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Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007)
Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2007
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
l’esercizio 2007, ai sensi dell’ articolo 2, comma 3,
lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione” è fissato, in termini di competenza, in euro
587.540.000,00.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2007 e pluriennale 2007-2009, in relazione a leggi settoriali di spesa, la
cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi
dell’ articolo
2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti
dell’ articolo
20 della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nell’esercizio 2007, sono determinati, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere
utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi
provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 4 - Iniziative comunitarie
e regionali di sviluppo rurale.
1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della
Regione del Veneto all'attuazione degli interventi di cui al regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), la Giunta regionale è autorizzata a sostenere l’onere
finanziario relativo alla copertura della quota regionale di
cofinanziamento sulle iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale
del Veneto, per il tramite dell'organismo pagatore regionale AVEPA
riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165
“Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 25.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0049
“Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della
collettività rurale” del bilancio di previsione 2007 e
pluriennale 2007-2009.
Art. 5 - Partecipazioni
azionarie e ricapitalizzazioni.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, per il tramite di
Veneto Sviluppo Spa, alle operazioni di aumento del capitale sociale della
Società Venezia Terminal Passeggeri Spa fino a euro 700.000,00 e della
società Sistemi Territoriali Spa fino a euro 1.600.000,00. ( 1)
2. La somma destinata all’aumento di capitale della società
Sistemi Territoriali Spa deve essere utilizzata esclusivamente per
l’aumento di capitale della società Interporto di Venezia Spa
fino all’importo di euro 100.000,00 e della società Interporto
di Rovigo Spa fino all’importo di euro 1.500.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni di
aumento del capitale sociale della società Veneto Nanotech Scpa, fino
all’importo di euro 300.000,00. Il limite di sottoscrizione del
capitale previsto dall’ articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 novembre
2003, n. 32 è elevato ad euro 330.000,00.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare
operazioni di ricapitalizzazione della società Terme di Recoaro Spa,
finalizzate all’attuazione di un piano di rilancio e riorganizzazione
del compendio turistico-termale, fino all’importo di euro 250.000,00,
nonché della società Rovigo Fiere Spa fino all’importo di
euro 100.000,00.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di
ricapitalizzazione delle società indicate nel presente articolo,
sentita la commissione consiliare competente.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.950.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0065 “Partecipazione al
capitale sociale” del bilancio di previsione 2007.
Art. 6 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre
1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
Art. 7 - Interventi a sostegno
degli investimenti produttivi e della ricerca.
1. La Giunta regionale è autorizzata a
stipulare con la Cassa depositi e prestiti Spa le convenzioni di cui
all’articolo 1, commi 857 e 858 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”, al fine di alimentare fondi di
rotazione già esistenti o da istituire a sostegno degli investimenti
produttivi e della ricerca. ( 3)
2. La Giunta regionale può utilizzare le risorse derivanti dalla
stipula delle convenzioni di cui al comma 1 anche per il tramite di Veneto
Sviluppo Spa.
2 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad intervenire
finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente
raccolte da Veneto Sviluppo Spa presso la Banca Europea degli Investimenti,
destinate a co-finanziamento delle operazioni di credito agevolato alle
imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione regionali,
possano essere impiegate a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo
Spa medesima. ( 4) ( 5)
3. Nell’ambito di quanto previsto ai commi 1 e 2 bis, ( 6) la Giunta regionale è autorizzata ad
istituire, presso Veneto Sviluppo Spa, un fondo di rotazione per il
finanziamento agevolato degli investimenti in materia ambientale,
effettuati da imprese in territorio veneto, in attuazione del Piano
regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le
modalità operative di ciascuno dei fondi di rotazione di cui ai commi
1 e 2 bis. ( 7)
5. La Giunta regionale destina l’importo di euro 1.000.000,00 alla
copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato dalla Cassa
depositi e prestiti Spa ed il tasso ridotto applicato alle imprese
beneficiarie del finanziamento, direttamente o per il tramite
dell’eventuale intermediario co-finanziatore, al fine di consentire
che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate in forma di
finanziamento agevolato, nonché all’attuazione degli interventi
di cui al comma 2 bis. ( 8)
5 bis Dell’importo di cui al comma 5, euro 45.000,00 sono destinati
ad attivare il fondo di rotazione di cui al comma 3. ( 9)
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0227 “Attività a favore
dello sviluppo economico e dell’innovazione” del bilancio di
previsione 2007.
Art. 8 - Contributi ai soggetti
privati di cui all’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria per l’esercizio 2004”.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai
soggetti privati di cui all’ articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
procedendo all’ulteriore scorrimento della graduatoria per
l’anno 2006 ( 10) di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2587/2006 e allegata al
decreto n. 112 del 29 dicembre 2006 del dirigente regionale della direzione
istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio finanziario 2007, si
fa fronte mediante incremento di euro 60.000,00 dell’upb U0172
“Interventi per il diritto allo studio” e conseguente riduzione
di pari importo dell’upb U0029 “Attività di supporto al
ciclo della programmazione” del bilancio di previsione 2007.
Art. 9 - Fondo di rotazione per
la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI in materia di ricerca
industriale, innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale e dei beni
culturali.
1. Per la realizzazione degli interventi volti al rafforzamento del sistema
produttivo veneto, per gli aiuti agli investimenti per la ricerca
industriale, l’innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale e
dei beni culturali, previsti dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598
“Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29 agosto 1994, n.
516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione
dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute
dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri
organismi” e sue successive modificazioni, la Giunta regionale è
autorizzata ad istituire un apposito fondo di rotazione presso un ente
qualificato da scegliersi nel rispetto della disciplina comunitaria.
2. Nel fondo confluiscono le risorse assegnate sulla base dei riparti
annuali del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le
attività produttive di cui all’ articolo 55 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112”, allocate all’upb U0053
“Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione
2007, nonché ulteriori risorse attribuite per le medesime
finalità.
3. Le risorse del fondo di rotazione sono destinate alla concessione di
aiuti alle piccole e medie imprese, come definite dalla vigente disciplina
comunitaria.
4. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente
commissione consiliare, le modalità operative. La Giunta regionale
inoltre provvede agli adempimenti previsti dall’Unione europea per
dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e
stabilisce annualmente i criteri di utilizzo del fondo medesimo.
Art. 10 - Modifica della
legge regionale 3
febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2006”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 50 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
l’importo “euro 20,00” è sostituito dal
seguente “euro 16,53”.
2. All’articolo 50 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 ,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
omissis ( 11)
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi
2007-2008-2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091
“Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica”
del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 11 - Contributi a favore
degli interventi realizzati nelle aree sciabili di interesse locale.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle aree sciabili
di interesse locale, è autorizzata a concedere ai concessionari degli
impianti e delle piste iscritti nei registri di cui agli articoli 33 e 57 della legge regionale 6 marzo 1990,
n. 18 “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio
pubblico, piste da sci e innevamento programmato”, un contributo in
conto capitale, fino ad un massimo del settanta per cento della spesa
ritenuta ammissibile, per il finanziamento di interventi realizzati sulle
aree sciabili con le seguenti caratteristiche:
a) la presenza di stazioni di sport con un numero inferiore o uguale a tre
impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 km.;
b) la presenza di stazioni di sport con un numero superiore a tre impianti,
con un numero di letti alberghieri disponibili inferiore o pari a 2.000 e
con un numero di pass settimanali venduti, calcolato sui dati medi delle
tre precedenti stagioni, non superiore al 15 per cento del numero totale di
pass venduti.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, determina le modalità di concessione del
contributo di cui al comma 1.
3. L’applicazione del presente articolo è subordinata
all’acquisizione del parere preventivo di compatibilità da parte
della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che
istituisce la Comunità europea e alla pubblicazione del relativo
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008,
si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0130 "Interventi
strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2007 e
pluriennale 2007-2009.
Art. 12 - Ulteriore contributo a
favore dell’innovazione tecnologica, dell’ammodernamento e del
miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui
all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 “Norme in
materia di attività produttive”.
1. Per le medesime finalità e secondo le modalità previste
dall’ articolo
23 della legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2006 ”, la Giunta regionale è
autorizzata ad assegnare ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria
approvata con la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n.
3745 pubblicata nel BUR 28 gennaio 2003, n. 9, un ulteriore contributo
straordinario per complessivi euro 2.578.000,00 per l’esercizio
finanziario 2007.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.578.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi strutturali
nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2007.
Art. 13 - Contributo per
l’adunata annuale degli alpini 2008.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute
dal comitato promotore dell’Adunata Nazionale degli Alpini, da
realizzarsi a Bassano nel maggio 2008, fino ad un importo massimo di euro
400.000,00 per l’esercizio 2007 e di euro 600.000,00 per
l’esercizio 2008.
2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del
contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2007 e in euro
600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate
all’upb U0010 “Celebrazioni e manifestazioni” del
bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 14 - Master in giornalismo
“Giorgio Lago”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale
all’Università degli Studi di Padova, per sostenere il master in
giornalismo, dedicato a Giorgio Lago, storica figura veneta di giornalista.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169
“Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 15 - Disposizioni in
materia di accertamento e riscossione dei tributi regionali.
1. La struttura regionale competente in materia di tributi, ai fini
dell'accertamento e della riscossione dei tributi regionali e delle
sanzioni e interessi ad essi collegate, può applicare le disposizioni
contenute nell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma
133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Art. 16 - Campagna formativa e
informativa sugli effetti derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, nel corso del 2007,
una campagna formativa e informativa sugli effetti derivanti
dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0070 “Informazione, promozione
e qualità per il commercio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 17 - Accordo di
collaborazione con la Biennale di Venezia.
1. Al fine di favorire la partecipazione della Regione del Veneto alle
attività della Biennale, la Giunta regionale è autorizzata a
concludere con la società di cultura “La Biennale di
Venezia” un accordo di collaborazione che prevede, tra l’altro,
forme di utilizzo del Padiglione Venezia in occasione di eventi espositivi
e la valorizzazione del patrimonio storico della Biennale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2007 - 2009, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169
“Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 18 - Finanziamento a
favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona.
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla
programmazione delle Fondazioni liriche La Fenice di Venezia e
l’Arena di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere, per l’anno 2007, un contributo straordinario di euro
2.000.000,00 mediante la definizione di specifiche intese finalizzate al
coordinamento delle attività delle due fondazioni, previo parere della
commissione consiliare competente.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0166 “Promozione dello
spettacolo” del bilancio di previsione 2007.
Art. 19 - Partecipazione della
Regione alla Fondazione per il Nuovo Teatro Comunale di Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare ad una fondazione
di diritto privato promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Nuovo
Teatro Comunale.
2. La fondazione di cui al comma 1 persegue la finalità di promuovere
e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari
nell’ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme quali il
teatro, la musica, la lirica e la danza e di sostenere attività
artistiche e culturali che giovino a salvaguardare identità e
tradizioni del territorio e a garantirne lo sviluppo.
3. La partecipazione della Regione quale socio fondatore è subordinata
al fatto che la fondazione persegua le finalità di cui al comma 2 e
non svolga attività avente scopo di lucro.
4. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti
inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2007 - 2009, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello
spettacolo” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 20 - Integrazione del
fondo per le risorse decentrate.
1. In correlazione alla riorganizzazione delle strutture, avviata con
l’ottava legislatura regionale ed in conformità a quanto
stabilito con il contratto integrativo del 9 settembre 2006,
nell’ambito delle disponibilità presenti nel corrispondente
capitolo di bilancio, viene destinato un importo di euro 510.000,00 al fine
di integrare, per il 2007, il fondo per le risorse decentrate di cui
all’articolo 31 del CCNL 2002-2005 relativamente alla parte destinata
alle indennità per particolari responsabilità della categoria D e
per le posizioni organizzative.
Art. 21 - Modificazioni
all’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25
“Nuove norme regionali in materia d’assistenza sanitaria in
favore dei mutilati e invalidi di guerra per cause di guerra e per
servizio, spettanti ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833”.
1. La lettera e) del comma 1, dell’ articolo 2 della
legge regionale 26
novembre 2004, n. 25 è sostituita dalla seguente:
omissis ( 12)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0152 “Servizi a favore delle
persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2007.
Art. 22 - Aggiornamento
dell’offerta in relazione al fabbisogno di residenzialità per
anziani non autosufficienti.
1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale è impegnata ad assegnare fino alla concorrenza
massima di 250 quote di rilievo sanitario con decorrenza 1° gennaio
2007, a favore di persone in condizione di non autosufficienza ospiti nei
centri servizi in possesso della prescritta autorizzazione al funzionamento
e che risultino accolti in condizione di non autosufficienza certificata al
31 dicembre 2005.
2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale è impegnata ad assegnare fino alla concorrenza
massima di 250 quote di rilievo sanitario con decorrenza 1° gennaio
2007, a favore di persone in condizione di non autosufficienza ospiti nei
centri servizi in possesso della prescritta autorizzazione al funzionamento
come definiti dalla nuova programmazione della residenzialità extra
ospedaliera di cui alla deliberazione della Giunta regionale avente ad
oggetto “Indirizzi ed interventi per l’assistenza alle persone
non autosufficienti. Articolo 34, comma 1, legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2004 e
articolo 4 della
legge regionale n.
2/2006 ”.
3. Le impegnative di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono assegnate
nominativamente alle persone in condizione di non autosufficienza e
rientrano nella dotazione complessiva regionale a conclusione del loro
utilizzo.
4. La Giunta regionale riconosce per l’anno 2007 un aumento del 2,5
per cento delle quote di rilievo sanitario previste per l’anno 2006.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi ed interventi
per lo sviluppo sociale della famiglia”, del bilancio di previsione
2007.
Art. 23 - Prestazioni con
onere a carico del servizio sanitario regionale a favore dei soggetti
affetti da Sindrome di Sjogren.
1. Ai soggetti affetti da Sindrome di Sjogren, con reddito entro i limiti
specificati al comma 7, e alle condizioni specificate nel comma 2, sono
erogabili - a totale carico del servizio sanitario regionale - nel limite
di spesa massimo mensile di 50,00 euro:
a) le preparazioni oftalmiche per il trattamento sintomatico della
secchezza oculare e i farmaci di impiego oftalmico non ricompresi nel
Prontuario farmaceutico nazionale;
b) i collutori, i dentifrici e le preparazioni ad uso topico orale, idonei
all’impiego nella secchezza orale;
c) i prodotti specifici per l’igiene del corpo e di impiego topico
per la secchezza delle mucose;
d) gli integratori vitaminici e minerali.
2. I prodotti di cui al comma 1 vengono erogati sulla base di un piano
terapeutico di durata semestrale che specifica il fabbisogno mensile,
formulato da un medico di medicina generale, per i soggetti con
certificazione di diagnosi effettuata da un medico specialista reumatologo.
3. I soggetti affetti da Sindrome di Sjogren il cui reddito rientra nel
limite specificato nel comma 7 sono esentati dalla compartecipazione alla
spesa farmaceutica dovuta per i farmaci inclusi nel Prontuario farmaceutico
nazionale.
4. Con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di
cui all’articolo 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”,
nonché all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28
maggio 1999, n. 329, sono individuati i seguenti ulteriori test diagnostici
per il monitoraggio della Sindrome di Sjogren:
a) Test di Schirmer;
b) Break-Up Time Test (BUT);
c) Colorazione vitale;
d) Scialografia;
e) Biopsia delle ghiandole salivari minori;
f) Scintigrafia parotidea;
g) Elettroforesi proteica;
h) Complementemia;
i) Dosaggio degli anticorpi anti-ana.
5. I test diagnostici, di cui al comma 4, sono esenti dal pagamento del
ticket sanitario.
6. Per reddito della persona assistita in ciascun anno solare, si intende
il reddito riferito secondo le disposizioni ISEE di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizione di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449” e al DPCM 7 maggio 1999, n. 221
e successive modificazioni.
7. Il limite massimo del reddito per anno solare è pari ad euro
29.000,00.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificabili in euro 400.000,00, si fa fronte mediante imputazione
all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del
bilancio di previsione 2007.
Art. 24 - Contributo
straordinario per il Soccorso Alpino di Belluno.
1. Al fine di garantire la piena applicazione della legge 21 marzo 2001, n.
74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo
nazionale soccorso alpino speleologico” e della legge 27 dicembre
2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” con particolare
riferimento all’attività di soccorso ed al ruolo svolto dal
Corpo nazionale soccorso alpino speleologico (CNSAS) nel contesto dei
servizi di elisoccorso della Regione del Veneto, oltre che per
l’attività formativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge n.
74/2001 e della stessa legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, la
Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo
di euro 100.000,00 al soccorso Alpino di Belluno.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
mediante utilizzo delle risorse allocate all’upb U0094
“Prevenzione ed estinzione incendi boschivi e attività di tutela
del territorio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 25 - Finanziamento
aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la
viabilità regionale.
1. Per l’aggiornamento del piano triennale di cui all’ articolo 95, comma 1,
lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive
modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi
interventi per complessivi euro 130.000.000,00 da erogare in dieci anni.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzato, per
ciascuno degli esercizi 2007 e successivi, uno stanziamento di euro
13.000.000,00 allocato all’upb U0136 “Interventi strutturali
per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio
pluriennale 2007-2009.
Art. 26 - Miglioramento dei
servizi ferroviari per la provincia di Belluno.
1. Al fine di ampliare l’offerta del trasporto ferroviario in
provincia di Belluno, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare
accordi con Trenitalia e RFI per la realizzazione di un servizio di navetta
tra Feltre e Calalzo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0128
“Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2007 e
pluriennale 2007-2009.
Art. 27 - Progettazione
collegamento ferroviario Mestre-Chioggia.
1. Al fine di provvedere alla realizzazione del collegamento ferroviario
Mestre-Chioggia la Giunta regionale è autorizzata a procedere
all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi strutturali
nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2007.
Art. 28 - Contributo per
l’istituzione dello “sportello energetico” sul risparmio
energetico.
1. La Regione Veneto al fine di favorire il risparmio energetico stanzia un
contributo per l’istituzione di uno sportello energetico informativo.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una
spesa, per l’anno 2007, di euro 100.000,00 (upb U0210 “Studi,
Piani e Progetti nel settore energetico”).
Art. 29 - Contributo per la
sorveglianza sanitaria sugli ex esposti amianto e CVM.
1. La Regione Veneto, allo scopo di intensificare la sorveglianza sanitaria
degli ex esposti amianto e CVM, aumenta il contributo per l’anno 2007
ad euro 100.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per
la sanità” del bilancio di previsione 2007.
Art. 30 - Contributo
straordinario alla Provincia di Belluno per la realizzazione della mostra
denominata “Tiziano: l’ultima stagione”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di 200.000,00 euro alla Provincia di Belluno per la
realizzazione della mostra denominata “Tiziano: l’ultima
stagione”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007.
Art. 31 - Promozione di uno
studio conoscitivo del patrimonio storico-architettonico di origine
veneta.
1. Al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio
storico-architettonico di origine veneta esistente nel bacino
Euromediterraneo, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno
studio con l’obiettivo di creare positive relazioni di carattere
internazionale, anche utilizzabili nella programmazione comunitaria
2007-2013.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con
risorse allocate nell’upb U0234 “Azioni a sostegno delle
relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale”
del bilancio di previsione 2007.
Art. 32 - Stabilizzazione dei
lavoratori precari della Regione Veneto.
1. In attuazione del comma 558
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è
autorizzata a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico o che
si renderanno disponibili nel triennio successivo, alla stabilizzazione a
domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da
almeno tre anni, anche non continuativi o che consegua tale requisito in
virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre
2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato
mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove
selettive.
2. La Giunta regionale, sentita la compente commissione consiliare, adotta
disposizioni attuative del presente articolo.
3. Agli oneri connessi alla attuazione del presente articolo quantificati
in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte mediante le
risorse allocate all’upb U0017 “Oneri per il personale”
del bilancio di previsione 2007.
Art. 33 - Costituzione
dell’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo
garantito.
1. La Giunta regionale, al fine di
determinare i soggetti e le categorie sociali direttamente interessate
all’istituzione di un fondo regionale per il diritto al reddito di
cittadinanza e al salario minimo garantito, istituisce l’Osservatorio
regionale sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito.
2. L’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo
garantito svolge funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione
dell’attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione
dei fenomeni sociali.
3. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio,
l’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di
collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri
soggetti pubblici e privati.
4. I risultati dell’attività dell’Osservatorio
costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione
sociale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con
strumenti telematici.
5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sentita la competente commissione consiliare,
determina le modalità per la costituzione e la composizione
dell’Osservatorio.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007 e in euro
100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate
all’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà
internazionale” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale
2007-2009.
Art. 34 - Contributo
straordinario al Comune di Padova per la realizzazione della Terza Edizione
del Festival dei Teatri delle Mura e a sostegno della stagione lirica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno
2007, un contributo straordinario complessivo di euro 450.000,00 al Comune
di Padova, di cui euro 100.000,00 per la realizzazione della terza edizione
del Festival dei Teatri delle Mura ed euro 350.000,00 a sostegno della
stagione lirica padovana.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 450.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007”.
Art. 35 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
Art. 36 - Modifica della
legge regionale 27
novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi
consiliari” e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 10 gennaio
1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione” e successive modificazioni e della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione” e successive modificazioni.
Art. 37 - Interventi per la
razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio
sanitario regionale.
1. Ai fini del concorso della Regione del
Veneto alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009, di cui all’articolo 1, comma 565, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, in
attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, per un patto nazionale per la
salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in
data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione, le aziende e
gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni
della presente legge dirette al raggiungimento dell’equilibrio
economico-finanziario del sistema sanitario regionale.
2. Per il triennio 2007-2009 le aziende e gli enti del servizio sanitario
regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale,
complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti
compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a
ciascuna azienda od ente. A tale fine le aziende e gli enti:
a) mettono in atto tutte le possibili azioni di razionalizzazione e
riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuove acquisizioni di
risorse umane;
b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla
tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire le
prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;
c) devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale
sostenuto nell’anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti
dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, non operano nei
seguenti casi:
a) assunzioni a tempo determinato o collaborazioni coordinate e
continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di autonomo
finanziamento regionale, ovvero proveniente dall’Unione europea o da
soggetti privati, nei limiti della durata dei progetti e dei relativi
finanziamenti;
b) sostituzione del personale interessato a progetti di collaborazione
internazionale o di emergenza sanitaria all’estero;
c) assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti in
comando presso l’amministrazione regionale;
d) acquisizione di risorse umane dedicate ad attività
socio-assistenziali gestite dalle aziende ULSS per delega degli enti
locali, il cui onere, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni, è
totalmente a carico dei medesimi enti locali;
e) reclutamento, da parte delle aziende ULSS capoluogo di provincia, di
personale nelle Unità Operative Invalidi Civili (UOIC), secondo le
previsioni e le quantificazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta
regionale 3 novembre 2000, n. 3552 pubblicata nel BUR 5 dicembre 2000, n.
106;
f) acquisizione di personale finalizzato alla realizzazione di progetti
proposti e finanziati totalmente dalla Regione aventi rilievo di area vasta
sovraprovinciale o regionale.
4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili,
impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle
misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale (upb
U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”).
5. La Giunta regionale verifica l’andamento della spesa sanitaria in
corso d’esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di
spesa di personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in
equilibrio delle gestioni aziendali.
Art. 38 - Autorizzazione allo
svolgimento dell’attività libero professionale dei dirigenti
medici dipendenti di aziende sanitarie di altre regioni.
1. Allo scopo di corrispondere alle finalità programmatorie di cui
alla legge regionale
16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, l’esercizio
straordinario, presso strutture, dell’attività
libero-professionale intramuraria, di cui all’articolo 15 quinquies,
comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni, da parte dei dirigenti medici dipendenti di
aziende sanitarie di altre regioni, è subordinato
all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Regione
Veneto conformemente agli atti di programmazione socio-sanitaria.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, stabilisce modalità e termini del
procedimento autorizzatorio di cui al comma 1.
3. Le strutture socio-sanitarie che ospitano dirigenti medici non in
possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono soggette ad una
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 5.000,00
e un massimo di euro 50.000,00 (upb di entrata E0045 “Altre sanzioni
amministrative”).
4. Il presente articolo si applica decorsi sessanta giorni
dall’emanazione del provvedimento di cui al comma 2.
Art. 39 - Fondo di rotazione
per l’attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento
dell’atmosfera.
1. È istituito presso la società finanziaria regionale Veneto
Sviluppo Spa un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti di enti
pubblici finalizzati all’attuazione del Piano regionale di tutela e
risanamento dell’atmosfera, adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003, approvato dal Consiglio regionale
con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004 e pubblicato nel BUR 21
dicembre 2004, n. 130.
2. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente
commissione consiliare, le modalità operative.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0111 “Interventi di tutela
ambientale” del bilancio di previsione 2007.
Art. 40 - Costituzione di una
società di capitali a totale partecipazione pubblica, ovvero
partecipazione ad una società esistente a totale partecipazione
pubblica, per la gestione di reti autostradali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di
capitali a totale partecipazione pubblica, ovvero ad utilizzare una
società esistente a totale partecipazione pubblica, che abbia ad
oggetto la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio
regionale.
2. La Regione partecipa alla costituzione della società ovvero alla
capitalizzazione della società esistente con un capitale iniziale non
superiore ad euro 2.000.000,00.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più
tempestivo avvio ed esercizio della società, la nomina degli
amministratori e dei sindaci di competenza della Regione è attribuita
al presidente della Giunta regionale e non si applicano le procedure di cui
alla legge regionale
22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sugli adempimenti di cui ai precedenti commi verrà data preventiva
informazione alla commissione consiliare competente.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0136 “Interventi strutturali
per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio
di previsione 2007.
Art. 41 - Acquisizione delle
quote partecipative delle società autostradali nella Veneto Strade
Spa.
1. La Giunta regionale è autorizzata all’acquisizione della
partecipazione societaria delle concessionarie autostradali presenti nella
società Veneto Strade Spa, costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 , al
fine di garantire la totale partecipazione pubblica della società
stessa.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0136 “Interventi strutturali
per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio
di previsione 2007.
Art. 42 - Cofinanziamento
regionale per l’attivazione dei piani di edilizia universitaria di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare, in
conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), Tab. C, i piani di edilizia universitaria di cui
alla legge 14 novembre 2000, n. 338 “Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0173
“Interventi infrastrutturali per l’istruzione” del
bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 43 - Cofinanziamento
regionale per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui
all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 625 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i piani di
edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio
1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0173
“Interventi infrastrutturali per l’istruzione” del
bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 44 - Funzioni di
competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese.
1. La Giunta regionale coordina le attività di assistenza alle
imprese, di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato ed integrato
dal DPR 7 dicembre 2000, n. 440, in particolare attraverso
l’istituzione di un nuovo servizio per le analisi e modellizzazione
dei sistemi informativi, analisi e modellizzazione di sportello unico
specialistico per le attività produttive, promozione e adattamento dei
modelli messi a punto, assistenza “on line” e “on
site” agli sportelli imprese veneti e il trasferimento di buone
pratiche. Lo sportello provvede altresì alla raccolta e alla
diffusione delle informazioni concernenti l’insediamento e lo
svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con
particolare riferimento agli strumenti agevolativi.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche ed
indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 45 - Modifica della
legge regionale 4
aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei
distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo
locale”.
Art. 46 - Fondo per
l’accelerazione dell’attuazione degli interventi dei fondi FAS
- programmazione 2007-2013.
Art. 47 - Modifiche all’articolo 11 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”.
1. L’ articolo
11 (Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese) della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
(legge finanziaria 2000) è così modificato:
a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono così sostituiti:
omissis ( 21)
b) dopo il comma 6 dell’articolo 11 come sostituito dalla lettera a)
sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 22)
2. Entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, coloro nei cui confronti è già stata irrogata la sanzione
amministrativa secondo la disciplina del previgente articolo 11 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 , che non abbiano ancora provveduto al versamento,
sono ammessi al pagamento in misura ridotta, pari ad un dodicesimo della
sanzione. Non è comunque consentita la ripetizione di quanto già
versato.
Art. 49 - Disposizioni per il
contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti dalla
Regione Veneto. (24)
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007, gli enti dipendenti,
le aziende, le agenzie istituite e le società costituite dalla Regione
del Veneto e indicati nell’elenco delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale -
Legge finanziaria 2005”, concorrono al contenimento della spesa
pubblica, osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della
spesa applicabili alla Regione.
2. Restano salve le esclusioni del contenimento della spesa pubblica
già previste da disposizioni statali o regionali.
Art. 50 - Contributo per
progettualità a carattere formativo ed educativo ad opera dei
consultori familiari pubblici.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro
500.000,00 per la realizzazione di progetti a carattere formativo ed
educativo sulla sessualità e sulle dinamiche socio affettive rivolte
agli adolescenti ed agli adulti ed avviati dalle aziende Ulss per il
tramite dei consultori familiari pubblici.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi ed interventi
per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione
2007.
Art. 51 - Contributo a favore
della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire le attività di ricerca
relative a patologie oculari e di migliorare il trapianto di cornea, è
autorizzata ad erogare un contributo annuale a favore della Fondazione
Banca degli Occhi del Veneto con sede a Venezia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008 e
in euro 400.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse
allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 52 - Contributo a
sostegno delle attività del Centro regionale di riferimento per la
prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi
dell’apprendimento.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all’azienda Ulss
n. 20 di Verona un contributo annuale, a decorrere dall’esercizio
2007, per il funzionamento del Centro regionale di riferimento per la
prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi
dell’apprendimento ed in particolare dei disturbi specifici
dell’apprendimento quali tra gli altri dislessie, discalculie,
istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4042 del 20 dicembre
2005.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per
l’attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 53 - Contributo a
sostegno delle attività del Centro regionale di diabetologia
pediatrica.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all’azienda
Ulss n. 20 di Verona un contributo per sostenere le attività del
Centro regionale di diabetologia pediatrica, istituito con DGR n. 4399 del
30 dicembre 2005.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 54 - Assegnazione di
alloggi in comodato d’uso gratuito agli operatori della polizia
nazionali assegnati ai presidi di sicurezza.
1. In deroga alla disciplina sulla riserva di alloggi da assegnare
annualmente alle forze dell’ordine di cui ai commi 4 e 5
dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
“Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni, gli alloggi di servizio per gli operatori della polizia
nazionali assegnati ai presidi di sicurezza, possono essere reperiti
nell’ambito del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
dell’ATER della provincia o del comune presso cui i presidi hanno
sede.
2. Le previsioni di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva
autorizzazione da parte della Giunta regionale e hanno vigenza nel caso in
cui la realizzazione di tali alloggi non trovi o abbia trovato attuazione
nell’ambito e contestualmente alla realizzazione dei presidi.
3. Gli alloggi di cui al comma 1 sono concessi in comodato d’uso
gratuito, ai sensi degli articoli 1804 e seguenti del codice civile,
secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale
(upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa
pubblica”).
Art. 55 - Interventi per la
Facoltà Teologica del Triveneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale
alla Facoltà teologica del Triveneto, con sede a Padova, al fine di
sostenere le attività di formazione universitaria, culturale e sociale
della stessa.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0175
“Formazione professionale” del bilancio di previsione 2007 e
pluriennale 2007-2009.
Art. 56 - Contributo regionale
per il sostegno dei corsi di laurea in scienze motorie
dell’Università degli Studi di Verona.
1. Al fine di sostenere finanziariamente e sotto il profilo organizzativo
il corso di laurea in scienze motorie, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare un contributo all’Università degli Studi
di Verona per il biennio 2007-2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si
fa fronte con le risorse allocate all’upb U0172 “Interventi per
il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale
2007-2009.
Art. 57 - Modifiche alla
legge regionale 16
dicembre 1999, n. 54 “Contributi agli enti locali che intendono
acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della
Difesa”.
1. All’ articolo 3, comma 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 le
parole “31 marzo” sono sostituite con le parole
“31 maggio”.
2. All’ articolo 3, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 le
parole “31 gennaio” sono sostituite con le parole
“31 marzo”.
3. La lettera b) del comma 1 dell’ articolo 4 è
così sostituita:
omissis ( 25)
4. Al comma 2 dell’ articolo 4 le parole “lire 500 milioni” sono
sostituite con le parole “euro 250.000,00”.
5. Il comma 3 dell’ articolo 4 è così sostituito:
omissis ( 26)
6. Le risorse finanziarie previste per l’attuazione della legge regionale 16 dicembre
1999, n. 54 per l’esercizio finanziario 2007 all’upb U0007
“Trasferimenti agli enti locali per investimenti” sono
così ripartite:
a) per la lettera a) dell’articolo 4 euro 500.000,00;
b) per la lettera b) dell’articolo 4 euro 350.000,00;
c) per la lettera b bis) dell’articolo 4 euro 150.000,00.
Art. 58 - Premio per
l’urbanistica e la pianificazione territoriale dedicato a Luigi
Piccinato.
1. Per dare competitività al sistema territoriale della Regione del
Veneto migliorando la qualità del costruito e degli spazi aperti
è istituito il “Premio annuale per l’urbanistica e la
pianificazione territoriale” dedicato a Luigi Piccinato.
2. Il Premio si articola su quattro tipologie: giovane laureato, alla
carriera, progettistica opera prima, amministrazioni locali e azioni
attinenti il buon governo del territorio.
3. Il Premio può essere anche a carattere nazionale, nel qual caso
sarà stipulato un accordo con il Ministero competente nonché
transnazionale con la collaborazione tra Stati (Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale GECT).
4. La Giunta è incaricata di definire modalità e regolamento del
Premio.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con
le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche e indagini
al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 59 - Modifica
all’articolo 27, comma 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005”.
1. Dopo il comma 7 dell’ articolo 27 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 27)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.450.000,00 per l’esercizio finanziario 2007,
si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi ed
interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di
previsione 2007.
Art. 60 - Modificazioni
all’articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1997)”.
Art. 61 - Interventi per la
conservazione ed il miglioramento di aree forestali.
1. La Giunta regionale, al fine di implementare le attività di ricerca
e sperimentazione svolta dalle Strutture periferiche competenti in materia
forestale, è autorizzata a finanziare attività sperimentali per
la conservazione ed il miglioramento di aree forestali di particolare
pregio naturalistico.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0094 “Prevenzione ed
estinzione incendi boschivi e attività di tutela del territorio”
del bilancio di previsione 2007.
Art. 62 - Progetti strategici
del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).
1. La Regione del Veneto al fine di promuovere la realizzazione dei
progetti strategici di cui all’ articolo 26 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”,
autorizza la Giunta regionale a concedere finanziamenti per la redazione
degli stessi.
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la redazione
dei progetti di cui al comma 1, per il coordinamento degli enti interessati
nonché per l’erogazione del finanziamento.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con
le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini
al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 63 - Iniziative
straordinarie per promuovere la conoscenza del nuovo termine di
designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano.
1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare un programma
straordinario di iniziative a carattere informativo, divulgativo e di
comunicazione per promuovere presso i consumatori la conoscenza del nuovo
termine di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0045 “Promozione e
valorizzazione delle produzioni di qualità” del bilancio di
previsione 2007.
1. All’ articolo 5 quater della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
“Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale del Veneto orientale” come introdotto
dall’articolo 70, comma 3 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , le
parole “realizzazione del complesso fieristico dell’ente
Fiere di San Donà di Piave srl” sono sostituite dalle parole
“ristrutturazione del Teatro Astra”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere un contributo di euro 300.000,00 al Comune di San
Donà di Piave.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0062 “Aiuti allo sviluppo
economico ed all’innovazione” del bilancio di previsione 2007.
Art. 65 - Contributo al Comune
di Abano Terme per l’adeguamento a museo di Villa Bassi.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo al
Comune di Abano Terme, per l’adeguamento a museo di Villa Bassi.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0171
“Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del
bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 66 - Contributo a favore
dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuale,
a decorrere dal 2007, a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di
Vicenza, al fine di favorire e sostenere il programma delle attività.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007 e
pluriennale 2007-2009.
Art. 67 - Contributo a favore
della Fondazione per l’Università e l’Alta Cultura in
Provincia di Belluno.
1. La Giunta regionale, al fine di garantire il proseguimento dei corsi
specialistici già attivati dal polo universitario bellunese, è
autorizzata ad erogare un contributo a favore della Fondazione per
l’Università e l’Alta Cultura in Provincia di Belluno.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0172
“Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 68 - Costituzione di una
fondazione culturale a Belluno.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione
con il comune di Belluno ed altri soggetti pubblici e privati, di una
fondazione di diritto privato con finalità di sviluppare e diffondere
la cultura nella provincia di Belluno perseguendo i seguenti scopi
principali:
a) attuare e sostenere la produzione e la promozione di attività
multidisciplinari nell’ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue
varie forme quali il teatro, la musica, la lirica, la danza;
b) sostenere attività artistiche e culturali che, oltre a quanto
previsto alla lettera a), siano dirette a salvaguardare identità e
tradizioni del territorio e a garantirne lo sviluppo;
c) assistere gli enti locali e l’associazionismo in genere nella
progettazione e realizzazione di manifestazioni ed iniziative di cui alle
lettere a) e b) individuando e gestendo, direttamente o in collaborazione,
teatri e spazi agibili per le manifestazioni pubbliche;
d) promuovere l’innovazione nelle attività artistiche e
culturali, la qualificazione del pubblico attraverso attività di
formazione, iniziative di laboratorio, convegni, stages, seminari, studi e
la produzione di opere culturali di qualificato livello professionale;
e) svolgere attività di aggiornamento e perfezionamento, attività
di ricerca, di documentazione e sperimentazione anche in collaborazione con
la scuola e l’università;
f) svolgere attività di formazione professionale rivolta ad attori,
registi, amministratori, operatori ed animatori, personale tecnico ed
organizzativo;
g) organizzare e coordinare programmi, promuovere e organizzare festival,
rassegne e manifestazioni varie.
2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1 è
subordinata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della
fondazione, di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente
della Giunta regionale.
3. Agli oneri devianti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007.
Art. 69 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’ articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
( 1) Vedi articolo 10 della
L.R. 12 gennaio 2009,
n. 1 , che ha autorizzato la Giunta regionale per il tramite di Veneto
Sviluppo SPA, ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie della
Sistemi Territoriali SPA, già detenute da Trenitalia SPA, al fine di
garantire la partecipazione totalitaria alla società stessa.
( 2) Testo riportato al comma 2 ter
dell’art. 15 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 3) Rifinanziamento degli
interventi previsti per gli anni 2009, 2010 e 2011 e disposto dai commi 1 e
2 dell’ art. 13 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
( 4) Comma così inserito da
comma 1 art. 1 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 5) Rifinanziamento
dell’intervento previsto con euro 18.000.000 in 8 anni dal comma 3
dell’art. 13 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
( 6) Comma così modificato da
comma 2 art. 1 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 7) Comma così modificato da
comma 3 art. 1 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 8) Comma così sostituito da
comma 4 art. 1 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 9) Comma inserito da comma 5 art.
1 legge regionale 16
agosto 2007, n. 21 .
( 10) Testo così modificato
a seguito di avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 29 del 23 marzo 2007
pag. 114, dove viene comunicato che: “Nel testo dell’articolo
8, comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”
pubblicata a pag. 3 del Bur 20/1 del 23 febbraio 2007, le parole “per
l’anno 2004” vanno sostituite con le parole “per
l’anno 2006”.
( 11) Testo riportato
all’art. 50 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 12) Testo riportato
all’art. 2 legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 .
( 13) Testo riportato
all’art. 30 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 14) Testo riportato dopo
l’art. 3 legge
regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
( 15) Testo riportato
all’art. 8 legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 16) Testo riportato
all’art. 178 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 17) Testo riportato alla
tabella B legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 18) Testo riportato dopo
l’art. 10 bis legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 .
( 19) Trattasi del fondo di cui
al comma 1 dell’art. 10 ter della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come
introdotto dal comma 1 del presente articolo.
( 20) Articolo abrogato da comma
5 art. 89 legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 21) Testo riportato
all’art. 11 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 22) Testo riportato
all’art. 11 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 23) Testo riportato
all’art. 36 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 24) Disposizioni su patto di
stabilità interno per gli organismi ed enti previsti dal presente
articolo sono dettati anche da articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
( 25) Testo riportato
all’art. 4 legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 .
( 26) Testo riportato
all’art. 4 legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 .
( 27) Testo riportato
all’art. 27 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
( 28) Testo riportato
all’art. 72 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
(BUR n. 20/2007)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2007
-
-
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
-
Art. 3 - Modifica della
legge regionale
25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2005”.
-
Art. 4 - Iniziative comunitarie e
regionali di sviluppo rurale.
-
Art. 5 - Partecipazioni azionarie e
ricapitalizzazioni.
-
Art. 6 - Modifica alla
legge regionale
10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e
successive modificazioni.
-
Art. 7 - Interventi a sostegno
degli investimenti produttivi e della ricerca.
-
Art. 8 - Contributi ai soggetti
privati di cui all’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2004, n.
1 “Legge finanziaria per l’esercizio 2004”.
-
Art. 9 - Fondo di rotazione per la
concessione di finanziamenti agevolati alle PMI in materia di ricerca
industriale, innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale e
dei beni culturali.
-
Art. 10 - Modifica della
legge regionale
3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2006”.
-
Art. 11 - Contributi a favore degli
interventi realizzati nelle aree sciabili di interesse locale.
-
Art. 12 - Ulteriore contributo a
favore dell’innovazione tecnologica, dell’ammodernamento
e del miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di
cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140
“Norme in materia di attività produttive”.
-
Art. 13 - Contributo per
l’adunata annuale degli alpini 2008.
-
Art. 14 - Master in giornalismo
“Giorgio Lago”.
-
Art. 15 - Disposizioni in materia
di accertamento e riscossione dei tributi regionali.
-
Art. 16 - Campagna formativa e
informativa sugli effetti derivanti dall’abuso di bevande
alcoliche e superalcoliche.
-
Art. 17 - Accordo di collaborazione
con la Biennale di Venezia.
-
Art. 18 - Finanziamento a favore
delle Fondazioni La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona.
-
Art. 19 - Partecipazione della
Regione alla Fondazione per il Nuovo Teatro Comunale di Vicenza.
-
Art. 20 - Integrazione del fondo
per le risorse decentrate.
-
Art. 21 - Modificazioni
all’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n.
25 “Nuove norme regionali in materia d’assistenza
sanitaria in favore dei mutilati e invalidi di guerra per cause di
guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell’articolo 57,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
-
Art. 22 - Aggiornamento
dell’offerta in relazione al fabbisogno di residenzialità
per anziani non autosufficienti.
-
Art. 23 - Prestazioni con onere a
carico del servizio sanitario regionale a favore dei soggetti affetti
da Sindrome di Sjogren.
-
Art. 24 - Contributo straordinario
per il Soccorso Alpino di Belluno.
-
Art. 25 - Finanziamento aggiuntivo
per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la
viabilità regionale.
-
Art. 26 - Miglioramento dei
servizi ferroviari per la provincia di Belluno.
-
Art. 27 - Progettazione
collegamento ferroviario Mestre-Chioggia.
-
Art. 28 - Contributo per
l’istituzione dello “sportello energetico” sul
risparmio energetico.
-
Art. 29 - Contributo per la
sorveglianza sanitaria sugli ex esposti amianto e CVM.
-
Art. 30 - Contributo straordinario
alla Provincia di Belluno per la realizzazione della mostra
denominata “Tiziano: l’ultima stagione”.
-
Art. 31 - Promozione di uno studio
conoscitivo del patrimonio storico-architettonico di origine
veneta.
-
Art. 32 - Stabilizzazione dei
lavoratori precari della Regione Veneto.
-
Art. 33 - Costituzione
dell’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario
minimo garantito.
-
Art. 34 - Contributo straordinario
al Comune di Padova per la realizzazione della Terza Edizione del
Festival dei Teatri delle Mura e a sostegno della stagione
lirica.
-
Art. 35 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
-
Art. 36 - Modifica della
legge regionale
27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei
Gruppi consiliari” e successive modifiche ed integrazioni,
della legge
regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni
e delle strutture della Regione” e successive modificazioni e
della legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione
amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e
successive modificazioni.
-
Art. 37 - Interventi per la
razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio
sanitario regionale.
-
Art. 38 - Autorizzazione allo
svolgimento dell’attività libero professionale dei
dirigenti medici dipendenti di aziende sanitarie di altre
regioni.
-
Art. 39 - Fondo di rotazione per
l’attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento
dell’atmosfera.
-
Art. 40 - Costituzione di una
società di capitali a totale partecipazione pubblica, ovvero
partecipazione ad una società esistente a totale partecipazione
pubblica, per la gestione di reti autostradali.
-
Art. 41 - Acquisizione delle quote
partecipative delle società autostradali nella Veneto Strade
Spa.
-
Art. 42 - Cofinanziamento
regionale per l’attivazione dei piani di edilizia universitaria
di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
-
Art. 43 - Cofinanziamento
regionale per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di
cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
-
Art. 44 - Funzioni di competenza
regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese.
-
Art. 45 - Modifica della
legge regionale
4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di
filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo
industriale e produttivo locale”.
-
Art. 46 - Fondo per
l’accelerazione dell’attuazione degli interventi dei
fondi FAS - programmazione 2007-2013.
-
Art. 47 - Modifiche
all’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (legge finanziaria 2000)”.
-
Art. 48 - Modifica
dell’articolo 36, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
.
-
Art. 49 - Disposizioni per il
contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti
dalla Regione Veneto. (24)
-
Art. 50 - Contributo per
progettualità a carattere formativo ed educativo ad opera dei
consultori familiari pubblici.
-
Art. 51 - Contributo a favore
della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto.
-
Art. 52 - Contributo a sostegno
delle attività del Centro regionale di riferimento per la
prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi
dell’apprendimento.
-
Art. 53 - Contributo a sostegno
delle attività del Centro regionale di diabetologia
pediatrica.
-
Art. 54 - Assegnazione di alloggi
in comodato d’uso gratuito agli operatori della polizia
nazionali assegnati ai presidi di sicurezza.
-
Art. 55 - Interventi per la
Facoltà Teologica del Triveneto.
-
Art. 56 - Contributo regionale per
il sostegno dei corsi di laurea in scienze motorie
dell’Università degli Studi di Verona.
-
Art. 57 - Modifiche alla
legge regionale
16 dicembre 1999, n. 54 “Contributi agli enti locali che
intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal
Ministero della Difesa”.
-
Art. 58 - Premio per
l’urbanistica e la pianificazione territoriale dedicato a Luigi
Piccinato.
-
Art. 59 - Modifica
all’articolo 27, comma 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n.
9 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005”.
-
Art. 60 - Modificazioni
all’articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (legge finanziaria 1997)”.
-
Art. 61 - Interventi per la
conservazione ed il miglioramento di aree forestali.
-
Art. 62 - Progetti strategici del
piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).
-
Art. 63 - Iniziative straordinarie
per promuovere la conoscenza del nuovo termine di designazione del
vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano.
-
Art. 64 - Modifica
dell’articolo 5 quater della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
.
-
Art. 65 - Contributo al Comune di
Abano Terme per l’adeguamento a museo di Villa Bassi.
-
Art. 66 - Contributo a favore
dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza.
-
Art. 67 - Contributo a favore
della Fondazione per l’Università e l’Alta Cultura
in Provincia di Belluno.
-
Art. 68 - Costituzione di una
fondazione culturale a Belluno.
-
Art. 69 - Dichiarazione
d’urgenza.
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