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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 (BUR n. 84/2009)
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 (BUR n. 84/2009) [sommario] [RTF]
MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA
1. Il comma 4 dell’ articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è così sostituito:
omissis ( 3)
2. Sono riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze
all’approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai
sensi dell’articolo 48, comma 4, previgente all’entrata in
vigore della presente legge.
CAPO II - Modifiche alla legge regionale 26 giugno
2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa
- collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del
territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale
pubblica, mobilità e infrastrutture”
CAPO III - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio
2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2009”
CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009,
n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16
in materia di barriere architettoniche”
1. Il comma 2 dell’ articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è
così modificato:
a) dopo le parole “comma 1” aggiungere le seguenti
parole: “e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non
integrati con potenza di picco non superiore a 6KW”;
b) dopo la parola “(DIA)” sono aggiunte le seguenti
parole: “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e
degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137” e successive modificazioni”.
Art. 8 - Interpretazione
autentica dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4,
comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
1. Per “prima abitazione del
proprietario” di cui all’ articolo 7 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 e “prima casa di abitazione” di
cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell’ articolo 9 della
medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà,
usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi
familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a
mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del
certificato di agibilità. ( 6)
2. Gli eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune
sulla base di un’interpretazione dell’articolo 7 e
dell’articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009,
n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce
di quanto previsto dal medesimo comma 1.
CAPO V - Urgenza
Art. 10 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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