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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (BUR n. 2/2005)
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (BUR n. 2/2005) [sommario] [RTF]
NUOVA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità.
1. Al fine di migliorare ed incentivare il turismo montano la Regione del
Veneto disciplina l'esercizio della professione di guida alpina, in
attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della
Professione di guida alpina” e della legge 8 marzo 1991, n. 81
“Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida
alpina”.
Art. 2 –Funzioni delle
province.
1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 16, 17 e 18, sono
attribuite alle Province competenti per territorio.
2. Qualora le Province a cui sono state attribuite le funzioni non
provvedano al loro esercizio, la Giunta regionale previa diffida a
provvedere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario
ad acta.
CAPO II - Esercizio della
professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida.
Art. 3 - Gradi della professione
di guida.
1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
Art. 4 - Aspirante guida.
1. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo
5 comma 1, lettere a), b), c) e d), con esclusione delle ascensioni di
maggiore impegno, individuate con provvedimento della Giunta regionale
sentito il Collegio regionale della guide alpine; il divieto di cui sopra
non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una
guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di
alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito
l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante
guida; in mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo
professionale di cui all'articolo 6.
Art. 5 - Guida alpina-maestro di
alpinismo.
1. É guida alpina-maestro di alpinismo
chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sia su
roccia che su ghiaccio o in escursioni su sentieri di montagna;
b) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni
sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche su comprensori sciistici,
( 1) su terreno innevato di
montagna con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista ;
c) accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese di canyon o
forre, richiedenti materiali e tecniche alpinistici;
d) insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di arrampicata
anche su pareti artificiali, delle tecniche sci-alpinistiche anche nei
comprensori sciistici con attrezzatura sci-alpinistica, con esclusione
delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
e) realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti
naturali per la pratica dell'arrampicata, su roccia o ghiaccio, di vie
ferrate classiche e sportive.
2. Nell'ambito della qualifica professionale, la guida alpina-maestro di
alpinismo può:
a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici,
attività educative, culturali, sportive e comportamentali con fini
preventivi degli incidenti in montagna;
b) prestare consulenza circa l'agibilità di ghiacciai, sentieri,
percorsi attrezzati e vie ferrate e aree per lo sci fuori pista;
c) collaborare con enti pubblici per mantenere, segnalare percorsi
attrezzati, vie ferrate, sentieri ed itinerari alpini, per certificare,
attrezzare e conservare siti e pareti per l'arrampicata.
3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui ai
commi 1 e 2 è riservato alle guide alpine e agli aspiranti guida
abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi
professionali di cui all'articolo 6.
Art. 6 - Albo professionale.
1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di
aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato
all'iscrizione negli appositi albi professionali, tenuti dal Collegio
regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.
2. É considerato esercizio stabile della professione l'attività
svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida che abbiano la propria
residenza o domicilio o stabile recapito in uno dei comuni della Regione
del Veneto ovvero che in essa svolgano le loro attività per almeno una
stagione.
3. Possono essere iscritti, a domanda, negli albi delle guide
alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida, coloro che sono in
possesso della abilitazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, e
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione
europea;
b) età minima di diciotto anni per gli aspiranti guida e di ventuno
anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
c) idoneità psicofisica attestata da un certificato medico rilasciato
dall’azienda ULSS del comune di residenza o di domicilio;
d) possesso del diploma della scuola dell’obbligo;
e) non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione
condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Regione.
4. L’iscrizione all’albo professionale ha efficacia per tre
anni ed è rinnovata a seguito dell’accertamento
dell’idoneità psicofisica e all’adempimento degli obblighi
di aggiornamento professionale di cui all’articolo 10.
Art. 7 - Trasferimento e
aggregazione temporanea.
1. Le guide alpine e gli aspiranti guida
iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che
intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono
richiedere il trasferimento al corrispondente albo professionale della
Regione del Veneto. La domanda, indirizzata al Presidente del Collegio
regionale delle guide, deve riportare: i dati anagrafici del soggetto, la
data di conseguimento dell'abilitazione tecnica, il Collegio di provenienza
e il numero di iscrizione al relativo albo.
2. Il trasferimento è disposto dal Collegio regionale delle guide a
condizione che l’interessato sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 6, comma 3.
3. Le guide alpine iscritte negli albi professionali di altre Regioni o
Province autonome che intendano svolgere temporaneamente la professione
nella Regione del Veneto e, comunque, per un periodo non superiore a sei
mesi, devono richiedere l’aggregazione temporanea all'albo delle
guide del Collegio regionale del Veneto. Essi sono tenuti ad applicare
tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di alpinismo,
sci alpinismo e arrampicata.
4. L'aggregazione è disposta dal Collegio regionale delle guide; non
può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.
5. L’esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di
alpinismo o di aspiranti guida provenienti dall’estero con i loro
clienti, in possesso dei requisiti stabiliti dall’Unione
internazionale delle associazioni guide di montagna (UIAGM), purché
non svolto in modo stabile nel territorio della Regione non è
subordinato all’iscrizione all’albo.
Art. 8 - Abilitazione
tecnica.
1. L’abilitazione tecnica
all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo
e di aspirante guida si consegue mediante la frequenza di appositi corsi
teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.
2. La Giunta regionale istituisce almeno ogni due anni, ( 2) avvalendosi della collaborazione del direttivo
del Collegio regionale delle guide, i corsi teorico-pratici di cui al comma
1. Essa può affidare l’organizzazione dei corsi al Collegio
nazionale delle guide di cui all’articolo 15 della legge 2 gennaio
1989, n. 6.
3. Ai corsi sono ammessi, su domanda rivolta alla Giunta regionale, i
residenti in uno dei comuni della Regione Veneto che abbiano
l’età prescritta per l’iscrizione nel relativo albo
professionale e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di
alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione di aspirante
guida per almeno due anni, come attestato dal direttivo del Collegio
regionale delle guide; l’ammissione ai corsi di aspirante guida
è subordinata alla presentazione di un curriculum alpinistico e al
superamento di una prova attitudinale pratica che è sostenuta avanti
una sottocommissione formata dai componenti della Commissione di cui
all’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).
4. La Giunta regionale, di intesa con il direttivo del Collegio regionale
delle guide, definisce e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione:
a) i contenuti delle prove attitudinali di cui al comma 3;
b) il programma del corso per aspirante guida di durata minima non
inferiore a novanta giorni e le relative prove d’esame;
c) il programma del corso per guida alpina-maestro di alpinismo di durata
minima di otto giorni e le relative prove d’esame;
5. Le funzioni di insegnamento nei corsi di formazione per aspirante guida
e per guida alpina vengono svolte da guide alpine con il titolo di
istruttore nazionale conseguito a seguito del superamento di appositi corsi
indetti dal Collegio nazionale delle guide alpine.
6. La Giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi
per guida alpina-maestro di alpinismo e per aspirante guida, corrispondendo
al Collegio organizzatore un contributo da determinarsi in sede di
approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi
frequentanti. ( 3)
Art. 9 - Commissione
d’esame per il conseguimento delle qualifiche.
1. La Commissione d’esame per il
conseguimento delle qualifiche di aspirante guida alpina e di guida
alpina-maestro di alpinismo è così composta:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport,
con funzioni di presidente;
b) il presidente del direttivo del Collegio regionale delle guide o suo
delegato;
c) tre guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di
istruttore nazionale di cui all’articolo 7, comma 8, della legge 2
gennaio 1989, n. 6, designati dal direttivo del Collegio regionale delle
guide;
d) due o più esperti nelle materie d’esame.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un
dipendente regionale.
3. I componenti effettivi e supplenti della Commissione di cui al comma 1
sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La
commissione dura in carica quattro anni.
4. Ai componenti esterni della Commissione è corrisposta
un’indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta
nonché il rimborso spese ove spettante, ai sensi dell’articolo
187 della legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e
ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.
( 4)
5. I componenti della commissione, nell’esercizio delle funzioni
previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di
responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta
regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo
modalità e massimali.
Art. 10 - Aggiornamento
professionale.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei
rispettivi albi regionali hanno l’obbligo di frequentare almeno ogni
tre anni un corso di aggiornamento professionale.
2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, che si
avvale per l’organizzazione del direttivo del Collegio regionale
delle guide. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono
stabiliti dalla Giunta regionale su proposta del direttivo del Collegio
regionale delle guide.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma
di istruttore di cui all’articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio
1989, n. 6, sono esonerate dall’obbligo di frequentare il corso di
aggiornamento.
4. L’aspirante guida alpina che superi, nel periodo considerato,
l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida
alpina-maestro di alpinismo è esonerato dall’obbligo di
frequentare il corso di aggiornamento.
Art. 11 - Collegio regionale
delle guide.
1. È istituito, come organismo di
autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale
delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del Collegio fanno parte di diritto:
a) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti
negli albi della Regione;
b) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano
cessato l’attività per anzianità o per invalidità,
residenti nella regione;
3. L’assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del
Collegio medesimo.
4. Il Collegio regionale ha un direttivo formato da sette componenti,
iscritti negli albi di cui cinque eletti fra le guide alpine-maestri di
alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in
carica tre anni e i membri sono rieleggibili. ( 5)
5. Il direttivo elegge il presidente del Collegio regionale scegliendolo
fra gli iscritti nell’albo delle guide alpine-maestri di alpinismo
componenti il direttivo medesimo.
6. L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno in
occasione dell’approvazione del bilancio e tutte le volte che lo
richieda il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo
dei componenti l'assemblea.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero
ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei suoi componenti.
8. Il direttivo designa i componenti della commissione di cui
all’articolo 9, comma 1, lettera c).
9. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide è esercitata dalla
Giunta regionale.
Art. 12 - Funzioni del
Collegio regionale.
1. Spetta all’assemblea del Collegio regionale:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal
direttivo;
c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal
direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da
almeno un terzo dei componenti.
2. Spetta al direttivo del Collegio regionale:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi nonché
l’iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
b) vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del Collegio,
delle norme della deontologia professionale, nonché applicare le
sanzioni disciplinari previste dall’articolo 14;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative
di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri
stati;
d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alla Provincia su tutte le
questioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della
professione, nonché l’attività delle guide;
e) collaborare con la Regione per l’organizzazione dei corsi di cui
all’articolo 8 e all’articolo 10;
f) collaborare con le competenti autorità regionali e provinciali e
con gli enti locali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del
tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della
costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di
disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela
dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e
del turismo montano;
g) contribuire alla diffusione della figura della guida alpina, della
conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano, della pratica degli
sport in montagna e dei criteri della sicurezza;
h) stabilire la quota contributiva annuale a carico degli iscritti.
Art. 13 – Doveri.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti
negli albi sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e
correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida
iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o
comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la
loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso,
compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima
sicurezza per i propri clienti.
3. L’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo
e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o
privati, né con l’esercizio di altre attività di lavoro
autonomo.
Art. 14 - Sanzioni
disciplinari e ricorsi.
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti
negli albi professionali, che si rendano colpevoli di violazione delle
norme di cui agli articoli 13 e 18 sono passibili delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio
regionale cui appartiene l’iscritto a maggioranza assoluta dei
componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è
ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale. La proposizione del
ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del
provvedimento.
3. La decisione è adottata dal direttivo del Collegio nazionale a
maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 15 - Esercizio abusivo
della professione.
1. Chiunque essendo iscritto o aggregato all’albo di altra Regione,
esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 2
dell’articolo 6, nel territorio regionale, è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,65 a euro 516,46, come
previsto all’articolo 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria è irrogata dai sindaci
competenti per territorio, a norma della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
"Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale.", sentito il direttivo del
Collegio regionale delle guide.
Art. 16 - Scuole di alpinismo,
scialpinismo e arrampicata.
1. Possono essere istituite scuole con la
dicitura “scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata” per
l’esercizio coordinato delle attività professionali di
insegnamento di cui all’ articolo 5 comma 1.
2. Agli effetti della presente legge per scuola di alpinismo, scialpinismo
e arrampicata si intende qualunque organizzazione a base associativa cui
facciano capo più guide alpine per esercitare in modo coordinato la
loro attività. In linea di principio ogni scuola riunisce tutte le
guide operanti nello stesso ambito territoriale o in ambiti territoriali
contigui.
3. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata devono essere
autorizzate dalla Provincia competente per territorio e devono essere
dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell’albo
professionale regionale.
4. L’attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo,
scialpinismo e arrampicata deve essere svolta da guide alpine-maestri di
alpinismo o anche da aspiranti guida purché il numero di questi non
superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo iscritti
nell’albo regionale o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi
dell’ articolo 7.
5. Chiunque organizzi o conduca una scuola di alpinismo, scialpinismo e
arrampicata senza autorizzazione è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 103,29 a euro 1032,91, applicata secondo
le modalità di cui all’articolo 15, comma 2.
6. Le modalità di espletamento della vigilanza sono determinate dalle
Province competenti con proprio provvedimento.
Art. 17 –
Adempimenti.
1. La domanda per il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 16 comma 3, deve essere
presentata alla Provincia competente, corredata da:
a) un elenco degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di
alpinismo componenti stabilmente la scuola;
b) il verbale della riunione in cui è stato eletto il direttore;
c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma
del comma 2;
d) indicazione della sede o delle sedi della scuola nonché di
eventuali recapiti;
e) la denominazione della scuola oltre alla dicitura “scuola di
alpinismo, scialpinismo e arrampicata”.
2. La Provincia, sentito il direttivo del Collegio delle guide alpine,
autorizza, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza,
l’apertura di scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata,
valutando le richieste in relazione agli interessi turistici delle
località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) la scuola sia retta da uno statuto-regolamento ispirato a criteri di
democraticità;
b) la scuola disponga di una sede e che sia in grado di funzionare;
c) la scuola assuma l’impegno a prestare la propria opera nelle
operazioni ordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità
scolastiche per favorire la diffusione della pratica dell’alpinismo e
la conoscenza dell'ambiente montano, nonché a collaborare con gli enti
ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed
operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle
località montane della regione;
d) la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di
assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi
conseguenti all’esercizio dell’insegnamento.
3. L’autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o
più condizioni previste dal presente articolo.
4. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui,
trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la
propria attività, ovvero nel caso di interruzione
dell’attività della scuola che si protragga per oltre una
stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste
nel provvedimento autorizzativo.
5. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata autorizzate sono
tenute a comunicare alla Provincia competente entro e non oltre il 31
ottobre di ciascun anno tutte le variazioni che interessano il corpo
insegnante, lo statuto-regolamento, la sede e i recapiti.
Art. 18 – Tariffe.
1. Le tariffe massime per le prestazioni
professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida sono
determinate, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide, dalle
Province, che ne curano la diffusione, anche mediante pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
2. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata espongono nelle loro
sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la
tabella delle tariffe praticate.
Art. 19 - Distintivo di
riconoscimento.
1. Gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo,
nell'esercizio della loro attività, devono portare un distintivo di
riconoscimento.
2. Il distintivo di riconoscimento è rilasciato dal Collegio regionale
delle guide.
Art. 20 - Promozione e
diffusione delle attività di montagna.
1. Le guide alpine e gli aspiranti guida sono soggetti impegnati a
promuovere e diffondere le attività di montagna, nonché a
incentivare il turismo montano e a creare flussi di visitatori nazionali ed
esteri nel territorio regionale veneto. A tal fine, possono ricercare
collaborazioni, anche attraverso accordi e convenzioni, con altri soggetti
istituzionali, pubblici o privati, nazionali od esteri che, del pari,
operano con finalità sportive, ricreative, educative e turistiche.
2. Per i fini indicati al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere al direttivo del Collegio regionale delle guide contributi per
iniziative diretta:
a) migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e degli
aspiranti guide alpine;
b) promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani;
c) favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell'aspirante
guida alpina;
d) promuovere il turismo montano in ogni sua manifestazione e per ogni
età, a livello nazionale e internazionale.
3. Per i fini indicati al comma 2, il direttivo del Collegio regionale
delle guide presenta al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di
ottobre di ogni anno, un'apposita domanda corredata da una relazione
illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e un
piano di finanziamento. I contributi vengono concessi con atto della Giunta
regionale che disciplina le modalità ed i termini di erogazione.
4. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica
soluzione, con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il direttivo del Collegio regionale delle guide alpine è tenuto di
presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi e
sull'attività svolta.
Art. 21 – Vigilanza.
1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull’applicazione
delle disposizioni dettate dalla presente legge sono determinate dalla
Giunta regionale, ferme restando le competenze riservate alle Province
all’articolo 16.
CAPO III - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 22 - Disposizioni
transitorie.
1. Sono iscritti di diritto agli albi professionali di aspirante guida e di
guida alpina-maestro di alpinismo, di cui all’articolo 6 della
presente legge, gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo
già iscritti all’albo ai sensi della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16
"Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina".
2. Sono riconosciute di diritto come scuole di alpinismo le scuole già
autorizzate ai sensi della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 .
3. Ai procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui
hanno avuto inizio.
Art. 23 –
Abrogazione.
1. É abrogata la legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 ,
limitatamente agli articoli da 18 a 37 e con riferimento all’articolo
38 le disposizioni relative al Collegio regionale guide alpine, alle figure
professionali di guida alpina ed aspirante guida alpina ed
all’alpinismo.
Art. 24 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 60.000,00 a decorrere dall’esercizio finanziario
2005, si provvede con le risorse allocate sull’u.p.b. U0178
“Iniziative per lo sviluppo dello sport” autorizzate dal
bilancio pluriennale 2004-2006 per le finalità di cui alla legge regionale 16 aprile
1992, n. 16 .
Note
SOMMARIO
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