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Contenuti:
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004)
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) [sommario] [RTF]
NORME
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (1)
(2)
TITOLO I - Principi generali
CAPO I - Finalità e livelli di
pianificazione
Art. 1 – Oggetto.
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive
modificazioni, detta le norme per il governo del territorio del Veneto,
definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso
dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei
rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di
riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della
vita.
Art. 2 – Contenuti e
finalità.
1. La presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti
degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti
finalità:
a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole,
finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei
cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle
generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli
insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il
recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare
riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza
naturalistica;
d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano
alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto
insediativo esistente;
e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e
di dissesto idrogeologico;
f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche
di sviluppo nazionali ed europee.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza, mediante:
a) la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, con riduzione di
tempi e con garanzia di trasparenza e partecipazione;
b) l’adozione e l’utilizzo di un sistema informativo
territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi
conoscitivi raffrontabili;
c) il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali
e delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale" e successive modificazioni, alla formazione
degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle
risorse ambientali;
d) il riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità diretta
nella gestione del proprio territorio.
Art. 3 - Livelli di
pianificazione.
1. Il governo del territorio si attua
attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della
provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra
loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza;
in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la
redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e
determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.
2. I piani di livello sovracomunale stabiliscono i modi e i tempi di
adeguamento dei piani di livello comunale, nonché l’eventuale
disciplina transitoria da applicarsi fino all’adeguamento.
3. Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello
inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che
sia necessario procedere ad una variante dello stesso.
4. La pianificazione si articola in:
a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi
comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di
assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi
(PUA);
b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).
5. Al fine dell’adozione del PTRC, del PTCP, del PAT e del PATI,
l’ente territoriale competente elabora un documento preliminare che
contiene in particolare:
a) gli obiettivi generali che s’intendono perseguire con il piano e
le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle
previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;
b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.
6. Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sottopongono a specifica
normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i
beni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 149 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352” e successive
modificazioni.
Art. 4 – Valutazione
ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione
territoriale.
1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare
un elevato livello di protezione dell’ambiente, i comuni, le province
e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli
strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione
ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli
stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001
“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente”. La Giunta regionale definisce, ai sensi
dell’articolo 46, comma 1, lettera a), criteri e modalità di
applicazione della VAS, in considerazione dei diversi strumenti di
pianificazione e delle diverse tipologie di comuni.
2. Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di
coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani
di assetto del territorio comunali e intercomunali.
3. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di
pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di
sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri
strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative
assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché
le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano.
4. Sino all’approvazione dei criteri regionali di cui
all’articolo 46, comma 1, lettera a), l’ente competente ad
approvare gli strumenti di cui al comma 2 valuta la sostenibilità
ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.
CAPO II - Forme di concertazione e
partecipazione nella pianificazione
Art. 5 – Concertazione e
partecipazione.
1. I comuni, le province e la Regione nella
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,
conformano la propria attività al metodo del confronto e della
concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre
amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto
con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi
sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi
pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli
obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di
pianificazione.
Art. 6 - Accordi tra soggetti
pubblici e privati.
1. I comuni, le province e la Regione, nei
limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere
accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di
alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della
pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di
pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di
pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il
provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è
condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni.
Art. 7
- Accordo di programma.
1. Per la definizione e la realizzazione di
programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che
richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione,
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può
essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive
modificazioni. I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto
unilaterale d’obbligo o da una convenzione da allegare
all’accordo di programma.
2. Qualora l’accordo di programma comporti varianti agli strumenti
urbanistici, lo stesso è approvato ai sensi dell’articolo 34 del
decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, come
specificato e integrato da quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti
interessati in sede di conferenza di servizi, la proposta di accordo di
programma, entro i cinque giorni successivi, è depositata presso la
segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato
avviso sull'albo pretorio del comune e della provincia interessati e
mediante affissione di manifesti. Fino a venti giorni dopo la scadenza del
periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.
4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 3, il comune provvede all'istruttoria delle osservazioni e convoca
tutte le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati che si esprimono
definitivamente sull'accordo, anche sulla base delle osservazioni
presentate.
5. L'accordo di programma è sottoscritto dai rappresentanti delle
amministrazioni e dai soggetti pubblici che partecipano all'accordo. Ove
l’accordo di programma comporti variante al piano di assetto del
territorio (PAT), è necessaria l'adesione della provincia e l'accordo
è approvato dal presidente della provincia. Ove comporti variante al
piano degli interventi (PI), l’accordo è approvato dal sindaco.
6. L'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale
entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di programma a
pena di decadenza. L'accordo di programma acquista efficacia trascorsi
quindici giorni dalla sua pubblicazione:
a) nell’albo pretorio del comune qualora comporti varianti al piano
degli interventi (PI);
b) nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) qualora comporti
varianti al piano di assetto del territorio (PAT).
7. Qualora l'accordo di programma non venga realizzato nei termini previsti
l'eventuale variante urbanistica decade.
CAPO III – Coordinamento e
integrazione delle informazioni
Art. 8
- Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica.
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle dinamiche territoriali del
Veneto e di agevolare le valutazioni degli effetti degli strumenti di
pianificazione, è istituito presso la Giunta regionale l'osservatorio
della pianificazione territoriale ed urbanistica, con la partecipazione di
rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie professionali
interessate.
2. L'osservatorio elabora, pubblica e diffonde dati e analisi riguardanti
la pianificazione e ne promuove la conoscenza.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
disciplina la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.
Art. 9 – Cartografia
tecnica regionale.
1. Tutti gli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica sono redatti su carta tecnica regionale secondo
le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il provvedimento
di cui all’ articolo
50, comma 1, lettera a).
2. La base cartografica degli strumenti urbanistici comunali è
aggiornata a cura del comune secondo le specifiche tecniche di cui
all'articolo 50, comma 1, lettera a).
Art. 10 - Quadro conoscitivo e
basi informative.
1. Il quadro
conoscitivo è il sistema integrato delle informazioni e dei dati
necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte
del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti
pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di
distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e
aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio
e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni
finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e
socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della
programmazione regionale e locale. ( 3)
3. La Giunta regionale individua condizioni e modalità per lo scambio
e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento
dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata. A
tale scopo ciascuna amministrazione utilizza il proprio sistema
informativo, anche connesso in rete con i sistemi informativi delle altre
amministrazioni pubbliche.
Art. 11 – Parametri per la
validazione del quadro conoscitivo.
1. La Giunta regionale verifica, mediante
l’impiego di idonee procedure, gli archivi alfa-numerici dei dati e
delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo di
cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 50, al fine di
assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ).
2. La Giunta regionale definisce i parametri di valutazione e stabilisce il
valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) da
assegnare ai contenuti del quadro conoscitivo di cui alla lettera f) del
comma 1 dell’articolo 50. ( 4)
TITOLO II - Strumenti di governo del
territorio
CAPO I - Pianificazione comunale
per il governo del territorio
SEZIONE I - Piano regolatore
comunale
Art. 12 – Il Piano
Regolatore Comunale.
1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano
regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute
nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative,
contenute nel piano degli interventi (PI).
2. Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di
pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo
per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche
vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica,
idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e
architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi
nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze
dalla comunità locale.
3. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in
coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di
tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del
territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali
interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture
per la mobilità.
4. Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo
strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a pianificare in modo
coordinato scelte strategiche e tematiche relative al territorio di
più comuni.
5. L'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC),
del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro
varianti comporta l’obbligo per i comuni di adeguarsi adottando
apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano
degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno.
6. Le varianti di adeguamento di cui al comma 5:
a) sviluppano le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti
pianificatori;
b) attuano le prescrizioni e adattano la individuazione dei vincoli in
relazione alla diversa scala di rappresentazione.
Art. 13 – Contenuti del
Piano di assetto del territorio (PAT).
1. Il piano di assetto del territorio
(PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le
condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni
ammissibili ed in particolare:
a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla
costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti
di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica,
ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli
obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di
livello superiore;
c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti
obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree
idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e
territoriale;
d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse
comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti
negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve
naturali di interesse comunale;
f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola
trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo
riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la
superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate
nel provvedimento di cui all’ articolo 50, comma 1, lett. c); tale limite può essere
derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia
interessata, per interventi di rilievo sovracomunale; ( 5)
g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e
salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) di cui all' articolo 22;
h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle
zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in
conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43;
i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di
cui all' articolo 31;
j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e
detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di
localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle
stesse assimilate;
k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici
di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli
insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali,
turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso,
perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili;
l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di
riqualificazione e riconversione;
m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della
compensazione di cui agli articoli 35 e 37;
n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o
per la dismissione delle attività produttive in zona impropria,
nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello
unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché
per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e
successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali
del comune;
o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre
possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici
esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3,
lettera c);
p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di
programmi complessi;
q) stabilisce i criteri per l’individuazione dei siti per la
localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle
comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;
r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi
regionali di altri settori.
2. Ai fini della presente legge gli ambiti territoriali omogenei (ATO) in
cui il comune suddivide il proprio territorio, vengono individuati per
specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere
geografico, storico, paesaggistico e insediativo.
3. Il PAT è formato:
a) da una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle
verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale;
b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli,
anche relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in
correlazione con le indicazioni cartografiche;
d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro
conoscitivo di cui all' articolo
10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a),
b) e c).
4. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come
individuati dal PTCP, possono predisporre il PAT in forma semplificata
secondo le modalità definite con atto di indirizzo di cui
all’ articolo 46,
comma 2, lettera g).
Art. 14 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del
piano di assetto del territorio.
1. La giunta comunale elabora un documento
preliminare con i contenuti di cui all’ articolo 3, comma 5 e, a seguito della conclusione della
fase di concertazione di cui all' articolo 5, lo trasmette al consiglio comunale ai fini
dell'adozione del piano.
2. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a
disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del
comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i
successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia
mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del comune e su almeno
due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra
forma di divulgazione ritenuta opportuna.
3. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre
osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente
alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio
comunale.
4. La giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni dal
suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato. ( 6)
5. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento il termine
di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per non
più di novanta giorni, in relazione alla complessità della
istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine
riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa o, comunque, trascorsi novanta giorni dalla sospensione.
6. La giunta provinciale approva il piano decidendo sulle osservazioni
presentate e introducendo d’ufficio le modifiche necessarie ad
assicurare:
a) la compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP;
b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto
al quadro conoscitivo elaborato;
c) la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale,
storico-monumentale e architettonica.
7. Qualora la giunta provinciale rilevi l’incompletezza del quadro
conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5, oppure che il piano
necessiti del coordinamento territoriale di cui all’articolo 16 in
conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo restituisce al
comune indicando le necessarie integrazioni al quadro conoscitivo, o
l’ambito cui riferire il piano di assetto del territorio
intercomunale (PATI).
8. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del
provvedimento di approvazione nel BUR da effettuarsi a cura della provincia
ovvero del comune nel caso in cui lo stesso risulti approvato per decorso
del termine ai sensi del comma 4.
9. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune a
disposizione del pubblico ed ha validità a tempo indeterminato.
10. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure del
presente articolo ovvero dell’articolo 15.
11. L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la
decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle
parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e
siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
Art. 15 – Procedimento
di formazione del piano di assetto del territorio mediante procedura
concertata tra Comune e Provincia.
1. Per la formazione del piano di assetto
del territorio (PAT) può essere attivata una procedura di
pianificazione concertata tra comune, provincia, enti locali e altri
soggetti pubblici interessati.
2. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di
cui all' articolo 3, comma 5,
e propone agli enti ed ai soggetti interessati un accordo di pianificazione
per la predisposizione dello strumento urbanistico.
3. Con l’accordo di pianificazione, sottoscritto dai legali
rappresentanti degli enti e dei soggetti di cui al comma 1, viene recepito
il documento preliminare e si provvede alla disciplina degli obblighi
reciproci, definendo le modalità di formazione del quadro conoscitivo,
di redazione degli elaborati costituenti il piano e di valutazione delle
osservazioni pervenute durante la pubblicazione, nonché il programma
dei lavori.
4. Dopo la sottoscrizione dell’accordo di pianificazione, si procede
alla redazione del piano.
5. Il piano è adottato dal consiglio comunale ed è depositato
presso la sede del comune a disposizione del pubblico per trenta giorni
consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro
i successivi trenta.
6. Trascorsi i termini di cui al comma 5, il comune convoca una conferenza
di servizi alla quale partecipano gli enti interessati, con un
rappresentante autorizzato dal rispettivo organo competente, che si
esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute. Qualora si riscontri il
consenso del comune e della provincia il piano si intende approvato ed
è ratificato dalla giunta provinciale.
7. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR
del provvedimento di approvazione e del relativo atto di rattifica della
giunta provinciale da effettuarsi a cura della provincia ed ha
validità a tempo indeterminato. ( 7)
8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure del
presente articolo, ovvero dell'articolo 14.
Art. 16 – Contenuti,
procedimento di formazione e varianti del Piano di assetto del territorio
intercomunale (PATI).
1. Il piano di assetto del territorio
intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione finalizzato al
coordinamento fra più comuni e può disciplinare in tutto o in
parte il territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi.
La necessità del coordinamento può essere stabilita dai comuni
interessati e dal PTCP o dal PTRC a seconda che l'intercomunalità
riguardi una o più province.
2. Il coordinamento di cui al comma 1 ha per oggetto:
a) ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche
insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e
paesaggistiche ;
b) previsioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito
più esteso di quello comunale.
3. Il PATI ha i medesimi contenuti ed effetti del PAT rispetto al quale:
a) coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione
delle specifiche vocazioni territoriali;
b) dispone una disciplina urbanistica o edilizia unitaria per ambiti
intercomunali omogenei;
c) definisce un'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni
interessati mediante convenzione.
4. Il PATI, costituito dai medesimi elaborati di cui all’articolo 13,
è adottato dai comuni interessati con la procedura di cui
all’articolo 15, comma 2 e seguenti, sulla base di un documento
preliminare predisposto e concertato tra gli stessi comuni. Qualora i
comuni ricadano nel territorio di più province, alla procedura
concertata partecipano le province interessate e la Regione ed è
necessario ai fini dell'approvazione anche il loro consenso. In tal caso il
piano si intende approvato ed è ratificato da ciascuna provincia
competente per territorio.
5. Le varianti al PATI sono adottate e approvate con le procedure di cui
all'articolo 15, comma 2 e seguenti. Qualora le varianti riguardino il
territorio di un solo comune e non incidano sui contenuti intercomunali del
piano, ovvero si rendano necessarie ai soli fini dell’adeguamento
alle prescrizioni del PTRC o del PTCP, possono essere approvate anche con
le procedure previste all’articolo 14.
6. Il piano ha validità a tempo indeterminato e diviene efficace
quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel
BUR da effettuarsi a cura di ciascuna provincia competente per territorio.
Art. 17 – Contenuti del
Piano degli interventi (PI).
1. Il piano degli interventi (PI) si
rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale
delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali
previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi
diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).
2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio
(PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:
a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo
le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai
sensi dell' articolo 50,
comma 1, lettera b);
b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla
predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti
per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui
all'articolo 20, comma 14;
d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e
gli indici edilizi;
e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio
esistente da salvaguardare;
f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di
trasformazione e di conservazione;
g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di
valorizzazione e sostenibilità ambientale;
h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse
pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di
cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da
realizzare o riqualificare;
i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in
zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da
trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante
l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all' articolo 36 e l'utilizzo di
eventuali compensazioni di cui all' articolo 37;
j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle
fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;
k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali
di altri settori con particolare riferimento alle attività
commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi,
al piano per l’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione
acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;
3. Il PI può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle
previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20
aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765":
a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA
planivolumetrici;
b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente.
4. Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova
urbanizzazione o riqualificazione, il comune può attivare procedure ad
evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili
nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di
intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli
standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT.
La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti
dall’ articolo 6.
5. Il PI è formato da:
a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità
operative ed il quadro economico;
b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c) le norme tecniche operative;
d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione
ambientale;
e) il registro dei crediti edilizi;
f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del
quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute
negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c).
Art. 18 – Procedimento
di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.
1. Il sindaco predispone un documento in
cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni
urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché
gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un
apposito consiglio comunale.
2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio
comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme di
consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici
e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a
disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del
comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i
successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia
mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due
quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma
di divulgazione ritenuta opportuna.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse
ed approva il piano.
5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed
è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione
nell’albo pretorio del comune. ( 8)
7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le
previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a
strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per
servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti
esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui
all' articolo 34. In tali
ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica
l’ articolo 33.
8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui
al presente articolo.
9. L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la
decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle
parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi
lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed
efficace.
Art. 18 bis – Interventi
in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali.
1. Sono sempre ammessi in diretta
attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in assenza dei piani
attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” e quelli di completamento su parti del territorio già
dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
( 9)
SEZIONE II – Attuazione
della pianificazione urbanistica
Art. 19 – Piani
urbanistici attuativi (PUA).
1. Il piano urbanistico attuativo può
essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa
pubblica e privata. Esso definisce l'organizzazione urbanistica,
infrastrutturale ed architettonica di un insediamento ed assume, in
considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia:
a) del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione, di cui agli
articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e
successive modificazioni;
b) del piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree
fabbricabili per l'edilizia economica e popolare" e successive
modificazioni;
c) del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui
all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 "Programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla
legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29
settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata." e successive modificazioni;
d) del piano di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978,
n. 457 "Norme per l'edilizia popolare" e successive modificazioni;
e) del piano ambientale di cui all’ articolo 27 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve
naturali regionali" e successive modificazioni;
f) del programma integrato di cui all’articolo 16 della legge 17
febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" e
successive modificazioni; in particolare il programma integrato è lo
strumento di attuazione della pianificazione urbanistica per la
realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e privati, degli interventi
di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. La
riqualificazione si attua mediante il riordino degli insediamenti esistenti
e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso
l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e
dell’arredo urbano, il riuso di aree dismesse, degradate,
inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche con il completamento
dell’edificato.
2. In funzione degli specifici contenuti, il piano urbanistico attuativo
è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito
elencati:
a) l’estratto del piano di assetto del territorio e del piano degli
interventi nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli
estratti di altri strumenti di pianificazione;
b) la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro
dell’intervento;
c) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;
d) la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e
idrogeologica dell’intervento;
e) i vincoli gravanti sull’area;
f) l’estratto catastale e l'elenco delle proprietà;
g) il progetto planivolumetrico e l’eventuale individuazione dei
comparti;
h) l’individuazione delle aree da cedere o vincolare;
i) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete;
j) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa
la rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con
particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli
altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;
k) le norme di attuazione;
l) il prontuario per la mitigazione ambientale;
m) la convenzione o gli atti unilaterali d’obbligo;
n) il capitolato e il preventivo sommario di spesa.
3. I PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti
urbanistici e relativi consorzi ai sensi dell’articolo 21.
4. Per i PUA di iniziativa privata, l'esecuzione delle opere a scomputo
degli oneri di urbanizzazione, come disciplinata dalla normativa vigente,
non ricade nella disciplina degli appalti di lavori pubblici quando le
singole opere da realizzare abbiano un valore pari o inferiore alla soglia
comunitaria di cui alla direttiva 14 giugno 1993, 93/37/CEE "Direttive del
Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori" e successive modificazioni.
Art. 20 – Procedimento
di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo.
1. Il piano urbanistico attuativo (PUA)
è adottato dalla giunta comunale e approvato dal consiglio comunale.
Qualora il piano sia di iniziativa privata la giunta comunale, entro il
termine di sessanta giorni ( 10)
dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta
il piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli
strumenti urbanistici vigenti.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, può essere richiesta alla
provincia, con le modalità di cui all’articolo 30, comma 6, la
nomina di un commissario ad acta che assuma i conseguenti provvedimenti.
3. Entro cinque giorni dall'adozione il piano è depositato presso la
segreteria del comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito
è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del
comune e mediante l'affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i
proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque
può presentare osservazioni.
4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al comma 3, il
consiglio comunale approva il piano decidendo sulle osservazioni e sulle
opposizioni presentate.
5. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune ed
il relativo deposito, nel caso di piani urbanistici attuativi di iniziativa
pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati
dal piano stesso nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di
messo comunale, entro quindici giorni ( 11) dall'avviso dell'avvenuto deposito.
6. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e
presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore
degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile
catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite
nell'ambito medesimo. Il piano approvato è depositato ed il relativo
deposito è notificato ai proprietari dissenzienti nelle forme previste
per gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale. Dopo
l’entrata in vigore del piano, l’inutile decorso dei termini
previsti per la sua attuazione costituisce titolo per procedere
all’espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti
secondo le modalità e per gli effetti previsti dall’articolo 21.
7. Per i programmi integrati può essere seguita la procedura
dell’accordo di programma di cui all’ articolo 7.
8. Il piano entra in vigore dieci giorni ( 12) dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del comune
del provvedimento di approvazione.
9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo
indeterminato soltanto l’obbligo di osservare nella costruzione di
nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e
le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici
è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di
urbanizzazione.
10. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso
diventa inefficace per le parti non attuate.
11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per
l'esecuzione del piano urbanistico attuativo è possibile presentare un
nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata. Prima della
scadenza, il comune può prorogare la validità del piano per un
periodo non superiore a cinque anni.
12. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica
utilità per le opere in esso previste per la durata di dieci anni,
salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile
dal comune per un periodo non superiore a cinque anni.
13. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui
al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo.
14. Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle
aree incluse nella variante, purché le medesime non incidano sui
criteri informatori del PUA secondo i parametri definiti dal piano degli
interventi.
Art. 21 – Comparto
urbanistico.
1. Il comparto urbanistico è
costituito dall’insieme degli immobili da trasformare appartenenti a
più proprietari o soggetti aventi titolo ad edificare e costituenti
una unità minima d'intervento.
2. La delimitazione dell'ambito territoriale del comparto e i termini per
la costituzione del consorzio e per la presentazione di denuncia di inizio
di attività, ovvero di un'unica istanza di permesso di costruire, sono
stabiliti da un PUA oppure dal piano degli interventi. Il comparto può
riguardare tutto o parte di un PUA oppure ricomprendere gli interventi
singoli spettanti a più soggetti in attuazione diretta del piano degli
interventi (PI).
3. Il comparto si realizza attraverso la costituzione di un consorzio per
la presentazione di un unico titolo abilitativo, previa stipula di una
apposita convenzione.
4. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati rappresentanti
almeno il 51% del valore degli immobili del comparto sulla base
dell’imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il
75% delle superfici utili di pavimento esistenti oggetto degli interventi,
mediante atto sottoscritto ove, in particolare, sono fissati i criteri per
un equo riparto degli oneri e dei benefici secondo quanto stabilito
all’articolo 35; dell’avvenuta costituzione è data notizia
a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel comparto.
5. Il consorzio, costituito ai sensi del comma 4, ha titolo per procedere
all'occupazione temporanea degli immobili dei dissenzienti per l'esecuzione
degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei
confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all'espropriazione
degli stessi immobili ai prezzi corrispondenti all'indennità di
esproprio.
6. L'occupazione temporanea o l'espropriazione sono notificate ai
proprietari e agli aventi titolo nelle forme degli atti processuali civili
o a mezzo di messo comunale.
CAPO II – Pianificazione
provinciale
per il governo del territorio
Art. 22 – Contenuti del
piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).
1. Il piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli
obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio
provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico
provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche
ed ambientali, ed in particolare:
a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla
costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;
b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche
e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza
degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio
geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del
territorio, le condizioni di fragilità ambientale;
d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di
valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura
specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore
agricolo e forestale;
e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento
prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le
esigenze di tutela;
f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE
relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate
dalla Regione ai sensi dell’ articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e
successive modificazioni;
g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;
h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e
riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i
biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva,
da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse
naturali e della salvaguardia del paesaggio;
i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una
rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte
naturali, i fiumi e le risorgive;
j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e
gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti
figurativi;
k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del
territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e
gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale;
l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui
alla legge regionale
4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi
di politica industriale locale";
m) individua, sulla base dei criteri di cui all’articolo 24, comma 1,
lettera g), gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti
industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di
vendita;
n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra
più comuni ai sensi dell' articolo 16;
o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT
possono essere redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati
dal provvedimento di cui all' articolo 46, comma 2, lettera g).
2. Il PTCP assume l’efficacia e la valenza di cui all’articolo
57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive
modificazioni, alle condizioni previste nel medesimo articolo.
3. Il PTCP è formato:
a) da una relazione che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche
territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale
e territoriale e stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico
nelle materie di competenza provinciale;
b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli;
d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro
conoscitivo di cui all’ articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui
alle lettere a), b) e c).
Art. 23 – Procedimento
di formazione, efficacia e varianti del piano territoriale di coordinamento
provinciale.
1. La giunta provinciale elabora un
documento preliminare con i contenuti di cui all’ articolo 3, comma 5 e lo trasmette
alla Regione, alle province contermini, ai comuni, alle comunità
montane, agli enti di gestione delle aree naturali protette interessati e
agli enti pubblici ed ai soggetti gestori di servizi pubblici nonché
ai gestori di reti e servizi ad uso pubblico aventi rilevanza provinciale.
2. Per un esame del documento preliminare la provincia assume il metodo
della concertazione e della partecipazione di cui all’ articolo 5, coinvolgendo anche i
soggetti di cui al comma 1.
3. A seguito della conclusione della fase di concertazione di cui al comma
2 il consiglio provinciale adotta il piano.
4. Entro venti giorni dall’adozione il piano è depositato presso
la segreteria della provincia e dell'avvenuto deposito è data notizia
nel BUR e nell’albo pretorio di ogni comune della provincia, dando
indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli
elaborati, e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale. Entro il
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di
deposito, chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei trenta
giorni successivi, può presentare le proprie osservazioni.
5. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, entro i
sessanta giorni successivi, la provincia trasmette alla Regione il piano,
unitamente alle osservazioni pervenute e alle relative controdeduzioni del
consiglio provinciale.
6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla sua trasmissione, si
esprime sul piano adottato e, verificata la compatibilità del piano
con il PTRC, previo parere della competente commissione consiliare, lo
approva anche con riferimento alle osservazioni.
7. Qualora la Giunta regionale riscontri la non compatibilità con il
PTRC, trasmette il piano alla provincia per la sua rielaborazione. Qualora
il consiglio provinciale non provveda entro novanta giorni dalla
trasmissione del piano, ovvero non introduca nel piano le modifiche
necessarie per renderlo compatibile con il PTRC, la Giunta regionale lo
restituisce oppure, stralciate le parti non conformi, lo approva.
8. Il piano approvato è depositato presso la segreteria della
provincia e dei comuni a disposizione del pubblico.
9. Il piano acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione del
provvedimento di approvazione nel BUR.
10. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui
al presente articolo.
11. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione
territoriale e urbanistica, i piani di assetto del territorio comunali e
intercomunali possono contenere proposte di modificazione al piano
territoriale di coordinamento provinciale, purché tali proposte
abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti
sostanziali della pianificazione territoriale. In tal caso la modifica
è approvata dal consiglio provinciale ed è trasmessa alla Giunta
regionale che, entro sessanta giorni, deve esprimere l'eventuale motivato
dissenso in mancanza del quale la variante si intende approvata.
CAPO III – Pianificazione
regionale per il governo del territorio
Art. 24 – Contenuti del
piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).
1. Il piano territoriale regionale di
coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma regionale di sviluppo
(PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
"Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee
principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale,
nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In
particolare:
a) acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del
quadro conoscitivo territoriale regionale;
b) indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse
naturali, della salvaguardia e dell’eventuale ripristino degli
ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti
interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di
interesse comunitario e le relative tutele;
c) indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici
e archeologici, nonché per la tutela delle identità
storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela,
valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di
integrità e rilevanza dei valori paesistici;
d) indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;
e) definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle
attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;
f) individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di
particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire
mediante la redazione di progetti strategici di cui all'articolo 26;
g) formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti
industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli
insediamenti turistico-ricettivi;
h) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra
comuni che interessano il territorio di più province ai sensi
dell'articolo 16.
2. I piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale ed i
piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di
coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non alterino
i contenuti essenziali della pianificazione territoriale del PTRC. Al fine
di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si
provvede agli aggiornamenti cartografici e normativi al PTRC. ( 13)
Art. 25 – Procedimento
di formazione, efficacia e varianti del Piano territoriale regionale di
coordinamento. (14)
1. La Giunta regionale elabora un documento preliminare con i contenuti di
cui all’ articolo 3,
comma 5 e lo trasmette alle province, ai comuni, alle comunità montane
e agli enti di gestione delle aree naturali protette interessati.
2. Per un esame del documento preliminare la Giunta regionale assume il
metodo della concertazione e della partecipazione di cui all’articolo
5, coinvolgendo anche i soggetti di cui al comma 1.
3. A seguito della conclusione della fase di concertazione di cui al comma
2 la Giunta regionale adotta il piano.
4. Entro trenta giorni dall'adozione il piano è depositato presso la
segreteria della Giunta regionale e presso le province. Dell'avvenuto
deposito è data notizia nel BUR, con indicazione delle sedi in cui
chiunque può prendere visione degli elaborati, e sui quotidiani a
diffusione regionale.
5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito di
cui al comma 4, gli enti locali, le comunità montane, le autonomie
funzionali, le organizzazioni e le associazioni economiche e sociali,
nonché chiunque ne abbia interesse, possono presentare alla Giunta
regionale osservazioni e proposte.
6. La Giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni, trasmette al
Consiglio regionale per la sua approvazione il piano adottato con le
osservazioni pervenute, corredate del relativo parere e le eventuali
proposte di modifica.
7. Il piano è approvato con provvedimento del Consiglio regionale.
8. Il piano acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione nel
BUR del relativo provvedimento di approvazione.
9. Le varianti al piano sono adottate ed approvate con le procedure di cui
al presente articolo. Le varianti che non incidono sulle caratteristiche
essenziali e sul disegno generale del piano sono approvate dalla Giunta
regionale subordinatamente all’acquisizione del parere della
competente commissione consiliare e i termini previsti ai commi 4, 5 e 6
sono ridotti della metà. Le varianti al piano acquistano efficacia ai
sensi del comma 8. ( 15)
10. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione
territoriale e urbanistica, i piani di assetto del territorio comunali e
intercomunali possono contenere proposte di modificazione al piano
territoriale regionale di coordinamento purché tali proposte abbiano
carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della
pianificazione territoriale. In tale caso la modifica è approvata
dalla Giunta regionale subordinatamente all’acquisizione del parere
della competente commissione consiliare e acquista efficacia ai sensi del
comma 8.
Art. 26 – Progetti
strategici.
1. Il piano territoriale regionale di
coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i
programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative
del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.
2. Per l’attuazione dei progetti strategici l’amministrazione,
che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma, ai sensi dell' articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e
determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento. ( 16)
2 bis. La Giunta regionale può approvare con la procedura di cui al
comma 2, previo parere della competente commissione consiliare, i progetti
strategici previsti nel documento preliminare di PTRC di cui
all’articolo 25, comma 1, purché non in contrasto con il PTRC
vigente. ( 17)
Art. 27 – Valutazione
tecnica regionale (VTR). (18)
1. L’emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta
regionale relativi a strumenti di pianificazione è preceduta da un
parere, denominato valutazione tecnica regionale (VTR), espresso da un
Segretario regionale a tale scopo nominato ai sensi dell' articolo 11 della
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione" e successive modificazioni o in caso di assenza o impedimento, dal
dirigente regionale competente in materia urbanistica. ( 19)
2. Il Segretario regionale responsabile della VTR si esprime, sentite le
amministrazioni comunali e provinciali proponenti il piano, previo parere
di un comitato, da lui stesso convocato e presieduto, formato da
rappresentanti delle strutture regionali competenti nelle seguenti materie:
a) urbanistica e beni ambientali;
b) mobilità e infrastrutture;
c) geologia;
d) difesa del suolo;
e) consulenza giuridica e legale;
f) politiche agroambientali.
3. In relazione alla materia e alle problematiche trattate, il Segretario
regionale responsabile della VTR può sentire anche i rappresentanti di
altre strutture regionali e di altri enti pubblici.
4. Il Segretario regionale responsabile della VTR deve espressamente
motivare qualora si discosti dalle determinazioni espresse, in sede di
comitato, dalle strutture regionali di cui al comma 2.
5. Fino alla nomina del Segretario regionale responsabile della VTR, le
relative funzioni sono esercitate dal Segretario regionale competente in
materia urbanistica.
6. Le funzioni consultive attribuite dalla vigente legislazione regionale
alla Commissione Tecnica Regionale, sezione urbanistica di cui all' articolo 26 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive
modificazioni, ed al Comitato tecnico regionale di cui all' articolo 1 della
legge regionale 1
settembre 1993, n. 47 "Disposizioni in materia di urbanistica e
disciplina del comitato tecnico regionale" e successive modificazioni, sono
sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR).
CAPO IV – Norme particolari
su procedimenti
Art. 28 – Intese.
1. I comuni, successivamente al deposito del piano di assetto del
territorio (PAT) e del piano degli interventi (PI) adottati, relativamente
ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di enti regionali,
devono acquisire, in sede di conferenza dei servizi, l'assenso alle
modifiche delle vigenti previsioni ovvero delle destinazioni d'uso proposte
con lo strumento urbanistico adottato.
2. Il comune convoca la conferenza dei servizi individuando i soggetti
pubblici da invitare alla conferenza in relazione alle competenze
istituzionali e alle materie oggetto di valutazione e determina le
modalità di svolgimento della conferenza indicando il termine entro il
quale la decisione finale è assunta.
Art. 29 – Misure di
salvaguardia.
1. Dalla data dell'adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata
in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità
della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza
dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni. Il
periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento sia stato
trasmesso per l'approvazione entro un anno dall'adozione e, in ogni altro
caso, di tre anni.
2. Dall'adozione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e
del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), o di loro
eventuali varianti e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre
cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere
ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione
edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le
prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani.
3. Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della provincia
possono disporre, con provvedimento motivato da notificare al Sindaco e
all'interessato, la sospensione dei lavori che siano in contrasto
rispettivamente con le prescrizioni del piano territoriale regionale di
coordinamento o del piano territoriale di coordinamento provinciale, e
siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione.
Art. 30 - Annullamento dei
provvedimenti comunali e poteri sostitutivi.
1. Entro due anni ( 20) dalla loro adozione le deliberazioni ed i
provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o
comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al
momento della loro adozione, possono essere annullati dalla provincia.
2. Il provvedimento di annullamento è assunto dal presidente della
provincia entro dodici mesi ( 21) dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 ed
è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare
del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune
con l'invito a presentare controdeduzioni entro sessanta giorni.
3. In pendenza delle procedure di annullamento il presidente della
provincia può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da
notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui
al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di
avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi
noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei
dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni
non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio attività.
6. Quando il comune, con riferimento alla formazione o alla variazione
degli strumenti di pianificazione urbanistica, non adotti o non compia,
entro i termini previsti dalla legge, atti o adempimenti cui è
espressamente obbligato, il presidente della provincia esercita i poteri
sostitutivi promuovendo d'ufficio, ove possibile, la convocazione
dell'organo comunale competente per la deliberazione dell'atto previsto
oppure assegnando un termine al comune per il compimento dell'atto o
dell'adempimento. Decorso inutilmente il nuovo termine, il presidente della
provincia nomina un commissario ad acta. All'atto dell'insediamento il
commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare
in via sostitutiva, accerta se, anteriormente alla data
dell’insediamento medesimo, l’amministrazione abbia provveduto
ancorché in data successiva al termine assegnato.
7. Quando la provincia, nella formazione, adozione o variazione degli
strumenti territoriali non adotti o non compia, entro i termini previsti,
tutti gli atti o adempimenti cui è tenuta, il Presidente della giunta
regionale, esercita il potere sostitutivo secondo la disciplina prevista
dal comma 6.
8. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di particolare
gravità e previa notifica di un nuovo termine al comune e alla
provincia, nomina un commissario ad acta per il compimento dell’atto
o dell’adempimento previsto a seguito dell’inerzia della
provincia nell’esercizio dei propri poteri sostitutivi nei confronti
del comune.
9. L’ente nei cui confronti è nominato il commissario ad acta
assume tutte le spese inerenti all’espletamento dell’incarico
conferito al commissario, ivi comprese quelle relative alla difesa
processuale degli atti adottati, in quanto all’ente medesimo
imputabili.
10. Qualora il comune nel procedimento di formazione o di variazione degli
strumenti di pianificazione urbanistica, non possa deliberare su piani
urbanistici in presenza delle condizioni che comportino l’obbligo di
astensione previsto dall’articolo 78 del decreto legislativo n. 267
del 2000 e successive modificazioni, il Difensore civico regionale, su
istanza del comune interessato, se ritiene sussistano ragioni di interesse
pubblico, può nominare un commissario ad acta per adottare il
provvedimento in via sostitutiva.
TITOLO III – Aree per
servizi e vincoli
Art. 31 –
Dimensionamento e aree per servizi.
1. Il piano di assetto del territorio (PAT), per garantire adeguati livelli
di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un’idonea
dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico
effettuato sulla base delle diverse destinazioni d’uso.
2. Le attrezzature e i servizi riguardano in particolare:
a) l’istruzione;
b) l’assistenza, i servizi sociali e sanitari;
c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione
civile;
d) le attività culturali, associative e politiche;
e) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il
tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le aree boscate pubbliche. I PUA
con destinazione residenziale di aree di nuova formazione prevedono,
comunque, spazi riservati a parco, gioco e sport nella misura di almeno mq.
3 per abitante teorico da insediare;
f) gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
g) i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la
mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani;
h) gli elementi di riqualificazione urbana.
3. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse
destinazioni d’uso non possono essere inferiori a:
a) relativamente alla residenza, mq. 30 per abitante teorico;
b) relativamente all’industria e artigianato, mq. 10 ogni 100 mq. di
superficie delle singole zone;
c) relativamente al commercio e direzionale, mq. 100 ogni 100 mq. di
superficie lorda di pavimento;
d) relativamente al turismo, mq. 15 ogni 100 mc., oppure mq. 10 ogni 100
mq, nel caso di insediamenti all’aperto.
4. Nei comuni turistici e nelle città d'arte, individuati ai sensi
della legge regionale
28 dicembre 1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente
economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli
orari di vendita" e successive modificazioni, la dotazione minima di aree
per servizi deve essere incrementata in ragione del fabbisogno turistico
come determinato dal piano di assetto del territorio (PAT), fermo restando
quanto previsto dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive
modificazioni.
5. Il conseguimento degli standard di cui al comma 3 può essere in
parte assicurato mediante forme di convenzionamento con aree di
proprietà privata.
6. Il PAT può aggregare gli standard di cui al comma 3 e ridefinirne
le quantità in relazione agli ambiti territoriali omogenei (ATO), alle
necessità del contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo di
intervento e alle esigenze espresse dalla collettività.
7. Il PAT dimensiona le aree per servizi per i singoli ATO individuati dal
piano medesimo in rapporto alle caratteristiche del tessuto insediativo. Il
dimensionamento residenziale è effettuato sommando ai residenti
insediati gli abitanti teorici ipotizzati dovuti a nuove espansioni,
trasformazioni o cambi di destinazione d’uso.
8. Lo standard per abitante teorico è quantificato in 150 mc. di
volume residenziale lordo. Il PAT può rideterminare tale parametro in
relazione alle diverse connotazioni del tessuto urbano e degli interventi
previsti.
9. Il PAT determina il fabbisogno di aree per servizi relativamente al
settore produttivo, commerciale, direzionale e turistico anche in funzione
dei cambi di destinazione d’uso e delle trasformazioni consentite.
10. Relativamente alle nuove strutture ricettive alberghiere ed extra
alberghiere di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
successive modificazioni e relativamente a ristrutturazioni ed ampliamenti
di strutture esistenti che comportino aumento del numero dei posti letto,
è fatto obbligo di realizzare almeno un posto auto per ogni camera.
Nei centri storici è ammessa anche la stipula di convenzioni con
parcheggi esterni pubblici o privati.
11. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è
scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del
titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse
categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard.
Art. 32 – Dotazioni di
aree per servizi nei Piani Urbanistici Attuativi.
1. Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento dei piani urbanistici
attuativi (PUA) è assicurato mediante la cessione di aree o con
vincoli di destinazione d’uso pubblico.
2. Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee
alla loro funzione in conformità a quanto previsto dal provvedimento
della Giunta regionale di cui all' articolo 46, comma 1, lettera b). Qualora all'interno del PUA
tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita
la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell’ articolo 37.
3. I PUA relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni
urbanistiche e le riconversioni volumetriche, devono contenere almeno la
dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria, salvo quanto
previsto dal comma 2.
4. Qualora le dimensioni di PUA con destinazione residenziale,
turistico-ricettiva e direzionale superino i tre ettari o i 50.000 mc.
devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno
10 mq. ogni abitante teorico insediabile, salvo quanto previsto al comma 2.
5. Nel caso in cui il comune accerti che l’intervento attuativo non
necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è
consentito compensare la mancata realizzazione delle opere di
urbanizzazione con la realizzazione di altre opere finalizzate al
miglioramento dell’arredo urbano e delle infrastrutture per un
importo equivalente.
Art. 33 – Aree non
pianificate.
1. Si intendono aree non pianificate quelle
per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all’ articolo 18, comma 7.
2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino
alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante
che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona
agricola limitatamente alla residenza.
3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino
alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante
che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a),
b), c), d), dell’articolo 3 del decreto del presidente della
repubblica n. 380 del 2001.
Art. 34 – Vincoli
urbanistici preordinati all'esproprio.
1. I vincoli preordinati
all’esproprio hanno la durata di cinque anni e possono essere
reiterati una sola volta e per la stessa durata.
2. Il piano degli interventi (PI) quantifica le risorse finanziarie
occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal piano
medesimo, ne stabilisce i criteri e le modalità per provvedervi
nonché le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari.
3. Il comune può, anche su proposta dei proprietari interessati,
definire forme alternative all'espropriazione. Tali forme seguono i criteri
della perequazione di cui all’articolo 35, ovvero possono consistere
nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie all'interno dei
piani urbanistici, oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi
alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati
dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti.
4. Qualora il comune reiteri il vincolo decaduto ai sensi del comma 1, sono
dovuti al proprietario o agli aventi titolo un indennizzo nella misura e
con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero adeguate forme
di compensazione ai sensi dell'articolo 37.
TITOLO IV – Norme specifiche
Art. 35 – Perequazione
urbanistica.
1. La perequazione urbanistica persegue
l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati
dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione
urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni
territoriali.
2. Il piano di assetto del territorio (PAT) stabilisce i criteri e le
modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica.
3. Il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i
comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la
perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare
unitariamente, assicurando un’equa ripartizione dei diritti
edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli
edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle
specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.
4. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante
dall’indice di edificabilità attribuito, i piani urbanistici
attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione
negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è
concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al
comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture,
nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 37.
Art. 36 –
Riqualificazione ambientale e credito edilizio.
1. Il comune nell’ambito del piano di
assetto del territorio (PAT) individua le eventuali opere incongrue, gli
elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità
urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di
ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica
e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e
le direttive relativi agli interventi da attuare.
2. Il comune con il piano degli interventi (PI) disciplina gli interventi
di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al
comma 1.
3. La demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli
elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento
della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale di
cui al comma 1, determinano un credito edilizio.
4. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica
riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma
3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 37. I
crediti edilizi sono annotati nel registro di cui all’ articolo 17, comma 5, lett. e) e
sono liberamente commerciabili. Il PI individua e disciplina gli ambiti in
cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo
l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati in
funzione degli obiettivi di cui al comma 1 ovvero delle compensazioni di
cui all’articolo 37.
5. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa
vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di
prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi,
non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.
Art. 37 – Compensazione
urbanistica.
1. Con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21 sono consentite compensazioni che permettano ai
proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato
all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria,
anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre
aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione
all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo.
Art. 38 – Società
di trasformazione urbana.
1. I comuni, anche con la eventuale partecipazione delle province e della
Regione, possono costituire società per azioni per progettare e
realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 120
del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni.
Art. 39 – Cessione di
aree per edilizia residenziale pubblica.
1. Il piano degli interventi (PI) può prescrivere che, nelle aree
residenziali soggette a piano urbanistico attuativo, vengano riservate
delle quote di superficie o di volume per la realizzazione di edilizia
residenziale pubblica anche mediante la perequazione di cui
all’ articolo 35.
2. Le modalità di tale riserva o cessione, anche in rapporto alle aree
per servizi, sono stabilite dal piano di assetto del territorio (PAT).
3. Sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 i comuni superiori a
25.000 abitanti nonché quelli dichiarati a forte tensione abitativa
con provvedimento della Giunta regionale.
4. Per i comuni di cui al comma 3, la quantità di superficie o di
volume da riservare per l'edilizia residenziale pubblica non può
essere inferiore al 20%, né superiore al 40% di quella necessaria a
soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa per la durata
del PI; per gli altri comuni tale quantità non può comunque
superare il 40% del totale dell'intervento.
5. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale
può prevedere un apposito progetto strategico ai sensi dell' articolo 26.
Art. 40 – Centri storici
e beni culturali.
1. Si considerano centri storici gli
agglomerati insediativi urbani che conservano nell’organizzazione
territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i
segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche,
sociali, politiche o culturali.
2. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso
ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al
comma 1, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da
analoghi modi d'uso.
3. Il piano di assetto del territorio (PAT) determina:
a) previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le
categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro
caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli
specifici contesti da tutelare e salvaguardare;
b) per ogni categoria di cui alla lettera a), gli interventi e le
destinazioni d’uso ammissibili;
c) i margini di flessibilità ammessi dal piano degli interventi (PI).
4. Il PAT provvede alle determinazioni di cui al comma 3, anche
relativamente alle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto
regionale per le Ville venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del
Veneto" nonché agli edifici ed ai complessi di valore monumentale e
testimoniale individuando, altresì, le pertinenze scoperte da tutelare
e il contesto figurativo.
5. Il piano degli interventi (PI) attribuisce a ciascun manufatto la
caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT,
nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del
comma 3, lettere a) e b).
Art. 41 – Zone di tutela
e fasce di rispetto.
1. Le zone di tutela che il piano di
assetto del territorio (PAT) individua e disciplina sono:
a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed
esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche
tali da non essere idonee a nuovi insediamenti;
b) le golene, i corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e
artificiali, nonché le aree a essi adiacenti per una profondità
adeguata;
c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;
d) le aree umide, le lagune e relative valli;
e) le aree di rispetto cimiteriale;
f) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e
nelle isole fluviali;
g) una fascia di profondità di almeno:
1) m. 30 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori
classificati montani;
2) m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti
e canali arginati e canali navigabili;
3) m. 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei
restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei
fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;
4) m. 300 dal piede esterno degli argini maestri, e m. 100 dal limite
esterno della zona golenale del fiume Po;
5) m. 200 dal limite demaniale della spiaggia per le coste marine;
h) le aree boschive o destinate a rimboschimento nonché le aree
già destinate a bosco interessate da incendi;
i) le aree di interesse storico, ambientale e artistico;
j) le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della
fauna;
k) le aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto.
l) le aree relative ai contesti figurativi delle ville venete.
2. Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle
aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da
quelle previste dal comma 1, lettera g).
3. Le fasce di rispetto sono finalizzate alla tutela dei beni,
infrastrutture e servizi e sono definite e regolate dalle specifiche
disposizioni vigenti in materia.
4. In particolare nelle aree relative ai contesti figurativi delle ville
venete, fermo restando quanto disposto dall’articolo 40, non è
consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi di
pubblicità.
Art. 42 – Progetti di
particolare rilievo.
1. La Giunta regionale, in conformità
ai parametri del provvedimento di cui all’ articolo 46, comma 1, lettera e),
riconosce ai piani ed ai progetti di particolare qualità e rilevanza,
che siano rappresentativi della specifica cultura urbanistica e
architettonica del Veneto, la possibilità di fregiarsi dello stemma e
dello specifico logo della Regione.
TITOLO V – Tutela ed
edificabilità del territorio agricolo
Art. 43 – Tutela del
territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale.
1. Il piano di assetto del territorio (PAT)
individua:
a) gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso
compatibili;
b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni,
le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con
particolare attenzione a quelli di cui alla lettera a);
c) i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle
caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di
integrità fondiaria del territorio;
2. Il piano degli interventi (PI) individua:
a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti;
b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con
riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera c);
c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel
caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e
attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più
funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto
previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al
comma 1, lettera a);
e) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse
collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori
coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai
materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque
meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività.
Art. 44 –
Edificabilità.
1. Nella zona agricola sono ammessi, in
attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi
edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla
residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con
provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1,
lettera d), n. 3.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano
aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda
agricola con i seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo
del Settore Primario (SISP) di cui all' articolo 11 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e
successive modificazioni;
b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno
regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale
requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone
montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39
"Modifica della legge
regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il
funzionamento delle comunità montane" " e successive modificazioni;
c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla
Giunta regionale ai sensi dell' articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.
2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori
agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano
necessari per l’adeguamento ad obblighi derivanti da normative
regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell’ambiente,
il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l’assicurazione del
benessere degli animali. ( 22)
2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà
socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai
requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture
agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano
realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26
“Riordino delle Regole”, da fondazioni ed istituti nonché
dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi
costituiti o prevalentemente partecipati. ( 23)
3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato
del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui
all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato
dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in
particolare:
a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;
b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola:
numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli
allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e
dei fabbricati esistenti;
c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o
agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con
l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché
la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici
recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità
agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la
congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività
aziendali.
3 bis. Al fine di garantire l’insediamento di giovani in agricoltura
sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di
cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi
edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l’approvazione del
piano aziendale per lo sviluppo dell’impresa, ai fini del
finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEARS), sostituisce l’approvazione del piano aziendale prevista dal
comma 3. ( 24)
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:
a) per l’ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo
quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto
regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con
l’iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l’INPS,
e comunque non oltre 1.200 mc.; ( 25)
a bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della
normativa vigente, l’ampliamento delle case di abitazione fino a
1.200 mc., comprensivi dell’esistente, anche in aderenza alla parte
rustica presente; ( 26)
b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda
agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola,
ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato
come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli
previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;
c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro
funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali,
fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del
territorio.
5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola
sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43. Sono
sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c)
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché
l’ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800
mc. comprensivi dell’esistente, purché eseguiti nel rispetto
integrale della tipologia originaria. ( 27)
5 bis. Al fine di garantire completezza all’offerta turistica nel
territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da
parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2
e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle
attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle
unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle
attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle
lettere c), d) e f) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”. ( 28)
5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano
nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di
qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità,
necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte,
da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il
ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo. ( 29)
6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore
agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o
disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui
all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le
strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla
protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione
o forzatura delle colture e le serre mobili ( 30) possono essere installate senza i limiti stabiliti dal
presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate
senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere
murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita
commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che
distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi
accessori al loro funzionamento; il PI nell’individuazione di cui
all’articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni
contenute nel provvedimento della Giunta regionale. ( 31)
7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono
essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI)
individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.
7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono
realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti
rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2. ( 32)
8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad
allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia
igenico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico
parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per
territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria
dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai
parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui
all' articolo 50, comma 1,
lettera d), n. 4.
9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita,
nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo
50, comma 1, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si
intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò
destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso
funzionale ad una azienda agricola.
10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di
sopra dei 1.600 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di
malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei
1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel
provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6. ( 33)
Art. 45 – Vincoli.
1. All'atto del rilascio del permesso di
costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a
cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non
edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
2. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul
fondo di pertinenza.
3. L'ampiezza del fondo di pertinenza di cui al comma 1 è determinato
sulla base del provvedimento di cui all' articolo 50, comma 1, lettera d), n. 7.
4. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive
determinano un vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione
del piano degli interventi (PI).
5. La demolizione, parziale o totale, delle abitazioni o delle strutture
agricolo-produttive, riduce o elimina il vincolo.
6. Ogni comune si dota di un registro fondiario sul quale trascrivere i
dati catastali degli immobili e dei fondi vincolati ai sensi dei commi 1,
2, 3 e 4 e di una planimetria su cui risultano individuate tali aree
vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei
comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in
più di un comune.
TITOLO VI - Norme finali
Art. 46 – Attività
di indirizzo.
1. La Giunta regionale entro un anno
dall'applicazione degli articoli da 1 a 49, ai sensi dell' articolo 50, comma 1, sentita la
conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
"Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di
attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni e la
competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti disciplina:
a) le verifiche di sostenibilità e di compatibilità necessarie
per la redazione degli strumenti territoriali ed urbanistici con
particolare riferimento alla direttiva comunitaria n. 2001/42/CE in materia
di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché le specifiche
tecniche per la definizione dell’indice di riequilibrio ecologico;
b) il dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi;
c) i criteri per l'omogenea applicazione della perequazione, dei crediti
edilizi e della compensazione di cui agli articoli 35, 36 e 37;
d) i criteri per la predisposizione dei programmi integrati di
riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale con particolare
riferimento alle modalità di valutazione economica di cui all' articolo 19, comma 1, lettera f);
e) le modalità di attribuzione dello stemma e dello specifico logo
della Regione ai progetti di particolare rilievo di cui all' articolo 42;
f) i criteri per la operatività delle società di trasformazione
urbana di cui all'articolo 38.
2. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'applicazione degli
articoli da 1 a 49, ai sensi dell' articolo 50, comma 1, adotta appositi atti di indirizzo e
coordinamento che riguardano:
a) le modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle
previsioni degli strumenti di livello superiore;
b) i sussidi operativi per l’edificabilità nei centri storici e
nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico;
c) l'elaborazione da parte dei comuni dei criteri per l'applicazione della
procedura dello sportello unico di cui all' articolo 13, comma 1, lettera n);
d) i prontuari del verde per il corretto inserimento ed impiego della
vegetazione nelle opere di arredo urbano e di mitigazione ambientale;
e) le specifiche tecniche per la predisposizione della mappa dei rischi;
f) il prontuario delle distanze di rispetto;
g) i criteri per la redazione del piano di assetto del territorio (PAT) in
forma semplificata, relativamente ai comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, così come individuati dal piano territoriale di
coordinamento provinciale ai sensi dell' articolo 22, comma 1, lettera o).
Art. 47 – Contributi.
(34)
1. Al fine di assicurare l’adeguamento degli strumenti urbanistici
generali comunali alla nuova disciplina introdotta dalla presente legge, in
particolare per la formazione del quadro conoscitivo, per la pianificazione
concertata, per la formazione di piani di assetto del territorio
intercomunali (PATI), per la costituzione di uffici per la gestione in
forma associata dei piani, per incentivare l’istituto del credito
edilizio e del restauro ambientale di cui all’ articolo 36, nonché per lo
svolgimento di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, la
Giunta regionale può erogare appositi contributi.
2. I contributi sono erogati con le modalità e i criteri stabiliti
dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e
sono assegnati prioritariamente ai comuni con minore dimensione demografica
e a quelli che partecipano alla redazione dei PATI.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e
2006, si fa fronte mediante apposito accantonamento previsto
sull’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”,
partita n. 5 "Interventi in materia di urbanistica" da allocarsi
sull’u.p.b. U0085 “ Studi, ricerche ed indagini al servizio del
territorio” del bilancio di previsione 2004 e del bilancio
pluriennale per il triennio 2004 – 2006.
Art. 48 – Disposizioni
transitorie. (35) (36)
1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano
applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1,
sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
"Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e
della legge regionale
1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione
urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo
piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare
varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle
finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di
opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale
dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui
all’articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”, all’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure
di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni ( 37)
nonché quelle disciplinate dall’ articolo 50, commi da 4
a 8 e 16, della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni; con le
medesime procedure possono essere altresì adottate le varianti allo
strumento urbanistico generale vigente finalizzate a dare attuazione
all’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4
“Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia
sostenibile” nonché quelle necessarie per l’installazione
di pannelli solari e fotovoltaici. ( 38) Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto
articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico
generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non
determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla
pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad
attività produttive nel settore della logistica. ( 39) ( 40)
1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino
all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate,
ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento
urbanistico generale di cui all’ articolo 50, commi 3, 4
e 9, della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti
conseguenti all’approvazione di programmi integrati ai sensi della
legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché
quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 ( 41) , n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora
adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad
applicarsi l’articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n.
35 e successive modificazioni. ( 42)
1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino
all’approvazione del primo PAT, sono consentite,anche in assenza dei
requisiti di cui al comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 e successive modificazioni e con le procedure dei commi 10,
11, 12, 13 e 14 del medesimo articolo 50, le varianti allo strumento
urbanistico generale finalizzate all’adeguamento al piano
territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di
coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di assetto del territorio
intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma
1, dell’articolo 16, riferiti agli ambiti e previsioni di cui al
comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 16 limitatamente a temi di
interesse pubblico o di pubblica utilità, ( 43) ai piani di area ed ai piani ambientali di cui
all’ articolo
9 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 . ( 44)
1 quater. Fino all’approvazione del primo PAT continua ad applicarsi
l’articolo 11 e terzultimo comma dell’ articolo 27 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. ( 45)
2. I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale
regionale di coordinamento (PTRC) e possono essere modificati con le
procedure di cui all’articolo 25. Con le medesime procedure sono
approvati i piani di area adottati prima dell'entrata in vigore della
legge regionale 27
dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10
"Rideterminazione del termine previsto dell'articolo 58, comma 2, della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" e successive
modificazioni, e possono essere adottati e approvati solo i seguenti piani
di area:
a) Garda-Baldo;
b) Corridoio metropolitano Padova- Venezia;
c) Grandi Valli Veronesi;
d) Medio Corso del Piave;
e) Valle del Biois e di Gares;
f) Prealpi Vittoriesi e Alta Marca.
3. L'edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla
legge regionale 5
marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole" e
successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo
1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e
successive modificazioni, ( 46)
fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non
più di un anno decorrente dall'applicazione degli articoli da 1 a 49.
Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per
i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , si
applica la normativa di cui agli articoli 43, 44
e 45.
4. Fino all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento
provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro
trasmissione in Regione per l’approvazione nonché ulteriori
novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province,
i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta
regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per
l’acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il
suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla
trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi
giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione
consiliare. ( 47)
4 bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia può
concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la
Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con
riferimento ai procedimenti in corso. ( 48)
5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino
all’approvazione del primo PAT. A seguito dell’approvazione di
tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e
l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.
6. Successivamente all'applicazione degli articoli da 1 a 49, viene meno
l’obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione di cui
all’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la
edificabilità dei suoli".
7. Fino all'approvazione dei PTCP i comuni di cui all' articolo 13, comma 4, sono
individuati con provvedimento del consiglio provinciale entro centottanta
giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49.
7 bis. L’ articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a
tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il
comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni
consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi
delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e
1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni. ( 49)
7 bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino
all’approvazione del primo PAT, e comunque non oltre il 30 giugno
2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico
generale disciplinate dall’ articolo 50, commi da 9 a 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
e successive modificazioni ed è necessario il parere favorevole della
provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i
quali, se ne prescinde. ( 50)
7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino
all’approvazione del primo PAT, sono consentite varianti allo
strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello
unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e
successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione,
cessazione, riattivazione, ampliamento e trasferimento di attività
produttive esistenti, ivi comprese le attività commerciali ed
artigiane, le attività turistiche ed alberghiere e i servizi resi
dalle banche, considerate non più compatibili con il contesto
insediativo in cui ricadono, previo parere della provincia da rendersi
entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde.
La partecipazione regionale alla conferenza di servizi è preceduta
dalla valutazione tecnica regionale di cui all’articolo 27. Nel caso
di trasferimento di attività, con le medesime modalità e
procedure può essere riclassificata l’area su cui insiste
l’attività da trasferire ed essere previsto l’utilizzo dei
crediti edilizi di cui al comma 4 dell’articolo 36 in aree
appositamente identificate. Qualora l’attività produttiva
esistente sia ubicata in zona impropria, l’ampliamento è
consentito fino ad un massimo di 1.500 mq. e comunque nel limite
dell’80 per cento della superficie coperta esistente. Sono di
competenza esclusivamente comunale e non necessitano del parere regionale
in sede di conferenza di servizi, le varianti al piano regolatore generale
di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
447 del 1998 e successive modificazioni che interessano:
a) ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di
destinazione d’uso di manufatti esistenti, purché non comportino
modifiche della sagoma e/o del volume;
b) ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività
ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino
ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq. di superficie
coperta;
c) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447
del 1998 e successive modificazioni, ferme restando le quantità
volumetriche e/o di superficie coperta approvate;
d) esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere
non quantificabili in termini di volume e superficie. ( 51)
7 bis 3. In deroga al comma 3, fino all'approvazione del primo PAT e del
primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono
consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi
dell’ articolo
4 della legge
regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni ad eccezione
delle zone agricole dei territori classificati montani, ai sensi
dell’ articolo
1 della legge
regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il
consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la
tutela e la valorizzazione dei territori montani.”, dove sono
consentiti tutti gli interventi di edificazione previsti dalla legge regionale 5 marzo 1985,
n. 24 e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute
nell’ articolo
1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e
successive modificazioni. Decorso il termine suindicato si applica la
normativa di cui agli articoli
43, 44 e 45, fatti salvi i procedimenti
autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985,
n. 24 e successive modificazioni. ( 52)
7 bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico generale, adottate entro il
28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1 bis, da trasmettersi in Regione ai
fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza,
entro il 30 giugno 2006; successivamente a tale data le varianti pervenute
sono restituite al comune. ( 53)
7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, fermi restando gli
interventi consentiti ai sensi del comma 5 dell’articolo 44, nelle
more dell’approvazione del primo PAT e PI:
a) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore
generale comunale sono consentiti, nel rispetto delle previsioni e
prescrizioni dello stesso:
1) gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale
finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai
sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ;
2) per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del
fondo individuate e disciplinate dallo strumento urbanistico vigente, gli
interventi in esso previsti;
3) gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione
dell'attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con
le modalità di cui agli articoli 44 e 45;
b) nelle sottozone classificate E2 e E3 dal vigente piano regolatore
generale comunale sono, altresì, consentiti gli interventi di cui alla
lettera d), comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni nonché,
fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 44, la
realizzazione di nuovi edifici residenziali da destinare ad abitazione
principale nel limite di 600 mc.;
c) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano
regolatore generale comunale sono consentiti tutti gli interventi previsti
dallo strumento urbanistico generale vigente;
d) oltre agli interventi ammessi per ciascuna tipologia di sottozona ai
sensi delle lettere a), b) e c), nelle zone agricole dei territori montani
di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2
“Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura
di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori
montani” sono consentiti, altresì, gli interventi finalizzati al
mutamento di destinazione d'uso residenziale nei limiti di 300 mc., a
condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle
esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un
tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale
dell'agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento
alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del
richiedente. Nelle zone E1, il cambio di destinazione d’uso a fini
residenziali è consentito esclusivamente con gli interventi di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni;
e) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano
regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al
DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale
e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici
generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area
agricola adiacente, sempre che non comportino l’avanzamento
dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.
( 54)
7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica,
edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui
all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 è
prorogato di ulteriori centoventi giorni. ( 55)
7 quinquies. In deroga al divieto di cui al comma 1 e fino
all’approvazione del primo PAT e del primo PI, i comuni possono
adottare varianti allo strumento urbanistico generale che abbiano ad
oggetto la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica,
su aree o immobili di proprietà di enti pubblici, con le procedure di
cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni e ferme restando le attribuzioni e le competenze
individuate dall’articolo 50 comma 3. ( 56)
7 sexies. Fino al primo PAT e PI sono sempre ammessi gli interventi di cui
all’articolo 18 bis. ( 57)
Art. 49 – Abrogazioni.
(58)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48, ( 59) sono o restano abrogate le seguenti leggi o
disposizioni di leggi regionali:
a) l’ articolo
3, punto 4), primo alinea, della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12
"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla
regione con i DPR 14 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal
n. 7 al n. 11" e successive modificazioni;
b) la legge regionale
31 maggio 1980, n. 80 " Norme per la conservazione e il ripristino dei
centri storici nel Veneto" e successive modificazioni;
c) gli articoli
23, 24 e
26 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni;
d) la legge regionale
5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni;
e) gli articoli dall’1 al 75, l’articolo 98, gli articoli dal
101 al 109, gli articoli dal 114 al 121 e l’articolo 126 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni;
f) la legge regionale
1 settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni;
g) la legge regionale
4 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
"Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in materia di
base informative territoriali" e successive modificazioni;
h) la legge regionale
1 giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni;
i) gli articoli
58, 59 e
60 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;
l) la legge regionale
9 maggio 2002, n. 10 e successive modificazioni;
m) la legge regionale
27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni;
n) l' articolo
11 della legge
regionale 1 agosto 2003, n. 16 "Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in
materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale,
urbanistica ed edilizia" e successive modificazioni.
Art. 50 – Disposizioni
sull'applicazione della legge.
1. Gli articoli da 1 a 49 si applicano
successivamente all'adozione e alla pubblicazione nel BUR da parte della
Giunta regionale di tutti i seguenti provvedimenti:
a) le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche
dati di cui agli articoli
13, 17 e 22 nonché per la redazione
degli strumenti urbanistici generali su carta tecnica regionale e per
l'aggiornamento della relativa base cartografica da parte dei comuni di cui
all' articolo 9;
b) i criteri per la suddivisione del territorio comunale in zone
territoriali omogenee;
c) la metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio
(PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in
zone con destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento
ai singoli contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la
superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale
(STC);
d) le specificazioni relative all’edificabilità nelle zone
agricole ed in particolare:
1) la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese
agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi
dell' articolo
18 della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;
2) i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità
del piano aziendale di cui all' articolo 44, comma 3;
3) la definizione di strutture agricolo-produttive;
4) i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e
sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;
5) le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi
e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione
dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento
prodotto;
6) le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i
1.300 metri di cui all' articolo
44, comma 10;
7) i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza
da vincolare ai sensi dell' articolo 45;
e) i criteri per una omogenea elaborazione del piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP);
f) i contenuti essenziali del quadro conoscitivo, della relazione
illustrativa, delle norme tecniche del piano di assetto del territorio e
del piano degli interventi;
g) le specifiche tecniche per la rappresentazione dei piani, comprensive
delle tavole di progetto;
h) la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
( 60)
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 1 previo parere
della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni
dal ricevimento degli stessi, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
3. Fino all'applicazione degli articoli da 1 a 49 le funzioni
amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici
generali e loro varianti continuano ad essere esercitate dalla Regione; a
tal fine, ferme restando le attribuzioni della competente commissione
consiliare ai sensi del punto 4) dell' articolo 3 della
legge regionale 1
settembre 1972, n. 12 , e successive modificazioni, i poteri attribuiti
dalla legge regionale
27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, al presidente della
provincia sono esercitati dal Presidente della giunta regionale e quelli
attribuiti alla giunta e al consiglio provinciale sono esercitati dalla
Giunta regionale. ( 61)
4. Fino all'applicazione degli articoli da 1 a 49, continuano ad applicarsi
l' articolo 1,
commi 2 e seguenti, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e
successive modificazioni con le modifiche di cui al comma 7, e l'articolo
11 della legge
regionale 1 agosto 2003, n. 16 .
5. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che la Giunta regionale abbia
adottato e pubblicato nel BUR tutti i provvedimenti di cui al comma 1 e
fino alla loro adozione e pubblicazione, è abrogato il comma 3,
restano fermi il comma 4 e la disciplina urbanistica regionale vigente al
momento della entrata in vigore della presente legge e le attribuzioni
regionali di cui all'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 sono
da riferirsi alla provincia.
6. I piani territoriali provinciali già adottati e trasmessi alla
Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono inviati
alle province per la loro rielaborazione; da tale data decadono le norme di
salvaguardia. La Giunta regionale provvede alla costituzione di un ufficio
per il coordinamento delle province nella predisposizione dei nuovi piani
territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) nonché per la
coerente elaborazione del provvedimento di cui al comma 1, lettera e).
7. L' articolo 1
della legge regionale
27 dicembre 2002, n. 35 è così modificato:
a) alla fine del comma 5 è aggiunta la seguente frase: "Resta
fermo, previa sottoscrizione dell'accordo, quanto consentito dal comma 3;
in tale caso l'ampliamento non può essere superiore al 100% della
superficie coperta esistente e, comunque, non può interessare una
superficie superiore a mq. 1.500";
b) la lettera c) del comma 8 è abrogata.
8. L'ultimo comma dell' articolo 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
è così sostituito:
omissis ( 62)
9. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera c)
dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come
modificato dal comma 8, il comune può approvare varianti al piano
regolatore generale con la procedura dell' articolo 50, commi 6, 7
e 8 della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 , avuto riguardo alle particolari
connotazioni urbanistiche ed edilizie dei luoghi.
Art. 51 – Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) La legge è stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 63/2004 (G.U.
1ª serie speciale n. 34/2004). Il giudizio si è concluso con la
sentenza n. 232/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2005), con la quale
la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di
legittimità dell’articolo 40 in relazione all’articolo
117, comma secondo, lettera s) e all’articolo 118, comma terzo, della
Costituzione in quanto la Regione si sarebbe limitata a prevedere
l’adozione di misure volte alla salvaguardia e tutela, sotto il
profilo urbanistico, degli immobili che rivestono anche un valore storico
culturale; la Corte ha, invece, ritenuto fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 50, comma 8, lettera c)
(distanza tra costruzioni) in relazione all’articolo 117, comma
secondo, lettera l), in quanto afferente alla materia
dell’ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello
Stato.
( 2) Ai sensi dell’articolo 50
comma 1, gli articoli da 1 a 49 erano applicabili a decorrere dall'adozione
da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti
previsti dal medesimo articolo 50 comma 1. I provvedimenti sono stati
adottati con una unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004
pubblicata nel BUR del 22 ottobre 2004, n. 105.
( 3) Comma sostituito da art. 20
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 8 .
( 4) Articolo sostituito da art. 21
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 8 .
( 5) Lettera così modificata da
comma 1 art. 8 legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha aggiunto le parole: “tale
limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta
regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo
sovracomunale;”.
( 6) Comma così modificato da
comma 1 art. 1 legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che ha sostituito le parole
“centoventi giorni” con le parole “duecentoquaranta
giorni”.
( 7) Comma così modificato da
comma 1 art. 2 legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 che sostituisce le parole “dopo la
sua pubblicazione nel Bur” con le parole “dopo la pubblicazione
nel Bur del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica
della giunta provinciale”.
( 8) Comma così sostituito da
comma 1 art. 1 legge
regionale 9 ottobre 2009, n. 26 .
( 9) Articolo aggiunto
dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 10) Comma così modificato
dall’articolo 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 che
ha sostituito le parole “novanta giorni” con le parole
“sessanta giorni”.
( 11) Comma così modificato
dall’articolo 6, comma 3, lettera b), della legge regionale 16 febbraio 2010, n.
11 che ha sostituito le parole “trenta giorni” con le
parole “quindici giorni”.
( 12) Comma così modificato
dall’articolo 6, comma 3, lettera c), della legge regionale 16 febbraio 2010, n.
11 che ha sostituito le parole “quindici giorni” con le
parole “dieci giorni”.
( 13) Comma così sostituito
da comma 1 art. 2 legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 .
( 14) La procedura prevista dal
presente articolo integrata da quanto previsto dall’art. 143 comma 3
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche
è applicata per l’approvazione dei piani paesaggistici previsti
dal medesimo decreto legislativo, ai sensi dell’art. 6 legge regionale 10 agosto
2006, n. 18 .
( 15) Comma così sostituito
da comma 1 art. 3 legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 .
( 16) Per il finanziamento dei
progetti strategici di cui al presente articolo vedi anche l’articolo
62 della legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 17) Comma aggiunto da comma 1
art. 3 legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 18) Ai sensi del comma 7 bis
dell’articolo 48 come introdotto dall’articolo 3 della
legge regionale 21
ottobre 2004, n. 20 il presente articolo si applica a decorrere dal 28
febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione
urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le
rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione
regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive
modificazioni e 1 settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni.
( 19) Comma prima modificato da
art. 22 legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 8 , che ha aggiunto le parole “o
in caso di impedimento, dal dirigente regionale competente in materia
urbanistica.” dopo le parole “e successive
modificazioni”. Successivamente lo stesso comma è stato
modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha
aggiunto le parole “assenza o”.
( 20) Comma così modificato
dall’articolo 6, comma 4, lettera a), della legge regionale 16 febbraio 2010, n.
11 che ha sostituito le parole “dieci anni” con le parole
“due anni”.
( 21) Comma così modificato
dall’articolo 6, comma 4, lettera b), della legge regionale 16 febbraio 2010, n.
11 che ha sostituito le parole “diciotto mesi” con le
parole “dodici mesi”.
( 22) Comma aggiunto da comma 1
art. 5 legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 23) Comma aggiunto da comma 1
art. 5 legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 24) Comma aggiunto da comma 2
art. 5 legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 25) Lettera così
sostituita da comma 3 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 26) Lettera aggiunta da comma 4
art. 5 legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 27) Comma così sostituito
da comma 5 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 28) Comma aggiunto da comma 6
art. 5 legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 29) Comma aggiunto da comma 6
art. 5 legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 30) Comma così modificato
da comma 7 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha
aggiunto le parole “e le serre mobili”.
( 31) Comma così modificato
da comma 7 art. 5 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha
aggiunto l’ultimo periodo.
( 32) Comma aggiunto da comma 8
art. 5 legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 33) Comma così modificato
da comma 1 art. 15 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 che ha
sostituito le parole “1.300 metri” con le parole “1.600
metri”.
( 34) L’art. 23 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 8 reca disposizoni transitorie disponendo che:
“Art. 23 – Disposizioni transitorie relative ai contributi di
cui all’articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
1. Per l’anno 2004, in deroga alle procedure di cui
all’articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” i contributi previsti dal
medesimo articolo, sono assegnati dalla Giunta regionale ai comuni che
predispongono piani di assetto del territorio intercomunali (PATI).”.
( 35) L’art. 6 della
legge regionale 26
giugno 2008, n. 4 detta disposizioni transitorie in relazione al
presente comma prevedendo che: “1. Le varianti allo strumento
urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui
all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla
data di entrata in vigore della presente legge e quelle previste dalla
presente legge, possono essere adottate anche fino all’approvazione
del piano degli interventi (PI), laddove non previsto, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2009.”.
( 36) L’art. 13 della
legge regionale 26
giugno 2008, n. 4 detta disposizioni di interpretazione autentica
disponendo che: “1. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 , deve essere interpretato nel senso che la decorrenza del
termine per l’applicazione degli articoli da 1 a 49 non comporta il
venir meno della competenza regionale, dettata in via transitoria
dall’articolo 48 della medesima legge, all’approvazione degli
strumenti urbanistici generali e loro varianti fino all’approvazione
dei PAT e comunque fino all’applicazione del comma 4
dell’articolo 48, di trasferimento delle funzioni alle
province.”.
( 37) Comma così modificato
da comma 1 art. 7 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che
dopo le parole “alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti
di interesse pubblico” ha aggiunto le parole: “, al recupero
funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di
cui all’articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”, all’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure
di cui all’articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni”.
( 38) Comma così modificato
da comma 2 art. 7 legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che
dopo le parole: “dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni”, ha aggiunto le
parole: “; con le medesime procedure possono essere altresì
adottate le varianti allo strumento urbanistico generale vigente
finalizzate a dare attuazione all’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2007,
n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore
dell’edilizia sostenibile” nonché quelle necessarie per
l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici.”.
( 39) L’articolo 2, comma
1, della legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 23 aggiunge le parole “, o comunque
strettamente funzionali,” dopo le parole “salvo quelle
finalizzate” e le parole “nonché quelle disciplinate
dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
e successive modificazioni. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del
predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento
urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto,
che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate
dalla pianificazione urbanistica e territoriali, vigente al 30 ottobre
2005, ad attività produttive nel settore della logistica.” dopo
le parole “impianti di interesse pubblico”.
( 40) L’articolo 35, della
legge regionale 16
febbraio 2010, n. 11 prevede una ulteriore deroga al divieto di
adottare varianti allo strumento urbanistico generale sino
all’approvazione del primo PAT per i piani di alienazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare. In precedenza l’articolo 1
della legge regionale
2 dicembre 2005, n. 22 ha disposto: “In deroga a quanto previsto
dall’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e
comunque fino all’approvazione del primo Piano di assetto
territoriale (PAT), i comuni, per l’attuazione dell’articolo
10, comma 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
possono adottare entro il 30 aprile 2006 le varianti allo strumento
urbanistico generale secondo le disposizioni previste dall’articolo
50, comma 6 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni, approvandole ai sensi delle disposizioni previste
dal comma 7 del medesimo articolo 50.”. Prima il comma 4
dell’art. 38 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 aveva
disposto: “4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48,
comma 1, della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque per un periodo non superiore
a dodici mesi dall’applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 49 della legge regionale medesima, i comuni continuano ad
applicare le disposizioni previste dall’articolo 50 della legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni per
l’attuazione della presente legge.”.
( 41) Per mero errore materiale
nel testo approvato dal Consiglio è stato scritto decreto legislativo
18 agosto 2001, n. 267.
( 42) Comma aggiunto
dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 vedi
anche il comma 7 bis 4 del presente articolo come introdotto dal comma 3
dell’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 .
( 43) Comma così modificato
dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , che
dopo la parola: “(PTCP)” ha aggiunto le parole: “, ai
piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi ad oggetto i
singoli tematismi di cui al comma 1, dell’articolo 16, riferiti agli
ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo
articolo 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica
utilità,”.
( 44) Comma così sostituito
dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 , in
precedenza aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale
20/2004.
( 45) Comma aggiunto
dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 20/2004 e poi
così modificato dall’articolo 24, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8
, che ha aggiunto le parole “e terzultimo comma dell’articolo
27”.
( 46) Le parole “ivi
comprese le modifiche contenute nell’articolo 1, comma 8, lettere a)
e b), della legge
regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni”
aggiunte dal comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 .
( 47) Comma così sostituito
dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 , il
comma 2 del medesimo articolo 3 dispone che: “2. Sono riconfermate in
capo alla Giunta regionale le competenze all’approvazione dei PAT
eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell’articolo 48,
comma 4, previgente all’entrata in vigore della presente
legge”.
( 48) Comma aggiunto
dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 , il
comma 2 del medesimo articolo 3 dispone che: “2. Sono riconfermate in
capo alla Giunta regionale le competenze all’approvazione dei PAT
eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell’articolo 48,
comma 4, previgente all’entrata in vigore della presente
legge”.
( 49) Comma aggiunto
dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 .
( 50) Comma 7 bis 1 aggiunto
dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 .
( 51) Comma così sostituito
dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 , il
successivo comma 5, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
dispone che: “Il limite massimo di ampliamento di 1.500 mq. e
dell’80 per cento della superficie coperta, previsto dal comma 4 per
le attività produttive in zona impropria, può essere conseguito,
dall’entrata in vigore della presente legge, anche con più
varianti, purché con le stesse il suddetto limite non sia
complessivamente superato.”. In precedenza modificato da comma 1 art.
2 legge regionale 10
agosto 2006, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole “finalizzate
alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e
ampliamento di attività produttive esistenti” le parole
“nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona
e per comprovare ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone
territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate
da un’unica struttura aziendale”; il comma 7 bis 2 è stato
aggiunto dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 .
Per le procedure relative allo sportello unico vedi anche l’articolo
7, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 52) Comma 7 bis 3 aggiunto
dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 .
( 53) Comma 7 bis 4 aggiunto
dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 .
( 54) Comma così sostituito
dall’articolo 7, comma 7, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . In
precedenza aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 agosto
2006, n. 18 .
( 55) Comma così aggiunto
dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 , il
termine previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale
23/1999 era di 90 giorni.
( 56) Comma aggiunto
dall’articolo 7, comma 8, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 57) Comma aggiunto
dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 58) Le abrogazioni previste dal
presente articolo decorrono dall'adozione e pubblicazione nel BUR dei
provvedimenti previsti dall'articolo 50, comma 1, e comunque fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 48, commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 7
bis.
( 59) Le parole “Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 48,” aggiunte
dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 .
( 60) Gli atti di indirizzo di
cui al presente comma sono stati adottati dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 3178 dell’8 ottobre 2004 e pubblicati nel BUR n. 105
del 22 ottobre 2004.
( 61) L’articolo 13, della
legge regionale 26
giugno 2008, n. 4 detta disposizioni di interpretazione autentica
disponendo che: “1. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 , deve essere interpretato nel senso che la decorrenza del
termine per l’applicazione degli articoli da 1 a 49 non comporta il
venir meno della competenza regionale, dettata in via transitoria
dall’articolo 48 della medesima legge, all’approvazione degli
strumenti urbanistici generali e loro varianti fino all’approvazione
dei PAT e comunque fino all’applicazione del comma 4
dell’articolo 48, di trasferimento delle funzioni alle
province.”.
( 62) Vedi modifiche apportate
all'ultimo comma, dell'articolo 23, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 . La
lettera c) dell’ultimo comma, dell’articolo 23, della legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 , inserita dall’articolo 50, comma 8, della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 , è stata dichiarata illegittima dalla sentenza della
Corte Costituzionale 232/2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
2005, n. 25 prima serie speciale.
SOMMARIO
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