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Contenuti:
Legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 (BUR n. 103/2006)
Legge regionale 23 novembre 2006, n. 24 (BUR n. 103/2006) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELLA SCUOLA REGIONALE VENETA PER LA SICUREZZA E LA POLIZIA
LOCALE
Art. 1 - Istituzione e
finalità.
1. È istituita la Scuola regionale
veneta per la sicurezza e la polizia locale.
2. La Scuola è strutturata come agenzia, ente di diritto pubblico
strumentale, preposta alla formazione, aggiornamento, qualificazione e
specializzazione in materia di sicurezza e polizia locale, quale
espressione della cooperazione tra Regione ed enti locali.
3. La Scuola realizza un sistema flessibile di formazione di base e
permanente, in conformità alle esigenze degli enti locali e alla
funzione di coordinamento regionale.
4. La Scuola persegue i seguenti obiettivi:
a) formazione di base;
b) formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione per
operatori di polizia locale in servizio, nonché formazione specifica
per i tutor e formazione dei formatori;
c) attuazione di ogni altra iniziativa formativa, di documentazione, di
ricerca, comunicazione e informazione, anche a carattere divulgativo e
culturale;
d) consulenza e supporto in materia di sicurezza e polizia locale a favore
della Regione e degli enti locali;
e) omissis ( 1)
f) omissis ( 2)
5. Agli effetti della presente legge, per operatori di polizia locale si
intendono tutti gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia degli enti
locali.
Art. 2 - Organizzazione e
funzionamento della Scuola.
1. La struttura della Scuola, la sede, le modalità di funzionamento
degli organi, il compenso dei componenti, l’articolazione dei corsi e
delle altre attività, i rapporti con gli enti locali e altri soggetti
istituzionali, i criteri generali di ammissione e per il riconoscimento di
attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi, sono
disciplinati da apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale entro
un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La Scuola, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi
previa stipula di apposite convenzioni, di personale della Regione e degli
enti locali ovvero di personale con particolare professionalità,
assunto con contratto di diritto privato.
3. Sulla base di specifiche convenzioni, alle attività formative
possono partecipare anche operatori privati del settore di vigilanza o di
altri settori.
Art. 3 - Organi della
Scuola.
1. Sono organi della Scuola:
a) il consiglio di programmazione e indirizzo, nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, formato da nove componenti designati:
1) uno dalla Giunta regionale;
2) tre dal Consiglio regionale, di cui almeno uno in rappresentanza della
minoranza;
3) uno dall'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCIVENETO);
4) uno dall’Unione regionale delle province del Veneto (URPV);
5) uno dall’Unione nazionale comuni comunità enti montani
(UNCEM) del Veneto;
6) un comandante ed un operatore eletti tra i componenti del comitato
tecnico consultivo;
b) il presidente, eletto dal consiglio di programmazione e indirizzo al suo
interno tra i componenti di designazione regionale;
c) il direttore, designato dalla Giunta regionale e nominato con decreto
del Presidente della Giunta regionale;
d) il comitato tecnico consultivo formato da cinque componenti esperti,
designati e nominati come indicato all’articolo 7;
e) il collegio dei revisori dei conti formato da tre componenti effettivi e
due supplenti nominati dal Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce i criteri per la scelta e le modalità
di designazione dei componenti degli organi di cui al comma 1 e la
disciplina del contratto di lavoro del direttore.
3. Il consiglio di programmazione e indirizzo, il comitato tecnico
consultivo e il collegio dei revisori dei conti, rimangono in carica per la
durata della legislatura regionale.
4. Per le designazioni dei componenti di nomina regionale non si applicano
le procedure relative alle proposte di candidatura previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli
organi” e successive modificazioni.
Art. 4 - Funzioni e compiti del
consiglio di programmazione e indirizzo.
1. Il consiglio di programmazione e indirizzo:
a) approva gli indirizzi programmatici della Scuola;
b) approva il piano annuale delle attività formative della Scuola,
determinato anche sulla base del fabbisogno degli enti locali e secondo le
previsioni del bilancio annuale;
c) approva i bilanci, preventivo e consuntivo, nonché la relazione
annuale sull'attività svolta;
d) nomina il comitato tecnico consultivo.
2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all’articolo 2
disciplina il funzionamento del consiglio di programmazione e indirizzo.
Art. 5 - Funzioni e compiti del
presidente.
1. Il presidente coordina l'attività del consiglio di programmazione e
indirizzo, convoca le sedute e redige l'ordine del giorno, cura i rapporti
tra Consiglio e direttore.
Art. 6 - Funzioni e compiti del
direttore.
1. Sono competenze del direttore:
a) la rappresentanza legale della Scuola;
b) la predisposizione del piano annuale delle attività della Scuola e
dei programmi didattici, in conformità ai criteri previsti dal
provvedimento regionale di cui all’articolo 2, comma 1;
c) assicurare il regolare funzionamento didattico e istituzionale, secondo
le finalità stabilite dalla presente legge e dal provvedimento di cui
all’articolo 2, comma 1;
d) la predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e della
relazione annuale sull’attività;
e) adottare ogni ulteriore atto necessario alla gestione e alle funzioni
istituzionali della Scuola, anche derivanti da esigenze straordinarie per
situazioni di emergenza, compresa la stipulazione dei contratti di
prestazione d'opera e di lavoro secondo direttive definite dalla Giunta
regionale col provvedimento di cui all’articolo 2 comma 1.
2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di
diritto privato sulla base del provvedimento di cui all’articolo 3
comma 2.
3. Al direttore è attribuita una indennità annua lorda stabilita
dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico
corrisposto ai segretari regionali.
4. L’incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche
elettive e con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e,
per i dipendenti regionali, determina il collocamento in aspettativa senza
assegni.
Art. 7 - Funzioni e compiti del
comitato tecnico consultivo.
1. È istituito un comitato tecnico consultivo con compiti di
consulenza e proposta di progetti per il miglioramento della qualità
formativa e del servizio di polizia locale, che collabora con il direttore.
2. Il comitato è formato da cinque componenti di cui tre dirigenti in
servizio con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo dirigenziale
nell’ambito della polizia locale e due operatori in servizio con
almeno otto anni di anzianità nella polizia locale.
3. I componenti vengono scelti dal consiglio di programmazione e indirizzo
della Scuola tra quelli indicati dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative della polizia locale nel Veneto. Ciascuna
categoria può indicare al massimo un comandante e un operatore.
4. Il comitato opera collegialmente con la presenza di almeno tre
componenti.
5. Il comitato può prevedere, per particolari esigenze, la
partecipazione di esperti, tecnici, consulenti o altri soggetti competenti
negli ambiti di attività della Scuola.
Art. 8 - Collegio dei
revisori.
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due
supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della
direttiva n. 85/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate
del controllo di legge dei documenti contabili" e successive modificazioni.
2. Il presidente è eletto dal collegio tra i propri componenti
effettivi nella prima riunione.
3. Le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e di verifica
contabile sul funzionamento della Scuola da parte del collegio dei
revisori, nonché le indennità spettanti ai componenti del
collegio sono stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 9 - Dotazioni strumentali
della Scuola.
1. Entro sei mesi dalla nomina del direttore, la Giunta regionale assegna
alla Scuola beni immobili, mobili e attrezzature di proprietà
regionale, strumentali all’esercizio delle funzioni e delle
attività attribuite dalla presente legge, unitamente alle risorse
finanziarie.
2. Gli enti locali concorrono economicamente, al funzionamento della
Scuola, mediante assegnazioni di risorse finanziarie ed eventualmente
patrimoniali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni
interessate.
Art. 10 - Risorse
finanziarie.
1. Le risorse della Scuola regionale veneta di polizia locale sono
costituite da:
a) somme destinate dal bilancio regionale per la istituzione e il
funzionamento;
b) somme assegnate dagli enti locali in relazione alle convenzioni
stipulate;
c) eventuali contributi provenienti da progetti dell’Unione europea,
dallo Stato, da altri enti o organismi;
d) contributi straordinari regionali per specifiche attività
eventualmente assegnate;
e) partecipazioni economiche dirette degli utenti dei corsi organizzati;
f) entrate derivanti dalla propria attività, da lasciti o donazioni.
Art. 11 - Qualificazione
dell’operatore di polizia locale ed idoneità alle funzioni.
1. La Scuola organizza corsi preparatori teorico-pratici con esame finale,
per il conseguimento della qualifica professionale alle funzioni di
comando, di ufficiale intermedio e di agente di polizia locale.
2. Le modalità di svolgimento dei corsi ed i criteri di selezione sono
individuati nel piano annuale formativo della Scuola.
3. La qualifica conseguita a seguito della valutazione finale positiva
costituisce titolo da valutarsi nei concorsi e nelle selezioni pubbliche
per l’accesso presso gli enti locali alle funzioni di polizia locale.
4. Coloro che superano i concorsi, durante il periodo di prova, frequentano
un tirocinio teorico-pratico specifico per ciascun ente locale, seguiti da
un tutor indicato dall’ente stesso. I contenuti formativi e
organizzativi del tirocinio sono concordati tra la Scuola di polizia locale
e lo stesso ente locale.
Art. 12 - Formazione
permanente.
1. La Regione, al fine di assicurare un adeguato livello di
professionalità del personale in servizio nella polizia locale e per
contribuire all’onere di formazione permanente gravante sugli enti
locali, attraverso la Scuola organizza, promuove e collabora a corsi di
aggiornamento, riqualificazione e specializzazione.
2. Gli enti locali garantiscono agli operatori di polizia locale la
formazione permanente, in particolare favorendo e agevolando la frequenza
dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola.
3. La Scuola, previe apposite convenzioni con gli enti locali interessati,
può organizzare l’attività formativa anche in forma
decentrata e per specifiche necessità.
Art. 13 - Abrogazioni.
Art. 14 - Norma finale.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2007.
2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale e il Consiglio
regionale nominano gli organi della Scuola entro il 31 dicembre 2007.
Art. 15 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari
2007 e 2008, si provvede utilizzando le risorse allocate sull’upb
U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 1
“Interventi contro la criminalità”, del bilancio
pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0015
“Prevenzione e lotta alla criminalità” viene aumentato di
euro 1.000.000,00 per sola competenza in ognuno degli esercizi 2007 e 2008.
Note
SOMMARIO
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