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Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 (BUR n. 109/2007)
Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 (BUR n. 109/2007) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 1 - Determinazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata
addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e
successive modificazioni, è determinata per i soggetti aventi un
reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad
euro 29.500,00 nella misura dell’1,4 per cento.
2. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai
fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.500,00,
l’aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella
misura dello 0,9 per cento, come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un
reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra
euro 29.501,00 e euro 29.650,00, l’aliquota dell'addizionale
regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al
coefficiente 1 il rapporto tra l’ammontare di euro 29.235,00 e il
reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto
stesso. L’aliquota così determinata è arrotondata alla
quarta cifra decimale; l’ultima cifra decimale è arrotondata per
eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente
successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
4. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF
resta confermata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti
aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non
superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma
3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi”, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più
soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la
somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non
sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al
presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico
oltre il terzo.
5. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell' articolo 1 della
legge regionale 26
novembre 2005, n. 19 .
Art. 2 - Agevolazioni IRAP per
le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza.
1. A decorrere dall’anno 2008,
l’aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute
alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e formalmente
riconosciute ai sensi delle norme regionali attuative del decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10
della legge 8 novembre 2000, n. 328”, è ridotta di un punto
percentuale. ( 1)
2. Qualora il processo di trasformazione si perfezioni nel 2009,
l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) per i soggetti di cui al comma 1 è fissata, per il
solo anno d’imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente
all’attività non istituzionale esercitata, nella misura
dell’1,90 per cento. ( 2)
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate per l’intero
anno di imposta nel quale si perfeziona il processo di trasformazione da
IPAB in ASP.
4. È abrogato l’ articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27
“Disposizioni in materia di tributi regionali”.
Art. 3 - Riscossione diretta dei
proventi IRAP da controllo fiscale. (3)
1. A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio di
territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119
della Costituzione e in conformità all’articolo 24 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la convenzione eventualmente
stipulata ai sensi dell’ articolo 5, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29
“Disposizioni in materia di tributi regionali” deve prevedere
che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione
delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione,
conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) siano
riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la
tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo
d’imposta regionale, interessi e sanzioni con esclusione di quelle
applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti
ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27
recante “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
1. Il comma 3 dell’ articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27
recante “Disposizioni in materia di tributi regionali” non si
applica, a decorrere dall’anno 2008, per i soli soggetti di cui
all’articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 ,
previa verifica della compatibilità degli interventi di cui al
presente articolo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di
stato, ai sensi degli articolo 87 e 88 del Trattato Ue.
Art. 5 - Disposizioni
sull'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aliquote dell'addizionale
regionale all’accisa sul gas naturale e dell’imposta
sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 “Istituzione e disciplina
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale
regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di
un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà
delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla
benzina per autotrazione”, sono determinate nei valori indicati nella
tabella A allegata alla presente legge.
2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli
restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente
tributo erariale.
Art. 6 - Disposizioni in materia
di tasse sulle concessioni regionali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano le tasse sulle
concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230
“Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali
ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158”,
e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle voci della
tariffa di seguito elencate:
numero d’ordine 2 - Autorizzazione all’apertura ed
all’esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque
minerali, naturali od artificiali;
numero d’ordine 4 - Autorizzazione all’apertura e
all’esercizio di:
a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche,
fisiche di ogni specie;
b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche
saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia;
numero d’ordine 5 - Autorizzazione per aprire o mantenere in
esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di
assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di
accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti;
numero d’ordine 6:
a) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro
modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o
di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali
e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e
fisioterapiche;
b) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro
modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure
fisiche ed affini.
Art. 7 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
TABELLA A
(Articolo 5)
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE E IMPOSTA
SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SUL GAS NATURALE
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CONSUMI
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ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE
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IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SUL GAS
NATURALE
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Euro al metro cubo
di gas naturale
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Euro al metro cubo
di gas naturale
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Consumi fino a 120 metri cubi annui
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0,007747
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0,007747
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Consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi
annui
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0,023241
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0,023241
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Consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi
annui
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0,025823
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0,025823
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Consumi superiori a 1.560 metri cubi annui
|
0,030987
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0,030987
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Note
( 1) Rideterminata l’aliquota
IRAP limitatamente alla attività istituzionale esercitata, a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2008 nella misura dell’1,90 per cento, da lett. e) comma 1
dell’art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
( 2) Sostituite le parole
“è ridotta, per il solo anno d’imposta 2009, di un
ulteriore punto percentuale” con le parole “è fissata, per
il solo anno d’imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente
all’attività non istituzionale esercitata, nella misura
dell’1,90 per cento” da comma 2 dell’art. 8 della
legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1 .
( 3) L’articolo 7 della
legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1 nell’istituire l’IRAP come tributo
proprio regionale ai sensi dell’articolo 1 comma 43 della legge
finanziaria statale n. 244/2007 fa salvo quanto previsto dal presente
articolo.
SOMMARIO
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