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Contenuti:
Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (BUR n. 72/2006)
Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (BUR n. 72/2006) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SPORT, TURISMO, FORMAZIONE E
CULTURA
CAPO I - Disposizioni in materia di sport
Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida
alpina”.
1. Alla lettera b), del comma 1, dell’ articolo 5, della
legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 , dopo le parole: “in escursioni
sciistiche” sono aggiunte le parole: “su comprensori
sciistici”.
2. Al comma 2, dell’ articolo 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , le
parole: “La Giunta regionale istituisce ogni due anni”
sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce
almeno ogni due anni”.
3. Al comma 6, dell’ articolo 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , le
parole: “un contributo non superiore alla metà della quota di
partecipazione per ciascun allievo veneto frequentante” sono
sostituite con le parole: “un contributo da determinarsi in sede
di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi
frequentanti”.
4. Il comma 4, dell’ articolo 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ,
è così sostituito:
omissis ( 1)
Art. 2 - Modifiche alla
legge regionale 3
gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di
maestro di sci”.
1. Il comma 2, dell’ articolo 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 ,
è così sostituito:
omissis ( 2)
2. Al comma 9, dell’ articolo 6, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , le
parole: “esclusivamente per la rispettiva disciplina” sono
sostituite con le parole “alla data d’iscrizione alla selezione
esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo”.
3. Alla lettera b), del comma 11, dell’ articolo 6, della
legge regionale 3
gennaio 2005, n. 2 , sono aggiunte, in fine, le parole:
“nonché dello specifico provvedimento di attuazione dei corsi
di formazione, disciplinante anche le successive modalità di esercizio
della professione da applicarsi anche ai maestri di sci di cui agli
articoli 10 e 11”.
4. Il comma 1 dell’ articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è
così sostituito:
omissis ( 3)
5. Al comma 3 dell’ articolo 10, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , dopo
le parole “e previa verifica dell’esistenza dei requisiti di
cui agli articoli 5 e 9” sono aggiunte le parole “e alla
lettera b) del comma 11 dell’articolo 6”.
6. Al comma 2, dell’ articolo 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , dopo
le parole “La richiesta di autorizzazione va presentata al
Collegio regionale dei maestri di sci” sostituire le parole
“almeno due mesi prima della data prevista per la prestazione
professionale” con le parole “entro le scadenze del 31
ottobre e del 30 novembre di ogni anno, rispettivamente per le prestazioni
professionali da rendere fino al 31 gennaio e dal 1° febbraio
dell’anno successivo a quello di richiesta”.
7. Dopo il comma 8, dell’ articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è
aggiunto il comma 8 bis:
omissis ( 4)
8. Al comma 7, dell’ articolo 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , le
parole “sentito il direttivo del consiglio direttivo del Collegio
regionale dei maestri di sci” sono soppresse, le parole
“previa apposita convenzione” sono sostituite con le
parole “con apposita convenzione o protocollo” e dopo le
parole “Corpo Forestale dello Stato” sono aggiunte le
parole “e dagli organi che svolgono funzioni di polizia
locale”.
9. Al comma 1, dell’ articolo 21, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 , le
parole “anche con apposite convenzioni con Arma dei carabinieri,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello
Stato” sono sostituite con le parole “che possono
istituire figure specifiche addette alla sorveglianza”.
10. Il termine di cui al comma 2 dell' articolo 3 della
legge regionale 3
gennaio 2005, n. 2 , così come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla prima
nomina della Commissione successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 3 - Modifiche alla
legge regionale 5
aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo
libero” e successive modificazioni.
1. Al comma 1, dell’ articolo 4, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , le
parole: “entro il 31 gennaio di ogni anno” sono
sostituite dalle seguenti: “entro il temine annualmente fissato
dalla Giunta regionale con proprio provvedimento”.
2. Al comma 1, dell’ articolo 8, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , come
da ultimo modificato dall’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2004, n.
35 , le parole: “entro trecentosessanta giorni dalla
comunicazione di ammissione al contributo” sono sostituite dalle
seguenti: “entro diciotto mesi dalla comunicazione di ammissione
al contributo”.
3. Il termine di diciotto mesi di cui al comma 2 trova applicazione anche
per i procedimenti di cui al comma 1, dell’ articolo 8 della legge 5
aprile 1993, n. 12, avviati a decorrere dall’esercizio finanziario
2004.
CAPO II - Disposizioni in materia di
turismo
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni.
Art. 5 - Introduzione
dell’articolo 48 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni.
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni.
CAPO III - Disposizioni in materia
di formazione
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
“Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione
delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni.
CAPO IV - Disposizioni in materia di
cultura
Art. 8 - Modifiche alla
legge regionale 5
settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e
la diffusione delle attività culturali” e successive
modificazioni.
1. Gli articoli
3 e 4,
l’ultimo comma dell’ articolo 6, la lettera a) del primo comma
dell’ articolo
12 e l’ allegato A) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51
sono abrogati.
2. Alla lettera a) del primo comma dell’ articolo 11 le parole
“di cui agli articoli 3 e 5” sono sostituite con le
parole “di cui all’articolo 5”.
3. Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2
decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto
continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e
l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
Art. 9 - Modifiche alla
legge regionale 5
settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche,
archivi di enti locali o di interesse locale”.
1. Gli articoli
4 e 5, la
lettera a) del comma primo dell’ articolo 45 e
l’ allegato
A della legge
regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogati.
2. Le abrogazioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le
disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina
dei rapporti sorti prima di tale data e l’esecuzione dei conseguenti
impegni di spesa.
Art. 10 - Modifiche alla
legge regionale 5
settembre 1984, n. 52 “Norma in materia di promozione e
diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e
cinematografiche”.
1. Gli articoli
3 e 4, la
lettera a) del comma primo dell’ articolo 14 e
l’ allegato
A della legge
regionale 5 settembre 1984, n. 52 sono abrogati.
2. Alla lettera a) dell’ articolo 13 le parole “di cui agli articoli 3,
5, 7 e 9” sono sostituite con le parole “di cui agli
articoli 5, 7 e 9”.
3. Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2
decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto
continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e
l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
Art. 11 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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