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Contenuti: Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012 )

Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012 ) [sommario] [RTF]

ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 1 - Abolizione dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità.
1. A decorrere dalla decima legislatura, nell’ambito della disciplina di cui al titolo terzo della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni:
a) è abolito l’istituto dell’assegno vitalizio;
b) è abolito l’istituto dell’assegno di reversibilità;
c) è abrogato l’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni.
Art. 2 - Disposizioni transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’istituto dell’assegno vitalizio e all’istituto dell’assegno di reversibilità.
2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione dell’assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. L’Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.
3. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature e rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all’istituto dell’assegno vitalizio e di reversibilità, ivi compreso l’obbligo del versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni.
4. La restituzione di cui al comma 2 non può eccedere l’importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del consigliere.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. All’articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , dopo le parole “dell’indennità parlamentare” sono aggiunte le parole “alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. All’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto alla fine il seguente comma:
omissis (1)
Art. 5 - Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. All’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è aggiunto il seguente comma:
omissis (2)
Art. 6 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (3)
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (4)
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
omissis (5)
Art. 7 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. L’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (6)
Art. 8 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituita:
omissis (7)
Art. 9 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. L’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (8)
Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 bis dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:
omissis (9)
Art. 11 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari” e successive modificazioni.
1. L’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 è così sostituito:
omissis (10)
Art. 12 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
b) l’articolo 4 commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e l’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
c) l’articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
d) l’articolo 5 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
e) l’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 .
Art. 13 - Decorrenza. (11)
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti, da adottarsi da parte dell’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note

(1) Testo riportato all’art. 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(2) Testo riportato all’art. 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
(3) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(4) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(5) Testo riportato all’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(6) Testo riportato all’art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(7) Testo riportato all’art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(8) Testo riportato all’art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(9) Testo riportato all’art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(10) Testo riportato all’art. 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
(11) L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha assunto i relativi provvedimenti attuativi con deliberazione n. 11 del 15 marzo 2012 relativamente agli articoli da 6 a 10, con conseguente decorrenza delle relative disposizioni e delle abrogazioni di cui all’articolo 12, dal 1° aprile 2012 e con deliberazione n. 12 del 15 marzo 2012 relativamente all’articolo 11, con conseguente decorrenza della relativa disposizione dal 1° aprile 2012.


SOMMARIO

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