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Contenuti:
Legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 (BUR n. 121/2004)
Legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 (BUR n. 121/2004) [sommario] [RTF]
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI POTESTÀ
REGOLAMENTARE
Art. 1 - Modifica dell'articolo
58, della legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria
2000)”.
1. Al comma 1, dell’ articolo 58, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 2000)” le parole: “La Giunta
regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, predispone un regolamento per estendere” sono
sostituite dalle seguenti: “Con regolamento sono
estese”.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3
della legge regionale
7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di
altri prodotti tipici del Veneto”.
1. Al comma 1, dell’ articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17
“Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del
Veneto”, le parole: “La Giunta regionale con regolamento da
approvarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, provvede” sono sostituite dalle seguenti: “Con
regolamento si provvede”.
Art. 3 - Modifica dell'articolo
41 della legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria
2001)”.
1. Il comma 4, dell’ articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 2001)” è sostituito dal seguente:
omissis ( 1)
Art. 4 - Modifica dell'articolo
15, della legge
regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e
funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni
(CORECOM)”.
1. Al comma 4, dell’ articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18
“Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale
per le comunicazioni (CORECOM)” le parole: “possono essere
emanate con apposito Regolamento predisposto dalla Giunta regionale
d’intesa con l’Autorità” sono sostituite dalle
seguenti: “sono emanate dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento predisposto d’intesa con
l’Autorità”.
Art. 5 - Modifica dell'articolo
43 della legge
regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria
2001.
Art. 6 - Modifica dell'articolo
7 della legge
regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore
fieristico".
1. Al comma 1, dell’ articolo 7, della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11
“Disciplina del settore fieristico” le parole: “La
Giunta regionale, con regolamento da adottare entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a:”
sono sostituite dalle seguenti: “Con regolamento si provvede
a:”.
Art. 7 - Modifica dell'articolo
1 della legge
regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in
materia di politiche sociali".
1. Il comma 3, dell’ articolo 1, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28
"Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla
legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" è sostituito
dal seguente:
omissis ( 3)
Art. 8 - Modifica dell'articolo
5 della legge
regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina
dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione
Veneto”.
Art. 9 - Modifica della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche”.
1. Nella legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in
materia di lavori pubblici e di interesse pubblico” e successive
modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 1, comma 4, lettera d) le parole: “da parte
della Giunta regionale” sono soppresse;
b) all’ articolo 9, comma 2 le parole: “La Giunta regionale,
con apposito regolamento, individua” sono sostituite dalle
parole: “Con regolamento sono individuate”;
c) all’ articolo 12, comma 1 le parole “La Giunta regionale,
con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole:
“Un apposito regolamento”;
d) all’ articolo 19, comma 5 la parola “regolamento”
è sostituita dalla parola: “provvedimento”;
e) all’ articolo 22, comma 5 le parole: “Con proprio
regolamento la Giunta regionale individua” sono sostituite dalle
parole: “Con regolamento sono individuate”;
f) all’ articolo 26, comma 1 le parole: “La Giunta regionale
approva, con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole:
“Con regolamento è istituito”;
g) all’ articolo 26, comma 2 le parole: “La Giunta regionale
individua con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole:
“Con regolamento sono individuate”;
h) all’ articolo 31, comma 5 le parole: “La Giunta regionale
definisce con regolamento” sono sostituite dalle parole:
“Con regolamento sono definite”;
i) all’ articolo 44, comma 6 le parole: “La Giunta regionale,
con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole:
“Un apposito regolamento”;
j) all’ articolo 47, comma 2 la parola “regolamento”
è sostituita dalla parola: “provvedimento”;
k) all’ articolo 47, comma 8 la parola: “regolamento”
è sostituita dalla parola: “provvedimento”;
l) all’ articolo 64, comma 4 le parole: “La Giunta regionale
con proprio regolamento” sono sostituite dalle parole:
“Un apposito regolamento”.
2. L’ articolo
68 della legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
omissis ( 5)
Art. 10 - Convalida di
regolamenti.
1. Sono convalidati i regolamenti di seguito individuati, già
approvati dalla Giunta regionale, restando salvi i rapporti e gli atti
amministrativi conseguenti sorti in base agli stessi:
a) regolamento 29
dicembre 2000, n. 1 recante “Disciplina dell'attività di
tassidermia” come modificato ed integrato dai regolamenti 6 dicembre
2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3;
b) regolamento 5 aprile
2001, n. 1 “Regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi
nella zona portuale compresa fra le località Ca' Cappello e Porto
Levante. (decreto n. 793 del 17 maggio 2000 del Presidente della Giunta
regionale del Veneto)”;
c) regolamento 10 maggio
2001, n. 2 recante “Istituzione delle Strade del vino e di altri
prodotti tipici del Veneto ( legge regionale 7 settembre 2000, n. 17
)”;
d) regolamento 10 maggio
2001, n. 3 “Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'articolo
58 della legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e dell'articolo 41 comma 4 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 ”;
e) regolamento 11 marzo
2002, n. 1 recante “Disciplina degli esercizi polifunzionali
( legge regionale 9
agosto 1999, n. 37 , articolo 21)”; ( 6)
f) regolamento 26 luglio
2002, n. 2 recante “Disciplina delle attività di
comunicazione degli uffici per le relazioni con il pubblico e
individuazione dei titoli per l'accesso e degli interventi formativi e di
aggiornamento per il personale da assegnare a detti Uffici”;
g) regolamento 14 ottobre
2002, n. 4 recante “Applicazione dell'articolo 18 della legge 19
febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Incentivi e spese per la
progettazione”;
h) regolamento 22
novembre 2002, n. 5 recante “Requisiti per l'attribuzione della
qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e
nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati. ( legge regionale 23 maggio
2002, n. 11 , articolo 7)”;
i) regolamento 20
dicembre 2002, n. 6 “Regolamento della segnaletica e delle vie di
navigazione interna”;
j) regolamento 21 agosto
2003 n. 1, recante “Disciplina dell'attività ispettiva in
materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5
)”.
2. Alle eventuali modifiche dei regolamenti di cui al comma 1 si provvede
con successivi regolamenti.
Note
SOMMARIO
-
Legge regionale 26 novembre 2004, n. 23
(BUR n. 121/2004)
-
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN
MATERIA DI POTESTÀ REGOLAMENTARE
-
-
Art. 1 - Modifica dell'articolo 58,
della legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria
2000)”.
-
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3
della legge
regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade
del vino e di altri prodotti tipici del Veneto”.
-
Art. 3 - Modifica dell'articolo 41
della legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria
2001)”.
-
Art. 4 - Modifica dell'articolo 15,
della legge
regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione,
organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM)”.
-
Art. 5 - Modifica dell'articolo 43
della legge
regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di
riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge
finanziaria 2001.
-
Art. 6 - Modifica dell'articolo 7
della legge
regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore
fieristico".
-
Art. 7 - Modifica dell'articolo 1
della legge
regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in
materia di politiche sociali".
-
Art. 8 - Modifica dell'articolo 5
della legge
regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la
disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e
sociale nella Regione Veneto”.
-
Art. 9 - Modifica della
legge regionale
7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche”.
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Art. 10 - Convalida di
regolamenti.
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