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Contenuti:
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 (BUR n. 134/2004)
Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 (BUR n. 134/2004) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, TURISMO E SPORT
CAPO I - Modifiche in materia di
diritti umani
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33
“Master europeo in diritti umani e democratizzazione”.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33
“Master Europeo in Diritti umani e Democratizzazione”.
Art. 3 - Disposizione
transitoria.
1. Ai procedimenti amministrativi relativi alla legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 ,
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano
le norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.
CAPO II - Disposizioni in materia di
turismo
Art. 4 - Disposizioni in materia
di strutture ricettive non soggette a classificazione e modifica
dell'articolo 27 e dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
1. Al comma 5 dell' articolo 27 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le
parole "comunica alla provincia competente" sono sostituite con le
parole "può comunicare alla provincia competente" e al comma 1
dell' articolo
38 sono soppresse le parole: "e delle strutture ricettive extra
alberghiere non soggette a classificazione".
Art. 5 - Disposizioni in materia
di piani degli arenili e modifica dell'articolo 47 della legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo".
Art. 6 - Disposizioni in materia
di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 59 della legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo".
1. Alla fine del comma 2 dell' articolo 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ,
sono aggiunte le seguenti parole "È consentita una ulteriore
comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la
variazione di prezzi e servizi che si intendano applicare e fornire a
valere dal 1° maggio dello stesso anno.".
Art. 7 - Disposizioni in materia
di agenzie di viaggio e modifica dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo".
Art. 8 - Disposizioni
transitorie in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica
dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
Art. 9 - Disposizioni in materia
di classificazione di strutture ricettive e modifica dell’articolo 91
della legge regionale
4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo".
1. Al comma 5, dell' articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le
parole "fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti
"fino al 31 dicembre 2005".
2. Al comma 5, dell' articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 sono
aggiunte, in fine, le parole: "qualora le suddette classificazioni non
siano già state sostituite dalla nuova classificazione ai sensi del
comma 6".
3. Al comma 6, dell' articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le
parole "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti
"entro il 31 dicembre 2005".
4. Al comma 6, dell' articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 le
parole "valevole per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre
2007" sono sostituite dalle seguenti: "valevole sino al 31 dicembre
2007".
Art. 10 - Modifica alla
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo".
CAPO III - Disposizioni in materia
di sport
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
“Norme in materia di sport e tempo libero”.
1. Al comma 1, dell' articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 le
parole "entro duecentoquaranta giorni dalla comunicazione di ammissione
al contributo" sono sostituite dalle seguenti "entro
trecentosessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al
contributo".
2. Il termine di trecentosessanta giorni di cui al comma 1 trova
applicazione anche per i procedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 8
della legge regionale
5 aprile 1993, n. 12 avviati a decorrere dall'esercizio finanziario
2002.
1. Dopo il comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 è
inserito il comma 1 bis:
omissis ( 6)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal documento
di indirizzi, obbiettivi e priorità, denominato Piano triennale
2001-2003.
Art. 13 - Modifica alla
legge regionale 30
luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione
Veneto".
Art. 14 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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