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Legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 (BUR n. 95/2008)
Legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 (BUR n. 95/2008) [sommario] [RTF]
PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA
SOCIALE
Art. 1 - Principi generali.
1. La Regione del Veneto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto
della normativa europea in materia di politiche giovanili, assumendo la
partecipazione e l’informazione ai giovani quali obiettivi
prioritari:
a) riconosce i giovani come una risorsa della comunità;
b) riconosce l’assunzione di responsabilità, l’impegno, la
socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la
solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e
della comunità;
c) garantisce e promuove l’esercizio della cittadinanza attiva delle
donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione
alle espressioni della società civile e alle istituzioni regionali.
Art. 2 - Finalità e ambito
di intervento.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di cui
all’articolo 1, promuove e coordina politiche volte a favorire il
pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale,
sociale ed economico, anche valorizzandone le forme associative. In
particolare, tali politiche sono prioritariamente volte a garantire ai
giovani adeguate opportunità per:
a) sviluppare ed esprimere l’autonomia sul piano culturale, sociale,
economico;
b) sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto
per l’ambiente e della nonviolenza;
c) sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la
valorizzazione della storia e della cultura locale;
d) sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi
forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;
e) sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all’impegno
civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l’autonomia
della persona dalla famiglia d’origine ad una nuova realtà
familiare.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione
del Veneto interviene a favore dei giovani anche nei seguenti ambiti:
a) tempo libero e sport;
b) informazione;
c) partecipazione alla vita sociale, politica ed economica;
d) promozione delle pari opportunità;
e) volontariato e servizio civile volontario;
f) mobilità e scambi socio-culturali internazionali;
g) orientamento scolastico e lavorativo;
h) accesso al mercato del lavoro;
i) prevenzione e protezione da ogni forma di abuso, di disagio e di
emarginazione;
j) partecipazione culturale;
k) promozione della creatività e della produzione artistica.
3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge sono destinate a
tutti i giovani presenti sul territorio regionale di età compresa tra
i quindici e i trenta anni.
Art. 3 - Programmazione
triennale regionale.
1. Il Programma triennale regionale per le politiche giovanili, di seguito
denominato Programma triennale, in conformità al Programma regionale
di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione” e al piano socio-sanitario
regionale di cui all’ articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
“Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, individua in
particolare:
a) gli indirizzi per la predisposizione di progetti sperimentali da
promuoversi direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali, dai
soggetti pubblici e privati del settore e, in via autonoma, dai giovani
singoli ed associati;
b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti
locali;
c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per
tipo di iniziativa;
d) l’indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai
finanziamenti ed agli incentivi;
e) l’ammontare delle risorse finanziarie destinate nel triennio agli
interventi in materia di politiche giovanili;
f) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
g) le modalità per il monitoraggio del programma.
2. Il Programma triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentito
il Comitato regionale per le politiche giovanili di cui all’articolo
5 e viene approvato dal Consiglio regionale.
3. Per la formazione del Programma triennale la Giunta regionale assume il
metodo della concertazione, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti
pubblici e privati del settore, in conformità all’ articolo 128 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112” e consulta il Forum regionale dei giovani di
cui all’articolo 7. In particolare in tale fase procedimentale le
conferenze dei sindaci di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 ,
partecipano alla formazione del Programma triennale mediante la
presentazione alla Giunta regionale di proposte attraverso i piani di zona,
di cui all’ articolo 8 della medesima legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
4. Il Programma triennale mantiene validità fino all’entrata in
vigore del successivo Programma triennale.
5. Successivamente all’approvazione del Programma triennale, i piani
di zona di cui al comma 3 vengono adeguati recependone le indicazioni.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del
Programma triennale, definisce le modalità di attribuzione e di
rendicontazione delle risorse di cui al comma 1, lettera f).
Art. 4 - Attività regionale
di coordinamento e attuazione.
1. La Giunta regionale, in conformità al Programma triennale di cui
all’articolo 3, definisce le linee guida per:
a) il coordinamento regionale dei servizi denominati
“Informagiovani”, qualora istituiti;
b) il coordinamento per l’attuazione delle politiche giovanili
all’interno dei piani di zona di cui all’ articolo 8 della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 ;
c) l’elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione degli
operatori impegnati nel settore delle politiche giovanili.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione del coordinamento regionale
degli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili ed
assicura il supporto allo sviluppo dell’attività dello stesso.
3. La Giunta regionale promuove, altresì, il più ampio raccordo
fra enti e soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli accordi di
programma di cui all’ articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione”.
4. La Giunta regionale effettua una ricognizione dell’associazionismo
giovanile e, sentita la commissione consiliare competente, individua le
modalità per l’eventuale istituzione a livello regionale e
locale di albi o elenchi di associazioni giovanili. Qualora la Giunta
regionale non ravvisi l’opportunità di tale istituzione, redige
per la commissione consiliare una specifica relazione.
5. Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione
giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale
competente in materia di politiche giovanili:
a) svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in
Veneto e sulle politiche giovanili;
b) provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze
dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio,
nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;
c) può gestire direttamente progetti sperimentali e interventi a
valenza regionale, monitorandone l’efficacia;
d) garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e
privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei
giovani;
e) predispone azioni volte a valutare l’impatto della presente legge
regionale.
Art. 5 - Comitato regionale per
le politiche giovanili.
1. È istituito il Comitato regionale per le politiche giovanili,
presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di
politiche sociali e composto dagli assessori competenti nelle materie di
cui all’articolo 2, comma 2.
2. Il Comitato regionale oltre ad esprimere il proprio parere sul programma
triennale ai sensi dell’articolo 3:
a) coordina gli interventi di cui all’articolo 2, anche promuovendo
specifici strumenti di azione;
b) effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali,
nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;
c) favorisce l’integrazione tra settori dell’attività
regionale e tra i diversi osservatori previsti dalla legislazione regionale
vigente.
Art. 6 - Programmazione dei
comuni e delle comunità montane.
1. Nell’ambito delle funzioni ad essi attribuite dalla legislazione
vigente in materia di politiche giovanili, i comuni e le comunità
montane, anche in forma associata, realizzano in ambito locale gli
interventi e i progetti in conformità ai piani di zona di cui
all’ articolo
8 della legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 , adeguati al programma triennale ai
sensi dell’articolo 3, comma 5.
Art. 7 - Forum regionale dei
giovani.
1. È istituito il Forum regionale dei giovani quale organo consultivo
di rappresentanza del mondo giovanile.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce
la composizione del Forum, secondo principi e criteri che assicurino il
pluralismo e la trasparenza nel rispetto delle finalità di cui
all’articolo 2, e ne disciplina il funzionamento.
3. Il Forum svolge la sua attività con il supporto tecnico e operativo
della struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche
giovanili.
4. Il Forum può formulare proposte su questioni di particolare
rilevanza per i giovani alla Giunta regionale e al Comitato regionale di
cui all’articolo 5.
5. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del mondo
giovanile, la Giunta regionale consulta il Forum per l’elaborazione
del programma triennale di cui all’articolo 3 e per la
predisposizione di disegni di legge in materia di politiche giovanili.
Art. 8 - Disposizioni
transitorie e finali.
1. Fino all’approvazione del Programma triennale di cui
all’articolo 3, le risorse continuano ad essere ripartite secondo i
criteri e le modalità di cui alla legge regionale 29 giugno 1988, n. 29
“Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei
giovani” e successive modificazioni.
2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi
le disposizioni della legge regionale 29 giugno 1988, n. 29 e
successive modificazioni.
Art. 9 - Abrogazioni.
Art. 10 - Disposizioni
finanziarie.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente
legge, quantificati in euro 1.650.000,00 per ciascun esercizio del triennio
2008-2010, si fa fronte:
a) quanto ad euro 1.500.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo
3, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed
interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di
previsione 2008 e pluriennale 2008-2010;
b) quanto ad euro 150.000,00, relativi alle spese derivanti dall'articolo
6, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0157
“Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di
interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi
sociali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
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