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Contenuti:
Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 (BUR n. 120/2003)
Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 (BUR n. 120/2003) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2003 IN MATERIA DI PREVENZIONE, SANITÀ, SERVIZI
SOCIALI E SICUREZZA PUBBLICA (1)
CAPO I - Disposizioni in materia di
prevenzione
Art. 1- Igiene e sanità del
personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari.
1. Gli accertamenti sanitari e la relativa
certificazione, previsti dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n.
283 e dagli articoli 37, 39 e 40 del DPR 26 marzo 1980, n. 327 in materia
di disciplina igienica di produzione e vendita di sostanze alimentari e
bevande, sono sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e
informazione, salvo il caso in cui l’interessato ne faccia esplicita
richiesta.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, definisce:
a) i criteri per la predisposizione delle misure di autocontrollo,
formazione e informazione;
b) le modalità di monitoraggio e sorveglianza sull'attuazione delle
misure di cui alla lettera a);
c) i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi
e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare.
Art. 2 - Visita sanitaria
precedente all'assunzione dell'apprendista.
1. Le disposizioni concernenti la visita sanitaria richiesta al fine
dell'assunzione dell'apprendista, di cui all'articolo 4 della legge 19
gennaio 1955, n. 25 e all'articolo 9 del DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 in
materia di disciplina dell'apprendistato, non si applicano all'apprendista
che al momento della visita abbia raggiunto la maggiore età.
Art. 3 – Accertamenti
medici per i lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi.
1. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 157,
secondo comma e 160, primo comma del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali" l'esame radiografico del
torace può essere sostituito, per i lavoratori a rischio di silicosi e
asbestosi, con altri accertamenti che tendono a verificare lo stato della
malattia, disposti dal medico competente in relazione alla valutazione del
rischio nel caso concreto
Art. 4 - Isolamento di animali
per il controllo dell’infezione rabica.
1. Nei casi previsti dall’articolo 86 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320
“Regolamento di polizia veterinaria”,
l’obbligatorietà dell’isolamento e della relativa
osservazione è valutata dal servizio veterinario dell’azienda
ULSS competente, in relazione agli elementi di conoscenza del caso concreto
e ai dati relativi alla situazione epidemiologica e sanitaria di cui
dispone.
Art. 5 - Controllo del latte
crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco
pastorizzato di alta qualità.
1. I controlli periodici per la verifica dei parametri di conformità
del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte
fresco pastorizzato di alta qualità, previsti dall'articolo 2, comma 4
del DM 9 maggio 1991, n. 185 in materia di controlli di requisiti di
composizione igienico – sanitaria del latte crudo, sono sostituiti
dagli accertamenti effettuati dal produttore nell'ambito del sistema di
autocontrollo in ottemperanza agli obblighi previsti all’articolo 17
del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, determina:
a) i criteri per la predisposizione del sistema di autocontrollo integrato
con la previsione di specifiche procedure per gli accertamenti effettuati
dal produttore;
b) le modalità del controllo a campione da parte del servizio
veterinario dell'azienda ULSS competente per territorio;
c) i criteri e le modalità per la formazione e la relativa
qualificazione degli addetti al prelievo del latte;
d) i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori
autorizzati ad effettuare le analisi.
Art. 6 - Modifica dell'articolo
4 della legge
regionale 2 dicembre 1986, n. 48 "Lotta e profilassi della mixomatosi
dei conigli".
CAPO II -
Disposizioni in materia di sanità
Art. 7 – Recupero ed
utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle
strutture sanitarie della Regione del Veneto. (3)
1. La Regione del Veneto coordina e promuove l’utilizzo
all’estero, a fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso a
qualsiasi titolo dalle strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture
private che intendano aderire all’iniziativa operanti nel territorio
regionale, con particolare riferimento al materiale tecnologico medicale
utilizzabile in ambito sanitario nel campo della cooperazione con i Paesi
in via di Sviluppo e con quelli dell'Europa dell’Est e
dell’Area balcanica, attraverso l’intervento dei soggetti
indicati al comma 2.
2. Possono presentare richiesta di assegnazione dei beni di cui al comma 1,
con le modalità indicate al comma 3, enti pubblici, organizzazioni non
governative, associazioni di volontariato, enti o istituti religiosi aventi
sede nel territorio della Regione del Veneto, nonché istituzioni
internazionali, agenzie specializzate dell’ONU, rappresentanze
diplomatiche in Italia e all’estero e distaccamenti delle forze
armate impegnate in missioni di pace.
3. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale disciplina il procedimento di acquisizione dei
beni da parte della Regione, di assegnazione degli stessi ai soggetti
richiedenti di cui al comma 2 nonché le forme di garanzia e di
vigilanza sull’effettivo utilizzo dei beni assegnati.
4. La Giunta regionale trasmette annualmente alle competenti Commissioni
consiliari una relazione sull'assegnazione e l'utilizzo dei beni mobili
dismessi dalle strutture sanitarie.
Art. 8 - Modifica dell'articolo
20 della legge
regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione".
CAPO III - Disposizioni in materia
di servizi sociali
Art. 10 - Modifica degli
articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6
"Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che
applicano il ‘Metodo Doman’ ".
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54
”Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione
degli scambi socio-culturali”.
Art. 12 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54
“Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione
degli scambi socio-culturali”.
Art. 13 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54
“Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione
degli scambi socio-culturali”.
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54
“Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione
degli scambi socio-culturali”.
Art. 15 – Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40
“Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di
volontariato” come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio
1995, n. 1 .
Art. 16 – Modifica
dell’articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40
“Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di
volontariato”, come introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio
1995, n. 1 .
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto
1993, n. 40 , le parole: “alla lettera d) del comma 4
dell’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre
1991” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera e)
del comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 8
ottobre 1997”.
CAPO IV - Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica
Art. 17 - Disciplina delle
caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti
operativi in dotazione alla polizia locale.
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento disciplina
d’intesa con la conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla
legge regionale 3
giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, le caratteristiche delle
uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in
dotazione alla polizia locale, prevedendo altresì eventuali forme di
vigilanza.
2. Gli enti locali, singoli o associati, che gestiscono comandi o servizi
di polizia locale, entro il termine di centottanta giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1 nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, adeguano agli stessi i propri regolamenti.
3. Dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
del provvedimento di cui al comma 1, sono abrogate:
a) la legge regionale
20 dicembre 1991, n. 33 “Caratteristiche delle uniformi, dei
distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla polizia
locale”;
b) la legge regionale
25 giugno 1993, n. 25 “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33
‘Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e
strumenti operativi in dotazione alla polizia locale’ ”.
Art. 18 – Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) La legge è stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 25/2004 (G.U.
1ª serie speciale n. 11/2002) con il quale è stata sollevata in
riferimento all’articolo 117, comma secondo, lettera h), e comma
terzo della Costituzione questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 1. Il giudizio si è concluso con la sentenza n.
95/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 11/2005), con la quale la Corte
Costituzionale, dichiarando non fondata la questione di legittimità
costituzionale, non ha ritenuto la disposizione impugnata invasiva della
competenza statale in materia di tutela dell’ordine pubblico e
sicurezza, né ha ritenuto che la soppressione del libretto di
idoneità sanitaria per gli operatori del settore violasse un principio
fondamentale stabilito dalla legge statale in materia di tutela della
salute con riferimento alla disciplina di tutela dell’igiene degli
alimenti.
SOMMARIO
-
Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41
(BUR n. 120/2003)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 IN
MATERIA DI PREVENZIONE, SANITÀ, SERVIZI SOCIALI E SICUREZZA PUBBLICA
(1)
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-
CAPO I - Disposizioni in materia di
prevenzione
-
-
CAPO II - Disposizioni in materia
di sanità
-
-
CAPO III - Disposizioni in materia
di servizi sociali
-
-
Art. 10 - Modifica degli
articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n.
6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap
psicofisici che applicano il ‘Metodo Doman’ ".
-
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1983, n.
54 ”Interventi della Regione del Veneto nel settore
della promozione degli scambi socio-culturali”.
-
Art. 12 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1983, n.
54 “Interventi della Regione del Veneto nel settore
della promozione degli scambi socio-culturali”.
-
Art. 13 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1983, n.
54 “Interventi della Regione del Veneto nel settore
della promozione degli scambi socio-culturali”.
-
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1983, n.
54 “Interventi della Regione del Veneto nel settore
della promozione degli scambi socio-culturali”.
-
Art. 15 – Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 30 agosto 1993, n.
40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle
organizzazioni di volontariato” come sostituito
dall’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1995, n.
1 .
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Art. 16 – Modifica
dell’articolo 14 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n.
40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle
organizzazioni di volontariato”, come introdotto
dall’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1995, n.
1 .
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CAPO IV - Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica
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