Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 (BUR n. 35/2012)
Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 (BUR n. 35/2012) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI
COMUNALI
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto,
della Costituzione, dell’articolo 14, commi 28 e 30, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, valorizza ed incentiva la costituzione di
gestioni associate tra i comuni, promuovendo, in particolare, lo sviluppo
delle unioni e delle convenzioni, nonché la fusione di comuni, al
fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio
delle funzioni e dei servizi loro spettanti e individuando, tramite un
processo concertativo, la dimensione territoriale ottimale e le
modalità di esercizio associato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:
a) il processo di riordino territoriale attraverso
l’individuazione, previa concertazione con i comuni interessati
nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e
omogenea per area geografica;
b) le forme e le modalità per l’esercizio associato delle
funzioni da parte dei comuni;
c) la promozione ed il sostegno dell’esercizio in forma associata
di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni.
CAPO II - Esercizio associato di
funzioni e servizi
Art. 2 - Obbligo di esercizio
associato delle funzioni fondamentali.
1. I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono obbligati ad
esercitare in forma associata tutte le funzioni e i servizi pubblici loro
spettanti in base alla legislazione vigente, secondo la disciplina
prevista dall’articolo 16, commi da 1 a 18, del decreto-legge n.
138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 e
dalla presente legge.
2. Sono obbligati all’esercizio associato delle funzioni
fondamentali, come individuate dalla normativa statale, i comuni con
popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti ovvero i comuni con
popolazione superiore a 1.000 e inferiore a 3.000 abitanti qualora
compresi nell’area omogenea di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera a).
3. Ai fini dell’individuazione dei limiti demografici di cui ai
commi 1 e 2, nonché dell’articolo 3, la popolazione è
determinata sulla base dell’ultimo dato disponibile fornito
dall’Istituto nazionale di statistica.
Art. 3 - Esercizio associato
delle funzioni e dei servizi.
1. I comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante
unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute
con legge regionale. Il limite demografico minimo che l’insieme dei
comuni tenuti all’esercizio associato delle funzioni fondamentali
deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti; nel caso di unioni di
comuni esistenti, qualora venga meno la sussistenza di tale limite
demografico per modificazioni territoriali, calo demografico o per
recessi di uno o più comuni dall’unione, lo stesso è
derogabile fino a 4.500 abitanti. Per i comuni ricadenti nell’area
omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), si può
derogare al limite di 5.000 abitanti, purché le funzioni siano
esercitate da almeno cinque comuni. (
1)
2. I comuni possono, inoltre, svolgere in forma associata le funzioni
già conferite dalla Regione nelle materie di cui all’articolo
117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
3. Le leggi regionali che conferiscono ai comuni funzioni ulteriori
rispetto a quelle esercitate all’entrata in vigore della presente
legge possono stabilire che detto esercizio si svolga mediante ricorso a
forme di gestione associata.
CAPO III - Forme di esercizio
associato
Art. 4 - Unione di comuni.
1. L’esercizio associato di cui all’articolo 3 può
essere attuato mediante unione di comuni costituita secondo le
modalità stabilite dalla presente legge, dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni e dalle ulteriori
disposizioni statali vigenti.
2. Ciascun comune può far parte di una sola unione.
3. Lo statuto dell’unione di comuni individua la sede e le funzioni
svolte dall’unione, le competenze degli organi, le modalità
per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata
dell’unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto
definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell’unione
e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e i relativi
adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l’unione e il
comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e
risarcitori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di
durata dell’unione.
4. omissis (
2)
5. L’unione di comuni, per l’esercizio delle funzioni e dei
servizi affidati dai comuni, opera, di norma, con personale distaccato,
comandato o trasferito da detti enti.
6. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra
gli enti interessati, in caso di scioglimento dell’unione o di
cessazione di funzioni affidate dai comuni, il personale distaccato o
comandato rientra, con provvedimento dell’ente di provenienza,
nella disponibilità di detto ente.
7. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l’unione
può stipulare accordi con l’ente di provenienza per il
mantenimento presso l’unione del personale comandato o trasferito.
Art. 5 - Convenzione.
1. L’esercizio associato di cui
all’articolo 3 può essere attuato mediante stipulazione di una
convenzione che preveda anche la costituzione di uffici comuni operanti
con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni
e sevizi, da parte degli enti partecipanti all’accordo, a favore di
uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le funzioni e i servizi
oggetto dell’esercizio associato, le modalità di svolgimento
degli stessi anche mediante rinvio a regolamenti degli enti partecipanti,
la durata, le modalità di consultazione degli enti contraenti, i
rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, l’ente che
assume la responsabilità dell’esercizio associato e presso il
quale, a seguito della costituzione dell’ufficio comune o per
effetto della delega, è operante la struttura amministrativa
competente all’esercizio delle funzioni e dei servizi.
3. Salvo che la convenzione non disciplini diversamente, nel caso di
recesso l’ente recedente resta obbligato per le obbligazioni
assunte e per le spese deliberate prima del recesso.
Art. 6 - Consorzi.
1. I comuni possono esercitare mediante consorzio la funzione o il
servizio già esercitato in tale forma all’entrata in vigore
della presente legge, purché il consorzio sia stato costituito per
l’esercizio di un’unica funzione o servizio.
CAPO IV - Piano di riordino
territoriale
Art. 7 - Individuazione delle aree geografiche omogenee.
1. Ai fini dell’esercizio associato delle funzioni comunali nelle
materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, sono individuate, come cartograficamente delimitate
nell’allegato A alla presente legge, le seguenti aree geografiche
omogenee:
a) area montana e parzialmente montana;
b) area ad elevata urbanizzazione;
c) area del basso Veneto;
d) area del Veneto centrale.
Art. 8 - Procedimento di individuazione della dimensione territoriale
ottimale.
1. La Giunta regionale predispone un piano di riordino territoriale che
definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali
adeguati per l’esercizio associato delle funzioni dei servizi da
parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui
all’articolo 7.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove
un procedimento di concertazione con i comuni invitandoli a formulare,
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, le
proposte di individuazione delle forme e modalità di gestione
associata delle funzioni e dei servizi loro attribuiti in base alla
normativa vigente.
3. I comuni formulano proposte di gestione associata da realizzarsi, in
via prioritaria, secondo i criteri di seguito indicati:
a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;
b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
c) contiguità territoriale;
d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di
seguito indicati:
- 1) area montana e parzialmente montana: almeno 3.000 abitanti;
(3)
- 2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;
- 3) area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti;
- 4) area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti.
4. I comuni nelle proposte presentate ai sensi del comma 3 indicano con
deliberazione dei consigli comunali i soggetti e le forme prescelti per
l’esercizio associato di funzioni e servizi, le funzioni e i
servizi che intendono esercitare in forma associata, i risultati attesi
in termini di economicità, efficacia ed efficienza.
5. La Giunta regionale predispone il piano di riordino territoriale
tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei comuni, delle forme
associative esistenti, se adeguatamente dimensionate, degli ambiti
territoriali di programmazione generale previsti dalla legge regionale,
nonché degli ambiti territoriali di settore.
6. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure
per consentire la gestione associata da parte dei comuni obbligati ai
sensi dell’articolo 2 non confinanti con comuni del pari obbligati.
7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può
determinare limiti demografici associativi minimi anche inferiori a
quelli previsti all’articolo 3, comma 1, per i comuni riconosciuti
da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte.
8. Il piano di riordino è approvato dalla Giunta regionale, previo
parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente
commissione consiliare.
9. I comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del
provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla
costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta
regionale anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme
associative di cui all’articolo 12.
10. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di riordino
territoriale con cadenza almeno triennale, anche sulla base delle
proposte formulate dai comuni interessati, nel rispetto delle
modalità stabilite dal presente articolo.
CAPO V - Incentivazioni per le
gestioni associate
Art. 9 - Incentivazione
all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie
locali e della commissione consiliare competente, definisce, nel piano di
riordino territoriale, i criteri di accesso agli incentivi anche
ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 8, comma 3.
2. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale
tiene conto dei seguenti criteri:
a) preferenza per le fusioni di comuni rispetto alle forme associative;
b) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme
associative previste nel piano di riordino territoriale;
c) durata minima associativa pari a cinque anni per le convenzioni;
d) dimensione associativa, con riferimento ai livelli demografici, o al
numero di comuni associati, o al numero di funzioni gestite.
3. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge,
nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene
conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di preferenza:
a) fusioni di comuni;
b) unioni di comuni;
c) convenzioni;
d) altre forme di esercizio associato;
e) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme
associative previste nel piano di riordino territoriale.
Art. 10 - Contributi.
1. La Giunta regionale, previo parere del
Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare
competente, disciplina con appositi provvedimenti l’assegnazione
dei seguenti contributi:
a) contributi di natura corrente destinati a sostenere le spese di
esercizio;
b) contributi in conto capitale a sostegno delle spese di investimento.
1 bis. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie
locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi
provvedimenti l’assegnazione di contributi straordinari per un
periodo di tre esercizi a partire da quello di decorrenza della
istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione
strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni.
(
4)
2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie
locali, determina i criteri per l’erogazione di contributi
aggiuntivi in ragione di eventuali trasferimenti di risorse provenienti
dallo Stato destinate al sostegno dell’associazionismo comunale.
3. La Giunta regionale può prevedere l’assegnazione di
contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di
fattibilità di fusione tra comuni o a concorso delle spese sostenute
per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore dei
comuni interessati ad avviare forme di gestione associata.
4. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro
l’anno finanziario di riferimento, nei limiti della
disponibilità di bilancio.
4 bis. I provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in
attuazione di leggi regionali, anche di settore, che prevedono la
attribuzione di provvidenze comunque denominate a favore di comuni
associati, applicano, ove compatibili, i criteri di preferenza definiti
con la presente legge. (
5)
Art. 11 - Supporto formativo
e tecnico-organizzativo.
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l’avvio delle gestioni
associate indicate dalla presente legge, nonché delle fusioni di
comuni, può prevedere, con appositi provvedimenti, anche in
collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza
degli enti locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti
interessati:
a) assistenza giuridico-amministrativa;
b) interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli
enti locali, che prevedano, tra l’altro, la condivisione di
esperienze e l’approfondimento delle conoscenze.
CAPO
VI - Anagrafe delle forme di gestione associata
Art. 12 - Registro regionale delle forme di gestione associata.
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale
delle forme di gestione associata.
2. L’iscrizione nel registro costituisce titolo per accedere ai
finanziamenti regionali previsti dalla presente legge.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità
di tenuta del registro regionale.
CAPO VII - Disposizioni
finanziarie
Art. 13 - Disposizioni
finanziarie.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione
dell’articolo 9, dell’articolo 10, comma 1, lettera a),
dell’articolo 10, comma 3 e dell’articolo 11, quantificati in
euro 2.650.000,00 per l’esercizio 2012, euro 800.000,00 per
l’esercizio 2013 ed euro 800.000,00 per l’esercizio 2014, si
provvede con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi
indistinti a favore degli enti locali”, la cui dotazione viene
aumentata utilizzando la partita n. 1 dell’upb U0185 “Fondo
speciale per le spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e
pluriennale 2012-2014.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione degli
articoli 9 e 10, comma 1, lettera b), quantificati in euro 500.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014, si provvede con le risorse
allocate nell’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per
investimenti”, la cui dotazione viene aumentata utilizzando la
partita n. 1 dell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese
d’investimento” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale
2012-2014.
CAPO VIII - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 14 - Disposizioni
transitorie e finali.
1. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le
funzioni consultive di cui agli articoli 8 e 10, sono esercitate dalla
Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla
legge regionale 3 giugno
1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi
in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e
successive modificazioni.
2. Ogni riferimento effettuato dalla legislazione regionale a comuni,
aree e territori montani o similari s’intende riferito ai comuni
ricadenti nell’area geografica omogenea di cui all’articolo
7, comma 1, lettera a).
3. Nelle more dell’approvazione del piano di riordino territoriale
di cui all’articolo 8 e solo per l’esercizio 2012, gli
incentivi per le gestioni associate sono stabiliti dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi
dell’
articolo 6 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
4. Sono fatte salve le unioni di comuni esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, se adeguatamente dimensionate.
Art. 15 - Disposizioni
transitorie relative alle comunità montane.
Art. 16 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 6 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 a
decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i procedimenti in corso
alla data del 1° gennaio 2013, che continuano ad essere disciplinati
dal medesimo articolo 6;
b) gli articoli 10, 11, comma 2, lettera b) e 12, comma 2, della
legge regionale 24
dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni
provinciali e comunali”;
2. All’
articolo 11, comma 2, lettera c), della
legge regionale 24 dicembre 1992, n.
25 le parole
“o a seguito del decorso di un decennio dalla
costituzione dell’unione dei comuni” sono soppresse.
Art. 17 - Dichiarazione di
urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) Comma modificato da lett. a)
del comma 1 dell’art. 67 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che
ha sostituito le parole da: “per i comuni” fino a:
“cinque comuni” con le parole: “nel caso di unioni di
comuni esistenti, qualora venga meno la sussistenza di tale limite
demografico per modificazioni territoriali, calo demografico o per
recessi di uno o più comuni dall’unione, lo stesso è
derogabile fino a 4.500 abitanti. Per i comuni ricadenti nell’area
omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), si può
derogare al limite di 5.000 abitanti, purché le funzioni siano
esercitate da almeno cinque comuni”
(
2) Comma abrogato da comma 1
art. 1
legge
regionale 3 ottobre 2017, n. 32 .
(
3) Numero così sostituito
da comma 1 art. 38
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
(
4) Comma inserito da lett. b)
del comma 1 dell’art. 67 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
5) Comma inserito da lett. c)
del comma 1 dell’art. 67 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
6) Articolo abrogato da lettera
a), comma 2, articolo 1 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 .
In precedenza già abrogato dall’articolo 8, comma 1, lett. c)
della
legge
regionale 28 settembre 2012, n. 40 , a decorrere dalla costituzione
delle unioni montane di cui alla medesima legge regionale che
all’articolo 7, comma 4, dispone che “Le unioni montane si
costituiscono con l’elezione del presidente”.
SOMMARIO