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Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 (BUR n. 65/2009)
Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 (BUR n. 65/2009) [sommario] [RTF]
INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE AGRICOLO PER CONTRASTARE LA CRISI
ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI
CAPO I - Finalità
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto al fine di contrastare gli effetti della crisi
economico-finanziaria che coinvolge tra l’altro anche il settore
agricolo e agroalimentare, preservandone adeguati livelli di
competitività, favorisce azioni intese a:
a) ridurre gli oneri relativi al credito a breve per le imprese agricole;
b) consolidare le passività onerose derivanti da investimenti
aziendali;
c) favorire l’accesso al credito;
d) semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta
dell’amministrazione pubblica anche mediante il ricorso a forme
generalizzate di sussidiarietà.
CAPO II - Operazioni di credito e
interventi per favorirne l’accesso da parte delle imprese agricole
Art. 2 - Interventi a favore
delle imprese agricole per il credito di esercizio.
1. Al fine di agevolare la gestione delle
imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle
banche, la Giunta regionale può intervenire con un contributo nella
misura massima del cento per cento degli interessi corrisposti
dall’impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00.
2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli
imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile
che:
a) siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità
di coltivatore diretto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 9
gennaio 1963, n. 9 “Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti
e dei coloni e mezzadri” o di imprenditore agricolo professionale
(IAP) e in regola con i relativi versamenti;
b) conducano un’azienda con dimensioni di almeno 3 unità di
dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone.
3. Nella concessione dell’agevolazione è accordata priorità
alle imprese condotte da giovani imprenditori.
4. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare,
può portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi 2
e 3.
5. Le operazioni creditizie ammesse all’intervento di cui al comma 1
non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono
riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese
agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.
6. L’erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli.
Art. 3 - Consolidamento di
passività onerose.
1. La Giunta regionale può concedere alle aziende agricole, singole o
associate, condotte dai soggetti di cui all’articolo 2135 del codice
civile e classificate come micro, piccole o medie imprese dalla disciplina
comunitaria, agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento
di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari impiegati per
investimenti aziendali.
2. Per i fini di cui al comma 1 è istituita, presso Veneto Sviluppo
S.p.A., una specifica sezione nel fondo di rotazione del settore primario
di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive
modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale definisce i criteri per l’individuazione delle
imprese ammissibili alle agevolazioni e per l’intervento del fondo di
cui al comma 2.
4. Agli aiuti di cui al presente articolo non può essere data
esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di
autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione
dell’articolo 88 del trattato CE e che sia avvenuta la pubblicazione
del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 4 - Interventi per favorire
l’accesso al credito nel settore agricolo.
1. Per favorire l’accesso al credito
alle imprese agricole come definite all’articolo 3, comma 1, la
Giunta regionale è autorizzata alla definizione di un accordo con
l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per
l’utilizzo del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38”, al fine della prestazione di garanzie
fideiussorie, cogaranzie e controgaranzie a fronte di finanziamenti bancari
a medio e lungo termine, ordinari o agevolati, destinati a finanziare
investimenti aziendali o alla trasformazione di precedenti passività
in operazioni a medio e lungo termine.
CAPO III - Norme per la
semplificazione amministrativa e modifica di leggi regionali
Art. 5 - Semplificazione degli
adempimenti amministrativi.
1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei
procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività
agricola, la Giunta regionale, d’intesa con la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
“Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di
attribuzione e di delega agli enti locali”, individua i procedimenti,
anche di competenza degli enti locali, per i quali è ammessa la
presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di
soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”.
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il
termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che
decorre dal ricevimento dell’istanza già istruita da parte dei
centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non
può eccedere i centottanta giorni, l’istanza si considera
accolta.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione, da
parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro
dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e
dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura”. (1)
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19
“Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
CAPO IV - Norma finanziaria e finale
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli articoli 2 e 4, quantificati in euro 6.700.000,00
per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività
rurale” del bilancio di previsione.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione
dell’articolo 3, quantificati in euro 3.350.000,00 per
l’esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse
allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla
collettività rurale” e contestuale incremento dell’upb
U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della
collettività rurale” del bilancio di previsione pluriennale
2009 -2011.
Art. 9 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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