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Contenuti: Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 (BUR n. 115/2005)

Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 (BUR n. 115/2005) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA REGIONALE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”

Art. 1 - Disposizioni per l’applicazione della legislazione urbanistica regionale.
1. Dall’entrata in vigore della presente legge è ripristinata la vigenza delle norme richiamate dall’articolo 2, e di quelle alle stesse connesse, già abrogate in base al combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni. Resta abrogata la lettera c) del comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.
2. Nell’applicazione del comma 15 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 richiamato dall’articolo 2, sono da computarsi le percentuali già utilizzate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 48 dopo le parole “salvo quelle finalizzate” sono aggiunte le seguenti “, o comunque strettamente funzionali,” e dopo le parole “impianti di interesse pubblico” sono aggiunte le seguenti “nonché quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica.”.
2. Il comma 1 ter dell’articolo 48 è così sostituito:
omissis (1)
3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 48 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (2)
Art 3 - Modifica all’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
1. Il comma 9 dell’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
omissis (3)
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Vedi modifiche apportate al comma 1 ter dell’art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(2) Vedi modifiche apportate all’art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(3) Vedi modifiche apportate al comma 9 dell’art. 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .


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