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Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (BUR n. 14/2006)
Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (BUR n. 14/2006) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2006
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
l’esercizio 2006, ai sensi dell’ articolo 2, comma 3,
lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione” è fissato, in termini di competenza, in euro
500.859.000,00.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2006 e pluriennale 2006-2008, in relazione a leggi settoriali di spesa, la
cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi
dell’ articolo
2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione”, sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti
dell’ articolo
20 della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nell’esercizio 2006, sono determinati, per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere
utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi
provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 - Attribuzione alla
provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio
Idrico e dell’introito di canoni ricavati all’utilizzazione del
demanio stesso.
1. Alla Provincia di Belluno sono trasferite,
nelle more dell’attuazione dell’articolo 4, comma 38, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”,
le risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per
concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le
grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico
rilasciate nell’ambito della Provincia di Belluno e sono destinate
all’attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel
territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale.
2. Gli interventi da realizzare sono definiti mediante accordo quadro con
la Regione, previa intesa con le comunità montane e i comuni.
3. Nell’accordo quadro tra la Regione e la Provincia di Belluno sono
definiti gli interventi da attuare con le risorse quantificate sulla base
dei proventi introitati nell’anno precedente a quello di riferimento.
4. Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle
funzioni di gestione del demanio idrico, sono definite con legge regionale
da presentare, da parte della Giunta regionale, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio
regionale non approvi detta legge entro il 31 dicembre 2007, le funzioni di
cui al presente comma si intendono automaticamente trasferite. ( 1)
5. La quota non inferiore al 10 per cento di cui all’ articolo 83, comma 3,
della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112”, da attribuire alle altre Province del Veneto,
è determinata sull’ammontare dei canoni introitati annualmente
dalla Regione, detratto l’importo di cui al comma 1.
Art. 4 - Aggiornamento
dell’offerta in relazione al fabbisogno di residenzialità per
anziani non autosufficienti.
1. Entro novanta giorni dalla approvazione
della presente legge la Giunta regionale è impegnata ad assegnare alle
aziende ULSS, con decorrenza 1° gennaio 2006, le quote di rilievo
sanitario per l’accoglienza di persone in condizione di non
auto-sufficienza accolte nei centri servizi convenzionati ed in possesso
dell’autorizzazione al funzionamento i cui posti risultano occupati
al 31 dicembre 2005.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
mediante imputazione all’upb U0148 “Servizi ed interventi per
lo sviluppo sociale della famiglia”, previa riduzione di pari importo
dell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”
del bilancio di previsione 2006. Resta inteso che all’interno
dell’upb U0148 trova copertura pure l’adeguamento del 3 per
cento delle rette.
Art. 5 - Modifica della
legge regionale 12
novembre 1996, n. 36 “Tutela del patrimonio storico e culturale
delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto”.
1. All' articolo
4 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 2)
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati
in euro 80.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse
allocate all'upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni
culturali” del bilancio di previsione 2006.
Art. 6 - Interventi regionali
per favorire l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi
comunali.
1. La Giunta regionale, in attesa di una disciplina organica delle forme di
esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e nel rispetto di
quanto previsto all'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, determina i criteri per l'erogazione di:
a) contributi ordinari a favore delle gestioni associate costituite, per un
periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli
27, 30, 31 e 32 del decreto legislativo n. 267/2000, per le spese di
funzionamento;
b) contributi a favore di unioni di comuni di cui all’articolo 32 del
decreto legislativo n. 267/2000, costituite per un periodo non inferiore a
cinque anni, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di
ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una
pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni;
c) contributi a favore di gestioni associate costituite, per un periodo non
inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 30 e 31 del
decreto legislativo n. 267/2000, per le spese di primo impianto, di
riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari
per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse
affidati dai comuni;
d) contributi a favore delle comunità montane, per le spese di primo
impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei
servizi necessari per l'esercizio in forma associata, per un periodo non
inferiore a cinque anni, di una pluralità di funzioni e di servizi ad
esse affidati dai comuni.
2. La Giunta regionale determina altresì i criteri per l'erogazione di
contributi aggiuntivi per le medesime finalità di cui al comma 1 sulla
base di eventuali trasferimenti di risorse provenienti dallo Stato
destinate a sostegno dell'associazionismo comunale.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta
regionale previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali di cui all’ articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
“Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di
attribuzioni e di deleghe agli enti locali”.
4. È abrogato l' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e
tuttavia sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge che conservano la loro
validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità
stabiliti dalla previgente normativa.
5. Agli oneri quantificati in euro 500.000,00, per le finalità di cui
al comma 1, lettera a), si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0005
"Interventi indistinti a favore degli Enti locali" del bilancio di
previsione 2006.
6. Agli oneri quantificati in euro 500.000,00, per le finalità di cui
al comma 1 lettera b), in euro 1.250.000,00 per le finalità di cui al
comma 1 lettera c), ed in euro 1.250.000,00 per le finalità di cui al
comma 1 lettera d), si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0007
"Trasferimenti agli Enti locali per investimenti" del bilancio di
previsione 2006.
Art. 7 - Modifiche alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali" e successive modificazioni.
Art. 8 - Centro regionale sulla
sclerosi multipla.
1. Ai fini della piena attuazione di quanto previsto dall’ articolo 40 della
legge regionale 30
gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2004”come integrato dall’ articolo 20 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2005”, lo stanziamento triennale per il centro
regionale sulla sclerosi multipla è incrementato di euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta
disposizioni attuative del comma 1.
3. La Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno presenta alla
competente commissione consiliare una relazione sull’attività
del centro.
Art. 9 - Contributi per la
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni
per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria non finanziabili
in conformità ad altre leggi di spesa regionali.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per
quanto concerne il primo anno di applicazione, ed entro il 31 marzo di ogni
anno successivo, la Giunta regionale adotta i criteri per la definizione
delle categorie di opere ammissibili a contributo, le modalità di
presentazione delle domande e di valutazione delle stesse ai fini della
predisposizione di una graduatoria, nonché le modalità di
erogazione del contributo e di controllo sulle opere realizzate a
monitoraggio della spesa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2006, si fa fronte con le
risorse allocate all'upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia
speciale pubblica” del bilancio di previsione 2006.
Art. 10 - Programmi di
intervento per il controllo della diffusione di parassiti da
quarantena.
1. In conseguenza dello stato di crisi causato da infezioni di parassiti da
quarantena su colture agrarie, forestali e verde ornamentale, la Giunta
regionale adotta programmi di intervento che comprendono le seguenti
azioni:
a) monitoraggio di vivaisti e di aziende agricole delle aree interessate;
b) predisposizione di un protocollo tecnico per la sorveglianza, controllo
ed applicazione delle misure ufficiali attuative delle direttive 2000/29/CE
del Consiglio, dell'8 maggio 2000 e 2002/89/CE del Consiglio, del 28
novembre 2002 e, dei loro decreti applicativi;
c) programmazione degli interventi di lotta per l'eradicazione delle
malattie;
d) analisi di laboratorio e formazione dei tecnici addetti ai controlli;
e) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per gli operatori
agricoli.
2. I programmi di cui al comma 1, formulati e coordinati dalla struttura
regionale competente in materia fitosanitaria, sono realizzati in
collaborazione con l'Azienda regionale Veneto Agricoltura di cui alla
legge regionale 5
settembre 1997, n. 35 , nonché con istituti universitari e di
ricerca e con l’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 754.100,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0039 “Lotta e profilassi delle
malattie delle colture agricole” del bilancio di previsione 2006.
Art. 11 - Misure per
l’appropriatezza ed esenzione dal pagamento di compartecipazione
nelle strutture intermedie.
1. Le strutture che garantiscono la continuità assistenziale tra il
sistema di cure ospedaliere ed il sistema di cure distrettuali destinate ad
accogliere persone dimesse da reparti ospedalieri ed affette da esiti non
stabilizzati di patologie acute, appartengono al livello essenziale
“assistenza ospedaliera”. Pertanto le prestazioni erogate in
tali strutture non sono sottoposte ad alcuna forma di compartecipazione.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni adotta i criteri per garantire
la continuità assistenziale di cui al primo comma.
3. Le strutture residenziali di riconversione ospedaliera (HRSA) vengono
classificate residenze sanitarie assistenziali (RSA).
Art. 12 - Concessione di
finanziamenti alle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura di
libri di testo in prestito agli alunni della scuola secondaria di primo
grado e di secondo grado.
1. Nel quadro dell’azione diretta a
promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla
popolazione scolastica, la Regione concorre al finanziamento delle spese
sostenute dalle istituzioni scolastiche statali che provvedono alla
fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla
scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola
secondaria di secondo grado.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva entro il mese di aprile di ogni anno, un provvedimento che
stabilisce i criteri di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni
scolastiche. ( 4)
Art. 13 - Finanziamento
attività previste dal Programma Interregionale Assistenza Tecnica nel
settore zootecnico.
Art. 14 - Contributi
straordinari agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie
prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia Canalgrande
S.p.A..
1. Al fine dell'estinzione del debito residuo, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare un contributo straordinario agli enti locali che, in
quanto già fideiussori o datori di ipoteca delle società che
hanno stipulato contratto di finanziamento con la Società Veneziana
Canalgrande S.p.A. (SVEC), si trovino ad essere chiamati ad adempiere
all'obbligazione di garanzia.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì agli enti
locali che si siano direttamente obbligati nei confronti della SVEC per
essersi accollati il debito delle società che hanno stipulato
contratti di finanziamento con quest'ultima.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti di
spesa di cui al comma 4, secondo criteri e procedure stabilite dalla Giunta
regionale.
4. Per gli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la
spesa complessiva di euro 2.250.000,00 ripartita in ragione di euro
750.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 (upb
U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti”).
Art. 15 - Modifica della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 8 "Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia
residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica, ed
edilizia”.
1. All' articolo
5 della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 8 dopo le parole “all'interno
delle aree urbane” sono inserite le seguenti: “29 dicembre 1999, n. 61
“Norme per l'acquisizione di sedi ferroviarie dimesse”,
28 dicembre 1998, n.
32 “Erogazione di un contributo per l'installazione sulle auto di
nuova immatricolazione del Veneto di sistemi di pagamento automatico di
pedaggi autostradali e ai Comuni per l'installazione di sistemi
automatizzati di accesso ad aree o parcheggi urbani”; alla fine
dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole: “della legge 28
giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari
ciclabili e pedonali nelle aree urbane” e della legge 24 marzo 1989,
n. 122 “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per
le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione
stradale”.
Art. 16 - Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al
fine di promuovere lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti
agricoli e agroalimentari locali di qualità ottenuti da piccole e
medie imprese nell'ambito del territorio regionale e di valorizzare, sotto
il profilo socio-culturale, ambientale e turistico, le relative aree di
produzione, è autorizzata a finanziare azioni a carattere divulgativo,
informativo e promozionale di tali prodotti e del loro utilizzo anche
alimentare.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è concesso ad enti pubblici nella
misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti
dell’allegato I del Trattato, nonché di determinati prodotti non
compresi in detto allegato.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0045 “Interventi di promozione
e valorizzazione delle produzioni di qualità ed altri servizi”
del bilancio di previsione 2006.
Art. 17 - Modifica alla
legge regionale n.
54/1999 "Contributi agli enti locali che intendono acquisire e
utilizzare immobili dimessi o ceduti dal Ministero della Difesa.
1. All' articolo
4 comma 1 della legge regionale n. 54/1999 è aggiunta
la seguente lettera:
omissis ( 6)
2. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla legge regionale n. 54/1999 sono
previste per l'esercizio finanziario 2006:
a) per la lettera a) dell'articolo 4 euro 150.000,00;
b) per la lettera b) dell'articolo 4 euro 250.000,00;
c) per la lettera b bis) dell'articolo 4 euro 50.000,00.
Art. 18 - Operazioni di
smobilizzo di crediti di Veneto Sviluppo S.p.A..
1. La Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di
smobilizzo pro-soluto di crediti dalla stessa vantati verso istituti di
credito a valere su fondi di rotazione regionali costituiti presso la
stessa società.
2. L’utilizzo delle risorse derivanti dall’operazione di cui al
comma 1 avviene secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta
regionale, nel rispetto delle norme vigenti di disciplina dei rapporti tra
Veneto Sviluppo S.p.A. e Regione del Veneto.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0227 “Attività a favore
dello sviluppo economico e dell’innovazione” del bilancio di
previsione 2006.
Art. 19 - Interventi destinati
a favorire la fusione tra gli organismi di garanzia di cui
all’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
1. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione e di concentrazione
degli organismi di garanzia a livello provinciale e regionale previsti
dall’ articolo
2 della legge
regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per
agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”, la
Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo diretto ad
integrare la disponibilità del fondo rischi dei confidi che risultano
dalla fusione di organismi in possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura massima di
cinque volte l’ammontare del fondo rischi nel limite di un milione di
euro per ciascuna operazione di fusione. Sono ammissibili le operazioni di
fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2004.
3. Le modalità ed i criteri di erogazione del contributo sono
determinati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sentita la competente commissione
consiliare.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0073 “Attività di
incentivazione per il commercio” del bilancio di previsione 2006.
1. L’ articolo
5 della legge
regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della Carta Tecnica
Regionale” è così sostituito:
omissis ( 7)
2. All’articolo 6 primo comma le parole: “agli articoli 2 e
5” sono sostituite da: “all’articolo 2”
e le parole: “1977, 1978, 1979, 1980” sono sostituite
da: “finanziari successivi”.
Art. 21 - Realizzazione di
opere di finanza di progetto per interventi infrastrutturali nei
trasporti.
1. Al fine di garantire l’attuazione di interventi da realizzarsi in
finanza di progetto ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 , e
con particolare riferimento alla realizzazione dell’“Autostrada
Nogara-Mare”, della “Circonvallazione orbitale di Padova”
e del “Nuovo Asseintermodale lungo l’idrovia
Padova-Venezia”, è autorizzato uno stanziamento di complessivi
euro 100.000.000,00 da erogare in dieci anni.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e
2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0129
“Interventi strutturali nella logistica per i trasporti” del
bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
Art. 22 - Azioni per adeguare
il trasporto pubblico ferroviario alle esigenze dell’utenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare uno stanziamento di
complessivi euro 50.000.000,00, da erogare in dieci anni, per interventi di
ammodernamento e di potenziamento dei mezzi delle infrastrutture da adibire
al sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) del Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e
2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0133
“Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del
bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
Art. 23 - Contributo
straordinario a favore dell’innovazione tecnologica,
dell’ammodernamento e del miglioramento dei livelli di sicurezza
degli impianti a fune di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio
1999, n. 140 “Norme in materia di attività
produttive”.
1. Al fine di consentire il miglioramento
dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, la Giunta regionale è
autorizzata ad assegnare ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria
approvata con la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n.
3745, un contributo straordinario per complessivi euro 3.000.000,00 per
l’esercizio finanziario 2006.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui al comma 1 secondo quanto
previsto dall’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140
“Norme in materia di attività produttive” e
dall’articolo 31 della legge 1° agosto 2002, n. 166
“Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”,
nonché dalla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n.
3745.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi strutturali
nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2006.
Art. 24 - Finanziamento
aggiuntivo per l’aggiornamento del Piano triennale per
l’adeguamento della rete viaria.
1. Per l’aggiornamento del piano triennale di cui all’ articolo 95, comma 1,
lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e
successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per
nuovi interventi per complessivi euro 150.000.000,00 da erogare in dieci
anni.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 15.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e
2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0136
“Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale
e comunale” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
Art. 25 - Sviluppo del
marketing territoriale.
1. La Regione del Veneto promuove iniziative nel settore delle
infrastrutture per lo sviluppo del marketing territoriale, per migliorare
l’immagine e l’offerta del territorio veneto, al fine di
incentivare gli investimenti di soggetti terzi.
2. Per le finalità del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata
a concedere un finanziamento regionale di euro 500.000,00 per
l’esercizio 2006 per la redazione di studi ed attività
promozionale.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0125 “Studi, progettazioni ed
informazione per i trasporti” del bilancio di previsione 2006.
Art. 26 - Contributi per
progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e
accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle
strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, in conformità
a quanto previsto nell’ articolo 26 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", per il triennio
2006-2008, progetti sperimentali che propongano soluzioni di trasporto ed
accessibilità alle strutture aperte al pubblico del centro storico
della città di Venezia, finalizzati ad agevolarne l'utilizzo anche da
parte delle persone con ridotta capacità motoria.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e
2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0152
“Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”
del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
Art. 27 - Contributo
straordinario per la celebrazione del cinquantenario dei Giochi Olimpici
Invernali di Cortina d’Ampezzo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di euro 200.000,00 alla Gestione Impianti Sportivi Cortina
S.r.l. (GIS S.r.l.), per l’organizzazione della celebrazione del
cinquantenario dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina d’Ampezzo.
2. La Gestione Impianti Sportivi Cortina S.r.l., entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, presenta il programma di
attività alla Giunta regionale per l’approvazione. Una parte del
finanziamento verrà destinata ai comuni dell’area del Cadore e
del Comelico interessati.
3. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del
contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0178 “Iniziative per lo
sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2006.
Art. 28 - Azioni di intervento
straordinario per l’impiantistica sportiva.
1. La Giunta regionale, al fine di qualificare il territorio delle province
del Veneto attraverso la presenza di impianti sportivi di eccellenza, a
livello nazionale od internazionale, adotta, sentita la competente
commissione consiliare un programma di intervento straordinario per la
realizzazione ed il recupero di impianti sportivi. Le iniziative inserite
in tale programma possono beneficiare di contributi in conto capitale
attraverso la stipula di specifici accordi di programma con la Giunta
regionale.
2. La Giunta regionale, nella redazione del programma, riconosce
priorità agli interventi aventi le seguenti caratteristiche:
a) la partecipazione del capitale privato;
b) la disponibilità delle aree per la realizzazione
dell’intervento;
c) la cantierabilità degli interventi;
d) l’intesa tra il Comitato regionale del CONI e il soggetto
realizzatore.
3. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le iniziative, almeno una per
provincia, il cui costo di realizzazione risulti pari ad almeno euro
500.000,00, mentre l’ammontare massimo del contributo regionale
è stabilito in euro 1.500.000,00.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0179 “Interventi per
l’impiantistica sportiva” del bilancio di previsione 2006.
5. Gli interventi inseriti nel programma di intervento straordinario sono
privilegiati nel riparto delle risorse destinate a fini analoghi da altre
leggi regionali e nazionali nonché da provvedimenti comunitari.
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 60 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
Art. 30 - Disposizioni in
materia di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e
modifica della legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 55 .
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006,
( 8) fatte salve eventuali
variazioni delle indennità parlamentari, sono rideterminate in
riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare
risultante alla data del 30 settembre 2005:
a) l’indennità prevista dall’articolo 1 comma 1 della
legge regionale 30
gennaio 1997, n. 5 ;
b) l’indennità prevista dall’ articolo 1 comma 2 della
legge regionale 30
gennaio 1997, n. 5 ;
c) l’indennità prevista dall’articolo 1 comma 2 bis della
legge regionale 30
gennaio 1997, n. 5 .
2. omissis ( 9)
3. omissis ( 10)
3 bis. omissis ( 11)
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche
introdotte con la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 e
fatte salve le variazioni in aumento delle indennità parlamentari
( 12) :
a) il contributo previsto dall’ articolo 19 della
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 è calcolato sull’ammontare
dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30
settembre 2005;
b) gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 in godimento al 31 dicembre 2005, sono confermati
nell’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
c) gli assegni vitalizi e gli assegni di reversibilità di cui alla
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006,
( 13) sono calcolati
sull’ammontare dell’indennità di carica lorda risultante
alla data del 30 settembre 2005;
d) gli assegni di fine mandato di cui alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 26
erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006, ( 14) sono calcolati sull’ammontare
dell’indennità di carica lorda risultante alla data del 30
settembre 2005.
5. Alla legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 ,
è aggiunto il seguente comma 2 bis:
omissis ( 15)
b) al comma 1 dell’ articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 le
parole: “ Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973,
n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1
dell’articolo 2 della presente legge. Tali” sono sostituite
dalle parole : “ I consiglieri di cui al comma 1
dell’articolo 2 della presente legge”;
c) il comma 1 bis dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55
è abrogato.
6. Le disposizioni del comma 5, lettere b) e c) si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2006.
Art. 31 - Modifica alla
legge regionale 3
dicembre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Al fine di consentire alle province e ai comuni forme più
flessibili per la gestione dei servizi locali la legge regionale 3 dicembre 1998, n. 25
è modificata come segue:
a) all’ articolo 8 della legge regionale n. 25/1998 è aggiunto
il seguente comma 2 bis:
omissis ( 16)
b) all’ articolo 9 della legge regionale n. 25/1998 è aggiunto
il seguente comma 2 bis:
omissis ( 17)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con
le risorse allocate all’upb U0127 “Trasporto pubblico
locale” del bilancio di previsione 2006.
Art. 32 - Contributi per la
gestione dei nidi aziendali pubblici.
1. Gli asili nido aziendali istituiti da enti pubblici hanno diritto ad un
contributo per le spese di gestione in misura pari a quello erogato dalla
Regione agli asili nido del Veneto.
2. Agli oneri di cui al comma 1 quantificati in euro 500.000,00 per
l’esercizio 2006 si fa fronte con le risorse allocate all’upb
U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della
famiglia” del bilancio di previsione 2006.
Art. 33 - Fondo per il
servizio civile regionale volontario.
1. La Giunta regionale è autorizzata a istituire una nuova upb
denominata “Fondo per il servizio civile regionale volontario”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare l’upb di cui
al comma 1 con euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006,
2007, 2008.
Art. 34 - Interventi per lo
smaltimento di materiali contenenti amianto di edifici danneggiati da
calamità naturali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per lo
smaltimento dei materiali contenenti amianto di edifici o pertinenze
danneggiati da calamità naturali nel corso degli anni 2005 e 2006.
2. I contributi sono assegnati, tramite i comuni, ai proprietari per la
parte non coperta da assicurazione per un importo non inferiore al quaranta
per cento e non superiore al settanta per cento della spesa sostenuta e
fino all'importo massimo di euro 70.000,00 per soggetto richiedente.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati
in euro 800.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse
allocate all'upb U0108 "Interventi strutturali nello smaltimento dei
rifiuti" del bilancio di previsione 2006.
Art. 35 - Contributo
straordinario per la messa in funzione della sede della Conferenza
permanente dei sindaci del Veneto Orientale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Conferenza
permanente dei sindaci del Veneto orientale un contributo straordinario di
euro 490.000,00 per la messa in funzione della sede della Conferenza in
comune di Portogruaro.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 490.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0007 “Trasferimenti agli enti
locali per investimenti” del bilancio di previsione 2006.
Art. 36 - Contributo
straordinario all'Azienda Trasporti Veneto Orientale spa (ATVO spa) per la
realizzazione nel Comune di Jesolo dell'edificio destinato a ospitare la
nuova autostazione per il trasporto pubblico locale e la nuova caserma dei
vigili del fuoco e della protezione civile.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Azienda Trasporti
Veneto Orientale spa (ATVO spa) un contributo straordinario di euro
1.500.000,00 per i lavori di completamento dell'edificio sito in Comune di
Jesolo e destinato ad ospitare, secondo l'accordo di programma tra
Ministero dell'Interno, Provincia di Venezia e ATVO spa, la nuova
autostazione per i servizi di trasporto pubblico locale e la nuova caserma
dei vigili del fuoco e della protezione civile.
2. Per le modalità di erogazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche".
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0129 “Interventi strutturali
nella logistica per i trasporti” del bilancio di previsione 2006.
Art. 37 - Contributo per
recupero e ristrutturazione Villa Venier in Comune di Vò Euganeo.
1. La Regione eroga un contributo di euro 500.000,00 al Comune di Vò
Euganeo per il progetto di recupero e ristrutturazione di Villa Venier al
fine della sua trasformazione in centro culturale e storico dei Colli
Euganei prevedendo un museo della memoria della deportazione ebraica quale
testimonianza visibile del rifiuto e della condanna di ogni totalitarismo
(upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di
culto”).
Art. 38 - Disposizioni in
materia di indennità premio di fine servizio per il personale
trasferito alle dipendenze di altri soggetti.
1. Nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte dalla
Regione ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle
dipendenze di tali soggetti viene corrisposta, in base al periodo utile
computabile alla data del trasferimento stesso, la differenza tra
l'indennità premio di fine servizio calcolata con le modalità di
cui all' articolo
111 della legge
regionale 10 gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e
ordinamento del personale della Regione" e quella determinata in base alle
disposizioni previdenziali stabilite dall'INPDAP.
2. Al personale già trasferito all'azienda regionale per i settori
agricolo, forestale agro-alimentare denominata Veneto Agricoltura, a
seguito della soppressione degli enti di cui all'articolo 1 comma 4 della
legge regionale 5
settembre 1997, n. 35 è riconosciuta, in base al periodo utile
computato alla data del trasferimento stesso, l'indennità, a carico
dell'azienda stessa, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 111 della
legge regionale 10
gennaio 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione" e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle ipotesi di
trasferimento volontario ad altro ente od azienda. La disposizione di cui
al comma 1 si applica anche ai trasferimenti o conferimenti di
attività antecedenti all'entrata in vigore dalla presente legge.
Art. 40 - Modifica della
legge regionale 26
novembre 2004, n. 27 “Norme per la concessione gratuita dei
farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati”.
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 27
“Norme per la concessione gratuita dei farmaci di fascia C ai malati
gravi non ospedalizzati”, è così sostituito:
omissis ( 19)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.200.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per
la sanità” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale
2006-2008.
Art. 41 - Contributo
straordinario a favore della Fondazione Accademia dell’Artigianato
Artistico.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l’esercizio
2006, un contributo straordinario di euro 260.000,00 a favore della
Fondazione Accademia dell’Artigianato Artistico, con sede ad Este
(Pd), per il sostenimento delle azioni svolte dalla stessa in ambito
culturale e della formazione professionale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 260.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0175 “Formazione
professionale” del bilancio di previsione 2006.
Art. 42 - Contributo
straordinario a favore della Fondazione per l'Università e l'Alta
Cultura in Provincia di Belluno.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'esercizio 2006,
un contributo straordinario di euro 350.000,00 a favore della Fondazione
per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno, al fine di
garantire il proseguimento dei corsi specialistici già attivati dal
polo universitario bellunese.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 350.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse
allocate all'upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio
di previsione 2006.
Art. 43 - Interramento di
linee elettriche.
1. Al fine di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale negativo
che deriva dagli elettrodotti, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo di complessivi euro 1.000.000,00, per l'esercizio
2006, a favore di enti locali, enti parco e società di gestione degli
elettrodotti, per l'esecuzione dei lavori di interramento, sulla base di
specifici accordi di programma posti in essere con i citati soggetti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse
allocate all'upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" del bilancio di
previsione 2006.
Art. 44 - Interventi a favore
degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai
vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti
nell'adempimento del proprio dovere.
1. La Giunta regionale è autorizzata a
concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze
armate, ai vigili del fuoco, alle forze della polizia locale,agli operatori
della protezione civile, agli amministratori locali del Veneto, caduti
nell'adempimento delle proprie funzioni nel territorio regionale, un
riconoscimento economico straordinario sino alla misura massima di euro
50.000,00. ( 20)
1 bis. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 è concesso anche
alle persone, o loro eredi, che a prezzo della vita o di una
invalidità permanente abbiano salvato vite altrui nel territorio
veneto. ( 21)
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le
modalità per l'attribuzione del riconoscimento economico ( 22) di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 150.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse
allocate all'upb U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà
internazionale" del bilancio di previsione 2006.
Art. 45 - Modifica della
legge regionale 3
gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari
(terapia del sorriso e pet therapy)”.
1. La lettera b) del comma 2 dell’ articolo 1 della
legge regionale 3
gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari
(terapia del sorriso e pet therapy)” è così sostituita:
omissis ( 23)
2. Dopo il comma 3 dell’ articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è
inserito il seguente comma 3 bis:
omissis ( 24)
3. L’ articolo
3 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 3 , è così sostituito:
omissis ( 25)
4. L’ articolo
4 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è abrogato.
5. L’ articolo
5 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è così sostituito:
omissis ( 26)
6. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 è
aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 27)
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in complessivi euro 500.000,00 per l’esercizio 2006, di
cui euro 350.000,00 a sostegno della pet therapy ed euro 150.000,00 a
sostegno della terapia del sorriso, si fa fronte con l’utilizzo delle
risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità” del bilancio di previsione 2006.
Art. 46 - Contributo per la
promozione del sistema portuale integrato fluvio-marittimo dei porti di
Chioggia e Porto Levante.
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere il sistema portuale integrato
fluvio-marittimo dei porti regionali di Chioggia e Porto Levante, è
autorizzata a concedere un contributo annuo di euro 10.000,00 con
riferimento a ciascun porto.
2. I soggetti destinatari del contributo di cui al comma 1 sono
individuati, per il porto di Porto Levante nella Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura (CCIAA) di Rovigo e per il porto di
Chioggia nella azienda speciale per il Porto di Chioggia (ASPO), tenuto
conto delle funzioni istituzionali di tale azienda speciale in materia di
programmazione, coordinamento, promozione e pianificazione delle opere
portuali, ai sensi dell’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 “Riordino della legislazione in materia portuale”,
nonché di gestione del demanio portuale affidatole in concessione.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e
2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0126
“Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio di
previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
Art. 47 - Contributo
straordinario ai Comuni di Comelico Superiore e Sappada per il rilancio e
la valorizzazione turistica dei comprensori.
1. La Giunta regionale è autorizzata a
concedere al Comune di Comelico Superiore euro 700.000,00 e al Comune di
Sappada euro 500.000,00, a titolo di contributo straordinario per
l’anno 2006, per interventi di realizzazione, completamento,
ammodernamento e collegamento degli impianti di risalita, nonché per
la realizzazione di impianti di innevamento programmato dei relativi
comprensori sciistici. ( 28)
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comelico
Superiore un contributo straordinario per l’anno 2006, per interventi
di miglioramento dello stabile adibito a struttura termale, di
proprietà del Comune di Comelico Superiore e degli impianti
tecnologici con particolare riferimento al risparmio energetico e al
potenziamento dei reparti termali, per complessivi euro 300.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente
articolo, quantificati complessivamente in euro 1.200.000,00 per
l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb
U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del
bilancio di previsione 2006.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 del presente
articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2006, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0076 “Interventi di
qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e
degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” del bilancio
di previsione 2006.
Art. 48 - Contributo
straordinario a favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e L'Arena di
Verona.
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla
programmazione delle fondazioni liriche La Fenice di Venezia e L'Arena di
Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2006
un contributo straordinario pari ad euro 2.000.000,00 mediante la
definizione di specifiche intese finalizzate al coordinamento delle
attività delle due fondazioni.
2. Al fine di favorire e sostenere le attività connesse alla
programmazione lirica, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
per l'anno 2006 un contributo straordinario al Comune di Padova pari a euro
250.000,00, a sostegno della stagione lirica padovana.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 2.250.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte con le risorse
allocate all'upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del bilancio di
previsione 2006.
Art. 49 - Adesione della
Regione Veneto all'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa (AICCRE).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire all'Associazione
italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 47.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con
le risorse allocate all'upb U0009 "Contributi e partecipazione in Enti e
Associazioni" del bilancio di previsione 2006.
Art. 50 - Concorso della
Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica.
Art. 51 - Autorizzazione
all’acquisizione del complesso immobiliare denominato Ex Palazzo
Compartimentale FF.SS. da destinare a sede di uffici
dell’Amministrazione regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere
all’acquisizione, previo parere della competente commissione
consiliare, mediante operazione di leasing immobiliare, della porzione del
complesso immobiliare denominato Ex Palazzo Compartimentale FF.SS., sito in
Venezia, fondamenta Santa Lucia, di proprietà della Società
Grandi Stazioni S.p.A. con sede in Roma, costituito dalla porzione di bene
già oggetto di contratto di locazione, sottoscritto tra la Regione del
Veneto e la Società Grandi Stazioni S.p.A. in data 26 ottobre 2001,
oltre agli ex magazzini fronte acqueo.
2. Il complesso immobiliare è da destinarsi a sede di uffici
regionali.
3. L’acquisizione, totale o parziale, di cui al comma 1, può
essere effettuata anche per il tramite della Società Veneziana
Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC), società interamente partecipata
dalla Regione del Veneto. In tal caso, il complesso immobiliare di cui al
comma 1 costituirà successivamente oggetto di contratto di affitto tra
la SVEC e la Regione del Veneto.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e
2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0021
“Gestione dei beni mobili” del bilancio di previsione 2006 e
pluriennale 2006-2008.
Art. 52 - Modifica della
legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la
fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni.
1. Al comma 4 dell’ articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 dopo
le parole “la disponibilità” è aggiunta la
frase “è attribuita ai cittadini: inabili in modo permanente
al lavoro, donne separate o di stato civile libero con figli fiscalmente a
carico” e vengono soppresse le parole: “si aggiunge alla
riserva di cui al comma 1”.
2. Al comma 2 lettera a), dell’articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
sostituire la cifra 1 con 1,1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0080 “Interventi per programmi
di edilizia abitativa pubblica” del bilancio di previsione 2006.
Art. 53 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) L’art. 107 della
legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 , ha rideterminato il termine del 31 dicembre 2007
disponendo che “1. Il termine di cui all’articolo 3, comma 4,
della legge regionale
3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2006” è rideterminato al 30 giugno 2008.
2. La Giunta regionale, sulla scorta delle determinazioni della commissione
paritetica Regione - Provincia individua le modalità e le risorse
strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni.
3. Se la commissione di cui al comma 2 non conclude la sua attività
entro il termine fissato al comma 1, lo stesso viene prorogato al 31
dicembre 2008.”.
( 2) Testo riportato all’art.
4 della legge
regionale 12 novembre 1996, n. 36 .
( 3) Testo riportato all’art.
15 della legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 4) Articolo così sostituito
da comma 1 art. 8 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 5) Articolo abrogato da comma 2
art. 42 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 6) Testo riportato all’art.
4 della legge
regionale 16 dicembre 1999, n. 54 .
( 7) Testo riportato all’art.
5 della legge
regionale 16 luglio 1976, n. 28 .
( 8) Sostituite le parole “Per
l’anno 2006” con le parole “A decorrere dal 1°
gennaio 2006” da comma 1 art. 35 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 9) Abrogato da lett. e) comma 1
art. 12 della legge
regionale 27 luglio 2007, n. 19 . In precedenza sostituite le parole
“Per l’anno 2006” con le parole “A decorrere dal
1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche introdotte con la legge regionale 21 dicembre
2006, n. 28 ” da comma 2 art. 35 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 10) Comma abrogato da art. 10
legge regionale 7
gennaio 2011, n. 1 .
( 11) Comma abrogato da art. 10
legge regionale 7
gennaio 2011, n. 1 , in precedenza aggiunto da comma 3 art. 35
legge regionale 19
febbraio 2007, n. 2 .
( 12) Sostituite le parole
“Per l’anno 2006” con le parole “A decorrere dal
1° gennaio 2006, fatte salve le modifiche introdotte con la legge regionale 21 dicembre
2006, n. 28 e fatte salve le variazioni in aumento delle indennità
parlamentari” da lett. a) comma 4 art. 35 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 13) Sostituite le parole
“che saranno erogati nel corso del medesimo anno 2006” con le
parole “erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006” da lett.
b) comma 4 art. 35 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 14) Sostituite le parole
“che saranno erogati nel corso del medesimo anno 2006” con le
parole “erogati a decorrere dal 1° gennaio 2006” da lett.
b) comma 4 art. 35 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 15) Testo riportato
all’art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 .
( 16) Testo riportato
all’art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 25 .
( 17) Testo riportato
all’art. 9 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 25 .
( 18) Testo riportato
all’art. 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 .
( 19) Testo riportato
all’art. 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 27 .
( 20) Comma così sostituito
da comma 1 art. 8 legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 .
( 21) Comma aggiunto da comma 1
art. 4 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 22) Comma così modificato
da comma 2 art. 8 legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 .
( 23) Testo riportato
all’art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 .
( 24) Testo riportato
all’art. 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 .
( 25) Testo riportato
all’art. 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 .
( 26) Testo riportato
all’art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 .
( 27) Testo riportato dopo
l’art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 .
( 28) Comma così modificato
da comma 1 art. 20 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “completamento ed ammodernamento degli impianti
di risalita” con le parole “realizzazione, completamento,
ammodernamento e collegamento degli impianti di risalita, nonché per
la realizzazione di impianti di innevamento programmato”.
( 29) Articolo abrogato da lett.
e) comma 1 dell’art. 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
SOMMARIO
-
Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
(BUR n. 14/2006)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2006
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-
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
-
Art. 3 - Attribuzione alla
provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del
Demanio Idrico e dell’introito di canoni ricavati
all’utilizzazione del demanio stesso.
-
Art. 4 - Aggiornamento
dell’offerta in relazione al fabbisogno di residenzialità
per anziani non autosufficienti.
-
Art. 5 - Modifica della
legge regionale
12 novembre 1996, n. 36 “Tutela del patrimonio storico e
culturale delle società di mutuo soccorso della Regione
Veneto”.
-
Art. 6 - Interventi regionali per
favorire l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi
comunali.
-
Art. 7 - Modifiche alla
legge regionale
10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni.
-
Art. 8 - Centro regionale sulla
sclerosi multipla.
-
Art. 9 - Contributi per la
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
-
Art. 10 - Programmi di intervento
per il controllo della diffusione di parassiti da quarantena.
-
Art. 11 - Misure per
l’appropriatezza ed esenzione dal pagamento di
compartecipazione nelle strutture intermedie.
-
Art. 12 - Concessione di
finanziamenti alle istituzioni scolastiche che provvedono alla
fornitura di libri di testo in prestito agli alunni della scuola
secondaria di primo grado e di secondo grado.
-
Art. 13 - Finanziamento
attività previste dal Programma Interregionale Assistenza
Tecnica nel settore zootecnico.
-
Art. 14 - Contributi straordinari
agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie prestate
nei confronti della Società Veneziana Edilizia Canalgrande
S.p.A..
-
Art. 15 - Modifica della
legge regionale
25 febbraio 2005, n. 8 "Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in
materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità,
mobilità, urbanistica, ed edilizia”.
-
Art. 16 - Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali.
-
Art. 17 - Modifica alla
legge regionale
n. 54/1999 "Contributi agli enti locali che intendono acquisire e
utilizzare immobili dimessi o ceduti dal Ministero della Difesa.
-
Art. 18 - Operazioni di smobilizzo
di crediti di Veneto Sviluppo S.p.A..
-
Art. 19 - Interventi destinati a
favorire la fusione tra gli organismi di garanzia di cui
all’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
.
-
Art. 20 - Modifica alla
legge regionale
16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della Carta Tecnica
Regionale”.
-
Art. 21 - Realizzazione di opere
di finanza di progetto per interventi infrastrutturali nei
trasporti.
-
Art. 22 - Azioni per adeguare il
trasporto pubblico ferroviario alle esigenze dell’utenza.
-
Art. 23 - Contributo straordinario
a favore dell’innovazione tecnologica,
dell’ammodernamento e del miglioramento dei livelli di
sicurezza degli impianti a fune di cui all’articolo 8 della
legge 11 maggio 1999, n. 140 “Norme in materia di attività
produttive”.
-
Art. 24 - Finanziamento aggiuntivo
per l’aggiornamento del Piano triennale per l’adeguamento
della rete viaria.
-
Art. 25 - Sviluppo del marketing
territoriale.
-
Art. 26 - Contributi per progetti
finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e
accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle
strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.
-
Art. 27 - Contributo straordinario
per la celebrazione del cinquantenario dei Giochi Olimpici Invernali
di Cortina d’Ampezzo.
-
Art. 28 - Azioni di intervento
straordinario per l’impiantistica sportiva.
-
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 60 della legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
-
Art. 30 - Disposizioni in materia
di riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e
modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n.
55 .
-
Art. 31 - Modifica alla
legge regionale
3 dicembre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
-
Art. 32 - Contributi per la
gestione dei nidi aziendali pubblici.
-
Art. 33 - Fondo per il servizio
civile regionale volontario.
-
Art. 34 - Interventi per lo
smaltimento di materiali contenenti amianto di edifici danneggiati da
calamità naturali.
-
Art. 35 - Contributo straordinario
per la messa in funzione della sede della Conferenza permanente dei
sindaci del Veneto Orientale.
-
Art. 36 - Contributo straordinario
all'Azienda Trasporti Veneto Orientale spa (ATVO spa) per la
realizzazione nel Comune di Jesolo dell'edificio destinato a ospitare
la nuova autostazione per il trasporto pubblico locale e la nuova
caserma dei vigili del fuoco e della protezione civile.
-
Art. 37 - Contributo per recupero
e ristrutturazione Villa Venier in Comune di Vò Euganeo.
-
Art. 38 - Disposizioni in materia
di indennità premio di fine servizio per il personale trasferito
alle dipendenze di altri soggetti.
-
Art. 39 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n.
44 “Contributo ai gruppi consiliari”.
-
Art. 40 - Modifica della
legge regionale
26 novembre 2004, n. 27 “Norme per la concessione gratuita
dei farmaci di fascia C ai malati gravi non ospedalizzati”.
-
Art. 41 - Contributo straordinario
a favore della Fondazione Accademia dell’Artigianato
Artistico.
-
Art. 42 - Contributo straordinario
a favore della Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in
Provincia di Belluno.
-
Art. 43 - Interramento di linee
elettriche.
-
Art. 44 - Interventi a favore
degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze
armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale
caduti nell'adempimento del proprio dovere.
-
Art. 45 - Modifica della
legge regionale
3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie
complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.
-
Art. 46 - Contributo per la
promozione del sistema portuale integrato fluvio-marittimo dei porti
di Chioggia e Porto Levante.
-
Art. 47 - Contributo straordinario
ai Comuni di Comelico Superiore e Sappada per il rilancio e la
valorizzazione turistica dei comprensori.
-
Art. 48 - Contributo straordinario
a favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e L'Arena di
Verona.
-
Art. 49 - Adesione della Regione
Veneto all'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa (AICCRE).
-
Art. 50 - Concorso della Regione
nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica.
-
Art. 51 - Autorizzazione
all’acquisizione del complesso immobiliare denominato Ex
Palazzo Compartimentale FF.SS. da destinare a sede di uffici
dell’Amministrazione regionale.
-
Art. 52 - Modifica della
legge regionale
2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e
la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni.
-
Art. 53 - Dichiarazione
d’urgenza.
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