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Contenuti:
Regolamento regionale 14 luglio 2006, n. 3 (BUR n. 64/2006)
Regolamento regionale 14 luglio 2006, n. 3 (BUR n. 64/2006) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 PER
LA DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE
(ARTICOLO 12,
COMMA 1)
Art. 1 - Contenuti minimi dei
livelli di progettazione.
1. Il presente regolamento disciplina i contenuti minimi dei livelli di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di
interesse regionale di cui alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e
successive modifiche, e per quanto non diversamente disposto continuano a
trovare applicazione i contenuti minimi previsti dalla legge 11 febbraio
1994, n. 109 “Legge quadro sui lavori pubblici” e successive
modifiche e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche.
Art. 2 - Normativa tecnica.
1. Fermo quanto previsto all’articolo 16, comma 1 del DPR n.
554/1999, la progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale deve
essere conforme, in particolare, alla normativa tecnica statale e regionale
in materia di edilizia civile, di difesa del suolo e di infrastrutture
vigente all’atto di approvazione dei progetti.
Art. 3 - Studi di
fattibilità.
1. Gli studi di fattibilità di cui all’ articolo 5, comma 1,
della legge regionale
n. 27/2003 devono essere redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici,
al fine di operare le scelte ottimali per la predisposizione del programma
triennale e dell’elenco annuale.
2. Per gli interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro gli studi di
fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione
e devono indicare al progettista:
a) le modalità di realizzazione dell’intervento e le
modalità di sviluppo dei conseguenti livelli di progettazione;
b) gli obiettivi generali da perseguire, specificando e quantificando le
esigenze da soddisfare;
c) ogni altra specificazione necessaria allo sviluppo delle successive fasi
progettuali.
3. Per gli interventi di importo pari o superiore a 500.000,00 euro gli
studi di fattibilità devono contenere tutti gli elementi del documento
preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, comma 5, del
DPR n. 554/1999.
Art. 4 - Livelli di
progettazione e elaborati progettuali.
1. Il responsabile unico del procedimento, o il responsabile del
procedimento per la fase di progettazione, valuta, dandone adeguata
motivazione, la necessità di sviluppare ciascun livello di
progettazione previsto ovvero di omettere lo sviluppo di uno o più
livelli, sulla base delle caratteristiche dell’intervento e delle
modalità della sua realizzazione come individuate nello studio di
fattibilità, nonché delle diverse tipologie delle opere da
progettare.
2. Il responsabile unico del procedimento, o il responsabile del
procedimento per la fase di progettazione, individua gli elaborati
necessari per ciascun livello, con facoltà di prevedere elaborati
integrativi rispetto a quelli previsti dal DPR n. 554/1999 ovvero di
determinare gli elaborati che possono essere omessi, dandone adeguata
motivazione in relazione alle specifiche peculiarità
dell’intervento.
3. Nell’individuazione degli elaborati progettuali devono essere
considerate le seguenti categorie, caratteristiche e tipologie di
intervento:
a) destinazione funzionale delle opere o degli impianti;
b) opere o lavori puntuali o a rete;
c) opere semplici o di speciale complessità;
d) opere di modesta o rilevante entità economica;
e) costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,
manutenzione ordinaria e straordinaria, completamento e altre tipologie
assimilabili;
f) rilevanza degli aspetti fisici, geologici, geomorfologici e ambientali.
Art. 5 - Elaborati di
cantierizzazione.
1. L’appaltatore, ove sia ritenuto necessario dallo stesso ovvero dal
direttore dei lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione
da eseguire o dell’apparecchiatura da installare, provvede alla
redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli
progettuali allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il progetto
esecutivo e la costruzione delle opere.
2. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall’appaltatore e
da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti
all’approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima
dell’inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni,
sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 “Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e successive
modifiche.
3. Il direttore dei lavori provvede tempestivamente all’approvazione
degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la
congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo
gli interventi necessari ai sensi dell’articolo 25 (Varianti in corso
d’opera), comma 3, primo periodo, della legge n. 109/1994, e nel
rispetto dei limiti ivi indicati.
Art. 6 - Progetto
dell’eseguito.
1. Ai fini del presente regolamento, per progetto dell’eseguito si
intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti
alle opere effettivamente eseguite.
2. L’appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il
progetto dell’eseguito, considerando le modifiche intervenute e le
diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante
l’esecuzione dei lavori.
3. Il capitolato speciale d’appalto, in relazione al numero e alla
complessità degli elaborati progettuali da produrre, stabilisce il
termine, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, entro il quale
deve essere presentato il progetto dell’eseguito per essere
sottoposto alla verifica ed approvazione del direttore dei lavori e
determina la penale da applicare in caso di ritardata presentazione.
4. Il progetto dell’eseguito deve essere sottoscritto
dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge,
incaricato dallo stesso appaltatore.
5. L’organo di collaudo verifica il corretto adempimento
dell’obbligo di presentazione del progetto dell’eseguito da
parte dell’appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato
di collaudo provvisorio.
SOMMARIO
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