 |
Contenuti:
Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 (BUR n. 94/2007)
Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 (BUR n. 94/2007) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE
SVANTAGGIATE DI MONTAGNA E NELL’AREA DEL VENETO ORIENTALE
Art. 1 - Finalità e
oggetto.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito
delle già avviate iniziative per l’attuazione del regionalismo
differenziato di cui all’articolo 116, comma 3, della Costituzione,
per la realizzazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 119
della Costituzione, nonché per la costituzione dell’autonomia
speciale del Veneto, promuove interventi a favore dei comuni ricadenti
nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale
nonché dei comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila
abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione
dei comuni che fanno parte delle comunità montane. ( 1)
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati all’esercizio
delle funzioni dei comuni volte al miglioramento della qualità della
vita dei cittadini residenti.
Art. 2 - Destinatari degli
interventi regionali.
1. Sono destinatari degli interventi
regionali di cui alla presente legge:
a) comuni ubicati in area montana, con priorità per quelli con
popolazione non superiore ai cinquemila abitanti o frazioni di comuni
ubicati in area montana con meno di cinquecento abitanti che presentano
situazioni di disagio socio-economico, come indicato dall’articolo 3,
comma 2;
b) comuni ubicati nell’area del Veneto orientale così come
individuata dall’ articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
“Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale del Veneto orientale”, con priorità per
quelle amministrazioni comunali che presentano una popolazione non
superiore ai cinquemila abitanti e che sono gravate da situazioni di
disparità socio-economica dovute alla sfavorevole contiguità
territoriale con Regioni a Statuto speciale.
2. Per comuni ubicati in area montana di cui al comma 1, lettera a) si
intendono quelli il cui territorio sia ricompreso nell’ambito
territoriale della comunità montana. ( 2)
Art. 3 - Criteri e modalità
di gestione degli interventi regionali.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, con propri provvedimenti, determina, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, a valere per il triennio
2007-2008-2009, le procedure, i termini, le modalità
l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonchè
i criteri di gestione per gli interventi relativi ai destinatari di cui
all’articolo 2 comma 1 lettera b).
2 Per i destinatari di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) i
criteri per l’attuazione degli interventi sono stabiliti da:
a) l’indice di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due
censimenti;
b) l’indice di abbandono del territorio agricolo (Superficie Agricola
Utilizzata - SAU) mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;
c) l’indice di anzianità della popolazione.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale
previo parere della competente commissione consiliare.
Art. 4 - Servizi socio-sanitari
nei territori montani.
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 34, in
particolare dai commi 19 e 20, dell’Intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12 giugno 2006, la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, individua tutti gli strumenti atti a garantire che nelle
unità locali socio-sanitarie (ULSS) il cui ambito territoriale insiste
su territori dei comuni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
sia garantita la capillare copertura nei territori dei comuni medesimi, dei
medici di medicina generale.
2. Nei territori montani le ULSS, previo parere della conferenza dei
sindaci e in collaborazione con i comuni di cui al comma 1, verificano le
necessità e predispongono un adeguato servizio di consegna a domicilio
dei medicinali, in particolare a favore della popolazione dei centri
abitati ad alta marginalità.
Art. 5 - Norma di raccordo.
1. Gli interventi di cui alla presente legge a favore dei comuni confinanti
con le Regioni a Statuto speciale sono realizzati tenuto conto anche di
Intese della Regione del Veneto con dette Regioni, ai sensi
dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli
interventi di cui alla presente legge in considerazione delle iniziative
programmate in attuazione delle Intese di cui al comma 1, tenendo conto
altresì dei criteri di cui all’articolo 3, comma 2.
3. Nel caso in cui gli interventi da realizzare ricadono nell’ambito
di applicazione delle Intese, gli stessi sono gestiti dall’organo
comune di gestione previsto dalle Intese stesse.
Art. 6 - Norma transitoria.
1. In fase di prima applicazione per gli esercizi finanziari 2007 e 2008,
per quanto riguarda la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, sono
destinatari degli interventi finanziari i comuni confinanti con la Regione
a Statuto speciale.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma
1, lettera a), quantificati in euro 9.000.000,00, per ciascuno degli
esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari
importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di
investimento” partita n. 1 “Interventi regionali a favore dei
Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna” e contestuale
incremento, in termini di competenza, dell’upb U0007
“Trasferimento agli enti locali per investimenti” del bilancio
di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma
1, lettera b), quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari
importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di
investimento” partita n. 2 “Interventi regionali a favore dei
Comuni ricadenti nell’area del Veneto Orientale” e contestuale
incremento, in termini di competenza, dell’upb U0007
“Trasferimento agli enti locali per investimenti” del bilancio
di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009”.
3. Agli oneri, decorrenti dall’esercizio 2008, conseguenti
all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2,
limitatamente alle spese di gestione dei comuni ubicati in area montana, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi
indistinti a favore degli enti locali” del bilancio pluriennale
2007-2009.
Note
( 1) Comma così modificato da
comma 1 art. 81 legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , che ha aggiunto alla fine le parole
“nonché dei comuni della provincia di Treviso con meno di
cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad
esclusione dei comuni che fanno parte delle comunità montane.”.
( 2) L’articolo 109 della
legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 dispone che ai cittadini o ai nuclei familiari
residenti nei comuni montani come individuati dal presente articolo siano
erogati contributi per spese di riscaldamento domestico.
SOMMARIO
|
|