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Contenuti:
Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 (BUR n. 97/2010)
Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 (BUR n. 97/2010) [sommario] [RTF]
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VARIANTI
URBANISTICHE
Art. 1 - Inserimento
dell’articolo 11 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
Art. 4 - Modiche
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e ulteriori disposizioni
transitorie.
1. Il comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è così sostituito:
omissis ( 4)
2. Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
omissis ( 5)
3. La lettera b) del comma 7 ter dell’articolo 48, è così
sostituita:
omissis ( 6)
4. Alla lettera d) del comma 7 ter dell’articolo 48, della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 , è soppressa l’espressione: “Nelle zone
E1, il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali è
consentito esclusivamente con gli interventi di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni”.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, sono fatti salvi e si
concludono con le procedure già previste, i procedimenti in corso
relativi alle varianti agli strumenti urbanistici generali adottate in
deroga al divieto di cui al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 e successive modificazioni, da parte dei comuni che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, hanno approvato il piano di
assetto del territorio (PAT).
Art. 5 - Interpretazione
autentica del comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
1. Al comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le
parole: “Sono sempre consentiti” sono da intendere nel
senso che gli interventi cui si fa riferimento sono ammissibili anche in
assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui ai commi 2 e
3 del medesimo articolo 44, ferme restando le disposizioni più
restrittive previste negli strumenti urbanistici, purché le stesse non
limitino gli interventi con riferimento ai commi 2 e 3 dell’articolo
44.
Art. 6 - Disposizioni
transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio”.
1. omissis ( 7)
2. Sono abrogati l’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e
protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e
infrastrutture” e l’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 ottobre
2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica
ed edilizia”.
Art. 7 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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