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Legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (BUR n. 29/2009)
Legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (BUR n. 29/2009) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI
EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE E MODIFICA
DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, n. 25
“DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE”
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge disciplina
l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di
autobus con conducente, di seguito denominata attività di noleggio,
nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza previsti dalla legge
11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente” e successive modificazioni.
2. In particolare, la presente legge:
a) individua l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di noleggio;
b) determina i requisiti e la procedura per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
noleggio;
c) disciplina l’attività di vigilanza;
d) istituisce il Registro regionale delle imprese autorizzate
all’esercizio dell’attività di noleggio.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui alla legge n. 218/2003 e successive modificazioni.
Art. 2 - Funzioni della
Regione.
1. Spettano alla Regione le funzioni riguardanti:
a) la tenuta e l’aggiornamento del Registro regionale delle imprese
autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio di cui
all’ articolo 8;
b) l’invio, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dei
trasporti dell’elenco delle imprese autorizzate nell’anno
precedente, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e
degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici;
c) l’accertamento della permanenza dei requisiti per
l’esercizio dell’attività di noleggio di cui
all’articolo 6;
d) la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente
legge.
Art. 3 - Funzioni delle
province.
1. Spettano alle province, nell’ambito territoriale di competenza, le
funzioni riguardanti:
a) l’accertamento della permanenza dei requisiti per
l’esercizio dell’attività di noleggio di cui
all’articolo 6;
b) la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente
legge.
Art. 4 - Funzioni dei
comuni.
1. Spettano ai comuni le funzioni riguardanti:
a) il rilascio, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di noleggio alle imprese
aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel
territorio di competenza;
b) l’invio alla struttura regionale competente in materia di
mobilità di copia delle autorizzazioni rilasciate nonché la
comunicazione di tutti i dati e loro successive modifiche, relativi alle
imprese autorizzate, ai fini dell’annotazione nel Registro regionale
delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di
noleggio di cui all’articolo 8;
c) la comunicazione alla struttura regionale competente in materia di
mobilità dell’adozione, da parte delle imprese autorizzate,
della carta dei servizi di cui all’articolo 14;
d) l’accertamento della permanenza dei requisiti di cui
all’articolo 6;
e) la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente
legge;
f) l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all’ articolo 16.
CAPO II - Attività di noleggio
Art. 5 - Autorizzazione
all’attività di noleggio.
1. L’attività di noleggio è
soggetta ad autorizzazione.
2. L’autorizzazione costituisce titolo per lo svolgimento
professionale dell’attività di noleggio e per
l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio
della medesima.
3. Gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima
immatricolazione non possono essere utilizzati per l'attività di
noleggio nella Regione del Veneto, ad eccezione che per lo svolgimento
degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
“Disciplina degli autoservizi atipici” e purché
l’autobus sia già in possesso del soggetto che intende
utilizzarlo da almeno due anni. ( 1)
Art. 6 - Requisiti per il
rilascio dell’autorizzazione.
1. Il rilascio da parte del comune
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
noleggio è subordinato:
a) al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività
di trasporto di viaggiatori su strada di cui al decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1°
ottobre 1998 del Consiglio dell'unione europea, modificativa della
direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla
professione di trasportatore su strada merci e di viaggiatori, nonché
il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e
successive modificazioni;
b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o rimessa
per lo stazionamento degli autobus, anche in comune diverso da quello in
cui l’impresa ha la sede legale o la principale organizzazione
aziendale, avente una superficie non inferiore a 20 metri quadrati per ogni
autobus immatricolato per l'attività di noleggio;
c) alla dotazione di personale con la qualifica di conducente di autobus,
ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 218 del 2003, in numero non
inferiore ad un conducente ogni due autobus immatricolati per noleggio;
d) all’adozione di un regime di contabilità separata per le
imprese che svolgono attività di noleggio e servizi di trasporto
pubblico locale.
2. L’autorizzazione per l’attività di noleggio non
può essere rilasciata alle associazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e
successive modificazioni, mentre per le cooperative sociali di tipo A di
cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381
“Disciplina delle cooperative sociali”, la suddetta
autorizzazione può essere rilasciata limitatamente all’esercizio
degli autoservizi atipici di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
“Disciplina degli autoservizi atipici” strettamente connessi
alle attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative svolte dalle
cooperative stesse. ( 2)
Art. 7 - Istanza di
autorizzazione.
1. L’istanza di rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
noleggio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, è
presentata al comune nel cui territorio l’impresa ha la sede legale o
la principale organizzazione aziendale ed è corredata da una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa." e successive modificazioni, avente ad oggetto:
a) la denominazione, la sede legale o la sede della principale
organizzazione aziendale, il codice fiscale e la partita IVA
dell’impresa;
b) le generalità del titolare o del legale rappresentante
dell’impresa e del soggetto che dirige in maniera continuativa ed
effettiva l’attività di trasporto ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo n. 395/2000 e successive modificazioni;
c) l’iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
d) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6;
e) il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati, con
relativo numero di targa, da adibire all'attività di noleggio, con la
specificazione di quelli acquistati con finanziamenti pubblici;
f) la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale adibito
all’attività di conducente e il possesso da parte del medesimo
dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 116, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della
strada.” e successive modificazioni;
g) il possesso dell’attestato di idoneità professionale esteso
all’attività internazionale di cui all’articolo 5, comma
3, della legge n. 218/2003, in caso di esercizio di servizi internazionali.
2. Le imprese autorizzate comunicano al comune ogni modifica dei dati
dichiarati ai sensi del comma 1, entro quindici giorni dall’avvenuta
modifica compreso il numero di targa degli autobus immatricolati
successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
Art. 8 - Registro regionale
delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori
mediante noleggio di autobus.
1. La Giunta regionale entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce,
presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il
Registro regionale delle imprese esercenti l’attività di
trasporto di viaggiatori mediante noleggio di seguito denominato Registro.
2. Nel Registro sono annotati i dati forniti dal comune competente al
rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 ed in particolare:
a) la denominazione dell’impresa che svolge attività di
noleggio;
b) l’indicazione del soggetto che dirige in maniera continuativa ed
effettiva l’attività di noleggio;
c) gli estremi dell’autorizzazione e il comune che ha provveduto al
rilascio della medesima;
d) il numero di autobus in dotazione;
e) l’eventuale svolgimento dell’attività di noleggio a
livello internazionale.
3. Al Registro è assicurata adeguata pubblicità anche mediante
strumenti telematici.
4. La gestione dei dati annotati nel Registro è effettuata in
collaborazione con la struttura regionale competente in materia di
statistica ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8
“Norme sul sistema statistico regionale”.
5. L’iscrizione dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di noleggio nel Registro non costituisce
condizione di efficacia dell’autorizzazione medesima.
6. La revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 18,
comporta la cancellazione dell’impresa dal Registro.
Art. 9 - Divieto di utilizzo di
autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
1. Ai sensi dell’articolo 1 comma 3
della legge n. 218/2003 è vietato l’utilizzo per
l’attività di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati
con finanziamenti pubblici di cui non possano beneficiare la totalità
delle imprese nazionali.
2. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 comporta la revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
noleggio.
3 Per le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale ai sensi
della legge regionale
30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina e organizzazione del trasporto
pubblico locale” il divieto di cui al comma 1 non si applica:
a) agli autobus acquistati in autofinanziamento;
b) agli autobus acquistati con finanziamento pubblico trascorsi dodici anni
dalla data di prima immatricolazione.
Art. 10 - Contributo per le
spese dell'attività amministrativa
1. Le imprese autorizzate
all’attività di noleggio corrispondono un contributo annuo, pari
a euro 55,00, ( 3) per la tenuta
del Registro di cui all’articolo 8 e per l’attività svolta
dai comuni ai sensi della presente legge.
2. Il contributo è maggiorato di 20,00 euro per ogni autobus
immatricolato per il noleggio, fino ad un massimo di euro 600,00. ( 4)
3. Il contributo è versato entro il mese di dicembre di ogni anno per
l’anno successivo, in misura del 50 per cento alla Regione, secondo
le modalità definite dalla Giunta regionale, e per il 50 per cento al
comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
4. Le somme versate alla Regione ai sensi del comma 3 sono allocate
all’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di previsione
2009 e pluriennale 2009-2011.
CAPO III - Disposizioni in materia
di regolarità, sicurezza e qualità del servizio
Art. 11 - Divieti per i
conducenti.
1. Ai conducenti degli autoveicoli in
servizio di noleggio è fatto divieto:
a) di modificare il percorso stabilito all’atto della definizione del
servizio, salvi casi di forza maggiore;
b) di far salire sull’autobus, anche durante le soste, persone
estranee a quelle per le quali l’autobus è stato noleggiato;
c) di interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei viaggiatori o
nei casi di forza maggiore o di evidente pericolo.
Art. 12 - Documenti di
viaggio.
1. Il comune competente rilascia alle imprese autorizzate un contrassegno
originale per ogni autobus immatricolato per l’attività di
noleggio con l'indicazione del numero di targa del veicolo.
2. Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo
da essere agevolmente visibile dall’esterno.
3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l’attività di
noleggio è conservata copia conforme dell’autorizzazione.
4. La Giunta regionale approva il modello del contrassegno di cui al comma
1.
Art. 13 - Dispositivi di
controllo.
1. Alle imprese autorizzate all’attività di noleggio si
applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel
settore dei trasporti su strada e successive modificazioni, con particolare
riferimento al monitoraggio ed alle disposizioni di utilizzazione.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è sanzionata ai
sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive
modificazioni.
Art. 14 - Carta dei
servizi.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge sentite le associazioni regionali di categoria
maggiormente rappresentative, approva uno schema-tipo della carta dei
servizi dell’attività di noleggio che costituisce riferimento
per le imprese esercenti tale attività.
2. Le imprese autorizzate adottano la carta dei servizi entro centottanta
giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto dello schema-tipo di cui al comma 1 e trasmettono al comune
competente copia della carta medesima e dei successivi aggiornamenti da
effettuarsi almeno ogni tre anni.
3. Le imprese garantiscono una adeguata conoscenza della carta dei servizi
presso la clientela mediante idonei strumenti di pubblicità.
CAPO IV - Attività di
vigilanza e sanzioni amministrative
Art. 15 - Attività di
vigilanza.
1. La Regione, le province e i comuni svolgono attività di vigilanza e
controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge e
provvedono all’accertamento della permanenza dei requisiti di cui
all’ articolo 6,
attribuendo le funzioni a soggetti dotati di apposita tessera di servizio.
2. I comuni provvedono, in particolare, all’accertamento della
permanenza dei requisiti di cui all’articolo 6, almeno ogni tre anni
dal rilascio dell’autorizzazione all’attività di noleggio.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si avvale di dipendenti regionali
in servizio presso la struttura regionale competente in materia di
mobilità cui siano state attribuite funzioni di vigilanza e controllo.
4. Al fine dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dalla presente legge la Regione e le province trasmettono al comune
competente copia dei verbali di accertamento relativi
all’attività di cui al comma 1.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 395/2000 e
successive modificazioni, in caso di accertamento della mancanza dei
requisiti di cui all’ articolo 6, il comune assegna all’impresa un termine non
superiore a trenta giorni per il reintegro dei requisiti di cui è
stata accertata la mancanza, pena la revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di noleggio.
Art. 16 - Tipologie di
infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Le tipologie di infrazioni in materia di
attività di noleggio si distinguono in:
a) violazioni delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, da
intendersi come complesso di norme dirette a garantire
l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai
veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;
b) violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità del
servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il
rispetto delle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione
all’attività di noleggio;
c) violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità della
documentazione inerente il servizio, da intendersi come complesso di norme
dirette a consentire la verifica del possesso, da parte delle imprese, sia
dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento
dell’attività di noleggio;
d) violazioni delle prescrizioni relative alla qualità del servizio,
da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi
di trasporto forniti all’utenza rispondano a criteri di comfort, di
igiene e di comunicazione con l’utenza adeguati.
2. L’esercizio dell’attività di noleggio in assenza
dell’autorizzazione di cui all’ articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 100.000,00.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 5,
comma 3, costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza
del servizio, ai sensi del comma 1, lettera a), ed è soggetta alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. Costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla
regolarità del servizio, ai sensi del comma 1, lettera b), e sono
soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro
2.000,00 le seguenti infrazioni:
a) la mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati di cui
all’ articolo 7, comma
2;
b) l’inosservanza dei divieti di cui all’ articolo 11.
5. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 12,
commi 2 e 3, costituisce violazione delle prescrizioni relative alla
regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del
comma 1, lettera c), ed è soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.
6. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 14
costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del
servizio, ai sensi del comma 1, lettera d), ed è soggetta alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.
7. Per l’individuazione dei soggetti obbligati e per la
determinazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e
successive modificazioni.
8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dal comune
competente.
Art. 17 - Sospensione
dell’autorizzazione.
1. L’autorizzazione all’attività di noleggio è
sospesa dal comune competente sulla base del numero delle infrazioni
commesse dall’impresa, nell’arco temporale di un anno, e del
numero di autobus disponibili immatricolati per il servizio di noleggio,
secondo i seguenti parametri:
a) se l’impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus,
quando l’impresa ha commesso almeno quattro infrazioni;
b) se l’impresa ha la disponibilità da sei a dieci autobus,
quando l’impresa ha commesso almeno cinque infrazioni.
2. Il numero di infrazioni di cui al comma 1, lettera b) aumenta di una
unità, fino ad un massimo di dieci, per ogni cinque autobus in
più in disponibilità.
3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 7,
comma 2, e 11 comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2,
la sospensione dell’autorizzazione all’attività di
noleggio da venti a quaranta giorni.
4. La sospensione di cui al comma 3 è da trenta a sessanta giorni nel
caso in cui l’impresa sia sanzionata, nell’arco temporale di un
anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di
autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di
noleggio.
5 La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e
3, comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la
sospensione dell’autorizzazione all’attività di noleggio
da sette a trenta giorni.
6. La sospensione di cui al comma 5 è da venti a quarantacinque giorni
nel caso in cui l’impresa sia sanzionata, nell’arco temporale
di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero
di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di
noleggio.
7. Ai fini di cui al presente articolo costituisce infrazione grave la
violazione per la quale è stata applicata la sanzione in misura
superiore alla metà del massimo previsto.
Art. 18 - Revoca
dell’autorizzazione.
1. L’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di noleggio è revocata
dal comune competente nei seguenti casi:
a) svolgimento dell’attività di noleggio nel periodo di
sospensione dell’autorizzazione;
b) sospensione dell’attività di noleggio nell’arco di
cinque anni per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;
c) inosservanza del divieto di utilizzo di autobus acquistati con
finanziamenti pubblici ai sensi dell’ articolo 9, comma 2;
d) il mancato reintegro dei requisiti nel termine indicato ai sensi
dell’articolo 15, comma 5;
d bis) esercizio da parte delle cooperative sociali di tipo A di cui
all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina
delle cooperative sociali”, oltre il limite di cui all’articolo
6, comma 2. ( 5)
2. Il comune provvede alla revoca entro un anno dall’accertamento
delle fattispecie di cui al comma 1, o entro il diverso termine indicato
dall’ente ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1 l’impresa non può
richiedere una nuova autorizzazione nei tre anni successivi alla data di
adozione del provvedimento di revoca.
CAPO V - Disposizioni transitorie
finali
Art. 19 - Disposizioni
transitorie.
1. Le imprese già autorizzate
all’esercizio dell’attività di noleggio si adeguano alle
disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata
in vigore.
2. Al fine di cui al comma 1 l’impresa presenta, l’istanza per
il rilascio dell’autorizzazione di cui all’ articolo 7 al comune competente,
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il
comune, entro i successivi sessanta giorni, provvede al rilascio o al
diniego dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di noleggio.
3. Le autorizzazioni all’attività di noleggio rilasciate prima
della data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia decorso il termine di cui al comma 1, salvo il caso in cui il
mancato rilascio della nuova autorizzazione dipenda dall’inerzia del
comune. Le medesime autorizzazioni cessano comunque di avere efficacia
decorsi duecentoquaranta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
4. omissis ( 6)
Art. 20 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale” e
successive modificazioni.
Note
( 1) L’articolo 1 comma 2
della legge regionale
9 gennaio 2012, n. 3 detta disposizioni transitorie prevedendo che
“Ad esclusione degli autobus con più di trent’anni dalla
prima immatricolazione, la disposizione di cui all’articolo 5, comma
3, della legge
regionale 3 aprile 2009, n. 11 si applica successivamente
all’entrata in vigore di una legge di riordino complessivo
dell’attività di trasporto di viaggiatori e comunque dal 1°
gennaio 2013.”. In precedenza comma così modificato
dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha
inserito dopo le parole “Regione del Veneto” le parole “,
ad eccezione che per lo svolgimento degli autoservizi atipici di cui alla
legge regionale 14
settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi
atipici” e purché l’autobus sia già in possesso del
soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni.”.
( 2) Comma così sostituito
dall’articolo 80, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 3) Comma così modificato
dall’articolo 80, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 che
ha sostituito le parole “euro 50,00” con le parole “euro
55,00”.
( 4) Comma così modificato
dall’articolo 13, comma 4, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che ha
sostituito la parola “500,00” con la parola
“600,00”.
( 5) Lettera aggiunta
dall’articolo 80, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
( 6) Comma abrogato da comma 1, art.
1, della legge
regionale 9 gennaio 2012, n. 3 ; in precedenza comma sostituito
dall’articolo 13, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 7) Testo riportato
all’articolo 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
SOMMARIO
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