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Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 (BUR n. 23/2005)
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 (BUR n. 23/2005) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI MINIERE, ACQUE MINERALI E TERMALI,
LAVORO, ARTIGIANATO, COMMERCIO E VENETI NEL MONDO
CAPO I - Disposizioni in materia di
miniere
Art. 1 - Disposizioni transitorie
in materia di coltivazione e di ricerca (1) di minerali
solidi.
1. Fino all’emanazione di una normativa organica regionale, ai
permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle
attività minerarie rilasciati ( 2) ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
“Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel Regno”, si applicano le disposizioni
del presente articolo.
2. I provvedimenti della Giunta regionale relativi all’attività
mineraria costituiscono titolo unico e tengono luogo di ogni altro atto,
nulla osta o autorizzazione di competenza regionale.
3. I concessionari debbono versare in un’unica soluzione entro il 31
dicembre di ogni anno ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle
spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero
ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo e alle
quantità di minerale estratto nell’anno, in conformità agli
importi stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica
regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all’ articolo 39 della
legge regionale 7
settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina
dell’attività di cava” e successive modificazioni e tenuto
conto delle somme versate nell’anno a titolo di canone di concessione
e imposte regionali sulle concessioni demaniali.
4. Ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
appartenenti alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del
medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e
non utilizzati per la ricomposizione, si applica il contributo di cui
all’ articolo
20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e
successive modificazioni con le modalità ivi previste.
5. Le somme versate ai comuni devono essere prioritariamente utilizzate,
per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino
ambientale, alla riutilizzazione delle aree interessate da attività
estrattive e alla viabilità.
6. La Giunta regionale determina, aggiornandolo ove necessario,
l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi da parte del
concessionario a garanzia degli obblighi imposti con i provvedimenti
relativi all’attività mineraria.
7. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 può
essere causa di decadenza ai sensi dell’articolo 40 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443.
8. Per l’ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi
di ricerca esistenti ( 3) non
soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999,
n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione
di impatto ambientale” la Giunta regionale provvede al rilascio,
sentita la CTRAE e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e
vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica
provinciale per l’attività di cava (CTPAC) di cui
all’ articolo
40 della legge
regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.
9. Per le richieste di concessione mineraria la cui istruttoria è
già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il
parere vincolante della provincia è espresso in sede di CTRAE.
9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di
minerali solidi sono esercitate dal comune competente per territorio,
d'intesa con la provincia. Nel caso di accertata inerzia
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della
Giunta regionale, sentito l’ente interessato lo diffida ad adempiere
entro un congruo termine, trascorso il quale, provvede in via sostitutiva.
( 4)
9 ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale è fatto
obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione
ambientale. ( 5)
9 quater. La provincia, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le
prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve
essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la
provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva
con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a
vincolo paesaggistico, la provincia determina anche l’eventuale
maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio.
( 6)
9 quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria
è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al
ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la
provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva
con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi
della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
“Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”. ( 7)
CAPO II - Disposizioni in materia di
acque minerali e termali
Art. 2 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre
1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
CAPO III - Disposizioni in materia
di lavoro
Art. 3 - Avviamento a selezione
nella pubblica amministrazione.
CAPO IV - Disposizioni in materia di
artigianato
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70
“Marchio vetro artistico di Murano” e successive
modificazioni.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16
“Norme generali in materia di marchi regionali”.
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16
“Norme generali in materia di marchi regionali”.
CAPO V - Disposizioni in materia di
commercio
Art. 7 - Modifica della
legge regionale 28
dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente
economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe
agli orari di vendita” e successive modificazioni.
1. L’ articolo
2, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 ,
è così modificato:
dopo le parole “mare” sono aggiunte le parole
“e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in
parte, nel perimetro del Piano d’area del Delta del Po e i centri
storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in
parte nel perimetro del Parco del Delta del Po”.
Art. 8 - Modifica della
legge regionale 28
dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente
economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe
agli orari di vendita” e successive modificazioni.
Art. 9 - Modifica della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per
l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
1. All’ articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le
parole “dall’entrata in vigore di ciascuna fase di
programmazione” sono sostituite dalle parole
“dall’emanazione del provvedimento della Giunta regionale di
cui all’articolo 14, comma 1, lettera h)”.
Art. 10 - Modifica della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per
l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
Art. 11 - Modifica della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per
l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
Art. 12 - Modifica della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per
l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
1. All’ articolo 20, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
, dopo la parola “interna” sono aggiunte le seguenti
parole “che interessi oltre il venti per cento della superficie
complessiva o che comunque comporti la modifica della ripartizione dei
settori merceologici,”.
Art. 13 - Modifica della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per
l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
Art. 14 - Nuove disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”.
1. Resta ferma la competenza della Regione a concludere le istruttorie, ai
sensi di quanto previsto dal Capo III della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
“Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto
ambientale” e successive modificazioni, relativamente alle domande di
valutazione impatto ambientale (VIA) per i centri commerciali presentate
sino all’entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
2. In deroga a quanto previsto dal comma 11 dell’ articolo 20 della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 , il termine di sessanta giorni per le domande di
grandi strutture di vendita di cui all’articolo 37, comma 3, della
medesima legge regionale decorre dalla scadenza del termine relativo
all’adozione dei criteri regionali e dei successivi adempimenti
comunali, previsto dal medesimo articolo 37, comma 3.
Art. 15 - Modifica della
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di
valutazione di impatto ambientale” e successive modificazioni.
Art. 16 - Modifica della
legge regionale 6
aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche” e successive modificazioni.
Art. 17 - Modifica della
legge regionale 30
luglio 1999, n. 27 “Realizzazione di un autodromo nella Regione
Veneto” e successive modificazioni.
CAPO VI - Disposizioni in materia
di Veneti nel mondo e norma finale
Art 18 - Modifica della
legge regionale 9
gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e
agevolazioni per il loro rientro”.
1. Nel comma 2 dell’ articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 sono
apportate le seguenti abrogazioni:
- nella lettera b) è abrogata l’espressione: “e che
svolgano attività da almeno tre anni”;
- nella lettera c) è abrogata l’espressione: “che
svolgano attività da almeno tre anni”.
Art. 19 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Rubrica così modificata da
comma 1 art. 9 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 2) Comma così modificato da
comma 2 art. 9 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 3) Comma così modificato da
comma 3 art. 9 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 4) Comma aggiunto da comma 4 art.
9 legge regionale 16
agosto 2007, n. 21 .
( 5) Comma aggiunto da comma 4 art.
9 legge regionale 16
agosto 2007, n. 21 .
( 6) Comma aggiunto da comma 4 art.
9 legge regionale 16
agosto 2007, n. 21 .
( 7) Comma aggiunto da comma 4 art.
9 legge regionale 16
agosto 2007, n. 21 .
( 8) Testo riportato dopo il comma 1
dell’art. 46 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 9) Articolo abrogato da lett. i)
comma 1 art. 64 legge
regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
( 10) Il testo dei commi 1 bis, 1
ter e 1 quater è riportato dopo il comma 1 dell’art. 3 della
legge regionale 23
dicembre 1994, n. 70 .
( 11) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 .
( 12) Testo riportato al comma 3
dell’art. 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 .
( 13) Testo riportato al comma 1
dell’art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 .
( 14) Articolo abrogato da comma
4 dell’art. 15 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 15) Testo riportato dopo il
comma 5 dell’art. 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
( 16) Testo riportato dopo il
comma 5 bis dell’art. 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
( 17) Testo riportato
all’allegato A1 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
( 18) Testo riportato dopo il
comma 4 dell’art. 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
( 19) Testo riportato dopo il
comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
(BUR n. 23/2005)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN
MATERIA DI MINIERE, ACQUE MINERALI E TERMALI, LAVORO, ARTIGIANATO,
COMMERCIO E VENETI NEL MONDO
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia di
miniere
-
-
CAPO II - Disposizioni in materia
di acque minerali e termali
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-
CAPO III - Disposizioni in materia
di lavoro
-
-
CAPO IV - Disposizioni in materia
di artigianato
-
-
CAPO V - Disposizioni in materia di
commercio
-
-
Art. 7 - Modifica della
legge
regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei
comuni a prevalente economia turistica e delle città
d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e
successive modificazioni.
-
Art. 8 - Modifica della
legge
regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei
comuni a prevalente economia turistica e delle città
d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e
successive modificazioni.
-
Art. 9 - Modifica della
legge
regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di
programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”.
-
Art. 10 - Modifica della
legge
regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di
programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”.
-
Art. 11 - Modifica della
legge
regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di
programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”.
-
Art. 12 - Modifica della
legge
regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di
programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”.
-
Art. 13 - Modifica della
legge
regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di
programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”.
-
Art. 14 - Nuove disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 13 agosto 2004, n.
15 “Norme di programmazione per l’insediamento di
attività commerciali nel Veneto”.
-
Art. 15 - Modifica della
legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei
contenuti e delle procedure di valutazione di impatto
ambientale” e successive modificazioni.
-
Art. 16 - Modifica della
legge
regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia
di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
-
Art. 17 - Modifica della
legge
regionale 30 luglio 1999, n. 27 “Realizzazione di un
autodromo nella Regione Veneto” e successive modificazioni.
-
CAPO VI - Disposizioni in materia
di Veneti nel mondo e norma finale
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