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Contenuti:
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (BUR n. 6-1/2009)
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (BUR n. 6-1/2009) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2009
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi
dell’ articolo
2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro
1.534.481.447,00 per l’esercizio 2009, in euro 229.010.000,00 per
l’esercizio 2010 ed in euro 208.562.000,00 per l’esercizio
2011.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2009 e pluriennale 2009-2011, in relazione a leggi settoriali di spesa, la
cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti
dell’ articolo
20 della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nell’esercizio 2009, sono determinati, per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere
utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi
provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 - Contributo
straordinario per il ripascimento e il ripristino degli arenili.
1. Per il ripascimento e il ripristino degli arenili gravemente erosi e
danneggiati a seguito delle eccezionali mareggiate, la Giunta regionale
eroga, a favore dei comuni costieri, un contributo straordinario, per
l’esercizio 2009, di euro 2.000.000,00 ciascuno ai comuni di Jesolo e
Chioggia, per difese a mare strutturali e di euro 500.000,00 al comune di
Cavallino-Treporti.
2. Per gli interventi previsti dall’ articolo 6, comma
secondo, della legge
regionale 1 agosto 1986, n. 34 come modificato dall’ articolo 19 della
legge regionale 16
agosto 2002, n. 27 è assegnato un finanziamento aggiuntivo di euro
2.000.000,00 per l’esercizio 2009.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 6.500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0103 “Sistemazioni
fluviomarittime” del bilancio di previsione 2009.
Art. 4 - Intervento regionale
straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle
Province del Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma
con le amministrazioni provinciali al fine di promuovere gli interventi
urgenti di messa a norma, nonché di adeguamento degli edifici
scolastici di loro competenza.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2009 e in euro
10.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0173 “Interventi infrastrutturali per
l’istruzione” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
Art. 5 - Misure agevolative per
i canoni di concessione sui passi carrabili.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli accessi-passi carrabili ad uso
privato, agricolo, produttivo e commerciale posti lungo la rete viaria
gestita dalla società a partecipazione regionale Veneto Strade SPA
costituita con legge
regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una
società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione,
gestione e vigilanza delle reti stradali” sono assoggettati ad un
canone annuo di concessione di euro 20,00, qualora la larghezza
dell’accesso risulti pari od inferiore a sei metri lineari.
2. Le misure agevolative di cui al comma 1 trovano applicazione solo per un
accesso-passo carrabile all’interno della proprietà.
3. Resta confermata l’esenzione dal pagamento dei canoni annui di
concessione per gli accessi-passi carrabili ad uso privato e agricolo, se
unici nell’ambito della proprietà, qualora la larghezza
dell’accesso risulti pari od inferiore a quattro metri lineari.
Art. 6 - Patto di stabilità
interno degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione del Veneto.
1. In ottemperanza ai principi di coordinamento della finanza pubblica
stabiliti dalla vigente normativa statale, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2009 il complesso delle spese correnti e delle spese in conto
capitale, calcolato dalle amministrazioni pubbliche regionali di cui
all’ articolo
49 della legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2007”, secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni sul patto di stabilità interno, deve essere conteggiato
al netto delle spese correnti e delle spese in conto capitale destinate
dalla Regione alle medesime amministrazioni per trasferimenti costituenti
contributi straordinari e/o finalizzati a specifiche attività.
2. In conformità con quanto previsto dall’articolo 77 ter del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in caso
di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno
relativo agli anni 2009-2011 da parte delle amministrazioni regionali di
cui al comma 1, si applicano al soggetto inadempiente le medesime
conseguenze previste dal legislatore statale nel caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno da parte delle Regioni.
Art. 7 - Istituzione
dell’IRAP come tributo proprio regionale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)”, è istituita
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che assume
la natura di tributo proprio della Regione.
2. In attesa dell’attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, per la disciplina del tributo e le connesse procedure
applicative, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa
statale vigente.
3. Resta salvo quanto previsto dall’ articolo 3 della
legge regionale 17
dicembre 2007, n. 36 “Disposizioni in materia di tributi
regionali”.
Art. 8 - Adeguamento delle
aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali.
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2008, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 226 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)”, le aliquote dell’imposta regionale sulle
attività produttive variate con legge regionale ai sensi
dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono modificate come segue:
a) l’aliquota fissata all’ articolo 2, comma 1
della legge regionale
26 novembre 2004, n. 29 è rideterminata nella misura pari al 4,82
per cento;
b) l’aliquota di cui all’ articolo 4, comma 1
della legge regionale
21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 2,90
per cento;
c) l’aliquota fissata all’ articolo 5, comma 2
della legge regionale
21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 3,35
per cento;
d) in deroga a quanto previsto dalla lettera c), a decorrere
dall’anno 2009 l’aliquota dell’IRAP per le cooperative
sociali di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale” aventi un valore della produzione netta non superiore a
100.000,00 euro, che risultino iscritte nella sezione A dell’albo
regionale delle cooperative sociali di cui all’ articolo 5, comma 2,
lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del
2,35 per cento;
e) l’aliquota di cui all’ articolo 2, comma 1
della legge regionale
17 dicembre 2007, n. 36 è rideterminata nella misura pari al 7,50
per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata,
nella misura pari al 2,90 per cento.
2. All’articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 le
parole: “è ridotta, per il solo anno d’imposta 2009, di
un ulteriore punto percentuale” sono sostituite dalle seguenti:
“è fissata, per il solo anno d’imposta 2009, al 6,50
per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata,
nella misura dell’1,90 per cento”.
3. Resta salva l’esenzione prevista dall’ articolo 5, comma 1
della legge regionale
21 dicembre 2006, n. 27 per le cooperative sociali di cui
all’ articolo
2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
Art. 9 - Cessione della
partecipazione regionale acquisita ai sensi della legge regionale 5 settembre 1974, n.
47 “Partecipazione azionaria della regione alle S.p.A.
“EDILVENEZIA” ed “EDILCHIOGGIA”, aziende a
prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi di
restauro e risanamento conservativo in Venezia e Chioggia.” e
successive modificazioni.
1. La Giunta regionale è autorizzata, nell’ambito di un processo
di razionalizzazione delle partecipazioni regionali a cedere la
partecipazione regionale acquisita ai sensi della legge regionale 5 settembre 1974, n.
47 e successive modificazioni.
2. Le somme derivanti dall’alienazione di partecipazioni azionarie di
cui al comma 1, quantificate in euro 130.000,00 per l’esercizio 2009,
vengono introitate nell’upb di entrata E0176 “Alienazione di
titoli e partecipazioni”, allocata nel Titolo IV “Entrate
derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di
crediti e da trasferimenti in conto capitale”, categoria C0035
“Alienazione di beni”, del bilancio di previsione 2009.
3. A decorrere dall’alienazione delle partecipazioni azionarie di cui
al comma 1, sono abrogate la legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 e
la legge regionale 5
agosto 1997, n. 29 .
Art. 10 - Acquisto di azioni
della Sistemi Territoriali SPA al fine di garantirne la totale
partecipazione pubblica.
1. La Giunta regionale è autorizzata, per il tramite di Veneto
Sviluppo SPA, ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie della
Sistemi Territoriali SPA, già detenute da Trenitalia SPA, al fine di
garantire la partecipazione totalitaria alla società stessa.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 33.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con
le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale
sociale” del bilancio di previsione 2009.
Art. 11 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla costituenda Fondazione Ca’ Vendramin.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo economico e la
tutela del territorio del Delta del Po, è autorizzata a partecipare,
in qualità di socio fondatore, alla costituenda Fondazione Ca’
Vendramin, con sede a Taglio di Po (Rovigo).
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari alla partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma
1.
3. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i
diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del
Veneto.
4. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad erogare alla
fondazione di cui al comma 1 un contributo annuale per la gestione e il
funzionamento.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0087 “Interventi per
l'assetto territoriale” del bilancio di previsione 2009.
Art.
12 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
“Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione
dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni e alla
legge regionale 24
dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive
modificazioni.
1. All’ articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
le parole “per l’avvio dell’impresa” sono
soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
è inserito il seguente:
omissis ( 1)
3. All’ articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 le
parole “nuove” e “che non si configurino come
continuazione di imprese preesistenti” sono soppresse.
4. Il comma 1 ter dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 ,
come da ultimo modificato dal comma 1 dell’articolo 28 della
legge regionale 3
ottobre 2003, n. 19 , è abrogato.
5. Dopo l’ articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
è inserito il seguente:
omissis ( 2)
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 5, quantificati
in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0204 “Azioni a
sostegno dell’imprenditoria” del bilancio di previsione 2009 e
pluriennale 2009-2011.
Art.
13 - Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e
della ricerca delle piccole e medie imprese venete.
1. Nell’ambito dell’operatività di cui ai commi 1 e 2
dell’ articolo
7 della legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2007”, la Giunta regionale è autorizzata a
corrispondere a Veneto Sviluppo SPA un contributo di euro 1.000.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le
modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Nell’ambito dell’operatività di cui al comma 2 bis
dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” come
inserito dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 , la
Giunta regionale è autorizzata a corrispondere a Veneto Sviluppo SPA
un contributo di complessivi euro 18.000.000,00 in otto anni.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e
2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0227
“Attività a favore dello sviluppo economico e
dell’innovazione” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
Art.
14 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35
“Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale
e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ” e successive
modificazioni.
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’ articolo 2 della
legge regionale 5
settembre 1997, n. 35 , è inserita la seguente:
omissis ( 3)
2. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35
è aggiunto il seguente:
omissis ( 4)
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle
imprese e alla collettività rurale” del bilancio di previsione
2009 e pluriennale 2009-2011.
Art.
15 - Disposizioni in materia di organismi pagatori e modifiche alla
legge regionale 9
novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i
pagamenti in agricoltura”.
Art. 16 - Programma di
caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati
dalla lavorazione dell’uva.
1. Al fine di qualificare le produzioni dei vini che rappresentano
l'immagine dell'enologia veneta e dei derivati dalla lavorazione
dell’uva e al fine di migliorare conseguentemente i livelli
qualitativi dell'intero comparto vitivinicolo, allo scopo anche di adeguare
i disciplinari di produzione alle nuove disposizioni recate dal Reg. (CE)
479/2008 (Riforma OCM vino), la Giunta regionale approva un programma di
caratterizzazione delle produzioni viticole che interessano le
denominazioni di origine e le aree viticole di montagna o a forte pendenza.
2. La Giunta regionale approva un programma di caratterizzazione delle
produzioni artigianali dell’aceto rispondente al disciplinare di
produzione dell’Aceto Sopraffino degli Estensi prodotto in Veneto da
aziende agricole aventi sede legale e unità operativa in Veneto.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la
presentazione dei progetti nonché l’entità del contributo.
4. I contributi possono essere concessi all’Azienda regionale Veneto
Agricoltura e ai consorzi di tutela delle denominazioni d’origine; in
tal caso la compartecipazione finanziaria al progetto da parte della
Regione è limitata al massimo al settanta per cento della spesa
complessiva per la realizzazione della singola iniziativa mentre la
restante quota è a carico del consorzio.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2009 e in euro
500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0040 “Interventi strutturali nel
settore delle colture” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
Art. 17 - Utilizzo delle risorse di cui all’articolo 4 della
legge regionale 5
novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono
edilizio” per la riqualificazione e il risanamento paesaggistico.
1. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di recuperare le
aree interessate da degrado paesaggistico, in attuazione a quanto previsto
dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e
del paesaggio" e successive modificazioni, la Regione del Veneto attua e
favorisce gli interventi di rigenerazione paesaggistica anche mediante
l'erogazione di finanziamenti a enti pubblici locali e a enti strumentali
regionali, sulla base di specifici protocolli d’intesa.
2. La Giunta regionale, al fine di perseguire l'obiettivo di cui al comma
1, è autorizzata a istituire il Fondo regionale per la
riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto, nel quale
confluiscono anche le risorse di cui all’ articolo 4 della
legge regionale 5
novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono
edilizio” e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce ogni anno il programma degli interventi, i criteri e le
modalità per l'erogazione dei finanziamenti.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa
fronte con le risorse previste per la realizzazione di interventi di
valorizzazione e restauro paesaggistico di cui all’articolo 4 della
legge regionale 5
novembre 2004, n. 21 e allocate nell'upb U0087 “Interventi per
l'assetto territoriale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
Art. 18 - Disposizioni nei
confronti degli ambiti territoriali ottimali (ATO) che non adempiono alle
norme previste dall’articolo 12, comma 2 ter della legge regionale 27 marzo 1998,
n. 5 .
Art. 19 - Riordino del sistema delle strutture di sostegno degli
impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nel Veneto. (8)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire per il riordino
del sistema delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione
radiotelevisiva presenti nel Veneto. ( 9)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 “Interventi di
tutela ambientale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
Art. 20 - Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e
ripristino ambientale di siti inquinati.
1. Al fine di sostenere gli enti locali nell’attuazione di tutte le
procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 del Titolo V,
della parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme
in materia ambientale” e successive modificazioni, finalizzati alla
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati,
è istituito il “Fondo regionale di rotazione per interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati” per la
concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali
costanti senza oneri per interessi, per la durata massima di quindici anni,
fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Al fine di consentire la copertura finanziaria degli oneri sostenuti
dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione
delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale è
altresì autorizzata a concedere contributi a fondo perduto.
3. La Giunta regionale determina, con proprio provvedimento, i criteri e le
modalità per l’erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2,
nonché per i rimborsi di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in
euro 30.000.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale”
del bilancio di previsione 2009 e le somme derivanti dalle quote rimborsate
dai soggetti titolari degli interventi vengono introitate nell’upb
E0056 “Rimborso di crediti da enti del settore pubblico” del
bilancio di previsione 2009.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, quantificati in
euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale”
del bilancio di previsione 2009.
Art. 21 - Contributo straordinario al Centro regionale di studio e
formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione
civile in Longarone.
1. Per l’organizzazione di corsi di
formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale
in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della
Regione del Veneto e per la promozione di studi, ricerche ed iniziative in
materia di formazione e informazione per la protezione civile, ai sensi e
per le finalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5
“Adesione alla costituzione del Centro regionale di studio e
formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione
civile in Longarone”, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere per l’esercizio 2009 un contributo straordinario di euro
50.000,00 al Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la
prevenzione in materia di protezione civile in Longarone.
2. omissis ( 10)
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2009, si fa fronte mediante
utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0119 “Ricerche Studi e
Piani di Prevenzione della Protezione Civile” del bilancio di
previsione 2009.
Art. 22 - Modifica dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
Art. 23 - Progettazione del sistema ferroviario metropolitano regionale
(SFMR) nell’area del bellunese.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare per un importo
complessivo di euro 500.000,00 la progettazione del sistema ferroviario
metropolitano regionale (SFMR) nell’area del bellunese.
2. La Giunta regionale adotta la procedura di evidenza pubblica per
l’aggiudicazione della progettazione del sistema ferroviario
regionale di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0133 “Interventi strutturali nel
trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2009.
Art. 24 - Interventi di
sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
1. Per l’aggiornamento del piano triennale di cui all’ articolo 95, comma 1,
lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e
successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per
nuovi interventi per complessivi euro 105.000.000,00.
2. Per la realizzazione delle opere viarie complementari di fascia B al
passante Dolo-Quarto d’Altino, si autorizza un finanziamento per
nuovi interventi, da definirsi anche sulla base di accordi di programma con
le province interessante, per complessivi euro 35.000.000,00.
3. I fondi di cui ai commi 1 e 2, assegnati alla società Veneto Strade
SPA, sono destinati quali contributi in conto impianti alla realizzazione
di nuove opere viarie.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in
euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2009, in euro 40.000.000,00 per
l’esercizio 2010 e in euro 55.000.000,00 per l’esercizio 2011,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi
strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale”
del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, quantificati in
euro 20.000.000,00 per l’esercizio 2010, in euro 15.000.000,00 per
l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb
U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale,
provinciale e comunale” del bilancio pluriennale 2009-2011.
Art. 25 - Progettazione e
procedure di realizzazione di parcheggi scambiatori in prossimità di
caselli autostradali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e
le procedure di realizzazione di parcheggi scambiatori in prossimità
delle uscite dei caselli della rete autostradale veneta, con uno
stanziamento di complessivi euro 200.000,00 per l’esercizio
finanziario 2009.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali
nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2009.
Art. 26 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”.
Art. 27 - Partecipazione della
Regione del Veneto alle attività della fondazione “Studium
Generale Marcianum”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere le attività
della fondazione “Studium Generale Marcianum”, di cui la
Regione del Veneto è socio fondatore ai sensi di quanto disposto
dall’ articolo
55 della legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2008”, attraverso la concessione di un contributo
annuale.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente, con proprio provvedimento,
sentita la competente commissione consiliare, le modalità di
erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione
professionale” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011.
Art. 28 - Partecipazione della
Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - G.A.T..
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione
Atlantide Teatro Stabile di Verona - G.A.T. e a compiere tutti i necessari
conseguenti adempimenti.
2. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti
inerenti la qualità di socio di partecipazione della Regione del
Veneto.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e
2011 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2009 e
pluriennale 2009-2011.
Art. 29 - Interventi per la
diffusione della cultura dello sport.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
è autorizzata ad attuare iniziative dirette a diffondere la cultura
dello sport e promuovere lo stile di vita sportivo nel Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo
dello sport” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
Art. 30 - Costituzione di una
Società a responsabilità limitata per l’esercizio delle
funzioni dell’Advisor tecnico nell’ambito del fondo immobiliare
etico di cui all’articolo 85, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale 2008”.
1. Nell’ambito dell’iniziativa prevista dall’ articolo 85, comma 1,
della legge regionale
27 febbraio 2008, n. 1 , la Giunta regionale è autorizzata a
promuovere la costituzione di una società a responsabilità
limitata da denominarsi “Abitare Veneto” con capitale iniziale
non superiore a 30.000,00 euro, per l’esercizio delle funzioni
dell’Advisor tecnico previsto per l’attività del Fondo
immobiliare etico. Ai fini della partecipazione della Regione, la Giunta
regionale approva lo schema di statuto della società.
2. Possono far parte della società “Abitare Veneto”
fondazioni bancarie e società operanti nel settore bancario con
finalità di sviluppo del parternariato pubblico privato; la
partecipazione della Regione alla società non può essere
inferiore ad un terzo del capitale sociale.
3. I rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione sono
nominati dalla Giunta regionale. In sede di prima applicazione, al fine di
garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della società,
alle procedure di nomina degli amministratori e dei sindaci di competenza
della Regione non si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 20.000,00 si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa
pubblica”, del bilancio di previsione 2009.
Art. 31 - Disposizioni transitorie per l’esercizio delle funzioni
delegate in materia di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica.
Art. 32 - Contributo alla
Società Veneto Acque SPA.
1. La Regione del Veneto concorre alle spese di funzionamento della
Società Veneto Acque SPA, concessionaria della Regione per la
progettazione, esecuzione e gestione del “Modello strutturale degli
acquedotti del Veneto - Schema del Veneto centrale” di cui
all’ articolo
14 della legge
regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse
idriche. istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli
ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per
l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb
U0114 “Azioni per l’impiego delle risorse idriche” del
bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
Art. 33 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’ articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
( 1) Testo riportato
all’articolo 7, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 .
( 2) Testo riportato dopo
l’articolo 11, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 .
( 3) Testo riportato
all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
( 4) Testo riportato dopo
l’articolo 2, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
( 5) Testo riportato dopo il comma
1, dell’articolo 6, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
( 6) Testo riportato dopo il comma
3, dell’articolo 8, della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 .
( 7) Articolo abrogato da lett. h),
comma 1, articolo 14, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 .
( 8) Rubrica così sostituita
dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 9) Comma così sostituito
dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 10) Comma abrogato da comma 1,
art. 9, legge
regionale 5 aprile 2013, n. 3 .
( 11) Testo riportato
all’articolo 86, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 12) Testo riportato dopo il
comma 3, dell’articolo 86, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 13) Testo riportato dopo il
comma 1, dell’articolo 20, della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 14) Testo riportato dopo il
comma 2, dell’articolo 20, della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 15) Testo riportato dopo il
comma 3, dell’articolo 20, della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 16) Disposizione ad effetti
esauriti a seguito dell’entrata in vigore della normativa recata dal
titolo V bis - Paesaggio - della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 che
detta le norme di attuazione del decreto legislativo n. 42 del 2004
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
SOMMARIO
-
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
(BUR n. 6-1/2009)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2009
-
-
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
-
Art. 3 - Contributo straordinario
per il ripascimento e il ripristino degli arenili.
-
Art. 4 - Intervento regionale
straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle
Province del Veneto.
-
Art. 5 - Misure agevolative per i
canoni di concessione sui passi carrabili.
-
Art. 6 - Patto di stabilità
interno degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione del
Veneto.
-
Art. 7 - Istituzione
dell’IRAP come tributo proprio regionale.
-
Art. 8 - Adeguamento delle aliquote
IRAP per effetto di disposizioni nazionali.
-
Art. 9 - Cessione della
partecipazione regionale acquisita ai sensi della legge regionale 5
settembre 1974, n. 47 “Partecipazione azionaria della
regione alle S.p.A. “EDILVENEZIA” ed
“EDILCHIOGGIA”, aziende a prevalente partecipazione
pubblica per la realizzazione degli interventi di restauro e
risanamento conservativo in Venezia e Chioggia.” e successive
modificazioni.
-
Art. 10 - Acquisto di azioni della
Sistemi Territoriali SPA al fine di garantirne la totale
partecipazione pubblica.
-
Art. 11 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla costituenda Fondazione Ca’
Vendramin.
-
Art. 12 - Modifiche ed integrazioni
alla legge
regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la
promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria
femminile” e successive modificazioni e alla legge regionale 24
dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive
modificazioni.
-
Art. 13 - Agevolazioni regionali a
sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle piccole
e medie imprese venete.
-
Art. 14 - Modifiche alla
legge regionale
5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale
per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto
Agricoltura” ” e successive modificazioni.
-
Art. 15 - Disposizioni in materia
di organismi pagatori e modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n.
31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti
in agricoltura”.
-
Art. 16 - Programma di
caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei
derivati dalla lavorazione dell’uva.
-
Art. 17 - Utilizzo delle risorse
di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” per
la riqualificazione e il risanamento paesaggistico.
-
Art. 18 - Disposizioni nei
confronti degli ambiti territoriali ottimali (ATO) che non adempiono
alle norme previste dall’articolo 12, comma 2 ter della
legge regionale
27 marzo 1998, n. 5 .
-
Art. 19 - Riordino del sistema
delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione
radiotelevisiva presenti nel Veneto. (8)
-
Art. 20 - Fondo regionale di
rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti
inquinati.
-
Art. 21 - Contributo straordinario
al Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la
prevenzione in materia di protezione civile in Longarone.
-
Art. 22 - Modifica
dell’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n.
1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2008”.
-
Art. 23 - Progettazione del
sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) nell’area
del bellunese.
-
Art. 24 - Interventi di sviluppo
del sistema infrastrutturale viario veneto.
-
Art. 25 - Progettazione e
procedure di realizzazione di parcheggi scambiatori in
prossimità di caselli autostradali.
-
Art. 26 - Modifiche
all’articolo 20 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”.
-
Art. 27 - Partecipazione della
Regione del Veneto alle attività della fondazione “Studium
Generale Marcianum”.
-
Art. 28 - Partecipazione della
Regione alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona -
G.A.T..
-
Art. 29 - Interventi per la
diffusione della cultura dello sport.
-
Art. 30 - Costituzione di una
Società a responsabilità limitata per l’esercizio
delle funzioni dell’Advisor tecnico nell’ambito del fondo
immobiliare etico di cui all’articolo 85, comma 1, della
legge regionale
27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale
2008”.
-
Art. 31 - Disposizioni transitorie
per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica.
-
Art. 32 - Contributo alla
Società Veneto Acque SPA.
-
Art. 33 - Dichiarazione
d’urgenza.
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