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Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (BUR n. 84/2007)
Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (BUR n. 84/2007) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (1) (2)
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, valorizzando i principi di sussidiarietà, di
adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni
amministrative, disciplina l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa
comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della
concorrenza e dell’ordine pubblico perseguendo:
a) lo sviluppo e l’innovazione del settore in armonia con le altre
attività economiche, in particolare con quelle del settore turismo;
b) la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori e
dei dipendenti;
c) la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del
servizio;
d) la semplificazione delle procedure amministrative.
2. La Regione persegue, altresì, la salvaguardia e la riqualificazione
della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle
zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico,
architettonico, artistico ed ambientale e nei centri urbani minori
nonché la promozione e lo sviluppo, anche attraverso apposite
iniziative, dell’enogastronomia e delle produzioni tipiche locali.
Art. 2 - Campo di
applicazione.
1. La presente legge si applica:
a) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi
inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l’uso di strutture
ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole
l’area occupata;
b) all’attività di somministrazione di alimenti e bevande
effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del
consumatore o in locali non aperti al pubblico.
2. Fatte salve le limitazioni previste all’articolo 6 e le relative
sanzioni di cui all’ articolo 32, la presente legge non si applica alle attività
disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) legge regionale 18
aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio
dell’attività agrituristica” e successive modificazioni;
b) legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla
somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro
ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 14. Non si applica inoltre a rifugi alpini ed
escursionistici come individuati dall’ articolo 25 della
medesima legge
regionale n. 33/2002 ; ( 3)
c) legge regionale 31
dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e
successive modificazioni, limitatamente all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria
all’esercizio dell’impresa, fatto salvo quanto previsto
dall’ articolo 25,
commi 1, 3 e 4.
3. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni
nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge,
che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e
bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le
attività istituzionali, l’attività di somministrazione
è assoggettata a dichiarazione di inizio attività, nonché
alle limitazioni di cui all’articolo 6 e relative sanzioni e continua
ad applicarsi, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge,
la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento
per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti
e bevande da parte di circoli privati”.
4. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i
requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4, 5, 6, 7,
8, 23, comma 2, 32, 33 e 34.
5. Ai fini della presente legge è considerata attività di
somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla autorizzazione di
cui all’articolo 8, l’attività di somministrazione
effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si
svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro
diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una
effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio,
cariche elettive così come previsto dall’articolo 148 comma 8
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e
successive modificazioni. In particolare possono essere presi in
considerazione anche i seguenti elementi: ( 4)
a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato di volta in volta
anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di
tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto
d’ingresso;
b) pubblicità dell’attività di somministrazione o di
singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti,
internet o altri mezzi di diffusione destinati all’acquisto o alla
visione della generalità dei cittadini;
c) strutturazione del locale in cui si svolge l’attività tale da
apparire prevalente la destinazione dell’esercizio ad
un’attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e
bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra
l’altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da
pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di
trattenimento e similari;
d) omissis ( 5)
e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con
accesso diretto dalla pubblica via.
Art. 3 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge
s’intende:
a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo
sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure
riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in
cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici
all’uopo attrezzati; non costituisce attività di
somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito di
prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
b) per somministrazione non assistita: l’attività di vendita per
il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso
l’esercizio di vicinato di cui all’ articolo 7, comma 1,
lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”, o dei propri prodotti da parte del titolare
del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme
igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il
servizio assistito di somministrazione;
c) per panificio: l’impresa che svolge l’intero ciclo di
produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura
finale, come previsto dall’articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
d) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o
attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i
prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini,
depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
e) per superficie aperta al pubblico: l’area adiacente o pertinente
al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se
pubblica, o a disposizione dell’operatore, se privata, attrezzata,
anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
f) per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e
gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e
bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i
piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;
g) per somministrazione al domicilio del consumatore:
l’organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio
di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al
consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
h) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il
luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento
di cerimonie, convegni e attività similari;
i) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere
esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
l) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti
offerta ai propri dipendenti, in strutture all’uopo attrezzate, da
uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite
l’opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
m) per procuratore all’esercizio dell’attività di
somministrazione: la persona cui è conferita la rappresentanza
nell’effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 2209 del codice civile;
n) per preposto: la persona cui è affidata l’effettiva
conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
CAPO II - Requisiti per
l’esercizio dell’attività
Art. 4 - Requisiti per
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti
e bevande.
1. Non possono esercitare
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto
non colposo;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro
l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al
libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per
reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze
stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse
clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle
norme sui giochi;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più
condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio
dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel
commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali, compresi i delitti di
cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine
pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione;
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 “Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per
la pubblica moralità”, e successive modificazioni, o nei cui
confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31
maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di
sicurezza.
2. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a decorrere
dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia
estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza.
3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non si
applica il divieto di esercizio dell’attività.
4. In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli
privati i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale
rappresentante e dal procuratore all’esercizio
dell’attività di somministrazione nonché da tutti i
soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui
all’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”.
5. L’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato
sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti”, dall’articolo 10 bis della legge n. 575 del
1965, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e dall’articolo 18
della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni.
6. L’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande è altresì subordinato al raggiungimento della
maggiore età, salvo che si tratti di minore emancipato, nonché al
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione
professionale, con esame finale, istituito o riconosciuto dalla Regione
avente ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o
universitario attinente l’attività;
b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla
legge 11 giugno 1971, n. 426 “Disciplina del commercio” per
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di
impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o
per perdita dei requisiti;
c) aver superato in data successiva al 1° gennaio 2001 l’esame
di idoneità per l’iscrizione al registro esercenti il commercio
per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai
sensi dell’articolo 1 della legge n. 426 del 1971, come richiamato
dall’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287
“Aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei pubblici esercizi”.
7. In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli
privati il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è richiesto al
legale rappresentante o al procuratore all’esercizio
dell’attività di somministrazione. Lo stesso soggetto non
può contemporaneamente essere procuratore all’esercizio
dell’attività di somministrazione per più società,
associazioni, organismi collettivi o circoli privati.
8. Qualora il titolare dell’impresa, o il legale rappresentante, o il
procuratore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), non
provvedano direttamente all’effettiva conduzione
dell’esercizio, è nominato un preposto in possesso dei requisiti
morali e professionali di cui ai commi 1 e 6.
9. L’indicazione del procuratore all’esercizio
dell’attività e del preposto, nominati dopo il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’ articolo 8 o della dichiarazione di inizio attività
di cui all’ articolo 9,
è comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. Copia della
comunicazione è esposta nei locali dell’esercizio unitamente
all’autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività.
10. La persona fisica, in caso di impresa individuale, o il legale
rappresentante, in caso di società, associazioni, organismi collettivi
o circoli privati o, qualora nominato, il procuratore, sono responsabili
della effettiva conduzione dell’esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande.
11. La Giunta regionale:
a) individua i titoli di studio di cui al comma 6, lettera a);
b) stabilisce, in relazione ai corsi di formazione professionale di cui al
comma 6, lettera a) nonché agli eventuali corsi di aggiornamento con
frequenza obbligatoria per chi già esercita l’attività di
somministrazione, le modalità di organizzazione; i requisiti di
accesso, anche alle prove finali; la durata; le materie, con particolare
riferimento alle normative relative alla salute, all’informazione
sulle conseguenze derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche nonché alla tutela ed informazione del consumatore,
garantendone l’effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti
accreditati per la formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati”.
12. Ai fini dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, sono riconosciuti validi i corsi
professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e Bolzano in materia di somministrazione di alimenti e
bevande, previa verifica, da parte della struttura regionale competente in
materia di commercio, della corrispondenza dei contenuti a quelli istituiti
e riconosciuti dalla Regione ai sensi del comma 6, lettera a).
13. Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle
società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato
membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale,
l’amministrazione centrale o il centro di attività principale
all’interno dell’Unione europea si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 “Attuazione
della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento
delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle
direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie
e che completa il sistema generale di riconoscimento delle
qualifiche”.
14. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 si applicano anche ai
soggetti che, nell’ambito di strutture ricettive gestite in forma
imprenditoriale, esercitano l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di
manifestazioni e convegni organizzati, salvo quanto previsto
dall’ articolo 38,
comma 7. ( 6)
15. All’accertamento dei requisiti morali e professionali previsti
dal presente articolo provvedono i comuni nel cui territorio è ubicato
l’esercizio, anche avvalendosi della camera di commercio
territorialmente competente previa stipulazione di apposita convenzione.
CAPO III - Esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 5 - Tipologia degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
1. Gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per
la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande
nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di
vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i
dolciumi, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.
Art. 6 - Limitazioni alla
vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e
691 del codice penale e l’articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n.
125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati”, in tutti gli esercizi commerciali, artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati, gli
agriturismo e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita
ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché
sulle aree private aperte al pubblico e sulle superfici di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e) sono vietati la vendita, anche
per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1
alle ore 6 antimeridiane.
2. Fermo restando il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in
recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui
all’articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
“Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e successive modificazioni,
le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alla vendita e
alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nelle forme
previste dalla legge
regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di
commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
3. I comuni possono derogare ai divieti di vendita e somministrazione
previsti dai commi 1 e 2, sulla base della presentazione di un programma di
controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria
compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane, approvato dalla Giunta
regionale. A tal fine la Giunta regionale predispone, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri
relativi alle modalità di effettuazione di tali controlli, sentita la
competente commissione consiliare. ( 7)
4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, la somministrazione di bevande
aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non
è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante
installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili
luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o
musicali all’aperto. In relazione a comprovate esigenze di interesse
pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria
ordinanza, può temporaneamente estendere il divieto alle bevande con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
5. In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il
sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per
situazioni contingenti può vietare la vendita per asporto e la
somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
6. Il 1° gennaio di ciascun anno le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e
8 non si applicano.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e
dall’articolo 176, comma 1, del regolamento di esecuzione di cui al
regio decreto n. 635 del 1940, le limitazioni in materia di vendita e
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche previste dai commi 1
e 2 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno
dall’entrata in vigore della presente legge, purché entro lo
stesso termine la Giunta regionale stipuli accordi di identico contenuto
normativo con le regioni e le province autonome confinanti e le stesse
adottino i rispettivi progetti di legge di ratifica.
8. Nel caso in cui gli adempimenti previsti dal comma 7 non si sono
verificati, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con il
divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane.
Art. 7 - Informazione e
promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all’abuso di
bevande alcoliche.
1. Dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 8, gli esercizi
disciplinati dalla presente legge espongono un cartello informativo che
segnala i divieti di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche
e superalcoliche nell’orario ivi previsto.
2. La Giunta regionale, anche in relazione a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 11, lettera b), sulle conseguenze derivanti
dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, promuove con le
associazioni di categoria e i soggetti interessati accordi relativi agli
adempimenti di cui al comma 1.
Art. 8 - Esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande.
1. L’apertura di un esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9. È altresì
soggetto ad autorizzazione il trasferimento di sede degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande tra le diverse zone quando il comune
ha provveduto a ripartire il territorio sulla base dei criteri regionali di
cui all’ articolo 33.
2. Il trasferimento di sede nell’ambito della stessa zona o dello
stesso comune qualora non ripartito territorialmente in zone, è
soggetto a preventiva comunicazione al comune nel cui territorio è
ubicato l’esercizio. Sono altresì soggetti a preventiva
comunicazione l’ampliamento o la riduzione di superficie dei locali.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al
richiedente, in conformità ai criteri regionali e comunali di cui agli
articoli 33 e 34, previo accertamento dei
requisiti morali e professionali previsti all’articolo 4.
L’autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa
indicati e ha validità a tempo indeterminato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il comune accerta altresì la
conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con
decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 1992, n. 564
“Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
5. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande
relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
stabilisce il termine, non superiore a centoventi giorni dalla data di
ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte quando non
è comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre
norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n.
241 del 1990 e successive modificazioni.
6. Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate sulla
base delle priorità individuate dalla Giunta regionale in sede di
approvazione dei criteri di cui all’ articolo 33.
7. L’esame della domanda è subordinato alla indicazione da parte
del richiedente, all’atto della presentazione della stessa o nel
corso dell’istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende
esercitare l’attività.
8. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione o della comunicazione di
cui ai commi 1 e 2, il titolare deve avere la disponibilità dei locali
indicati ai sensi del comma 7 ed essere in regola con le vigenti norme
legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica,
igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di
sicurezza, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici
nonché di sorvegliabilità.
9. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è
esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela
dall’inquinamento acustico, di sicurezza nonché di destinazione
d’uso dei locali e degli edifici.
Art. 9 - Attività di
somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.
1. Sono soggette a dichiarazione di inizio
attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990
le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle
autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è
effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e
svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari, semprechè la superficie utilizzata per
l’intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie
complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i
servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la
semplice musica di accompagnamento e compagnia;
d) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 3, comma 1,
lettera l);
e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o
imprese pubbliche;
f) negli esercizi posti all’interno degli impianti stradali di
carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose,
in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
h) all’interno dei mezzi di trasporto pubblico;
i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri
che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con
finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano,
dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;
l) negli esercizi polifunzionali di cui all’ articolo 24 della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 15 .
2. La dichiarazione di inizio attività è presentata dal soggetto
interessato al comune in cui si svolge l’attività. Nel caso di
somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei
mezzi di trasporto la dichiarazione è presentata al comune in cui ha
sede l’impresa che esercita l’attività di
somministrazione.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 l’interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui
all’articolo 4;
b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;
c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla
somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la
superficie utilizzata per l’intrattenimento;
d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme
alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela
dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione
d’uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove
previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte
autorizzazioni in materia.
4. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma
1, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce
dell’attività di intrattenimento e svago.
5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al
comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati
dall’esercente nella dichiarazione di inizio attività.
6. Le disposizioni previste dagli articoli 26, 27,
28 e 29 in materia di orari non si
applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di
cui al comma 1 lettere a) e i), quelle previste dall’ articolo 30 in materia di
pubblicità dei prezzi non si applicano alle attività di cui al
comma 1, lettere a), d), e), g) e i).
Art. 10 - Somministrazione non
assistita.
1. L’esercizio dell’attività di somministrazione non
assistita di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera b), è soggetto a previa
comunicazione al comune in cui si svolge l’attività.
2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari
è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di
gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di
riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di
bevande non alcoliche.
3. Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è
consentita la dotazione di soli piani d’appoggio di dimensioni
congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali,
nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
4. All’attività di somministrazione non assistita si applicano i
requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti,
rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con
la sanzione prevista all’ articolo 32, comma 1.
Art. 11 - Autorizzazioni
temporanee.
1. In occasione di fiere, feste o di altre
riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, il
comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione
di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale in materia.
Esse sono valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle
predette manifestazioni, sempreché il richiedente sia in possesso dei
requisiti morali e professionali di cui all’ articolo 4 ed eserciti direttamente
l’attività di somministrazione.
2. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di
cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 9, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso
dei locali e degli edifici.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per lo svolgimento in forma
temporanea dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande nell’ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere
religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere
esclusivamente i requisiti morali di cui all’articolo 4, comma 1,
salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i
locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul
posto.
4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a
trenta giorni consecutivi.
5. L’autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione di
bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo
le limitazioni previste dall’articolo 6.
Art. 12 - Autorizzazioni
stagionali.
1. È possibile il rilascio di
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.
2. L’attività di cui al comma 1 è svolta per uno o più
periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a
duecentosettanta per ciascun anno solare.
3. Alle autorizzazioni stagionali si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 8.
Art. 13 - Somministrazione con
apparecchi automatici.
1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici
effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e
attrezzato è soggetta alle disposizioni concernenti
l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all’articolo 8.
2. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione
di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è
disciplinata con le seguenti modalità:
a) l’interessato deve essere in possesso dei requisiti morali e
professionali di cui ai commi 1 e 6 dell’ articolo 4 e deve osservare la normativa in materia di
igiene e sanità;
b) l’interessato presenta al comune competente per territorio la
dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19 della
legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni contenente le proprie
generalità, l’attestazione dell’osservanza dei requisiti
di cui all’articolo 4 e l’indicazione delle aree e dei locali
in cui gli apparecchi vengono installati;
c) per l’installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree
diverse dello stesso comune può essere presentata un’unica
dichiarazione;
d) l’interessato aggiorna al termine di ogni semestre
l’indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli
apparecchi tramite comunicazione al comune.
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche.
Art. 14 - Denominazione degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
1. La Giunta regionale con il provvedimento
di cui all’articolo 36 individua le denominazioni degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande tenuto conto
dell’attività esercitata in via prevalente.
2. Le denominazioni di cui al comma 1 hanno validità ai soli fini
statistici e di tutela del consumatore.
3. La Giunta regionale, anche su proposta degli operatori e degli enti
locali interessati, individua le denominazioni di prodotto al fine di
favorire e promuovere le tradizioni enogastronomiche locali.
4. Le denominazioni di cui al comma 3 sono finalizzate all’offerta di
prodotti e servizi specifici riferiti ad esigenze ben caratterizzate della
domanda e in particolare all’offerta di prodotti tipici veneti.
Art. 15 - Subingresso.
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio
di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di
morte comporta la cessione all’avente causa dell’autorizzazione
di cui all’ articolo 8,
semprechè sia provato l’effettivo trasferimento
dell’attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti
morali e professionali di cui all’ articolo 4.
2. Il subentrante già in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 4 alla data dell’atto di trasferimento della
titolarità dell’esercizio o, nel caso di subingresso per causa
di morte, alla data di apertura della successione, può iniziare
l’attività previa comunicazione al comune in cui ha sede
l’esercizio. Se il subentrante non inizia l’attività entro
il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento o
dell’apertura della successione, decade dall’autorizzazione.
3. Il subentrante per causa di morte che, alla data di apertura della
successione, non risulti in possesso dei requisiti professionali di cui
all’articolo 4, comma 6, purché in possesso dei requisiti
morali, può iniziare l’attività previa presentazione al
comune in cui ha sede l’esercizio della domanda di rilascio
dell’autorizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione è
subordinato all’accertamento del possesso dei requisiti professionali
da documentarsi entro centottanta giorni dall’apertura della
successione, salvo proroga del comune quando il ritardo non risulta
imputabile all’interessato.
4. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio
l’autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla
data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il
proprietario dell’esercizio può richiedere una nuova
autorizzazione purché ancora in possesso dei requisiti di cui
all’ articolo 4. Il
proprietario decade dall’autorizzazione se entro centottanta giorni
dalla data di cessazione della gestione non chiede l’autorizzazione o
l’attività non è ancora iniziata.
5. Nel caso di morte del legale rappresentante o del procuratore
all’esercizio dell’attività di somministrazione di una
società, i soci, purché in possesso dei requisiti morali di cui
all’articolo 4, commi da 1 a 4, possono continuare
l’attività previa comunicazione al comune in cui ha sede
l’esercizio. Entro centottanta giorni dall’apertura della
successione il nuovo legale rappresentante o procuratore deve documentare
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, al fine di ottenere
il rilascio dell’autorizzazione. Tale termine è prorogato dal
comune quando il ritardo non risulta imputabile all’interessato.
6. La società cui contestualmente alla costituzione è conferita
un’azienda di somministrazione di alimenti e bevande può
continuare l’attività alle stesse condizioni del dante causa
purché, al fine del rilascio della nuova autorizzazione, entro novanta
giorni dal conferimento, sia dimostrato il possesso dei requisiti morali e
professionali di cui all’ articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune
dispone la sospensione dell’attività fino al momento della
regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni
dalla data dell’atto di conferimento, pena la decadenza dal diritto
di esercitare l’attività.
7. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento
della persona del legale rappresentante o del procuratore
all’esercizio dell’attività di somministrazione, il
cessionario può continuare senza interruzioni, previa comunicazione al
comune in cui ha sede l’esercizio, l’attività alle stesse
condizioni del dante causa, purché entro novanta giorni
dall’atto di cessione documenti il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 4. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone
la sospensione dell’attività fino al momento della
regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni
dalla data dell’atto di cessione delle quote societarie, pena la
decadenza dal diritto di esercitare l’attività.
8. Il trasferimento della gestione o della titolarità di
un’attività di cui all’ articolo 9, per atto tra vivi o a causa di morte, è
soggetto a comunicazione al comune competente entro il termine di trenta
giorni dalla data del trasferimento o, nel caso di subingresso per causa di
morte, dalla data di apertura della successione. Resta fermo
l’obbligo per il subentrante del possesso dei requisiti morali e
professionali di cui all’articolo 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori
automatici ai sensi dell’articolo 13.
Art. 16 - Gestione di
reparto.
1. Il titolare di un esercizio per la
somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in
relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di
prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione in
proprio di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un
soggetto in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 4, dandone comunicazione,
entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al comune e
all’ufficio del registro delle imprese della camera di commercio
nonché all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate
competenti per territorio.
2. Quando il titolare non provvede alla comunicazione di cui al comma 1
risponde in proprio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2208
del codice civile.
3. La fattispecie di cui al presente articolo non costituisce subingresso
ai sensi dell’articolo 15.
Art. 17 - Decadenza,
sospensione e revoca.
1. Le autorizzazioni all’apertura e al trasferimento di sede di cui
all’ articolo 8, comma
1, decadono quando il titolare:
a) non attiva l’esercizio entro centottanta giorni dalla data della
comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata
necessità e su motivata istanza;
b) sospende l’attività per un periodo superiore a
trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata
necessità e su motivata istanza;
c) non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali di
cui all’ articolo 4.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di
sorvegliabilità dei locali e di tutela dall’inquinamento
acustico, il comune provvede a sospendere l’attività autorizzata
ai sensi dell’articolo 8 o l’attività di cui
all’ articolo 9 per un
periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non
risulta imputabile all’interessato. Entro tale termine il titolare
riprende l’attività, una volta ripristinati i requisiti
mancanti.
3. Quando il titolare dell’esercizio non osserva i provvedimenti di
sospensione di cui al comma 2, o non ripristina i requisiti mancanti nei
termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui
all’articolo 8 o a disporre la chiusura delle attività di cui
all’articolo 9.
CAPO IV - Orari
Art. 18 - Orari degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande.
1. Il comune, sentite le rappresentanze
locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle
associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei
lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina,
anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone,
l’orario massimo nella fascia oraria compresa:
a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli
esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è
effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;
b) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli
esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata
congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ad eccezione
delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali similari in
cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago, la cui
attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane
e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22;
c) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per le sale
da gioco.
2. L’orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di
cinque ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. L’orario massimo di attività non può superare:
a) le venti ore giornaliere, per gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a);
b) le tredici ore giornaliere, per gli esercizi in cui la somministrazione
di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di
intrattenimento e svago in forma non prevalente;
c) le dodici ore giornaliere, per le sale da ballo, i locali notturni e
comunque i locali similari in cui sono prevalenti l’intrattenimento e
lo svago.
4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al comune
l’orario adottato che può essere anche differenziato per giorni
della settimana e per periodi dell’anno, nel rispetto dei limiti
minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con
l’esposizione di un apposito cartello ben visibile anche
dall’esterno durante l’orario di apertura.
5. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a) e b), ad apertura anche
notturna, possono essere autorizzati dal comune, con le modalità di
cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno
successivo.
6. L’esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e
bevande trenta minuti prima dell’orario di chiusura.
7. All’ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve
cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui
all’articolo 31.
8. Il comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei criteri e delle
procedure stabiliti dalla stessa.
Art. 19 - Deroga per
particolari periodi ed occasioni.
1. Il comune può autorizzare la protrazione dell’orario massimo
di chiusura previsto dall’articolo 18 fino alle ore 5 dopo la
mezzanotte nei seguenti periodi:
a) dal 1° al 6 gennaio compreso;
b) in ulteriori giornate individuate dal comune nel limite massimo di
quindici giorni per ciascun anno solare.
2. Le limitazioni di orario di cui all’articolo 18 non si applicano
nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.
Art. 20 - Limitazioni degli
orari per esigenze pubbliche.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, il sindaco può
disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente
o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine
e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza applicare le
procedure di cui all’articolo 18, comma 1.
Art. 21 - Orario degli
esercizi misti
1. Gli esercizi misti, che congiuntamente
alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività
commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi
previsti per ciascuna attività.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei
centri commerciali osservano l’orario di attività delle
strutture commerciali in cui si trovano.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti
all’interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui
all’articolo 9, comma 1, lettera f), osservano l’orario
dell’impianto cui sono annessi.
Art. 22 - Orario degli
esercizi posti in autostrade e stazioni.
1. Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade,
all’interno di stazioni ferroviarie, marittime e di autolinee, di
aeroporti e di autoporti è consentita la somministrazione di alimenti
e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall’articolo 18.
Art. 23 - Orari di altri
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle
mense aziendali, nei locali adibiti alla somministrazione dalle
associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali di cui all’ articolo 2, comma 3, nelle scuole,
negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli
stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati
e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri
dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano
le disposizioni sugli orari di cui all’articolo 18.
2. Alle associazioni e ai circoli di cui all’articolo 2, comma 4 che
svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o
di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di
alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per gli esercizi in cui
sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago dall’articolo 18,
commi 1, lettera b) e 5.
3. Alla somministrazione al domicilio del consumatore e nei laboratori di
ristorazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera i) si applicano
gli orari di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), fatto salvo
quanto previsto dall’ articolo 9, comma 6.
4. Negli esercizi annessi a strutture ricettive è consentita la
somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga alle disposizioni
stabilite dal presente capo, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro
ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati.
5. In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi
dell’ articolo 16, il
gestore osserva l’orario dell’esercizio di somministrazione al
quale il reparto è annesso.
Art. 24 - Esercizi di
somministrazione collocati in aree particolari.
1. Gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande situati all’interno dell’area di mercati
ortofrutticoli od ittici all’ingrosso o alla produzione o comunque
situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in
connessione con l’attività del mercato, possono essere
autorizzati dal comune ad anticipare l’apertura in corrispondenza
agli orari del mercato stesso, osservando comunque l’orario massimo
di attività di cui all’ articolo 18, comma 3, lettera a), senza possibilità di
proroga dell’orario di chiusura.
Art. 25 - Orari di particolari
attività di vendita.
1. Gli artigiani del settore alimentare che
provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di
produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli
esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è
effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago di
cui all’ articolo 18,
comma 1, lettera a).
2. Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie
commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande
osservano gli orari di cui al comma 1.
3. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell’ articolo 30
concernente la pubblicità dei prezzi.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita
con le sanzioni amministrative previste all’ articolo 32, commi 4 e 5.
Art. 26 - Scelta
dell’orario.
1. L’orario scelto
dall’esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può
essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia,
fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 18, comma 1, lettera b).
2. La scelta dell’orario deve essere comunicata al comune, sia in
caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di
trasferimento in altra sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione
della relativa domanda o comunque prima del rilascio
dell’autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una
diversa scelta, si applica l’orario prescelto dal precedente
titolare.
5. L’esercente osserva l’orario prescelto; l’eventuale
modifica dell’orario di apertura e di chiusura è previamente
comunicata al comune.
6. Quando le ore di apertura in talune zone si concentrano abitualmente in
alcuni periodi della giornata e ciò risulta dannoso
all’interesse dei consumatori, o comunque per esigenze di interesse
pubblico, il comune, con la procedura prevista dall’articolo 18,
comma 1, può modificare l’orario scelto dall’esercente.
Art. 27 - Deroghe generali
all’orario minimo.
1. È consentito all’esercente di
posticipare l’apertura e di anticipare la chiusura giornaliera
dell’esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto
all’orario stabilito e, quando l’esercente ha scelto un orario
continuativo di almeno dieci ore, di effettuare una chiusura intermedia
giornaliera dell’esercizio fatto salvo quanto previsto
dall’ articolo 18,
comma 1, lettera b).
2. L’orario non può comunque essere inferiore a quello minimo
obbligatorio.
3. In caso di sospensione dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare
deve darne notizia al comune almeno cinque giorni prima dell’inizio
della sospensione stessa.
4. La sospensione dell’attività per periodi inferiori ai trenta
giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al
pubblico tramite un avviso leggibile dall’esterno
dell’esercizio, salvo quanto previsto dall’articolo 28.
Art. 28 - Chiusura settimanale
e ferie.
1. Gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura
settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in
più di due giornate nell’arco della medesima settimana. Su
motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o
mezze giornate di chiusura facoltativa.
2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di
chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di
apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di
sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione
della relativa domanda o comunque prima del rilascio
dell’autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una
diversa scelta, vale quanto prescelto dal precedente titolare.
5. L’esercente osserva il giorno o i giorni ovvero la mezza giornata
di chiusura facoltativa prescelti; l’eventuale modifica è
previamente comunicata al comune.
6. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare
nei mesi estivi, il comune può predisporre annualmente, anche per
ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio
comunale, nel rispetto delle procedure di cui all’ articolo 18, comma 1, programmi di
apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un
adeguato numero di esercizi aperti.
7. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere
noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno,
mediante l’esposizione di un avviso leggibile dall’esterno
dell’esercizio.
Art. 29 - Cartello orario.
1. È fatto obbligo agli esercenti di
esporre nell’esercizio un cartello ben visibile anche
dall’esterno durante l’orario di apertura, indicante
l’orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune,
nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura
settimanale facoltativa eventualmente prescelta.
CAPO V - Pubblicità dei
prezzi ed attività accessorie
Art. 30 - Pubblicità dei
prezzi.
1. Gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande espongono il prezzo delle consumazioni, con
l’indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo
chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico anche dall’esterno
durante l’orario di apertura, mediante l’utilizzo di un
cartello, listino o altre idonee modalità.
2. Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate,
mettono a disposizione dei clienti il menù, con l’elenco delle
consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa altresì se
gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù
è esposto all’esterno dell’esercizio durante
l’orario di apertura.
3. Quando, nell’ambito dell’attività di somministrazione,
è effettuato il servizio all’esterno dell’esercizio, i
prezzi sono resi noti al cliente tramite l’esposizione,
all’esterno dei locali, del listino o con la messa a disposizione del
menù.
4. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni,
dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i
listini e i menù di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle
vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si
applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi
per la vendita al dettaglio.
Art. 31 - Attività
accessorie.
1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le
autorizzazioni di cui all’ articolo 8, comma 1, abilitano all’installazione e
all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la
diffusione sonora e di immagini all’interno dei locali abilitati
all’attività di somministrazione e non allestiti in modo da
configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo
o intrattenimento.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, altresì, alla
effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove
la clientela accede per la consumazione, senza l’apprestamento di
elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico
spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso
o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il
rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in
materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela
dall’inquinamento acustico.
CAPO VI – Sanzioni
Art. 32 – Sanzioni.
1. A chiunque esercita
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza
l’autorizzazione di cui agli articoli 8, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 1, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa
o decaduta si applica la sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 17 bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza” e successive modificazioni e integrazioni, nonché la
chiusura dell’esercizio.
2. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande senza presentare la dichiarazione di inizio
attività prevista dall’ articolo 9, comma 1, o in assenza della comunicazione di cui
all’ articolo 8, comma
2, ovvero quando è stata disposta la sospensione
dell’attività si applica la sanzione amministrativa di cui al
comma 1, nonché la chiusura dell’esercizio.
3. A chiunque esercita l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande senza i requisiti morali e professionali di cui
all’ articolo 4 si
applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la
chiusura dell’esercizio.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 21, 23,
24, 25, 28, comma 7, 29 e 30, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
258,00 a euro 1.550,00.
5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia
di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e 25,
il comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4, dispone la
sospensione dell’attività per un periodo compreso tra due e
sette giorni.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all’ articolo 6, commi 1, 2 e 8, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione
amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è
nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è
triplicata ed è disposta la sospensione dell’attività per
un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore
reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è
quadruplicata ed è disposta la sospensione dell’attività da
un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno.
7. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai
commi 5 e 6, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla
commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo,
è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel
caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
8. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si
applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis,
comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931.
9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto n.
773 del 1931.
10. Il comune competente per territorio riceve il rapporto ed applica le
sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689
“Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni e
integrazioni.
11. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui ai commi da 1 a 8 spettano al comune nel cui
territorio è commessa la violazione.
CAPO VII - Programmazione delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 33 - Criteri
regionali.
1. Per l’attuazione delle
finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, sentite le
organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei
consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello
regionale, nonché i rappresentanti dell’ANCI Veneto entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana i
criteri cui i comuni si attengono nel determinare i parametri ed i criteri
di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per
l’esercizio, anche in forma stagionale, dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande anche da parte delle associazioni e
dei circoli di cui all’articolo 2, comma 4 al fine di assicurare la
migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al
consumatore tenendo anche conto dei flussi turistici e delle
caratteristiche urbanistiche e di accessibilità nonché delle
vocazioni delle diverse parti del territorio regionale.
2. La programmazione locale di cui al comma 1 ha valenza triennale e
può essere esercitata anche dalle unioni di comuni costituite ai sensi
dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 34 - Programmazione
comunale.
1. I comuni, o le unioni di comuni, sentite
le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e
servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri
regionali di cui all’articolo 33, emanano i parametri ed i criteri di
programmazione per l’insediamento sul territorio comunale di nuove
attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle a
carattere stagionale.
2. I comuni, nello stabilire i parametri ed i criteri di cui al comma 1,
possono individuare le aree di particolare interesse storico ed artistico,
incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico,
nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate
da consolidate tradizioni locali nelle quali l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a
limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree stesse.
3. I divieti e le limitazioni nelle aree di cui al comma 2 sono fissati
alternativamente o congiuntamente, in relazione al tipo di attività,
all’esercizio congiunto ad attività di intrattenimento e svago,
all’ampiezza della superficie destinata alla somministrazione,
all’arredamento, alle mostre esterne ed alle attrezzature
dell’esercizio.
Art. 35 - Monitoraggio.
1. Ai fini dell’attuazione di un sistema di raccolta e diffusione di
dati sulla rete regionale degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, necessario presupposto dell’attività di programmazione
regionale e comunale, ogni comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
invia alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate
nel corso dell’anno precedente, nonché delle dichiarazioni di
inizio attività pervenute nello stesso periodo.
CAPO VIII - Disposizioni
transitorie e finali.
Art. 36 - Norme di
attuazione.
1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e
servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello regionale nonché i rappresentanti
dell’ANCI e di Unioncamere regionali, entro duecentoquaranta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare, ai
sensi dell'articolo 32, secondo comma, lettera g) dello Statuto, le
relative disposizioni attuative con particolare riguardo:
a) alle modalità di accertamento dei requisiti morali e professionali
di cui all’ articolo 4;
b) all’organizzazione, alla durata, ai contenuti ed ai requisiti di
accesso dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 4,
comma 11, lettera b);
c) alle modalità per l’applicazione della normativa comunitaria
in materia di igiene dei prodotti alimentari;
d) alle condizioni e alle modalità per l’utilizzo delle
denominazioni di cui all’ articolo 14;
e) all’attività di monitoraggio prevista dall’articolo 35.
2. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1 approva
altresì i modelli di domanda di autorizzazione, di dichiarazione di
inizio di attività e di comunicazione previsti dalla presente legge.
Art. 37 - Abrogazioni e norme
finali.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 14
settembre 1994, n. 40 “Criteri per la determinazione degli orari
degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande”;
b) legge regionale 19
novembre 1996, n. 38 “Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 40
“Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” ”.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere
diretta applicazione nella Regione del Veneto:
a) la legge n. 287 del 1991, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, con
riferimento alle autorizzazioni di cui all’articolo 8 della presente
legge, e dell'articolo 9;
b) l’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modificazioni, limitatamente al settore alimentare;
c) l’articolo 13 del decreto legislativo n. 114 del 1998,
limitatamente agli orari delle gelaterie, gastronomie, rosticcerie e
pasticcerie commerciali nonché degli esercizi specializzati nella
vendita di bevande.
3. Dalla data di adozione dei criteri regionali di cui all’articolo
33 è abrogato l’ articolo 9, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 152 del
regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto n. 635 del 1940, come modificato
dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001, n. 311, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 38 - Norme
transitorie.
1. Fino all’adozione da parte dei
comuni dei parametri e dei criteri di cui all’articolo 34, ai fini
del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i
criteri attualmente vigenti.
2. Fino all’emanazione delle disposizioni attuative di cui
all’articolo 36, comma 1, lettera b), i corsi di formazione
professionale previsti dall’articolo 4, comma 6, lettera a) vengono
svolti secondo le modalità già definite dalla Giunta regionale
per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e
bevande.
3. Fino all’individuazione da parte della Giunta regionale dei titoli
di studio di cui all’articolo 4, comma 11, lettera a) continuano ad
essere riconosciuti come requisiti professionali i titoli di studio
rilasciati dalle scuole alberghiere o da altre scuole a specifico indirizzo
professionale.
4. Le norme in materia di pubblicità dei prezzi contenute
nell’articolo 30 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo
giorno dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 287 del 1991,
possono estendere la propria attività di somministrazione di alimenti
e bevande senza che risulti necessaria la conversione del titolo
autorizzatorio, nel rispetto delle vigenti norme legislative e
regolamentari in materia edilizia, urbanistica, di tutela
dall’inquinamento acustico, igienico-sanitaria, di sicurezza
nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici e di
sorvegliabilità.
6. Al momento dell’entrata in vigore della presente legge, le
autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d)
della legge n. 287 del 1991, intestate alla stessa persona fisica o
società, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia
unica prevista dall’articolo 5, comma 1.
7. I requisiti professionali di cui all'articolo 4, commi da 6 a 13, sono
riconosciuti a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
quando la somministrazione è limitata alle persone alloggiate, ai loro
ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati.
8. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge le
società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati che si
avvalgono della figura del delegato di cui al comma 1 dell’articolo 2
della legge n. 287 del 1991, per l’esercizio dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande devono ottemperare alle
disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, lettera m) e 4, commi 4 e
7.
9. Fino all’adozione dei nuovi provvedimenti di determinazione degli
orari da parte dei comuni, ai sensi dell’articolo 18, comma 8, si
applica la disciplina degli orari prevista al capo IV, esclusa qualsiasi
protrazione dell’orario massimo di chiusura di competenza del comune.
Note
(1) La legge è stata
impugnata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del
Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 309/2008 (G.U.
1ª serie speciale n. 42/2008), con la quale è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 33, comma
1, dell’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 38, comma 1, per
lesione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della
tutela della concorrenza prevista dall’articolo 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione e per violazione della libera iniziativa
economica privata prevista dall’articolo 41 della Costituzione. Con
ordinanza n. 122/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 17/2009) la Corte
costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 1, e 34, comma 1,
poiché si tratta di norme che il giudice rimettente non deve
applicare, in quanto strumentali all’emanazione di futuri parametri e
criteri di programmazione e ha dichiarato manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma
1, in quanto priva di reale motivazione.
( 2) La legge è stata impugnata
in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto
innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 62/2009 (G.U. 1ª
serie speciale n. 10/2009), con la quale è stata sollevata questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 1, per
contrasto con gli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione: giudizio pendente.
( 3) Frase aggiunta da comma 1 art.
28 legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 .
( 4) Comma così modificato da
lett. a) comma 2 art. 28 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 5) Lettera abrogata da lett. b)
comma 2 art. 28 legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 6) Testo così modificato a
seguito avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 94 del 30 ottobre 2007
dove viene comunicato che nel testo dell’articolo 4 comma 14 le
parole “salvo quanto previsto dall’articolo 38, comma 8”
devono intendersi sostituite con le parole “salvo quanto previsto
dall’articolo 38, comma 7”.
( 7) L’articolo 78 della
legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 prevede un finanziamento straordianrio per
sostenere programmi destinati ad attività di controllo notturno e
serale per le finalità di cui al presente comma.
SOMMARIO
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