. 13 della legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15 ; il comma 3 dell’art. 13 prevede
altresì che agli oneri conseguenti si fa fronte con gli stanziamenti
allocati all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore
delle imprese e della collettività rurale”, che verranno
iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per
l’esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio
pluriennale 2007-2009.
( 92) Per il regime di aiuto di
cui al presente articolo la procedura di notifica è in corso, con
richieste di informazioni preliminari e complementari.
( 93) Comma così sostituito
da comma 1 art. 38 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 94) Comma inserito da comma 2
art. 38 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 95) Comma così modificato
da comma 1 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha sostituito le parole “quaranta per cento” con le parole
“sessanta per cento”.
( 96) Comma così sostituito
da comma 2 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
( 97) Comma così sostituito
da comma 3 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 .
( 98) Comma così modificato
da comma 4 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha sostituito le parole “nel rispetto del regime degli aiuti di Stato
per la tutela dell’ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C
37/03” con le parole: “nel rispetto della disciplina
comunitaria degli aiuti di stata per la tutela ambientale di cui
all’informazione (CE) 2008/C 82/01 della Commissione del 1°
aprile 2008”.
( 99) Comma così modificato
da comma 5 art. 10 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha soppresso le parole “ad eccezione degli aiuti di cui al comma
5” dopo la parola “fondo”.
( 100) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 ; il
comma 3 dell’art. 14 prevede altresì che agli oneri conseguenti
si fa fronte con gli stanziamenti allocati all’upb U0049
“Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della
collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di
competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007
e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.
( 101) La procedura di
notifica del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista
dall’art. 72 della presente legge riguarda ai sensi dell’art.
73 gli interventi attuativi.
( 102) Articolo sostituito da
art. 39 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 103) La procedura di
notifica del regime di aiuto di cui al presente articolo prevista
dall’art. 72 della presente legge riguarda ai sensi dell’art.
73 gli interventi attuativi.
( 104) Comma modificato da
comma 1 art. 40 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “i piani operativi per il salvataggio e la
ristrutturazione” con le parole “i piani di
ristrutturazione”.
( 105) Comma modificato da
comma 2 art. 40 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “Il piano operativo per il salvataggio”
con le parole “Il piano di ristrutturazione” e inserendo le
parole “al fine di ripristinare la redditività a lungo termine
dell’impresa”dopo le parole “le prospettive di
soluzione”.
( 106) Comma così
sostituito da comma 3 art. 40 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 107) Comma abrogato da comma
4 art. 40 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 108) Comma modificato da
art. 41 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole
“priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a
titolo principale” con le parole “priorità alle imprese
condotte da imprenditori agricoli professionali”.
( 109) Comma così
sostituito da comma 1 art. 14 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 110) Per il regime di aiuto
di cui al presente articolo la procedura di notifica allo stato risulta non
attivata.
( 111) Il regime di aiuto di
cui al presente articolo è stato oggetto di procedura di notifica
conclusa con decisione favorevole C (2005) 1592 del 23 maggio 2005 della
Commissione europea.
( 112) Articolo inserito da
comma 1 art. 42 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 113) Il regime di aiuto di
cui al comma 1 lett. a) e b) del presente articolo è stato oggetto di
procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2005) 3011 del
29 luglio 2005 della Commissione europea.
( 114) Il regime di aiuto di
cui al comma 2 lett. c) del presente articolo è stato oggetto di
procedura di notifica conclusa con decisione favorevole C (2005) 1592 del
23 maggio 2005 della Commissione europea inoltre per il comma 2 lett. a) e
lett. b) il regime di aiuto è stato oggetto di procedura di notifica
conclusa con decisione C (2005) 3011 del 29 luglio 2005 della Commissione
europea.
( 115) Per il regime di aiuto
di cui al presente articolo la procedura di notifica allo stato risulta non
attivata.
( 116) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 15 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 117) Riferimento ad art. 17
bis aggiunto da comma 1 art. 16 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 118) Comma così
modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha sostituito le parole “ai sensi dell’articolo 18 del
regolamento (CE) n. 1257/1999” con le parole “ai sensi
dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005”.
( 119) Articolo abrogato da
comma 1 art. 12 legge
regionale 14 novembre 2008, n. 20 , in precedenza sostituito da art. 43
della legge regionale
25 luglio 2008, n. 9 .
( 120) Articolo inserito da
comma 1 art. 17 legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 121) Articolo così
modificato da comma 1 art. 13 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha aggiunto dopo il numero “57” le parole “comma 2,
lettere b) e c)”.
( 122) Articolo così
sostituito da art. 44 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 . In
precedenza articolo modificato da art. 13 comma 2 e art. 14 comma 2 della
legge regionale 4
agosto 2006, n. 15 e sostituito da comma 1 art. 18 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 123) Articolo così
modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha sostituito le parole “ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001
della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e
medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea del 13 gennaio 2001, come da ultimo modificato dal regolamento (CE)
n. 1857/2006” con le parole: “ai sensi del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di
esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea del 9 agosto 2008”. In precedenza articolo
sostituito da art. 45 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 e
inserito da comma 1 art. 19 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 124) Comma modificato da
lett. a) comma 1 art. 46 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “i piani operativi regionali” con le
parole “il regime di aiuti”.
( 125) Comma modificato da
lett. b) comma 1 art. 46 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “all’articolo 59” con le parole
“agli articoli 59 e 60”.
( 126) Comma modificato da
lett. c) comma 1 art. 46 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sopprimendo le parole “e i provvedimenti attuativi per la concessione
di aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie di cui all’articolo
62” prima delle parole “sono soggetti al parere”.
( 127) Numero 1) della lettera
c) dell'Allegato A) così modificato da comma 1 art. 20 legge regionale 9 aprile 2004,
n. 8 , che ha sostituito le parole "alla data di presentazione della
domanda" con le parole "alla data di accettazione, con atto giuridicamente
vincolante, della domanda".
( 128) Numero così
sostituito da comma 2 art. 20 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 .
( 129) Punto così
modificato da comma 1 art. 15 legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 che
ha sostituito le parole “del reg. (CE) n. 1257/1999, e nei limiti
posti per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di
stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione (CE) 2000/C della
Commissione del 28 febbraio 2000” con le parole “del
regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti e alle condizioni previste dagli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 di cui alla comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della
Commissione del 27 dicembre 2007”.
SOMMARIO
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