Legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 (BUR n. 121/2004)
Legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 (BUR n. 121/2004) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME REGIONALI IN MATERIA D’ASSISTENZA SANITARIA IN
FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, PER CAUSE DI GUERRA E PER
SERVIZIO, SPETTANTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 57, COMMA 3, DELLA LEGGE
23 DICEMBRE 1978, N. 833
Art. 1 - Competenza.
1. L’assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e
protesica, prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per
causa di guerra e per servizio, dall’articolo 57, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come richiamato dal vigente
Piano Sanitario Nazionale, è erogata dall’unità locale
socio sanitaria (ULSS) di residenza dei beneficiari e posta a carico del
Fondo sanitario nazionale.
Art. 2 - Beneficiari.
1. Sono soggetti di diritto della presente
legge:
a) i mutilati ed invalidi di guerra di cui all’articolo 2 della
legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione
pensionistica di guerra", ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo
riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533." e
successive modifiche;
b) coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria
compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e
l’VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle
pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
c) i mutilati ed invalidi per cause di guerra di cui agli articoli 9 e 10
della legge 18 marzo 1968, n. 313, al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modifiche, ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834;
d) coloro che siano in possesso del verbale di visita della Commissione
medica di pensione di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione
della pensione dal quale risulti l’attribuzione di una categoria
fra quelle sopra determinate e con il quale sia riconosciuto che
l’infermità sia dipendente da causa di servizio o di guerra;
e) i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980,
n. 9 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio
alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29
novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915", nonché il personale militare e di polizia di
stato in servizio che abbia contratto ferite, lesioni o infermità
dipendenti da causa di servizio; (
1)
f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in possesso di
pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con
o senza assegni di superinvalidità, e l’VIII, di cui alla
tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, alla quale si fa
riferimento anche per gli invalidi per servizio;
g) coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione
della pensione, siano in possesso del verbale della Commissione
medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio
di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di
pensione di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra,
DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
h) coloro a cui sia stato riconosciuto l’equo indennizzo per
infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle
categorie di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra,
DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche;
i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi
dell’articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 "Istituzione
di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di
sterminio nazista K.Z." e successive modifiche, sono equiparati agli
invalidi di guerra.
Art. 3 - Cure climatiche in
regime di assistenza indiretta.
1. Le cure climatiche sono concesse, in regime di assistenza indiretta e
per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui
all’articolo 2 per i quali il clima rappresenti un fattore
terapeutico, su apposita prescrizione di un medico del servizio sanitario
nazionale.
2. Il clima risulta fattore terapeutico secondo quanto previsto al comma
1 per le patologie di cui all’
allegato A.
3. L’allegato A di cui alla presente legge può essere
modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione
consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal
parere.
4. Le cure climatiche di cui al presente articolo sono altresì
concesse agli invalidi iscritti alla I categoria di pensione, per
infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenti un
fattore terapeutico, atto a prevenire riacutizzazioni.
Art. 4 - Soggiorni terapeutici
in regime di assistenza indiretta.
1. I soggiorni terapeutici, quale livello ulteriore di assistenza
assicurato dalla Regione Veneto, consistono in soggiorni in ambiente e
clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) nell’ambito di
progetti curativi e riabilitativi redatti dall’azienda ULSS di
appartenenza che provvede ad attestare l’idoneità delle
modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno
stesso.
2. I soggiorni terapeutici sono concessi, in regime di assistenza
indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui
all’articolo 2 che, in conseguenza delle patologie invalidanti,
abbiano necessità di terapia climatica al fine:
a) di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense
e prolungate cure ambulatoriali;
b) di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e
suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli
della località di residenza degli invalidi stessi.
3. Le cure climatiche o i soggiorni terapeutici vengono concessi in
ambiente e clima idoneo, da usufruire presso una delle seguenti tipologie
di strutture:
a) residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.);
b) case di riposo o altra struttura residenziale per non autosufficienti;
c) strutture alberghiere annesse agli stabilimenti termali accreditati;
d) altre strutture, ivi compresi alberghi, pensioni ed abitazioni private
e/o di proprietà o in usufrutto, di cui l'azienda ULSS di
appartenenza abbia provveduto ad attestare l'idoneità delle
modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno
stesso.
4. Le patologie invalidanti di cui al comma 2 sono quelle previste
dall’
allegato B.
5. L’allegato B di cui alla presente legge può essere
modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione
consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal
parere.
Art. 5 – Cure termali in
regime di assistenza indiretta.
1. In alternativa alle cure climatiche o ai soggiorni terapeutici le cure
termali sono concesse in regime di assistenza indiretta per un periodo di
quindici giorni, ridotti a tredici per le cure idroponiche agli aventi
diritto di cui all’articolo 2 che ne presentino l’indicazione
clinica e non siano affetti da infermità che controindicano il
trattamento termale. Qualora le cure termali siano effettuate in giornata
o ambulatoriamente, il contributo è erogato nella misura del
cinquanta per cento per il solo vitto.
2. Le patologie invalidanti di cui al comma 1 sono quelle previste
dall’
allegato C.
3. L’allegato C di cui alla presente legge può essere
modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione
consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal
parere.
Art. 6 - Contributo di
accompagnamento.
1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni
terapeutici per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità di
provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana ovvero siano
sottoposti a tutela, è concesso un contributo di accompagnamento per
tutto il periodo del trattamento così come previsto
dall’articolo 7.
Art. 7 – Contributi di
assistenza sanitaria preventiva per cure climatiche, termali, e soggiorni
terapeutici.
1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni
terapeutici è concesso, per un periodo non superiore a quello
stabilito, un contributo di assistenza sanitaria preventiva giornaliero
per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura.
2. Il contributo, comprensivo delle spese di viaggio, è raddoppiato
per gli invalidi che, ai sensi dell’articolo 6, abbiano diritto al
contributo di accompagnamento.
3. La documentazione da esibire per l’erogazione del contributo
all'assistito e per l'eventuale accompagnatore è la certificazione
rilasciata dall'azienda ULSS ospitante che attesti l'effettiva permanenza
dell'invalido e dell'eventuale accompagnatore nella località e il
periodo. La certificazione può essere sostituito da analoga
dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dei carabinieri
o del sindaco. L’erogazione del contributo per l’assistenza
sanitaria preventiva all'assistito e del contributo all'eventuale
accompagnatore viene corrisposto, a cure ultimate, per ogni giorno di
effettiva presenza dell'invalido ed eventuale accompagnatore, nella
località autorizzata, per un periodo non superiore a quello
autorizzato, non oltre il sessantesimo giorno dall’avvenuta
presentazione della documentazione.
4. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 viene adeguato ogni tre anni
con provvedimento della Giunta regionale.
5. Lo stesso contributo è concesso per l’accompagnatore
relativamente alle cure climatiche per le finalità di cui
all’articolo 5.
Art. 8 –
Prescrizioni.
1. Le prescrizioni delle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici
sono redatte dal medico di base, su ricettario fornito dal servizio
sanitario regionale, rilasciato a titolo gratuito.
Art. 9 – Commissione
Provinciale.
1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli
interessati possono presentare ricorso, alla Commissione provinciale
istituita presso l’azienda per i servizi sanitari competente per il
capoluogo di provincia. È composta da:
a) un dirigente medico in qualità di Presidente, designato
dall’azienda sanitaria;
b) un medico designato dall’azienda per i servizi sanitari
competente per territorio, in qualità di esperto;
c) un medico designato congiuntamente dalla rappresentanze provinciali
della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra,
dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra e
dell’Unione mutilati ed invalidi per servizio.
2. La Commissione è nominata con provvedimento del direttore
generale dell’azienda per i servizi sanitari presso la quale opera.
Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’azienda
per i servizi sanitari ove ha sede la Commissione.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei voti e
sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione
del ricorso.
Art. 10 - Assistenza
ospedaliera.
1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al
servizio sanitario regionale, le aziende per i servizi sanitari e le
aziende ospedaliere assicurano ai soggetti titolari di assegni di
superinvalidità la degenza in ambienti adeguati per comfort e
riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza
continuativa di persona di sua fiducia, con onere a carico della Regione,
per l’assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze
conseguenti alla grave infermità.
Art. 11 - Assistenza
protesica, ortopedica e alimentare.
1. L’assistenza protesica, ortopedica e alimentare per gli aventi
diritto di cui all’
articolo 2 è disciplinata con le modalità previste
dall’
allegato D.
2. Nell’ambito dell’assistenza sanitaria è erogata
un’indennità giornaliera di €.15,00, per un periodo non
superiore a nove mesi nell’anno solare, a titolo di assistenza
alimentare con le modalità previste dall’allegato D.
L’erogazione dell’indennità spetta, senza interruzione
di continuità, anche ai paraplegici e discinetici aventi titolo.
3. L’indennità di cui al comma 2 non è cumulabile con
l’erogazione di contributi post-sanatoriali o contributi analoghi
corrisposti da altri enti e non può essere concessa agli invalidi
ricoverati nonché a coloro che fruiscono di cure climatiche, termali
e di soggiorni terapeutici limitatamente al periodo in cui beneficiano di
detta assistenza. La misura dell’indennità è adeguata
ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale.
4. L’
Allegato D di
cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale
sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile
decorso del termine si prescinde dal parere.
Art. 12 – Disposizioni
attuative.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge predispone apposite direttive affinché
siano osservate uniformemente le procedure per l’applicazione delle
norme in materia nei confronti degli aventi diritto.
Art. 13 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della
presente legge si provvede con le risorse allocate sull’u.p.b.
U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed
anziane” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
Art. 14 –
Abrogazioni.
1. É abrogata la
legge regionale 9 settembre 1999, n. 40
"Norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati
ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai
sensi dell'articolo 57, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
ALLEGATO A DI CUI ALL’ARTICOLO 3
Cure climatiche
Le cure climatiche sono concesse agli aventi titolo di cui
all’articolo 2 della presente legge che presentano uno dei seguenti
quadri clinico-radiologici:
1) esiti di intervento demolitore del polmone. (pneumectomia, lobectomia
totale o parziale);
2) decorticazione pleurica;
3) esiti di toracoplastica;
4) tbc polmonare in corso di trattamento terapeutico mediante
rifornimenti periodici di pneumotorace;
5) esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi
del rene, o intestinale, o osteoarticolare, o laringea;
6) esiti di morbo di Pott, associati a postumi di tubercolosi di una o
più articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);
7) nefroctomia per tbc renale;
8) coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari
interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato
digerente;
9) fibrotorace totale retraente, con evidente alterazione del mediastino
e riduzione della capacità respiratoria;
10) compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione
conseguente a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti
alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti
fibrosclerotici di tubercolosi polmonare, nonché altre forme di
malattia tubercolare radiologicamente accertati;
11) altre patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse
con l’infermità principale.
ALLEGATO B DI CUI ALL’ARTICOLO
4
Soggiorni terapeutici
I quadri clinici per l'ammissione al soggiorno degli aventi titolo di cui
all’articolo 2 della presente legge sono:
1) insufficienza respiratoria cronica;
2) risentimento cardiaco secondario a insufficienza respiratoria cronica
(cuore polmonare cronico);
3) gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale;
4) invalidi affetti da malattie mentali e nervose, compatibili con
soggiorni in comunità aperte, su specifica relazione di uno
psichiatra;
5) ipertensione arteriosa;
6) nefropatie;
7) paraplegia e paraparesi;
8) asma bronchiale;
9) postumi di malattie infettive e debilitanti;
10) artropatia cronica;
11) esiti gravi di ferite da arma da fuoco e da traumatismi;
12) altre patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse
con l’infermità principale.
ALLEGATO C DI CUI ALL’ARTICOLO
5
Cure termali
Le cure termali sono concesse agli aventi titolo di cui
all’articolo 2 della presente legge che rientrano in una delle
seguenti patologie:
1) affezioni broncopatiche: bronchiti catarrali croniche e
bronchiectasiche, le bronchiti asmatiformi, l’asma bronchiale;
2) gruppo delle artropatie: poliartrite cronica primaria nelle sue
varietà articolari, reumatismo cronico ricorrente, reumatismo
iperergico endogeno, artrosi croniche vertebrali ed extra vertebrali,
3) postumi di frattura da trauma, con gravi compromissioni delle
articolazioni prossimiori al focolaio di frattura o con radicoliti
secondarie e alterazioni del trofismo muscolare;
4) litiasi renale e biliare;
5) epatopatie, gastroenteropatie, stipsi, malattie del sistema
neuropoietico alitiasiche, malattie cutanee.
ALLEGATO D DI CUI ALL’ARTICOLO
11
1) Assistenza protesica e ortopedica
Nel territorio regionale per l’assistenza protesica e ortopedica
trova applicazione il nomenclatore tariffario di cui al decreto del
Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332, nonché quanto
previsto dal Regolamento per l’Assistenza protesica ed ortopedica
ex Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), richiamato
dall’articolo 2 del succitato decreto.
In caso di soggetti con gravi invalidità le aziende per i servizi
sanitari possono procedere alla fornitura di dispositivi non compresi nel
nomenclatore di cui al comma 1, previa autorizzazione da richiedere di
volta in volta, alla direzione regionale competente in materia di
sanità e politiche sociali della sanità e delle politiche
sociali. La mancata autorizzazione entro il trentesimo giorno dalla
richiesta da parte dell’azienda per i servizi sanitari, sarà
inteso il silenzio assenso.
In deroga a quanto disposto dal Nomenclatore tariffario di cui al comma
1, relativamente al periodo minimo di rinnovo della protesi, gli
interessati possono presentare domanda di rinnovo ogni qualvolta lo
ritengono necessario, sottoponendo la protesi da sostituire al controllo
dell’azienda per i servizi sanitari che verifica le condizioni di
usura, se del caso, provvede ad autorizzare la sostituzione.
Per quanto attiene alle forniture, o riparazioni di protesi, le
concessioni di ausili protesici nonché di piccola protesi si rende
necessario perseguire una corsia preferenziale trattandosi di
prescrizioni urgenti ed inderogabili.
In caso di fornitura di protesi speciali non prodotte da stabilimenti
ubicati nel territorio regionale, il beneficiario può rivolgersi
alle altre ditte fornitrici. Qualora sia indispensabile accedere presso
le stesse e la distanza dal domicilio del beneficiario sia superiore ai
50 Km., allo stesso compete il rimborso delle spese di trasporto
effettuato con mezzi pubblici e di soggiorno nella misura giornaliera di
cui all’articolo 7, commi 1 e 2, per un massimo di giorni tre.
2) Assistenza alimentare
1) L’indennità di assistenza alimentare, è concessa agli
invalidi pensionati per infermità tubercolare o mentale che ne
facciano domanda e che si trovino nelle sottoindicate condizioni
cliniche:
a) esiti di tubercolosi polmonare trattata chirurgicamente (pneumectomia,
lobectomia, decorticazione, toracloplastica, pneumotorace extrapleurico);
b) forme miliariche bilaterali o localizzazioni concomitanti polmonari ed
extrapolmonari;
c) fibrotorace totale e parziale;
d) tubercolosi extrapolmonari; non stabilizzate in cura domiciliare e
domiciliare;
e) esiti di polisierosite;
f) psicosi maniaco – depressive;
g) psicosi schizofreniche;
h) paranoia;
i) psicopatia epilettica;
j) psicosi demenziali involutive;
k) insufficienza renale cronica.
2) Gli invalidi che richiedono l’assistenza alimentare di cui al
comma precedente debbono presentare la relativa domanda in carta semplice
entro il 28 febbraio di ogni anno all’azienda per i servizi
sanitari di competenza.
Note
SOMMARIO