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Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 (BUR n. 96/2006)
Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 (BUR n. 96/2006) [sommario] [RTF]
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il
rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel
perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei
cittadini nell’interesse generale della comunità.
2. In particolare, la presente legge:
a) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle
cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre
1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e
successive modificazioni;
b) disciplina l’Albo regionale delle cooperative sociali;
c) prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla
programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di
interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalità di
raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle delle
pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale,
socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché con le
attività di formazione professionale, di sviluppo
dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare
riferimento all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e
delle altre persone deboli di cui all’articolo 3;
d) individua i criteri e le modalità di affidamento, di
convenzionamento e di conferimento dei servizi alle cooperative sociali;
e) definisce le misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo
della cooperazione sociale.
Art. 2 - Definizione di
cooperative sociali.
1. Le cooperative sociali in possesso dei
requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155
“Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge. 13 giugno
2005, n. 118” sono imprese sociali; esse operano senza fine di lucro,
con lo scopo di perseguire, nell’ambito delle finalità previste
dall’articolo 1, l’interesse generale della comunità, la
promozione umana e l’integrazione sociale delle persone attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento
agli ambiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c); ( 1)
b) la gestione di attività finalizzate all’inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei
settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi. ( 2)
2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le
attività svolte dalle strutture che nell’ambito di programmi
individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e
concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attività
lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e
deboli; la gestione di tali servizi consiste nella organizzazione
complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani
che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere
forniture di manodopera.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili
ai consorzi costituiti come società cooperative di cui all'articolo 8
della legge n. 381/1991.
Art. 3 - Persone svantaggiate e
deboli.
1. Ai fini delle presente legge si
considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all’articolo 4
della legge n. 381/1991, e successive modificazioni. Le persone
svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori
delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo,
possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona
svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione competente che ne determina la durata.
2. Ai fini delle presente legge si considerano persone deboli i soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n.
2204/2002 del 5 dicembre 2002 “Regolamento della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato a favore dell’occupazione” nonché i soggetti che
versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate
nell’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”.
Art. 4 - Base sociale.
1. La cooperativa sociale è un’impresa collaborativa di cui
fanno parte diversi soggetti e dove sono rappresentati e trovano
collocazione molteplici gruppi e portatori di interessi.
2. Oltre alle tipologie di socio previste dalla normativa vigente, gli
statuti della cooperativa sociale possono prevedere la presenza di soci
fruitori e di soci volontari.
3. I soci fruitori sono utenti o loro familiari che godono a vario titolo,
direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa
sociale.
4. I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e il loro
numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
Può essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti
dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di
legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme
in materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali,
nonché per la responsabilità civile verso terzi. Nella gestione
dei servizi e delle attività di cui all’articolo 2, da
effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con le pubbliche
amministrazioni, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in
misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri
d’impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni
vigenti.
6. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta
un’apposita sezione del libro dei soci.
CAPO II - Albo regionale delle
cooperative sociali
Art. 5 - Albo regionale delle
cooperative sociali. (3)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, istituisce l’Albo regionale delle
cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
2. L’Albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8
della legge n. 381/1991.
Art. 6 - Iscrizione e
cancellazione dall’Albo. (4)
1. L’iscrizione all'Albo è disposta dal dirigente della
struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la
commissione regionale della cooperazione sociale di cui all' articolo 21.
2. L’iscrizione all’Albo è condizione:
a) per l’affidamento e per il convenzionamento dei servizi di cui
all’articolo 10;
b) per la concessione della titolarità del servizio di cui
all’articolo 11;
c) per la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di
collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a
favore delle cooperative sociali;
d) per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
e) per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, qualora le
cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire
l’inserimento e l’integrazione sociali e lavorative di persone
disabili;
f) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui
all’articolo 114 del decreto de Presidente della repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza” e successive modificazioni.
3. Le cooperative sociali possono ottenere l’iscrizione ad entrambe
le sezioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), qualora
in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
4. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo esclusivamente le
cooperative sociali che hanno sede legale nel territorio regionale.
5. La Giunta regionale, in conformità alla normativa vigente,
stabilisce, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di
cui all’ articolo 21,
modalità, termini e requisiti per l’iscrizione all’Albo
entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
6. La cancellazione dall'Albo è disposta dal dirigente della struttura
regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione
regionale della cooperazione sociale di cui all' articolo 21, nei casi in
cui:
a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la
cooperativa sociale, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli
adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrenti dalla diffida;
b) la cooperativa sociale sia stata sciolta, risulti inattiva da più
di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall’Albo delle
società cooperative di cui al decreto del Ministero delle
attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 luglio 2004, n. 162, o comunque non sia più in grado di continuare
ad esercitare la propria attività;
c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla
cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 3,
della legge n. 381/1991;
d) nelle cooperative sociali che gestiscono le attività di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate di
cui all’articolo 3, comma 1, scenda al di sotto del limite del trenta
per cento dei lavoratori della cooperativa stessa per un periodo superiore
a dodici mesi;
e) il numero dei soci volontari supera il limite del cinquanta per cento;
f) la cooperativa sociale non rispetta le disposizioni previste
dall’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 “Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore” e successive modificazioni.
7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale nonché
alla direzione provinciale del lavoro e alla camera di commercio
territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
8. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli
enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività di cui
all’articolo 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici
contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge.
Art. 7 - Ricorso.
1. Avverso il provvedimento di diniego di
iscrizione o di cancellazione dall’Albo è ammesso ricorso
amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni
dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
2. Il Presidente della Giunta regionale decide entro novanta giorni dal
ricevimento del ricorso, su conforme parere della Giunta regionale sentita
la commissione regionale della cooperazione sociale di cui
all’ articolo 21;
trascorsi novanta giorni, in mancanza di una decisione del Presidente della
Giunta, il ricorso si intende respinto.
3. La presentazione del ricorso sospende l’esecutività del
provvedimento di cancellazione fino alla decisione del ricorso.
CAPO III - La cooperazione sociale
nel sistema integrato dei servizi alla persona
Art. 8 - Partecipazione della
cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona.
1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella
programmazione, nell’organizzazione del sistema integrato dei servizi
alla persona, nella gestione e nell’offerta dei servizi nonché
nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono la partecipazione della
cooperazione sociale all’esercizio della funzione sociale pubblica,
mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità
progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle
cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla
persona, fornendo concreti modelli per disciplinare i rapporti nella
sussidiarietà.
Art. 9 - Raccordo tra
programmazione regionale e cooperazione sociale.
1. La Regione, nell’ambito dei propri atti, piani e interventi di
programmazione delle attività sociali, socio-assistenziali,
socio-educative, socio-sanitarie e sanitarie, individua strumenti atti a
definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali per
il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, promovendo il raccordo e la
collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale.
2. Nell’ambito della programmazione e nei relativi provvedimenti
attuativi in materia di formazione, gli organi regionali competenti
prevedono strumenti volti a favorire:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le
cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento
degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il
sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di
inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone
deboli;
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative
formative a favore delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli,
prioritariamente per le attività realizzate mediante il ricorso a
finanziamenti comunitari;
c) autonome iniziative delle cooperative sociali per la qualificazione
professionale del proprio personale e per la qualificazione manageriale
degli amministratori, riconoscendo e sostenendo, in particolare, le
attività formative svolte in forma consorziata.
3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato
per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla
creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo
occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione
sociale; in particolare, possono essere previste all’interno dei
piani regionali di politica del lavoro, forme di interventi volte a:
a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del
lavoro;
c) favorire l’affidamento alle cooperative sociali della fornitura di
beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni;
d) promuovere nell’ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale
della cooperazione sociale.
4. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i
competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a
riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle
cooperative sociali di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b).
CAPO IV - Affidamento dei servizi
Art. 10 - Affidamento dei
servizi e convenzioni. (5)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale
e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia
socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina, sentita
la commissione regionale della cooperazione sociale di cui
all’articolo 21, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi
alle cooperative sociali definendo, in particolare, le procedure per
l’affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto
nonchè le convenzioni-tipo di cui all’articolo 9, comma 2, della
legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative
sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionali.
2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1, in conformità ai principi
della presente legge, riguardano:
a) la gestione dei servizi alla persona;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge
n. 381/1991.
c) l’esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di appalti.
Art. 11 - Concessione della
titolarità dei servizi e accordi procedimentali. (6)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui
all’articolo 118 della Costituzione e con riferimento
all’articolo 5 della legge n. 328/2000, all’articolo 11 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni e all’articolo 30 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” promuove e sostiene il conferimento della titolarità
del servizio alle cooperative sociali mediante il ricorso agli istituti
disciplinati dalle predette disposizioni normative.
2. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale
e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia
socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la
commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo
21, definisce gli schemi-tipo e le norme procedurali di evidenza pubblica
per il conferimento della titolarità dei servizi mediante concessione
ovvero attraverso lo strumento degli accordi procedimentali, da inserire
nei piani di zona di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
“Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della
disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e negli altri atti locali di
programmazione e regolamentazione delle attività dei servizi alla
persona al fine di valorizzare compiutamente i rapporti nella
sussidiarietà tra cooperative sociali e pubblica amministrazione.
Art. 12 - Criteri di
valutazione per la scelta del contraente.
1. Per l’affidamento dei servizi e per il conferimento della
titolarità degli stessi ai sensi degli articoli 10 e 11 nella scelta
dei contraenti, l'offerta presentata viene valutata prendendo a riferimento
elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso.
2. Per i servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi
socio-sanitari, assistenziali ed educativi, elementi oggettivi sono:
a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la
comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di
rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e
nel governo della cooperativa sociale;
c) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto
dell’affidamento o del conferimento;
d) la solidità di bilancio dell'impresa;
e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali
e regionali di settore;
f) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
h) la qualificazione professionale degli operatori;
i) la valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti
servizi pubblici o privati.
3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli di cui al comma 2,
oltre agli elementi ivi previsti, è elemento oggettivo il progetto di
inserimento delle persone svantaggiate di cui all’articolo 3 che
contiene:
a) gli elementi in grado di testimoniare l’organico radicamento
territoriale del progetto stesso;
b) il numero delle persone svantaggiate impegnate;
c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa
richiesta;
d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e
lungo termine;
f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno.
Art. 13 - Riserva di
partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di
capitali a partecipazione pubblica, qualora la maggioranza dei lavoratori
interessati sia composta di persone svantaggiate o deboli di cui
all’articolo 3, che in ragione della natura del loro svantaggio o
della gravità del loro disagio, non sono in grado di esercitare
un'attività professionale in condizioni normali, possono riservare la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in
relazione a singoli appalti o in considerazione dell’oggetto di
determinati appalti, o riservarne l'esecuzione, nel contesto di programmi
di lavoro protetti, a cooperative sociali che svolgono le attività di
cui all’ articolo 2,
comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli stati
membri della Comunità europea.
2. Possono stipulare gli appalti riservati di cui al comma 1 le cooperative
sociali iscritte all’Albo e gli analoghi organismi aventi sede negli
stati membri della Comunità europea, in possesso di requisiti
equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione all’Albo e
iscritti nelle liste regionali di cui all’articolo 5, comma 3, della
legge n. 381/1991.
Art. 14 - Durata e
corrispettivi. (7)
1. Al fine di garantire attraverso la continuità del servizio un
adeguato livello qualitativo delle attività e un efficace processo di
programmazione, i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi
caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno, di norma, durata
pluriennale.
2. La Giunta regionale indica i criteri per la determinazione dei
corrispettivi, dei prezzi e delle tariffe praticati dalle cooperative
sociali; a tali fini la Giunta regionale costituisce, anche in funzione di
un’attività di vigilanza, presso la struttura regionale
competente in materia di servizi sociali, un Osservatorio regionale con il
compito di curare la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate,
quale riferimento per le pubbliche amministrazioni.
Art. 15 - Verifica dei
contratti.
1. Negli affidamenti dei servizi, nel conferimento della titolarità
degli stessi e nelle convenzioni ai sensi degli articoli 10 e 11 sono
previste forme di valutazione e di verifica della qualità delle
prestazioni anche mediante il coinvolgimento diretto degli utenti e la
promozione di indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei
bisogni.
2. La struttura regionale competente in materia ispettiva o in materia di
servizi sociali e i comuni possono effettuare verifiche sui servizi oggetto
di affidamento e di conferimento secondo le modalità e nel rispetto
della normativa regionale vigente e dei requisiti e degli standard di cui
alla legge regionale
16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
CAPO V - Interventi a sostegno
della cooperazione sociale
Art. 16 - Contributi a favore di cooperative sociali.
1. La Regione, in applicazione delle
finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente alle
cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno
di singole iniziative, nel rispetto della normativa comunitaria in materia
di aiuti di Stato. ( 8)
2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati:
a) all’ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto,
costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni
strumentali direttamente impiegati ed attinenti all’attività
svolta in coerenza con gli scopi statutari;
b) alle innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
c) ai processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale
direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa
sociale, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di
profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare
con enti ed organismi accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati”; ( 9)
d) alla promozione commerciale, al supporto all’esportazione e al
marketing;
e) all’attivazione di processi per l’avvio o il miglioramento
del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
f) all’integrazione consortile ed all’associazione tra
cooperative sociali per la realizzazione di adeguate strutture ed
attrezzature di gestione e dei servizi in forma consortile;
g) alle iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative
sociali;
h) alla concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e
sviluppo.
3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali
agevolazioni fiscali su base regionale relativamente ai tributi di propria
pertinenza. ( 10)
Art. 17 - Interventi a favore
delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.
1. La Regione, in osservanza della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può sostenere le
cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove
categorie di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2, con
interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri
previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato. ( 11)
2. Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini per i
quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, la Regione può intervenire, per un
massimo di due anni, con un contributo corrispondente al cinquanta per
cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi
alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
3. La Giunta regionale costituisce l’Osservatorio regionale sulla
cooperazione sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive di
attuazione che ne regolano la composizione, i compiti e le risorse
economiche atte a consentirne il funzionamento.
Art. 18 - Interventi a favore
delle organizzazioni di rappresentanza.
1. Al fine di sostenere e sviluppare
l’attività progettuale delle organizzazioni regionali di
rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente
riconosciute e operanti in ambito nazionale con sede legale in Veneto, sono
annualmente concessi in loro favore contributi per specifici progetti, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
( 12)
Art. 19 - Interventi
finanziari.
1. Viene istituito presso la Regione un fondo per l’innovazione al
fine di sostenere progetti presentati dalle cooperative sociali, di
carattere sperimentale e innovativo di servizi o metodologie d'intervento
che propongono nuove risposte ai bisogni sociali emergenti, soprattutto a
favore delle categorie più svantaggiate della popolazione.
2. La Regione, ferma restando la disciplina prevista per le organizzazioni
di volontariato, promuove la collaborazione con le fondazioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 “Disciplina civilistica e
fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.
20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1998, n. 461” con sede legale nel Veneto, al fine di prevedere la
costituzione del fondo di cui al comma 1.
3. La Regione può altresì intervenire per favorire lo sviluppo
delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari di cui all’ articolo 13 della
legge regionale 18
novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione
del Veneto”.
4. La Regione, al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie e
per rendere più agevole l’accesso al credito da parte delle
cooperative sociali, sostiene l’attività dei consorzi fidi
attraverso l’incremento del patrimonio sociale in relazione
all’entità degli incrementi dello stesso e alle garanzie
prestate nell’ultimo anno, al fine di agevolare l’acquisizione
di materie prime, la costituzione di nuove cooperative sociali,
l’acquisto di attrezzature, lo sviluppo di servizi inter-cooperativi.
5. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i
consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per
l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative
sociali mediante interventi:
a) per l’abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di
esercizio;
b) per agevolare l’accesso al credito a breve e medio termine;
c) per garanzie su depositi cauzionale e/o fideiussioni bancarie o
assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la
partecipazione a gare d’appalto o comunque per l’affidamento di
servizi.
6. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione
sociale di cui all’articolo 21, definisce entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge i criteri e le
disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 20 - Disposizioni
attuative degli interventi.
1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 16, 17, le
cooperative sociali che risultano regolarmente iscritte all’Albo e
che hanno realizzato nel triennio precedente la domanda di finanziamento
almeno il 50,1 per cento del fatturato medio nel territorio regionale.
2. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che
usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purché
riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente
legge.
3. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e
contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta
destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei
contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti
non conforme alle norme della presente legge.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione
sociale di cui all’articolo 21, emana le direttive di attuazione
delle disposizioni di cui al presente capo, fissando le modalità e le
procedure per la concessione dei contributi ed individuando le
priorità tra gli interventi di promozione, nonché la ripartizione
percentuale dei fondi a disposizione e la determinazione dei criteri di
assegnazione.
CAPO VI - Commissione regionale
della cooperazione sociale
Art. 21 - Commissione
regionale della cooperazione sociale.
1. È istituita la commissione
regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) l'Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo
delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi
sociali o un suo delegato;
c) il direttore dell’ufficio regionale del Ministero del lavoro o un
suo delegato;
d) quattro rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di impedimento,
designati dalle associazioni di cooperative sociali maggiormente
rappresentative in ambito regionale;
e) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(Anci).
2. Alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, dirigenti
delle strutture regionali competenti in ambito socio-sanitario, di lavoro e
di formazione professionale, altri esperti nelle materie all’esame
della commissione e dirigenti di strutture statali competenti in materia di
cooperazione.
3. La segreteria della commissione è assicurata da un funzionario
della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
Art. 22 - Funzionamento della
Commissione regionale della cooperazione sociale.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento, provvede
alla costituzione della commissione regionale della cooperazione sociale.
2. I componenti della commissione possono essere riconfermati e restano in
carica per l’intera durata della legislatura e fino alla costituzione
della nuova commissione.
3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a
maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il
voto del presidente.
4. La partecipazione alle sedute è gratuita; è ammesso il
rimborso delle sole spese sostenute, ai sensi dell’ articolo 187 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della regione” e successive modificazioni.
Art. 23 - Compiti della
Commissione regionale della cooperazione sociale.
1. La commissione regionale della cooperazione sociale è organo
consultivo della Giunta regionale e provvede, tra l'altro, ad esprimere
parere:
a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle
cooperative sociali;
b) sulle domande di iscrizione all'Albo, sulla rispondenza
dell'attività della cooperativa sociale alle finalità previste
dall' articolo 1 e sul
mantenimento dei requisiti;
c) sui provvedimenti di cancellazione dall'Albo;
d) sui ricorsi al Presidente della Giunta regionale di cui
all’ articolo 7;
e) sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di cooperazione
sociale;
f) sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi regionali di cui
al Capo V;
g) su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove
richiesto dagli organi regionali.
2. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
3. La commissione annualmente presenta una relazione
sull’attività svolta alla Giunta regionale che la trasmette al
Consiglio regionale.
CAPO VII - Disposizioni finali
Art. 24 - Norma
finanziaria.
1. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della
presente legge, quantificate in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi
2006, 2007 e 2008, si provvede per euro 630.000,00 mediante prelevamento
delle risorse allocate sull’upb U0185 “Fondo speciale per le
spese correnti”, partita n. 9 e per euro 70.000,00 mediante
prelevamento delle risorse allocate sull'upb U0161 “Interventi di
sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2006 e
pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0163
“Interventi strutturali a favore del terzo settore” viene
incrementato di euro 700.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio
2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.
2. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificate in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006,
2007 e 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse già allocate
sull'upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del
bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
Art. 25 - Abrogazione e norme
transitorie. (13)
1. La legge regionale
5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione
sociale” è abrogata.
2. Nelle more dell’approvazione dei provvedimenti della Giunta
regionale di cui agli articoli
5, 6, 10, 11, e 14,
continuano ad applicarsi le relative norme della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 .
3. Fino all’istituzione dell’Albo di cui all’ articolo 5 continuano a trovare
applicazione le disposizioni relative all’albo regionale delle
cooperative sociali istituito ai sensi dell’ articolo 5 della
legge regionale 5
luglio 1994, n. 24 .
4. In fase di prima applicazione la commissione regionale della
cooperazione sociale di cui all’articolo 21 viene costituita entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale e
fino alla sua costituzione continuano a trovare applicazione le
disposizioni relative commissione consultiva regionale sulla cooperazione
sociale istituita ai sensi dell’ articolo 17 della
legge regionale 5
luglio 1994, n. 24 .
Art. 26 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione del Veneto.
Note
( 1) Rideterminata l’aliquota
IRAP per queste cooperative sociali, a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, da lett.
d) e da lett. e) del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
.
( 2) L’articolo 8, comma 3,
della legge regionale
12 gennaio 2009, n. 1 , conferma per queste cooperative
l’esenzione IRAP già prevista dal comma 1 dell’articolo 5
della legge regionale
21 dicembre 2006, n. 27 .
(3) Vedi la deliberazione
della Giunta regionale 3 aprile 2007, n. 897 (pubblicata nel BUR n. 41 del
1 maggio 2007) “Istituzione dell’Albo Regionale delle
cooperative sociali. Indicazione dei requisiti per l’iscrizione, la
conferma dell’iscrizione e la cancellazione. (L.R. 23/2006 art. 5 e
6)”.
(4) Vedi la deliberazione
della Giunta regionale 3 aprile 2007, n. 897 (pubblicata nel BUR n. 41 del
1 maggio 2007) “Istituzione dell’Albo Regionale delle
cooperative sociali. Indicazione dei requisiti per l’iscrizione, la
conferma dell’iscrizione e la cancellazione. (L.R. 23/2006 art. 5 e
6)”.
( 5) Vedi la deliberazione della
Giunta regionale 18 dicembre 2007, n.4189 (pubblicata nel BUR n.11 del 5
febbraio 2008) “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei
servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni-tipo.
(L.R. 23/2006)”.
( 6) Vedi la deliberazione della
Giunta regionale 18 dicembre 2007, n.4189 (pubblicata nel BUR n.11 del 5
febbraio 2008) “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei
servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni-tipo.
(L.R. 23/2006)”.
( 7) Vedi la deliberazione della
Giunta regionale 18 dicembre 2007, n.4189 (pubblicata nel BUR n.11 del 5
febbraio 2008) “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei
servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni-tipo.
(L.R. 23/2006)”.
( 8) Comma così sostituito da
comma 1 art. 9 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 9) Lettera così modificata da
comma 2 art. 9 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 10) Comma così sostituito
da comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
( 11) Comma così sostituito
da comma 3 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 12) Articolo così
sostituito da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
( 13) Con deliberazione della
Giunta regionale 3 aprile 2007, n. 897 (pubblicata nel BUR n. 41 del 1
maggio 2007) “Istituzione dell’Albo Regionale delle cooperative
sociali. Indicazione dei requisiti per l’iscrizione, la conferma
dell’iscrizione e la cancellazione. (L.R. 23/2006 art. 5 e 6)”
e deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2007, n.4189 (pubblicata
nel BUR n.11 del 5 febbraio 2008) “Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di
affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle
convenzioni-tipo. (L.R. 23/2006)” è stata data attuazione agli
articoli 5, 6, 10,11 e14 e conseguentemente sono venute meno le
disposizioni transitorie di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
SOMMARIO
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