 |
Contenuti:
Legge regionale 1 giugno 2006, n. 6 (BUR n. 51/2006)
Legge regionale 1 giugno 2006, n. 6 (BUR n. 51/2006) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO E DELLA
DIRETTIVA 2003/87/CE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi e le finalità
espressi dal Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002,
n. 120 e dalla Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, come modificata
dalla Direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità, promuove iniziative che concorrono:
a) alla compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera;
b) a promuovere attività volte a consentire la crescita sociale ed
economica dei Paesi in via di sviluppo, a supporto delle rispettive
strategie dì sviluppo sostenibile;
c) a sostenere le attività d'impresa del Veneto.
Art. 2 - Intese internazionali
per le attività di progetto.
1. Ai fini di cui all’articolo 1 la Regione del Veneto può
concludere, nei limiti e secondo le procedure di cui all’articolo 6
della legge 5 giugno 2003, n. 131, “Disposizioni per l'adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3”, e secondo le ulteriori prescrizioni definite dal
regolamento di cui all'articolo 9, intese con enti territoriali interni ai
Paesi in transizione verso un’economia di mercato inclusi
nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (UNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, o con enti
territoriali interni ai Paesi in via di sviluppo non inclusi nel medesimo
Allegato I che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, preordinate al
finanziamento per la realizzazione delle attività di progetto di cui
all'articolo 3.
Art. 3 - Attività di
progetto.
1. Le intese di cui all'articolo 2 hanno ad oggetto, il finanziamento per
la realizzazione, presso gli enti territoriali di cui al medesimo articolo
2, delle seguenti attività di progetto, previamente autorizzate dallo
Stato:
a) attività di progetto così dette CDM (clean development
mechanism) di cui all'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, incluse quelle
aventi ad oggetto l'utilizzazione del territorio, la variazione della
destinazione d'uso del territorio, la silvicoltura, gli interventi di
afforestazione e riforestazione, da realizzare presso enti territoriali
interni ai Paesi in via di sviluppo non inclusi nell'Allegato I alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNNFCCC)
che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto;
b) attività di progetto così dette JI (Joint Implementation) di
cui all'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, da realizzare presso enti
territoriali interni ai Paesi in transizione verso un'economia di mercato
inclusi nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto.
2. Le attività di progetto finanziate dalla Regione del Veneto e
realizzate in forza delle intese di cui all'articolo 2 negli enti
territoriali ospitanti i progetti stessi, sono volte al riconoscimento, a
favore della Regione, di corrispondenti crediti di emissione di gas ad
effetto serra, equivalenti alle quote di emissione importabili
all’interno del “sistema comunitario”, ai sensi ed agli
effetti di cui alla Direttiva 87/2003/CE come modificata dalla Direttiva
2004/101/CE, nei limiti di cui alla legge statale di recepimento della
Direttiva stessa e sulla base dei provvedimenti statali attuativi a questa
conseguenti, o altresì equivalenti alle quote di emissione importabili
al di fuori del “sistema comunitario”, a seguito della ratifica
ed esecuzione, con legge 1° giugno 2002, n. 120, del Protocollo di
Kyoto e sulla base dei provvedimenti statali attuativi a questa
conseguenti.
3. Le tipologie progettuali che possono costituire contenuto delle
attività di progetto di realizzazione regionale vengono individuate
dal regolamento di cui all’articolo 9.
Art. 4 - Realizzazione delle
attività di progetto.
1. Le attività di progetto, individuate ed approvate con le intese di
cui all’articolo 2 e previamente autorizzate dallo Stato, sono
finanziate dalla Regione del Veneto che si avvale a tal fine,
dell’attività d’intermediazione finanziaria della Veneto
Sviluppo S.p.A., di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 ,
“Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Veneto Sviluppo S.p.A. finanzia gli
interventi regionali di realizzazione delle attività di progetto
oggetto delle intese di cui all'articolo 2, gestendo un apposito fondo
speciale per incarico della Regione e secondo le direttive impartite dalla
Giunta regionale, conformemente all' articolo 3, comma 2,
lettera e) della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
3. La cessione da parte della Regione del Veneto delle quote di emissione
di gas ad effetto serra, acquisite dalla Regione stessa in forza
dell’applicazione nazionale dei meccanismi del Protocollo di Kyoto
e/o della Direttiva 87/2003/CE, come modificata dalla Direttiva
2004/101/CE, a seguito della realizzazione delle attività di progetto,
è regolata da specifici bandi regionali. Detti bandi in particolare
individuano:
a) i criteri e le modalità di cessione delle quote di emissione di gas
ad effetto serra acquisite dalla Regione del Veneto, da definirsi anche in
ragione delle strategie del sistema produttivo fissate dal Piano regionale
di sviluppo;
b) i criteri di priorità e di preferenza per la cessione delle quote
ai soggetti d’impresa che esercitano le attività elencate
nell’Allegato I della Direttiva 87/2003/CE, privilegiando fra questi
i titolari di unità produttive insediate nel territorio regionale del
Veneto;
c) i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti
imprenditori che aspirino all’acquisizione delle quote, nonché
la documentazione richiesta, a pena di decadenza.
4. Il provvedimento della Giunta regionale che approva i bandi di cui al
comma 3 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
5. Le quote di emissione di gas ad effetto serra rimaste non cedute a
seguito dell'esperimento della procedura di bando di cui al comma 3,
vengono liberamente collocate sul mercato nazionale.
Art. 5 - Contributi a favore
delle imprese che realizzano attività di progetto.
1. Ai fini di cui all’articolo 1 la Regione del Veneto può
disporre, in alternativa o congiuntamente alle iniziative di cui
all’articolo 2, contributi a favore dei soggetti d'impresa che
esercitino nel territorio della Regione del Veneto le attività
elencate nell'Allegato I della Direttiva 87/2003/CE e realizzino una delle
attività di progetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
rispondenti alle tipologie progettuali di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 6 - Modalità di
contribuzione.
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 5, destinati alla
realizzazione delle attività di progetto di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere a) e b) è regolata da specifici bandi.
2. Ciascun bando individua i soggetti d’impresa ammessi a partecipare
e indica, in particolare:
a) le attività di progetto e le tipologie progettuali ammesse a
contribuzione;
b) la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli
stanziamenti disponibili per ciascuna tipologia progettuale ammessa a
contribuzione;
c) la quota massima di finanziamento regionale, che non può comunque
essere superiore al venti per cento dei costì dichiarati;
d) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi;
e) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione
richiesta, a pena di decadenza;
f) le iniziative previste per il monitoraggio degli interventi finanziati e
la valutazione dei risultati raggiunti.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che
approva ciascun bando, i soggetti di cui ai comma 2 devono presentare i
progetti esecutivi di opere, impianti, attrezzature e servizi inerenti la
realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.
4. La Giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei
confronti dei destinatari del presente articolo ed attua altresì
specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli
interventi ammessi.
Art. 7 - Rispetto della
normativa comunitaria.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in
conformità alla normativa dell’Unione europea e, in particolare
a:
a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie
imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;
b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C74 del 10
marzo 1998 e successive modifiche;
c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori, e successive
modifiche.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dalla presente legge,
quantificabili in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari
2006 e 2007, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0186
“Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n.
6 “Interventi per il rispetto del Protocollo di Kyoto”, del
bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo
stanziamento dell’upb U0219 “Valorizzazione e tutela risorse
naturali” viene aumentato di euro 2.000.000,00 per competenza e cassa
nell’esercizio 2006 e per sola competenza nell’esercizio
successivo.
Art. 9 - Disposizioni
finali.
1. Il Consiglio regionale con proprio regolamento approva le disposizioni
esecutive della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della stessa.
2. La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, sentita la
competente commissione consiliare, stabilisce modalità, criteri e
termini per l'attuazione della presente legge.
3. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione
consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
SOMMARIO
|
|