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Contenuti:
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 (BUR n. 2/2005)
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 (BUR n. 2/2005) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI SULLE TERAPIE COMPLEMENTARI (TERAPIA DEL SORRISO E PET
THERAPY)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, con la presente
legge intende promuovere la conoscenza lo studio e l’utilizzo di
nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico -
terapeutiche quali la terapia del sorriso o gelotologia e la terapia
assistita dagli animali o pet therapy.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) terapia del sorriso, gelotologia o clown terapia la possibilità di
utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di
volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in
funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche.
b) pet therapy le attività che utilizzano l’impiego di animali
in affiancamento alle terapie della medicina tradizionale nella fase
terapeutica, quale strumento di promozione della riabilitazione nei
confronti della disabilità fisica, psichica, psichiatrica e di
socializzazione con particolare riferimento ai bambini in situazione di
disagio, vittime di maltrattamenti, abbandono e abusi e agli anziani
autosufficienti e non. ( 1)
Art. 2 - Formazione degli
operatori.
1. Per il conseguimento delle finalità
di cui all'articolo 1, la Regione del Veneto promuove la formazione
professionale del personale medico e non medico, delle unità operative
dipendente delle aziende ULSS e aziende ospedaliere del servizio sanitario
regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del
personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle
organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto
1993, n. 40 e successive modificazioni e, provvede al rilascio
dell’autorizzazione ai corsi e all’effettuazione
dell’attività didattico formativa.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli
organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie
e sociali".
3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta
regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di
volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli
ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.
3 bis. I fondi da destinare alla formazione degli operatori non devono
essere superiori al venticinque per cento dei fondi stanziati dalla
presente legge ed almeno il settantacinque per cento dei fondi complessivi
deve essere disponibile per la realizzazione dei progetti di cui
all’articolo 3. ( 2)
Art. 3 - Modalità di
applicazione.
1. La Giunta regionale provvede ogni anno ad
emanare un bando di adesione distintamente per la presentazione di progetti
di pet therapy e di terapia del sorriso, a cui possono partecipare le
aziende ULSS e le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale, su
proposta dei direttori generali delle stesse, che devono essere realizzati
e nell’ambiente ospedaliero in via prioritaria nei reparti di
pediatria, neurologia e oncologia e nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non.
2. L’ammissibilità al finanziamento regionale di cui al comma 1
viene definita sulla base di apposita graduatoria che tiene conto:
a) dell’ambito e delle modalità di applicazione
dell’utilizzo di animali a fini terapeutici e della gelotologia;
b) delle caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati
all’attività di pet therapy o di gelotologia;
c) dei criteri di evidenza scientifica che sono alla base della proposta
progettuale, delle procedure e dei protocolli per la progettazione, della
realizzazione e valutazione dei programmi di studio e ricerche
sull’utilizzo di animali a fini terapeutici e della gelotologia;
d) dei criteri di assistenza e cura dell’animale stabiliti mediante
apposita convenzione coi servizi veterinari pubblici o con strutture
veterinarie private. ( 3)
Art. 4 - Centro di studio e
ricerca in materia di pet therapy.
Art. 5 - Fase sperimentale.
1. I direttori generali delle aziende ULSS e
ospedaliere, ove è stata introdotta l’attività di
gelotologia e/o di pet therapy, presentano alla Giunta regionale una
relazione annuale sull’andamento dell’attività con
particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti.
( 5)
Art. 5 bis - Affidamento di cani
abbandonati.
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la diffusione delle terapie
complementari di cui all’articolo 1 e di incoraggiare
l’adozione di animali abbandonati, è autorizzata a finanziare
progetti pilota di affidamento anche a strutture semiresidenziali e
residenziali per disabili, anziani autosufficienti e non, di cani
abbandonati e in custodia presso le strutture preposte.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alle
strutture semiresidenziali e residenziali per disabili, anziani
autosufficienti e non, è concesso un rimborso annuo per le spese di
mantenimento degli animali, nel limite massimo di euro 500,00. ( 6)
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte
mediante prelevamento dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le
spese correnti”, partita n. 19, iscritta nello stato di previsione
della spesa del Bilancio 2004; contestualmente la dotazione
dell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”
viene incrementata per competenza e cassa di euro 700.000,00.
Art. 7 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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