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Contenuti:
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 (BUR n. 73/2007)
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 (BUR n. 73/2007) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI IMPRENDITORIA, FLUSSI MIGRATORI,
ATTIVITÀ ESTRATTIVE, ACQUE MINERALI E TERMALI, COMMERCIO, ARTIGIANATO
E INDUSTRIA
CAPO I - Disposizioni in materia di
imprenditoria
Art. 1 – Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.
Art. 2 - Modifica dell'articolo
3 della legge
regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
Art. 3 - Modifiche dell'articolo
8 della legge
regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 ,
come sostituito dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 settembre
2001, n. 28 , dopo le parole: “iniziative da
finanziare” sono inserite le seguenti: “con i contributi
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)”.
2. Dopo il comma 4 dell' articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 ,
come sostituito dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 settembre
2001, n. 28 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 5)
Art. 4 - Modifica dell'articolo
9 della legge
regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni.
CAPO II - Disposizioni in materia di
flussi migratori
Art. 5 - Modifica dell'articolo
4 della legge
regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti
nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive
modificazioni.
Art. 6 - Modifica dell'articolo
8 della legge
regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti
nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive
modificazioni.
Art. 7 - Modifica dell'articolo
16 della legge
regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti
nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive
modificazioni.
Art. 8 - Modifiche dell'articolo
18 della legge
regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti
nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive
modificazioni.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell' articolo 18 della
legge regionale 9
gennaio 2003, n. 2 , come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio
2005, n. 7 , sono aggiunte, alla fine, le parole: "e che svolgano
attività da almeno tre anni;”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio
2003, n. 2 , come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio
2005, n. 7 , dopo le parole: "federazioni all'estero" sono
inserite le seguenti: "che svolgano attività da almeno tre
anni”.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 é
aggiunto il seguente:
omissis ( 8)
CAPO III - Disposizioni in materia
di attività estrattive e acque minerali e termali
Art. 9 – Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa –
collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali
e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”.
1. Nella rubrica dell’ articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 dopo
le parole: “di coltivazione” sono aggiunte le seguenti
parole: “e di ricerca”.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le
parole: “alle concessioni minerarie per minerali solidi,
rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “ai permessi
di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attività
minerarie rilasciati”.
3. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le
parole “per i provvedimenti relativi all’attività
mineraria” sono sostituite dalle parole: “per
l’ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di
ricerca esistenti”.
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono
aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 9)
Art. 10 – Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali” e successive modificazioni.
Art. 11 – Modifica
dell’articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali” e successive modificazioni.
CAPO IV - Disposizioni in materia di
commercio
Art. 12 – Soppressione
della Commissione regionale per i mercati di cui all’articolo 5 della
legge regionale 30
marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati
all’ingrosso” e successive modificazioni.
1. I compiti e le funzioni attribuite dalla legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 alla
Commissione regionale per i mercati, di cui all'articolo 5 della medesima
legge, sono esercitati dalla struttura regionale competente in materia di
commercio, anche attraverso le forme partecipative di cui agli articoli 9 e
10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ogni richiamo alla Commissione regionale per i mercati contenuto nella
legislazione regionale vigente deve intendersi riferito alla struttura
regionale competente in materia di commercio.
3. L’ articolo
5 della legge
regionale 30 marzo 1979, n. 20 è abrogato.
Art. 13 – Modifica della
legge regionale 6
aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche” e successive modificazioni.
Art. 14 – Modifiche della
legge regionale 23
ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e
l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
Art. 15 – Disposizioni in
materia di parchi commerciali e modifiche della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 4 dell’ articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono
inseriti i seguenti commi:
omissis ( 14)
2. Per parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’ articolo 10 della
medesima legge regionale si intendono le aggregazioni di almeno tre
esercizi commerciali, con le caratteristiche e l’ubicazione di cui al
citato comma 2 dell’articolo 10, autorizzati in applicazione di norme
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
, a prescindere dalla data della loro attivazione.
3. Al comma 2 dell’ articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le
parole “gli outlet devono avere una distanza fra loro, in linea
d’aria, non inferiore a cento chilometri” sono soppresse.
4. Il comma 12 dell’ articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e
l’articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono
abrogati.
5. Dopo il comma 2 dell’ articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 15)
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono
inseriti i seguenti commi:
omissis ( 16)
7. I commi 3 e 4 dell’ articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono
abrogati.
Art. 16 – Modifiche
della legge regionale
24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali
in materia di commercio estero, promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete”.
CAPO V – Disposizioni in
materia di artigianato
Art. 17 - Disposizioni per la
conversione della qualifica di barbiere in abilitazione
all’attività di acconciatore.
1. Nell’ambito di quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 174
“Disciplina dell’attività di acconciatore” , i
soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere
l’abilitazione all’attività di acconciatore devono
dimostrare con idonea documentazione l’esercizio
dell’attività di parrucchiere per uomo e donna, così come
individuata dall’articolo 4, comma 1, lettera b), dello schema di
regolamento approvato con delibera della Giunta regionale n. 655 del 12
febbraio 1992, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto
15 maggio 1992, n. 52.
2. Le conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto previsto
dai regolamenti comunali in materia di distanze minime fra esercizi qualora
l’attività oggetto di conversione sia mantenuta negli stessi
locali.
3. L’assegnazione della nuova tipologia è disposta con
provvedimento del comune, previo parere favorevole della Commissione
regionale per l’artigianato di cui all’articolo 20 della
legge regionale 31
dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e
successive modificazioni ed integrazioni, su istanza presentata dai
soggetti di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 18 – Modifiche
della legge regionale
27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di
estetista” e successive modificazioni.
CAPO VI – Disposizioni in
materia di industria
Art. 19 – Modifiche
della legge regionale
4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera,
dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo
locale” e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO VII – Disposizioni
finali
Art. 20 – Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato dopo il comma 2
dell’art. 7 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 2) Testo riportato al comma 5
dell’art. 7 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 3) Testo riportato dopo il comma 5
dell’art. 7 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 4) Testo riportato all’art.
3 legge regionale 24
dicembre 1999, n. 57 .
( 5) Testo riportato dopo il comma 4
dell’art. 8 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 .
( 6) Testo riportato al comma 2
dell’art. 4 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 7) Testo riportato al comma 4
dell’art. 16 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 8) Testo riportato dopo il comma 4
dell’art. 8 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 9) Testo riportato dopo il comma 9
dell’art. 1 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
( 10) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 44 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 11) Testo riportato dopo la
lett. c) del comma 1 dell’art. 55 bis legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 12) Testo riportato dopo il
comma 4 bis dell’art. 4 legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
( 13) Testo riportato dopo la
lett. c) del comma 1 dell’art. 6 legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 .
( 14) Testo riportato dopo il
comma 4 dell’art. 10 legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
( 15) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 15 legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
( 16) Testo riportato dopo il
comma 4 dell’art. 15 legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
( 17) Testo riportato alla lett.
a) del comma 1 dell’art. 2 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 .
( 18) Testo riportato dopo il
comma 7 dell’art. 5 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 .
( 19) Testo riportato al comma 1
dell’art. 2 legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
( 20) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 2 legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
( 21) Testo riportato
all’art. 9 legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
( 22) Testo riportato
all’art. 10 legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
( 23) Testo riportato dopo il
comma 3 bis dell’art. 10 legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 .
( 24) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’art. 14 legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 .
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