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Legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 (BUR n. 113/2004)
Legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 (BUR n. 113/2004) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici",
come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive
modificazioni, di seguito denominato legge sul condono, e dall'articolo 5
del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 come convertito dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, disciplina le condizioni, i limiti e le modalità
per l'applicazione della sanatoria edilizia in considerazione delle
caratteristiche del territorio della Regione del Veneto.
Art. 2 – Sanatoria
edilizia.
1. I procedimenti amministrativi relativi alla sanatoria edilizia sono
disciplinati dall'articolo 32 della legge sul condono e dall'articolo 5 del
decreto legge n. 168 del 2004 come convertito dalla legge n. 191 del 2004,
salvo quanto disposto dalla presente legge.
2. Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, alle
domande di sanatoria presentate prima dell’entrata in vigore della
presente legge si applica la seguente disciplina:
a) le domande presentate dall'entrata in vigore della legge sul condono
sino al 7 luglio 2004, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del
2004, sono disciplinate dall'articolo 32 della medesima legge sul condono;
b) le domande presentate dal 12 luglio 2004 data di entrata in vigore del
decreto legge n. 168 del 2004, al 31 luglio 2004, data di entrata in vigore
della legge di conversione n. 191 del 2004 sono disciplinate dalla presente
legge.
Art. 3 – Condizioni e
modalità. (2)
1. Le tipologie di opere di cui all'allegato 1 della legge sul condono sono
suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che:
a) gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e
agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta,
fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
b) gli ampliamenti a destinazione diversa da quella di cui alla lettera a)
non superino il 30 per cento della volumetria della costruzione originaria,
fino ad un massimo di 450 metri cubi;
c) le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive
di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi.
2. Sono, altresì, suscettibili di sanatoria edilizia i mutamenti della
destinazione d’uso.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 32, commi 26 e
27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui
all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia
di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie" e successive modificazioni, sono
suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l’intervento non
sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i
seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla
imposizione del relativo vincolo:
a) i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la
nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento
dell'immobile;
b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di
volume.
4. La domanda relativa alla sanatoria edilizia, con l'attestazione del
pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori,
è presentata al comune competente, a pena di decadenza entro il 10
dicembre 2004, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 32, comma
35, lettera a), della legge sul condono, nonché alla dichiarazione di
cui al modello allegato alla medesima legge.
4 bis. Qualora l’opera abusiva superi i 450 metri cubi, la domanda di
sanatoria edilizia è integrata, anche su richiesta del comune, dalla
perizia giurata di cui all’articolo 32, comma 35, lettera b) della
legge sul condono. ( 3)
5. Per gli abusi edilizi riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3
dell’allegato 1 della legge sul condono la domanda di sanatoria
è integrata, su motivata richiesta del comune che ne stabilisce
termini e modalità, da una documentazione grafica e descrittiva delle
opere di mitigazione e/o riqualificazione ambientale relativa alle opere
abusive.
6. omissis ( 4)
7. I comuni sono tenuti, annualmente, a predisporre ed inviare alla Giunta
regionale una relazione sullo stato di attuazione della sanatoria edilizia
indicando, in particolare, il numero dei procedimenti ancora in corso e di
quelli conclusi.
Art. 4 – Determinazione
dell’oblazione e degli oneri concessori. (5)
1. La misura dell’oblazione prevista dalla legge sul condono è
incrementata del 5 per cento e, nelle ipotesi previste dell'articolo 3,
comma 3, del 10 per cento. L'incremento dell'oblazione è versato alla
Regione che la destina per politiche di repressione degli abusi edilizi e
per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati
e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi
aerofotogrammetrici previsti dall’articolo 23 della legge n. 47 del
1985.
1 bis. La Regione può, altresì, destinare l’incremento
dell’oblazione di cui al comma 1 ad interventi di valorizzazione e
restauro paesaggistico. La Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, individua i siti di interesse regionale sui quali
realizzare tali interventi. ( 6)
2. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere la misura
dell’oblazione è calcolata con le seguenti modalità:
a) per gli immobili con superficie fino a 100 metri quadrati, è
esclusivamente quella prevista per la tipologia 6 della tabella C allegata
alla legge sul condono;
b) per gli immobili con superficie superiore a 100 metri quadrati, è
quella prevista per la tipologia 6 fino a 100 metri quadrati e, per la
parte eccedente, in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di
destinazione d'uso, quella prevista per la tipologia 3 della medesima
tabella C.
3. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso con opere la misura
dell’oblazione è quella prevista per la tipologia 3 della
tabella C allegata alla legge sul condono.
4. Anche nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’oblazione è
incrementata ai sensi del comma 1.
5. Gli oneri concessori sono quelli stabiliti dalle tabelle comunali che,
qualora di importo inferiore a quanto previsto a titolo di anticipazione
dalla tabella D allegata alla legge sul condono, possono essere
incrementati dal comune fino a tale importo.
6. Gli oneri concessori sono dovuti indipendentemente dall’epoca di
realizzazione degli abusi e da eventuali esenzioni soggettive.
Art. 5 – Norma
finanziaria.
1. L'incremento dell'oblazione di cui all’articolo 4 è
introitato nell’u.p.b. E0045 “Altre sanzioni
amministrative” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale
2004-2006.
2. Per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, si fa fronte,
limitatamente agli introiti di cui al comma 1, con le risorse allocate
nell’u.p.b. U0087 “Interventi per l’assetto
territoriale” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale
2004-2006.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) La legge è stata impugnata
innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 7/2005 (G.U. 1ª serie
speciale n. 7/2005) con il quale è stata sollevata questione di
illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, lett. a)
e c) e comma 3, per contrasto con gli articoli della Costituzione: art.
117, comma secondo, lett. a), e), l) e s) e comma terzo, art. 3, comma
primo, art. 81 e art. 119, comma secondo. La Corte Costituzionale con
sentenza n. 49/2006 (G.U. I° serie speciale n. 7/2006) ha dichiarato
inammissibili per vizi procedurali le questioni di legittimità
costituzionale proposte nei confronti dell’articolo 3 comma 1 lett.
a) e comma 3 (in quanto le questioni sollevate nel ricorso del Governo non
sono state esattamente individuate nelle corrispondenti deliberazioni del
Governo e nei relativi allegati, essendovi soltanto una generica
determinazione di impugnare la legge regionale). Con la medesima sentenza
è stata, altresì, dichiarata non fondata la questione sollevata
nei confronti dell’articolo 3, comma 1, lett. c), in cui veniva
sostanzialmente contestata la riduzione rispetto alla normativa statale dei
limiti quantitativi delle volumetrie condonabili. Con riferimento a tale
questione la Corte Costituzionale ha ribadito (vedi sentenza n. 196/2004)
il riconoscimento in capo al legislatore regionale di un ampio potere
discrezionale che si sostanzia nella possibilità di definire i confini
entro cui modulare gli effetti, sul piano amministrativo, del condono
edilizio ferma restando la spettanza al legislatore statale della
individuazione della portata massima del condono edilizio ed in particolare
delle volumetrie massime sanabili.
( 2) I commi 1 e 2,
dell’articolo 19, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8
recano interpretazione autentica disponendo che: “1. Ai fini
dell’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
per ampliamento si intende “l’ampliamento della costruzione
esistente all’esterno della sagoma esistente” così come
previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e.1) del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 5 novembre
2004, n. 21 devono intendersi sanabili, alle medesime condizioni, gli
interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)
del DPR n. 380 del 2001, ancorché gli stessi non siano connessi ad un
mutamento di destinazione d'uso.”.
( 3) Comma aggiunto
dall’articolo 19, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 .
( 4) Comma abrogato
dall’articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ;
il comma 2, dell’articolo 36, prevede che “2. Fermo restando
quanto previsto dalla normativa statale sul condono, i comuni riesaminano
le istanze di condono per le quali si era formato il diniego ai sensi del
comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 ,
abrogato dal comma 1.”.
( 5) L’articolo 17, della
legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1 ha istituito il fondo regionale per la
riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto stabilendo che in
esso confluiscono anche le risorse di cui al presente articolo e prevedendo
altresì che la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, definisce ogni anno il programma degli interventi, i criteri e
le modalità per l’erogazione dei finanziamenti.
( 6) Comma aggiunto
dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
SOMMARIO
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