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Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 (BUR n. 97/2008)
Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 (BUR n. 97/2008) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI
TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA
SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE (1)
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina:
a) la realizzazione, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti a fune
adibiti a servizio pubblico di trasporto, di seguito denominati impianti;
b) la realizzazione e l'esercizio delle piste;
c) la realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;
d) la realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli
impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;
e) la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve.
Art. 2 - Competenze della
Regione. (2)
1. Sono di competenza della Giunta regionale:
a) l’approvazione del piano regionale neve;
b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe per
l’uso degli impianti e delle piste in relazione alle rispettive
classificazioni;
c) la determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia
assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste, adeguati a
garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso
all'esercizio dell’impianto o della pista, nonché
all'espletamento di tutte le attività previste dalla presente legge
per il soggetto autorizzato;
d) la determinazione delle modalità di attuazione delle prescrizioni
per la tutela dell’incolumità degli utenti delle aree sciabili
attrezzate previste dalla normativa vigente;
e) la determinazione della modalità di effettuazione dei rilievi
statistici nel rispetto della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8
“Norme sul sistema statistico regionale” e della loro
trasmissione;
f) la vigilanza in materia di sicurezza ai sensi del Titolo VI;
g) la determinazione di criteri e modalità per la tenuta del registro
degli impianti e delle piste;
h) la predisposizione ed approvazione del regolamento tipo di esercizio
delle piste da sci.
2. Spettano al dirigente della struttura regionale competente in materia di
mobilità:
a) la tenuta del registro degli impianti e delle piste;
b) l'acquisizione dei rilievi statistici.
Art. 3 - Competenze delle
province.
1. Sono conferite alle province, con
riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di
una sola provincia, le seguenti funzioni:
a) la concessione di linea, l’autorizzazione alla realizzazione e
l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;
b) l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'apertura al
pubblico esercizio delle piste;
c) l’autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento
programmato;
d) l’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture
complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di
innevamento programmato;
d bis) l’autorizzazione paesaggistica e l’adozione dei
provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle
lettere a), b), c) e d); ( 3)
e) la modifica, la sospensione, la decadenza, il trasferimento ed il
rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni;
f) la costituzione coattiva delle servitù di impianto e di pista;
g) la approvazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti e
delle piste sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b);
h) l’approvazione del regolamento di esercizio degli impianti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”
e successive modificazioni nonché del regolamento dell’esercizio
delle piste da sci;
i) la trasmissione al dirigente della struttura regionale competente in
materia di mobilità dei dati relativi agli impianti ed alle piste,
secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettere e) e g);
l) la vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge
nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del
Titolo VI.
2. Con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul
territorio di più province, le funzioni di cui al comma 1 spettano
alla provincia nel cui territorio ricadono in maniera prevalente gli
impianti e le piste.
Art. 4 - Competenze dei
comuni.
1. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni:
a) l’adozione di provvedimenti urgenti di sospensione
dell’esercizio di impianti e di piste ai sensi degli articoli 31, comma 3, e 42, comma 2;
b) l’adozione di ordinanze contenenti prescrizioni integrative per il
corretto utilizzo delle piste ricadenti nel territorio di cui
all’ articolo 54,
comma 4;
c) la vigilanza in materia di sicurezza e l'applicazione delle sanzioni
amministrative ai sensi del Titolo VI.
Art. 5 - Competenze
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV).
1. Sono di competenza dell'Agenzia regionale
per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV) - Centro
valanghe di Arabba - di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale
per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e
successive modificazioni:
a) la dichiarazione sulla situazione valanghiva di cui agli articoli 20, comma 1, lettera f),
37, comma 1, lettera d) e
45, comma 3, lettera f);
b) la verifica delle relative opere di difesa dal pericolo di valanghe di
cui agli articoli 24, comma
5 e 40, comma 5;
c) la vigilanza sull’attuazione delle misure di difesa dal pericolo
di valanghe di cui all’ articolo 55, comma 3.
Art. 6 - Aree sciabili
attrezzate.
1. Sono aree sciabili attrezzate, ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003,
n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo”, le superfici innevate, anche
artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di
risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport
sulla neve, quali lo sci da discesa, nelle sue varie articolazioni, lo sci
di fondo, la tavola da neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e
gli altri sport sulla neve in cui vi sia l’uso di particolari mezzi e
strumenti o di uno specifico equipaggiamento.
2. Le aree sciabili attrezzate sono individuate nel piano regionale neve di
cui all’articolo 7.
Art. 7 - Piano regionale neve
(PRN).
1. Il PRN, in coordinamento con il piano
territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui all’articolo 24
della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
e ad integrazione dello stesso, è finalizzato a:
a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste,
nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie;
b) qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico
servizio;
c) ottimizzare il rapporto impianti-piste;
d) individuare le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6,
comma 1, definendo in particolare:
1) le aree a specifica destinazione per la pratica degli sport sulla neve
che sono segnalate, separate e classificate, in particolare con riferimento
alla pratica della slitta e dello slittino;
2) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
2. Il PRN è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché alla
valutazione di incidenza ambientale (VINCA) di cui alla direttiva
1992/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche.
3. Il PRN è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della
competente commissione consiliare.
4. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche essenziali del piano sono approvate dalla Giunta regionale,
sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati che si
esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si
prescinde dal parere.
5. La realizzazione di nuovi impianti e piste e il loro adeguamento avviene
nel rispetto delle direttive stabilite dal PRN.
Art. 8 - Registro degli impianti
e piste. (4)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di
mobilità, il registro degli impianti e delle piste esistenti nel
territorio regionale.
2. Gli impianti e le piste sono iscritti nel registro successivamente alla
trasmissione, da parte del soggetto interessato, della concessione di
linea, della autorizzazione alla realizzazione e all’apertura al
pubblico esercizio degli impianti e delle piste nonché delle relative
modifiche. Qualora tale comunicazione non sia effettuata entro trenta
giorni dal rilascio del titolo abilitativo, l’efficacia dello stesso
è sospesa fino alla sua trasmissione.
3. L’iscrizione viene meno, altresì, se entro trenta giorni
dalla realizzazione degli impianti e delle piste non è trasmessa alla
struttura regionale competente in materia di mobilità la corografia,
in scala 1:10.000, in supporto informatico compatibile con i programmi di
gestione dei Sistemi informativi territoriali, indicante il tracciato degli
impianti e delle piste effettivamente realizzati disegnati su carta tecnica
regionale di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28
“Formazione della carta tecnica regionale” e successive
modificazioni.
4. Il registro è a disposizione del pubblico e riporta per ogni
singolo impianto e pista:
a) il codice regionale;
b) la denominazione;
c) le quote;
d) l’ubicazione;
e) il concessionario;
f) il soggetto autorizzato all’apertura al pubblico esercizio;
g) la definizione e la classificazione;
h) le condizioni di concessione e di autorizzazione;
i) le eventuali modifiche e cancellazioni.
Art. 9 - Criteri di
compatibilità territoriale.
1. Le aree interessate dagli impianti e dalle piste devono essere idonee
sotto l'aspetto idrogeologico e geotecnico; qualora le stesse siano
interessate dal pericolo di frane e valanghe, l’incolumità delle
persone e la stabilità delle strutture sono salvaguardate mediante
idonee misure di difesa strutturali e gestionali.
Art. 10 - Interdipendenze tra
impianti e piste.
1. L’approvazione dei progetti
relativi agli impianti e alle piste è subordinata alla valutazione
positiva dell'interdipendenza e della compatibilità tra le portate
degli impianti e delle piste, sia esistenti che da realizzare, nonché
alla verifica della disponibilità di idonee aree di sosta sulla base
dei criteri previsti dal PRN.
Art. 11 - Restituzione in
pristino dei luoghi.
1. Nelle ipotesi di estinzione della concessione di impianto,
dell’autorizzazione all’apertura di pista, ad esclusione del
caso di cui all’ articolo
43, comma 1, lettera a), o di cessazione dell’uso di impianto di
innevamento programmato, il soggetto obbligato al ripristino dei luoghi
provvede alla restituzione dell’area interessata, ivi compresa la
demolizione delle costruzioni e l’asporto del materiale di risulta,
nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva.
2. Entro novanta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il
soggetto obbligato trasmette alla provincia il progetto di ripristino; la
provincia approva il progetto e lo trasmette al soggetto obbligato,
fissando un termine per l’esecuzione dei lavori. Decorso inutilmente
tale termine la provincia provvede all’esecuzione degli stessi
utilizzando la cauzione prestata che, qualora non risulti sufficiente,
è integrata dal soggetto obbligato per l’importo determinato
dalla provincia.
Art. 12 - Tariffe e personale
di stazione di linea.
1. Come corrispettivo delle prestazioni
connesse all’utilizzo degli impianti e delle piste, il soggetto
autorizzato può riscuotere una tariffa che è approvata dalla
provincia, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai
sensi dell’ articolo 2,
comma 1, lettera b). Nel caso di piste da discesa asservite agli impianti,
la tariffa è compresa nella tariffa per l’utilizzo
dell’impianto.
2. Al fine dell’approvazione della tariffa il soggetto autorizzato
comunica alla provincia i programmi di esercizio annuale o stagionale, gli
orari, le proposte di tariffa da applicare, nonché i nominativi del
personale di stazione e di linea abilitato alla riscossione.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 si effettuano entro il 30 novembre,
per la stagione invernale, ed entro il 30 giugno, per la stagione estiva.
Nel caso di esercizio annuale, le comunicazioni si effettuano entro il 30
novembre di ogni anno, a valere per il periodo 1° dicembre-30
novembre. In caso di assunzione del personale di stazione e di linea a
tempo determinato in data successiva ai periodi indicati, la comunicazione
è effettuata entro due giorni dalla data di assunzione.
4. Le tariffe approvate e gli orari di apertura sono esposte in modo
visibile agli utenti presso i punti di accesso alle aree sciabili
attrezzate.
5. Il personale di stazione e di linea, o che comunque abbia relazione con
il pubblico, deve essere facilmente riconoscibile.
Art. 13 - Costituzione
coattiva di servitù.
1. Qualora il soggetto autorizzato non
abbia la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, dalla
pista o dal sistema d’innevamento programmato la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza rappresenta il
presupposto per chiedere la costituzione coattiva di servitù previo
pagamento dell'indennità. La costituzione coattiva di servitù non
è ammessa nel caso di terreni di uso civico o di beni costituenti
patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26
“Riordino delle Regole” e successive modificazioni.
2. La costituzione coattiva di servitù è disposta dalla provincia
che contestualmente determina l'ammontare dell'indennità.
3. La determinazione dell'indennità è stabilita, in base alla
legislazione vigente in materia, considerando due parametri: la diminuzione
del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua
destinazione ed il compenso dovuto per l'uso del bene altrui.
L'indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di
aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica
soluzione.
Art. 14 - La servitù di
impianto, di pista e del sistema di innevamento.
1. La servitù conferisce al soggetto autorizzato le seguenti
facoltà:
a) per gli impianti:
1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica,
disboscamento, taglio alberi e rami necessarie per l’esercizio di
linea in conformità al progetto approvato;
2) realizzare i sentieri ed accessi per la sicurezza dell’impianto,
le opere di difesa, le stazioni di partenza, di arrivo, i sostegni di
linea, gli spazi ad uso dell’impianto e le necessarie linee e
condutture interrate;
3) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento
e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole
all'esercizio e sicurezza della stessa;
b) per le piste:
1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica,
disboscamento, taglio alberi e rami necessari per l’esercizio della
pista in conformità al progetto approvato, nonché apporre ai
margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro
apprestamento di sicurezza;
2) realizzare spazi per l’accumulo della neve, l’installazione
e l’uso di condutture per acqua, aria, energia elettrica con relative
stazioni di utilizzazione per la produzione di neve, nonché eseguire
le opere di manutenzione ordinaria, anche fuori stagione, quali risemina,
cura del fondo, sfalcio manutentivo con eventuale riserva di fienagione al
proprietario del fondo;
3) usare il terreno per il passaggio degli utenti e la manutenzione del
manto durante la stagione sciistica, inibendo a chiunque, salvo i soggetti
legittimati ai sensi della presente legge, nel corso dell’esercizio e
durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l’accesso
alla pista ed impedendo ogni altra attività pregiudizievole al
regolare utilizzo della stessa;
c) per i sistemi di innevamento programmato: usare le aree necessarie alla
realizzazione e all’utilizzo della sala macchine, dei bacini di
accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione
della neve, consentendo il passaggio delle tubazioni di pertinenza
comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai fondi serventi
per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.
2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire
l'uso della servitù o renderlo più oneroso e il titolare della
servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.
3. La servitù si estingue alla scadenza della concessione di linea
ovvero della autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione
al pubblico esercizio delle piste. I diritti reali relativi ai sistemi di
innevamento programmato si intendono costituiti per un periodo di tempo
pari alla durata dell'autorizzazione all'apertura al pubblico della pista
servita dall'impianto di innevamento programmato.
4. Il rinnovo della servitù è contestuale al rinnovo di
autorizzazione all’esercizio di pista, di impianto di innevamento
programmato e di concessione di linea.
Art. 15 - Assicurazioni.
1. Il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste
è subordinato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione di
cui all’articolo 4 della legge n. 363/2003 in conformità alle
caratteristiche e ai massimali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Nel caso in cui venga meno la copertura assicurativa, la provincia
dispone la sospensione immediata dell’autorizzazione
all’apertura al pubblico esercizio.
Art. 16 - Contributi
regionali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori
delle aree sciabili, di cui all’ articolo 6, contributi in conto capitale per la realizzazione e
l’ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di
innevamento programmato e attrezzature complementari ed accessorie per la
gestione di dette aree.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0186 “Fondo
speciale per le spese di investimento”, partita n. 3, del bilancio
pluriennale 2008-2010; contestualmente la dotazione dell’upb U0130
“Interventi strutturali nel settore dei trasporti” viene
aumentata di euro 400.000,00 in ognuno degli esercizi 2009 e 2010.
3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 verranno concessi
secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con
propria deliberazione fino ad un massimo del settanta per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
TITOLO II - Impianti a fune
adibiti a servizio pubblico di trasporto
CAPO I - Concessione di linea e
autorizzazione alla realizzazione
Art. 17 - Definizione e
classificazione degli impianti.
1. Sono impianti a fune gli impianti destinati al servizio pubblico
autorizzati all’esercizio per il trasporto di persone e cose e si
distinguono in:
a) funicolari terrestri;
b) funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo;
c) funivie bifuni a va e vieni;
d) slittovie o rotovie;
e) seggiovie a collegamento permanente o temporaneo;
f) cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;
g) seggio cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;
h) sciovie;
i) nastri trasportatori;
j) scale e marciapiedi mobili;
k) ascensori.
2. Gli impianti singoli sono classificati in base alle finalità ed
alle caratteristiche seguenti:
a) impianti che, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in
servizio pubblico, costituiscono in preminenza un collegamento tra strade o
ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;
b) impianti che consentono di raggiungere l’area adatta agli sport
sulla neve superando zone inadatte alla loro pratica, denominati impianti
di arroccamento;
c) impianti che consentono il collegamento tra aree sciabili attrezzate
superando zone inadatte o non destinate alla pratica degli sport sulla
neve, denominati impianti di collegamento;
d) impianti che consentono all’utente di superare ripetutamente il
dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista, denominati
impianti di ricircolo;
e) impianti che assommano due o più delle funzioni elencate alle
lettere da a) a d) del presente comma, o non connessi alla pratica degli
sport sulla neve, denominati impianti a funzione mista.
3. Sono impianti concorrenti gli impianti che si dipartono dai terminali di
altri impianti, dalle vicinanze di questi o che risultano paralleli o
intersecanti con altri impianti.
4. La Giunta regionale può modificare o integrare l’elenco di
cui al comma 1 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del
settore o alla normativa comunitaria e statale.
Art. 18 - Concessione di
linea.
1. L'esercizio degli impianti è
subordinato al rilascio di una concessione di linea da parte della
provincia previa presentazione di una domanda corredata dagli stessi
documenti richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione degli
impianti di cui agli articoli 20 e 21, secondo le procedure di cui
all’articolo 22.
2. Per gli impianti che si estendono parzialmente nell'ambito territoriale
delle province di Trento o di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 526 “Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle
province di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.
3. Il soggetto richiedente la concessione non deve trovarsi in una delle
situazioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modificazioni, e deve possedere adeguate
capacità finanziarie specificatamente documentate.
4. Il provvedimento di concessione:
a) classifica il tipo di impianto in una delle categorie di cui
all'articolo 17;
b) fissa i termini di ultimazione dei lavori di costruzione dell'impianto;
c) definisce gli obblighi del concessionario.
5. La durata massima della concessione per ogni tipo di impianto è
stabilita in conformità a quanto previsto dal punto 3 “Vita
tecnica degli impianti” delle norme regolamentari di cui al decreto
del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 “Norme regolamentari in
materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni
periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti
funicolari aerei e terrestri”. La concessione cessa alla scadenza
della vita tecnica degli impianti.
6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi, nel caso di
cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il
rilascio della concessione alla prestazione di un’idonea cauzione a
proprio favore per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino,
da aggiornare annualmente in relazione all’inflazione rilevata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
Art. 19 - Concessione di linea
per impianti concorrenti.
1. La concessione di impianti concorrenti di cui all’articolo 17,
comma 3, è rilasciata, a parità di soluzioni proposte, al
titolare degli impianti già concessi.
2. Le domande presentate per gli impianti di cui al comma 1 sono trasmesse
dalla provincia ai titolari degli impianti già concessi ed agli
eventuali altri richiedenti.
3. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione presso gli uffici
della provincia e i soggetti di cui al comma 2 possono presentare
osservazioni o opposizioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento
delle domande. In sede di rilascio della concessione la provincia si
esprime anche sulle eventuali osservazioni ed opposizioni.
Art. 20 - Autorizzazione alla
realizzazione.
1. La realizzazione degli impianti,
nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari,
è subordinata al rilascio di una autorizzazione previa presentazione
di una domanda con i seguenti documenti:
a) progetto definitivo degli impianti, corredato dagli elaborati di cui
all’articolo 21, a firma del tecnico progettista
dell’intervento nel suo complesso e controfirmato dal richiedente;
b) estratto degli strumenti urbanistici generali vigenti, con la previsione
del tracciato di massima della linea;
c) dichiarazione del comune, in merito ad eventuali titoli abilitativi
edilizi rilasciati;
d) dichiarazione del comune sull'inesistenza di vincoli, usi civici o beni
costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26
oppure il relativo titolo autorizzativo;
e) dichiarazione di disponibilità dei terreni od eventuale richiesta
di imposizione coattiva di servitù di cui all’ articolo 13;
f) dichiarazione dell’ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla
situazione valanghiva di cui all’ articolo 5.
2. L’autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree
sciabili attrezzate di cui all’ articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell'opera.
Art. 21 - Elaborati di
progetto per gli impianti.
1. Il progetto definitivo di cui all’articolo 20, comma 1, lettera
a), da presentare in tre copie, è costituito dalla seguente
documentazione predisposta dai tecnici abilitati nelle materie di
rispettiva competenza:
a) relazione indicante la denominazione dell'impianto, le caratteristiche
generali, le tecniche costruttive e di esercizio, la disponibilità di
sufficienti spazi di sosta per le auto, il programma temporale per la
realizzazione delle opere e tutti gli elementi necessari per consentire la
verifica della conformità al PRN, della compatibilità e
interdipendenza degli impianti e delle piste;
b) relazione sulla situazione ricettiva della zona;
c) relazione geologica e geotecnica, concernente la struttura, le
condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, con
particolare riferimento ai periodi di esercizio dell’impianto, alle
strutture fisse o mobili dello stesso, oppure al suo tracciato;
d) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per
gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con
l’indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo
sostituto e delle figure necessarie all’attuazione del piano, qualora
dall’accertamento di cui all’articolo 20, comma 1, lettera f),
risulti che il tracciato dell’impianto è interessato dal
pericolo di valanghe;
e) relazione forestale che, in riferimento all'unità idrografica
interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi
vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad
evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale,
nonché gli interventi compensativi previsti dall’ articolo 15 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” come da
ultimo modificato dall’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 ;
f) corografia in scala 1:10.000 della zona interessata dall'impianto, con
l'indicazione del tracciato dell'impianto medesimo, dei tracciati degli
impianti o piste finitimi già esistenti e di tutte le infrastrutture
accessorie;
g) descrizione degli attraversamenti o parallelismi con infrastrutture
quali linee elettriche, telefoniche, strade, piste, fiumi o torrenti,
canali, ferrovie, con l'indicazione delle eventuali opere da interporre fra
questi e l'impianto;
h) profilo longitudinale della linea con l'indicazione delle stazioni, dei
sostegni delle funi, riportante l'esatto andamento del terreno, oltre che
sull'asse dell'impianto, anche sotto le funi e con l'indicazione e
quantificazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine del
rispetto dei franchi verticali e laterali;
i) disegni schematici delle stazioni, dei sostegni e delle infrastrutture
complementari ed accessorie in scala adeguata;
j) relazione di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della
normativa vigente relativa alle zone di protezione speciale (ZPS) e ai siti
di importanza comunitaria (SIC);
k) studio di impatto ambientale di cui all’ articolo 9 della
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di
valutazione d'impatto ambientale” quando l’impianto è
assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero,
qualora non sia assoggettato, relazione sugli interventi di ricomposizione
dell'ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di
mitigazione;
l) tracciato dell'impianto riprodotto su mappa isoscalare alla planimetria
dello strumento urbanistico generale con l’ubicazione delle stazioni,
dei sostegni e di ogni altra opera complementare e accessoria;
m) riproduzione su mappa catastale dell'impianto e delle eventuali
infrastrutture accessorie;
n) piano particellare dei mappali catastali interessati dall'impianto;
o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento
dell’intervento nel contesto paesaggistico con eventuale
“rendering” delle situazioni più significative.
2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 22, comma 2, il progetto
definitivo di cui al comma 1 è integrato dagli elaborati
elettromeccanici funzionali all’acquisizione del nulla-osta di cui
all’articolo 3 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni.
Art. 22 - Procedure per il
rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla
realizzazione dell’impianto. Conferenza di servizi.
1. Il rilascio della concessione di linea e
dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è
reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti
interessati, tra i quali, in particolare, quelli programmatori,
trasportistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici,
ambientali, paesaggistici e valanghivi.
2. A seguito della presentazione della domanda di cui all’articolo
20, la provincia esprime un preliminare parere sul progetto definitivo e,
nel caso di valutazione positiva, lo comunica al richiedente che, entro i
successivi sessanta giorni, presenta gli elaborati elettromeccanici, di cui
al comma 2 dell’articolo 21, in cinque copie.
3. Per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1 la provincia
può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni. In tal caso le
dichiarazioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) e
f) possono essere rese in tale sede.
4. Se il progetto riguarda un impianto assoggettato alla procedura di
valutazione di impatto ambientale, la conferenza si esprime dopo aver
acquisito il giudizio di compatibilità ambientale e, se questo non
interviene nel termine previsto dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e
successive modificazioni, l’ente competente si esprime in sede di
conferenza di servizi.
4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere
convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini
dell’acquisizione del titolo abilitativo edilizio. ( 5)
5. La concessione e l’autorizzazione conformi alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituiscono, a tutti
gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o
comunque invitate a partecipare alla conferenza.
6. La provincia stabilisce le modalità e i termini per il rilascio dei
provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge n. 241/1990;
7. La concessione e l’autorizzazione rilasciata sono comunicate alla
struttura regionale competente in materia di mobilità, ai fini e per
gli effetti di cui all’ articolo 8, comma 2.
Art. 23 - Varianti.
1. Le varianti agli impianti consistenti in semplice sostituzione di
singoli elementi o configuranti mero adeguamento tecnico dell'impianto e
non finalizzate ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive
dello stesso o delle sue prestazioni, possono essere realizzate previa
comunicazione alla provincia.
2. Le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 e quelle riguardanti il
sistema di protezione dal pericolo di valanghe, sono considerate varianti
costruttive alle quali si applica la medesima procedura prevista per il
rilascio della concessione e dell’autorizzazione.
Art. 24 - Realizzazione
dell’impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo.
1. Il rilascio della concessione di linea e
dell’autorizzazione alla realizzazione dell'impianto consentono al
titolare di iniziare e svolgere i lavori.
2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori
e la data di inizio dei lavori alla provincia nonché agli uffici del
ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti, i quali
possono disporre controlli e verifiche in relazione all’esecuzione
delle opere.
3. Ultimata la realizzazione dell'impianto, il soggetto autorizzato inoltra
alla provincia e agli uffici del ministero competente in materia di
infrastrutture e trasporti la domanda per il rilascio del nulla-osta
relativo alle verifiche e alle prove funzionali di cui all’articolo 5
del DPR n. 753/1980. All'espletamento delle operazioni partecipa anche la
provincia.
4. Gli impianti realizzati o sottoposti a revisioni periodiche con
contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di
spesa, a collaudo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in
materia. ( 6) Gli oneri derivanti
sono a carico del soggetto beneficiario.
5. La verifica di cui all’articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7),
del decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 “Regolamento generale
recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico
destinate al trasporto di persone” per le eventuali opere di difesa
dal pericolo di valanghe di cui all’articolo 20, comma 1, lettera f)
è effettuata dall’ARPAV - Centro valanghe di Arabba - previa
istanza del soggetto autorizzato.
CAPO II - Rapporto di concessione
Art. 25 - Obblighi del
concessionario.
1. Nel provvedimento di concessione sono
specificati gli obblighi che gravano sul concessionario. In particolare
deve essere previsto:
a) il trasporto gratuito della posta nei periodi e orari di esercizio, su
richiesta del soggetto gestore del servizio pubblico postale;
b) il trasporto di cose secondo le caratteristiche tecniche dell'impianto;
c) il trasporto gratuito di personale degli enti competenti alla vigilanza,
nell'esercizio delle proprie funzioni;
d) il trasporto gratuito di personale incaricato delle operazioni di
soccorso.
2. Qualora ricorrano situazioni di emergenza, la provincia può
stabilire obblighi ulteriori e temporanei gravanti sul concessionario.
Art. 26 - Diniego della
concessione.
1. La provincia nega la concessione nei seguenti casi:
a) mancanza dei presupposti per il rilascio e incompletezza della domanda
non successivamente integrata;
b) valutazione negativa dell’interdipendenza degli impianti e
incompatibilità tra le portate di impianti e piste nelle ipotesi di
cui all’ articolo 10;
c) gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.
Art. 27 - Sospensione e
decadenza della concessione.
1. La provincia può sospendere la
concessione in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla
concessione o dalla normativa di settore e fino all’adempimento dei
medesimi o al provvedimento di decadenza.
2. La concessione di linea e l’autorizzazione alla realizzazione sono
automaticamente sospese nel caso non venga effettuata la comunicazione di
cui all’ articolo 8,
comma 2.
3. La provincia pronuncia la decadenza della concessione quando il
concessionario:
a) cessa la propria attività per qualsiasi motivo, salvo quanto
previsto dall’articolo 28;
b) si trova, per fatti sopravvenuti, in una delle situazioni di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modificazioni;
c) interrompe per due anni l'esercizio dell’impianto, salvo motivi di
forza maggiore;
d) è titolare di un impianto al quale è asservita una sola pista
la cui autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio sia oggetto di
revoca o di decadenza;
e) dopo due violazioni degli obblighi del concessionario di cui
all’articolo 25.
4. La decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del
concessionario o dei suoi aventi causa e non può essere rilasciata una
nuova concessione per lo stesso impianto al concessionario nei cui
confronti è stata pronunciata la decadenza.
Art. 28 - Trasferimento della
concessione.
1. La provincia, compatibilmente con l'interesse generale e le
finalità della concessione, può disporre, su richiesta degli
interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi
dell'originario concessionario da parte del nuovo richiedente, il
trasferimento della concessione ad altro soggetto.
2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda,
corredandola di copia del documento concernente il trasferimento per atto
tra vivi.
3. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, il
concessionario rimane vincolato nei confronti dell'ente concedente per
tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
4. Nel caso di morte del concessionario, gli aventi causa possono chiedere
il trasferimento della concessione, inoltrando la domanda entro un anno
dalla data del decesso.
5. Per un periodo massimo di un anno dalla morte del concessionario, gli
aventi causa possono continuare l'esercizio della linea, previa
presentazione di una dichiarazione con la quale si assumono gli obblighi
derivanti dalla concessione.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4, senza che sia pervenuta la
domanda di trasferimento della concessione, la provincia ne dichiara la
cessazione.
7. La provincia comunica il nominativo del nuovo concessionario agli uffici
aventi la vigilanza ai fini della sicurezza del ministero competente in
materia di infrastrutture e trasporti nonché alla struttura regionale
competente in materia di mobilità per l’annotazione nel registro
di cui all’articolo 8.
Art. 29 - Rinnovo della
concessione.
1. Alla scadenza della concessione, il
concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa; a tal
fine, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza della concessione, il
concessionario può chiedere alla provincia, anche proponendo modifiche
alle caratteristiche dell'impianto, il rinnovo della concessione secondo le
procedure di cui agli articoli da 18 a 22.
CAPO III - Apertura al pubblico
esercizio degli impianti
Art. 30 - Autorizzazione
all'apertura al pubblico esercizio degli impianti.
1. L’apertura al pubblico esercizio degli impianti è subordinata
al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia, previo:
a) rilascio della concessione di linea e della autorizzazione alla
realizzazione di cui agli articoli 18 e 20;
b) rilascio del nulla-osta da parte del ministero competente in materia di
infrastrutture e trasporti di cui all’ articolo 24;
c) collaudo e verifiche dell’impianto di cui all’articolo 24;
d) approvazione del regolamento di esercizio di cui agli articoli 90 e 102
del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni, redatto da un tecnico
abilitato;
e) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell’ articolo 15.
2. L’autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura
regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti
di cui all’ articolo 8,
comma 2.
Art. 31 - Modalità di
apertura al pubblico esercizio degli impianti.
1. L'apertura al pubblico esercizio degli
impianti si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante
impianti fissi ed in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella
concessione, nel regolamento d'esercizio, nonché alle altre
disposizioni eventualmente impartite dalla provincia e dal ministero
competente in materia di infrastrutture e trasporti.
2. Ad ogni impianto, a seconda della tipologia, sono preposti un direttore
e un caposervizio o un responsabile di esercizio ed eventualmente un
assistente tecnico ed è assegnato il necessario personale di linea e
di stazione regolarmente abilitato. Il regolamento di esercizio e i
nominativi dei predetti soggetti sono comunicati alla provincia per gli
adempimenti e per l'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 90
e 102 del DPR n. 753/1980 e successive modificazioni.
3. In presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti immediato
pericolo, il comune può adottare provvedimenti urgenti di sospensione
dell’esercizio degli impianti, segnalandolo tempestivamente alla
provincia.
TITOLO III - Piste
CAPO I - Definizioni,
classificazioni e requisiti tecnici
Art. 32 - Definizione e
destinazione delle piste.
1. Agli effetti della presente legge sono
considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte e
abitualmente riservate alla circolazione e all’uso pubblico per la
pratica degli sport sulla neve.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le
piste sono suddivise in piste da discesa e da fondo.
3. La provincia, su domanda del soggetto interessato e nel rispetto della
individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all’ articolo 6, riserva le piste da
discesa alle seguenti specifiche destinazioni:
a) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;
b) pratica dello snowboard;
c) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e dello snowboard;
d) pratica della slitta e dello slittino;
e) pratica degli altri sport sulla neve.
4. La Giunta regionale può modificare o integrare l’elenco di
cui al comma 3 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del
settore o alla normativa comunitaria e statale.
5. Per le piste esistenti destinate alla pratica di cui al comma 3, lettera
c), il soggetto autorizzato può chiedere alla provincia di riservare
la pista alla pratica di cui al comma 3, lettere a) o b); in tale caso lo
stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 8, comunica alla struttura
regionale competente in materia di mobilità la diversa destinazione
della pista per l’annotazione sul registro degli impianti e piste.
6. Le piste possono essere adibite anche a gare ed allenamenti, a
condizione che il sistema pista-impianti consenta la normale circolazione
degli utenti del pubblico servizio. In tale ipotesi le piste o parti di
esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la
durata della gara e degli allenamenti. Della chiusura della pista è
data notizia alla provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno
sette giorni prima dello svolgimento della gara e degli allenamenti.
Art. 33 - Classificazione
delle piste da discesa.
1. Le piste da discesa si distinguono in piste asservite o non asservite
agli impianti di risalita; sono asservite quando, oltre che essere
strettamente complementari ad un impianto di risalita, sono intestate al
concessionario dell’impianto stesso oppure, se intestate a soggetto
diverso, sussiste un accordo fra quest’ultimo e il concessionario
dell’impianto di risalita per l'uso della pista. Le piste dei campi
scuola possono essere asservite agli stessi impianti della scuola.
2. Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:
a) camposcuola: area in lieve pendio gestita da una scuola di sci, idonea
alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da
consentire facile arresto; l’area è, di regola, priva di
pericoli ed ostacoli che se presenti vanno adeguatamente protetti da
recinzioni;
b) pista facile segnata in blu e caratterizzata da una pendenza
longitudinale non superiore al venticinque per cento ad eccezione di brevi
tratti e che non presenta apprezzabili pendenze trasversali;
c) pista di media difficoltà segnata in rosso e caratterizzata da una
pendenza longitudinale non superiore al quaranta per cento, ad eccezione di
brevi tratti; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse per brevi
tratti;
d) pista difficile segnata in nero e caratterizzata da pendenze
longitudinali e/o trasversali superiori a quelle della pista di media
difficoltà;
e) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento
degli sciatori all'interno dell'area sciabile e che non presenta pendenze
longitudinali superiori al dodoci per cento, salvo brevi tratti, né
apprezzabili pendenze trasversali.
Art. 34 - Requisiti tecnici
delle piste da discesa.
1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:
a) larghezza non inferiore a metri 20 e franco verticale libero non
inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari debitamente autorizzati; in
considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua
pendenza non superi il quindici per cento, nel tratto con tale pendenza
possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20; in ogni caso, la
larghezza non può essere inferiore a metri 10 e franco inferiore a
metri 3,50, dove le piste non presentino alcun grave pericolo; nei punti in
cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere
imposte anche larghezze superiori od appositi ripari;
b) larghezza compresa tra i metri 2 e i 5 per piste di collegamento con
pendenza minore dell’otto per cento;
c) assenza di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di
normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo;
gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l’esercizio del sistema
sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza
degli utenti;
d) assenza di attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte
al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed
altri mezzi di risalita a livello;
e) presenza di elementi di protezione saldamente infissi per l'altezza
minima di metri 1,80 misurati sopra il livello di battitura della pista e
comunque idonei ad impedire l’uscita di pista degli sciatori nel caso
di piste che passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti
pericolosi.
2. L'attraversamento a livello di una strada può essere consentito,
qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all'adozione di
misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi
prima di impegnare l'attraversamento.
3. La confluenza di due piste da discesa, qualora rientrino in categorie
diverse, è consentita nei settori di massima ampiezza dei tracciati e
in presenza di adeguata visibilità. La confluenza è segnalata ed
è dotata di idonei sistemi di incanalamento e rallentamento dei flussi
allo scopo di garantire la massima sicurezza.
Art. 35 - Classificazione
delle piste da fondo.
1. Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:
a) camposcuola: superficie pianeggiante o con lieve dislivello, sulla quale
è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e
alla esecuzione degli esercizi didattici;
b) piste facili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza
longitudinale è inferiore al cinque per cento e senza apprezzabili
difficoltà e di lunghezza limitata e comunque inferiore a chilometri
4;
c) piste di media difficoltà: percorsi nei quali la pendenza
longitudinale è inferiore al quindici per cento;
d) piste difficili: percorsi nei quali la pendenza longitudinale può
superare anche il quindici per cento.
Art. 36 - Requisiti tecnici
delle piste da fondo.
1. Le piste da fondo presentano i seguenti requisiti tecnici:
a) tracciato privo di ostacoli che possano costituire, durante il periodo
di normale innevamento ed apertura delle piste, una situazione di pericolo;
b) presenza di una sagoma, in condizioni normali, libera da ostacoli, da
rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato e avente
le seguenti caratteristiche:
1) larghezza minima tale che risulti agevole il transito contemporaneo di
due sciatori, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei
bastoncini; in particolare, per ciascun senso di marcia è prevista una
larghezza minima di metri 2 per il passo alternato, di metri 4 per il passo
pattinato e di metri 5 per la tecnica mista; larghezze inferiori possono
essere ammesse solo per singoli tratti, di regola in piano e adeguatamente
segnalati; nel caso di doppio senso di marcia, è prevista la
separazione fisica dei flussi;
2) larghezza maggiore di quella indicata al numero 1) nei tratti in cui il
tracciato è in pendenza, tanto maggiore quanto più è
accentuata la pendenza;
3) altezza minima della sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli
alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l'agevole
passaggio degli sciatori in posizione eretta;
c) presenza di elementi di protezione per l'altezza minima di metri 1,80,
misurati sopra il livello di normale innevamento, idonei ad impedire la
caduta degli sciatori fuori della pista, nel caso in cui le piste passino
su ponti o siano fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi; gli ostacoli
fissi ed amovibili connessi con l’esercizio del sistema sciistico
sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli
utenti;
d) assenza di attraversamenti o interferenze con sciovie, con piste da
discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;
e) pendenza trasversale della pista, innevata e rilevata perpendicolarmente
alla linea conduttrice del tracciato, di norma orizzontale. Possono essere
ammesse pendenze non superiori all'undici per cento per brevi tratti e in
numero limitato.
2. L'attraversamento a livello di una strada può essere consentito,
qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all'adozione di
misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi
prima di impegnare l'attraversamento.
CAPO II - Realizzazione delle
piste
Art. 37 - Autorizzazione alla
realizzazione.
1. La realizzazione e la modifica delle
piste sono subordinate al rilascio di una autorizzazione da parte della
provincia previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:
a) progetto, corredato dagli elaborati di cui all’articolo 38,
firmato dal progettista dell’intero intervento e controfirmato dal
richiedente;
b) dichiarazione del comune sulla compatibilità della pista con lo
strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio
eventualmente rilasciato;
c) dichiarazione del comune sull'inesistenza di vincoli, usi civici o beni
costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26
e successive modificazioni oppure il relativo titolo autorizzativo;
d) dichiarazione dell’ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla
situazione valanghiva di cui all’articolo 5; tale dichiarazione non
è richiesta nel caso di interventi che non comportino la modificazione
del tracciato;
e) regolamento d’esercizio della pista redatto da un tecnico
abilitato e conforme al regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale
ai sensi dell’ articolo
2, comma 1, lettera h). ( 7)
2. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:
a) per le piste asservite all’impianto, il concessionario
dell'impianto di risalita, o un soggetto diverso ove sussista un accordo
con il concessionario dell’impianto di risalita per l'uso della
pista;
b) per le piste non asservite agli impianti e per quelle da fondo, in
ordine di priorità:
1) il soggetto che dimostri la disponibilità della parte prevalente
del tracciato misurato sull'asse della pista;
2) la Regione, la provincia, il comune e la comunità montana
competenti per territorio;
3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di
risalita;
4) ogni altro imprenditore pubblico o privato.
3. La domanda presentata, nel caso di cui al comma 2, lettera b), con
l'indicazione del tracciato e dei terreni interessati alla pista, è
pubblicata per trenta giorni nell’albo pretorio del comune e delle
comunità montane.
4. L’autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree
sciabili attrezzate di cui all’articolo 6, costituisce dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.
Art. 38 - Elaborati di
progetto per le piste.
1. Il progetto di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), da
presentare in tre copie, è costituito dai seguenti elaborati redatti
dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:
a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle
necessità turistiche ed allo sviluppo degli sport invernali nella zona
interessata, alle condizioni climatico-nivologiche dell’area ed in
relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o
complementari;
b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il
tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente
interferenti o parallele, collegate, esistenti nonché agli impianti di
risalita o ad altre infrastrutture previsti negli strumenti di
pianificazione;
c) planimetria della zona interessata, in scala 1:1.000 o 1:2.000, con il
tracciato delle piste, corredato da un adeguato numero di capisaldi utili
per l’individuazione dell’ubicazione della pista in progetto;
d) profilo altimetrico e relative sezioni trasversali in adeguata scala,
con l'indicazione delle pendenze laterali delle stesse, per fasce di
adeguata larghezza e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti;
e) descrizioni e schemi di eventuali opere d’arte necessarie, con
particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle
superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale;
f) descrizione e schemi di eventuali sistemi di innevamento programmato;
g) giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata ed in
rapporto alle necessità ed alle infrastrutture cui la pista è
complementare, sviluppate sulla base dei parametri ufficiali indicati dal
PRN di cui all’ articolo
7, nonché indicazione di tutti gli elementi che consentono la
verifica della conformità al piano regionale stesso;
h) relazione geologica e geotecnica delle eventuali opere di sostegno o
manufatti di altro genere, redatte in conformità alle vigenti norme in
materia, concernenti la struttura, le condizioni di giacitura e le
caratteristiche dei terreni interessati, nonché l’accertamento
dell’esistenza di eventi di natura geologica o idrogeologica, anche
stagionali, con particolare riferimento ai periodi di esercizio della
pista, che possono interessarne il tracciato; qualora risulti che il
tracciato sia interessato dai citati eventi, sono indicate le relative
misure strutturali e gestionali di difesa;
i) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per
gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con
l’indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo
sostituto e delle figure necessarie all’attuazione del piano qualora
dall’accertamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera d),
risulti che il tracciato delle piste è interessato da pericolo di
valanghe;
j) relazione forestale che, in riferimento all'unità idrografica
interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi
vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad
evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale,
nonché gli interventi compensativi previsti nell’ articolo 15 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni;
k) mappa catastale con riportato il tracciato della pista in relazione alle
particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del
richiedente sulla loro piena disponibilità;
l) proposta motivata sulla classificazione della pista;
m) relazione di valutazione d’incidenza ambientale ai sensi della
normativa vigente relativa alle ZPS e ai SIC;
n) studio di impatto ambientale di cui all’ articolo 9 della
legge regionale 26
marzo 1999, n. 10 , quando la pista è assoggettata alla procedura
di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettata,
relazione sugli interventi di ricomposizione dell'ambiente ed
individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;
o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento
dell’intervento nel contesto paesaggistico, con eventuale
“rendering” delle situazioni più significative;
p) descrizione della segnaletica e delle opere di sicurezza.
Art. 39 - Procedure per il
rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle piste e
relative varianti. Conferenza di servizi.
1. Il rilascio dell'autorizzazione è reso sulla base della contestuale
valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare,
quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici,
idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi
nonché della idoneità tecnica della pista e della classificazione
proposta.
2. Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia
può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni; in tal caso le
dichiarazioni di cui all’articolo 37, comma 1, lettere b), c) e d),
possono essere rese in tale sede.
3. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 22, commi da 4 a 7.
4. Per le varianti delle piste, comprese quelle riguardanti il sistema di
protezione dal pericolo di valanghe si applica la medesima procedura
prevista per il rilascio dell’autorizzazione, salvo che si tratti di
lavori che non modifichino il sedime; in tal caso i lavori sono effettuati
previa comunicazione alla provincia.
Art. 40 - Realizzazione della
pista, verifica di conformità e collaudo.
1. Il rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione della pista consente al titolare di iniziare a svolgere i
lavori.
2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori
e la data di inizio dei lavori alla provincia, la quale può disporre
controlli e verifiche in relazione all’esecuzione degli stessi.
3. Ultimata la realizzazione della pista, il soggetto autorizzato inoltra
alla provincia domanda per l'effettuazione della verifica di
conformità. In caso di non conformità della pista rispetto al
progetto approvato la provincia intima al soggetto di eseguire la regolare
esecuzione delle opere, entro un congruo termine. Nel caso in cui
l’opera non sia resa conforme non può essere rilasciata
l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio di cui
all’articolo 41.
4. Gli interventi relativi alle piste realizzati con contributi regionali,
statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa e ancorché
eseguiti in economia, a collaudo secondo quanto stabilito dalla normativa
vigente in materia. ( 8) Gli oneri
derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.
5. La verifica di cui all’articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7),
del DM n. 400/1998 per le eventuali opere di difesa dal pericolo di
valanghe di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i) è
effettuata dall’ARPAV - Centro valanghe di Arabba - previa istanza
del soggetto autorizzato.
CAPO III - Apertura al pubblico
esercizio delle piste
Art. 41 - Autorizzazione
all'apertura al pubblico esercizio delle piste. (9)
1. L'apertura al pubblico esercizio delle piste è subordinata al
rilascio di un’autorizzazione da parte della provincia previa:
a) verifica della conformità della pista rispetto alla relativa
autorizzazione alla realizzazione;
b) approvazione da parte della provincia del regolamento d’esercizio
della pista di cui all’articolo 37, comma 1, lettera e); ( 10)
c) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell’ articolo 15;
d) collaudo e verifiche o certificazione di cui all’articolo 40.
2. L’autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura
regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti
di cui all’ articolo 8,
comma 2.
3. L’autorizzazione ha la stessa durata dell'autorizzazione
all'apertura al pubblico dell'impianto di risalita per le piste asservite
agli impianti e la stessa si intende rinnovata automaticamente con il
rinnovo della concessione di linea dell’impianto.
4. Per le piste non asservite e per quelle da fondo l’autorizzazione
ha durata massima di dieci anni. L’autorizzazione può essere
rinnovata ogni volta fino ad ulteriori dieci anni se il soggetto
autorizzato, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza, presenta alla
provincia una domanda corredata da una idonea relazione, a firma di un
tecnico abilitato, che dichiari che la pista mantiene i requisiti
richiesti.
5. Nel caso di lavori che non comportino modifiche al sedime delle piste di
cui all’articolo 39, comma 4, l’apertura al pubblico esercizio
avviene sulla base di una dichiarazione del soggetto autorizzato,
sottoscritta dal direttore dei lavori, che attesta il mantenimento delle
condizioni di idoneità precedenti e l’assenza di situazioni di
pericolo per l’incolumità degli utenti.
6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di
cessazione a qualsiasi titolo dell’autorizzazione, salva l'ipotesi
della revoca di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), la provincia
subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di
un'idonea cauzione a proprio favore, da aggiornare annualmente in relazione
all’inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati (FOI).
Art. 42 - Sospensione
dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.
1. La provincia può sospendere
l'autorizzazione all’apertura al pubblico delle piste, a fini
cautelari, nei seguenti casi:
a) in presenza di situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno e
fino al permanere di tali situazioni;
b) qualora sia necessario procedere ad accertamenti, in vista dell'adozione
di un provvedimento finale di revoca, di decadenza o di modifica totale o
parziale del progetto ai sensi degli articoli 43 e 44. In tal caso la
sospensione opera per sei mesi, salvo la proroga di ulteriori tre mesi per
l’impossibilità di procedere agli accertamenti, decorsi i quali
la sospensione cessa;
c) qualora sia applicata la sanzione di cui all’ articolo 57, comma 3;
2. I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), qualora adottati dal
comune, sono tempestivamente comunicati alla provincia.
3. L’apertura al pubblico delle piste può, altresì, essere
sospesa da parte del soggetto autorizzato previa comunicazione scritta alla
provincia:
a) durante la stagione dell'innevamento, per periodi inferiori a sei mesi;
b) durante il periodo di esercizio degli impianti, per cause di forza
maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza.
4. La sospensione del servizio da parte del soggetto autorizzato, per cause
diverse da quelle previste dal comma 3, è subordinata
all’autorizzazione della provincia.
5. L’autorizzazione è automaticamente sospesa nel caso non venga
effettuata la comunicazione di cui all’ articolo 8, comma 2.
Art. 43 - Revoca
dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.
1. L’autorizzazione
all’apertura al pubblico delle piste può essere revocata:
a) qualora sia necessario interrompere definitivamente l’apertura al
pubblico esercizio, a seguito di variazioni dello strumento urbanistico
generale o per ragioni di interesse pubblico diverse da quelle della
lettera b);
b) qualora sia applicata la sanzione accessoria prevista
dall’ articolo 57,
comma 4.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dalla provincia che lo
trasmette alla struttura regionale competente in materia di mobilità
per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui
all’ articolo 8.
3. La revoca comporta:
a) nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l'obbligo di
indennizzo dei danni subiti dal soggetto autorizzato per il mancato
ammortamento degli impianti e delle piste da parte dell'ente nel cui
interesse è stata pronunciata, nonché l’obbligo di
riduzione della potenzialità di portata dell’impianto in modo
che sia garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste;
b) nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'obbligo di riduzione
in pristino sia della pista, sia dell'impianto.
Art. 44 - Rinuncia e decadenza
dall’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.
1. Il soggetto autorizzato può rinunciare all'autorizzazione al
pubblico esercizio della pista prima della sua scadenza quando sussistano
giustificati motivi; tale rinuncia comporta il ricalcolo dell'equilibrio
del sistema impianti-piste.
2. In caso di rinuncia, l’autorizzazione è rilasciata agli altri
soggetti interessati, secondo l'ordine di priorità di cui
all’ articolo 37,
comma 2, lettera b).
3. La rinuncia è comunicata alla provincia ed ha effetto dalla data di
accettazione da parte della provincia stessa.
4. La decadenza dall’autorizzazione si verifica qualora:
a) l'esercizio della pista sia stato sospeso per almeno due stagioni di
innevamento successive, su iniziativa del soggetto autorizzato per cause
non dipendenti da eventi meteorologici e per fatti imputabili allo stesso,
senza la preventiva autorizzazione della provincia di cui
all’articolo 42, comma 4;
b) il soggetto autorizzato non ottemperi ad un precedente provvedimento di
sospensione;
c) sia pronunciata la decadenza dalla concessione di linea per
l’unico impianto che serve la pista.
5. In tutte le ipotesi in cui l'impianto non sia a servizio di una sola
pista, la decadenza dall'autorizzazione comporta l'obbligo di riduzione
della potenzialità di portata degli impianti, in modo che sia
garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste.
6. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla provincia e
trasmesso alla struttura regionale competente in materia di mobilità
per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui
all’ articolo 8.
TITOLO IV - Sistemi di innevamento
programmato
Art. 45 - Autorizzazione alla
realizzazione dei sistemi di innevamento programmato.
1. Per sistema di innevamento programmato
si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi
che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione
delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve
nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità
delle aree sciabili attrezzate.
2. La realizzazione di sistemi per l'innevamento programmato è
subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia. A
tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e,
salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per
l’utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema, in tre
copie, a firma di un tecnico abilitato, controfirmato dal richiedente,
costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di
innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche
dell’area ed alle piste esistenti o programmate da innevare;
b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il
tracciato delle condotte e delle relative opere e apparati complementari;
nella cartografia sono riportate le piste da innevare.
3. Qualora siano previsti bacini di accumulo il progetto è integrato
dalla seguente documentazione:
a) relazione generale idraulica sull'adduzione e scarico delle acque,
geologica e geotecnica;
b) disegni e particolari costruttivi;
c) dimostrazione della disponibilità dell’acqua necessaria per
la gestione del bacino;
d) dichiarazione del comune interessato sulla compatibilità del bacino
con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo
edilizio eventualmente rilasciato;
e) dichiarazione del comune interessato sull’inesistenza di vincoli e
di usi civici sull’area o di beni costituenti patrimonio antico delle
Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e
successive modificazioni oppure il titolo autorizzativo;
f) dichiarazione dell’ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla
situazione valanghiva ai sensi dell’articolo 5; qualora dal predetto
accertamento risulti che il bacino di accumulo è interessato da
pericolo di valanghe, deve essere individuato, da un tecnico abilitato,
l’intervento di difesa da adottarsi e presentato il relativo
progetto;
g) mappa catastale che riporta il tracciato degli impianti in relazione
alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del
richiedente sulla loro piena disponibilità;
h) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento
dell’intervento nel contesto paesaggistico con eventuale
“rendering” delle situazioni più significative.
4. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:
a) i soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio degli
impianti;
b) i soggetti autorizzati all’apertura al pubblico esercizio delle
piste;
c) i consorzi di operatori economico-turistici.
5. Nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui
all’ articolo 6
l’autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell’opera.
6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino e
dell'attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il
rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di un’idonea cauzione,
in proprio favore per l’esecuzione degli interventi di ripristino, da
aggiornare annualmente in relazione all’inflazione rilevata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI),
nonché di altra cauzione a favore dei servizi forestali
dell’amministrazione regionale per l’attuazione delle misure
compensative.
Art. 46 - Procedure per il
rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di
innevamento programmato. Conferenza di servizi.
1. Il rilascio dell'autorizzazione è reso sulla base della contestuale
valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare,
quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici,
idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali e paesaggistici.
2. Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia
può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della l. 241/1991 e successive modificazioni; in tal caso le
dichiarazioni di cui all’articolo 45, comma 3, lettere d), e) e f),
possono essere rese in tale sede.
3. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’ articolo 22,
commi 4, 5 e 6.
4. Per le varianti dei sistemi di innevamento programmato, ivi comprese le
opere di difesa dal pericolo di valanghe, si applica la medesima procedura
prevista per il rilascio dell’autorizzazione, salvo che si tratti di
modifiche alla parte sotterranea delle linee distributive
dell’impianto situato all’interno del sedime della pista; in
tal caso i lavori sono effettuati previa comunicazione alla provincia.
Art. 47 - Realizzazione ed
esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo.
1. I lavori di realizzazione sono eseguiti sotto la responsabilità di
un direttore dei lavori il cui nominativo con la data di inizio dei lavori
sono preventivamente comunicati alla provincia.
2. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di
catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei
fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e
della neve.
3. I sistemi di innevamento programmato sono realizzati in modo da poter
essere impiegati anche ai fini dello spegnimento degli incendi boschivi.
4. L’esercizio del sistema di innevamento, nel caso siano previsti
bacini di accumulo a cielo aperto, è subordinato alla presentazione
alla provincia di un certificato del direttore dei lavori che attesti la
regolare esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato ed alle
eventuali prescrizioni stabilite nell’autorizzazione, nonché la
sicurezza delle opere sotto il profilo geologico e geotecnico.
5. I sistemi di innevamento programmato realizzati con contributi
regionali, statali o comunitari sono soggetti a collaudo secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia. ( 11) Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto
beneficiario.
TITOLO V - Sicurezza nella pratica
non agonistica degli sport sulla neve
Art. 48 - Sicurezza.
1. La Regione del Veneto, in attuazione della legge n. 363/2003, nel
presente titolo detta le norme per la sicurezza nella pratica non
agonistica degli sport sulla neve disciplinando:
a) gli obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate;
b) le modalità di manutenzione delle piste;
c) la segnaletica;
d) il soccorso sulle piste;
e) gli obblighi del preposto alla sicurezza dell’area sciabile;
f) il comportamento degli utenti di impianti e piste.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applica la legge n.
363/2003.
Art. 49 - Obblighi del gestore
delle aree sciabili attrezzate.
1. È gestore delle aree sciabili
attrezzate, di seguito denominato gestore, il soggetto autorizzato
all’apertura al pubblico delle piste di cui all’ articolo 41.
2. Il gestore è tenuto a:
a) garantire l’uso pubblico della pista;
b) osservare le eventuali prescrizioni per la tutela
dell’incolumità degli utenti previste nell’autorizzazione
della provincia;
c) rispettare quanto previsto nel regolamento di esercizio della pista di
cui all’ articolo 37,
comma 1, lettera e);
d) provvedere alla sicurezza sulle piste secondo quanto previsto dagli
articoli da 50 a 53.
3. Il gestore espone, almeno presso i punti di accesso alle aree sciabili
attrezzate, in modo visibile agli utenti, i documenti riferiti alla
classificazione delle piste, alla segnaletica, alle regole di condotta e
alle relative sanzioni.
4. Il gestore, al termine della stagione sciistica, trasmette alla Giunta
regionale, per il tramite della provincia, l’elenco di tutti gli
infortuni verificatisi sulle piste indicandone, ove possibile, la dinamica.
La Giunta regionale ai sensi della legge n. 363/2003 inoltra al ministero
competente in materia di salute il predetto elenco.
Art. 50 - Manutenzione e messa
in sicurezza delle piste.
1. Il gestore è responsabile della
manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto del regolamento
d’esercizio della pista, verifica che le aree siano in possesso dei
necessari requisiti di sicurezza e in particolare provvede:
a) a mantenere l’agibilità della pista e i requisiti tecnici
previsti nel progetto autorizzato, nonché durante il periodo di
utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici ed atmosferici, alla
battitura della medesima;
b) alla chiusura della pista qualora vengano meno i requisiti di cui alla
lettera a) e nella ipotesi persista la perdita dei suddetti requisiti, lo
comunica alla provincia;
c) a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste
utilizzando adeguate protezioni anche al fine di evitare che gli stessi
possano uscire involontariamente dalla pista;
d) ad effettuare durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei
terreni in modo da conservarne la stabilità ed evitare il verificarsi
di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici nonché il
turbamento del regime delle acque;
e) ad assicurare entro i limiti dell'area vegetazionale la permanente
copertura vegetativa e a garantire la perfetta efficienza dei drenaggi per
la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle
acque profonde e superficiali.
2. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste, ad
eccezione dei mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione che possono
accedere solo al di fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di
necessità e di urgenza, con l’utilizzo di appositi congegni di
segnaletica luminosa ed acustica, ai sensi dell’articolo 16 della
legge n. 363/2003.
3. Nel caso in cui il gestore, ai fini della manutenzione e messa in
sicurezza, provveda alla realizzazione di opere artificiali, lo comunica
alla provincia e provvede alla manutenzione delle medesime nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo.
Art. 51 - Segnaletica e misure
di protezione.
1. Le piste sono dotate di segnaletica,
conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20
dicembre 2005 “Segnaletica che deve essere apposta nelle aree
sciabili attrezzate” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre
2005, n. 299, nonché di dispositivi di prevenzione, protezione e
sicurezza degli utenti. In particolare sono segnalate in modo visibile agli
utenti all’inizio della pista e presso i punti di accesso delle aree
sciabili attrezzate:
a) la specifica destinazione delle piste di cui all’ articolo 32, comma 3;
b) le cattive condizioni di fondo della pista, ai sensi dell’articolo
7, comma 2, della legge n. 363/2003;
c) la chiusura della pista nell’ipotesi di cui all’articolo 50,
comma 1, lettera b);
d) la presenza dei mezzi adibiti al servizio ed alla manutenzione delle
piste nell’ipotesi di cui all’articolo 50, comma 2.
2. Le piste non battute devono essere segnalate in modo visibile agli
utenti ed interdette con idonee protezioni.
Art. 52 - Soccorso sulle
piste.
1. Il gestore ha l’obbligo di assicurare in modo adeguato e
tempestivo il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste, in
luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di
pronto soccorso. A tal fine il gestore deve istituire un apposito servizio
di soccorso, dotato delle necessarie attrezzature e sempre attivo durante
l’apertura al pubblico delle piste.
2. Il personale addetto al servizio di soccorso e trasporto effettua
periodiche esercitazioni di soccorso invernale sulle piste, in
conformità a quanto previsto dal regolamento di esercizio della pista.
Art. 53 - Preposto alla
sicurezza dell’area sciabile attrezzata.
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, ferme restando per gli stessi
le responsabilità previste dalla presente legge, possono nominare un
preposto alla sicurezza dandone comunicazione alla provincia.
2. Il preposto alla sicurezza assicura la propria presenza durante
l’orario di apertura delle aree sciabili attrezzate e, nei limiti dei
poteri attribuitigli dal gestore, coordina, dà attuazione e verifica
tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio delle aree sciabili
attrezzate, in particolare con riferimento:
a) alla manutenzione invernale ed estiva dei tracciati di pista;
b) alla messa in sicurezza delle piste;
c) alla ricognizione periodica di tutti i tracciati di pista di competenza;
d) alla chiusura dei tracciati, ove necessaria per motivi di sicurezza;
e) alla collocazione, controllo e manutenzione della segnaletica e di tutti
i dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza;
f) al rispetto del regolamento di esercizio della pista;
g) al soccorso sulle piste.
3. Qualora nell’esercizio delle proprie funzioni il preposto alla
sicurezza riscontri anomalie e disfunzioni non risolvibili
nell’ambito dei poteri conferitigli, ne dà immediata
comunicazione al gestore per l’adozione delle azioni conseguenti.
4. Il preposto alla sicurezza coordina tutte le attività che si
svolgono nell’area di competenza quali, in particolare, le
manifestazioni e gli eventi promozionali e, sino all’arrivo degli
addetti del servizio sanitario competente, il soccorso e il trasporto degli
infortunati.
5. Il preposto alla sicurezza collabora, su specifica richiesta, con le
competenti strutture regionali e provinciali, con l’ARPAV - Centro
valanghe di Arabba - e con gli organi di vigilanza.
Art. 54 - Comportamento degli
utenti.
1. Gli utenti degli impianti e delle piste
sono tenuti ad osservare le prescrizioni relative all'uso dei medesimi
contenute nel regolamento d'esercizio e ad attenersi alle disposizioni
impartite dal personale dipendente od incaricato della sorveglianza,
concernenti la regolarità funzionale, l'ordine e la sicurezza
dell'esercizio.
2. È vietato da parte degli utenti percorrere le piste con mezzi
diversi da quelli per cui la pista è classificata nonché
trasportare bambini con zainetti e marsupi o altro sistema di imbraco,
salvo in caso di necessità ed urgenza e per il tratto di pista
strettamente necessario a raggiungere la prima stazione o punto di
soccorso.
3. È obbligo degli utenti:
a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in
base alla situazione e alle caratteristiche della pista, nonché alle
proprie attitudini e capacità, al fine di non costituire pericolo od
arrecare danno a se stessi o agli altri;
b) rispettare le norme del decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile 30 novembre 1970 “Disposizioni per il
comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1971, n. 20, nonché
della segnaletica e del decalogo dello sciatore di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005
“Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili
attrezzate”;
c) rispettare le regole di condotta previste dagli articoli da 8 a 17 della
legge n. 363/2003, nonché quelle emanate dalla Federazione
internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla Giunta
regionale ai sensi dell’ articolo 2, comma 1, lettera d).
4. I comuni, in presenza di situazioni particolari, possono integrare la
disciplina prevista dal presente articolo con ulteriori prescrizioni al
fine del corretto utilizzo, da parte dell'utente, delle piste, segnalandolo
tempestivamente alla provincia.
TITOLO VI - Vigilanza e sanzioni
Art. 55 - Vigilanza.
1. La vigilanza sull’osservanza delle
norme di cui alla presente legge è esercitata, oltre che dagli altri
organi previsti dalla normativa vigente, dalle province.
2. Al controllo dell’osservanza delle disposizioni del Titolo V provvedono anche gli altri
organi individuati nell’articolo 21 della legge n. 363/2003
nonché il personale della Regione e dei comuni appositamente
individuato ed abilitato ad effettuare la vigilanza, l’accertamento e
la contestazione ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e
successive modificazioni, munito di apposito tesserino di riconoscimento.
3. Il controllo sull’attuazione delle misure di difesa dal pericolo
valanghe è effettuato dall’ARPAV - Centro valanghe di Arabba.
Art. 56 - Sanzioni
amministrative.
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto
costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle sanzioni
amministrative previste nel DPR n. 753/1980 per quanto concerne la polizia,
la sicurezza e la regolarità dell’esercizio degli impianti e di
quelle previste nella legge n. 363/2003 per quanto concerne la sicurezza,
sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione di un
impianto in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;
b) da euro 50.000,00 ad euro 300.000,00 in caso di realizzazione di una
pista in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;
c) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 in caso di apprestamento, anche
parziale, di un’area non autorizzata o in difformità dal
regolare tracciato di pista, senza aver ottenuto l’autorizzazione di
cui all’ articolo 37;
d) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di apertura di impianti o piste
senza la prescritta autorizzazione all’apertura al pubblico;
e) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 in caso di realizzazione di un
sistema di innevamento programmato in assenza o difformità
dell’autorizzazione;
f) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per l’inottemperanza agli obblighi
del concessionario di cui all’ articolo 25;
g) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di applicazione di tariffe in
violazione di quanto previsto dall’ articolo 12;
h) da euro 50,00 ad euro 150,00 in caso di mancata comunicazione dei
programmi di esercizio e dei nominativi del personale di servizio agli
impianti di cui all’ articolo 12;
i) da euro 50,00 ad euro 300,00 in caso di mancata comunicazione della
sospensione di cui all’ articolo 42;
j) da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in caso di mancato rispetto degli
obblighi di cui all’ articolo 49;
k) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 in caso di mancato rispetto degli
obblighi di messa in sicurezza e di manutenzione delle piste di cui
all’ articolo 50;
l) da euro 50,00 ad euro 300,00 salvo quanto specificamente previsto dalla
legge n. 363/2003, in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla
segnaletica di cui all’articolo 51.
2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 363/2003
l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie è:
a) da euro 40,00 ad euro 250,00 per il gestore che viola gli obblighi di
cui all’articolo 5, comma 3 e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2,
della legge n. 363/2003;
b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per l’utente che viola gli obblighi
di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della legge n.
363/2003 e all’articolo 54, comma 2.
Art. 57 - Sanzioni accessorie
e potere sostitutivo.
1. Dopo due violazioni da parte del gestore
degli obblighi di cui all’ articolo 25 la provincia dichiara la decadenza della concessione
ai sensi dell’ articolo
27, comma 3, lettera e).
2. Quando, a seguito delle violazioni di cui agli articoli 50 e 51 commesse dal gestore, si
profilano situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno, la
provincia può disporre la sospensione dell’autorizzazione
all’apertura al pubblico esercizio della pista finché tali
situazioni permangono.
3. Dopo tre violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui agli
articoli 5, comma 3, e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della legge n.
363/2003, nell’arco della medesima stagione sciistica, la provincia
dispone la sospensione da sei a venti giorni dell’autorizzazione
all’apertura al pubblico esercizio della pista.
4. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 363/2003,
nell’ipotesi di ripetuta violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 50, comma 1, e
51, comma 1, lettere b) e
c), la provincia può revocare l’autorizzazione.
5. Nell’ipotesi di accertata inerzia o inadempimento
nell’adozione del provvedimento di sospensione o di revoca
dell’autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale, sentito
l’ente inadempiente, lo diffida ad adempiere entro congruo termine,
trascorso il quale provvede in via sostitutiva.
6. A seguito delle violazioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, comma 3 e 17 della legge n. 363/2003 e all’articolo 54, comma 2,
consegue il ritiro del titolo di viaggio, denominato skipass, per la
giornata in cui è stata commessa la violazione. I titoli di viaggio
aventi durata superiore alla giornata sono successivamente restituiti agli
aventi diritto a cura del gestore, presso le biglietterie situate nelle
località in cui è stata commessa la violazione.
Art. 58 - Autorità
competenti ad irrogare le sanzioni.
1. L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni ed
a introitare i relativi proventi è:
a) per le violazioni sanzionate all’articolo 56, comma 1, e comma 2,
lettera a), la provincia nel cui territorio è stato commesso il fatto;
b) per le violazioni sanzionate all’articolo 56, comma 2, lettera b),
il comune nel cui territorio è stato commesso il fatto.
2. Provincia e comune sono, altresì, competenti ad applicare le
sanzioni accessorie di cui all’articolo 57 relative alle sanzioni
principali di rispettiva competenza.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno i comuni e le province trasmettono alla
Giunta regionale, a fini di monitoraggio, l’elenco delle sanzioni
irrogate durante l’ultima stagione sciistica con l’indicazione
delle somme introitate.
TITOLO VII - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 59 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale
6 marzo 1990, n. 18 “Disciplina in materia di linee funiviarie in
servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato” come
modificata dall’articolo 42 comma 1, lettera e), e comma 8 della
legge regionale 5
febbraio 1996, n. 6 (legge finanziaria 1996) e dall’articolo 21
della legge regionale
9 settembre 1999, n. 46 ;
b) l'articolo 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 aprile 2001, n. 11
“Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
c) l'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14
“Disposizioni di riordino e semplificazione amministrativa -
Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di trasporti e
mobilità”.
Art. 60 - Disposizioni
transitorie.
1. Fino all'emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale, ai
sensi dell’articolo 2, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nei provvedimenti regionali adottati prima della
entrata in vigore della presente legge.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
legge regionale 6
marzo 1990, n. 18 all’articolo 87, comma 2, lettera a) della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 e all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 .
( 12)
3. Per i procedimenti di riconoscimento di piste ai sensi
dell’articolo 75 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 ancora
pendenti, la documentazione prescritta ai sensi della medesima legge e non
ancora prodotta deve essere trasmessa entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge; decorso tale termine è revocata
l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste
esistenti e non riconosciute. Le piste riconosciute ai sensi del suddetto
articolo 75, dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono
iscritte d’ufficio nel registro degli impianti e piste. ( 13)
4. Fino all’individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui
all’ articolo 6 gli
obblighi e gli adempimenti riconosciuti dalla presente legge in capo ai
gestori ed ai preposti alla sicurezza di cui agli articoli da 49 a 53 sono
da ritenersi in capo ai soggetti autorizzati all’apertura al pubblico
delle piste di cui all’articolo 41.
5. Fino all’approvazione del PRN di cui all’articolo 7:
a) i nuovi impianti e le nuove piste sono realizzati in conformità
agli strumenti urbanistici e alla programmazione regionale vigente;
b) le aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 6 sono individuate
dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si
esprime nel termine di trenta giorni, decorso il quale si prescinde dal
parere.
6. Per le concessioni che si riferiscono ad impianti la cui vita tecnica
risulti scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, il
concessionario presenta la domanda di rinnovo, ai sensi dell’ articolo 29, a pena di decadenza
dalla concessione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. In sede di prima applicazione, i soggetti già autorizzati
all’apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste, alla
data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le
tariffe per l’utilizzo degli impianti e delle piste fino alla
approvazione da parte della provincia, ai sensi dell’ articolo 12, delle nuove tariffe.
8. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 37, comma 1, lettera e), fino alla
predisposizione da parte della Giunta regionale del regolamento tipo ai
sensi dell’ articolo 2,
comma 1, lettera h), l’autorizzazione alla realizzazione delle piste
è rilasciata anche in assenza del regolamento di esercizio.
9. Il regolamento di esercizio della pista di cui all’ articolo 41, comma 1, lettera b),
per le piste esistenti e regolarmente aperte al pubblico, si intende
approvato a seguito della presentazione alla provincia di un regolamento
conforme al regolamento tipo di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera h). Il regolamento deve
essere presentato entro un anno dalla data di pubblicazione del regolamento
tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e la sua redazione
non richiede l’intervento di un tecnico abilitato.
Note
( 1) La legge è stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 5/2009 (G.U.
1ª serie speciale n. 9/2009) con il quale è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale degli articoli 24, comma 4, e
40, comma 4. Secondo il Governo, le disposizioni impugnate, nel rinviare
agli articoli 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
per il collaudo degli impianti sciistici e delle piste da sci, violano
l’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione,
in quanto ledono la competenza esclusiva statale nelle materie
“ordinamento civile” e “tutela della concorrenza”,
alle quali afferisce la disciplina del collaudo. Le disposizioni impugnate
sono state ritenute, altresì, lesive del principio di certezza del
diritto e del buon andamento, di cui all’articolo 97 della
Costituzione. Con ordinanza n. 90/2010 (G.U. 1ª serie speciale n.
10/2010) la Corte costituzionale ha disposto il rinvio della causa a nuovo
ruolo, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di
valutare la persistenza dell’interesse al ricorso, a seguito delle
modifiche apportate alle disposizioni impugnate dagli articoli 3 e 4 della
legge regionale 22
gennaio 2010, n. 4 . Successivamente, con ordinanza n. 330/2010 (G.U.
1ª serie speciale n. 47/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’estinzione del processo.
( 2) Il comma 1 dell’articolo
60 dispone che fino all'emanazione degli atti di competenza della Giunta
regionale, ai sensi del presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali adottati
prima della entrata in vigore della presente legge.
( 3) Lettera inserita da art. 1,
della legge regionale
22 gennaio 2010, n. 4 .
( 4) Ai sensi del comma 3
dell’articolo 60 le piste riconosciute con il procedimento ed ai
sensi dell’articolo 75 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 ancora
pendenti, la documentazione prescritta ai sensi della medesima legge e non
ancora prodotta deve essere trasmessa entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge; decorso tale termine è revocata
l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio delle piste
esistenti e non riconosciute. Le piste riconosciute ai sensi del suddetto
articolo 75, dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono
iscritte d’ufficio nel registro degli impianti e piste.
( 5) Comma aggiunto da art. 2, della
legge regionale 22
gennaio 2010, n. 4 .
( 6) Comma così modificato da
art. 3, della legge
regionale 22 gennaio 2010, n. 4 che ha sostituito le parole
“dall’articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e
successive modificazioni” con le parole “dalla normativa
vigente in materia”.
( 7) L’articolo 60, comma 8,
prevede che “sino alla predisposizione da parte della Giunta
regionale del regolamento tipo ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera h), l’autorizzazione alla realizzazione delle piste è
rilasciata anche in assenza del regolamento di esercizio”.
( 8) Comma così modificato da
art. 4, della legge
regionale 22 gennaio 2010, n. 4 che ha sostituito le parole
“dall’articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e
successive modificazioni” con le parole “dalla normativa
vigente in materia”.
( 9) Ai sensi dell’articolo
60, comma 4, sino alla individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui
all’articolo 6 gli obblighi e gli adempimenti riconosciuti dalla
presente legge in capo ai gestori ed ai preposti alla sicurezza di cui agli
articoli da 49 a 53, sono da ritenersi in capo ai soggetti autorizzati
all’apertura al pubblico delle piste di cui al presente articolo.
( 10) Ai sensi
dell’articolo 60, comma 9, il regolamento di esercizio per le piste
esistenti e regolarmente aperte al pubblico, si intende approvato a seguito
della presentazione alla provincia di un regolamento conforme al
regolamento tipo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h). Il
regolamento deve essere presentato entro un anno dalla data di
pubblicazione del regolamento tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto e la sua redazione non richiede l’intervento di un tecnico
abilitato.
( 11) Comma così modificato
da art. 5, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 che
ha sostituito le parole “dall’articolo 47 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 e successive modificazioni” con le parole
“dalla normativa vigente in materia”.
( 12) Le parole
“all’articolo 87, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 e all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14
” sono aggiunte da art. 6, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4 .
( 13) Si riporta per
comodità di lettura il testo dell’articolo 75 della legge regionale 6 marzo 1990,
n. 18 “ Art. 75 - (Denuncia delle piste esistenti).
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i
soggetti di cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 40, sono tenuti a
denunciare alla Giunta regionale le piste esistenti e non approvate aventi
le caratteristiche di cui all’art. 34 e complementari
all’impianto stesso.
2. Lo stesso obbligo, entro lo stesso termine, incombe sui gestori di
piste, esistenti e non approvate aventi i caratteri di cui al comma 1
dell’art. 34 e non complementari ad un impianto di risalita.
3. La denuncia è corredata:
a) da una carta topografica, in duplice copia, delle zone interessate,
sottoscritta da un tecnico abilitato a sensi di legge e riproducente il
tracciato della pista in scala 1:1:1000, accompagnata da un profilo
altimetrico con indicate le pendenze trasversali a frequenza periodica e
nelle sezioni più significative anche in relazione a piste
eventualmente interferenti o collegate, esistenti o in programma;
b) dalla dichiarazione se la pista sia in gestione diretta o, se gestita da
altri, se ne abbia la disponibilità;
c) dall’indicazione dell’impianto di risalita, di cui la pista
sia eventualmente complementare.
4. Le piste di cui ai commi 1 e 2 verranno iscritte nel Registro delle
piste con la riserva, da parte del Dipartimento per la Viabilità e i
Trasporti di chiedere, entro un anno dalla denuncia, eventuale
documentazione integrativa.
5. Le piste esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e
riconosciute a norma della legge regionale 25 novembre 1975, n. 11 ,
anche se non aventi le caratteristiche di cui all’art. 34, sono
iscritte nel registro delle piste di cui all’art. 57 con
l’osservanza di quanto previsto dalla lett. b), comma 1,
dell’art. 35.
6. Decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge,
qualora i gestori delle piste esistenti a tale data e aventi le
caratteristiche di cui all’art. 34 non presentino la denuncia di cui
ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale dispone la chiusura
della pista.”.
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