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Legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 (BUR n. 60/2006)
Legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 (BUR n. 60/2006) [sommario] [RTF]
INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE E ALL’UTILIZZO DI BIOMASSE
LEGNOSE PER SCOPI ENERGETICI
TITOLO I - Finalità ed oggetto
della legge
Art. 1 - Finalità.
1. Nel quadro degli impegni assunti a livello nazionale ed internazionale,
relativi all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e in sintonia
con le linee guida della pianificazione energetica regionale, la Regione
del Veneto promuove lo sviluppo della filiera legno-energia mediante il
sostegno alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e
all’utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici.
2. Le iniziative di cui alla presente legge sono volte a conseguire:
a) la riduzione del consumo di combustibili fossili nella produzione di
energia;
b) la riduzione dell’immissione in atmosfera di gas clima-alteranti;
c) l’assorbimento di anidride carbonica mediante la costituzione di
formazioni arboree;
d) il recupero produttivo di superfici a prato ed a pascolo colonizzate da
specie arbustive;
e) l’incremento della disponibilità di materiale legnoso da
utilizzarsi per scopi energetici;
f) nuove opportunità di reddito, connesse alla produzione di biomassa
legnosa, anche al fine di contrastare il degrado e l’abbandono del
territorio;
g) il recupero della marginalità di talune aree rurali;
h) la diversificazione estetica e biologica delle colture presenti nel
territorio rurale, l’incremento della disponibilità di habitat
per la fauna selvatica, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio;
i) la nascita e la diffusione di una rete di approvvigionamento e di
utilizzo della biomassa legnosa prodotta;
l) la diffusione di macchine, attrezzature, cantieri di raccolta e sistemi
di condizionamento del prodotto;
m) la diffusione di generatori di calore ad alto rendimento, alimentati con
combustibili legnosi, per la produzione di energia termica e per la
cogenerazione.
2 bis. Ai fini di cui alla presente legge non si considerano a bosco, oltre
ai terreni già considerati non a bosco dall’ articolo 14 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”,
purché non si tratti di aree che trovino specifica tutela negli
strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge:
a) le macchie boscate e i boschetti sino a una superficie massima di 5.000
metri quadrati, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici;
b) in territori ricompresi nell’ambito territoriale di comunità
montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate, nei quali
sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque
anni; l’applicazione del suddetto parametro viene definita, in
relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo,
nell’ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta
regionale.( 1)
TITOLO II - Le iniziative di
sostegno
CAPO I - Iniziative di sostegno alla
produzione di biomassa legnosa
Art. 2 - Definizione di biomassa
legnosa.
1. Ai fini della presente legge con il termine di biomassa legnosa si
intende:
a) materiale legnoso derivante da coltivazioni dedicate;
b) materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali e da potature
anche di piante e arbusti ornamentali;
c) materiale legnoso derivante da trattamenti esclusivamente meccanici di
coltivazioni agricole non dedicate;
d) materiale derivante da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno
vergine, non contaminato da inquinanti.
2. Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da
processi di lavorazione quali, in particolare, verniciatura, impregnazione,
laccatura, incollatura.
3. Per gli scopi della presente legge la biomassa legnosa di cui al comma 1
si intende ordinariamente costituita da:
a) ciocchi o tondame da ardere;
b) legno triturato o frantumato;
c) legno cippato;
d) segatura e farina di legno;
e) assortimenti densificati, quali pellet e briquettes;
f) ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.
Art. 3 - Interventi ammessi.
1. Sono ammessi ai contributi previsti dall’articolo 4:
a) la piantagione di colture legnose dedicate alla produzione di biomassa
per uso energetico;
b) le cure colturali ai boschi abbandonati o degradati, dai quali si
ottenga biomassa destinata a processi di trasformazione energetica;
c) il recupero produttivo di superfici a prato e a pascolo, parzialmente
invase da specie arbustive.
2. Sono altresì ammessi, in misura differenziata, le piantagioni di
colture legnose o le cure colturali straordinarie, dalle quali si ottenga
biomassa legnosa destinata alla trasformazione industriale per la
produzione di fibra o di altri assortimenti.
3. La superficie minima d'intervento, in fase di prima applicazione della
presente legge, è di tremila metri quadrati in corpo unico, fino ad un
massimo di quarantamila metri quadrati per soggetto beneficiario e per
singola azienda; tali limiti potranno essere aumentati da parte della
Giunta regionale, nella definizione dei successivi bandi.
4. I terreni di collina e di montagna, adibiti a prato e a pascolo, che non
siano in stato di evidente abbandono, sono esclusi dall’applicazione
della presente legge.
5. Le piantagioni destinate alla produzione di biomassa legnosa, realizzate
in applicazione della presente legge, sono considerate colture legnose
specializzate e pertanto non soggette ai vincoli imposti dalla vigente
legislazione forestale.
Art. 4 - Contributi per le
piantagioni di colture legnose e per le cure colturali ai boschi.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma
1, lettere a) e b), finalizzati alla produzione di biomassa legnosa per uso
energetico, sono concessi contributi in conto capitale, rispettivamente
nella misura massima del sessanta e del settanta per cento delle spese
ammissibili per l’esecuzione dei lavori di impianto o di cura
colturale; il contributo viene concesso nella misura dell’ottanta per
cento per gli interventi di recupero produttivo delle superfici di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera c).
2. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma
2, finalizzati alla produzione di assortimenti per uso industriale, sono
concessi contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per
cento delle spese ammissibili per l’esecuzione dei lavori di impianto
o di cura colturale.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono aumentati di un ulteriore
quindici per cento in presenza di sistemi di produzione certificati.
Art. 5 - Beneficiari.
1. Possono accedere ai contributi relativi agli interventi di cui
all’articolo 3, commi 1 e 2, i soggetti che, nel rispetto dei vigenti
strumenti urbanistici, hanno in disponibilità terreno coltivabile o
superfici a bosco, ubicati nel territorio della regione.
2. Gli imprenditori agricoli che hanno in disponibilità terreni messi
a riposo colturale, possono beneficiare della presente legge nella misura
consentita dalla normativa comunitaria vigente di cui al regolamento (CE)
n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
3. Possono altresì beneficiare della presente legge gli imprenditori
agricoli e i manutentori del verde che intendono aderire al regime di aiuto
comunitario per le colture energetiche di cui al regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
Art. 6 - Domande di
contributo.
1. Le domande di contributo, da presentare
alla Giunta regionale, devono essere corredate da un contratto di vendita
della biomassa legnosa, destinata ad un impianto per la conversione
energetica, a un’industria di trasformazione, oppure ad un centro di
raccolta.
1 bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 5, il
contratto di vendita non è richiesto in presenza di colture legnose
specializzate per le quali sia previsto un turno di utilizzo maggiore di
cinque anni. ( 2)
2. É ammesso l’utilizzo aziendale della biomassa da parte del
soggetto produttore, purché ne sia comprovato l’impiego ai soli
fini energetici.
3. La durata minima dell’impegno colturale richiesto è di cinque
anni, decorrenti dalla data di conclusione dei lavori di primo impianto o
di miglioramento boschivo.
CAPO II - Iniziative di sostegno
alla meccanizzazione ed al condizionamento del prodotto
Art. 7 - Attività
meccanizzate.
1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione e la diffusione di idonee
macchine e attrezzature per la messa a dimora, la raccolta e la
trasformazione della biomassa ottenuta dalle colture legnose ovvero dalle
cure colturali straordinarie ai boschi abbandonati e/o degradati, di cui
all’articolo 3.
2. Ai fini della presente legge sono considerate funzionali alla produzione
di biomassa legnosa:
a) le macchine preparatrici e trapiantatrici di talee e di altro materiale
di propagazione;
b) le macchine, anche combinate, per l’abbattimento,
l’allestimento e la raccolta della biomassa legnosa;
c) le cippatrici e i frantumatori;
d) le macchine taglia-spacca legna;
e) le macchine imballatrici di ramaglia e di residui di lavorazione;
f) le attrezzature per la movimentazione, il confezionamento e il trasporto
della biomassa legnosa;
g) gli impianti di condizionamento e di produzione di assortimenti
combustibili.
Art. 7 bis - Strutture
funzionali all’impiego delle biomasse legnose per la produzione
d’energia.
1. Al fine di incrementare l’approvvigionamento locale di biomasse
legnose forestali e di razionalizzarne il trasporto nell’ambito di
filiera corta, gli interventi di realizzazione di piazzole attrezzate per
lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato, non sono considerati
interventi per la realizzazione di insediamenti di tipo agro industriale di
cui al comma 7 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e possono essere
realizzati su terreni agricoli anche da imprese di utilizzazione forestale
e dagli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, come definita
dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in
deroga ai commi 2 e 3 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
2. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2011 stabilisce, con riferimento
agli interventi previsti dal comma 1:
a) le modalità per la realizzazione delle piazzole attrezzate secondo
criteri di sostenibilità ambientale;
b) le modalità per il ripristino dell’area nello stato
originario al termine dell’utilizzo;
c) gli ambiti e le caratteristiche della filiera corta. ( 3)
Art. 8 - Contributi alla
meccanizzazione.
1. Per l’acquisizione delle macchine,
delle attrezzature e degli impianti di cui all’articolo 7, sono
concessi contributi in conto capitale nella misura massima del cinquanta
per cento delle spese, debitamente documentate, di acquisto e/o di
adeguamento tecnologico degli impianti.
2. La percentuale contributiva di cui al comma 1 è incrementata di un
ulteriore quindici per cento in caso di soggetti beneficiari in possesso di
certificazione di qualità.
3. Non sono ammissibili a contributo:
a) le macchine, le attrezzature e gli impianti non conformi alla normativa
sulla sicurezza delle macchine;
b) le spese di natura edile.
Art. 9 - Beneficiari.
1. Possono accedere ai contributi previsti dall’articolo 8:
a) le imprese di utilizzazione forestale e gli altri soggetti esercenti
attività agromeccanica, come definita dall’articolo 5 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di
soggetti, attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura;
b) i produttori di biomassa legnosa, anche associati o consorziati;
c) i gestori d’impianti di trasformazione e condizionamento del
prodotto, anche associati o consorziati.
Art. 10 - Domande di
contributo.
1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, devono
essere corredate dai preventivi di spesa per l’acquisto delle
macchine, delle attrezzature e degli impianti di cui all’articolo 7,
comma 2 o, nel caso di impianti esistenti, dal preventivo di spesa per la
riconversione e l’adeguamento tecnologico; non sono ammissibili a
contributo gli acquisti di materiale usato.
2. Non possono essere ceduti o distolti dai profili d’impiego
originariamente previsti:
a) le macchine e le attrezzature, per un periodo non inferiore a cinque
anni dalla data d’acquisto;
b) gli impianti di condizionamento e di produzione di assortimenti
combustibili, per un periodo di dieci anni dalla data di messa in funzione.
CAPO III - Iniziative di sostegno
alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose
Art. 11 - Sistemi di
riscaldamento a biomasse legnose.
1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione e la diffusione di sistemi
di riscaldamento civile, di bassa e medio - alta potenza, alimentati a
biomasse legnose.
2. Ai fini della presente legge sono considerati:
a) sistemi di riscaldamento civile di bassa potenza, le caldaie e le
centrali termiche alimentate a biomassa legnosa di potenza fino a ottanta
KW, con rendimento complessivo, certificato, superiore all’ottanta
per cento, complementari o sostitutive ai tradizionali impianti di
riscaldamento a combustibile fossile, in grado di assicurare la produzione
di energia termica e/o elettrica per una o più unità di civile
abitazione;
b) sistemi di riscaldamento civile di medio - alta potenza, le caldaie e le
centrali termiche, anche per uso agricolo - aziendale, alimentate a
biomassa legnosa, di potenza compresa tra ottanta e mille KW, con
rendimento complessivo, certificato, superiore all’ottantacinque per
cento, complementari o sostitutive ai tradizionali impianti di
riscaldamento a combustibile fossile, in grado di assicurare la produzione
di energia termica e/o elettrica per uno o più fabbricati di civile
abitazione, anche costituiti da più unità abitative, nonché
alle loro eventuali pertinenze, quali depositi, magazzini, rimesse, stalle,
box o serre.
3. I sistemi di cui al comma 2 devono essere dotati di idonei dispositivi
di alimentazione, di programmazione e di controllo del funzionamento e
delle prestazioni termico - ambientali erogate nonché ottemperare alle
vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di sicurezza
d’uso e di emissioni.
Art. 12 - Contributi alla
diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.
1. Al fine di favorire la diffusione dei sistemi di riscaldamento civile di
cui all’articolo 11 comma 2, lettera a), sono concessi contributi in
conto capitale nella misura massima del trentacinque per cento della sola
spesa di acquisto, debitamente documentata, del gruppo termico,
dell’accumulatore di calore e delle apparecchiature strettamente
necessarie ed indispensabili al funzionamento della centrale termica,
nonché del magazzino o del serbatoio di accumulo e del sistema di
estrazione e di alimentazione della biomassa legnosa.
2. Al fine di favorire la diffusione dei sistemi di riscaldamento, anche
per uso agricolo - aziendale, di cui all’articolo 11, comma 2,
lettera b), sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima
del quaranta per cento della sola spesa di acquisto, debitamente
documentata, del gruppo termico, dell’accumulatore inerziale, del
magazzino o del serbatoio di accumulo nonché del sistema di estrazione
e di alimentazione della biomassa legnosa e di tutte le apparecchiature
strettamente necessarie ed indispensabili al funzionamento della caldaia.
3. La percentuale di contributo prevista ai commi 1 e 2 è incrementata
di un ulteriore dieci per cento nei seguenti casi:
a) domande di contributo corredate di idonea documentazione attestante
l’adesione a iniziative e/o programmi, di durata almeno triennale, di
recupero, trattamento ed utilizzo delle ceneri residue dei processi di
combustione;
b) diretto utilizzo della biomassa legnosa prodotta all’interno
dell’azienda, esclusivamente per finalità energetiche;
c) contratti di fornitura, non inferiori a cinque anni, di biomassa legnosa
certificata e prodotta da società specializzate e operanti nella
filiera legno energia.
4. Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le spese di
natura edile e di installazione connesse alla messa in funzione dei sistemi
di riscaldamento a biomasse legnose.
Art. 13 - Beneficiari.
1. Ai contributi previsti dall’articolo 12 possono accedere enti
pubblici e soggetti di diritto privato.
Art. 14 - Domande di
contributo.
1. Le domande di contributo, da presentare alla Giunta regionale, devono
essere corredate da idonea documentazione o da uno specifico progetto
redatto da un tecnico qualificato, da cui risulti la corrispondenza del
sistema di riscaldamento da installare con le caratteristiche funzionali
prescritte all’articolo 11.
TITOLO III - Disposizioni
attuative, abrogative e finanziarie
Art. 15 - Azioni di
sperimentazione, di formazione e di informazione.
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la
Regione del Veneto promuove iniziative di sperimentazione finalizzata
all’innovazione, di formazione, di informazione e di
sensibilizzazione, nell’ambito della filiera delle biomasse legnose.
Art. 16 - Compatibilità
degli aiuti con la disciplina comunitaria.
1. I contributi di cui alla presente legge
sono concessi nell’ambito delle condizioni previste dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”) e dal regolamento (CE)
n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese. ( 4)
Art. 17 - Disposizioni
attuative.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta
giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, definisce termini e modalità di
presentazione delle domande di ammissione ai contributi.
Art. 18 - Abrogazioni.
1. La legge regionale 3 maggio 2003, n. 14
“Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse”
è abrogata e ai procedimenti amministrativi in corso continuano ad
applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio. ( 5)
Art. 19 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008,
si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186
“Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n.
2, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
2006-2008; contestualmente la dotazione dell’upb U0049
“Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della
collettività rurale” viene incrementata di euro 2.000.000,00 per
sola competenza negli esercizi 2007 e 2008.
Note
SOMMARIO
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