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Sommario: Legge Regionale 21/2008
Legge Regionale 21/2008
S O M M A R I O
Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 (BUR n. 97/2008)
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE (1)
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Competenze della Regione. (2)
Art. 3 - Competenze delle province.
Art. 4 - Competenze dei comuni.
Art. 5 - Competenze dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
Art. 6 - Aree sciabili attrezzate. (4) (5)
Art. 7 - Piano regionale neve (PRN).
Art. 8 - Registro degli impianti e piste. (6)
Art. 9 - Criteri di compatibilità territoriale.
Art. 10 - Interdipendenze tra impianti e piste.
Art. 11 - Restituzione in pristino dei luoghi.
Art. 12 - Tariffe e personale di stazione di linea.
Art. 13 - Costituzione coattiva di servitù.
Art. 14 - La servitù di impianto, di pista e del sistema di innevamento.
Art. 15 - Assicurazioni.
Art. 16 - Contributi regionali.
TITOLO II - Impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto
CAPO I - Concessione di linea e autorizzazione alla realizzazione
Art. 17 - Definizione e classificazione degli impianti.
Art. 18 - Concessione di linea.
Art. 19 - Concessione di linea per impianti concorrenti.
Art. 20 - Autorizzazione alla realizzazione.
Art. 21 - Elaborati di progetto per gli impianti.
Art. 22 - Procedure per il rilascio della concessione di linea e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto. Conferenza di servizi.
Art. 23 - Varianti.
Art. 24 - Realizzazione dell’impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo.
CAPO II - Rapporto di concessione
Art. 25 - Obblighi del concessionario.
Art. 26 - Diniego della concessione.
Art. 27 - Sospensione e decadenza della concessione.
Art. 28 - Trasferimento della concessione.
Art. 29 - Rinnovo della concessione.
CAPO III - Apertura al pubblico esercizio degli impianti
Art. 30 - Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti.
Art. 31 - Modalità di apertura al pubblico esercizio degli impianti.
TITOLO III - Piste
CAPO I - Definizioni, classificazioni e requisiti tecnici
Art. 32 - Definizione e destinazione delle piste. (11)
Art. 33 - Classificazione delle piste da discesa.
Art. 34 - Requisiti tecnici delle piste da discesa.
Art. 35 - Classificazione delle piste da fondo.
Art. 36 - Requisiti tecnici delle piste da fondo.
CAPO II - Realizzazione delle piste
Art. 37 - Autorizzazione alla realizzazione.
Art. 38 - Elaborati di progetto per le piste.
Art. 39 - Procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle piste e relative varianti. Conferenza di servizi.
Art. 40 - Realizzazione della pista, verifica di conformità e collaudo.
CAPO III - Apertura al pubblico esercizio delle piste
Art. 41 - Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste. (15)
Art. 42 - Sospensione dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.
Art. 43 - Revoca dell’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.
Art. 44 - Rinuncia e decadenza dall’autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.
TITOLO IV - Sistemi di innevamento programmato
Art. 45 - Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato.
Art. 46 - Procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato. Conferenza di servizi.
Art. 47 - Realizzazione ed esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo.
TITOLO V - Sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve
Art. 48 - Sicurezza.
Art. 49 - Obblighi del gestore delle aree sciabili attrezzate.
Art. 50 - Manutenzione e messa in sicurezza delle piste.
Art. 51 - Segnaletica e misure di protezione.
Art. 52 - Soccorso sulle piste.
Art. 53 - Preposto alla sicurezza dell’area sciabile attrezzata.
Art. 54 - Comportamento degli utenti.
TITOLO VI - Vigilanza e sanzioni
Art. 55 - Vigilanza.
Art. 56 - Sanzioni amministrative.
Art. 57 - Sanzioni accessorie e potere sostitutivo.
Art. 58 - Autorità competenti ad irrogare le sanzioni.
TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali
Art. 59 - Abrogazioni.
Art. 60 - Disposizioni transitorie.
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