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Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 (BUR n. 23/2009)
Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 (BUR n. 23/2009) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I - Finalità e competenze
Art. 1 - Finalità e campo
di applicazione.
1. La Regione del Veneto promuove la piena e
buona occupazione, ponendo al centro delle proprie politiche la persona e
la qualità del lavoro; valorizza e favorisce la crescita delle persone
e delle imprese promuovendo la coesione sociale, l’accesso ai saperi
e alle competenze quali strumenti di sviluppo della comunità e del
territorio.
2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative
in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro, nel rispetto
della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello statuto
regionale e dell’ordinamento dell’Unione europea.
3. La Regione rende effettivo il diritto al lavoro e attua gli interventi
di cui alla presente legge perseguendo il superamento degli squilibri
territoriali del mercato del lavoro, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, universalità e pari opportunità, riferite al
genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio sociale, di
concertazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli
istituzionali.
4. La Regione riconosce la centralità della persona nell’accesso
alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici,
degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue
l’integrazione tra i servizi dell’istruzione, della formazione
e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l’occupazione
(SEO), con riguardo, quanto ai destinatari, rispettivamente al mercato del
lavoro a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale.
5. La presente legge ha lo scopo di riordinare, coordinare e armonizzare le
disposizioni regionali vigenti in materia di occupazione, mercato del
lavoro e orientamento.
Art. 2 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione esercita le funzioni di
indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e
valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del programma
triennale di cui all’articolo 10:
a) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle
finalità previste dall’articolo 1, anche attraverso
l’attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti
alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle
strutture e del sistema dei servizi formativi dell'orientamento e del
lavoro;
b) approva i piani attuativi annuali relativi agli interventi da realizzare
e promuove azioni e progetti di interesse regionale, interregionale,
nazionale e transnazionale;
c) promuove e gestisce i processi di mobilità territoriale del lavoro
a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;
d) promuove e sostiene iniziative per l’adeguamento e
l’innovazione organizzativa delle strutture dell’orientamento e
dei soggetti che erogano i servizi per il lavoro nonché la
riqualificazione degli operatori;
e) svolge le funzioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive
modifiche ed integrazioni, salvo quelle espressamente attribuite alle
province dalla presente legge;
f) promuove e coordina l’organizzazione del mercato del lavoro
regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per
il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;
g) definisce i criteri per la collaborazione tra pubblico e privato;
h) svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e non
attribuite espressamente alle province.
Art. 3 - Funzioni delle
province.
1. Le province, nell’ambito degli
indirizzi formulati dalla programmazione regionale, esercitano funzioni di
programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi
per il lavoro nel quadro socioeconomico del loro territorio.
2. Le province esercitano le seguenti funzioni:
a) le funzioni relative ai servizi per l’impiego secondo il decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare
l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144” e successive modifiche ed integrazioni;
b) le funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili
previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” e successive modifiche ed integrazioni;
c) le funzioni relative all’attuazione delle politiche attive del
lavoro e alle misure di sostegno all’occupazione e di ricollocazione;
d) le funzioni relative alla gestione delle attività formative
relative al contratto di apprendistato;
e) le funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di
orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;
f) le funzioni inerenti l’esame congiunto previsto nelle procedure
relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla
dichiarazione di mobilità del personale, che interessano unità
produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia, nonché
l’espressione del relativo parere all’amministrazione statale
competente;
g) la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi
finalizzati ai contratti di solidarietà, limitatamente alle procedure
che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una
sola provincia;
h) le funzioni di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
i) le funzioni di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro
provinciale;
j) tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e attribuite
espressamente alle province.
3. Le province approvano a tal fine programmi triennali per le politiche
del lavoro e della formazione professionale coordinati con la
programmazione regionale, sentite le commissioni provinciali per il lavoro
di cui all’articolo 9.
4. La Regione provvede ad assegnare alle province per lo svolgimento delle
funzioni loro attribuite le risorse trasferite dallo Stato in attuazione
del decentramento amministrativo di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive
modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori risorse destinate dalla
Giunta regionale sulla base delle disponibilità del bilancio
regionale.
Art. 4 - Controllo
sostitutivo.
1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale
collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle province
in caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio
obbligatorio di funzioni amministrative di cui all’articolo 3, allo
scopo di salvaguardare rilevanti interessi regionali che potrebbero essere
compromessi dall’inerzia o dall’inadempimento delle
amministrazioni provinciali.
2. Per esercitare il potere di cui al comma 1, il Presidente della Giunta
regionale, previa comunicazione al comitato di coordinamento istituzionale
di cui all’articolo 7, assegna all’ente inadempiente un termine
per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da
ragioni di urgenza.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della
Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via
sostitutiva, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli
enti inadempienti.
CAPO II - Organismi regionali e
provinciali
Art. 5 - Conferenza regionale
sulle dinamiche economiche e del lavoro.
1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 2, tiene conto degli indirizzi espressi dalla conferenza
regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro istituita dalla legge regionale 12 agosto
2005, n. 11 “Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e
del lavoro”.
2. La conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro
comunica, annualmente, i propri indirizzi alle commissioni consiliari
competenti, alla commissione regionale per la concertazione tra le parti
sociali di cui all’articolo 6 e al comitato di coordinamento
istituzionale di cui all’articolo 7.
Art. 6 - Commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali. (1)
1. È istituita la commissione regionale per la concertazione tra le
parti sociali, di seguito denominata commissione, con funzioni di proposta
e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche
del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi finalizzate e sulle
principali iniziative di competenza della Giunta regionale e del Consiglio
regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro, delle
politiche in materia di formazione professionale, di istruzione
professionale e di orientamento.
2. Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni
dall’insediamento della Giunta regionale costituisce, con proprio
decreto, la commissione regionale per la concertazione tra le parti
sociali, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base
delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettere b), c)
ed e). In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti
sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della
Giunta regionale. La commissione resta in carica per la durata del
Consiglio regionale.
3. La commissione è così composta:
a) assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni
di presidente;
b) tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno
uno in rappresentanza della piccola impresa, tre rappresentanti delle
organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle organizzazioni
delle centrali cooperative, due rappresentanti delle associazioni del
settore agricolo, tre rappresentanti del settore commercio, di cui almeno
uno del turismo e tredici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno
un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni
imprenditoriali e sindacali più rappresentative a livello regionale
che sottoscrivano accordi con la Giunta regionale sulle problematiche del
lavoro o che partecipino al tavolo di concertazione generale o sulle
politiche del lavoro e della formazione;
c) un rappresentante delle libere professioni designato
dall’associazione interprofessionale, parte sociale, più
rappresentativa a livello regionale e un rappresentante del settore del
credito;
d) consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e supplente
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche ed
integrazioni;
e) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. La commissione si riunisce validamente con la presenza della metà
dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. In caso di assenza del presidente presiede il vicepresidente, che con
cadenza semestrale viene scelto a rotazione dalle organizzazioni sindacali
ed imprenditoriali presenti in commissione.
6. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il
segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente
della struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario
delegato, il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro di cui
all’articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli
argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza
diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni
pubbliche e private.
7. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale
competente in materia di lavoro. La segreteria comunica al comitato di cui
all’articolo 7 gli ordini del giorno delle sedute della commissione
nonché gli atti dalla stessa assunti.
8. La commissione, entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2,
approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di
lavoro, il regolamento che disciplina il suo funzionamento, con previsione
di articolazione della stessa in sottocommissioni con eventuali poteri
deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali.
9. Ai componenti della commissione è corrisposta, ove spettante,
un'indennità per la partecipazione alle sedute dell'organo collegiale,
nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui
all' articolo
187 della legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e
ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 7 - Comitato di
coordinamento istituzionale. (2)
1. Al fine di garantire un efficace coordinamento tra Regione, province ed
enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, orientamento e
monitoraggio del mercato del lavoro, è istituito un comitato di
coordinamento istituzionale, di seguito denominato comitato.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro
sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale nomina i
componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni
formulate dai soggetti di cui al comma 3. In caso di dimissioni, morte o
impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni
con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il comitato resta in
carica per la durata del Consiglio regionale.
3. Il comitato è composto da:
a) l’assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con
funzioni di presidente;
b) i presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o gli
assessori delegati;
c) quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’ANCI
con almeno due sindaci di comune capoluogo di provincia o gli assessori
delegati;
d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’UNCEM.
4. Il comitato si riunisce validamente con la metà dei suoi componenti
e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Ai lavori del comitato partecipano, senza diritto di voto, il segretario
regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della
struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario
delegato, il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro di cui
all’ articolo 15 o un
funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente
può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori,
funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.
6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale
competente in materia di lavoro. La segreteria trasmette alla commissione
di cui all’articolo 6 gli ordini del giorno delle sedute del comitato
e gli atti dallo stesso assunti.
7. Entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2 il comitato approva,
su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il
regolamento che ne disciplina il funzionamento.
Art. 8 - Funzioni del
comitato.
1. Il comitato svolge funzioni di proposta e
valutazione ed esprime parere sugli atti di iniziativa della Giunta
regionale di programmazione e attribuzione di risorse comunque connessi al
governo del mercato del lavoro e della formazione professionale e destinati
a produrre effetti su tutto il territorio regionale.
2. Il comitato esercita altresì le seguenti funzioni:
a) formula proposte finalizzate alla più efficace integrazione dei
servizi al lavoro;
b) stabilisce criteri relativi alla composizione delle commissioni
provinciali di cui all’articolo 9, assicurando la rappresentanza
istituzionale e sociale prevista per la commissione regionale per la
concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, nonché
quelli relativi alle modalità di funzionamento.
Art. 9 - Commissioni
provinciali. (3)
1. Le province istituiscono le commissioni provinciali per il lavoro sulla
base dei criteri di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b), per
svolgere le funzioni di concertazione e di consultazione delle parti
sociali. In caso di mancata istituzione la Giunta regionale, sentita la
provincia inadempiente, assegna un congruo termine per adempiere, trascorso
il quale provvede in via sostitutiva.
2. Le province esprimono, all’interno della commissione provinciale,
la rappresentanza delle parti sociali comparativamente più
rappresentative su base provinciale, assicurando il concorso dei soggetti
coinvolti nelle politiche del lavoro a livello territoriale secondo criteri
di pariteticità.
3. Le commissioni provinciali devono prevedere, oltre alle componenti
indicate dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, un operatore
dei servizi di inserimento lavorativo attivati presso le aziende - ULSS
della provincia, al fine di garantire una efficace politica di inserimento
lavorativo delle fasce più deboli del mercato del lavoro ed il
necessario coordinamento con i servizi territoriali.
4. Le commissioni esercitano in particolare i compiti già svolti dagli
organi di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, salvo diversa, espressa attribuzione da parte delle
province.
CAPO III - Programmazione e
monitoraggio
Art. 10 - Programma regionale
per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento.
(4)
1. Il programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro
e l’orientamento è approvato dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta.
2. Il programma ha una durata triennale e resta in vigore sino
all’approvazione del programma successivo.
3. La proposta di programma di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta
regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le
parti sociali di cui all’articolo 6, del comitato di coordinamento
istituzionale di cui all’articolo 7 e delle commissioni consiliari
competenti per la formazione, l’istruzione, il lavoro e
l’orientamento.
4. La proposta è articolata sulla base delle linee guida della SEO e
contiene in particolare:
a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche in
materia di formazione professionale, istruzione professionale, lavoro e
servizi per il lavoro, sostenendo quello a tempo indeterminato, e
orientamento in conformità al programma regionale di sviluppo di cui
alla legge regionale
29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;
b) la tipologia delle azioni e degli interventi da realizzare;
c) le indicazioni delle risorse finanziarie anche mediante forme di
cofinanziamento;
d) i tempi di realizzazione degli interventi;
e) le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione
dell’impatto degli interventi;
f) le modalità di integrazione tra politiche formative,
dell’istruzione e del lavoro;
g) i raccordi con la programmazione scolastica regionale, con gli
interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente;
h) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse
iniziative comprese quelle relative all’integrazione tra politiche
formative, dell’istruzione, dell’orientamento e del lavoro;
i) le ulteriori direttive relative ad interventi previsti in altri settori
di competenza regionale;
j) una relazione sui risultati conseguiti dal programma precedente.
5. Nella predisposizione del programma, la Giunta regionale tiene conto dei
fabbisogni professionali e formativi presentati dalle parti sociali e dalle
province nell’ambito della programmazione provinciale di cui
all’ articolo 3.
6. Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma
possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, sentiti le
commissioni consiliari competenti per la formazione, l’istruzione, il
lavoro e l’orientamento, la commissione regionale per la
concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e il
comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, tenuto
conto dei riscontri derivanti dalle attività di valutazione dei
risultati conseguiti.
7. Sulla base degli indirizzi del programma triennale, la Giunta regionale
approva il piano attuativo annuale, sentite le commissioni consiliari
competenti per la formazione, l’istruzione, il lavoro e
l’orientamento.
Art. 11 - Monitoraggio,
valutazione delle politiche per il lavoro e masterplan dei servizi per il
lavoro.
1. La Regione svolge e promuove analisi qualitative e quantitative delle
tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, ai fini della
valutazione e della programmazione delle politiche per il lavoro e ne
garantisce adeguata diffusione.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per
la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6,
definisce gli obiettivi e le aree prioritarie del monitoraggio delle
politiche del lavoro e svolge le azioni di monitoraggio in coerenza con gli
strumenti e i criteri definiti dalla legislazione nazionale e comunitaria,
nell’ambito della SEO.
3. I dati necessari per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle
relative politiche sono forniti dai soggetti che erogano i servizi per il
lavoro di cui all’ articolo 21.
4. La Giunta regionale favorisce l’utilizzo di nuove tecnologie di
informazione e comunicazione, anche ai fini della semplificazione degli
adempimenti amministrativi e del reperimento e miglioramento della
qualità dei dati necessari per il monitoraggio.
5. La Giunta regionale collabora alla predisposizione dei documenti
nazionali di monitoraggio e, acquisiti i pareri della commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del
comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7,
approva il masterplan dei servizi per il lavoro, indicando anche gli
standard di funzionamento con riferimento a fasi temporali predeterminate.
6. Le province effettuano la valutazione degli interventi di propria
competenza e li trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione.
Art. 12 - Osservatorio
regionale sul mercato del lavoro.
1. L’osservatorio regionale sul
mercato del lavoro, in raccordo con la segreteria regionale competente in
materia di lavoro, svolge un’attività finalizzata a fornire gli
elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione
delle politiche del lavoro ed in particolare a:
a) arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale,
congiunturali e strutturali, sull’analisi e previsione dei profili
professionali dei settori merceologici anche al fine di fornire elementi
utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali
di formazione;
b) monitorare l’impatto delle politiche del lavoro, comunitarie,
nazionali e regionali;
c) collaborare alla produzione di materiali utili all’orientamento
scolastico e professionale;
d) collaborare con l’osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
e) promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali e
gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, indagini sui profili
professionali e formativi;
f) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche,
nell’ambito del piano annuale di attività dell’ente
regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 13, comma 3;
g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche
attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e iniziative pubbliche
rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno specifico rapporto
annuale.
2. L’ente regionale Veneto lavoro di cui all’articolo 13 svolge
le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in raccordo
con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture
regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.
3. Nell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le
basi informative costituite nell’ambito del nodo regionale della
borsa continua nazionale del lavoro di cui all’ articolo 28, le basi informative
connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché
tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei
stabiliti ai sensi dell’articolo 11.
4. La Regione favorisce la partecipazione all’osservatorio regionale
sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti sociali e di
tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e
ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del lavoro e le
politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università,
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli enti
locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti
bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi, osservazione e
ricerca pubblici e privati.
5. L’osservatorio conduce su richiesta delle province e degli enti
locali studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali
senza onere alcuno.
6. L’osservatorio può inoltre condurre, per conto di soggetti
diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a
pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate
dall’attività istituzionale, ferma restando la priorità
delle attività istituzionali.
7. L’attività dell’osservatorio regionale è
supportata da un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta
regionale e composto da sei membri, di cui un docente universitario
competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente
designato dalla Giunta stessa, quattro membri esperti in materia di
politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla
commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all’articolo 6 e un rappresentante della Regione.
8. Ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui al comma 7 è
corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle
sedute, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui
all' articolo
187 della legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Il comitato tecnico scientifico è nominato entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e, in deroga alla
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli
organi” e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque
anni.
CAPO IV - Ente regionale Veneto
Lavoro (5)
Art. 13 - Funzioni
dell’ente regionale Veneto Lavoro.
1. L’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’ articolo 8, comma 1,
della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del
lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”, di seguito denominato ente,
esercita le funzioni e svolge le attività, coordinandosi con i
soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all’ articolo 21, in conformità
alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.
2. L’ente esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) provvede al monitoraggio e all’osservazione del mercato del lavoro
e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali
competenti in materia di lavoro;
b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in
tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle
politiche del lavoro;
c) fornisce supporto e assistenza tecnica alle province e agli organismi
che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche
del lavoro ai sensi della presente legge;
d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso
attività di ricerca, studio e documentazione;
e) ha l’obbligo di dare la
massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati
contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui
all’ articolo 28, sia
ai risultati di ricerca dell’osservatorio regionale sul mercato del
lavoro di cui all’articolo 12, garantendo l’accesso universale
gratuito;
f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del
Veneto (SILV).
3. L’ente formula un piano annuale delle attività, che viene
approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione
consiliare competente, nonché della commissione regionale per la
concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento
istituzionale di cui agli articoli 6 e 7.
L’ente predispone una relazione conclusiva sullo svolgimento delle
attività, che viene sottoposta all’approvazione della Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare.
4. La Giunta regionale può attribuire all’ente ulteriori
attività rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge,
relativamente all’attuazione delle politiche del lavoro.
Art. 14 - Organi.
1. Sono organi dell’ente:
a) il direttore;
b) il collegio dei revisori.
Art. 15 - Direttore.
1. Il direttore è nominato, ai sensi
della legge regionale
22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel
bollettino ufficiale della Regione del Veneto, tra i soggetti in possesso
di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche
del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di
organizzazioni complesse pubbliche o private.
2. L’incarico di direttore è regolato con contratto di diritto
privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni,
rinnovabile. Gli elementi del contratto ed il trattamento economico sono
stabiliti dalla Giunta regionale.
3. L’incarico di direttore non è compatibile con cariche
elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente
o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento
dell’incarico di direttore è subordinato al collocamento in
aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
4. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione
della Giunta regionale che revoca l’incarico di direttore, quando
sussistano i seguenti motivi:
a) sopravvenute cause di incompatibilità;
b) gravi violazioni di norme di legge;
c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da
compromettere la funzionalità dell’ente;
e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa diffida
della Giunta regionale.
5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’ente; è
responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione
in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta
regionale. In particolare provvede a:
a) proporre, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che
disciplina l’organizzazione, la dotazione organica ed il
funzionamento dell’ente;
b) proporre il regolamento che disciplina le attività di gestione
amministrativa, contabile e patrimoniale dell’ente;
c) stipulare le convenzioni per l’erogazione dei servizi;
d) predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;
e) predisporre il programma annuale di attività;
f) presentare alla Giunta regionale la relazione annuale sulle
attività dell’ente, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di competenza;
g) assumere, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, ogni
altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità
dell’ente e l’integrazione degli altri soggetti che, ai sensi
della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del
lavoro.
Art. 16 - Collegio dei
revisori.
1. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da
due supplenti. Il presidente ed i membri del collegio sono nominati dal
Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale,
scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
“Attuazione della direttiva 84/253 CEE, relativa
all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti contabili”. Il collegio, in deroga alla legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica
cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.
2. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori compete un
compenso annuale pari rispettivamente al dieci per cento e al cinque per
cento del compenso spettante al direttore.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione
economico-finanziaria dell’ente; esprime parere sul bilancio di
previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore.
Redige entro il 28 febbraio una relazione annuale sull’attività
complessiva svolta dall’ente e la trasmette alla Giunta regionale.
Art. 17 - Vigilanza.
1. La Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della legge regionale 18 dicembre
1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e
di controllo sugli enti amministrativi regionali” e successive
modifiche ed integrazioni, sui seguenti provvedimenti:
a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
b) il rendiconto generale annuale.
2. Nell’ambito dei controlli sul rendiconto generale annuale la
Giunta regionale verifica altresì la conformità delle azioni
dell’ente rispetto agli indirizzi espressi.
3. Gli atti del direttore di cui al comma 1, sottoposti all’esame
della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi inutilmente sessanta
giorni dal loro ricevimento.
Art. 18 - Risorse finanziarie
e patrimoniali.
1. L’ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal
provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
b) finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di
specifiche attività affidate dalla Regione;
c) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
2. L’ente dispone dei beni e delle attrezzature destinati
all’esercizio delle funzioni già assegnate dalla Giunta
regionale, individuati in apposito inventario.
3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in
comodato in relazione alle esigenze funzionali dell’ente.
Art. 19 - Personale.
1. Nel limite della dotazione organica proposta dal direttore e approvata
dalla Giunta regionale, l’ente si avvale di personale proprio assunto
ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni,
con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi del comma 2
dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
2. Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all’utilizzo di
specifiche professionalità, l’ente può richiedere personale
regionale.
3. Per l’espletamento di particolari attività progettuali, di
ricerca e di studio, l’ente può stipulare specifici contratti di
diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero
procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con
università.
TITOLO II - I servizi per il
lavoro
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 20 - Sistema dei servizi
per il lavoro.
1. In funzione del miglioramento
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, della prevenzione
della disoccupazione di lunga durata, della promozione dell'inserimento,
del reinserimento, del mantenimento e dell’integrazione lavorativa
delle persone svantaggiate e disabili, del sostegno alla mobilità
geografica del lavoro, del sostegno al reinserimento lavorativo dei
lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, della promozione
della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, e al fine della
costruzione di un mercato del lavoro aperto e trasparente, la Regione
promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra
operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati ai sensi del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed
integrazioni, degli articoli 23, 24, 25 della presente legge e
dell’articolo 1, comma 31 della legge 24 dicembre 2007, n. 247
“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale.”.
2. Il sistema dei servizi per il lavoro di cui al comma 1 è attivato
nel rispetto della normativa dell’Unione europea, di quanto previsto
dalla legislazione nazionale vigente, dei principi fondamentali di tutela e
sicurezza del lavoro, delle competenze dello Stato relative alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali e al coordinamento informativo, statistico e
informatico dei dati.
3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro, in relazione ai bisogni
dei lavoratori e dei datori di lavoro, provvede all’erogazione dei
servizi di informazione, orientamento e accompagnamento, anche
personalizzato, al lavoro, all ’incontro fra domanda e offerta
e all’attuazione degli interventi di politica del lavoro.
Art. 21 - I servizi per il
lavoro.
1. Le province, nell’ambito delle
proprie attribuzioni e funzioni, attraverso loro strutture denominate
centri per l’impiego, nonché gli operatori accreditati di cui
all’articolo 25, nei limiti dell’accreditamento, svolgono le
seguenti funzioni:
a) attività di accoglienza e orientamento al lavoro;
b) attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
c) informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al
lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo;
d) erogazione di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di
lavoratori stranieri;
e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all’attivazione
di percorsi formativi mirati;
f) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;
g) funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla
normativa nazionale e regionale;
h) l’assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto
formativo.
2. Competono inoltre alle province:
a) l’accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa
certificazione;
b) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di
lavoro;
c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili;
d) gli avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del
lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ogni provincia può modificare l’attuale articolazione
territoriale dei centri per l’impiego delle province, previo parere
delle rispettive commissioni provinciali per il lavoro di cui
all’ articolo 9, entro
i limiti delle risorse finanziarie attribuite.
4. Gli operatori autorizzati ai sensi degli articoli 23 e 24 operano
nell’ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro nei
limiti stabiliti dai rispettivi regimi di autorizzazione.
Art. 22 - Orientamento al
lavoro.
1. La Regione garantisce alla persona, nel corso della sua esperienza
formativa e lavorativa, l’accesso alla formazione permanente e il
diritto all’orientamento, come strumento di valorizzazione e di
sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni
personali, attraverso il sostegno e l’aiuto nella ricerca
occupazionale, al reinserimento lavorativo,
all’autoimprenditorialità come strumento di occupazione.
2. La Regione persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati
dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione,
della formazione e del lavoro.
3. La Giunta regionale svolge un ruolo di programmazione, indirizzo,
monitoraggio e valutazione degli interventi a valenza orientativa e
formativa, sia rispetto alle province ed agli altri enti locali, sia
rispetto alle istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione
accreditati, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati” e successive modifiche ed integrazioni,
nell’ambito dell’orientamento. Definisce gli standard minimi
dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento,
acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le
parti sociali di cui all’ articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui
all’ articolo 7.
4. La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in
materia di lavoro, e le province svolgono attività di informazione
orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul
territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a rete, degli altri
enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione
accreditati e delle parti sociali. La Regione incentiva
l’integrazione dei servizi e le azioni in rete tra province,
istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati, enti locali e
parti sociali di cui all’articolo 6, comma 3.
5. Le province, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale
e in raccordo con i sistemi formativi, realizzano le azioni di orientamento
al lavoro anche con riferimento alle informazioni loro pervenute e
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’ articolo 49, tenendo conto dei
profili professionali più richiesti rilevati dagli osservatori
regionali e provinciali sul mercato del lavoro e delle offerte di
formazione continua.
6. Gli altri enti locali svolgono attività di informazione orientativa
garantendo un adeguato raccordo con l’attività delle province di
cui al comma 5.
7. Al fine di rafforzare i servizi offerti sul territorio, la Giunta
regionale promuove azioni coordinate di formazione e supporto degli
operatori coinvolti nelle attività territoriali di orientamento,
nonché azioni a carattere sperimentale.
CAPO II - Autorizzazione e
accreditamento
Art. 23 - Autorizzazione.
1. È istituito, presso la Giunta
regionale, l’albo regionale degli operatori autorizzati allo
svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e
selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione
professionale, che operano esclusivamente nel territorio della Regione.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali di cui all’ articolo 6 e del comitato di
coordinamento istituzionale di cui all’ articolo 7, disciplina l’articolazione e la tenuta
dell’albo di cui al comma 1, le modalità e le procedure per
l’iscrizione, i requisiti per l’autorizzazione, con particolare
riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove
viene svolta l’attività, la sospensione e la revoca
dell’autorizzazione.
3. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Giunta regionale
nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi
fondamentali desumibili dalla SEO di cui all’ articolo 1, comma 4, della presente
legge.
4. L’iscrizione degli operatori autorizzati di cui al comma 1 è
subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari previsti dagli articoli 5, ad eccezione della lettera b) del
comma 4 del medesimo articolo, e 6 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La Regione e le province promuovono, attraverso specifiche intese, forme
di cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione e forme di
collaborazione con gli operatori autorizzati a livello nazionale.
6. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo
adeguate forme di raccordo con le province.
Art. 24 - Regimi particolari
di autorizzazione.
1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri
della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di
cui all’ articolo 6 e
del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’ articolo 7, definisce, ai sensi
dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 1,
comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le modalità e i
criteri di autorizzazione per gli operatori di cui all’articolo 6,
commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Gli operatori di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo
adeguate forme di raccordo con le province.
Art. 25 - Accreditamento.
1. Entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale,
acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le
parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento
istituzionale di cui all’articolo 7, istituisce l’elenco
regionale, eventualmente articolato in sezioni, degli operatori pubblici e
privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio
regionale, nel rispetto degli indirizzi definiti ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 1, comma 31,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Il provvedimento istitutivo dell’elenco regionale di cui al comma
1 individua i servizi per il lavoro, con particolare riferimento alle
attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta
di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di
promozione dell’inserimento lavorativo degli svantaggiati, di
promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e cura, di sostegno alla
mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla
ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del
lavoro.
3. Il provvedimento istitutivo dell’elenco regionale di cui al comma
1 disciplina in particolare:
a) le modalità di tenuta dell’elenco individuando anche la
struttura regionale responsabile;
b) le procedure di accreditamento e segnatamente i criteri e i requisiti
per la concessione, la sospensione e la revoca del provvedimento di
accreditamento;
c) i requisiti delle prestazioni, stabiliti anche con riferimento ad
eventuali sperimentazioni già realizzate, cui devono attenersi i
soggetti accreditati per lo svolgimento delle funzioni loro affidate;
d) le modalità di verifica periodica della efficacia e della
efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;
e) gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori
accreditati e le province, nell’ambito degli indirizzi regionali;
f) le forme della cooperazione tra i soggetti accreditati e gli operatori
autorizzati a livello nazionale o regionale;
g) le modalità di interconnessione al nodo regionale della borsa
continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 28.
4. L’iscrizione nell’elenco degli operatori accreditati
costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi per il
lavoro.
CAPO III - Raccordo tra pubblico e
privato e internazionalizzazione
Art. 26 - Forme di
cooperazione e di raccordo tra pubblico e privato.
1. La Giunta regionale e le province possono affidare agli operatori
accreditati ai sensi dell’articolo 25 lo svolgimento di servizi per
il lavoro, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) economicità del ricorso agli operatori accreditati, valutata
oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del
servizio fornito;
b) assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi
erogati;
c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione ed alle
province le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati
relativi all’attività svolta e ai risultati conseguiti.
2. La Giunta regionale realizza i progetti di interesse regionale di cui
all’ articolo 2, comma
2, lettera b), anche in collaborazione con gli operatori accreditati e
autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, favorendo il metodo e il
lavoro in rete.
3. Al fine di favorire l’inserimento/reinserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera
k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le province possono
costituire agenzie sociali, di cui all’articolo 13, comma 7, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la partecipazione delle
agenzie per il lavoro di somministrazione, previo il loro accreditamento ai
sensi dell’articolo 25 della presente legge.
4. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per
la concertazione tra le parti sociali di cui all’ articolo 6 e del comitato di
coordinamento istituzionale di cui all’ articolo 7, determina i criteri, le condizioni e le
modalità per la costituzione di agenzie sociali, per la stipula delle
convenzioni previste dall’articolo 13, comma 7, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché per il monitoraggio
sulle attività svolte dalle agenzie sociali stesse.
Art. 27 -
Internazionalizzazione del mercato del lavoro.
1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 117, nono comma, della
Costituzione, favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro
con le altre Regioni e gli Stati, con l’obiettivo di promuovere la
cooperazione, la mobilità dei lavoratori, lo scambio delle esperienze,
la reciproca collaborazione in materia di politiche del lavoro, la
costituzione di reti internazionali tra i servizi per il lavoro.
CAPO IV - Servizi telematici
Art 28 - Borsalavoroveneto e
sistema informativo lavoro del Veneto (SILV).
1. La Regione, allo scopo di garantire una
diffusa disponibilità e fruibilità dei servizi per il lavoro e di
favorire le più ampie opportunità occupazionali e la
mobilità territoriale del lavoro, realizza, ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modifiche ed integrazioni, il nodo regionale della borsa
continua nazionale del lavoro, denominato borsalavoroveneto.
2. Borsalavoroveneto è liberamente accessibile da parte dei lavoratori
e dei datori di lavoro, da qualunque punto della rete, anche senza
rivolgersi ad alcun intermediario.
3. Borsalavoroveneto assicura:
a) la diffusione delle offerte e delle domande di lavoro;
b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda
i mercati del lavoro territoriali, con riferimento anche alle condizioni di
vita e alle opportunità di qualificazione;
c) l’integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e
accreditati, presenti nel territorio;
d) la qualità dei dati raccolti attraverso adeguate azioni di
verifica;
e) la definizione e la realizzazione di modelli condivisi di servizi per il
lavoro;
f) il collegamento con la borsa continua nazionale del lavoro.
4. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo di
borsalavoroveneto è affidato ad una cabina di regia, istituita dalla
Giunta regionale e presieduta dal segretario regionale competente in
materia di lavoro.
5. Le strutture regionali competenti in materia di lavoro, orientamento,
formazione, istruzione e sistema informatico e l’ente regionale
Veneto Lavoro concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla
gestione efficace di borsalavoroveneto.
6. Per la promozione e la diffusione dell’utilizzo di
borsalavoroveneto, la Giunta regionale si avvale anche della collaborazione
delle parti sociali e degli operatori autorizzati e accreditati.
7. Le disposizioni relative al trattamento dei dati sono adottate dalla
Giunta regionale nell’ambito della normativa vigente.
8. Tutti gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati ai
sensi degli articoli 23, 24 e 25 adempiono all’obbligo di connessione
alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo
borsalavoroveneto. In caso di mancato adempimento all’obbligo è
ritirata l’autorizzazione.
9. Il sistema informativo lavoro del Veneto (SILV), di seguito denominato
SILV, costituito nell’ambito del sistema informativo regionale veneto
(SIRV), è basato su una struttura a rete nell’ambito del nodo
regionale borsalavoroveneto e supporta la Regione nell’esercizio
delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del
lavoro.
10. Il SILV costituisce per le province lo strumento informativo per
l’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge in
materia di politica e di servizi per il lavoro.
11. L’ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la
realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per l’ambito
regionale, in raccordo con le strutture regionali competenti.
12. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV
è affidato ad un comitato strategico, istituito dalla Giunta regionale
e presieduto dal segretario regionale competente in materia di lavoro, cui
partecipano rappresentanti dell’ente regionale Veneto Lavoro e delle
province.
13. La gestione del SILV è regolata da una convenzione quadro,
approvata dalla Giunta regionale, stipulata tra l’ente regionale
Veneto Lavoro e le province.
14. La Giunta regionale può consentire l’accesso al SILV agli
operatori autorizzati e accreditati, previa stipula di apposite
convenzioni, anche a titolo oneroso.
15. La commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di
cui all’ articolo 6
viene informata annualmente sulle attività di borsalavoroveneto e del
SILV.
Art. 29 - Servizi europei
dell’occupazione (EURES).
1. La Regione, nell’ambito delle funzioni previste
dall ’articolo
2, coordina, tramite la struttura regionale competente in materia
di lavoro, la rete dei Servizi europei dell’occupazione, di seguito
denominata EURES, prevista dalla decisione n. 2003/8/CE della Commissione,
del 23 dicembre 2002, relativa all’attuazione del regolamento (CEE)
n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all’interno della comunità, al fine
di favorire la mobilità professionale dei cittadini dei Paesi dello
Spazio Economico Europeo (SEE), anche a supporto dei fabbisogni
occupazionali delle imprese per l’integrazione del mercato unico
europeo.
2. I servizi EURES regionale e provinciali, nello svolgimento della propria
attività, utilizzano, oltre al portale EURES, anche borsalavoroveneto
di cui all’articolo 28.
3. Il servizio EURES è integrato nelle attività dei centri per
l’impiego delle province.
TITOLO III - Politiche del lavoro
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 30 - Finalità e
tipologie di intervento.
1. La Regione promuove interventi di politica del lavoro finalizzati a:
a) incentivare la partecipazione al lavoro, in particolare delle donne, dei
giovani e dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale;
b) prevenire ed affrontare la disoccupazione, in particolare quella di
lunga durata nonché favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
individuando strumenti ed incentivi atti a promuovere forme di
continuità lavorativa;
c) sostenere il reddito di persone involontariamente prive di occupazione;
d) sostenere la formazione continua dei lavoratori e il reinserimento nella
vita attiva;
e) promuovere la mobilità professionale;
f) favorire l’invecchiamento attivo;
g) sviluppare la qualità del lavoro;
h) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
i) sostenere e incentivare i processi di trasformazione o riorganizzazione
economica e produttiva che sviluppino l’occupazione e/o migliorino le
condizioni di lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dalla Giunta regionale
tenendo conto dei seguenti principi e criteri generali di azione:
a) massima integrazione tra le misure di politica attiva e passiva per
stimolare la crescita e l’adattamento professionale dei lavoratori e
incentivare comportamenti di ricerca attiva d’impiego;
b) concentrazione su specifici gruppi di lavoratori o candidati lavoratori
individuati in relazione all'intensità e alla specificità dei
bisogni nonché degli svantaggi che essi devono colmare per conseguire
effettive pari opportunità;
c) promozione di nuove attività imprenditoriali per giovani e
lavoratori in difficoltà occupazionale, con l'obiettivo di incentivare
l'avvio e il mantenimento di attività imprenditoriali e di lavoro
autonomo;
d) promozione di iniziative relative al settore artigiano e delle piccole e
medie imprese, anche tramite l’assegnazione di fondi a enti
bilaterali, funzionali alla creazione di nuovi posti di lavoro e che
prevedano forme di cofinanziamento delle stesse;
e) personalizzazione della gestione degli interventi, in un'ottica di
accompagnamento, mantenimento e di riconoscimento della eterogeneità
delle situazioni;
f) centralità operativa del sistema dei servizi per il lavoro,
così come definito all’ articolo 20, comma 1, in particolare per la definizione e il
coordinamento dei programmi d’intervento individuali;
g) promozione del ricorso anche ad attività di lavoro socialmente
utile da parte degli enti locali.
3. La realizzazione degli interventi di politica del lavoro può
prevedere l’attivazione di servizi aggiuntivi a quelli di base
già disponibili, l’erogazione di contributi al lavoratore a
sostegno del reddito, l’incentivazione delle assunzioni anche
mediante l’erogazione di contributi ai datori di lavoro,
l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di servizi.
Art. 31 - Fondo regionale per
il sostegno al reddito e all’occupazione.
1. Al fine di rendere effettiva la
partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla
presente legge, è istituito il fondo regionale per il sostegno al
reddito e all’occupazione destinato a finanziare interventi a favore
di disoccupati, di lavoratori sospesi dal lavoro privi di ammortizzatori
sociali e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui
all’articolo 409, primo comma, numero 3, del codice di procedura
civile.
2. La Giunta regionale disciplina i criteri di utilizzo del fondo di cui al
comma 1, prevedendo anche l’erogazione di assegni di sostegno al
reddito nonché l’erogazione di assegni di servizio per la
partecipazione ad attività di orientamento, di formazione e di
formazione continua.
3. La Giunta regionale, nel disciplinare i criteri di cui al comma 2, si
avvale delle analisi e del piano fornito dall’Osservatorio sul
reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito, di cui
all’ articolo
33 della legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2007”.
4. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per
la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, del
comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7 e della
competente commissione consiliare, garantisce una omogenea applicazione sul
territorio regionale, attraverso l’adozione di atti di indirizzo
applicativo, delle norme relative alla decadenza dai trattamenti
previdenziali di cui all’articolo 1 quinquies del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249 “Interventi urgenti in materia di politiche del
lavoro e sociali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291.
Art. 32 - Ammortizzatori
sociali.
1. La Regione ottimizza l’utilizzo
delle risorse finanziarie disponibili, mediante una razionale combinazione
dei trattamenti in deroga finanziati dallo Stato con il ricorso aggiuntivo
al fondo regionale di cui all’articolo 31 e, in situazioni
eccezionali, a fondi comunitari.
2. La Regione, in accordo con il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, assume la responsabilità diretta della gestione
delle procedure di accesso ai trattamenti di cui al comma 1, effettuando il
monitoraggio della spesa anche mediante la stipula di convenzioni con gli
enti previdenziali interessati.
3. La Giunta regionale, anche tramite il coinvolgimento del sistema del
credito, istituisce un fondo di rotazione per le anticipazioni ai
lavoratori, prioritariamente di piccole imprese, delle somme spettanti per
i trattamenti di cassa integrazione, inclusa la cassa integrazione in
deroga ed esclusa la cassa integrazione ordinaria.
Art. 33 - Politiche per le
pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.
1. La Regione favorisce le pari opportunità concorrendo, con
iniziative proprie od attuative della normativa statale in materia, al
finanziamento di progetti finalizzati all’affermazione dei principi
di parità nelle più diverse articolazioni nel mondo del lavoro in
particolare finalizzati a favorire l’ingresso, la permanenza e il
reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, nonché il
superamento di ogni forma di discriminazione. A tal fine la Regione
promuove azioni positive per la parità di genere, per il superamento
di ogni disparità nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla
progressione di carriera.
2. Nelle forme organizzative comunque disciplinate per il perseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1, è garantita l’espressione del
parere del consigliere regionale di parità o della consigliera di
parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della
prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di lavoro e di cura,
coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53
“Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città” e successive modifiche ed
integrazioni, la Giunta regionale promuove e sostiene progetti, proposti da
enti e organismi pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applicano o
stipulano accordi contrattuali interconfederali, nazionali, territoriali e
aziendali che prevedono azioni positive per la flessibilità degli
orari di lavoro.
4. La Regione favorisce la crescita di servizi territoriali di supporto per
conciliare tempi di lavoro e di cura, con particolare riferimento
all’organizzazione dell’orario di lavoro, all’utilizzo
del lavoro a tempo parziale e del telelavoro.
5. La Giunta regionale, anche in collaborazione con province, comuni, parti
sociali e associazioni del terzo settore, favorisce e promuove la
realizzazione di progetti specifici finalizzati a prevenire e rimuovere le
cause di discriminazione di genere.
6. La Giunta regionale, attraverso gli organismi preposti alla parità,
promuove e diffonde le linee guida antidiscriminatorie tra uomini e donne
nell’accesso al lavoro, nella formazione, nella valutazione del
personale, nei percorsi di carriera, nel lavoro a tempo parziale e nel
salario per lavoro di uguale valore.
7. La Regione promuove, anche mediante l’impiego di incentivi
ecomomici, lo sviluppo di servizi domiciliari, di asili aziendali, di
strumenti di assistenza alla persona e alla famiglia, nonché ogni
altra misura idonea a consentire, in particolare, alle donne la
conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare.
8. In coerenza con i principi dell’Unione europea in ordine alla
dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione programma,
sentite le parti sociali ed in collaborazione con le province, i comuni e
le associazioni del terzo settore, azioni ed interventi per perseguire le
finalità di cui al presente articolo nei diversi ambiti delle
politiche attive del lavoro.
Art. 34 - Inserimento
lavorativo delle persone disabili.
1. La Regione, in attuazione a quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione
lavorativa presso le aziende ulss” e successive modifiche ed
integrazioni, promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone
disabili sostenendone l’inserimento al lavoro, la stabilizzazione
occupazionale nonché le attività di lavoro autonomo.
2. Le province esercitano le funzioni del collocamento mirato delle persone
disabili di cui all’ articolo 3, comma 2, lettera b).
Art. 35 - Cooperazione sociale
e inserimento lavorativo.
1. La Regione, al fine di assicurare la piena integrazione sociale e
l’effettività del diritto al lavoro, riconosce il ruolo
fondamentale della cooperazione sociale, sia come erogatrice di servizi per
il lavoro, sia come strumento per la creazione di opportunità
occupazionali, nella formazione, nell’inserimento e nel mantenimento
lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone disabili.
2. La Regione promuove programmi di inserimento lavorativo nelle
cooperative sociali nel rispetto della legislazione nazionale e dei
contratti collettivi nazionali e territoriali, svolgendo in accordo con le
province il monitoraggio sui risultati raggiunti e la diffusione sul
proprio territorio dei migliori modelli di intervento.
Art. 36 - Promozione
dell’autoimprenditorialità.
1. La Giunta regionale sostiene, nel perseguimento delle azioni di
orientamento al lavoro di cui all’articolo 22 e in coerenza con la
riforma del diritto-dovere di istruzione e formazione prevista con legge 28
marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale” e successive
modifiche ed integrazioni, lo sviluppo e il mantenimento
dell’autoimprenditorialità anche mediante la concessione di
contributi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato, a soggetti in situazione di svantaggio occupazionale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla costituzione e
acquisizione di una partecipazione in nuove imprese anche cooperative
costituite da lavoratori di aziende o di settori in crisi aventi sede
operativa sul territorio regionale, con particolare riferimento alle spese
di investimento, all’acquisizione di beni e servizi di consulenza e
alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.
Art. 37 - Gestione delle
situazioni di crisi occupazionale.
1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi di cui
all’articolo 30 e sulla base dei criteri da definire previa
acquisizione dei pareri della commissione regionale per la concertazione
tra le parti sociali di cui all’ articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui
all’ articolo 7, al
fine di affrontare particolari situazioni di tensione occupazionale a
livello settoriale, distrettuale o locale, può adottare interventi di
politiche del lavoro e di riqualificazione professionale urgenti e di breve
durata, idonei a incentivare l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, a promuovere ed incrementare l’occupazione, a favorire il
reimpiego dei lavoratori, individuando le risorse necessarie nel fondo
regionale di cui all’articolo 31 e prevedendo eventuali forme di
cofinanziamento da parte dei datori di lavoro interessati.
2. La Giunta regionale sostiene gli accordi intervenuti tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro finalizzati
alla riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori coinvolti nelle
situazioni di crisi occupazionali, aziendali e territoriali, individuando
le risorse necessarie per il loro reimpiego. Favorisce altresì il
raccordo con i progetti per il rilascio o la riconversione del tessuto
produttivo e imprenditoriale dell’area o del settore interessato,
eventualmente promossi da enti locali o da imprese e loro consorzi.
3. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dal comma 1,
può affidare alle province la gestione di risorse per interventi in
ambito provinciale.
Art. 38 - Cantieri scuola -
lavoro.
1. La Regione, al fine di intervenire nelle situazioni di rischio
occupazionale, disciplina l’utilizzo temporaneo e straordinario in
cantieri scuola-lavoro delle persone prive di occupazione nonché dei
lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di
ristrutturazione aziendale.
2. I criteri per l’apertura e la gestione dei cantieri sono stabiliti
dalla Giunta regionale.
Art. 39 - Disciplina del
mercato del lavoro e modalità di trasmissione delle comunicazioni
obbligatorie.
1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per
la concertazione tra le parti sociali di cui all’ articolo 6 e del comitato di
coordinamento istituzionale di cui all’ articolo 7, adotta indirizzi organizzativi e applicativi
in materia di servizi per il lavoro con particolare riferimento alla scheda
anagrafica, alla scheda professionale e al sistema di comunicazioni da
parte delle imprese nonché allo stato di disoccupazione e relativa
certificazione ed alla tenuta delle liste di mobilità e relativi
ricorsi.
Art. 40 - Avviamento a
selezione nella pubblica amministrazione.
1. Per l’avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni di
lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo
requisito della scuola dell’obbligo, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modifiche ed integrazioni, escluse le amministrazioni statali
e gli enti pubblici nazionali, procedono secondo modalità definite con
apposito provvedimento della Giunta regionale approvato acquisito il parere
del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’ articolo 7.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, in conformità ai principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ed in particolare
dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, è approvato nel rispetto dei seguenti
principi e criteri:
a) pubblicità della procedura;
b) generalità dell’accesso, a prescindere dal domicilio o dallo
stato occupazionale del candidato;
c) formazione della graduatoria dei candidati da avviare alla selezione
esclusivamente tra coloro che abbiano presentato, nelle forme rispondenti
alle esigenze del contesto socio-economico, la dichiarazione di
disponibilità ad essere selezionati, con valutazione prioritaria dello
stato di bisogno determinato dal reddito personale oltre che dal carico
familiare.
TITOLO IV - Lavoro e formazione
CAPO I - Tirocini e apprendistato
Art. 41 - Tirocini formativi e
di orientamento.
1. La Regione, al fine di favorire il raccordo tra scuola, formazione e
lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini formativi e
di orientamento.
2. Il tirocinio consiste in una esperienza temporanea in una realtà
lavorativa, svolta sia nell’ambito di un processo formativo sia al di
fuori di un percorso formale di istruzione e formazione, con finalità
formative o di mero orientamento alle scelte professionali. Il rapporto che
si instaura tra il datore di lavoro ed il tirocinante non costituisce
rapporto di lavoro.
3. I tirocini formativi e di orientamento possono essere svolti presso
datori di lavoro pubblici e privati, ivi inclusi gli imprenditori o liberi
professionisti senza dipendenti.
4. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, acquisiti i pareri della commissione regionale per la
concertazione tra le parti sociali di cui all’ articolo 6, del comitato di
coordinamento istituzionale di cui all’ articolo 7 e della commissione consiliare competente,
adotta disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento
5. In particolare, tali disposizioni definiscono:
a) i limiti numerici dei tirocini;
b) le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti destinatari;
c) la durata dei tirocini, che non può superare i nove mesi,
estensibili a diciotto esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a
persone con disabilità;
d) caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di
orientamento;
e) criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini
organizzati in relazione a tali percorsi;
f) modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei
tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.
6. Nel caso di tirocini promossi all’estero, fermo restando il
rispetto della normativa applicabile al datore di lavoro ospitante, i
soggetti garantiscono la presenza del tutore e garanzie assicurative non
inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.
7. Nel caso di tirocini attivati a seguito di iniziative e programmi
europei trovano applicazione le specifiche disposizioni ivi previste.
Art. 42 - Contratto di
apprendistato. (6)
1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie
previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma
dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.
247”:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
2. Al fine del comma 1, la Giunta regionale: ( 7)
a) definisce la regolamentazione dei profili formativi
dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
b) disciplina l’offerta formativa pubblica integrativa della
formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, secondo quanto
previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, programmandola annualmente nei limiti delle risorse
disponibili, sulla base di criteri selettivi che assicurino priorità
ai percorsi di primo inserimento lavorativo e di alternanza scuola lavoro;
c) definisce, d’intesa con le associazioni di categoria dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le
modalità di riconoscimento della qualifica prevista
dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167;
d) definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato
per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione, per i profili che attengono alla formazione,
secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
e) disciplina le modalità di certificazione delle competenze acquisite
dall’apprendista secondo quanto previsto all’articolo 6, comma
4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
3. La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi
interprofessionali di cui all’ articolo 47, adeguate iniziative per garantire la formazione
professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità
dell’impresa, stimolando processi di qualificazione della
capacità formativa dell’impresa medesima.
4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, adotta misure
incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del
percorso formativo.”.
Art. 43 - Formazione
formale.
Art. 44 - Contratto di
apprendistato per l’espletamento del diritto - dovere di istruzione e
formazione.
Art. 45 - Contratto di
apprendistato professionalizzante.
Art. 46 - Contratto di
apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione.
CAPO II – Formazione
Art. 47 - Formazione continua e fondi interprofessionali.
1. I fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” e
successive modifiche ed integrazioni si raccordano con le azioni di
formazione continua previste dalla programmazione regionale in materia e
con le intese raggiunte a livello nazionale tra Stato, Regioni e parti
sociali.
2. La Giunta regionale si consulta periodicamente con le parti sociali, che
hanno costituito i fondi interprofessionali di cui al comma 1, al fine di
una programmazione sinergica delle rispettive attività.
Art. 48 - Certificazione delle
competenze e riconoscimento dei crediti formativi.
1. La Giunta regionale promuove la definizione di un sistema condiviso a
livello nazionale di standard minimi per il riconoscimento, la
certificazione delle competenze e per la registrazione delle stesse sul
libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 49, tenuto conto
di quanto previsto nella decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario
unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass),
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 390 del 31
dicembre 2004 e con riferimento a quanto stabilito nelle sedi istituzionali
di concertazione Stato-Regioni.
2. Ai fini della presente legge, il credito formativo è il valore
attribuibile alle competenze acquisite nei percorsi formativi riconosciuto
dalla struttura educativa o formativa cui accede l'interessato, con lo
scopo di consentire il passaggio in un percorso ulteriore di formazione, di
istruzione o di lavoro.
3. Sulla base degli indirizzi e degli standard definiti a livello
nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento dei
crediti formativi tra il sistema dei licei e il sistema della istruzione e
formazione professionale nonché all’interno di ciascun sistema.
Art. 49 - Libretto
formativo.
1. La Regione istituisce il libretto
formativo del cittadino previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel rispetto delle
linee operative acquisite nelle sedi di concertazione istituzionale
Stato-Regioni.
2. La Giunta regionale, anche nell’ambito di sperimentazioni attivate
per la definizione dello strumento di cui al comma 1, stabilisce i
requisiti per l’individuazione di altri soggetti, oltre agli enti di
formazione accreditati, ai quali può essere affidata
l’attività di assistenza nella compilazione ed aggiornamento del
libretto formativo. La Giunta regionale stabilisce idonee misure di
controllo volte a garantire la effettiva capacità e competenza a
svolgere il servizio.
CAPO III – Vigilanza e
ispezione (12)
Art. 50 - Istituzione
Struttura per la valutazione e controllo strategico della formazione
professionale.
1. Al fine di supportare l’attività di programmazione e
indirizzo politico amministrativo, la Regione del Veneto esercita
l’attività di valutazione e controllo strategico sul sistema
della formazione professionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive
modifiche e integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il
Consiglio regionale la struttura regionale per l'attività di
valutazione e controllo strategico sul sistema della formazione
professionale, di seguito denominata Struttura, che opera direttamente in
collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia
di formazione professionale.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti la Struttura:
a) si avvale di personale proprio e può avvalersi della collaborazione
delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di formazione
professionale e lavoro, nonché di enti universitari o di alta
qualificazione;
b) accede direttamente ai dati del sistema informativo della formazione
professionale;
c) può chiedere atti, documenti, dati e informazioni, oltre che alle
strutture ed enti regionali competenti, anche direttamente agli organismi
di formazione accreditati. ( 13)
Art. 51 - Attività e
compiti.
1. L’attività di valutazione e controllo strategico si esercita
con riguardo al settore della formazione professionale e mira a verificare
l’efficacia e l’efficienza delle politiche regionali in materia
di formazione professionale.
2. L’attività di cui al comma 1 consiste nell’analisi,
preventiva e successiva, della congruenza e/o degli scostamenti tra le
missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate,
nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle
eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei
possibili rimedi.
3. La Struttura relaziona sull’attività svolta alla Commissione
consiliare, che riferisce al Consiglio regionale con le eventuali proposte
di reindirizzo delle politiche regionali in materia di formazione
professionale per la presa d’atto e l’eventuale invio alla
Giunta regionale per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
( 14)
Art. 52 - Adempimenti delle
strutture e degli enti regionali.
Art. 53 - Disposizioni
organizzative.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua le
risorse umane e finanziarie da destinare all’attività della
Struttura, ai sensi dell’ articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e
successive modifiche ed integrazioni, e disciplina le modalità di
funzionamento della Struttura con provvedimento da adottare entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
TITOLO V - Sicurezza,
regolarità, qualità del lavoro e responsabilità sociale
delle imprese
CAPO I - Sicurezza,
regolarità e qualità del lavoro
Art. 54 - Controlli.
1. La Regione, al fine di garantire sicurezza, regolarità e
qualità del lavoro, promuove apposite intese con gli enti pubblici
competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del
controllo sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali in
materia di lavoro, contribuendo al rafforzamento delle attività
ispettive anche attraverso l’ottimale circolazione dei dati e delle
informazioni, particolarmente nei settori a più alto rischio di
irregolarità.
Art. 55 - Contrasto al lavoro
sommerso e irregolare.
1. La Regione progetta, promuove e sostiene azioni di contrasto del lavoro
sommerso ed irregolare ed interventi per diffondere la cultura del lavoro
regolare. A tal fine la Giunta regionale, acquisito il parere del comitato
di coordinamento istituzionale dei cui all’ articolo 7 e delle parti sociali,
promuove azioni rivolte a:
a) concedere contributi, finanziamenti e incentivi esclusivamente ai
soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in
materia di lavoro, sicurezza e previdenza e che applicano i contratti
collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali;
b) promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i
soggetti istituzionali per favorire uno sviluppo locale funzionalmente e
strutturalmente collegato all’emersione del lavoro sommerso;
c) sostenere iniziative di carattere settoriale e territoriale idonee ad
incidere sui contesti sociali, produttivi, professionali, individuali che
determinano la partecipazione irregolare al lavoro e la marginalità;
d) facilitare l’accesso al credito dei soggetti impegnati in un
percorso di emersione dal lavoro irregolare;
e) diffondere la cultura della legalità attraverso interventi
formativi e informativi nei confronti dei soggetti pubblici e privati e
nelle scuole aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e
dell’economia sommersa;
f) promuovere politiche di sostegno a favore di servizi e modalità di
reperimento di manodopera straniera e di incontro fra domanda ed offerta,
che scoraggino il ricorso al lavoro irregolare;
g) promuovere accordi fra le parti sociali che favoriscano sicurezza,
regolarità e qualità del lavoro.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta
regionale promuove la stipula di protocolli d’intesa con le
commissioni di analisi del lavoro irregolare istituite ai sensi
dell’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo” e successive modifiche ed integrazioni e con i comitati per
il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) istituiti ai sensi
dell’articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 “Primi
interventi per il rilancio dell’economia” e successive
modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale favorisce l’attuazione
delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare
previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in
particolare per quanto riguarda il documento unico di regolarità
contributiva e l’applicazione degli indici di congruità negli
appalti e subappalti. La Giunta regionale promuove altresì, anche
attraverso la collaborazione dell’osservatorio regionale veneto sul
lavoro irregolare previsto dall’ articolo 18 della
legge regionale 17
gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2002”, protocolli d’intesa con le
articolazioni regionali dell’Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS), con l’Istituto nazionale delle assicurazioni per gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e con gli altri soggetti competenti in materia
di vigilanza sul lavoro e di immigrazione.
3. La Giunta regionale, acquisito il parere delle parti sociali, definisce
i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il
contrasto del lavoro sommerso di cui al comma 1, lettere a) e c).
Art. 56 - Sicurezza e
qualità del lavoro.
1. La Regione, nell’esercizio delle sue competenze in materia, ai
sensi dell’articolo 117 della Costituzione, promuove e valorizza la
sicurezza sul luogo di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto-dovere
fondamentale del lavoratore. Promuove inoltre, in coerenza con gli
obiettivi della legislazione nazionale e regionale, la realizzazione di un
sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento delle
qualità della vita lavorativa.
2. La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di coordinamento
nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo, orientato
prioritariamente al sostegno del diritto - dovere alla sicurezza ed alla
salute nei luoghi di lavoro anche attraverso:
a) la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
b) la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, nella
convinzione che esso sia elemento fondamentale per la qualità del
lavoro e dell’occupazione;
c) la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
d) il supporto ai datori di lavoro per l’incentivazione di
attività di prevenzione dei rischi anche attraverso la promozione di
buone pratiche sul territorio regionale.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e
nell’esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2 la
Giunta regionale e le province, secondo le rispettive competenze,
d’intesa con le parti sociali:
a) adottano accordi, anche con gli organismi bilaterali, per
l’attivazione di unità formative appositamente dedicate alla
tematica della salute, dell’igiene e della sicurezza sul luogo di
lavoro;
b) sostengono le azioni di coordinamento e di rafforzamento delle
competenze rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali e territoriali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, anche attraverso la certificazione della formazione dei
soggetti della prevenzione;
c) sostengono le azioni promosse dagli enti bilaterali e dagli organismi
paritetici;
d) coordinano i diversi soggetti pubblici che operano nella materia della
salute e della sicurezza sul lavoro;
e) attivano le campagne informative e l’organizzazione di interventi
educativi rivolti ai giovani per sensibilizzare alla cultura della salute e
della sicurezza sul luogo di lavoro.
4. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di studi e ricerche volti
a:
a) individuare e trasferire buone pratiche sul territorio regionale;
b) monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie professionali
sul territorio regionale per l’elaborazione di un rapporto annuale.
5. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la
concessione degli incentivi per il miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4.
Art. 57 - Incentivi alle
famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
1. La Regione promuove e sostiene l’inserimento al lavoro del coniuge
o del convivente, residenti in Veneto, dei lavoratori deceduti a causa di
infortuni sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per l’accesso agli
interventi di cui al comma 1.
CAPO II - Responsabilità
sociale delle imprese
Art. 58 - Obiettivi.
1. La Regione promuove la diffusione della cultura della
responsabilità sociale di impresa, intesa quale integrazione
volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività
produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità ed il
territorio ove le imprese operano.
Art. 59 - Interventi.
1. La Giunta regionale promuove e sostiene interventi finalizzati al
perseguimento della responsabilizzazione sociale delle imprese, anche
attraverso:
a) azioni di promozione, sensibilizzazione della cultura e dei principi e
formazione della responsabilità sociale delle imprese anche
promuovendo il marchio etico e la certificazione della qualità sociale
delle aziende;
b) azioni di ricerca volte all’individuazione di buone prassi nelle
esperienze realizzate;
c) sperimentazioni di nuove linee di lavoro per valorizzare le imprese nei
rapporti con la società civile;
d) definizione e valorizzazione di procedure, strumenti e metodologie, che
permettano la verifica e la certificazione delle iniziative e dei
comportamenti socialmente responsabili delle imprese anche con sedi
all’estero e nei rapporti con i fornitori.
2. La Giunta regionale promuove azioni finalizzate a prevenire la
diffusione di fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile, di mancato
rispetto dei diritti dei lavoratori e di inquinamento dell’ambiente.
3. La Giunta regionale stipula intese e attiva sperimentazioni con le
province, i comuni, gli enti bilaterali, le parti sociali, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni dei
consumatori, le associazioni per la tutela dell’ambiente, gli ordini
ed i collegi professionali, gli organismi di ricerca e con ogni altro ente
pubblico e privato atto a realizzare le azioni di cui al comma 2.
TITOLO VI - Disposizioni finali e
transitorie
CAPO I - Disposizioni finali
Art. 60 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 12.536.366,27 per l’esercizio 2009 e in euro
13.800.788,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte:
a) nell’esercizio 2009, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo
delle risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di
funzionamento”, quanto a euro 7.522.566,27 mediante prelevamento
delle risorse allocate nell’upb U0066 “Politiche attive del
lavoro” e quanto a euro 5.000.000,00 mediante prelevamento delle
risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese
correnti” del bilancio di previsione 2009;
b) negli esercizi 2010-2011, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo
delle risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di
funzionamento”, quanto a euro 8.786.988,00 mediante prelevamento
delle risorse allocate nell’upb U0066 “Politiche attive del
lavoro” e quanto a euro 5.000.000,00 mediante prelevamento delle
risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese
correnti” del bilancio pluriennale 2009-2011.
2. Contestualmente si provvede all’istituzione della nuova upb U0244
“Politiche del lavoro”, allocata nella funzione obiettivo F0008
“Lavoro”, Area omogenea A0019 “Lavoro” del bilancio
di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, con dotazione di euro
12.522.566,27 nell’esercizio 2009 e di euro 13.786.988,00 in ciascuno
degli esercizi 2010 e 2011.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
destina annualmente adeguate risorse finanziarie ai soggetti di cui agli
articoli 31 e 32, da definirsi sulla base della
dimensione del fenomeno relativo ai lavoratori di cui ai suddetti articoli,
registrato nell’anno precedente.
Art. 61 - Relazione.
1. Al fine di effettuare una valutazione sugli effetti derivanti
dall’attuazione della presente legge, la Giunta regionale con cadenza
triennale, avvalendosi delle analisi e del monitoraggio eseguito ai sensi
dell’ articolo 12,
presenta alla commissione consiliare competente per materia una relazione
contenente informazioni sui risultati applicativi della stessa.
Art. 62 - Uniformità
della applicazione della presente legge e diritto di interpello.
1. La Giunta regionale garantisce le attività di assistenza
giuridico-amministrativa agli operatori autorizzati o accreditati ai sensi
degli articoli 23, 24 e 25, al fine di assicurare un’interpretazione
uniforme su tutto il territorio regionale della presente legge e dei
relativi provvedimenti attuativi.
2. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria
iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici
possono inoltrare alla struttura regionale competente in materia di lavoro
quesiti di ordine generale sull’applicazione della presente legge e
dei relativi provvedimenti attuativi.
3. L’inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente
articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Le risposte avvengono
tramite le medesime modalità, di norma, entro trenta giorni dal
ricevimento.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e la procedura per
l’esercizio del diritto di interpello di cui ai commi 1, 2 e 3.
CAPO II - Disposizioni abrogative
e transitorie
Art. 63 - Disposizioni
transitorie.
1. Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23
della legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale
scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.
2. Al fine di garantire la prosecuzione dei programmi e la continuità
della gestione dell’ente Veneto Lavoro, istituito e disciplinato
dagli articoli da 8 a 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e
successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni
transitorie:
a) il direttore ed il collegio dei revisori, in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge, conservano l’incarico fino alla
naturale scadenza;
b) i regolamenti di organizzazione e di gestione amministrativa e
contabile, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della previgente
normativa, conservano efficacia fino alla loro sostituzione;
c) i contratti di lavoro stipulati ai sensi della previgente normativa
proseguono senza soluzione di continuità e con la conservazione di
tutti i diritti maturati dal momento dell’assunzione; i contratti di
prestazione ed i contratti di fornitura, adottati dall’ente ai sensi
della previgente normativa proseguono fino alla loro naturale scadenza.
3. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni
della presente legge, conservano efficacia i provvedimenti della Giunta
regionale e del dirigente della struttura regionale competente in materia
di lavoro già adottati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Fino all’approvazione del primo programma regionale per la
formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento previsto
dall’ articolo 10,
conservano efficacia il programma triennale di tutti gli interventi in
materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento
al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione
approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
“Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione
delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed
integrazioni e il programma regionale approvato ai sensi
dell’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 64 - Abrogazioni e norme
finali.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2, 3, 4, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27 della legge regionale 30 gennaio
1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale
e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”;
b) l’articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10
“Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
“Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione
delle politiche regionali del lavoro””;
c) l’articolo 11 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10
“Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10
“Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione
delle politiche regionali del lavoro””;
d) l’articolo 39 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1995)”;
e) la legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del
lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”, fatto salvo l’articolo
8;
f) l’articolo 46 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2000)”;
g) l’articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2001)”;
h) la legge regionale
29 novembre 2001, n. 36 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre
1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro,
formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469””;
i) l’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa –
collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali
e termali, lavoro, artigianato e commercio e veneti nel mondo”.
2. Ogni richiamo alla commissione regionale per la concertazione tra le
parti sociali prevista dall’ articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito
alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali
prevista dall’ articolo
6 della presente legge.
3. Ogni richiamo al comitato di coordinamento istituzionale previsto
dall’ articolo
21 della legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , contenuto nella legislazione
regionale vigente, deve intendersi riferito al comitato di coordinamento
istituzionale previsto dall’ articolo 7 della presente legge.
4. Ogni richiamo al programma previsto dall’articolo 2 della
legge regionale 30
gennaio 1990, n. 10 , contenuto nella legislazione regionale vigente,
deve intendersi riferito al programma previsto dall’articolo 10 della
presente legge.
5. Ogni richiamo al programma previsto dall’ articolo 4 della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 , contenuto nella legislazione regionale vigente,
deve intendersi riferito al programma previsto dall’articolo 10 della
presente legge.
Note
( 1) L’art. 64, comma 2
prevede che ogni richiamo nella normativa regionale alla commissione di cui
all’art. 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 si
intende fatto alla commissione prevista dal presente articolo.
( 2) L’articolo 64, comma 3
prevede che ogni richiamo nella normativa regionale al comitato di cui
all’articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 si
intende fatto al comitato previsto dal presente articolo.
( 3) L’articolo 63, comma 1
prevede che “Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli
19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31
continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le
funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente
legge.”.
( 4) L’art. 63, comma 4
prevede che sino all’approvazione del programma previsto dal presente
articolo conservano efficacia il programma triennale di cui all’art.
2 della legge
regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e il programma regionale di cui
all’art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e i
commi 4 e 5 del medesimo articolo 64 prevedono che i richiami nella
normativa regionale ai piani sopracitati si intendono riferiti al programma
previsto dal presente articolo.
( 5) L’articolo 63, comma 2
prevede una disciplina transitoria per quanto riguarda gli organi in
carica, i regolamenti di organizzazione e gestione contabile e i contratti
di lavoro in essere.
( 6) Articolo sostituito da articolo
1 della legge
regionale 8 giugno 2012, n. 21 .
( 7) L’articolo 2 della
legge regionale 8
giugno 2012, n. 21 , dispone che entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima (14 settembre 2012) la Giunta
regionale adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 42, comma 2,
della legge regionale
13 marzo 2009, n. 3 , come modificato dalla legge regionale 8 giugno 2012, n. 21 .
Nelle more dell’approvazione dei suddetti provvedimenti, gli atti,
già adottati alla data di entrata in vigore (16 giugno 2012) della
legge regionale 8
giugno 2012, n. 21 , in attuazione delle disposizioni abrogate,
continuano a trovare applicazione, limitatamente alle parti compatibili con
il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
( 8) Articolo abrogato da articolo 3
della legge regionale
8 giugno 2012, n. 21 .
( 9) Articolo abrogato da articolo 3
della legge regionale
8 giugno 2012, n. 21 .
( 10) Articolo abrogato da
articolo 3 della legge regionale 8 giugno 2012, n. 21 .
( 11) Articolo abrogato da
articolo 3 della legge regionale 8 giugno 2012, n. 21 .
( 12) L’articolo 4 della
legge regionale 30
settembre 2011, n. 20 dispone in materia di efficacia degli atti
adottati in attuazione delle norme - articoli 50-51-52 - oggetto delle
modifiche, prevedendo che gli atti adottati “sono privi di
effetto” e che la Struttura per la vigilanza sul sistema della
formazione professionale è ridenominata “Struttura per la
valutazione e controllo strategico della formazione professionale”.
( 13) Articolo così
sostituito da comma 1, articolo 1, legge regionale 30 settembre 2011, n. 20 .
( 14) Articolo così
sostituito da comma 1, articolo 2, legge regionale 30 settembre 2011, n. 20 .
( 15) Articolo abrogato da comma
1, articolo 3, legge
regionale 30 settembre 2011, n. 20 .
SOMMARIO
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