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Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 (BUR n. 65/2009)
Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 (BUR n. 65/2009) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, IL RISPARMIO
ENERGETICO NELL'ILLUMINAZIONE PER ESTERNI E PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E
DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove, con la presente legge:
a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la
riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
b) l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento
della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della
circolazione stradale;
c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca
scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale, inteso
anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali,
nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle
aree naturali protette;
e) la protezione dall’inquinamento luminoso dei beni paesistici,
così come definiti dall’articolo 134 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e
successive modificazioni;
f) la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell’interesse
della popolazione regionale;
g) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento
luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell'ambito
dell'illuminazione.
2. Ai fini della presente legge il cielo stellato è patrimonio
naturale da conservare e valorizzare.
Art. 2 - Definizioni.
1 Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale
che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente
dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
b) inquinamento ottico o luce intrusiva: ogni forma di irradiazione
artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente
dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;
c) abbagliamento: disturbo legato al rapporto tra l'intensità della
luce che arriva direttamente al soggetto dalla sorgente e quella che gli
arriva dalla superficie illuminata dall'impianto;
d) Piano dell’illuminazione per il contenimento
dell’inquinamento luminoso (PICIL): il piano di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), redatto dai comuni, per la
programmazione delle nuove installazioni d’illuminazione, nonché
degli interventi da eseguire sulle installazioni esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge;
e) osservatorio astronomico: la costruzione adibita in maniera specifica
all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con
strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
f) fascia di rispetto: l'area circoscritta agli osservatori astronomici, ai
siti di osservazione, nonché le intere aree naturali protette, la cui
estensione di raggio è determinata dall’ articolo 8, comma 7, lettere a), b),
c).
Art. 3 - Compiti della
Regione.
1. La Regione:
a) incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna
esistenti alle norme di contenimento dell’inquinamento luminoso;
b) vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei
comuni e delle province per quanto di loro competenza, anche attraverso
verifiche periodiche, compiute dalla struttura regionale competente per
materia;
c) promuove corsi di formazione e aggiornamento professionale per tecnici
con competenze nell'ambito dell'illuminazione, avvalendosi della
collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni di cui alla
lettera d);
d) definisce, con provvedimento approvato dalla Giunta regionale, previo
parere della competente commissione consiliare, l’elenco delle
associazioni a carattere almeno regionale, aventi a scopo statutario lo
studio ed il contenimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso.
Art. 4 - Compiti delle
Province.
1. Le Province:
a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia
elettrica negli impianti di illuminazione esterna e provvedono a diffondere
i principi dettati dalla presente legge anche attraverso la stipula, con i
comuni di riferimento, di accordi di programma, finalizzati alla riduzione
dell'inquinamento luminoso e ottico mediante l'adeguamento degli impianti
esistenti a quanto previsto dall'articolo 9. Gli accordi di programma
fissano i criteri generali cui i comuni si attengono
nell’elaborazione dei Piani dell’illuminazione per il
contenimento dell’inquinamento luminoso di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a);
b) individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai
quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica,
anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui
all’articolo 8, delle associazioni di cui all’articolo 3, comma
1, lettera d) e dell’Osservatorio permanente sul fenomeno
dell’inquinamento luminoso di cui all’articolo 6;
c) redigono, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un piano di adeguamento alla presente legge degli
impianti d'illuminazione di loro proprietà, secondo i criteri previsti
dall’ articolo 12.
Art. 5 - Compiti dei Comuni.
1. I Comuni:
a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si
dotano del Piano dell’illuminazione per il contenimento
dell’inquinamento luminoso (PICIL), che è l’atto di
programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e
per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed
integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio
comunale alla data di entrata in vigore della presente legge. Il PICIL
risponde al fine del contenimento dell’inquinamento luminoso, per la
valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della
vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed
individua i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le
relative previsioni di spesa;
b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;
c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale tutti gli impianti
di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;
d) provvedono, con controlli periodici effettuati autonomamente o su
segnalazione degli osservatori astronomici di cui all’articolo 8,
delle associazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e
dell’Osservatorio di cui all’articolo 6, a garantire il
rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria
competenza;
e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorità di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), alla bonifica degli impianti e
delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli impianti
d’illuminazione esterna privati, ad imporne la bonifica ai soggetti
privati che ne sono i proprietari;
f) provvedono, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui
all’articolo 8, delle associazioni di cui all’articolo 3 e
dell’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento
luminoso di cui all’articolo 6, alla verifica dei punti luce non
corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo
affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai
requisiti ed ai criteri stabiliti;
g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per
la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di
fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e
dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla presente legge;
h) applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 11,
destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 del
medesimo articolo.
2. I comuni possono svolgere le attività di verifica e controllo di
propria competenza con l’avvalimento dell’Agenzia regionale per
la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla
legge regionale 18
ottobre 1996, n. 32 , “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modifiche.
3. In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le
iniziative necessarie a contenere l’incremento annuale dei consumi di
energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel
territorio di propria competenza entro l’uno per cento del consumo
effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, rilevano il consumo di energia elettrica
per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria
competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di
incremento massima (IA) ammissibile.
5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:
a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a
più elevata efficienza e minore potenza installata e, quando
possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di potenze
inferiori a 75W a parità di punti luce;
b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato.
6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all’esito
dell’assunzione delle iniziative di cui al comma 3, risulti
effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della
quantificazione delle quote annuali d’incremento (IA); dette quote
possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata
contabilizzazione.
7. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata
devono essere conformi alle disposizioni della presente legge e le gare
d’appalto devono privilegiare criteri di valutazione di favore per le
soluzioni che garantiscano maggior risparmio energetico, manutentivo,
minori potenze installate e minor numero di corpi illuminanti, a
parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici.
Art. 6 - Osservatorio permanente
sul fenomeno dell’inquinamento luminoso.
1. É istituito, presso la direzione generale dell’Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di
cui alla legge
regionale 18 ottobre 1996, n. 32 , l’Osservatorio permanente sul
fenomeno dell’inquinamento luminoso, di seguito indicato come
“Osservatorio”.
2. Spetta all’Osservatorio:
a) la segnalazione ai comuni ed alle province dei siti e delle sorgenti
luminose, pubbliche e private, di grande inquinamento luminoso che
richiedono interventi di bonifica;
b) l’elaborazione di atti di indirizzo e documenti
d’informazione per la predisposizione dei PICIL di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a);
c) l’assunzione delle segnalazioni relative a violazioni, sul
territorio regionale, delle disposizione della presente legge;
d) l’acquisizione dei dati relativi all’attuazione della
presente legge da parte dei soggetti competenti, al fine di favorire
l’assunzione di informazioni in materia di riduzione
dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
e) la predisposizione di una relazione biennale al Consiglio regionale sul
fenomeno dell’inquinamento luminoso nella Regione Veneto e sullo
stato d’attuazione della presente legge, in cui si rende conto
dell’andamento del fenomeno dell’inquinamento luminoso nel
territorio regionale e del risparmio energetico conseguito.
3. L’Osservatorio è composto dai seguenti membri:
a) il direttore generale dell’ARPAV, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dalle associazioni di cui all’articolo
3, comma 1, lettera d);
c) un rappresentante designato dagli osservatori di cui all’articolo
8;
d) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti gestori delle aree
naturali protette regionali istituite nel territorio della Regione Veneto;
e) un esperto in materia di inquinamento luminoso designato dal presidente
dell’Osservatorio, sentite le associazioni di cui all’articolo
3, comma 1, lettera d).
4. I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalla Giunta
regionale e durano in carica per la durata della legislatura.
5. Ai componenti dell’Osservatorio spetta il rimborso delle spese
sostenute nello svolgimento dell’incarico, secondo le disposizioni
vigenti in materia di rimborso spese.
Art. 7 - Progetto
illuminotecnico.
1. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui all'articolo
5, comma 1, lettera c), è redatto da un professionista appartenente
alle figure professionali dello specifico settore, iscritto agli ordini o
collegi professionali, con curriculum specifico e formazione adeguata,
conseguita anche attraverso la partecipazione ai corsi di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera c).
2. Il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle norme
tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e
dell’ente nazionale di unificazione (UNI), è accompagnato da una
certificazione del progettista di rispondenza dell’impianto ai
requisiti della presente legge.
3. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta
entità o temporanei e gli altri impianti per i quali è
sufficiente il deposito in comune della dichiarazione di conformità ai
requisiti di legge rilasciata dall’impresa installatrice. Questi
sono:
a) gli impianti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), d), e)
ed f);
b) gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di
impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
c) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione
propria, come indicate all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, “Nuovo codice della strada” e successive
modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada” e successive modificazioni, e quelle con
superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate con
flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate
secondo le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a);
d) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in
numero non superiore a tre per singola vetrina, installati secondo le
prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a);
e) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi
fluorescenti nudi;
f) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque
realizzate secondo le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera a).
4. Il progetto illuminotecnico deve essere corredato dalla seguente
documentazione obbligatoria:
a) documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio
utilizzato nel progetto esecutivo, sia in forma tabellare numerica su
supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, del tipo
del formato commerciale “Eulumdat” o analogo verificabile,
emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o
rilasciato da ente terzo quale l’IMQ. Detta documentazione deve
riportare la posizione di misura del corpo illuminante, il tipo di
sorgente, l’identificazione del laboratorio di misura, il nominativo
del responsabile tecnico del laboratorio e la sua dichiarazione circa la
veridicità delle misure effettuate;
b) istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in
conformità alla legge.
Art. 8 - Disposizioni in materia
di osservatori astronomici.
1. La presente legge tutela gli osservatori
astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica
di cui all’ allegato A,
gli osservatori astronomici non professionali ed i siti di osservazione che
svolgono attività di rilevanza culturale, scientifica e popolare
d'interesse regionale e/o provinciale di cui all’ allegato B.
2. Ai fini di tutela dall’inquinamento luminoso si considerano siti
di osservazione le aree naturali protette che interessano il territorio
regionale.
3. L’elenco degli osservatori astronomici professionali di cui
all’allegato A è aggiornato periodicamente dalla Giunta
regionale, con contestuale individuazione delle fasce di rispetto relative
agli osservatori di nuovo inserimento, anche su proposta della Società
astronomica italiana (SAIT), sentita la competente commissione consiliare.
4. L’elenco degli osservatori astronomici non professionali e dei
siti di osservazione di cui all’allegato B è aggiornato
periodicamente dalla Giunta regionale, con contestuale individuazione delle
fasce di rispetto relative agli osservatori e dei siti di nuovo
inserimento, anche su proposta degli osservatori astronomici e delle
associazioni di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera d), sentita la competente
commissione consiliare.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il provvedimento della Giunta regionale
che approva l’aggiornamento dell’elenco è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR).
6. Gli osservatori astronomici:
a) forniscono ai comuni ogni utile indicazione ai fini
dell’adeguamento delle sorgenti di luce esistenti alle disposizioni
della presente legge;
b) segnalano ai comuni le sorgenti di luce non rispondenti alle
disposizioni della presente legge, richiedendone l'intervento ai fini del
loro adeguamento;
c) collaborano con gli enti territoriali competenti a sostegno di ogni
azione in attuazione della presente legge, partecipando attivamente alle
campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti
della legge medesima.
7. Le fasce di rispetto degli osservatori astronomici professionali, non
professionali e dei siti di osservazione, di cui al comma 1, e le fasce di
rispetto costituite dalle aree naturali protette, ai sensi del comma 2,
hanno un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari:
a) a 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali;
b) a 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i
siti di osservazione;
c) all’estensione dell’intera area naturale protetta.
8. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua con proprio provvedimento, mediante
cartografia in scala 1:250.000, le fasce di rispetto di cui al comma 7,
provvedendo all’invio di copia della documentazione cartografica ai
comuni interessati.
9. Restano confermate le zone di protezione che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, risultino già individuate, mediante
cartografia in scala 1:250.000, dalla Giunta regionale, in forza della
disposizione di cui all’articolo 9, comma 5 della legge regionale 27 giugno
1997, n. 22 , “Norme per la prevenzione dell’inquinamento
luminoso” e successive modificazioni.
10. All’interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da
individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione già
individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti
d’illuminazione pubblica e privata esistenti che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultino non ancora conformi alle
prescrizioni della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22 ,
“Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”,
devono adeguarsi ai requisiti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
a) entro due anni dalla data medesima.
11. All’interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da
individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione già
individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti
d’illuminazione pubblica e privata esistenti che alla data di entrata
in vigore della presente legge risultino conformi alle prescrizioni della
legge regionale 27
giugno 1997, n. 22 , “Norme per la prevenzione
dell’inquinamento luminoso”, sono dispensati dagli interventi
di adeguamento alle prescrizioni di cui alla presente legge.
12. All’interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da
individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione già
individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti
d’illuminazione pubblica e privata nuovi debbono essere progettati e
realizzati secondo i requisiti di cui all’articolo 9, commi 2 e 3;
per tali impianti non è ammessa la deroga di cui al comma 4 del
medesimo articolo 9.
13. Su richiesta degli osservatori di cui agli allegati A e B, in
coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre
giornate all’anno, i sindaci dei comuni ricadenti all’interno
delle fasce di rispetto di cui al comma 7 dispongono, compatibilmente con
le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, lo spegnimento
integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici
di illuminazione esterna.
Art. 9 - Regolamentazione
delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da
illuminazione esterna.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, dalla data di entrata in vigore
della presente legge la progettazione e l’esecuzione successiva degli
impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono conformarsi
alle disposizioni di cui al presente articolo. Per gli impianti di
illuminazione esterna, pubblica e privata, per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, il progetto sia stato approvato o
che siano in fase di realizzazione, è prevista la sola predisposizione
di sistemi che garantiscano la non dispersione della luce verso
l’alto.
2. Si considerano conformi ai principi di contenimento
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico gli impianti che
rispondono ai seguenti requisiti:
a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un’intensità
luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di
flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre;
b) sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata
efficienza luminosa, come quelle al sodio ad alta o bassa pressione, in
luogo di quelle ad efficienza luminosa inferiore. È consentito
l’impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65,
ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w esclusivamente per
l’illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e zone
pedonalizzate dei centri storici. I nuovi apparecchi d'illuminazione a led
possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione siano
conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e c) e l'efficienza
delle sorgenti sia maggiore di 90lm/W;
c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il
livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio
mantenuto previsto dalle norme di sicurezza specifiche; in assenza di norme
di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve
superare 1 cd/mq;
d) sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici
e manutentivi, agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale
sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al
trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore
ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione dei livelli di
traffico, è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione
stradale.
3. Si considerano conformi ai principi di contenimento
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico i lampioni
fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari
o superiore al dieci per cento e comunque corrispondenti alle
caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c).
4. È concessa deroga ai requisiti di cui al comma 2:
a) per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali
gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie
e strutture similari, con effetto totalmente schermante verso l'alto;
b) per le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, che
vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, o che vengano spente
entro le ore ventuno nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel
periodo di ora legale;
c) per gli impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un
sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori ad alogeni o
lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;
d) per i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza
statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione
strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima
e aerea;
e) per le installazioni e per gli impianti di strutture, la cui
progettazione, realizzazione e gestione sia regolata da specifica normativa
statale;
f) per impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led
o di sorgenti simili, caratterizzati dai seguenti requisiti:
1) in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia
superiore a 1800 lumen;
2) ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l’alto;
3) gli apparecchi dell’impianto d’illuminazione non emettano,
complessivamente, più di 2.250 lumen verso l’alto;
g) per gli impianti installati per le manifestazioni all’aperto e
itineranti con carattere di temporaneità regolarmente autorizzate dai
comuni;
h) per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di
neon nudi.
5. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve
essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il
basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen
di flusso totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In
ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai
servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura
dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro.
6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri,
svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni
tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione
alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000
lumen a 90° e oltre. Si privilegiano gli apparecchi d'illuminazione
con proiettori di tipo asimmetrico. In particolare, l'installazione di
torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità
di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con
apparecchi tradizionali; qualora il fattore di utilizzazione di torri-faro,
riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il valore di 0,5, gli
impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di
riduzione della luminanza, nei periodi di non utilizzazione o di traffico
ridotto.
7. Nell’illuminazione degli impianti sportivi progettati per
contenere oltre cinquemila spettatori, le disposizioni di cui al comma 2,
lettera a) sono derogabili, salvo l’obbligo di contenere al minimo la
dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree verso le quali
l’illuminazione è orientata. Devono essere tecnicamente
assicurate la parzializzazione dell’illuminazione, funzionale alla
natura del suo utilizzo, e l’accensione dell’impianto limitata
al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva. Negli
impianti sportivi è ammesso l’utilizzo di sorgenti luminose
diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b). L’illuminazione
delle piste da sci deve aver luogo, compatibilmente con le esigenze di
sicurezza, contenendo la dispersione di luce al di fuori della pista
medesima ed il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata
riflettività del manto nevoso.
8. È vietato, su tutto il territorio regionale, l’utilizzo anche
temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e
potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo di
richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni
aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono luce verso la
volta celeste. È altresì vietata l'illuminazione di elementi del
paesaggio e l'utilizzo delle superfici di edifici o di elementi
architettonici o naturali, per la proiezione o l'emissione di immagini,
messaggi o fasci luminosi, a scopo pubblicitario o voluttuario.
9. Le modalità di illuminazione degli edifici devono essere conformi
ai requisiti di cui al comma 2, lettera a), con spegnimento o riduzione
della potenza d’illuminazione pari ad almeno il trenta per cento,
entro le ventiquattro ore. Qualora l’illuminazione di edifici di
interesse storico, architettonico o monumentale non sia tecnicamente
realizzabile secondo i requisiti di cui al comma 2, lettera a), è
ammesso il ricorso a sistemi d’illuminazione dal basso verso
l’alto, con una luminanza media mantenuta massima sulla superficie da
illuminare pari a 1 cd/m2 o ad un illuminamento medio fino a 15 lux. In tal
caso i fasci di luce devono comunque essere contenuti all’interno
della sagoma dell’edificio e, qualora la sagoma sia irregolare, il
flusso diretto verso l’alto non intercettato dalla struttura non deve
superare il dieci per cento del flusso nominale che fuoriesce
dall’impianto di illuminazione.
10. Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data d’entrata
in vigore della presente legge e non rispondenti ai requisiti di cui al
presente articolo, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza,
è disposta la modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo
angoli prossimi all'orizzonte, con inserimento di schermi paraluce atti a
limitare l'emissione luminosa oltre i novanta gradi.
11. Ai fini dell’alta efficienza degli impianti si osservano le
seguenti prescrizioni:
a) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni
ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti
luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione
nell’illuminazione pubblica e privata per esterni. In particolare per
i nuovi impianti di illuminazione stradale è fatto obbligo di
utilizzare apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento,
intendendosi per rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che
fuoriesce dall’apparecchio e quello emesso dalla sorgente interna
allo stesso. Gli impianti di illuminazione stradale devono altresì
garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose
non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo
in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla
certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto;
soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite
nei casi in cui le luminanze di progetto debbano essere superiori a
1.5cd/m2 o per carreggiate con larghezza superiore ai 9 metri;
b) massimizzazione della frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto,
in ragione dell’effettiva incidenza sulla superficie da illuminare
(utilanza). La progettazione degli impianti di illuminazione esterna
notturna dev’essere tale da contenere al massimo la luce intrusiva
all'interno delle abitazioni e di ogni ambiente adiacente l'impianto.
Art. 10 - Contributi
regionali.
1. La Regione concede contributi ai comuni per la predisposizione dei
PICIL.
2. La Regione concede contributi ai comuni per gli interventi di bonifica e
adeguamento degli impianti alla presente legge e per la realizzazione dei
nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale,
secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
3. Con provvedimento della Giunta regionale da approvarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
della competente commissione consiliare, sono disposti i criteri e le
modalità per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 11 - Sanzioni.
1. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in
difformità alla presente legge è punito, previa diffida a
provvedere all’adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione
amministrativa da euro 260,00 a euro 1.030,00 per punto luce, fermo
restando l’obbligo all’adeguamento entro novanta giorni
dall’irrogazione della sanzione. L’impianto segnalato deve
rimanere spento sino all’avvenuto adeguamento.
2. L’importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è
triplicato qualora la violazione sia compiuta all’interno delle fasce
di rispetto di cui all’articolo 8, comma 3.
3. La Regione interviene in caso d’inosservanza della presente legge
da parte delle province e dei comuni, promuovendo le azioni a tal fine
opportune e disponendo con proprio provvedimento, l’esclusione degli
enti inosservanti dall’erogazione dei contributi regionali di cui
all’articolo 10.
4. I proventi delle sanzioni erogate sono destinati dai comuni al
finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica
illuminazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 12 - Disposizioni
relative all'adeguamento degli impianti esistenti.
1. L’adeguamento degli impianti
esistenti ha luogo secondo le seguenti modalità:
a) entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli
impianti con apparecchi d’illuminazione con singola sorgente di luce
di potenza maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai requisiti e
criteri di cui all’articolo 9 sono sostituiti o modificati;
b) entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli
impianti d’illuminazione con apparecchi con singola sorgente di luce
di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt non
rispondenti ai requisiti e criteri di cui all’articolo 9 sono
sostituiti o modificati;
c) salve le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, entro
quindici anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli
impianti d’illuminazione con singola sorgente di luce di potenza
inferiore a 150 watt, non rispondenti ai requisiti e criteri di cui
all’articolo 9, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati.
2. I prioritari interventi di bonifica, ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, lettera b),
sono eseguiti secondo i requisiti ed i criteri per la realizzazione dei
nuovi impianti, di cui all’articolo 9.
3. Per l’adeguamento di cui al comma 1 e la bonifica di cui al comma
2, i soggetti privati possono procedere all’installazione di appositi
schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di
protezione delle lampade o alla sostituzione delle lampade stesse, a
condizione di assicurare caratteristiche finali omogenee a quelle previste
dal presente articolo e dall’articolo 9.
4. Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e nel rispetto
delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, i soggetti
interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso
luminoso, allo spegnimento del cinquanta per cento delle sorgenti di luce
entro le ore ventitre. La riduzione del valore della luminanza media
mantenuta, indipendentemente dall’indice percentuale di traffico,
avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme.
Art. 13 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 1.000.000,00 per ogni esercizio del triennio
2009-2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0186
“Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n.
5, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente
la dotazione dell’upb U0111 “Interventi di tutela
ambientale” viene incrementata di euro 1.000.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. Per gli esercizi successivi al 2011, gli oneri saranno determinati dalle
rispettive leggi finanziarie, con particolare riferimento al finanziamento
di interventi che promuovano il risparmio energetico mediante l'adeguamento
degli impianti con la sostituzione dei soli apparecchi e sorgenti obsolete,
con analoghi a più elevata efficienza e potenze installata inferiore
almeno del 3 per cento, riferita alla potenza nominale della sorgente.
Art. 14 - Norma di
abrogazione.
ALLEGATO A
(previsto dall’articolo 8, comma 1)
Osservatori astronomici professionali:
1) Osservatorio astronomico di Padova a Cima Ekar, in comune di Asiago
(Vicenza);
2) Osservatorio astrofisico dell’Università degli studi di
Padova, in comune di Asiago (Vicenza).
ALLEGATO B
(previsto dall’articolo 8, comma 1)
Osservatori astronomici non professionali e siti di osservazione:
1) Osservatorio del Col Drusciè , Associazione Astronomica Cortinese,
località col Drusciè, in comune di Cortina d’Ampezzo
(Belluno);
2) Osservatorio di Vignui, Associazione Feltrina Astrofili, località
Vignui, in comune di Feltre (Belluno);
3) Sito astronomico del Monte Lagazuoi, Rifugio Lagazuoi, in comune di
Cortina d’Ampezzo (Belluno);
4) Osservatorio “Giuseppe Colombo” Gruppo Astrofili di Padova,
via Cornaro 1b, in comune di Padova;
5) Osservatorio Collegio Pio X, Associazione Astrofili Trevigiani, Borgo
Cavour 40, in comune di Treviso;
6) Osservatorio del “Centro Incontri con la natura”, Casa don
Bosco, Via Santa Lucia 45, in comune di Crespano del Grappa (Treviso);
7) Osservatorio pubblico, Associazione Astrofili di Vittorio Veneto, Via
Piadera, in comune di Fregona (Treviso);
8) Osservatorio Luciano Lai, Via Mantovana 130, Madonna di Dossobuono, in
comune di Verona;
9) Osservatorio “Le Pleiadi”, località Settimo, in comune
di Pescantina (Verona);
10) Sito astronomico “Bocca di Selva”, località Bocca di
Selva, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
11) Sito astronomico “Pozza Morta”, località Pozza Morta,
in comune di Boscochiesanuova (Verona);
12) Osservatorio del Monte Novegno, Gruppo Astrofili di Schio,
località La Busa, in comune di Schio (Verona);
13) Sito astronomico del Monte Toraro (riferimento geografico:
installazioni militari), in comune di Arsiero (Vicenza);
14) Osservatorio comunale “G.Toaldo”, Gruppo Astrofili Monte
Grappa, Via L. Nodari, in comune di Nove (Vicenza). Latitudine: 45°
44’ 28”. Longitudine: 11h 40’ 47” E;
15) Osservatorio del Monte Baldo Località Novezzina sn, in comune di
Ferrara di Monte Baldo (Verona).Latitudine: 45° 41’ 52”.
Longitudine: 10h 51’ 32” E;
16) Osservatorio: Casa Marina – Parco delle Stelle, Via Sottovenda n.
3, Comune di Galzignano Terme (Padova). Latitudine: 45° 18’
39”. Longitudine: 11° 41’ 42” E;
17) Osservatorio Astronomico G. Beltrame, Gruppo Astrofili Vicentini
Giorgio Abetti, Via S. Giustina n. 81, in comune di Arcugnano (Vicenza).
Latitudine: 45° 29’ 50”. Longitudine: 11h 32’
09” E;
18) Osservatorio Astronomico pubblico di Marana di Crespadoro Contrada
Pasquali, in comune di Crespadoro (Vicenza). Latitudine: 45° 38’
20”. Longitudine: 11° 12’ 37” E;
19) Osservatorio Fiamene, Via Papa Luciani, in comune di Negrar (Vicenza).
Latitudine: 45° 34’ 60”. Longitudine: 010h 58’
31”;
20) Sito astronomico, Roccolo Bonato, Via Scala in comune di Torreglia
(Padova);
21) Sito astronomico, Monte Baiamonte, sito in comune di Teolo (Padova);
22) Sito astronomico, del Monte Pizzoc, in comune di Fregona (Treviso);
23) Sito astronomico Sant’Anna, Col Indes, in comune di Tambre
(Belluno);
24) Sito astronomico Monte Croce, in comune di Sossano (Vicenza);
25) Sito astronomico Monte calvarina, in comune di Arzignano (Vicenza);
26) Sito astronomico di S. Giovanni Ilarione Località Cattignano
(Verona);
27) Sito astronomico di Marano di Piave (Treviso);
28) Sito astronomico di Campo Fontana in comune di Selva di Progno
(Verona);
29) Osservatorio Astronomico pubblico di S. Apollinare (Rovigo), gestito
dal Gruppo Astrofili Polesani (GAP).
SOMMARIO
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