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Contenuti:
Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012 )
Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012 ) [sommario] [RTF]
ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
Art. 1 - Abolizione
dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno di
reversibilità.
1. A decorrere dalla decima legislatura, nell’ambito della disciplina
di cui al titolo terzo della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione
infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei
consiglieri regionali” e successive modificazioni:
a) è abolito l’istituto dell’assegno vitalizio;
b) è abolito l’istituto dell’assegno di
reversibilità;
c) è abrogato l’ articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973,
n. 9 , e successive modificazioni.
Art. 2 - Disposizioni
transitorie in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione
infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei
consiglieri regionali” e successive modificazioni.
1. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature
continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’istituto
dell’assegno vitalizio e all’istituto dell’assegno di
reversibilità.
2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che
abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la
facoltà di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di
reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione
dell’assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei
contributi versati ai sensi dell’ articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e
successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi
legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di
conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio. L’Ufficio di
presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei
contributi versati.
3. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature e
rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale
ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto
giuridico ed economico in ordine all’istituto dell’assegno
vitalizio e di reversibilità, ivi compreso l’obbligo del
versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge regionale
10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni.
4. La restituzione di cui al comma 2 non può eccedere l’importo
corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del consigliere.
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione
infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei
consiglieri regionali” e successive modificazioni.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione
infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei
consiglieri regionali” e successive modificazioni.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione
infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei
consiglieri regionali” e successive modificazioni.
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari” e successive
modificazioni.
Art. 12 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogati:
a) l’ articolo
4, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e
l’ articolo
3, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
b) l’articolo 4 commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e
l’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
c) l’ articolo
5 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’ articolo 4 della
legge regionale 7
gennaio 2011, n. 1 ;
d) l’ articolo 5 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e
l’ articolo
5 della legge
regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ;
e) l’ articolo
8 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , e l’ articolo 8 della
legge regionale 7
gennaio 2011, n. 1 .
Art. 13 - Decorrenza. (11)
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano a decorrere
dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi previsti, da
adottarsi da parte dell’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data
continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Note
( 1) Testo riportato all’art.
15 della legge
regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 2) Testo riportato all’art.
19 bis della legge
regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 3) Testo riportato all’art.
1 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 4) Testo riportato all’art.
1 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 5) Testo riportato all’art.
1 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 6) Testo riportato all’art.
3 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 7) Testo riportato all’art.
6 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 8) Testo riportato all’art.
7 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 9) Testo riportato all’art.
9 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 10) Testo riportato
all’art. 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
( 11) L’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale ha assunto i relativi provvedimenti
attuativi con deliberazione n. 11 del 15 marzo 2012 relativamente agli
articoli da 6 a 10, con conseguente decorrenza delle relative disposizioni
e delle abrogazioni di cui all’articolo 12, dal 1° aprile 2012 e
con deliberazione n. 12 del 15 marzo 2012 relativamente all’articolo
11, con conseguente decorrenza della relativa disposizione dal 1°
aprile 2012.
SOMMARIO
-
Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4
(BUR n. 6/2012 )
-
ABOLIZIONE DELL’ISTITUTO
DELL’ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO
INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
-
-
Art. 1 - Abolizione
dell’istituto dell’assegno vitalizio e dell’assegno
di reversibilità.
-
Art. 2 - Disposizioni transitorie
in ordine all’applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
-
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
-
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
-
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali” e successive
modificazioni.
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Art. 6 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
-
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
-
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
-
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
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Art. 10 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni.
-
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n.
56 “Norme per il finanziamento dei gruppi consiliari”
e successive modificazioni.
-
Art. 12 - Abrogazioni.
-
Art. 13 - Decorrenza. (11)
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