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Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 (BUR n. 115/2005)
Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 (BUR n. 115/2005) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA
REGIONALE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
Art. 1 - Disposizioni per
l’applicazione della legislazione urbanistica regionale.
1. Dall’entrata in vigore della presente legge è ripristinata la
vigenza delle norme richiamate dall’articolo 2, e di quelle alle
stesse connesse, già abrogate in base al combinato disposto degli
articoli 48 e
49 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni. Resta abrogata la lettera c) del comma 9
dell’articolo
50 della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e
l’uso del territorio” e successive modificazioni.
2. Nell’applicazione del comma 15 dell’articolo 50 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 richiamato dall’articolo 2, sono da computarsi
le percentuali già utilizzate prima dell’entrata in vigore della
presente legge.
1. Al comma 1 dell’articolo 48 dopo le parole “salvo quelle
finalizzate” sono aggiunte le seguenti “, o comunque
strettamente funzionali,” e dopo le parole “impianti di
interesse pubblico” sono aggiunte le seguenti
“nonché quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4
a 8 e 16, della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. Con le
procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere
adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a
dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree
contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e
territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel
settore della logistica.”.
2. Il comma 1 ter dell’articolo 48 è così sostituito:
omissis (1)
3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 48 sono aggiunti i seguenti
commi:
omissis (2)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.