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Contenuti:
Legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 (BUR n. 121/2004)
Legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 (BUR n. 121/2004) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 1 - Determinazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per l’anno 2005 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale
IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali" e successive modificazioni,
è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un
reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore
a euro 29.000,00.
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale
regionale IRPEF, superiore ad euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale
regionale IRPEF è fissata per l’anno 2005 nella misura
dell’1,4 per cento.
3. Per i soggetti di cui al comma 2 aventi un reddito imponibile ai fini
dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra 29.001,00 euro e 29.147,00
euro, l’addizionale regionale IRPEF dovuta è determinata
sottraendo dall’imposta derivante dall’applicazione
dell’aliquota di cui al comma 2 l’importo pari al prodotto tra
il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 euro ed il reddito
imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRPEF.
4. Resta salvo quanto stabilito dal comma 3 dell’ articolo 1 della
legge regionale 22
novembre 2002, n. 34 "Disposizioni in materia di tributi regionali".
5. Il maggior gettito derivante dalla rimodulazione dell'aliquota
dell'addizionale regionale IRPEF di cui al presente articolo è
destinato alla copertura delle maggiori esigenze del servizio sanitario
regionale.
Art. 2 - Variazione
dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e
imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
1. A decorrere dal 2005, è fissata al
5,25 ( 1) per cento l'aliquota
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei
soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta
nonché riordino della disciplina dei tributi locali", e successive
modificazioni.
Art. 3 - Agevolazioni IRAP per
le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di
nuove cooperative sociali.
1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si
costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei
requisiti di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
"Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta"
e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove
imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno
2005, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della
legge regionale 20
gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di
innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni, sono
ridotte di un punto percentuale.
2. L’aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove
cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994,
n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale" e loro nuovi consorzi
che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso
dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.
3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle
derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
4. L’agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai
soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.
5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo anno
di imposta e per i due anni successivi.
6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in
materia di regime "de minimis" di cui all' articolo 12 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".
Art. 4 - Agevolazioni IRAP per
le cooperative sociali di cui all’articolo 2, della legge regionale 5 luglio 1994,
n. 24 “Norme in materia di cooperazione sociale”.
1. Per l’anno 2005 sono esentate dal pagamento dell’IRAP le
cooperative sociali di cui all’ articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24
“Norme in materia di cooperazione sociale”, che risultino
iscritte nella sezione B dell’albo regionale delle cooperative
sociali di cui all’ articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.
2. Per l’anno 2005 l'aliquota dell’IRAP per le cooperative
sociali di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24
“Norme in materia di cooperazione sociale”, che risultino
iscritte nella sezione A dell’albo regionale delle cooperative
sociali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima
legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.
3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in
materia di regime "de minimis" di cui all' articolo 12 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".
Art. 5 - Disposizioni in materia
di gestione dell’IRAP.
1. A decorrere dal 2005 la Regione effettua
le attività di liquidazione, accertamento e riscossione
dell’IRAP, nonché il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi,
come disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con il Ministero
dell’economia e delle finanze o con le agenzie fiscali disciplinate
dal Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per
l’espletamento, in tutto o in parte, delle attività di cui al
comma 1. ( 2)
3. Fino al momento in cui le attività di cui al comma 1 non siano
esercitate direttamente dalla Regione, ovvero fino alla data di
stipulazione della convenzione di cui al comma 2, le relative attività
continuano ad essere svolte dall’Amministrazione finanziaria, secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.000.000,00 a decorrere dall’esercizio
finanziario 2005, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b.
0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio pluriennale
2004-2006.
Art. 6 - Estinzione dei crediti
di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali.
1. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali,
sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro
riscossione.
2. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto alla data di
entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi
interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non
ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano
all’imposta regionale sulle attività produttive e alla
addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali”, nonché
all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e
l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
siti nel territorio della regione di cui all’articolo 2 della legge
16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per
l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”.
Art. 7 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Rideterminata nella misura pari
al 4,82 per cento l’aliquota IRAP a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 da lett.
a) comma 1 dell’art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
( 2) L’articolo 3 della
legge regionale 18
marzo 2011, n. 7 dispone: “Art. 3 - Riversamento diretto dei
proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone fisiche
derivanti da controllo fiscale. 1. A decorrere dal 2011, in coerenza con il
principio di territorialità delle risorse fiscali affermato
dall’articolo 119 della Costituzione, la convenzione eventualmente
stipulata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre
2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi regionali”
deve anche prevedere che i proventi derivanti dalle attività di
controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento
con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti
l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 “Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali” siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente
acceso presso la tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di
addizionale regionale, interessi e sanzioni.”.
SOMMARIO
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