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Contenuti:
Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 (BUR n. 81/2004)
Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 (BUR n. 81/2004) [sommario] [RTF]
NORME
DI PROGRAMMAZIONE PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL
VENETO (1)
CAPO I - Finalità
Art. 1 – Obiettivi della
legge.
1. La presente legge detta gli indirizzi generali di programmazione
commerciale ed urbanistica della rete distributiva nell'ambito della
Regione del Veneto.
2. La programmazione regionale persegue le seguenti finalità:
a) favorire la realizzazione di un'equilibrata rete distributiva agevolando
gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese operanti sul
territorio, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle
relative aree;
b) rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e
valorizzare la funzione commerciale, anche al fine di una riqualificazione
del tessuto urbano;
c) rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri
storici mediante l'individuazione di incentivi, sia nelle zone rurali e di
montagna, mediante la promozione di centri polifunzionali e la formazione
professionale;
d) promuovere una programmazione delle attività commerciali armonica
per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema
decisionale coordinato;
e) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle
diverse forme distributive, una possibilità di scelta in ambito
concorrenziale, favorendo, di conseguenza, sia il contenimento dei prezzi
sia un corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;
f) regolare la presenza e lo sviluppo delle grandi strutture di vendita al
fine di contenere l’uso del territorio, assicurare le
compatibilità ambientali, salvaguardando l’equilibrio con le
altre tipologie distributive;
g) valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti
socio-economici, insediativi, infrastruttruali e della mobilità, dei
flussi turistici e della rete distributiva in riferimento alla
disponibilità di servizi al consumatore;
h) favorire opportunità di sinergie e cooperazione tra diverse
tipologie distributive e lo sviluppo di tecnologie innovative di esercizi
di vendita, nonché l’innovazione tecnologica nelle imprese;
i) favorire l’associazionismo tra piccole imprese;
j) favorire una organizzazione e gestione della logistica volte al
miglioramento della competitività e alla diminuzione degli impatti sul
traffico e sull’ambiente;
k) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed
all'efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.
3. Mediante la programmazione commerciale e la concorrente azione tra enti
pubblici e soggetti privati, la normativa regionale mira alla
riqualificazione della rete distributiva per un migliore servizio al
cittadino.
4. Al fine di verificare i livelli occupazionali, in relazione alla
programmazione regionale in materia di commercio, la Regione coinvolge, in
sede di concertazione, le associazioni maggiormente rappresentative degli
operatori commerciali, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori.
Art. 2 – Finanziamenti
regionali.
1. La Regione nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
comma 2 adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di
risorse proprie definite annualmente in sede di bilancio, anche attraverso
l’azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonché di fondi
statali e comunitari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono al mantenimento ed allo
sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e
medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna,
nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a:
a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei
quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione
commerciale;
b) fornire servizi di supporto all’attività commerciale
funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli
esercizi;
c) migliorare la capacità di attrazione delle aree interessate e la
loro accessibilità;
d) armonizzare le attività commerciali con la fornitura di servizi
pubblici di ogni genere;
e) realizzare un qualificato livello di animazione economico, sociale,
culturale.
CAPO II - Monitoraggio della rete
distributiva
Art. 3 - Osservatorio regionale
per il commercio.
1. É istituito l'osservatorio regionale per il commercio allo scopo di
monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva e di
verificare lo stato di attuazione della presente legge.
2. L'osservatorio è costituito da un comitato consultivo e da un
comitato tecnico scientifico e ha sede presso gli uffici della struttura
regionale competente in materia di commercio.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua:
a) i componenti del comitato consultivo e le funzioni dagli stessi
esercitate;
b) le forme di partecipazione alle funzioni dell'osservatorio dei
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni regionali dei
consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio
1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" e
successive modificazioni, delle imprese del commercio, di quelle
rappresentative le imprese esercenti attività di commercio e di quelle
dei lavoratori, dirette a consentire la formulazione di osservazioni ed
integrazioni sulle attività esercitate nell'ambito dell'osservatorio
stesso.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua:
a) i componenti del comitato tecnico scientifico e le funzioni dagli stessi
esercitate;
b) le modalità della realizzazione di una rete informatica tra
Regione, province, camere di commercio e comuni per la ottimale gestione
dei flussi informativi;
c) le modalità di coordinamento tecnico tra Regione, province, comuni
e camere di commercio per le rilevazioni dei dati su base provinciale.
Art. 4 – Monitoraggio.
1. L'osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando:
a) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva
per comune, comprendendo in essa anche i dati relativi al commercio su aree
pubbliche, per ambito territoriale come definito dall'articolo 5, per
provincia e nel Veneto;
b) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete stessa e la sua
rispondenza alle richieste dei consumatori;
c) i problemi derivanti dall'applicazione della programmazione commerciale
ed urbanistica negli ambiti di cui alla lettera a);
d) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale.
2. Ai fini del monitoraggio i comuni raccolgono, organizzano e mettono a
disposizione della propria provincia, dell'osservatorio regionale e delle
camere di commercio i dati della propria rete distributiva mettendo a
disposizione dell'osservatorio anche la relativa documentazione di
carattere urbanistico secondo un flusso informativo continuo che consenta
di conoscere la situazione della medesima in tempo reale.
3. La Regione prevede annualmente nell'ambito delle risorse previste al
comma 1 dell'articolo 2 finanziamenti ai comuni con meno di 5.000 abitanti
che in forma associata intendono dotarsi di sistemi informativi idonei a
garantire il monitoraggio della rete distributiva.
4. Le camere di commercio, anche tramite le proprie strutture informatiche
centralizzate, collaborano con l'osservatorio regionale nell'espletamento
dell'azione di monitoraggio.
5. Le operazioni di monitoraggio, con riferimento alle specifiche funzioni
attribuite dalla presente legge, sono espletate dagli enti interessati
senza oneri per la Regione.
6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua forme di
coordinamento, anche mediante l’osservatorio regionale, con gli
osservatori delle altre regioni e con altre forme di coordinamento promosse
a livello nazionale.
CAPO III - Programmazione
commerciale
Art. 5 - Ambiti territoriali di
programmazione regionale.
1. Gli indirizzi generali relativi
all’insediamento delle attività commerciali, tenuto conto delle
caratteristiche socio-economiche e della consistenza demografica,
individuano i seguenti ambiti di programmazione regionale:
a) aree sovracomunali o provinciali configurabili come unico bacino di
utenza;
b) centri storici come definiti all’ articolo 26, comma 2;
c) centri di minore consistenza demografica: comuni, frazioni o altre aree
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, individuati all’interno
delle aree sovracomunali;
d) aree a vocazione turistica.
2. Le aree sovracomunali o provinciali di cui alla lettera a) del comma 1
sono individuate dalla provincia nel Piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP), nell’ambito di quanto previsto
dall’ articolo
22, comma 1 lettera m) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
"Norme per il governo del territorio".
3. In fase di prima applicazione della presente legge i comuni appartenenti
alle aree sovracomunali sono riportati negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.
4. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale
su proposta motivata di ciascuna provincia può modificare gli
obiettivi di sviluppo delle singole aree sovracomunali nel rispetto della
superficie complessiva assegnata alla provincia nell'allegato B.
Art. 6 - Durata della
programmazione.
1. La programmazione regionale ha durata di
tre anni. A tal fine la Giunta regionale, almeno centoventi giorni prima
della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al
Consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle
relazioni di monitoraggio fornite dall'osservatorio regionale, anche con
riferimento alla fase di programmazione precedente.
2. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino
all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria.
3. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, entro e non oltre
centottanta giorni dall’emanazione del provvedimento della Giunta
regionale di cui all’art. 14, comma 1, lettera h) adeguano la
programmazione commerciale per le medie strutture di vendita, sulla base
dei principi enunciati all’ articolo 14, comma 1. In caso di inerzia da parte dei comuni, o
delle unioni dei comuni ove costituite, si applicano le disposizioni di cui
all’ articolo 36.
( 2)
Art. 7 - Limiti dimensionali
riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici.
1. Limiti dimensionali su tutto il territorio
regionale sono:
a) per gli esercizi di vicinato:
1) superficie non superiore a 250 mq., nei comuni con popolazione superiore
a 10.000 abitanti;
2) superficie non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore
a 10.000 abitanti;
b) per le medie strutture:
1) superficie oltre 250 mq. e non superiore a 2.500 mq. nei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti;
2) superficie oltre 150 mq. e non superiore a 1.500 mq. nei comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
c) per le grandi strutture:
1) superficie oltre 2.500 mq e non superiore a 15.000 mq. nei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti;
2) superficie oltre 1.500 mq. e non superiore a 15.000 mq. nei comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, lettera c, nel caso di
accorpamenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), di medie e
grandi, con almeno una grande, strutture di vendita preesistenti e operanti
da almeno tre anni il limite massimo è fissato in mq. 25.000.
3. Nelle aree sovracomunali, come individuate dall’allegato A della
presente legge, o provinciali, in cui oltre il settantacinque per cento dei
comuni abbia territorio ricadente in tutto o in parte in una comunità
montana, come definita dalla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme
sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane" e
successive modificazioni, i limiti dimensionali per gli esercizi di
vicinato sono fissati in 150 mq. e per le medie strutture in 1.500 mq.
4. La programmazione commerciale si articola nei seguenti settori
merceologici:
a) alimentare;
b) non alimentare generico;
c) non alimentare a grande fabbisogno di superficie;
d) misto.
5. Per settore alimentare si intende il settore comprensivo di tutti i
prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e
l’igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di
profumeria.
6. Il settore non alimentare generico comprende tutti i prodotti non
alimentari, ad eccezione casi previsti nel comma 7. ( 3)
7. Il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie comprende la
vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie
merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili,
nautica.
8. Per settore misto si intende il settore comprensivo dei prodotti
alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di
vendita tra le due merceologie è nella disponibilità del titolare
dell’autorizzazione commerciale. L’operatore commerciale deve
essere comunque in possesso dei requisiti professionali e morali previsti
dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma
dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59", di seguito
definito decreto legislativo, per l’esercizio
dell’attività di vendita di prodotti alimentari.
9. La programmazione regionale quantifica gli obiettivi di sviluppo per
ciascun settore merceologico di cui al comma 4 ad esclusione del settore
merceologico non alimentare a grande fabbisogno di superficie per il quale
le strutture di vendita devono comunque rispettare i limiti dimensionali di
cui ai commi 1, lettera c) e 2.
10. L’esclusione dalla programmazione regionale di cui al comma 9 per
gli esercizi con superficie di vendita superiore a 750 mq., che pongono in
vendita prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a
grande fabbisogno di superficie, si applica in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni:
a) detti esercizi non siano ubicati all’interno di centri commerciali
o parchi commerciali come definiti agli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1;
b) detti esercizi non pongano in vendita anche prodotti appartenenti ai
settori merceologici di cui alle lettere a), b) e d), del comma 4.
11. I titolari di autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita
rilasciata ai sensi della precedente normativa per il settore non
alimentare che cedono o conferiscono il titolo autorizzatorio a terzi non
possono ottenere un’autorizzazione commerciale per il settore non
alimentare a grande fabbisogno di superficie per il periodo di
validità degli obiettivi di sviluppo di cui all’allegato B della
presente legge.
CAPO IV - Programmazione della
rete distributiva
Art. 8 –
Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge si
definiscono:
a) concentrazione: la riunione in una nuova struttura di vendita di medie
e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre
anni nell’ambito delle stesso comune, di medesima titolarità al
momento di presentazione della domanda;
b) accorpamento: l'ampliamento della superficie di media o grande struttura
di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita
preesistenti, operanti da almeno tre anni nell’ambito delle stesso
comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della
domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture
di vendita anche gli esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da
almeno tre anni nell’ambito del medesimo comune purché
rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente
delle medie e delle grandi strutture di vendita;
c) trasferimento: il trasferimento di sede dell’esercizio commerciale
all’interno del territorio comunale e comunque al di fuori della
medesima area pertinenziale dell’insediamento;
d) apertura in forma continuativa: l'attività di vendita al pubblico
ininterrotta da almeno tre anni fatta salva la sospensione per centottanta
giorni consecutivi in caso di trasferimento o subingresso;
e) piccola e media impresa commerciale: l'impresa definita ai sensi della
raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE;
f) domande concorrenti: le domande presentate lo stesso mese di calendario
che concorrono per la medesima area e medesimo obiettivo di sviluppo;
g) criterio di correlazione: la corrispondenza tra il titolo edilizio e
l’autorizzazione commerciale;
h) attività di intrattenimento: sale bingo, sale cinematografiche o
altri locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
2. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti
può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di
tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo, dandone immediata
comunicazione al comune e all’ufficio dell’imposta sul valore
aggiunto. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione,
risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore fatto
salvo quanto disposto dall’articolo 2208 del codice civile.
3. Restano salve, ai fini della commercializzazione, le disposizioni
concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. É vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale
dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio,
fatta eccezione per i seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l’agricoltura,
l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per edilizia;
l) legnami;
l-bis) mobili, lampadari e complementi d’arredo; ( 4)
l-ter) nautica. ( 5)
5. L’elenco dei prodotti di cui al comma 4 può essere modificato
con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare.
Art. 9 – Centri
commerciali. (6)
1. Ai fini della presente legge si definisce centro commerciale una media o
grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture
comuni gestiti unitariamente, costituita da almeno due esercizi commerciali
inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici.
2. Al fine di assicurare la gestione unitaria di spazi di servizio o
infrastrutture comuni nonché il coordinamento dell’attività
del centro commerciale nei confronti della pubblica amministrazione, ogni
centro commerciale deve individuare un soggetto referente informandone
Comune, Provincia e Regione.
3. Le autorizzazioni amministrative relative a singoli esercizi collocati
all'interno di centri commerciali non possono essere trasferite al di fuori
dei centri commerciali stessi.
4. omissis ( 7)
5. Per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere
applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse
le attività artigianali.
6. Sono consentite deroghe al regime degli orari di cui al comma 5 per gli
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situati
all’interno dei locali adiacenti e comunicanti a quelli ove si svolge
l’attività di intrattenimento di cui all’articolo 8, comma
1, lettera h, purché detti locali siano funzionali
all’attività sopracitata e dotati di accessi dall’esterno
indipendenti e comuni all’attività di intrattenimento.
7. Ai titolari di autorizzazioni relative a strutture o centri commerciali
rilasciate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del
commercio" fino al 10 agosto 1999, data di entrata in vigore della
legge regionale 9
agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di
attività commerciali nel Veneto", non può essere negata dal
comune l’autorizzazione alla modifica della ripartizione interna
della superficie di vendita nella misura massima del cinquanta per cento di
quella prevista dall’autorizzazione originaria per ciascun esercizio
o insieme di esercizi, fermi restando comunque il limite massimo di
superficie complessiva autorizzata e il rapporto tra settori merceologici.
Per autorizzazione originaria s’intende l’autorizzazione
rilasciata ai sensi della legge n. 426 del 1971, valida al momento della
presentazione della domanda di ripartizione.
8. Le strutture commerciali di cui al comma 7 sono, a tutti gli effetti,
qualificate unitariamente centri commerciali ai sensi del comma 1. Per tali
strutture, la richiesta di autorizzazione alla ripartizione interna della
superficie di vendita deve essere presentata entro il termine perentorio di
giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso
inutilmente tale termine, l’autorizzazione alla ripartizione interna
non può essere concessa.
Art. 10 - Parchi
commerciali
1. Ai fini della presente legge si
definiscono parchi commerciali le aggregazioni di almeno tre esercizi
commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi il
limite dimensionale massimo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato
da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici
anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante
più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l’intero
traffico generato da tutto il complesso.
2. Sono qualificate parchi commerciali tutte le aggregazioni di almeno tre
esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi le caratteristiche descritte al comma 1 e ubicate
all’interno di zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo D o comunque
in zone altrimenti classificate purché compatibili con i piani
regolatori comunali. ( 8)
3. Ogni modificazione relativa ai parchi commerciali esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge o di nuova costituzione è
regolata dalle norme di cui al presente articolo nonché
dall’ articolo 18.
( 9)
4. Le istanze di autorizzazione commerciale relative ad attività che
vogliano inserirsi all’interno di parchi commerciali esistenti o che
intendano costituire nuovi parchi commerciali sono esaminate secondo la
procedura di cui al capo VI, attingendo dagli obiettivi di sviluppo di cui
all’articolo 7, comma 9. ( 10)
4 bis. L’apertura, il trasferimento di sede, il mutamento di settore
merceologico nonché l’ampliamento di superficie degli esercizi
di vicinato che determinino un incremento della superficie originaria del
parco commerciale non superiore al limite dimensionale delle medie
strutture di vendita e comunque non superiore al dieci per cento, che non
comportino incrementi volumetrici, sono soggetti ad autorizzazione
amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la
struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della
programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui
al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità
urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge.
( 11)
4 ter. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita
all’interno del parco commerciale è soggetto ad autorizzazione
amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la
struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della
programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui
al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità
urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge,
purché la struttura commerciale assorba una pari o maggiore superficie
commerciale di quelle già autorizzate nel parco medesimo. Il rilascio
dell’autorizzazione comunale di cui al presente comma comporta
l’impossibilità di utilizzare a fini commerciali le strutture
dismesse. Il comune, ferma restando la possibilità di disciplinare
l’area occupata dalla struttura dismessa con il piano di assetto del
territorio (PAT) e con il piano degli interventi (PI) di cui alla legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 , in deroga all’articolo 48, comma 1, della medesima
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 può adottare, con le procedure di cui
all’articolo 50 commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , una
variante allo strumento urbanistico generale finalizzata a disciplinare
l’area occupata dalla struttura dismessa. ( 12)
4 quater. Gli esercizi di vicinato ubicati all’interno del parco
commerciale devono mantenere i limiti dimensionali previsti
dall’articolo 7, comma 1, lettera a). ( 13)
4 quinquies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 4,
la cessazione dell’attività e il trasferimento di sede di un
esercizio di vicinato all’esterno di un parco commerciale determina
la corrispondente riduzione della superficie del parco. ( 14)
4 sexies. Il comune competente per territorio trasmette alla provincia e
alla Regione copia dell’autorizzazione amministrativa di cui al comma
4 bis ed al comma 4 ter entro il termine di trenta giorni dal rilascio,
nonché copia della presa d’atto relativa alla riduzione della
superficie del parco. ( 15)
5. Il subentro a seguito di trasferimento della gestione o della
proprietà per atto fra vivi o causa di morte negli esercizi che
compongono il parco commerciale è assoggettato a denuncia di inizio
attività al comune competente per territorio secondo le disposizioni
di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 luglio 1997, n. 20 e
sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri per
l’individuazione dei parchi commerciali.
7. Entro il termine di centoventi giorni dal provvedimento di cui al comma
6 i comuni approvano un provvedimento ricognitivo volto a verificare
l’esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le
caratteristiche di parco commerciale ai sensi del comma 2. Copia del
provvedimento va inviato alla provincia di appartenenza e alla struttura
regionale competente in materia di commercio.
8. In caso di individuazione di parchi commerciali ai sensi del comma 7
ovvero nel caso di parchi commerciali di nuova costituzione, il comune
provvede all’approvazione della variante urbanistica secondo le
modalità di cui all’articolo 18. ( 16)
Art. 11 - Vincoli di natura
urbanistica per i parchi commerciali.
1. Le superfici a standard per i parchi commerciali di nuova formazione
sono quelle previste per le grandi strutture di vendita di cui
all’ articolo 16,
comma 2.
2. Per i parchi commerciali esistenti ed individuati, le superfici a
standard sono riferite alle tipologie delle singole strutture commerciali.
In caso di ampliamento le superfici a standard sono riferite ai singoli
esercizi oggetto di intervento.
Art. 12 - Outlet.
1. Ai fini della presente legge gli outlet
sono forme di vendita di prodotti non alimentari che consentono alle
aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, di mettere e
rimettere in circolo esclusivamente l’invenduto, la produzione in
eccesso, la fine serie. Sono costituiti prevalentemente da esercizi di
vicinato che presentano un’immagine unitaria.
2. Quando la somma delle superfici di vendita superi i limiti dimensionali
massimi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), vanno
rispettate le procedure previste per i centri commerciali di cui
all’articolo 9 e per i parchi commerciali di cui all’articolo
10 attingendo agli obiettivi di sviluppo di cui all’allegato B.
( 17)
Art. 13 - Esercizi di
vicinato.
1. L'apertura, il trasferimento di sede,
l'ampliamento di superficie, il subingresso degli esercizi di vicinato come
individuati dall' articolo 7,
comma 1, lettera a), ove non inseriti in parchi commerciali, sono
subordinati a previa denuncia di inizio attività da parte degli
interessati al comune competente per territorio, effettuata secondo le
disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli esercizi di vicinato possono essere oggetto di ampliamento,
accorpamento o concentrazione entro i limiti stabiliti dall'articolo 7,
comma 1, lettera a).
3. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati sull’intero
territorio comunale, nel rispetto delle norme urbanistiche del piano
regolatore vigente.
Art. 14 - Medie strutture di
vendita.
1. I comuni e le unioni dei comuni, ove
costituite, entro il termine di cui all’ articolo 6, comma 3, sentite le associazioni di categoria
degli operatori, dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5
della legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni ed
integrazioni e le associazioni dei lavoratori del commercio approvano, con
riferimento alle medie strutture di vendita, un provvedimento che individua
i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sulla base dei
seguenti principi:
a) modernizzazione del sistema distributivo;
b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;
d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di
prossimità;
e) equilibrio delle diverse forme distributive;
f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la
sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici;
h) rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed
esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla Giunta
Regionale con proprio provvedimento da approvare entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge;
i) priorità alle domande di ampliamento relative ad attività
esistenti.
2. I comuni, o le unioni dei comuni, ove costituite, entro trenta giorni
dall’approvazione del proprio provvedimento lo comunicano alla
Regione e alla provincia di appartenenza.
3. In ciascuna fase di programmazione le autorizzazioni per medie strutture
di vendita sono rilasciate successivamente all’approvazione del
provvedimento comunale di cui al comma 1; in mancanza di detto
provvedimento si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 36.
4. Il provvedimento di cui al comma 1, salva motivata modifica, ha la
stessa durata della programmazione regionale e, alla scadenza di questa,
è automaticamente rinnovato fino alla nuova determinazione comunale
che deve essere approvata entro i termini di cui all’ articolo 6, comma 3.
5. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, provvedono inoltre ad
adottare norme procedimentali concernenti le domande relative alle medie
strutture e a stabilire i termini entro i quali valutare la priorità
delle stesse, prevedendo comunque il termine di novanta giorni entro il
quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il
provvedimento adottato. Il termine può essere sospeso una sola volta
per la richiesta di ulteriore documentazione.
6. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori
merceologici, l'ampliamento della superficie di vendita sono subordinati al
rilascio di un'autorizzazione comunale che rispetti la programmazione
regionale e risponda ai criteri assunti dall'amministrazione comunale.
7. Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti
dall' articolo 7, comma 1,
lettera b), o essere oggetto di concentrazione tra loro entro i medesimi
limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle
somme metriche degli esercizi originari.
8. L'autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla
concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati
di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti
dall'articolo 31, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375
"Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina
del commercio", già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971,
n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale
comunale alle seguenti condizioni:
a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno
tre anni in forma continuativa ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera d);
b) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici
concentrate o accorpate e comunque entro il limite di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b);
c) che vi sia l'impegno del richiedente al reimpiego del personale dei
preesistenti esercizi.
9. Contestualmente al rilascio di nuova autorizzazione, il comune revoca i
titoli autorizzativi dei preesistenti esercizi.
10. Per le medie strutture di vendita il rilascio dell’autorizzazione
commerciale è subordinato al possesso del corrispondente titolo
edilizio, secondo il criterio di correlazione di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera g), che ne costituisce condizione necessaria ma non
sufficiente.
11. Il subentro in una media struttura di vendita a seguito di
trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per
causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività al
comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni.
12. omissis ( 18)
Art. 15 - Grandi strutture di
vendita.
1. L'apertura, il trasferimento di sede,
l'ampliamento entro i limiti di cui all' articolo 7, commi 1, lettera c) e 2, il mutamento dei
settori merceologici sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione
comunale secondo le modalità previste dal capo VI nel rispetto degli
obiettivi di sviluppo fissati nell'allegato B che costituisce parte
integrante della presente legge.
2. Le grandi strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti
dall' articolo 7, commi 1,
lettera c) e 2 o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i
medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia
superiore alle somme metriche degli esercizi originari.
2 bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera
b), le grandi strutture di vendita possono essere ampliate mediante
accorpamento con medie strutture di vendita di superficie superiore a mille
metri quadrati e autorizzate alla data del 1° marzo 2007, nel rispetto
delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia ed
ambientale, fino al raggiungimento della superficie massima complessiva di
cinquemila metri quadrati. ( 19)
3. Fra le domande concorrenti, come definite all’ articolo 8, comma 1, lettera f),
relative all’apertura e all’ampliamento di grandi strutture di
vendita, hanno priorità quelle che soddisfano i seguenti criteri, in
ordine decrescente:
a) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a
specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita oggetto
di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23
"Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed
ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n.
179" e successive modificazioni e dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
b) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a
specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita,
sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;
c) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a
specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita oggetto
di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 e
dell’ articolo
32 della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 35 ;
d) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a
specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita,
sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;
e) mutamento del settore merceologico senza ampliamento della superficie di
vendita;
f) riutilizzo, anche parziale, di strutture industriali esistenti a
specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita;
g) minor quantità di superficie richiesta;
h) ampliamento della superficie di vendita;
i) nuova apertura con contestuale rinuncia di media struttura di vendita
esistente ed operante da almeno tre anni;
j) richiesta con valutazione di impatto ambientale;
k) data di presentazione.
4. L'autorizzazione alla vendita per una grande struttura derivante dalla
concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati
di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti
dall'articolo 31, comma 3, decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375
"Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina
del commercio", già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971,
n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale
regionale, alle seguenti condizioni:
a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno
tre anni in forma continuativa ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera d);
b) che vi sia l'impegno dell'interessato al reimpiego del personale dei
preesistenti esercizi;
c) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici
concentrate o accorpate e comunque entro il limite non superiore a cinque
volte le superfici minime per le grandi strutture di vendita di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c).
4 bis. Le grandi strutture di vendita con superficie superiore a ottomila
metri quadrati possono essere integrate da attività di
somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla specifica
programmazione comunale di settore; la superficie di somministrazione non
può superare il due per cento della superficie di vendita. ( 20)
4 ter. Le grandi strutture del settore non alimentare con superficie
superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da
attività di vendita di prodotti del settore alimentare per una
superficie di vendita che non può superare l’uno per cento della
superficie autorizzata. L’esercizio di tale opzione, da comunicare al
comune trenta giorni prima dell’avvio dell’attività, non
modifica la tipologia della struttura da singola a centro commerciale.
( 21)
4 quater. Le attività integrative indicate ai precedenti commi fanno
capo al soggetto titolare dell’autorizzazione principale, non possono
essere cedute autonomamente o trasferite al di fuori della grande struttura
e devono rispettare gli orari della stessa. ( 22)
5. La Giunta regionale provvede periodicamente, anche mediante idonee forme
di divulgazione elettronica, alla pubblicazione dei dati aggiornati
relativi alle disponibilità di superfici afferenti le grandi strutture
di vendita.
6. In materia di autorizzazione per grandi strutture di vendita non
può essere deliberato, in sede di conferenza di servizi di cui
all’ articolo 20, il
rilascio dell’autorizzazione commerciale in assenza del
corrispondente titolo edilizio. Il possesso del titolo edilizio costituisce
condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio
dell’autorizzazione commerciale.
7. Il subentro in una grande struttura di vendita a seguito di
trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per
causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività al
comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.
CAPO V - Norme urbanistiche
Art. 16 - Vincoli di natura
urbanistica e standard.
1. I comuni in sede di formazione degli
strumenti urbanistici generali o di revisione di quelli vigenti provvedono
a definire, in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali,
le zone destinate a parcheggio nei limiti di seguito indicati:
a) per le aree di centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, devono
essere reperiti parcheggi nella misura di 0,2 mq./mq. superficie di
pavimento, in relazione al complesso delle strutture commerciali.
L'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità, per
mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto
ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e
delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di
cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni
delle zone di sosta;
b) nelle altre zone territoriali omogenee, secondo la normativa prevista
dall' articolo
25, decimo comma, punto 2 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
"Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni,
per le zone di completamento deve essere reperita a parcheggio almeno una
quantità di 0,4 mq./mq. di superficie di pavimento e per le zone di
espansione, includendo in queste anche le zone di ristrutturazione
urbanistica che prevedono la rifunzionalizzazione delle aree o degli
edifici, almeno una quantità di 0,5 mq./mq. di superficie di
pavimento.
2. Qualora si debbano insediare o debbano essere ampliate in zone
territoriali omogenee diverse dai centri storici, grandi o medie strutture
di vendita come individuate all'articolo 17, comma 1, lettera b), il
soggetto interessato deve reperire aree a servizi aventi una superficie
minima complessiva non inferiore a quanto di seguito indicato e comunque la
superficie da destinare ad area a servizi non può essere inferiore a
quella prevista dall’articolo 25 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) per le grandi strutture di vendita dei settori alimentare e misto deve
essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq/mq della superficie di
vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non
inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 1
mq/mq della superficie lorda di pavimento; inoltre i percorsi veicolari e
le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i
clienti e per gli approvvigionamenti;
b) per le grandi strutture di vendita dei settori non alimentare generico e
a grande fabbisogno di superficie deve essere prevista area a parcheggio
effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita
ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
c) per le medie strutture di vendita dei settori alimentare e misto, come
definite all'articolo 17, comma 1, lettera b), deve essere prevista area
libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui area
destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq
della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della
superficie lorda di pavimento;
d) per le medie strutture di vendita dei settori non alimentare generico e
a grande fabbisogno di superficie deve essere prevista area destinata a
parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie
di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di
pavimento.
3. Per parcheggio effettivo di cui al comma 2 si intende la superficie
individuata per la sosta dei veicoli con esclusione della viabilità di
accesso e distribuzione.
4. In caso di ampliamento, le quantità stabilite al comma 2 sono
rapportate alla sola superficie ampliata.
5. Per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, come sopra
definite, le aree di cui al comma 2 devono essere reperite in sede di
strumento attuativo.
6. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, commi dodicesimo e
tredicesimo della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni.
7. Le zone di sosta possono essere reperite anche con la previsione di
strutture multi-piano o sotterranee purché compatibili con le norme
del piano regolatore generale.
8. Per i comuni obbligati alla redazione del piano del traffico la
localizzazione delle zone di sosta deve essere coordinata con tale
strumento.
9. La localizzazione delle aree di sosta deve comunque essere individuata
all'interno del territorio comunale.
10. Le norme di cui al presente articolo prevalgono rispetto alle
previsioni degli strumenti urbanistici e comportano automatica variazione
degli stessi qualora tali previsioni stabiliscano standard urbanistici
inferiori a quelli previsti dal comma 2, lettere a), b), c), e d).Rimane
comunque salva la facoltà dei comuni, ove necessario, di introdurre
gli adattamenti conseguenti ai propri strumenti urbanistici.
Art. 17 - Criteri urbanistici
per le medie strutture di vendita.
1. Ai fini della programmazione urbanistica le medie strutture di vendita
sono suddivise in due categorie:
a) con superficie di vendita fino a 1.000 mq.;
b) con superficie di vendita superiore a 1.000 mq..
2. Le medie strutture di cui al comma 1, lettera a) possono essere
localizzate, in quanto urbanisticamente compatibili con la struttura
residenziale, nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C1 e C2,
nonché nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica
destinazione commerciale, purché tale localizzazione non sia in
contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici. La definizione
delle aree a parcheggio e a servizi di cui all'articolo 16 avviene in sede
di strumento urbanistico generale o, per le zone obbligate, in sede di
strumento attuativo.
3. Le medie strutture di vendita di cui al comma 1, lettera b) possono
essere localizzate nelle zone territoriali omogenee di tipo A, purché
tale localizzazione non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti
urbanistici; diversamente, la localizzazione delle medie strutture stesse
nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C1, C2 è consentita
purché sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici per le
singole zone; nelle zone territoriali omogenee di tipo D detta
localizzazione è consentita purché vi sia specifica destinazione
commerciale.
4. Deve essere garantita una disponibilità di aree da destinare a
parcheggio e a servizi nella misura determinata all'articolo 16 in rapporto
alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da
insediare.
Art. 18 - Criteri urbanistici
per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali.
1. Le grandi strutture di vendita e i
parchi commerciali, come definiti all’ articolo 10, devono essere localizzati in aree e/o
edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali in zone
territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per
grandi strutture di vendita o per parchi commerciali.
2. I comuni possono individuare, in sede di formazione di nuovi strumenti
urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, aree e/o edifici a
destinazione commerciale anche in zone territoriali omogenee di tipo A,
purché sussistano i presupposti di cui al comma 5.
3. La localizzazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce il presupposto
urbanistico per il rilascio dell’autorizzazione commerciale alla
nuova apertura, all’ampliamento o al trasferimento di grandi
strutture di vendita o dei parchi commerciali.
4. Le varianti parziali finalizzate alla individuazione delle grandi
strutture o dei parchi commerciali su aree già previste a specifica
destinazione commerciale, zone D, dagli strumenti urbanistici vigenti sono
approvate con la procedura prevista ai commi 6 e 7 dell' articolo 50 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998,
n. 21 .
5. I comuni stabiliscono la quantità massima di superfici di grandi
strutture di vendita insediabili nei centri, nelle aree o edifici aventi
valore storico, di archeologia industriale, anche incentivando l'utilizzo
degli edifici destinati in passato a funzioni non più compatibili o
dismesse.
6. L'individuazione delle suddette aree e/o edifici è subordinata alla
verifica di compatibilità dei seguenti parametri urbanistici:
a) accessibilità viaria con particolare riferimento all'analisi della
rete stradale e di penetrazione all'area opportunamente disimpegnata dalle
infrastrutture viarie di scorrimento e funzionalmente collegata al sistema
di parcheggi di supporto, come specificato all'articolo 19;
b) eventuale presenza in adiacenza dell'area a destinazione commerciale di
un sistema di trasporto pubblico urbano e extraurbano;
c) definizione dei contenuti principali da attribuire all'area individuata
per la localizzazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali in
relazione all'effetto che si vuole determinare nel settore urbano
interessato e alla congruità e integrazione con le condizioni al
contorno territoriale esistente;
d) disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella
misura determinata dall'articolo 16 in rapporto alle varie tipologie
urbanistiche della zona e della attività da insediare.
7. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con
superficie di vendita superiore a mq. 8000 sono assoggettati alla
valutazione di impatto ambientale (VIA).Qualora le suddette tipologie di
vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come
definite all’articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività
artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura
di VIA va riferita all'insieme delle attività.
8. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con
superficie di vendita compresa tra i mq. 4000 e mq. 8000, con esclusione
degli ampliamenti inferiori al 10 per cento, sono assoggettati alla
procedura di verifica di cui all’ articolo 7 della
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di
valutazione ambientale" e successive modifiche e integrazioni, qualora le
suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di
intrattenimento, come definite all’ articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività
artigianali, situati nel medesimo spazio unitario ed omogeneo; alla
medesima procedura sono assoggettate le grandi strutture come individuate
dall’ articolo 7, comma
3.
9. Alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali di cui al
comma 7 si applicano, altresì, le disposizioni di cui
all’ articolo
3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
10. Sono comunque fatte salve le norme di cui al capo VIII riferite ai
centri storici.
Art. 19 - Impatto sulla
viabilità.
1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle medie
strutture di vendita o parchi commerciali come individuate all'articolo 17,
comma 1, lettera b) nonché alle grandi strutture commerciali, devono
prevedere una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia
in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale
despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del
sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli
specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.
2. Le domande per grandi strutture o parchi commerciali devono inoltre
essere accompagnate da uno studio della viabilità dell'area, da studi
di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'idonea
organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione
sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza
dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti
livelli di servizio, ai sensi delle norme tecniche del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR).
3. I progetti a corredo delle domande per grandi strutture o parchi
commerciali devono contenere idonee simulazioni dei prevedibili flussi
generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine
di verificare la compatibilità degli stessi con le densità
veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle
soluzioni proposte: innesti e svincoli a raso, semaforizzati e non,
svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità
secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali
esistenti.
4. Lo studio sull’impatto di viabilità deve essere corredato da
idonei progetti, da un parere, anche di massima, su tali progetti, espresso
dagli enti proprietari della strada, dall’indicazione relativa ai
tempi di realizzazione nonché dal relativo piano finanziario di spesa;
dovrà essere, altresì, indicato il soggetto onerato.
5. La Regione, la provincia e il comune, nella conferenza di servizi di cui
all’articolo 20 della presente legge, approvano i progetti di loro
competenza.
6. La Giunta regionale definisce per le grandi strutture di vendita o per i
parchi commerciali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, le prescrizioni relative agli elaborati tecnici in ordine
alla viabilità e al traffico con riferimento al comma 3.
CAPO VI - Procedure per il
rilascio di autorizzazioni per le grandi strutture di vendita
Art. 20 - Conferenza di
servizi.
1. Il responsabile del procedimento
individuato dal comune competente per territorio ovvero dalla struttura
associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
successive modificazioni ed integrazioni, in coordinamento con la Regione e
la provincia, indice, presso gli uffici regionali, la conferenza di servizi
finalizzata al rilascio dell'autorizzazione riferita a grandi strutture di
vendita o parchi commerciali per:
a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di
una grande struttura di vendita o parco commerciale, entro i limiti di cui
all'articolo 7, commi 1, lettera c), e 2;
b) l'accorpamento o la concentrazione di grandi strutture di vendita, entro
i medesimi limiti di cui alla lettera a);
c) il mutamento del settore merceologico di una grande struttura di vendita
o parco commerciale;
d) ogni altra modificazione delle autorizzazioni rilasciate, con
particolare riferimento alla ripartizione interna, che interessi oltre il
venti per cento della superficie complessiva o che comunque comporti la
modifica della ripartizione dei settori merceologici alle modifiche delle
prescrizioni nonché ad ogni altra modifica sostanziale. ( 23)
2. La conferenza di servizi non viene indetta nei seguenti casi:
a) mancanza di disponibilità di superficie;
b) mancata presentazione contestuale a comune, provincia e Regione;
c) rinuncia del richiedente.
3. Il comune o le strutture associative di enti locali, entro il terzo mese
successivo a quello di presentazione dell’istanza di autorizzazione,
adottano il provvedimento di diniego nelle ipotesi di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 e di presa d’atto nell’ipotesi di cui alla
lettera c) del medesimo comma e lo comunicano tempestivamente
all’interessato, alla Regione e alla provincia. Nell’ipotesi di
cui alla lettera a) del comma 2, il comune o le strutture associative di
enti locali, adottano il provvedimento di diniego dopo aver verificato
presso la Regione che non vi sono procedimenti di autorizzazione o di
revoca dell’autorizzazione pendenti per l’area commerciale di
appartenenza, come descritta nell’allegato A. In caso contrario, in
presenza di procedimenti di autorizzazione o revoca, spetta alla conferenza
di servizi l'adozione del provvedimento di diniego.
4. La conferenza è composta dai rappresentanti del comune competente
al rilascio dell’autorizzazione ovvero della struttura associativa di
enti locali di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, della provincia e della Regione.
Alle riunioni della conferenza partecipano altresì, a titolo
consultivo, i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni
dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio
1998, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni e delle
organizzazioni delle imprese del commercio più rappresentative in
ambito provinciale.
5. In caso di istanza di autorizzazione per grandi strutture di vendita o
parchi commerciali da ubicarsi sul territorio di più comuni, alla
conferenza di servizi partecipa un solo soggetto in rappresentanza dei
comuni interessati, secondo le modalità stabilite con il provvedimento
che disciplina la procedura della conferenza di servizi. La stessa
disposizione si applica nel caso in cui siano interessate più province
o strutture associative di enti locali.
6. La deliberazione della conferenza di servizi è adottata a
maggioranza dai rappresentanti di Regione, provincia, comune o dal
rappresentante delle strutture associative di enti locali qualora si
verifichino le fattispecie di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza ovvero non
abbia comunicato il proprio motivato dissenso entro la data di svolgimento
della conferenza.
7. La Giunta regionale fissa ulteriori criteri e modalità di presenza
dei soggetti a partecipazione facoltativa.
8. In sede di conferenza di servizi, le decisioni adottate autonomamente
per le materie di rispettiva competenza dagli enti che compongono la
conferenza stessa sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque
denominati previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari,
fatto salvo la valutazione impatto ambientale, e costituiscono il
necessario presupposto ai fini della deliberazione di conferenza. In
materia di commercio, la deliberazione adottata in sede di conferenza di
servizi di cui al comma 1, deve conformarsi ai criteri della programmazione
urbanistica e costituisce il necessario presupposto per il rilascio della
prescritta autorizzazione comunale.
9. La deliberazione della conferenza di servizi indica:
a) la tipologia e l'ubicazione specifica della grande struttura di vendita
o del parco commerciale;
b) la superficie di vendita per gli esercizi singoli ripartita per settore
merceologico e, per i centri commerciali e per i parchi commerciali, la
superficie di vendita globale, la ripartizione della superficie in esercizi
e l'articolazione merceologica della stessa;
c) la superficie complessiva destinata alle altre finalità commerciali
quali magazzini, depositi delle merci, uffici e servizi ed aree coperte
comuni;
d) la dotazione minima di standard di area libera e parcheggio;
e) il termine di attivazione dell'esercizio nel limite previsto
dall'articolo 23;
f) eventuali prescrizioni per la realizzazione dell'iniziativa;
10. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 1 la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) detta disposizioni in materia di termini e svolgimento della conferenza
di servizi;
b) individua ulteriore documentazione da allegare nel rispetto dei principi
in materia di autocertificazione previsti dal dpr 28 dicembre 2000, n. 445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
c) prevede le modalità di esercizio del diritto di accesso.
11. Il giudizio relativo alla valutazione di impatto ambientale deve essere
allegato alla domanda qualora, ai sensi dell’ articolo 3 della
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 , il rilascio dell'autorizzazione sia assoggettato
alla procedura di valutazione impatto ambientale. Entro sessanta giorni dal
ricevimento del provvedimento favorevole relativo al giudizio di
compatibilità ambientale i soggetti interessati devono presentare la
domanda di autorizzazione commerciale ai sensi del presente Capo. ( 24)
12. Nell’ipotesi di cui all’articolo 18, comma 8, l’esito
negativo della procedura di verifica di cui all’ articolo 7 della legge
regionale n. 10 del 1999, anche quando preveda indicazioni per la
mitigazione dell'impatto ambientale ed il monitoraggio dell'intervento,
deve essere allegato alla domanda di autorizzazione.
13. La pronuncia favorevole di compatibilità ambientale acquisita
decade automaticamente, entro il termine di centottanta giorni decorrenti
dalla presentazione dell’istanza commerciale, quando la conferenza
dei servizi abbia deliberato il diniego del rilascio
dell’autorizzazione commerciale. Analoga decadenza è sancita in
tutti i casi previsti al comma 2.
14. Il comune o le unioni di comuni, ove costituite, entro e non oltre il
termine di sessanta giorni dallo svolgimento della conferenza notificano al
richiedente l’esito della conferenza dei servizi.
15. Per quanto non diversamente disciplinato, la conferenza di servizi si
svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 21 - Procedure di
rilascio di autorizzazione.
1. Il richiedente presenta al comune competente domanda di autorizzazione
amministrativa dichiarando, in particolare:
a) il possesso delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo;
b) la superficie di vendita dell'esercizio, il settore o i settori
merceologici;
c) le eventuali condizioni che danno luogo alle priorità di cui
all'articolo 15, comma 3, ovvero alle autorizzazioni rilasciate ai sensi
dello stesso articolo;
d) la conformità urbanistica.
2. Al fine di una maggiore collaborazione tra gli enti preposti e il
cittadino, la Giunta regionale approva la relativa modulistica.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'articolo 20,
comma 9, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione con la stessa
procedura del rilascio.
Art. 22 - Autorizzazione.
1. L'autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per i parchi
commerciali, rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20
e 21, indica:
a) la titolarità del provvedimento;
b) la superficie di vendita ed i settori merceologici dell'esercizio;
c) ogni altra indicazione secondo la modulistica approvata dalla Giunta
regionale.
2. Il comune rilascia l'autorizzazione a vendere in conformità alla
deliberazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 20. In caso
di centri o parchi commerciali, il comune rilascia, su richiesta degli
interessati, tante autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali
previsti nella deliberazione della conferenza di servizi.
3. L’apertura, l’ampliamento della superficie di vendita,
l’accorpamento, la concentrazione, il mutamento del settore
merceologico nonché ogni altra modificazione di autorizzazioni
già rilasciate, non diversamente normate, per esercizi operanti
all’interno delle grandi strutture di vendita o parchi commerciali
sono sempre soggetti ad autorizzazione amministrativa.
Art. 23 - Termini ed efficacia
dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione è condizionata all'accettazione scritta da parte
del richiedente delle prescrizioni contenute nell'articolo 20, comma 9. Il
rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino al ricevimento da parte
del comune dell'accettazione dell'interessato. L’accettazione deve
essere trasmessa in comune, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
entro e non oltre quaranta giorni decorrenti dal ricevimento da parte
dell’interessato dell’esito della conferenza di servizi. In
caso di inosservanza del predetto termine, il richiedente decade dal
diritto al rilascio dell’autorizzazione. Il responsabile del
procedimento assume un provvedimento dichiarativo dell’avvenuta
decadenza e lo trasmette all’interessato, alla provincia ed alla
Regione.
2. Le grandi strutture di vendita o parchi commerciali devono essere
attivate, per almeno i due terzi della superficie assentita in sede di
conferenza di servizi, entro il termine di ventiquattro mesi dal
ricevimento in comune dell’accettazione delle prescrizioni da parte
dell’interessato. Il comune può concedere una sola proroga fino
ad un massimo di un anno, nei casi di comprovata necessità per ritardi
comunque non imputabili al richiedente. La richiesta di proroga deve essere
presentata al comune entro e non oltre i sessanta giorni precedenti la
scadenza del termine di attivazione, salvo il caso in cui il motivo del
ritardo intervenga successivamente e comunque entro il termine di
attivazione.
3. Il termine di ventiquattro mesi utile per l'attivazione viene sospeso
dal comune, su motivata richiesta dell'interessato, in pendenza di un
procedimento giurisdizionale instaurato con ricorso proposto con istanza
cautelare. Il provvedimento di sospensione viene concesso qualora
l’interessato ne abbia fatto richiesta entro trenta giorni dalla data
della piena conoscenza del ricorso ed ha efficacia sino all’adozione
da parte del comune del provvedimento di presa d’atto del passaggio
in giudicato della sentenza.
4. In caso di attivazione della superficie di vendita per una misura
inferiore ai due terzi ovvero in caso di diminuzione della superficie di
vendita superiore ad un terzo rispetto a quella autorizzata, per un tempo
superiore a centottanta giorni consecutivi, il comune dispone la revoca per
la parte non attivata con la stessa procedura prevista per il rilascio.
5. In caso di sospensione dell’attività per un periodo superiore
a centottanta giorni consecutivi, il comune dispone la revoca
dell’autorizzazione relativa all’attività sospesa, con la
stessa procedura prevista per il rilascio.
CAPO VII - Centri di minore
consistenza demografica
Art. 24 - Esercizi
polifunzionali nei centri minori.
1. Sono esercizi polifunzionali i punti di
vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore
merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività
commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari
organizzati secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta
regionale.
2. Nei centri a minore consistenza demografica i comuni, con provvedimento
motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per
l'intero territorio o per parti di esso, possono rilasciare autorizzazioni
all'apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita
non superiore a mq. 250 in deroga alle disposizioni e ai criteri generali
della programmazione regionale.
3. Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con
il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura
concordati. La Regione promuove il convenzionamento con enti pubblici o
società di servizio anche private, riconoscendo l'utilità sociale
delle attività di tali esercizi.
4. Nei centri di cui al comma 2, i comuni possono concedere a titolo
gratuito e per un periodo convenuto l'uso di immobili in disponibilità
ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di
esercizi polifunzionali.
5. Per la durata del rapporto convenzionale agli esercizi polifunzionali
è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone
diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati.
6. Al fine di incentivare gli interventi di recupero edilizio, il
miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei centri di cui
al comma 2 gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso
commerciale relativi all'insediamento degli stessi possono essere ridotti
al cinquanta per cento rispetto ai valori calcolati ai sensi dell' articolo 82 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. I comuni stabiliscono la
quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo
alle finalità del presente articolo.
Art. 25 - Interventi
regionali.
1. La Regione favorisce l'insediamento e il ripristino di attività
commerciali nei centri di minore consistenza demografica di cui
all' articolo 5, comma 1,
lettera c), allo scopo di preservare un livello minimo dell'offerta
distributiva anche nelle aree caratterizzate da scarsa popolazione.
2. La Giunta regionale promuove corsi di riqualificazione o di formazione
professionale per i soggetti titolari che intendono attivare esercizi
polifunzionali anche in collaborazione con i centri di assistenza tecnica
(C.A.T.) di cui al Capo X.
CAPO VIII - Centri storici
Art. 26 - Tutela, salvaguardia
e valorizzazione dei centri storici.
1. Allo scopo di mantenere, rivitalizzare e
incentivare la struttura commerciale nelle aree di centro storico quale
funzione concorrente alla aggregazione del contesto sociale, nonché
quale elemento primario della riqualificazione, salvaguardia e decoro del
tessuto urbano di antica origine, i comuni devono adeguare i loro strumenti
urbanistici generali a specifiche normative atte a regolamentare la
localizzazione delle imprese commerciali.
2. È individuata come centro storico l'area definita zona A ai sensi
dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e
cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o
di porzioni di esso, comprese le aree circostanti che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
secondo le indicazioni del piano regolatore generale, nonché gli
edifici singoli aventi caratteristiche di valore ambientale-architettonico.
3. All'interno delle aree come definite al comma 2, gli interventi
interessanti strutture commerciali finalizzati al recupero e alla
valorizzazione degli edifici aventi caratteristiche di bene
artistico-storico e ambientale sono subordinati alla normativa di tutela
prevista dalla legge
regionale 31 maggio 1980, n. 80 "Norme per la conservazione e il
ripristino dei centri storici nel Veneto" per ogni singola tipologia
edilizia con la corrispondente categoria di intervento. Per le aree o gli
edifici sottoposti a obbligo di strumento attuativo, fino all'approvazione
dello stesso, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c)
e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per
l'edilizia residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27 - Adempimenti dei
comuni.
1. Gli strumenti urbanistici generali o i piani attuativi, previa analisi
delle tipologie edilizie, determinano, ai sensi dell'articolo 42 delle
norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento
(PTRC), quali edifici possano essere destinati all'attività
commerciale, escludendo in ogni caso le attività commerciali che
appaiano in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici e
ambientali.
2. In sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o nella
revisione di quelli vigenti è fatto obbligo ai comuni di inserire
nelle norme tecniche di attuazione specifiche disposizioni relative al
decoro e all'arredo urbano delle aree di centro storico come sopra definite
e con particolare riferimento:
a) al prontuario della sistemazione dei fronti commerciali relativamente
all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi verso l'esterno;
b) all'utilizzo dei materiali di finitura;
c) alla definizione della tipologia delle insegne pubblicitarie e
all'analisi degli elementi detrattori da evitare ed eventuale rapporto con
il piano del colore e dell'illuminazione qualora previsti dallo strumento
generale.
3. Per incentivare gli interventi di recupero edilizio, finalizzati al
miglioramento e all'inserimento di attività commerciali nell'area di
centro storico, i comuni possono ridurre l'incidenza degli oneri di
urbanizzazione, così come stabilito dalle tabelle parametriche
allegate alla legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 , fino ad un massimo del cinquanta per
cento.
4. I comuni stabiliscono altresì la quota del contributo del costo di
costruzione avendo particolare riguardo alle finalità del presente
articolo.
Art. 28 - Rivitalizzazione dei
centri storici e recupero dei siti industriali dismessi.
1. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, al fine di
rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici, classificati
dagli strumenti urbanistici come zona A i comuni, anche in deroga ai limiti
di superficie previsti dall' articolo 7, possono autorizzare la realizzazione di centri
commerciali utilizzando immobili esistenti, eventualmente soggetti a
recupero edilizio purché la superficie di vendita non sia superiore a
mq. 4.000 ed almeno il cinquanta per cento del numero di esercizi abbia una
superficie inferiore ai limiti previsti per i negozi di vicinato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, inoltre, ai manufatti di
archeologia industriale appositamente individuati dallo strumento
urbanistico generale, anche se collocati in aree diverse dalla Zona
A-Centro Storico, purché specificamente individuati ai sensi
dell’ articolo 18,
comma 1.
3. Sono regolati con apposita convenzione tra il comune e l'operatore
commerciale gli aspetti relativi a:
a) area destinata a parcheggio entro una distanza di 300 metri
dall'immobile oggetto dell'iniziativa con facoltà di deroga agli
standard previsti dall' articolo
16 fino al cinquanta per cento o con utilizzo di soluzioni alternative
quali convenzioni con parcheggi scambiatori esistenti, parcheggi multipiani
o sotterranei, servizio navetta;
b) accessi e percorsi veicolari.
CAPO IX - Formazione professionale
Art. 29 - Formazione degli
operatori commerciali.
1. La Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo
5 del decreto legislativo, promuove la formazione professionale sia degli
operatori che accedono all'attività commerciale sia degli operatori
che già la esercitano, allo scopo di sostenere e qualificare
l'occupazione nel settore distributivo.
2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della
legge regionale 30
gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni in materia di formazione
professionale, nonché della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
recante norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e
servizi all'impiego stabilisce, sentite le organizzazioni di categoria e le
organizzazioni sindacali, le modalità organizzative, la durata ed i
contenuti standard delle azioni formative di cui al presente capo.
Art. 30 - Attività di
formazione.
1. La Giunta regionale riconosce, in particolare, corsi ed iniziative
professionali per l'accesso all'esercizio del commercio nel settore
alimentare, aventi per oggetto la tutela della salute, la sicurezza e
l'informazione dei consumatori, con riguardo anche agli aspetti relativi
alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia
freschi che conservati.
2. La realizzazione delle attività di cui al comma 1 può essere
affidata, anche mediante convenzione, a soggetti idonei ai sensi della
vigente legislazione nazionale e regionale in materia di formazione
professionale e, in via prioritaria, alle camere di commercio del Veneto,
alle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative
e ad enti dalle stesse costituite.
3. Sono riconosciuti validi, ai fini dell’esercizio del commercio nel
settore alimentare, i corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano in materia di
commercio.
Art. 31 – Attività
di aggiornamento.
1. La Giunta regionale può promuovere, riconoscere, approvare
attività volte all'aggiornamento e alla formazione continua degli
operatori del settore.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, da realizzarsi con le
modalità specificate all'articolo 30 comma 2, saranno particolarmente
considerate le aree dell'organizzazione, della qualità, del marketing,
della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e
dell'informazione dei consumatori.
3. Possono anche essere previste forme di incentivazione per la
partecipazione ai corsi dei titolari, dei collaboratori e dei soci delle
società di persone delle piccole e medie imprese del settore
commerciale, con l'osservanza delle disposizioni della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
e successive modificazioni.
4. Ai fini di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche
risorse finanziarie nazionali e comunitarie.
CAPO X - Assistenza tecnica
Art. 32 - Centri di assistenza
tecnica.
1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento
per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo in relazione a
quanto previsto all'articolo 23 del decreto legislativo.
2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri
di assistenza alle imprese organizzati, anche in forma consortile, dalle
associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e
da altri soggetti interessati.
3. L'assistenza tecnica comprende, fra l'altro, la formazione e
l'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa,
gestione economica e finanziaria, accesso ai diversi e possibili
finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela
dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro nonché
attività finalizzate alla certificazione di qualità degli
esercizi commerciali.
Art. 33 - Albo regionale.
1. É istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale dei centri
specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della
distribuzione.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente
approva il bando per la selezione degli organismi che aspirano ad essere
inseriti nell'albo di cui al comma 1.
3. La selezione va effettuata ogni tre anni. Dell'esito della selezione la
Giunta regionale informa la competente commissione consiliare.
4. La Giunta regionale a conclusione della procedura autorizza le strutture
selezionate allo svolgimento dell'attività di assistenza e può
comunque disporre accertamenti sul mantenimento dei requisiti richiesti.
CAPO XI - Forme speciali di
vendita
Art. 34 - Vendite
straordinarie.
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme statali in materia di tutela
della concorrenza e di vendite sottocosto, la Giunta regionale, sentite le
rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori
riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e
successive modificazioni ed integrazioni e le organizzazioni delle imprese
del commercio, disciplina le modalità di svolgimento, la
pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del
consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine
stagione e promozionali.
Art. 35 - Programmazione
negoziata.
1. Nel caso di particolari progetti finalizzati allo sviluppo commerciale e
territoriale oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999,
n. 23 ovvero approvati ai sensi dell' articolo 32 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 35 , la Giunta regionale dispone di una superficie
aggiuntiva pari al 20 per cento di quella complessivamente autorizzabile in
base agli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B.
2. I progetti di cui al comma 1 devono riguardare domande di apertura
relative ad iniziative commerciali del settore non alimentare, anche
correlate alla legge
regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed
interventi di politica industriale locale", idonee a contribuire allo
sviluppo delle attività produttive, aventi un bacino d'utenza a
carattere sovraregionale o sovraprovinciale e che prevedano opere
infrastrutturali atte ad assicurare il miglioramento dell'assetto viario
esistente.
3. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall' articolo 15, comma 3, valuta le
domande concorrenti di cui al comma 2, presentate nell'arco del medesimo
mese di calendario, in relazione alla migliore rispondenza ai requisiti di
cui al medesimo comma 2.
4. La superficie di cui al comma 1 può essere utilizzata anche per
più interventi purché nel limite massimo ivi previsto e nell'arco
di validità della programmazione.
CAPO XII - Norme transitorie e
finali
Art. 36 - Provvedimenti
sostitutivi regionali.
1. Al fine di assicurare gli adempimenti di
cui all' articolo 14, commi
1 e 5, in caso di inerzia da parte dei comuni o delle unioni di comuni ove
costituite, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla scadenza del
termine di cui all’ articolo 6, comma 3, provvede, in via sostitutiva, previa
diffida ad ottemperare entro un congruo termine, ad adottare le
disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle
specifiche norme comunali.
Art. 37 - Norme
transitorie.
1. A tutte le domande di autorizzazione
commerciale per medie e grandi strutture di vendita, ovvero a tutte le
comunicazioni di inizio attività per esercizi di vicinato, presentate
sino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto” compresi i relativi allegati.
2. Le domande di autorizzazione commerciale di medie e grandi strutture di
vendita e le denunce di inizio attività per gli esercizi di vicinato
presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presenta
legge sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla legge medesima fatto
salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. omissis ( 25)
4. omissis ( 26)
5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, in fase di prima
applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a novanta
giorni dall’entrata in vigore della medesima, possono essere
presentate denunce di inizio attività e possono essere rilasciate
autorizzazioni per le domande:
a) di trasferimento in zone territoriali omogenee di tipo D per le quali lo
strumento urbanistico generale abbia già previsto la specifica
destinazione commerciale relative ad esercizi commerciali esistenti ed
operanti da almeno tre anni con superficie di vendita non superiore a mq.
2.500;
b) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita da
insediare in zone territoriali omogenee di tipo D a destinazione
commerciale e con destinazione residenziale non inferiore al 60 per cento,
nel caso di comuni litoranei a prevalente economia turistica con piano
regolatore o sua variante approvati dopo l’entrata in vigore della
legge regionale n.
37/1999 ed entro il 31 dicembre 2003;
c) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita quando
gli insediamenti commerciali sono previsti da strumenti urbanistici
attuativi già approvati e convenzionati entro il 31 dicembre 2003.
5 bis. I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui
al comma 5, già avviati nel termine ivi stabilito, sono ultimati entro
il termine previsto dall’articolo 14, comma 5. ( 27)
5 ter. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4 è consentita, nelle
zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale,
la presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali o
di denunce di inizio attività, per accorpamento, come definito
all’articolo 8, comma 1, lettera b), a condizione che le
autorizzazioni o le denunce di inizio attività non comportino
l’articolazione dell’esercizio commerciale in più edifici.
( 28)
6. L’osservatorio già istituito ai sensi dell’ articolo 3 della
legge regionale 9
agosto 1999, n. 37 esercita le funzioni di cui alla presente legge.
7. Nell’ambito della superficie di cui all’articolo 35, comma 1
la Giunta regionale può disporre di una superficie non superiore al 50
per cento per iniziative connesse alla definizione in via stragiudiziale di
contenziosi pendenti alla data del 30 giugno 2004 inerenti prioritariamente
situazioni per le quali vi siano già opere legittime sotto il profilo
edilizio.
Art. 38. – Disposizioni
di coordinamento con le previsioni di pianificazione dei Piani territoriali
di coordinamento provinciale (PTCP).
1. Le aree sovracomunali individuate negli allegati A e B sono adeguate per ciascuna provincia al piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) nell’ambito di quanto previsto
dall’ articolo
22, comma 1, lettera m) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
2. L’adeguamento è apportato con deliberazione della Giunta
Regionale che recepisce le previsioni del PTCP di ciascuna provincia,
adottata entro 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione
consiliare di approvazione del PTCP di cui all’ articolo 23 comma 9
della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11 .
3. Decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
le superfici di vendita indicate negli obiettivi di sviluppo di cui
all’allegato B non ancora rilasciate possono essere ridistribuite con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare.
4. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 48, comma 1,
della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11 e comunque per un periodo non superiore a dodici
mesi dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
49 della legge regionale medesima, i comuni continuano ad applicare le
disposizioni previste dall’ articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni e integrazioni per l’attuazione della
presente legge. ( 29)
Art 39 - Abrogazioni e
novellazione della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
“Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione
d’impatto ambientale” in materia di VIA.
Art. 40 - Disposizioni in
materia di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva e
modifica dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62
.
1. Fatte salve le deroghe disposte dai comuni con le modalità
stabilite dall’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo
nonché di quelle disposte ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62
"Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle
città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" e successive
modificazioni in caso di violazione degli obblighi di chiusura domenicale o
festiva i comuni applicano la sanzione pecuniaria da un minimo di euro
500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.
2. Dalla seconda violazione i comuni sono tenuti ad imporre la chiusura
dell’esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni fino
ad un massimo di 15 giorni.
Art. 41 - Norme finali.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo in quanto
compatibili.
Art. 42 - Norma
finanziaria.
1. Per l’attuazione della presente legge si provvede con i fondi
stanziati sulle u.p.b. U0070 “Informazione, promozione e qualità
per il commercio” e U0073 “Attività di incentivazione per
il commercio” del bilancio di previsione 2004, limitatamente agli
interventi di cui agli articoli 3, 4, 25, 29 e 33.
Art. 43 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO A
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Belluno - Feltre
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ALANO DI PIAVE
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PIEVE D'ALPAGO
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ARSIÉ
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PONTE NELLE ALPI
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area sovracomunale
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BELLUNO
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PUOS D'ALPAGO
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CESIOMAGGIORE
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QUERO
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CHIES D'ALPAGO
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S. GIUSTINA
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FARRA D'ALPAGO
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|
S. GREGORIO N. ALPI
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FELTRE
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SEDICO
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FONZASO
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SEREN DEL GRAPPA
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LAMON
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SOSPIROLO
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LENTIAI
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SOVRAMONTE
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LIMANA
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TAMBRE
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MEL
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TRICHIANA
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|
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PEDAVENA
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VAS
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2
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Cortina - Pieve di Cadore
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AGORDO
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OSPITALE DI CADORE
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ALLEGHE
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PERAROLO DI CADORE
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area sovracomunale
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AURONZO DI CADORE
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PIEVE DI CADORE
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BORCA DI CADORE
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RIVAMONTE AGORDINO
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CALALZO DI CADORE
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ROCCA PIETORE
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CANALE D'AGORDO
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S. NICOLÒ D. COMELICO
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CASTELLAVAZZO
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S. PIETRO DI CADORE
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CENCENIGHE AGORDINO
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S. STEFANO DI CADORE
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CIBIANA DI CADORE
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S. TOMMASO AGORDINO
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COLLE SANTA LUCIA
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S. VITO DI CADORE
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COMELICO SUPERIORE
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SAPPADA
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CORTINA D'AMPEZZO
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SELVA DI CADORE
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DANTA
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SOVERZENE
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DOMEGGE DI CADORE
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TAIBON AGORDINO
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FALCADE
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VALLADA AGORDINA
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FORNO DI ZOLDO
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VALLE DI CADORE
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GOSALDO
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VIGO DI CADORE
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LA VALLE AGORDINA
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VODO CADORE
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LIVINALLONGO D. COL DI L.
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VOLTAGO AGORDINO
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LONGARONE
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ZOLDO ALTO
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LORENZAGO DI CADORE
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ZOPPE' DI CADORE
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LOZZO DI CADORE
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3
|
Treviso - Castelfranco
|
ARCADE
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POVEGLIANO
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BREDA DI PIAVE
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PREGANZIOL
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area sovracomunale
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CARBONERA
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QUINTO DI TREVISO
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CASALE SUL SILE
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RESANA
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CASIER
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RIESE PIO X
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CASTELFRANCO VENETO
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RONCADE
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CASTELLO DI GODEGO
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S. BIAGIO DI CALLALTA
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ISTRANA
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SILEA
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LORIA
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SPRESIANO
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MASERADA SUL PIAVE
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TREVISO
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MOGLIANO VENETO
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VEDELAGO
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MONASTIER DI TREVISO
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VILLORBA
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MORGANO
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ZENSON DI PIAVE
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PAESE
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ZERO BRANCO
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PONZANO VENETO
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4
|
Conegliano - Oderzo -
|
ALTIVOLE
|
|
MOTTA DI LIVENZA
|
|
Montebelluna
|
CAERANO SAN MARCO
|
|
NERVESA DELLA BATTAGLIA
|
|
|
CESSALTO
|
|
ODERZO
|
|
area sovracomunale
|
CHIARANO
|
|
ORMELLE
|
|
|
CIMADOLMO
|
|
ORSAGO
|
|
|
CODOGNE'
|
|
PONTE DI PIAVE
|
|
|
CONEGLIANO
|
|
PORTOBUFFOLE'
|
|
|
FONTANELLE
|
|
S. LUCIA DI PIAVE
|
|
|
GAIARINE
|
|
S. PIETRO DI FELETTO
|
|
|
GIAVERA DEL MONTELLO
|
|
S. POLO DI PIAVE
|
|
|
GODEGA DI SANT'URBANO
|
|
S. VENDEMIANO
|
|
|
GORGO AL MONTICANO
|
|
SALGAREDA
|
|
|
MANSUÈ
|
|
SAN FIOR
|
|
|
MARENO DI PIAVE
|
|
SUSEGANA
|
|
|
MEDUNA DI LIVENZA
|
|
TREVIGNANO
|
|
|
MONTEBELLUNA
|
|
VAZZOLA
|
|
|
|
|
VOLPAGO DEL MONTELLO
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Vittorio Veneto
|
ASOLO
|
|
MONFUMO
|
|
|
BORSO DEL GRAPPA
|
|
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
|
|
area sovracomunale
|
CAPPELLA MAGGIORE
|
|
PADERNO DEL GRAPPA
|
|
|
CASTELCUCCO
|
|
PEDEROBBA
|
|
|
CAVASO DEL TOMBA
|
|
PIEVE DI SOLIGO
|
|
|
CISON DI VALMARINO
|
|
POSSAGNO
|
|
|
COLLE UMBERTO
|
|
REFRONTOLO
|
|
|
CORDIGNANO
|
|
REVINE LAGO
|
|
|
CORNUDA
|
|
S. ZENONE D'EZZELINI
|
|
|
CRESPANO DEL GRAPPA
|
|
SARMEDE
|
|
|
CROCETTA DEL MONTELLO
|
|
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
|
|
|
FARRA DI SOLIGO
|
|
SEGUSINO
|
|
|
FOLLINA
|
|
TARZO
|
|
|
FONTE
|
|
VALDOBBIADENE
|
|
|
FREGONA
|
|
VIDOR
|
|
|
MASER
|
|
VITTORIO VENETO
|
|
|
MIANE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Padova
|
ABANO TERME
|
|
LIMENA
|
|
|
AGNA
|
|
MASERÀ DI PADOVA
|
|
area sovracomunale
|
ALBIGNASEGO
|
|
MESTRINO
|
|
|
ANGUILLARA VENETA
|
|
MONTEGROTTO TERME
|
|
|
ARRE
|
|
NOVENTA PADOVANA
|
|
|
ARZERGRANDE
|
|
PADOVA
|
|
|
BAGNOLI DI SOPRA
|
|
PIAZZOLA SUL BRENTA
|
|
|
BATTAGLIA TERME
|
|
PIOVE DI SACCO
|
|
|
BOVOLENTA
|
|
POLVERARA
|
|
|
BRUGINE
|
|
PONTE SAN NICOLÒ
|
|
|
CADONEGHE
|
|
PONTELONGO
|
|
|
CAMPO SAN MARTINO
|
|
ROVOLON
|
|
|
CAMPODARSEGO
|
|
RUBANO
|
|
|
CAMPODORO
|
|
S. ANGELO DI PIOVE
|
|
|
CANDIANA
|
|
SACCOLONGO
|
|
|
CARTURA
|
|
SAONARA
|
|
|
CASALSERUGO
|
|
SELVAZZANO DENTRO
|
|
|
CERVARESE SANTA CROCE
|
|
TEOLO
|
|
|
CODEVIGO
|
|
TERRASSA PADOVANA
|
|
|
CONSELVE
|
|
TORREGLIA
|
|
|
CORREZZOLA
|
|
VEGGIANO
|
|
|
CURTAROLO
|
|
VIGODARZERE
|
|
|
DUE CARRARE
|
|
VIGONZA
|
|
|
GALZIGNANO TERME
|
|
VILLAFRANCA PADOVANA
|
|
|
LEGNARO
|
|
VILLANOVA DI CAMPOSAMP.
|
|
7
|
Este - Monselice
|
ARQUÀ PETRARCA
|
|
PERNUMIA
|
|
|
BAONE
|
|
PIACENZA D'ADIGE
|
|
area sovracomunale
|
BARBONA
|
|
PONSO
|
|
|
BOARA PISANI
|
|
POZZONOVO
|
|
|
CARCERI D'ESTE
|
|
S. MARGHERITA D'ADIGE
|
|
|
CASALE DI SCODOSIA
|
|
S. PIETRO VIMINARIO
|
|
|
CASTELBALDO
|
|
SALETTO
|
|
|
CINTO EUGANEO
|
|
SANT'ELENA D'ESTE
|
|
|
ESTE
|
|
SANT'URBANO
|
|
|
GRANZE
|
|
SOLESINO
|
|
|
LOZZO ATESTINO
|
|
STANGHELLA
|
|
|
MASI
|
|
TRIBANO
|
|
|
MEGLIADINO SAN FIDENZIO
|
|
URBANA
|
|
|
MEGLIADINO SAN VITALE
|
|
VESCOVANA
|
|
|
MERLARA
|
|
VIGHIZZOLO D'ESTE
|
|
|
MONSELICE
|
|
VILLA ESTENSE
|
|
|
MONTAGNANA
|
|
VO' EUGANEO
|
|
|
OSPEDALETTO EUGANEO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Cittadella - Camposampiero
|
BORGORICCO
|
|
PIOMBINO DESE
|
|
|
CAMPOSAMPIERO
|
|
S. GIORGIO D. PERTICHE
|
|
area sovracomunale
|
CARMIGNANO DI BRENTA
|
|
S. GIORGIO IN BOSCO
|
|
|
CITTADELLA
|
|
S. GIUSTINA IN COLLE
|
|
|
FONTANIVA
|
|
S. MARTINO DI LUPARI
|
|
|
GALLIERA VENETA
|
|
S. PIETRO IN GÙ
|
|
|
GAZZO PADOVANO
|
|
TOMBOLO
|
|
|
GRANTORTO
|
|
TREBASELEGHE
|
|
|
LOREGGIA
|
|
VILLA DEL CONTE
|
|
|
MASSANZAGO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Venezia
|
CAMPAGNA LUPIA
|
|
MIRANO
|
|
|
CAMPOLONGO MAGGIORE
|
|
PIANIGA
|
|
area sovracomunale
|
CAMPONOGARA
|
|
QUARTO D'ALTINO
|
|
|
CAVALLINO
|
|
SALZANO
|
|
|
DOLO
|
|
SANTA MARIA DI SALA
|
|
|
FIESSO D'ARTICO
|
|
SCORZE'
|
|
|
FOSSO'
|
|
SPINEA
|
|
|
MARCON
|
|
STRÀ
|
|
|
NOALE
|
|
VENEZIA
|
|
|
MARTELLAGO
|
|
VIGONOVO
|
|
|
MIRA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
S. Donà - Portogruaro
|
ANNONE VENETO
|
|
MEOLO
|
|
|
CAORLE
|
|
MUSILE DI PIAVE
|
|
area sovracomunale
|
CEGGIA
|
|
NOVENTA DI PIAVE
|
|
|
CINTO CAOMAGGIORE
|
|
PORTOGRUARO
|
|
|
CONCORDIA SAGITTARIA
|
|
PRAMAGGIORE
|
|
|
ERACLEA
|
|
S. DONÀ DI PIAVE
|
|
|
FOSSALTA DI PIAVE
|
|
S. MICHELE AL TAGLIAMENTO
|
|
|
FOSSALTA DI PORTOG.
|
|
S. STINO DI LIVENZA
|
|
|
GRUARO
|
|
TEGLIO VENETO
|
|
|
JESOLO
|
|
TORRE DI MOSTO
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Chioggia
|
CAVARZERE
|
|
CONA
|
|
area sovracomunale
|
CHIOGGIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Rovigo - Badia Polesine- Adria
|
ADRIA
|
|
GUARDA VENETA
|
|
|
ARIANO NEL POLESINE
|
|
LENDINARA
|
|
area sovracomunale
|
ARQUÀ POLESINE
|
|
LOREO
|
|
|
BADIA POLESINE
|
|
LUSIA
|
|
|
BAGNOLO DI PO
|
|
MELARA
|
|
|
BERGANTINO
|
|
OCCHIOBELLO
|
|
|
BOSARO
|
|
PAPOZZE
|
|
|
CALTO
|
|
PETTORAZZA GRIMANI
|
|
|
CANARO
|
|
PINCARA
|
|
|
CANDA
|
|
POLESELLA
|
|
|
CASTELGUGLIELMO
|
|
PONTECCHIO POLESINE
|
|
|
CASTELMASSA
|
|
PORTO TOLLE
|
|
|
CASTELNOVO BARIANO
|
|
PORTO VIRO
|
|
|
CENESELLI
|
|
ROSOLINA
|
|
|
CEREGNANO
|
|
ROVIGO
|
|
|
CORBOLA
|
|
S. BELLINO
|
|
|
COSTA DI ROVIGO
|
|
S. MARTINO DI VENEZZE
|
|
|
CRESPINO
|
|
SALARA
|
|
|
FICAROLO
|
|
STIENTA
|
|
|
FIESSO UMBERTIANO
|
|
TAGLIO DI PO
|
|
|
FRASSINELLE POLESINE
|
|
TRECENTA
|
|
|
FRATTA POLESINE
|
|
VILLADOSE
|
|
|
GAIBA
|
|
VILLAMARZANA
|
|
|
GAVELLO
|
|
VILLANOVA DEL GHEBBO
|
|
|
GIACCIANO CON BARUCHELLA
|
|
VILLANOVA MARCHESANA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Verona
|
BADIA CALAVENA
|
|
PALÙ
|
|
|
BOSCOCHIESANUOVA
|
|
PESCANTINA
|
|
area sovracomunale
|
BOVOLONE
|
|
POVEGLIANO VERONESE
|
|
|
BUSSOLENGO
|
|
RONCO ALL'ADIGE
|
|
|
BUTTAPIETRA
|
|
ROVERE' VERONESE
|
|
|
CALDIERO
|
|
S. GIOVANNI LUPATOTO
|
|
|
CASTEL D'AZZANO
|
|
S. MARTINO BUON ALBERGO
|
|
|
CERRO VERONESE
|
|
S. MAURO DI SALINE
|
|
|
COLOGNOLA AI COLLI
|
|
S. PIETRO IN CARIANO
|
|
|
ERBE'
|
|
SALIZZOLE
|
|
|
ERBEZZO
|
|
SANT'ANNA D'ALFAEDO
|
|
|
FUMANE
|
|
SELVA DI PROGNO
|
|
|
GREZZANA
|
|
SOMMACAMPAGNA
|
|
|
ILLASI
|
|
SONA
|
|
|
ISOLA DELLA SCALA
|
|
TREGNAGO
|
|
|
ISOLA RIZZA
|
|
TREVENZUOLO
|
|
|
LAVAGNO
|
|
VALEGGIO SUL MINCIO
|
|
|
MARANO DI VALPOLICELLA
|
|
VESTENANOVA
|
|
|
MEZZANE DI SOTTO
|
|
VELO VERONESE
|
|
|
MOZZECANE
|
|
VERONA
|
|
|
NEGRAR
|
|
VIGASIO
|
|
|
NOGAROLE ROCCA
|
|
VILLAFRANCA DI VERONA
|
|
|
OPPEANO
|
|
ZEVIO
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Baldo - Garda
|
AFFI
|
|
GARDA
|
|
|
BARDOLINO
|
|
LAZISE
|
|
area sovracomunale
|
BRENTINO BELLUNO
|
|
MALCESINE
|
|
|
BRENZONE
|
|
PASTRENGO
|
|
|
CAPRINO VERONESE
|
|
PESCHIERA DEL GARDA
|
|
|
CASTELNUOVO DEL GARDA
|
|
RIVOLI VERONESE
|
|
|
CAVAION VERONESE
|
|
S. AMBROGIO DI VALP.
|
|
|
COSTERMANO
|
|
S. ZENO DI MONTAGNA
|
|
|
DOLCE'
|
|
TORRI DEL BENACO
|
|
|
FERRARA DI MONTE BALDO
|
|
|
|
15
|
Legnago - S. Bonifacio
|
ALBAREDO D'ADIGE
|
|
MONTEFORTE D'ALPONE
|
|
|
ANGIARI
|
|
NOGARA
|
|
area sovracomunale
|
ARCOLE
|
|
PRESSANA
|
|
|
BELFIORE
|
|
RONCA'
|
|
|
BEVILACQUA
|
|
ROVERCHIARA
|
|
|
BONAVIGO
|
|
ROVEREDO DI GUÀ
|
|
|
BOSCHI SANT'ANNA
|
|
S. BONIFACIO
|
|
|
CASALEONE
|
|
S. GIOVANNI ILARIONE
|
|
|
CASTAGNARO
|
|
S. PIETRO DI MORUBIO
|
|
|
CAZZANO DI TRAMIGNA
|
|
SANGUINETTO
|
|
|
CEREA
|
|
SOAVE
|
|
|
COLOGNA VENETA
|
|
SORGA'
|
|
|
CONCAMARISE
|
|
TERRAZZO
|
|
|
GAZZO VERONESE
|
|
VERONELLA
|
|
|
LEGNAGO
|
|
VILLA BARTOLOMEA
|
|
|
MINERBE
|
|
ZIMELLA
|
|
|
MONTECCHIA DI CROSARA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Vicenza
|
AGUGLIARO
|
|
LONIGO
|
|
|
ALBETTONE
|
|
MONTECCHIO MAGGIORE
|
|
area sovracomunale
|
ALONTE
|
|
MONTEGALDA
|
|
|
ALTAVILLA VICENTINA
|
|
MONTEGALDELLA
|
|
|
ARCUGNANO
|
|
MONTEVIALE
|
|
|
ASIGLIANO VENETO
|
|
MONTICELLO CONTE OTTO
|
|
|
BARBARANO VICENTINO
|
|
MOSSANO
|
|
|
BOLZANO VICENTINO
|
|
NANTO
|
|
|
BRENDOLA
|
|
NOVENTA VICENTINA
|
|
|
BRESSANVIDO
|
|
ORGIANO
|
|
|
CALDOGNO
|
|
POIANA MAGGIORE
|
|
|
CAMISANO VICENTINO
|
|
POZZOLEONE
|
|
|
CAMPIGLIA DEI BERICI
|
|
QUINTO VICENTINO
|
|
|
CASTEGNERO
|
|
S. GERMANO DEI BERICI
|
|
|
COSTABISSARA
|
|
SANDRIGO
|
|
|
CREAZZO
|
|
SAREGO
|
|
|
DUEVILLE
|
|
SOSSANO
|
|
|
GAMBUGLIANO
|
|
SOVIZZO
|
|
|
GRANCONA
|
|
TORRI DI QUARTESOLO
|
|
|
GRISIGNANO DI ZOCCO
|
|
VICENZA
|
|
|
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
|
|
VILLAGA
|
|
|
ISOLA VICENTINA
|
|
ZOVENCEDO
|
|
|
LONGARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Asiago - Bassano - Thiene
|
ASIAGO
|
|
MONTECCHIO PRECALCINO
|
|
|
BASSANO DEL GRAPPA
|
|
MUSSOLENTE
|
|
area sovracomunale
|
BREGANZE
|
|
NOVE
|
|
|
CALTRANO
|
|
PEDEMONTE
|
|
|
CALVENE
|
|
PIANEZZE
|
|
|
CAMPOLONGO SUL BRENTA
|
|
POVE DEL GRAPPA
|
|
|
CARRÈ
|
|
ROANA
|
|
|
CARTIGLIANO
|
|
ROMANO D'EZZELINO
|
|
|
CASSOLA
|
|
ROSA'
|
|
|
CHIUPPANO
|
|
ROSSANO VENETO
|
|
|
CISMON DEL GRAPPA
|
|
ROTZO
|
|
|
COGOLLO DEL CENGIO
|
|
SALCEDO
|
|
|
CONCO
|
|
SARCEDO
|
|
|
ENEGO
|
|
S. NAZARIO
|
|
|
FARA VICENTINO
|
|
SCHIAVON
|
|
|
FOZA
|
|
SOLAGNA
|
|
|
GALLIO
|
|
TEZZE SUL BRENTA
|
|
|
LASTEBASSE
|
|
THIENE
|
|
|
LUSIANA
|
|
VALDASTICO
|
|
|
LUGO DI VICENZA
|
|
VALSTAGNA
|
|
|
MARANO VICENTINO
|
|
VILLAVERLA
|
|
|
MAROSTICA
|
|
ZANE'
|
|
|
MASON VICENTINO
|
|
ZUGLIANO
|
|
|
MOLVENA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Arzignano - Valdagno - Schio
|
ALTISSIMO
|
|
PIOVENE ROCCHETTE
|
|
|
ARSIERO
|
|
POSINA
|
|
area sovracomunale
|
ARZIGNANO
|
|
RECOARO TERME
|
|
|
BROGLIANO
|
|
S. PIETRO MUSSOLINO
|
|
|
CASTELGOMBERTO
|
|
S. VITO DI LEGUZZANA
|
|
|
CHIAMPO
|
|
SANTORSO
|
|
|
CORNEDO VICENTINO
|
|
SCHIO
|
|
|
CRESPADORO
|
|
TONEZZA DEL CIMONE
|
|
|
GAMBELLARA
|
|
TORREBELVICINO
|
|
|
LAGHI
|
|
TRISSINO
|
|
|
MALO
|
|
VALDAGNO
|
|
|
MONTE DI MALO
|
|
VALLI DEL PASUBIO
|
|
|
MONTEBELLO VICENTINO
|
|
VELO D'ASTICO
|
|
|
MONTORSO VICENTINO
|
|
ZERMEGHEDO
|
|
|
NOGAROLE VICENTINO
|
|
|
ALLEGATO B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
situazione attuale
|
|
obiettivi di sviluppo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AREA
|
mq.alim.
|
mq.non alim.
|
TOTALE
|
|
mq.alim.
|
mq. misto
|
mq.non alim.
|
|
1
|
Belluno - Feltre
|
11.632
|
13.972
|
25.604
|
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Cortina - Pieve di Cadore
|
4.032
|
-
|
4.032
|
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Treviso - Castelfranco
|
35.775
|
104.433
|
140.208
|
|
-
|
4.500
|
-
|
|
4
|
Conegliano - Oderzo - Monteb.
|
10.463
|
39.485
|
49.948
|
|
2.600
|
-
|
3.400
|
|
5
|
Vittorio Veneto
|
9.500
|
18.910
|
28.410
|
|
2.600
|
-
|
5.200
|
|
6
|
Padova
|
45.551
|
71.949
|
117.500
|
|
3.300
|
-
|
6.500
|
|
7
|
Este - Monselice
|
8.944
|
18.913
|
27.857
|
|
2.600
|
-
|
4.400
|
|
8
|
Cittadella - Camposampiero
|
2.100
|
18.130
|
20.230
|
|
3.300
|
-
|
3.700
|
|
9
|
Venezia
|
50.075
|
94.641
|
144.716
|
|
3.800
|
-
|
7.700
|
|
10
|
S. Donà - Portogruaro
|
18.555
|
57.584
|
76.139
|
|
-
|
4.500
|
-
|
|
11
|
Chioggia
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
3.200
|
-
|
|
12
|
Rovigo - Badia P.- Adria
|
30.475
|
61.150
|
91.625
|
|
-
|
2.400
|
-
|
|
13
|
Verona
|
45.028
|
71.241
|
116.269
|
|
4.000
|
-
|
8.000
|
|
14
|
Area Baldo - Garda
|
7.572
|
20.667
|
28.239
|
|
-
|
5.000
|
-
|
|
15
|
Legnago - S. Bonifacio
|
13.533
|
25.826
|
39.359
|
|
4.000
|
-
|
8.000
|
|
16
|
Vicenza
|
24.767
|
76.553
|
101.320
|
|
-
|
4.000
|
-
|
|
17
|
Asiago - Bassano - Thiene
|
14.067
|
50.977
|
65.044
|
|
2.700
|
-
|
5.500
|
|
18
|
Arzignano - Schio - Valdagno
|
6.507
|
18.634
|
25.141
|
|
2.700
|
-
|
5.500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veneto
|
338.576
|
763.065
|
1.101.641
|
|
|
113.100
|
|
Note
( 1) L’art. 14 della legge regionale 25 febbraio
2005, n. 7 detta disposizioni transitorie stabilendo che:
“1. Resta ferma la competenza della Regione a concludere le
istruttorie, ai sensi di quanto previsto dal Capo III della legge regionale 26 marzo 1999,
n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione
di impatto ambientale” e successive modificazioni, relativamente alle
domande di valutazione impatto ambientale (VIA) per i centri commerciali
presentate sino all’entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 20 della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 , il termine di sessanta giorni per le domande di
grandi strutture di vendita di cui all’articolo 37, comma 3, della
medesima legge regionale decorre dalla scadenza del termine relativo
all’adozione dei criteri regionali e dei successivi adempimenti
comunali, previsto dal medesimo articolo 37, comma 3.”.
( 2) Comma così modificato da
art. 9 della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 7 che ha sostituito le parole
“dall’entrata in vigore di ciascuna fase di
programmazione” con le parole “dell’emanazione del
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 14, comma 1,
lettera h)”.
( 3) Comma così modificato da
art. 10 legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 7 che ha sostituito le parole “
prodotti di cui al comma 7” con le parole “casi previsti nel
comma 7”.
( 4) Lettera aggiunta ai sensi del
procedimento previsto da comma 5 dell’articolo 8 della deliberazione
della Giunta regionale n. 1388 del 15 maggio 2007 pubblicata nel BUR n.
51/2007 pag. 45.
( 5) Lettera aggiunta ai sensi del
procedimento previsto da comma 5 dell’articolo 8 della deliberazione
della Giunta regionale n. 1388 del 15 maggio 2007 pubblicata nel BUR n.
51/2007 pag. 45.
( 6) Il comma 1 dell’art. 14
della legge regionale
25 febbraio 2005, n. 7 dispone che: “1. Resta ferma la competenza
della Regione a concludere le istruttorie, ai sensi di quanto previsto dal
Capo III della legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive
modificazioni, relativamente alle domande di valutazione impatto ambientale
(VIA) per i centri commerciali presentate sino all’entrata in vigore
della legge regionale
13 agosto 2004, n. 15 .”.
( 7) Comma abrogato da comma 3 art.
37 della legge
regionale 21 settembre 2007, n. 29 dalla data di adozione dei criteri
regionali di cui all’art. 33 della medesima legge regionale 21 settembre 2007, n.
29 , che sono stati adottati con deliberazione della Giunta regionale
n. 2982 del 14 ottobre 2008 pubblicata nel BUR n. 97 del 2008 a pag. 181.
( 8) Vedi comma 2 dell’art. 15
legge regionale 16
agosto 2007, n. 21 che stabilisce quanto segue: “2. Per parchi
commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto
2004, n. 15 ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della
medesima legge regionale si intendono le aggregazioni di almeno tre
esercizi commerciali, con le caratteristiche e l’ubicazione di cui al
citato comma 2 dell’articolo 10, autorizzati in applicazione di norme
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
, a prescindere dalla data della loro attivazione.”.
( 9) Vedi comma 2 dell’art. 15
legge regionale 16
agosto 2007, n. 21 che stabilisce quanto segue: “2. Per parchi
commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto
2004, n. 15 ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della
medesima legge regionale si intendono le aggregazioni di almeno tre
esercizi commerciali, con le caratteristiche e l’ubicazione di cui al
citato comma 2 dell’articolo 10, autorizzati in applicazione di norme
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
, a prescindere dalla data della loro attivazione.”.
( 10) Vedi comma 2
dell’art. 15 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 che
stabilisce quanto segue: “2. Per parchi commerciali esistenti alla
data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 ai
sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della medesima legge
regionale si intendono le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali,
con le caratteristiche e l’ubicazione di cui al citato comma 2
dell’articolo 10, autorizzati in applicazione di norme anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , a
prescindere dalla data della loro attivazione.”.
( 11) Comma inserito da comma 1
art. 15 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 12) Comma inserito da comma 1
art. 15 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 13) Comma inserito da comma 1
art. 15 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 14) Comma inserito da comma 1
art. 15 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 15) Comma inserito da comma 1
art. 15 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 16) L’articolo 1 della
legge regionale 2
dicembre 2005, n. 22 dispone che “In deroga a quanto previsto
dall’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e
comunque fino all’approvazione del primo Piano di assetto
territoriale (PAT), i comuni, per l’attuazione dell’articolo
10, comma 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
possono adottare entro il 30 aprile 2006 le varianti allo strumento
urbanistico generale secondo le disposizioni previste dall’articolo
50, comma 6 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni, approvandole ai sensi delle disposizioni previste
dal comma 7 del medesimo articolo 50.”. In precedenza una deroga era
stata disposta dall’articolo 38 comma 4 della presente legge.
( 17) Comma così modificato
da comma 3 art. 15 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 18) Comma abrogato da comma 4
art. 15 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 19) Comma aggiunto da comma 5
art. 15 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 20) Comma aggiunto da comma 6
art. 15 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 21) Comma aggiunto da comma 6
art. 15 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 22) Comma aggiunto da comma 6
art. 15 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 23) Lettera così
modificata da art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 che
ha aggiunto dopo la parola “interna” le parole “che
interessi oltre il venti per cento della superficie complessiva o che
comunque comporti la modifica della ripartizione dei settori
merceologici”.
( 24) Il comma 2 dell’art.
14 della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 7 dispone che:
“2. In deroga a quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 20
della legge regionale
13 agosto 2004, n. 15 , il termine di sessanta giorni per le domande di
grandi strutture di vendita di cui all’articolo 37, comma 3, della
medesima legge regionale decorre dalla scadenza del termine relativo
all’adozione dei criteri regionali e dei successivi adempimenti
comunali, previsto dal medesimo articolo 37, comma 3.”.
( 25) Comma abrogato da comma 7
art. 15 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 26) Comma abrogato da comma 7
art. 15 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 27) Comma aggiunto da comma 1
art. 13 della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
( 28) Comma aggiunto da comma 2
art. 13 della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
( 29) La deroga è stata
confermata sino al 30 aprile 2006, per l’attuazione
dell’articolo 10 dall’articolo 1 comma 1 della legge regionale 2 dicembre
2005, n. 22 .
( 30) Testo riportato
all’allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
SOMMARIO
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